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assistito dalla cancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la curatela di PI 1 |
giudicando sul reclamo del 19 settembre 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 agosto 2025 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (1954) è a beneficio di una misura di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, istituita dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) con decisione del 7 settembre 2023. Quale curatore è stato nominato CURA 1.
B. Il 1° aprile 2025 PI 1, unitamente alle figlie PI 3, RE 1, PI 4 e PI 2, hanno chiesto all’Autorità di protezione di revocare la misura di curatela istituita, poiché la figlia RE 1 ha dichiarato la propria disponibilità a occuparsi personalmente della gestione finanziaria del padre, mediante una procura.
C. Con scritto 2 luglio 2025 PI 3 e PI 4 hanno chiesto che la misura a favore del padre non venisse revocata, in ragione dell’importante situazione debitoria e sollevando dubbi sulla gestione da parte della sorella RE 1, che avrebbe già incassato una somma considerevole per le sue prestazioni a favore del padre ancor prima dell'istituzione della misura di curatela. Esse hanno inoltre evidenziato l’esigenza di attivare i servizi di aiuto domiciliare, vista la scarsa autonomia del padre.
RE 1 ha reagito alla richiesta delle sorelle con scritto 8 luglio 2025, contestandone il contenuto e sottolineando il suo operato a favore del padre. Ha quindi ribadito la richiesta di revoca della curatela, ritenendola ancora attuale.
D. Mediante decisione 21 agosto 2025 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di revoca della misura di curatela istituita a favore di PI 1 (disp. 1) come pure la richiesta di sostituzione/dimissione del curatore CURA 1 e di nomina della figlia RE 1 (disp. 2). Ha quindi posto a carico di PI 1 una tassa di Fr. 200.–.
E. Contro la suddetta decisione è insorta con reclamo 19 settembre 2026 RE 1, anche a nome del padre PI 1, chiedendone l’annullamento e la riformulazione. Essa si reputa in grado di occuparsi, come nel passato, del sostegno del padre. Segnalando alcune “manchevolezze” da parte del curatore, chiede che egli sia sostituito, anche nel caso in cui non venisse scelta lei quale sostituta.
F. Con osservazioni 3 ottobre 2025 l’Autorità di protezione sostiene che il reclamo sarebbe divenuto privo d’oggetto, siccome la reclamante riconosce la bontà della decisione affermando l’esigenza di una “curatela ufficiale”, viste le relazioni conflittuali tra le figlie, anche per la tutela di sé stessa. L’Autorità considera infine “una nuova richiesta” quella di sostituzione del curatore con la nomina di un’altra persona che non sia un famigliare e chiede di respingerla, invitando RE 1 a eventualmente formularla in prima sede, affinché possano essere svolti i necessari accertamenti.
G. A complemento dell’incarto, il 6 ottobre 2025 l’Autorità di protezione ha trasmesso uno scritto di PI 1, PI 2, PI 4 e PI 3, con il quale hanno chiesto l’estensione del mandato al curatore CURA 1 anche in ”ambito sanitario”, per garantire all’interessato una “protezione completa e un’assistenza adeguata” al suo benessere.
H. PI 2, PI 3 e PI 4 hanno presentato le osservazioni al reclamo in data 8 ottobre 2025, negando la volontà di PI 1 di affidare la curatela a RE 1. Esse riferiscono della richiesta del padre all’Autorità di protezione tendente all’estensione del mandato del curatore CURA 1, ciò che si contrappone alle asserzioni dalla sorella relative alla sua volontà di sostituirlo.
I. Mediante osservazioni 20 ottobre 2025 CURA 1 ha precisato che il mandato di curatela per PI 1 riguarda unicamente la gestione amministrativa, mentre a seguito di un ricovero dell’interessato presso la Clinica __________ gli è stato chiesto di provvedere anche un sostegno “sul piano sanitario”, per il quale ha manifestato la sua disponibilità. Riferisce quindi di non avere compiti riguardanti le attività professionali di PI 1, limitandosi alla “gestione amministrativa privata e ordinaria”. CURA 1 fornisce infine chiarimenti relativamente alla richiesta di rimborso di alcune spese anticipate da RE 1 per il padre, per le quali ritiene necessari i relativi giustificativi e un accordo preventivo. Condividendo le valutazioni dell’Autorità di protezione, precisa che le tensioni familiari sono nocive per il benessere di PI 1, auspicando una migliore collaborazione e rispetto reciproco.
J. Con scritto 21 ottobre 2025 RE 1 ha trasmesso un rapporto medico del Dr. med. __________.
K. Tramite replica 20 novembre 2025 RE 1 ha ribadito le critiche riferite alla decisione impugnata e le richieste formulate, in particolare relativamente al cambiamento di curatore e all’assegnazione a lei del mandato. Contesta quindi le osservazioni delle sorelle e del curatore, riassumendo i rapporti con loro. Richiamando lo scritto del Dr. med. __________ sostiene l’esigenza di ascoltare e soddisfare la volontà del padre, riferendo che egli desidererebbe essere aiutato da lei e non dal curatore.
L. Il 25 novembre 2025 l’Autorità di protezione si è espressa in duplica, chiarendo di non entrare nel merito delle “recriminazioni” della reclamante che esulano dalla procedura. L’Autorità ritiene che il declino cognitivo di PI 1 sia confermato dalla sua condiscendenza alle richieste delle figlie, con la sottoscrizione di documenti discordanti anche a distanza di poco tempo, ciò che dimostrerebbe il buon fondamento della decisione impugnata, come pure l’esigenza di mantenere la nomina di un curatore esterno alla famiglia.
M. Mediante scritto 9 dicembre 2025 CURA 1 ha fornito alcune precisazioni alla replica di RE 1, in relazione allo svolgimento del mandato e a difesa del suo operato.
N. In data 15 aprile 2026 RE 1 ha sollecitato l’evasione del reclamo, fornendo alcuni aggiornamenti relativi allo stato di salute del padre e sulla gestione della sua quotidianità.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Nel caso in esame, l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di revoca della misura formulata il 1° aprile 2025 da PI 1, unitamente alle figlie RE 1, PI 2, PI 3 e PI 4 (ritirata dalle ultime due in luglio 2025). L’Autorità ha pure respinto la richiesta di sostituzione del curatore con la figlia RE 1, che ha dichiarato la propria disponibilità a occuparsi personalmente della gestione finanziaria del padre. Facendo riferimento alla situazione dell’interessato, affetto da un “ingravescente disturbo cognitivo maggiore che ne limita le capacità cognitive”, l’Autorità ha in particolare richiamato il parere medico del 17 luglio 2025 del Dr. med. __________, che ha evidenziato tali problematiche.
Alla decisione si oppone RE 1, agendo anche in rappresentanza del padre. In concreto, la reclamante solleva temi esulanti dal contenuto della decisione e dalle competenze dell’Autorità di protezione, in particolare riferendo di diatribe e difficoltà relazionali tra le sorelle (e figlie di PI 1) o con il curatore. Tali argomenti saranno quindi trattati soltanto per quanto necessario per il presente giudizio.
3. Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).
Nel caso concreto, è incontestata la partecipazione di RE 1 alla procedura di prima istanza e la sua qualità di persona vicina all’interessato, che la legittima a interporre reclamo. PI 1 non può invece essere considerato reclamante, non avendo conferito procura alla figlia, né avendo sottoscritto il reclamo.
4. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam. Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20).
4.1. In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175).
Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche (cpv. 2).
4.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).
4.3. In virtù dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore informa senza indugio l’autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.
La procedura di modifica o di revoca della misura è retta dagli art. 443 e segg. CC. La massima d’ufficio e il principio inquisitorio si applicano: l’Autorità dovrà se necessario ordinare una perizia (art. 446 cpv. 2 CC, cfr. Meier, Droit de la protection del l’adulte, 2022, n. 933 pag. 488).
5. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
6. La reclamante propone conclusioni contraddittorie. Dapprima contesta la reiezione da parte dell’Autorità di protezione della richiesta di revoca della curatela, sostenendo di potersi personalmente occupare dell’aiuto al padre senza una misura di protezione, per poi asserire, in conclusione del suo memoriale, di concordare riguardo al “proseguimento con una curatela ufficiale”, anche a tutela di sé stessa. Il reclamo appare pertanto irricevibile su tale aspetto, poiché, oltre a essere carente nella motivazione, è divenuto privo d’oggetto, essendosi di fatto la reclamante dichiarata d’accordo di mantenere la curatela e non avendo più trattato l’argomento in replica. In considerazione degli elementi agli atti e degli argomenti sollevati da RE 1, la decisione non può in ogni caso prestarsi a critiche, tenendo conto pure della posizione del diretto interessato, che risulta capace di autodeterminarsi (cfr. rapporto medico 20 ottobre 2025 del Dr. med. __________, prodotto dalla reclamante) e che ha addirittura sottoscritto la richiesta di estendere la misura anche alle questioni di carattere sanitario, con il sostegno di CURA 1 (cfr. doc. 6a).
7. La formulazione delle conclusioni del reclamo appare confusa anche per quanto riguarda la sostituzione del curatore e ha indotto l’Autorità di protezione a considerare quale “nuova richiesta” (irricevibile) quella di modifica della persona del curatore. In replica RE 1 ha precisato di mantenere la pretesa di sostituire lei stessa il curatore, come postulato nel reclamo.
7.1. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli., ad art. 402 CC n. 4).
La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
7.2. L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).
7.3. Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC n. 2).
7.4. In virtù dell’art. 423 CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Se il curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391).
L’art. 423 CC permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà. Come per l’art. 445 al. 2 vCC, determinante è la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato o meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ss CC, che comprendono anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentiti (art. 29 Cost., 447 ss CC) (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad art. 423 CC n. 5.).
Il mandatario può essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.
In particolare vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso delle sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che l’interessato è indegno della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC). Questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato.
Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad art. 423 CC, N. 8).
7.5. Dagli atti emerge una situazione di conflitto tra le quattro figlie di PI 1, le cui posizioni nella presente procedura, ma anche nella gestione degli interessi del padre, sono divergenti.
Nel caso concreto, la valutazione dell’idoneità del curatore e il controllo del suo operato risulta correttamente svolto dall’Autorità di protezione. Come per la richiesta di revoca della misura di curatela, anche relativamente a quella di sostituire il curatore le motivazioni della reclamante (peraltro confuse e riferite pure ad argomenti che esulano dal mandato) non risultano confermare la posizione dell’interessato (cfr. doc. 6a già citato) e nemmeno possono essere considerate nel suo interesse. I presupposti per la destituzione di CURA 1 non appaiono quindi manifestamente dati, difettando di concrete giustificazioni da parte di RE 1, rivelandosi insufficienti le generiche rimostranze nei confronti del curatore, al quale vengono imputate “manchevolezze” non documentate né confermate dagli atti (ad esempio in relazione alla gestione dello spillatico, a ritardi di pagamenti o alla “sensibilità” del curatore). Abbondanzialmente, si rileva che il mandato è limitato alla gestione di questioni amministrative e finanziarie mentre molte delle critiche della reclamante riguardano altre questioni, che, come detto in ingresso, non sono pertinenti né utili al presente giudizio (coinvolgimento nelle discussioni tra le figlie, scarse visite a domicilio, relazione tra lei stessa e il curatore, situazione debitoria legata alle precedenti attività professionali di PI 1, espressamente escluse nella decisione di nomina del curatore). Diversamente da quanto preteso dalla reclamante, non è nemmeno dimostrato il desiderio di PI 1 di sostituire il curatore, al quale ha chiesto uno sostegno anche per le questioni personali e di salute.
Quanto alla richiesta di RE 1 di essere nominata in sostituzione di CURA 1, si rammenta che la designazione di un parente in qualità di curatore può essere considerata inadeguata quando gli altri membri della famiglia vi si oppongono e qualora la sua nomina potrebbe inasprire un conflitto familiare. Nel valutare l’idoneità di una persona vicina occorre quindi tener conto anche dell’assetto familiare nel suo complesso e del fatto che la curatela non dovrebbe in alcun caso comportare un deterioramento dei rapporti familiari, né l'isolamento dell’interessato (TF 5A 427/2017 del 6 febbraio 2018, consid. 3.2). La posizione di PI 1 fra le figlie, evidenziata manifestamente dalla sua adesione alle loro iniziative e sottolineata con accezione negativa dall’Autorità di protezione e dal curatore, al punto da ritenere nocive per l’interessato le tensioni famigliari, non può che confermare l’inadeguatezza della nomina di RE 1 quale curatrice e la fondatezza della decisione impugnata.
Infine, come correttamente rammentato dall’Autorità di prima sede, l’eventualità di sostituire il curatore con una terza persona estranea alla famiglia, oltre a non trovare concreta giustificazione, non è oggetto della decisione impugnata, che si è limitata a rispondere alla richiesta di nomina della reclamante.
8. Visto quanto precede, per quanto non divenuto privo d’oggetto, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.
9. Le spese della presente decisione seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) e vanno quindi poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Per quanto non divenuto privo d’oggetto il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.