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assistito dalla cancelliera |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
CO 2
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per quanto riguarda il figlio PI 1; |
giudicando sul reclamo del 16 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 novembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (8 febbraio 2019) è figlio di CO 2 e di RE 1. I genitori esercitano l’autorità parentale congiunta (cfr. convenzione 20 febbraio 2019: assegnazione di accrediti per compiti educativi ripartita fra i due genitori).
Mediante decisione 9 maggio 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha approvato la convenzione sottoscritta dai genitori, rinunciando provvisoriamente alla fissazione di un contributo di mantenimento a carico di RE 1.
B. Durante l’udienza di discussione del 13 maggio 2019 dinanzi all’Autorità di protezione è stato stabilito, con il consenso dei genitori, un diritto di visita settimanale di 1 ora e mezza alla presenza di entrambi i genitori e di una terza persona, presso il domicilio della madre, per la durata di tre mesi.
C. Con scritto 13 settembre 2019 i responsabili della Fondazione __________ (invitati a presenziare allo svolgimento delle relazioni personali) hanno riferito che la modalità sperimentata durante i tre mesi “non è adatta alla situazione”.
D. Durante l’udienza di discussione del 16 settembre 2019 le parti hanno acconsentito alla proposta di un diritto di visita settimanale sorvegliato. L’Autorità ha invitato i genitori a valutare un percorso di mediazione e informato che nel caso in cui la comunicazione tra di loro non fosse migliorata, si sarebbe valutata la nomina di un curatore educativo.
E. Mediante decisione 27 settembre 2019 l’Autorità di protezione ha disposto relazioni tra padre e figlio in forma sorvegliata, presso il Punto d’incontro, della durata di un’ora settimanale. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
F. Con rapporto 14 gennaio 2020 (dopo tre incontri) i responsabili del Punto d’incontro hanno riferito che il “clima è stato civile” ma i diritti di visita non si sono svolti in maniera positiva e costruttiva ai fini dell’instaurazione della relazione padre-figlio. Hanno rilevato una “criticità di fondo rispetto all’intenzione” di RE 1 in riferimento alla sua paternità.
G. Con scritto 30 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha assegnato ai genitori di PI 1 un termine per esprimersi sui contenuti del Rapporto del Punto d’incontro, segnalando a tutte le parti “l’opportunità di effettuare i diritti di visita conformemente a quanto discusso, cioè in assenza della madre, per evitare attriti e pressioni”.
Con scritto14 febbraio 2020 CO 2 ha chiesto la sospensione delle relazioni personali padre-figlio per qualche tempo, per rivalutare la situazione in futuro qualora il padre dovesse manifestare un diverso atteggiamento, coinvolgimento e attaccamento al figlio.
Con scritto 20 febbraio 2020 RE 1 lamenta di dover esercitare il suo ruolo di padre in forma sorvegliata e propone di ridurre a due gli incontri mensili con la possibilità di ampliarli non appena il figlio diventi più autonomo, in modo da poter vivere gli incontri in maniera più spontanea e genuina. Chiede di essere coinvolto e ragguagliato da CO 2 in merito a tutti gli aspetti medici e educativi afferenti al figlio.
Mediante lettera 10 marzo 2020 CO 2, alla luce del fatto che il padre non si è presentato all’incontro stabilito, ha informato che non intendeva presentarsi alle visite successive “sino a quando non giungerà da parte di RE 1 un segnale concreto e serio in merito alla sua volontà di avviare finalmente una relazione con suo figlio”.
H. Con rapporto 11 marzo 2020 i responsabili del Punto d’incontro hanno aggiornato l’Autorità di prime cure sull’andamento dei diritti di visita. In sostanza dall’ultimo rapporto non si erano svolti ulteriori incontri (4 annullati dalla madre e 3 dal padre). Hanno riferito che in un’occasione RE 1 ha detto di non avere voglia “di sprecare il suo tempo così”, aggiungendo che “da quando non posso neanche fargli le foto, per me il bambino è come morto”. In conclusione è stato sollevato l’interrogatorio sulla reale utilità di proseguire gli incontri, non avendo riscontrato collaborazione da parte del padre.
I. Con scritto 11 maggio 2020 RE 1 ha lamentato un atteggiamento ostruttivo da parte della madre e ha invitato l’Autorità di protezione a voler fare in modo che gli incontri, seppur più diradati nel tempo, possano condurre a una definizione e a una stabilità della difficile situazione che il nucleo famigliare sta vivendo.
J. Con scritto 9 giugno 2020 l’Autorità di protezione ha ricordato alla madre l’importanza di mantenere le relazioni personali padre-figlio.
K. Con scritto 12 giugno 2020 i responsabili del Punto d’incontro hanno informato l’Autorità che a causa delle misure igienico-sanitarie legate al COVID non era possibile reinserire normali diritti di visita tra padre e figlio.
L. Con scritto 11 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha informato che il Punto d’incontro ha dato la disponibilità per una ripresa delle relazioni personali. La madre si è opposta, mentre il padre si è dichiarato desideroso di riprendere gli incontri con il figlio, ritenuto che da un anno non lo vedeva, auspicando di poterlo incontrare anche al di fuori della struttura.
Con scritto 20 maggio 2021 l’Autorità ha autorizzato la ripresa delle relazioni padre-figlio presso il Punto d’incontro.
M. Ritenuto che i genitori non si sono attivati per una ripresa dei diritti di visita (cfr. scritti Punto d’incontro 19 maggio e 26 maggio 2021) l’Autorità di protezione ha assegnato agli stessi un ulteriore termine (cfr. scritto 1° giugno 2021).
Con scritto 10 giugno 2021 il padre ha comunicato all’Autorità “che al momento non se la sente di riprendere i diritti di visita in forma sorvegliata in quanto con tale modalità manca il giusto coinvolgimento libero e spontaneo verso il figlio”.
Con scritto 20 gennaio 2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto un aggiornamento della situazione.
Con scritto 1° febbraio 2022 la madre ha confermato che da gennaio 2020 il padre non ha più visto il figlio.
Con scritto 10 marzo 2022 il padre si è dichiarato disposto ad organizzare incontri regolari con il figlio, preferibilmente durante i fine settimana, dichiarandosi desideroso di riallacciare rapporti essenziali anche con la madre del piccolo affinché possa partecipare ed assistere attivamente alla crescita di PI 1.
N. Durante l’udienza di discussione del 25 aprile 2022 il padre, pur dichiarandosi disposto a riprendere i contatti con il figlio, riferisce che “non è in grado di assicurare se riuscirà a sottostare alle regole del Punto d’incontro”. L’Autorità ha stabilito che quanto RE 1 sarà in grado di attenersi alle regole lo comunicherà tramite il suo legale. La madre ha informato che dovrà essere presente agli eventuali incontri con il padre, poiché il figlio è abituato a stare solo con lei.
O. Con istanza 22 novembre 2022 CO 2 ha chiesto l’autorità parentale esclusiva sul figlio PI 1, indicando che il conflitto genitoriale e la totale indisponibilità del padre è tale da rendere impossibile qualsivoglia comunicazione tra i genitori.
P. Durante l’udienza di discussione 5 dicembre 2022, alla presenza della madre, è emerso che PI 1 ha delle difficoltà alla scuola dell’infanzia (“ha tirato una testata alla maestra d’asilo”). L’Autorità di protezione ha deciso, in via supercautelare, di conferire mandato al SMP per una presa a carico terapeutica del minore.
Con lettera 12 dicembre 2022 la direttrice della Scuola dell’infanzia ha segnalato all’Autorità di protezione la situazione del minore (rapporto di attaccamento e dipendenza quasi ossessiva dalla madre, impossibilità per le docenti a gestire i momenti di attività in comune con gli altri bambini, preoccupazione dei genitori dei compagni).
Con scritto 29 dicembre 2022 la madre ha dichiarato di essere disposta ad accettare qualsiasi aiuto al fine di adempiere al meglio il suo ruolo di madre.
Con scritto 27 dicembre 2022 il padre si è opposto alla decisione supercautelare, ribadendo la richiesta di poter vedere il figlio.
Q. Mediante scritto 20 marzo 2023 RE 1 ha ribadito la richiesta di poter vedere il figlio, proponendo degli incontri al domicilio alla presenza di un educatore del SAE. Ha dichiarato di opporsi alla richiesta della madre volta a privarlo dell’autorità parentale sul figlio, in quanto non giustificata e che il suo “disinteresse” era la conseguenza del periodo del COVID.
Con ulteriore scritto 19 maggio 2023 RE 1 ha confermato la richiesta di poter vedere il figlio “non più in ambiente protetto”.
R. Con scritto 23 maggio 2023 CO 2 ripropone la richiesta di revoca dell’autorità parentale, informando che il padre avrebbe dichiarato di non essere disposto a sottoporsi a delle regole (cfr. scritti di sollecito 26 luglio 2023, 19 settembre 2023.
S. Con rapporto 2 giugno 2023 i responsabili del SMP hanno informato sull’evolvere della presa a carico di PI 1, proponendo l’attivazione del SAE in sinergia con l’intervento del loro Servizio.
T. Con scritto 20 ottobre 2023, “preso atto dell’ennesimo silenzio da parte di RE 1” (agli scritti della madre del 23 maggio, 26 luglio e 19 settembre 2023), l’Autorità di prime cure ha dichiarato di non ritenere necessario procedere con ulteriori accertamenti.
U. Con scritto 10 novembre 2023 RE 1 ha ribadito la ferma volontà di non voler rinunciare all’autorità parentale.
V. Mediante decisione 21 dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha attribuito l’autorità parentale in via esclusiva alla madre, con effetto immediato (disp. 1), sospeso le relazioni personali del padre con il figlio (disp. 3) e dichiarato la decisione immediatamente esecutiva.
W. Mediante reclamo 16 gennaio 2024 RE 1 ha avversato la decisione 21 dicembre 2023, contestando in particolare la sospensione delle relazioni personali padre-figlio. Ha ribadito di aver sempre cercato di mantenere i contatti con PI 1, ma di essere stato ostacolato dalla pandemia, dalla madre e dagli assistenti sociali.
Con osservazioni 2 febbraio 2024 CO 2 ha lamentato che RE 1 non avrebbe mai dimostrato di voler instaurare un rapporto con PI 1, ma di aver sempre anteposto i propri interessi a quelli del figlio.
Con osservazioni 8 febbraio 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione. Visto il conflitto genitoriale non è possibile, a mente dell’Autorità, fare a meno di un sostegno e di un’osservazione neutrale come il Punto d’incontro.
Mediante replica 21 febbraio 2024 RE 1 ha contestato di essere immaturo e disinteressato al figlio. Ha riferito di non comprendere la necessità di dover vedere il figlio in un luogo protetto ritenuto che non ha mai commesso atti violenti o gravi.
Con duplica 1° marzo 2024 l’Autorità di protezione ha indicato che “il padre non ha ancora capito di necessitare di un accompagnamento per gestire il figlio, poiché non è in grado di farlo da solo”.
Con duplica 6 marzo 2024 la madre ha chiesto la conferma della decisione.
X. Nel frattempo con decreto 9 aprile 2024 il Presidente di questa Camera ha escluso dagli atti “le registrazioni audio con oggetto conversazioni di natura non pubblica eseguite senza l’assenso degli altri interlocutori contenute la chiavetta USB prodotta da RE 1 con replica 21 febbraio 2024”.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con la decisione impugnata l’Autorità di prime cure ha privato il padre dell’autorità parentale sul figlio, indicando che dagli atti si palesa la persistente incapacità di comunicazione, cooperazione e la conflittualità tra i genitori. Ha precisato che “non è pensabile proseguire con ulteriori attese per adottare le decisioni a favore di PI 1, né che l’ARP intervenga ogni volta con decisioni per palliare all’assenteismo paterno”.
Quanto alla sospensione delle relazioni personali ha ricordato che il padre non ha mutato in nessun modo il suo atteggiamento né ha dimostrato apertura a incontri sorvegliati né l’intenzione di rispettare le regole, ribadendo che non appaiono dati presupposti per una ripresa degli incontri. In considerazione del lungo tempo trascorso ha confermato “la sospensione delle relazioni personali padre-figlio”.
3. Il padre, dal canto suo si è aggravato in particolare contro la sospensione delle relazioni personali con il figlio. Lamenta che l’Autorità l’ha definito immaturo esclusivamente perché non vedeva la necessità di incontrare il figlio in un luogo protetto, pur non avendo commesso atti violenti o gravi nei confronti dello stesso.
4. Giusta l’art. 296 cpv. 2 CC, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione, l’autorità parentale è attribuita congiuntamente ad entrambi i genitori (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025). Da questo punto di vista i genitori sono orami trattati in maniera uguale.
Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC), con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).
4.1. Giusta l’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. Le condizioni materiali poste sono identiche a quelle dell’art. 134 cpv. 1 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., n. 625 pag. 426). Ogni modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata all’adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale.
Nel caso in cui la modifica (passaggio da un’autorità parentale congiunta ad un’autorità esclusiva di genitori non coniugati) sia contestata è pertanto l’autorità di protezione a decidere (art. 298d CC). In presenza di due genitori non coniugati che avevano presentato una dichiarazione comune ai sensi dell’art. 298a CC (che non fa oggetto di alcun esame da parte dell’autorità) l’autorità di protezione dovrà, nella misura del possibile, stabilire a posteriori quale era la situazione al momento della dichiarazione e quali sono i cambiamenti intervenuti da allora (Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit., n. 644 segg., pag. 436). La modifica sarà pronunciata nel caso in cui fatti nuovi e importanti lo esigono per il bene del minore.
4.2. Sapere se una modifica essenziale è avvenuta deve essere apprezzato in funzione di tutti gli elementi del caso e deriva dal potere d’apprezzamento dell’autorità di protezione. Le circostanze mutate devono essere prese in considerazione e innescano una rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro volta permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da parte dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso ed appartiene al libero potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5; Meier/Stettler, op. cit., nota pp. 1578 pag. 438).).
Un cambiamento sostanziale di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).
4.3. Una modifica dell’autorità parentale entra unicamente in linea di conto qualora questa si imponga nell’interesse del figlio. La modifica delle circostanze deve pertanto imporre necessariamente il cambiamento della regolamentazione dell’autorità parentale, in quanto il mantenimento della regolamentazione attuale danneggia maggiormente il bene del figlio rispetto alla modifica della stessa e alla conseguente perdita di continuità nell’educazione e nelle condizioni di vita (decisione TF 5A_266/2017 del 29 novembre 2017 consid. 8.3, 5A_29/2013 del 4 aprile 2013).
Centrale è la circostanza secondo cui, a seguito del cambiamento delle circostanze, il mantenimento dell’assetto in atto metterebbe a repentaglio il benessere del bambino, a cui si potrebbe rimediare unicamente mediante un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale.
5. Nel caso in esame, la madre ha inoltrato un’istanza volta ad ottenere l’autorità esclusiva sulla figlia, lamentando che il padre ha di fatto rinunciato ad intrattenere qualsivoglia relazione con il figlio, che non vede e non sente da gennaio 2020. Ha indicato in particolare che ogniqualvolta necessita il concorso del padre per compiere atti indispensabili per il bene del figlio (ad. esempio: rinnovo carta d’identità, richiesta per ricevere assegni famigliari) RE 1 non collabora e non risponde alle richieste.
Al riguardo l’Autorità di prime cure ha confermato che vi è una notevole e persistente incapacità di comunicazione tra i genitori, una mancanza di cooperazione e un’alta conflittualità. Il padre si è rilevato immaturo e neppure con l’ausilio dei legali la situazione è migliorata. Ha altresì precisato che “non è pensabile proseguire con ulteriori attese per adottare le decisioni a favore di PI 1, né che l’ARP intervenga ogni volta con decisioni per palliare all’assenteismo paterno”.
5.1. Come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, sebbene alla nascita di PI 1 i genitori abbiano disposto l’autorità parentale congiunta, al momento attuale dagli atti emerge l’impossibilità di esercitarla congiuntamente. Fra i genitori non vi è la benché minima forma comunicazione ed ogni volta la madre necessita della collaborazione o di un’autorizzazione da parte padre deve rivolgersi all’autorità di protezione (cfr. procedura volta all’ottenimento degli assegni famigliari, cfr. scritto ARP__________ marzo 2024, doc. 11). Benché RE 1 si dichiari “convinto di essere in grado di avere un dialogo con la signora CO 2” (cfr. verbale udienza 25 aprile 2022), tale affermazione non trova riscontro alcuno negli atti. Neppure in sede d’udienza e alla presenza dei legali i due genitori sono riusciti a dialogare o comunicare fra di loro.
Va altresì indicato che il padre, dal canto suo, pur contestando genericamente l’istanza della madre (cfr. osservazioni 27 dicembre 2022) con il reclamo ora in esame non si è confrontato con la questione relativa all’attribuzione dell’autorità parentale e neppure con le motivazioni contenute nella decisione impugnata, limitandosi a esprimersi puntualmente solo sulla sospensione delle relazioni personali.
In simili circostanze, senza che sia necessario dilungarsi oltre, la decisione dell’Autorità che ha disposto di assegnare l’autorità parentale in via esclusiva alla madre, nell’interesse prioritario del bene del minore, resiste alle generiche critiche del reclamante, che come detto neppure si confronta con le puntuali motivazioni contenute nella decisione.
6. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze.
Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
6.1. Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.
Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).
6.2. In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).
Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).
6.3. Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).
6.4. Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler, op. cit., n. 970 e 971).
6.5. Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404 consid. 4).
7. Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
8. Nel caso in esame va precisato che RE 1 non ha mai convissuto con CO 2 e il figlio PI 1 e, al momento in cui l’Autorità di protezione è stata chiamata ad intervenire per organizzare gli incontri padre-figlio, PI 1 era ancora un neonato. L’Autorità ha inizialmente organizzato incontri presso il domicilio della madre alla presenza di una terza persona (udienza 13 maggio 2019). Tali incontri sono però stati interrotti già nel corso del mese di settembre 2019, in quanto che la modalità non è stata ritenuta “adatta alla situazione” e “i comportamenti adeguati sono stati sporadici e sono prevalsi atteggiamenti inappropriati e talvolta anche maleducati del padre”. L’impegno di RE 1 a rispettare gli incontri è stato definito altalenante e ha spesso assunto un atteggiamento provocatorio e non adeguato nei confronti di CO 2. È stata riscontrata difficoltà a mantenere il contatto fisico con PI 1 e a svolgere determinate attività di cura, indicando che tutto è “probabilmente dovuto anche al poco tempo trascorso con il figlio e alla poca esperienza in merito” (cfr. scritto 13 settembre 2019 della Fondazione __________).
In seguito l’Autorità di protezione ha ordinato relazioni personali sorvegliate (cfr. decisione 27 settembre 2019). I responsabili del Punto d’incontro hanno lamentato una scarsa collaborazione del padre, contrario alla modalità ordinata dall’Autorità. Poco dopo è sopraggiunta la pandemia COVID, che ha inizialmente ostacolato e poi interrotto gli incontri sorvegliati.
Su richiesta dell’Autorità di protezione, con scritto 10 giugno 2021 il padre ha riferito che non se la “sentiva” di riprendere gli incontri con il figlio, in forma sorvegliata.
A gennaio 2022 l’Autorità di prime cure ha nuovamente chiesto un aggiornamento, con scritto 10 marzo 2022 RE 1 si è dichiarato disposto a organizzare incontri con il figlio e durante l’udienza 25 aprile 2022 ha confermato di volerlo vedere, ma ha altresì riferito “di non essere in grado di assicurare se riuscirà a sottostare alle regole del Punto d’incontro”. Al termine dell’udienza l’Autorità ha pertanto disposto che il padre avrebbe comunicato quando sarebbe stato disposto ad attenersi alle regole.
Con scritto 20 marzo 2023 il padre ha proposto incontri con il figlio al domicilio e alla presenza di un educatore. Il 19 maggio 2023 ha riaffermato la richiesta precisando di voler vedere il figlio “non più in un ambiente protetto”.
Con ulteriore scritto 10 novembre 2023 RE 1 ha riaffermato che non vede il figlio da ben quattro anni a causa del Covid, degli impedimenti di CO 2 e dell’obbligo di vederlo in un ambiente protetto senza possibilità di uscire all’aria aperta.
8.1 Con decisione 21 dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali indicando che “il padre non ha mutato in nessun modo il suo atteggiamento né ha dimostrato apertura verso incontri sorvegliati al PDI né l’intenzione di rispettarne le regole”, osservando che “non appaiono dati i presupposti per una ripresa degli incontri”. In conclusione ha deciso che “in considerazione del lungo tempo trascorso in questa sede si conferma la sospensione delle relazioni personali tra PI 1 e il padre”. In sede d’osservazione al reclamo ha aggiunto che all’udienza del 22 aprile 2022 il padre aveva riferito di non essere “in grado di assicurare se riuscirà a sottostare alle regole del Punto d’incontro, che prevedono che venga sorvegliato dagli operatori del Punto d’incontro e niente fotografie” e inoltre che RE 1 avrebbe dichiarato che “il bambino che piange gli procura un trauma”. Il padre non sarebbe pertanto in grado di gestire e sostenere il figlio e darebbe più importanza a mostrare un’immagine sui social network piuttosto che passare del tempo con lui. Ritenuto il “disinteresse” del padre l’Autorità ha stabilito “l’impossibilità di procedere ad una ripresa delle relazioni personali”.
RE 1, dal canto suo, contesta le conclusioni dell’Autorità, ribadendo di non vedere il figlio dal 2020, inizialmente per la pandemia COVID (non essendo vaccinato) ed in seguito a causa della madre di PI 1, che gli avrebbe sempre impedito di vedere il figlio, ostacolandolo e rinviando gli incontri. Quanto alle precedenti decisione dell’Autorità di protezione di imporre relazioni personali sorvegliate, ribadisce di non aver mai commesso atti gravi da mettere in pericolo l’incolumità del figlio e di non comprenderne le motivazioni.
8.2. In concreto, ai fini del giudizio, non è ora necessario valutare le ragioni per le quali il figlio non ha più avuto alcun contatto con il padre e neppure può essere contestato che RE 1 abbia a più riprese espresso il desiderio di vedere PI 1. Non può d’altro canto essere messo in discussione che il padre ha sempre espresso contrarietà e “di fatto” si oppone tutt’ora al fatto di dover vedere il figlio in forma sorvegliata o in un contesto protetto.
Considerata la giovane età di PI 1, che ha appena compiuto 6 anni e in particolare la circostanza che non vede il padre da oltre cinque anni, appare evidente che egli debba inizialmente essere accompagnato in un eventuale avvicinamento al padre. Questo indipendentemente dalla condizione del minore, dalle capacità genitoriali del padre o dall’atteggiamento dello stesso, ma semplicemente perché PI 1 ha visto il padre in poche occasioni nel corso del suo primo anno di vita e da allora i due non hanno più avuto alcun tipo di contatto e non si sono in alcun modo frequentati.
Viste le circostanze è pertanto a giusta ragione che l’Autorità di protezione ha finora sempre incoraggiato e proposto un avvicinamento in forma sorvegliata.
In concreto, va però rilevato che l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali, limitandosi a fondare tale decisione sul comportamento del padre e in particolare sulla circostanza secondo cui questi si sarebbe sempre opposto ai diritti di visita sorvegliati, senza prendere in considerazione il benessere del minore al riguardo.
Ora, l’incapacità del padre di comprendere e implementare i suggerimenti dell’Autorità o di specialisti (educatrice/ore) così come le diffidenze dello stesso in relazione alle modalità di svolgimento delle relazioni personali (forma sorvegliata) non sono certo un motivo sufficiente per rinunciare sine die ad un rapporto padre-figlio, ma sono piuttosto presupposti per valutare ulteriori misure, in particolare a supporto del padre stesso. Va infatti ribadito che la sospensione delle relazioni personali è comunque da considerare quale “ultima ratio”.
Nella misura in cui un genitore si rivela immaturo o inadeguato, come accertato dall’Autorità nel caso in esame, lo stesso deve essere aiutato e sostenuto, ma non escluso vita natural durante dalla vita del figlio. Non è accettabile, per il benessere e lo sviluppo del minore, che tale situazione contingente, abbia come conseguenza una rinuncia generale ad ogni contatto con il padre. Per un minore intrattenere le relazioni personali con il genitore non affidatario costituisce infatti un elemento fondamentale per la sua sana crescita e lo sviluppo della sua individualità.
Come precisato, l’Autorità non si è chinata sul benessere del minore in relazione al necessario rapporto con il padre e neppure ha mai preteso che lo stesso abbia manifestato alcun disagio relativamente ai diritti di visita con il padre.
Nel frattempo dagli atti, indipendentemente dalla procedura di regolamentazione delle relazioni personali padre-figlio, è emerso un forte malessere di PI 1. Su segnalazione della direzione della scuola dell’infanzia l’Autorità di protezione è stata invitata a voler approfondire d’ufficio i motivi alla base dei comportamenti del minore (“problemi di relazione con i compagni, i docenti e la madre” cfr. scritto 12 dicembre 2022) per appurare le cause del disagio del minore, confermato dalla madre stessa (dichiarazione di CO 2 all’udienza 5 dicembre 2022). L’Autorità di protezione, con decisione supercautelare 5 dicembre 2022 ha conferito mandato al SMP per una presa a carico del minore.
8.3. Ritenuto che al momento non si giustifica più, nell’interesse prioritario del bene del minore, una sospensione a tempo indeterminato delle relazioni personali con il padre e ritenuto l’accertamento parziale delle circostanze da parte dell’Autorità di prime cure, il reclamo va parzialmente accolto. Benché abbia più volte ordinato relazioni personali sorvegliate, non risulta infatti che l’Autorità abbia proceduto con ulteriori accertamenti in vista di una decisione di merito.
L’incarto è ritornato all’Autorità di prime cure perché valuti, al più presto, la situazione del minore e si esprima nuovamente sulle relazioni personali padre-figlio.
L’Autorità di protezione è pertanto invitata a voler adottare tutte le misure necessarie al fine di sostenere e accompagnare il padre e il minore nel necessario percorso di avvicinamento. In particolare, vista l’alta conflittualità genitoriale e la totale mancanza di comunicazione, dovrà valutare quali possano essere le ulteriori misure di sostegno necessarie per sostenere il minore anche nella ripresa graduale delle relazioni personali con il padre. L’Autorità valuterà l’opportunità di adottare una curatela educativa e/o una misura di mediazione famigliare e altre misure di protezione che riterrà necessarie, nell’interesse prioritario del benessere del minore, per permettere al padre di superare l’evidente contrarietà all’accompagnamento durante gli incontri e comprenderne le motivazioni per il bene del figlio.
Al riguardo va menzionato che, benché all’udienza del 16 settembre 2019 l’Autorità si fosse già chinata sulla questione e “avesse invitato i genitori a valutare un percorso di mediazione e anticipato che in caso di fallimento avrebbe valutato la nomina di un curatore”, dagli atti non risulta che tali misure siano però mai state ordinate.
9. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia eccezionalmente all’addebito di tasse e spese processuali.
La richiesta formulata da CO 2, volta ad ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG va accolta, essendo adempiute le condizioni.
Già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692).
L’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non esonera tuttavia le parti dal pagamento delle ripetibili (art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36).
Nella fattispecie, per equità si giustifica pertanto di condannare il padre, parzialmente soccombente alla rifusione di ripetibili ridotte a CO 2.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e l’incarto è trasmesso all’CO 1, perché proceda senza indugio ai sensi dei considerandi.
2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 2 è accolta.
3. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
RE 1 verserà a CO 2 fr. 400.-, a titolo di ripetibili ridotte.
4. Notificazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.