Incarto n.
9.2024.96

9.2024.97

Lugano

9 ottobre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

cancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

e a

 

PI 3

patr. da: PR 2

 

 

 

per quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 giugno 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 maggio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 2 (2016) e PI 1 (2018) sono figli di RE 1 e PI 3. L’autorità parentale sui minori è esercitata dai genitori congiuntamente ed essi sono affidati alle cure della madre.

 

                                  B.   L’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa della situazione dei minori sin dal 2018. A loro favore è in essere una curatela educativa istituita il 4 aprile 2019. __________, curatrice allora nominata è stata sostituita il 29 gennaio 2021 da __________, a sua volta sostituita il 31 maggio 2023 da CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, sezione curatele e tutele (di seguito: UAP). A protezione dei minori sono state messe in atto importanti misure di sostegno.

 

                                  C.   A seguito di segnalazioni preoccupanti da parte della rete, mediante decisione 11 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, sezione famiglie e minorenni, un mandato di valutazione e messa in protezione urgente di PI 1e PI 2.

                                         Dal rapporto 16/17 marzo 2023 dell’UAP è emersa la necessità di inserimento in internato dei minori. In un ulteriore documento di aggiornamento del 29/30 novembre 2023 è stato indicato il CEM __________ quale istituto per un possibile inserimento dei bambini.

                                        Il 29 marzo 2024 l’UAP ha comunicato all’Autorità di protezione la mancata disponibilità di un CEM nel __________, mentre sarebbe stato possibile l’inserimento da subito presso __________ a __________, con la valutazione della possibilità di un trasporto quotidiano dei bambini da __________ a __________, per mantenere una continuità con gli adulti di riferimento.

 

                                  D.   Con scritto 3 maggio 2024 RE 1 si è opposta al progetto di collocamento presso il CEM __________, riferendo asseriti miglioramenti della situazione.

                                         Dopo l’ascolto di PI 2, con decisione supercautelare 7 maggio 2024 il Presidente aggiunto dell’Autorità di protezione ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli e li ha collocati entrambi presso l’istituto __________.

                                         Tramite decisione supercautelare 10 maggio 2024 è stato modificato il luogo di collocamento dei minori ed essi sono stati accompagnati presso l’istituto __________.

 

                                  E.   Dopo aver sentito i genitori, il 24 maggio 2024 l’Autorità di protezione ha deciso in via cautelare la privazione del diritto di entrambi di determinare il luogo di dimora dei figli e il collocamento dei minori con effetto immediato presso il CEM __________ (disp. 1), la sospensione provvisoria delle relazioni personali dei bambini con i genitori (disp. 2), ha respinto due istanze presentate dalla madre (disp. 3), conferito mandato per l’esame del capello nei confronti di entrambi i genitori, facendo ordine con la comminatoria dell’art. 292 CP ai genitori di presentarsi alle convocazioni, “con divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione, di rasatura” (disp. 4).

 

                                  F.   RE 1 è insorta con reclamo 7 giugno 2024 contro i dispositivi 2 e 4 della decisione, chiedendone l’annullamento e di fare ordine all’Autorità di protezione di predisporre immediatamente dei diritti di visita sorvegliati settimanali (al minimo una volta alla settimana) tra lei e i figli, della durata di almeno due ore. Quanto agli esami predisposti, fa valere la violazione del suo diritto di essere sentita in quanto la misura non le sarebbe mai stata prospettata e non avrebbe quindi avuto modo di esprimersi, in particolare considerando che dall’esame delle urine è già emerso un consumo di saltuario di cocaina, non contestato. RE 1 ritiene inoltre inutilmente vessatorio, arbitrario e lesivo della sua personalità il divieto di epilazione/depilazione/rasatura, che considera un abuso di autorità. Essa ha contestualmente presentato istanza di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo e di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con decisione 26 giugno 2024, questa Camera ha decretato la reiezione della richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo relativamente al dispositivo 2 della decisione e l’accoglimento quanto al dispositivo 4.

 

                                  G.   Tramite osservazioni 18 giugno 2024 l’Autorità di protezione ha chiarito di aver sospeso le relazioni personali confrontandosi con le autorità penali e la rete e che era in atto la valutazione della riattivazione in modalità sorvegliata, con frequenza quindicinale e alternata tra madre e padre presso il punto di incontro di __________ e tramite videochiamata. Quanto all’esame del capello predisposto, ha chiarito la sua necessità per comprendere la reale dipendenza della madre nelle more istruttorie, con la necessità di risalire in modo efficace al consumo dei mesi precedenti.

 

                                  H.   Con decisione 26 giugno 2024 l’Autorità di prima sede ha deciso il ripristino in via cautelare delle relazioni personali tra i genitori e i figli a partire dal 6 luglio 2024, in modalità strettamente sorvegliata al Punto di incontro di __________ il sabato dalle 14:45 alle 15:45, con una frequenza quindicinale alternata tra i genitori e due chiamate a settimana (una con la madre e una con il padre) da concordare con gli educatori del CEM e supervisionati da questi ultimi.

 

                                    I.   La curatrice CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni il 26 giugno 2024, evidenziando che le relazioni personali tra i genitori e i figli sarebbero state ripristinate. Relativamente all’esame del capello essa chiarisce di ritenere importante poter ottenere dati oggettivi che possano essere inclusi nelle riflessioni rispetto a eventuali modifiche ed evoluzione del diritto di visita, nell’interesse dei bambini. Essa precisa inoltre di ritenere importante anche che i genitori possano sottoporsi a screening regolari per un monitoraggio della situazione inerente al consumo di sostanze stupefacenti.

 

                                   J.   Il 3 luglio 2024 PI 3 ha comunicato di non avere osservazioni particolari al reclamo, rimettendosi al giudizio di questa Camera.

 

                                  K.   Con scritto 3 luglio 2024 l’Autorità di protezione ha trasmesso copia del rapporto 25/26 giugno 2024 riguardante l’analisi del capello di PI 3.

 

                                  L.   Il 23 luglio 2024 in replica RE 1 osserva che l’Autorità di protezione non si oppone alla richiesta di beneficiare di diritti di visita sorvegliati con cadenza settimanale, non confrontandosi con tale richiesta. Essa precisa che il primo degli incontri fissati quindicinalmente si è svolto molto bene e che i bambini erano felici di incontrarla, ritenendo tuttavia insufficiente la frequenza stabilita, nell’interesse di PI 1 e PI 2, in considerazione anche della loro età. Quanto agli esami predisposti per monitorare il suo consumo di stupefacenti, la reclamante conferma di non contestare l’uso sporadico di cocaina nel passato, precisando di essersi rivolta sia a uno psichiatra che a una psicologa. Sostenendo la propria astinenza, ritiene che in ogni caso il tempo trascorso per l’esecuzione del test del capello sarebbe troppo breve e che avrebbe invece più senso svolgere degli esami a sorpresa delle urine, che mostrerebbero la situazione attuale. Ribadisce di ritenere arbitrario e vessatorio il divieto di epilazione/depilazione e rasatura. Quanto alle osservazioni della curatrice, rimarca che anch’essa non si oppone alla ripresa delle relazioni personali con cadenza settimanale. RE 1 ribadisce di ritenere tale frequenza più adeguata a quella quindicinale decisa, per il bene dei minori. Quanto all’esigenza suggerita della curatrice di uno screening regolare per il controllo del consumo di sostanze, la reclamante conferma di considerare più idoneo il test delle urine a sorpresa, come svolto in passato, che permette di verificare la situazione attuale e non gli ultimi sei mesi di consumo, come invece il test del capello ordinato.

 

                                  M.   CURA 1 ha presentato la duplica il 29 luglio 2024, informando del previsto incontro di bilancio con i genitori e gli operatori del Punto di incontro e gli educatori del CEM il 22 agosto 2024, per riflettere su eventuali modifiche da apportare all’assetto degli incontri.

 

                                  N.   Con duplica 23 agosto 2024 l’Autorità di protezione ha chiarito che la rete ha trasmesso un aggiornamento in merito all’andamento del collocamento e che risulta che entrambi i bambini necessitano di una presa a carico terapeutica per elaborare i vissuti traumatici. Avendo nel frattempo ripristinato le relazioni personali tra la madre e i figli, l’Autorità ritiene il reclamo superato e privo d’oggetto su tale aspetto. Quanto all’esame del capello a carico dei genitori, essa considera necessario comprendere non solo il tipo di sostanza ma anche la quantità consumata, in considerazione di uno stato di grave trascuratezza dei minori che ascrive anche al consumo continuo e di pluri-sostanze. L’esigenza di approfondire anche tali aspetti appare pertanto fondamentale per decidere le misure di protezione più adeguate ai minori e definire il proseguio del progetto a loro favore. In considerazione dei risultati relativi al padre, che “parlano a favore di un uso di cocaina nel periodo in analisi (metà febbraio 2024-inizio giugno 2024)”, l’Autorità di prima istanza ritiene quindi fondamentale poter svolgere il medesimo controllo sulla madre, sempre che essa abbia una sufficiente lunghezza dei capelli per procedere all’esame.

 

                                  O.   Tramite scritto 26 agosto 2024 la curatrice ha informato che i genitori non si sono presentati all’incontro del 22 agosto 2024. La madre non era reperibile e il padre, rintracciato, ha comunicato di essersi dimenticato. CURA 1 chiarisce di essere in attesa di un rapporto di aggiornamento sugli incontri dopo il quinto/sesto diritto di visita, avvenuto con entrambi i genitori. Essa evidenzia quindi l’importanza della loro partecipazione agli incontri tra gli operatori, per riflettere sulle proposte relative ai figli.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nel proprio reclamo RE 1 contesta la sospensione delle relazioni personali con i figli, chiedendo che questo giudice ordini all’Autorità di predisporre il ripristino con frequenza settimanale. Essa di oppone pure all’ordine di sottoporsi all’esame del capello, nella misura in cui ritiene violato il suo diritto di essere sentita in quanto la misura non le sarebbe mai stata prospettata. Inoltre, non avendo mai negato un consumo saltuario di cocaina, ritiene inutilmente vessatorio, arbitrario e lesivo della sua personalità il divieto di epilazione/depilazione/rasatura, che considera un abuso di autorità.

                                         L’Autorità di protezione reputa che la contestazione della sospensione delle relazioni personali sia nel frattempo superata dalla decisione 26 giugno 2024, con la quale ha ripristinato i diritti di visita con cadenza quindicinale. Nella replica la reclamante ribadisce la sua richiesta a questa Camera di decidere gli incontri con frequenza settimanale, che considera più idonei a proteggere gli interessi dei figli, vista la loro età. Quanto all’esame del capello, l’Autorità di prima istanza conferma l’esigenza di ottenere risultati non solo relativamente al consumo ma anche che dimostrino i quantitativi.

 

                                   3.   Ai sensi dell’art. 445 cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza, giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.

 

                               3.1.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, nonché il Messaggio, pag. 6465-6466).

 

                               3.2.   Tale principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3 e 5C.58/2004 del 14 giugno 2004, consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

 

                               3.3.   Nel suo esame, sempre ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).

 

                                   4.   Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

 

                               4.1.   Il diritto alle relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

 

                               4.2.   Una delle modalità particolari cui è immaginabile sottoporre l’esercizio delle relazioni personali, sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC, è l’organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico, quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di sorveglianza ex art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Una restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017, consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una restrizione importante del diritto alle relazioni personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può essere ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto 2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid. 5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25 agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

 

                                   5.   Nel caso in esame, RE 1 nel suo reclamo chiede l’annullamento per quanto la riguarda del dispositivo 2 della decisione impugnata (petitum 1) e che questa Camera ordini all’Autorità di protezione di predisporre immediatamente dei diritti di visita sorvegliati settimanali (al minimo una volta alla settimana) tra lei e i figli, della durata di almeno due ore (petitum 2). La contestata sospensione delle relazioni personali tra PI 1e PI 2 e i genitori è stata decisa quale provvedimento cautelare, “prudenzialmente” e “in attesa di accertare ulteriormente la situazione e i fatti accaduti a danno dei minori”, in ragione anche di un’inchiesta penale in corso per presunti maltrattamenti, viste le comunicazioni della curatrice educativa e della rete e dopo l’ascolto di PI 2. Come peraltro già annunciato il 18 giugno 2024 nelle osservazioni al reclamo, il ripristino delle relazioni personali, in modalità strettamente sorvegliata, è stato deciso già il 26 giugno 2024 (senza contestazione da parte della reclamante) e dai più recenti rapporti agli atti risulta che sono già avvenuti numerosi incontri dei minori con entrambi i genitori (cfr. rapporto UAP del 26 agosto 2024 all’Autorità di protezione). Su tale aspetto il reclamo appare pertanto divenuto privo d’oggetto.

                                         La richiesta della madre di ordinare all’Autorità di protezione di predisporre gli incontri nelle modalità da lei proposte, per quanto ricevibile, non può trovare accoglimento, viste le argomentazioni della reclamante, generiche e prive di fondamenti concreti, che nemmeno si confrontano con le valutazioni degli operatori che si stanno occupando attivamente del bene dei suoi figli. Si osserva infatti che ancora in replica il 23 luglio 2024 RE 1 si concentra sulla frequenza degli incontri, ritenendola inadeguata come decisa (quindicinale e non settimanale, di un’ora invece che di due), ma con allegazioni sommarie, limitate concretamente all’opinione che un diritto di visita quindicinale non sarebbe sufficiente e non tutelerebbe il benessere dei minori, tenuto conto della loro giovanissima età. In alcun modo essa si confronta con le circostanze rilevate dall’autorità e con l’evolversi costante della situazione, monitorata regolarmente dalla rete, la cui prudenza è dettata dalle concrete condizioni e dai tempi dei minori. Dalle osservazioni fornite nella presente procedura dalla curatrice e dall’Autorità di protezione emerge infatti una situazione in divenire, che pone in ogni caso al centro della procedura la protezione dei bambini. Per questi motivi, per quanto ricevibile, la richiesta va respinta.

 

                                   6.   Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

 

                               6.1.   Giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4).

 

                               6.2.   Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).

 

                               6.3.   Come la procedura di adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è parimenti soggetto ai principi procedurali di cui all’art. 446 CC. Ad esso sono applicabili i principi di proporzionalità, sussidiarietà, complementarietà e legalità previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale e dall’art. 307 CC. Di conseguenza, anche le decisioni istruttorie devono servire l'interesse superiore del minore, essere idonee e necessarie per ottenere le informazioni necessarie sul bisogno di protezione del minore, evitare di imporre alle persone interessate più oneri di quanto beneficio ne trarrebbero, coinvolgere terzi nell’istruttoria solo nella misura in cui la situazione non può essere adeguatamente chiarita con la persona interessata stessa o sulla base di dati tangibili, essere limitati alle sfere di vita che sono oggetto dell’intervento e avvenire unicamente mediante metodi istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung Kindesschutz, N. 3.21, pag. 86).

 

                                   7.   La risoluzione impugnata, nella misura in cui ordina una perizia del capello (e dei peli) è finalizzata a stabilire la situazione dei genitori e la loro adeguatezza a garantire il bene dei figli, ciò che nemmeno la reclamante contesta. Essa deve essere quindi considerata una decisione incidentale ordinatoria e come tale è impugnabile alle condizioni restrittive già citate.

                                         Le critiche sollevate da RE 1 circa un’asserita violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell’Autorità di prime cure appaiono infondate, tenuto conto anche della natura della decisione. In ogni caso, quand’anche fosse accertata, una violazione risulterebbe sanata da questa Camera, avendo l’interessata avuto modo di far valere le sue argomentazioni davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37).

 

                                         RE 1, chiedendo l’annullamento del dispositivo 4 della decisione impugnata, contesta l’esame ordinato e le sue modalità, sostenendo che sarebbe invece sufficiente l’esame delle urine “a sorpresa” e ritenendo particolarmente vessatorio il divieto di “epilazione/depilazione/rasatura”. In particolare in relazione al divieto di epilazione essa reputa che “costituisce una violazione della sua identità personale, in quanto conduce ad una alterazione visibile di una delle caratteristiche della sua appartenenza al sesso femminile”, considerando che “senza epilazione (…) presenterà giocoforza una importante pelosità che ne minerà in maniera importante il sentimento profondo della sua identità personale, con rischio di conseguenti turbe psichiche”. Le critiche della reclamante possono essere condivise soltanto parzialmente da questo giudice, apparendo adeguato procedere con le verifiche ordinate dall’Autorità di prima sede, consone a verificare l’uso di sostanze da parte della madre e in particolare la sua dipendenza, per un periodo determinato e sufficientemente ampio e non soltanto in un momento preciso, come è il caso per l’esame delle urine. Ciò è peraltro confermato nello scritto 30 aprile/2 maggio 2024 del Laboratorio del dr. __________, che riferisce di non poter garantire un test delle urine random in considerazione di una “scarsissima aderenza alle chiamate in laboratorio” e consiglia di procedere all’esame del capello, precisando “che non vanno tagliati, colorati e trattati fino al momento del prelievo”. Di conseguenza, anche viste le indicazioni del laboratorio, possono invece essere condivise le critiche della reclamante sulle modalità previste dall’Autorità di protezione, che risultano ingiustificatamente severe e quindi sproporzionate. Il divieto totale di epilazione e rasatura per la madre non può essere considerato consono al risultato che l’Autorità deve ottenere, nella misura in cui non risulta necessario e nemmeno è verosimile o dimostrata l’eventuale sua intenzione di procedere con una rasatura di tutto il corpo. In tal senso appaiono violati i principi di proporzionalità e sussidiarietà, in quanto all’Autorità di primo grado sarebbe bastato fare obbligo alla madre di mantenere intatta una parte di capelli o di peli, al fine di poter procedere all’esame ordinato. In tali circostanze, le censure sollevate dalla reclamante possono trovare un limitato accoglimento, con l’annullamento parziale del dispositivo 4 della decisione impugnata, soltanto relativamente all’inciso che definisce il “divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione, di rasatura.

 

                                   8.   Visto quanto precede, per quanto ricevibile e non divenuto privo d’oggetto, il reclamo è accolto parzialmente. La decisione impugnata è quindi integralmente confermata, fatta eccezione dell’inciso al dispositivo 4 (“divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione, di rasatura”), che è annullato.

 

                                   9.   Nel suo reclamo RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, richiamando l’incarto dell’Autorità di prima sede.

 

                                         Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante merita accoglimento.

 

                                10.   Gli oneri processuali per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza ma viste le concrete circostanze si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura della sua ricevibilità e per quanto non divenuto privo d’oggetto il reclamo è parzialmente accolto.

 

                                         Di conseguenza la decisione cautelare del 24 maggio 2024 (ris. no. 1419/2024) è confermata, fatta eccezione del “divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione, di rasatura” che è annullato.

 

                                   2.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

 

                                   3.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

 

                                   4.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

                                         - 

 

 

Il presidente                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.