sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________ |
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per quanto riguarda la tassa posta a suo carico per l’autorizzazione al curatore alla sottoscrizione del contratto di compravendita immobiliare e all’iscrizione a registro fondiario |
giudicando sul reclamo del 15 giugno 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 maggio 2025 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. A favore di RE 1 l’allora Commissione tutoria regionale __________ aveva istituito con decisione 3 febbraio 2011 una tutela volontaria, nominando quale tutore RA 1.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo diritto, la misura è stata convertita in una curatela generale mediante decisione 16 novembre 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), divenuta competente. Quale curatore è stato confermato RA 1.
B. Tramite decisione 7 aprile 2025 l’Autorità di protezione ha autorizzato RA 1 alla vendita dell’immobile part. n. __________ per conto del suo rappresentato RE 1. Il 14 aprile 2025 il curatore ha quindi trasmesso all’Autorità una bozza del rogito.
C. Mediante decisione 19 maggio 2025 l’Autorità di protezione ha autorizzato RA 1 a sottoscrivere il rogito per la compravendita del suddetto fondo in rappresentanza di RE 1, come da bozza presentata il 14 aprile 2025 (disp. 1) e ha ordinato al notaio di trasmettere una copia autentica del rogito sottoscritto dalle parti (disp. 2), autorizzandolo a procedere all’iscrizione delle necessarie modifiche a registro fondiario (disp. 3). Ha quindi invitato il curatore a comunicare l’avvenuta iscrizione (disp. 4), ponendo a carico della sostanza dell’interessato una tassa di Fr. 5'000.– (disp. 5).
D. RE 1 è insorto contro la suddetta decisione limitatamente al dispositivo 5, contestando l’entità della tassa e chiedendo che sia ridotta a “un importo decisamente minore”. Il curatore, che lo rappresenta, sostiene che i problemi di liquidità riscontrati negli ultimi anni sarebbero tali da giustificare l’esigenza di discostarsi dal prelievo dell’importo massimo previsto dall’art. 29 lett. b LPMA, calcolando invece la tassa in base alla situazione finanziaria e non solo al valore di vendita dell’immobile (pari a Fr. 1'350'000.–).
E. Il notaio avv. __________ con osservazioni 25 giugno 2025 si è rimesso al giudizio di questa Camera, precisando di non avere contezza della situazione economica del curatelato.
F. Con osservazioni 15 luglio 2025 l’Autorità di primo grado ha chiesto di respingere il reclamo, precisando che il curatelato ha incassato dalla vendita Fr. 948'673.80 (già dedotta l’ipoteca di Fr. 300'000.–, la commissione per intermediazione di Fr. 47'326.20 e la TUI di Fr. 54'000.–), ciò che renderebbe poco verosimile quanto da lui sostenuto riguardo alla sua situazione finanziaria. L’Autorità specifica di aver applicato una tassa conforme all’art. 29 lett. b della LPMA, in ossequio ai principi di copertura dei costi e dell’equivalenza. Ritiene quindi proporzionata la commisurazione dell’importo fissato in fr. 5'000.–, tenuto conto del valore di vendita e in analogia anche alle norme che regolano le altre tasse applicate alle compravendite immobiliari, quale la tassa per l’iscrizione al Registro fondiario (nel caso specifico di Fr. 14'850.–).
G. RE 1 non ha replicato alle osservazioni.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
3. Ai sensi dell’art. 416 CC il curatore abbisogna del consenso dell’autorità di protezione per compiere alcuni atti e negozi in rappresentanza dell’interessato. Tale autorizzazione è necessaria in particolare per l’acquisto e l’alienazione di fondi (art. 418 cpv. 1 cifra 4 CC).
4. In virtù dell’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:
a) per l’approvazione di rendiconti morali, da fr. 20.– a fr. 200.–;
b) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.–.
La LPMA non specifica se, per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di protezione, si debba applicare il diritto civile o quello amministrativo. Come ha già avuto modo di rilevare questa Camera (sentenza CDP del 17 aprile 2014, inc. n. 9.2013.203 consid. 3a, con riferimenti) sia nell’uno che nell’altro ambito, le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza.
4.1. Il principio della copertura dei costi esige in particolare che il gettito globale delle tasse non ecceda, o solo in minima parte, l'ammontare complessivo dei costi generati dall'unità amministrativa interessata (cfr. DTF 143 I 227 consid. 4.2.2). In questi costi non rientrano soltanto le spese dirette e immediate ma anche le spese generali, in particolare quelle postali, telefoniche e i salari del personale (cfr. DTF 120 Ia 171 consid. 2e e rif.; STA 52.2023.317 del 30 aprile 2024, consid. 4.1.1 e rif.).
4.2. I diversi tipi di contributi causali rispondono al principio dell’equivalenza, che è l'espressione del principio della proporzionalità e del divieto di arbitrio in materia di tributi pubblici, secondo il quale l’ammontare della tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico, non deve essere manifestamente sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione fornita e deve contenersi entro limiti ragionevoli (rapporto di equivalenza individuale). (cfr. DTF 143 I 227 consid. 4.2.2; sentenza CDP citata, consid. 3 c).
4.3. Nella quantificazione delle tasse, il valore della prestazione va misurato secondo la sua utilità per il beneficiario oppure secondo il suo costo rispetto a quello totale dell'attività amministrativa in quel settore, ritenuto che possono essere applicati criteri schematici, fondati su fattori di probabilità e d'esperienza, senza che sia necessario che le tasse corrispondano esattamente al costo dell'operazione amministrativa in questione (sentenza CDP citata, consid. 3 e). Occorre tuttavia che le tasse siano stabilite secondo criteri oggettivi e non creino differenze che non possano essere giustificate da motivi pertinenti. Nella loro quantificazione, l'autorità può dunque tenere conto, entro certi limiti, anche della situazione economica del debitore e del suo interesse all'atto amministrativo all'origine delle stesse (cfr. DTF 141 I 105 consid. 3.3.2;). Il criterio del valore dell’operazione è ammesso dalla prassi che precisa che nei casi in cui esso è elevato, tenerne conto in maniera rigida può condurre a un rapporto sproporzionato rispetto al valore della prestazione, in particolare se è fissato in percentuale o per mille. Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (sentenza CDP citata, consid. 3 f, con riferimenti; DTF 139 III 334 consid. 3.2.4, con riferimenti).
4.4. Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un ampio potere di apprezzamento in materia di spese, che può essere censurato solo in caso di eccesso o abuso manifesto (art. 69 cpv. 1 LPAmm, cfr. STA citata, consid. 4.1.3).
5. Il reclamante contesta l’ammontare della tassa, chiedendo che venga fissato “un importo decisamente minore, tenendo conto non soltanto del valore di vendita dell’immobile ma anche della “situazione finanziaria”, che sostiene sia caratterizzata da una scarsa liquidità, senza tuttavia fornire elementi a dimostrazione di tale asserzione. Ora, anche tralasciando l’assenza di giustificativi, gli atti smentiscono l’insufficiente disponibilità finanziaria. In particolare, già dal rendiconto per l’anno 2023 approvato dall’Autorità di prime cure, non emerge una situazione debitoria preoccupante (l’unico debito a carico del curatelato era l’ipoteca gravante l’immobile venduto) mentre le entrate erano a quel momento quantificate in Fr. 118'389.55 a fronte di uscite pari a Fr. 111'816.69. Peraltro, tenuto conto del provento della vendita (pari a Fr. 948'673.80), una scarsa liquidità appare decisamente inverosimile. La censura, che invero sfiora il pretesto, non merita pertanto accoglimento.
6. Anche tenendo conto della dubbia ricevibilità del reclamo, scarsamente motivato, in ossequio al principio inquisitorio illimitato questa Camera è comunque tenuta a verificare la proporzionalità della tassa applicata, in relazione ai principi in precedenza evocati, segnatamente a quello di equivalenza. L’Autorità di protezione ha infatti prelevato una tassa di Fr. 5'000.–, corrispondente all’importo massimo previsto dall’art. 29 LPMA, senza indicare nella decisione impugnata come abbia determinato tale importo. Essa ha poi specificato nelle osservazioni al reclamo di aver applicato il criterio del valore della compravendita, analogamente alle “norme che regolano le altre tasse che vengono applicate alle compravendite immobiliari, in primis le tasse dell’Ufficio del registro fondiario”, precisando che la legge prevede per l’iscrizione della compravendita “una tassa dell’11 ‰, ossia nel caso specifico, CHF 14'850.–”. L’Autorità di prime cure ha inoltre osservato di aver tenuto conto pure del tempo dedicato per il rilascio dell’autorizzazione alla sottoscrizione del rogito. In definitiva, ha quindi contestato la sussistenza dei presupposti per una violazione del principio di equivalenza, in assenza di una “manifesta sproporzione” per rapporto alla prestazione fornita.
Dagli atti non è possibile evincere i parametri effettivamente applicati per determinare l’importo contestato, segnatamente la valutazione della difficoltà della procedura e il reale impegno richiesto in termini di tempo e lavoro. Tuttavia, l’importo di Fr. 5'000.– non appare sproporzionato, se confrontato all’ipotetico onorario di un legale che fosse stato incaricato di esaminare l’opportunità e l’adeguatezza del negozio giuridico (ritenuto che nella relativa decisione del 7 aprile 2025 l’Autorità di protezione ha applicato una tassa di soli Fr. 250.–), oltre al controllo dell’atto di compravendita, con l’assunzione della responsabilità di un parere determinante nella decisione dell’Autorità. Infine, come correttamente ricordato da quest’ultima, l’ammontare della tassa nemmeno risulta inadeguato se comparato agli altri oneri relativi al negozio giuridico. Di conseguenza, l’Autorità di prima sede non può essere rimproverata di aver abusato del proprio potere di apprezzamento, in assenza di una schematizzazione (già auspicata da questa Camera nella sentenza citata in precedenza) che garantirebbe una maggior prevedibilità dei costi della procedura e la parità di trattamento. Nelle circostanze descritte, la decisione contestata resiste quindi alle critiche del reclamante e merita conferma.
7. Visto quanto precede, il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.