Incarto n.
9.2025.202

Lugano

24 aprile 2026

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

cancelliera

 

Villa

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

e

 

RE 2

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione CO 1,

 

 

per quanto riguarda la richiesta di sostituzione della curatrice di rappresentanza istituita in favore della minore PI 1

 

 

giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2025 presentato congiuntamente da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 25 settembre 2025 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   PI 1 (nata il __________ 2018) è figlia di RE 1 e RE 2. Il padre ha riconosciuto la figlia il 21 gennaio 2019 davanti all’Ufficio dello stato civile di __________ e i genitori, non coniugati, esercitano l’autorità parentale congiunta.

 

                                  B.   Questa Camera ha già avuto modo di conoscere i fatti e di chinarsi sulle questioni famigliari e personali dei soggetti interessati. L’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione o Autorità) si sta infatti occupando da anni – ossia dal 2018 – della situazione della minore e a favore della stessa ha adottato diverse misure di protezione, a loro volta modificate a dipendenza delle necessità.

 

                                  C.   Tra i vari provvedimenti presi dall’Autorità di protezione vi è la decisione del 24 maggio 2024 con cui i genitori sono stati privati del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e il conseguente collocamento – di durata indeterminata – presso il Centro educativo minorile (CEM) __________ di __________.

 

                                         Con decisione del 6 agosto 2024 è stata poi istituita una curatela di rappresentanza (ai sensi dell’art. 306, 314abis e segg. CC) in favore di PI 1 e quale curatrice è stata designata l’avv. CURA 1, __________. A quest’ultima sono stati conferiti i seguenti compiti:

 

1.    tutelare gli interessi della minore nelle procedure di diritto civile, in particolare quelle pendenti davanti all’Autorità di protezione ed eventuali future davanti alla Camera di protezione del Tribunale d’appello e/o altre istanze di ricorso;

2.    esaurito tale compito, presentare un rapporto finale all’Autorità regionale di protezione, richiedendo l’eventuale revoca della misura di protezione, l’esonero del mandato e/o proponendo eventuali ulteriori misure a favore della minore; se necessario, saranno presentati rapporti intermedi;

3.    presentare, a fine mandato, a quest’Autorità la nota finale a titolo d’indennità e rimborso spese per le prestazioni svolte, oltre al dettaglio delle medesime.

 

                                  D.   Con istanza del 28 marzo 2025 RE 1 e RE 2 si sono rivolti all’Autorità di protezione per ottenere “l’immediata sostituzione della curatrice di rappresentanza”. A sostegno della propria richiesta essi hanno in particolare allegato di non aver mai incontrato personalmente l’avv. CURA 1, rimproverandole di essere “troppo frettolosa a sostenere qualsiasi cosa senza includere i genitori” e di agire ripetutamente quale intermediaria solo “per gli interessi e i comodi dell’UAP e della struttura CEM”. Inoltre, a mente dei genitori la curatrice non avrebbe trovato una buona intesa con PI 1.

                                  E.   Dopo aver dato alla curatrice di rappresentanza e alla curatrice educativa (CURA 2) la possibilità di presentare le proprie rispettive osservazioni – alle quali RE 1 e RE 2 non hanno replicato – con decisione del 25 settembre 2025 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza tendente alla sostituzione della curatrice educativa.

 

                                  F.   Contro la suddetta decisione RE 1 e RE 2 sono insorti dinnanzi a questa Camera con un unico reclamo del 16 ottobre 2025 per ottenerne l’annullamento e la destituzione immediata dell’avv. CURA 1 quale curatrice di rappresentanza di PI 1 nonché la nomina, a favore di quest’ultima, di una nuova figura che tuteli i diritti della minore “di partecipare attivamente alla procedura che la concerne”.

 

                                  G.   Con osservazioni del 10 novembre 2025 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata, rinviando alle motivazioni in essa già contenute.

 

                                         Nelle loro osservazioni rispettivamente del 13 e del 28 novembre 2025 sia la curatrice educativa CURA 2 sia quella di rappresentanza avv. CURA 1 – quest’ultima dopo aver fornito alcune precisazioni– si sono rimesse al giudizio di questa Camera.

 

                                  H.   RE 1 e l’Autorità di protezione hanno ribadito le loro rispettive e antitetiche conclusioni tramite replica del 15 dicembre 2025 e duplica del 28 gennaio 2026, cui è seguita in data 12 febbraio 2026 la triplica spontanea del reclamante.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nel suo apprezzamento, l'Autorità non è vincolata – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).

                                         Il citato principio impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha anzitutto ricordato che nell’ambito della procedura di nomina del rappresentante per il figlio, i genitori hanno il diritto sia di essere sentiti sia di ricorrere limitatamente contro il principio dell’istituzione della curatela, ma non contro la scelta (nominativo) della persona designata. Ha poi reso attenti gli istanti che essi non dispongono di un diritto formale di ricorso sulla gestione dell’incarico o sugli atti intrapresi dal rappresentante del figlio, né tantomeno possono pretendere una sostituzione di quest’ultimo siccome in contrasto con la conduzione del mandato. Ad ogni modo i genitori hanno la possibilità di portare a conoscenza dell’autorità di nomina eventuali malfunzionamenti affinché essa possa prendere le misure opportune, tra le quali rientra, se necessario, la sostituzione del curatore.

 

                                         Rievocati i suddetti principi, l’Autorità di protezione ha ritenuto che, nella fattispecie, dagli atti le mancanze riportate dai genitori in merito all’operato della curatrice di rappresentanza non risultano di una rilevanza tale da metterne in discussione l’idoneità. Anzi, essa ha constatato che l’avv. CURA 1 si è attenuta scrupolosamente all’esecuzione dei compiti affidatigli col mandato cautelare, “eseguendoli con diligenza e professionalità nel pieno interesse di PI 1”. A mente dell’Autorità di prime cure anche le prese di posizione della curatrice di rappresentanza nell’ambito delle numerose procedure davanti a essa pendenti sono sempre risultate adeguate e a tutela della minore. D’altronde l’Autorità ha ricordato che la curatrice di rappresentanza è tenuta a esercitare il suo mandato in modo indipendente dai genitori i quali, essendo anch’essi parti al procedimento, potrebbero avere interessi contrastanti rispetto a quelli della figlia. Ha pertanto concluso che le carenti motivazioni addotte dai genitori con l’istanza non sono tali da giustificare una sostituzione dell’attuale curatrice di rappresentanza di PI 1, ragion per cui ha respinto senza indugio la loro domanda mirata a tale scopo.

 

                                   4.   Con il loro reclamo RE 1 e RE 2 avversano la decisione presa dall’Autorità di protezione ritenendo in buona sostanza che quest’ultima si sia limitata a riportare la sua versione “personale ed arbitraria dei fatti”, tramite affermazioni generiche e senza confrontarsi col quesito principale da loro presentato, volto a sapere se l’attuale curatrice di rappresentanza “con la sua passività e inerzia garantisca o meno ad PI 1 una partecipazione attiva alla procedura che la concerne”. Citano al proposito la mancata audizione della figlia dinanzi all’Autorità di prime cure, sostenendo che l’agire dell’avv. CURA 1 appare in netto contrasto con le volontà della bambina che già nel mese di dicembre 2024 chiedeva di poter “parlare col giudice”. Per i reclamanti costituisce una circostanza “inammissibile e ingiustificata” il fatto che la curatrice abbia rimandato “a tempo indeterminato” l’audizione della minore anziché attivarsi affinché quest’ultima venisse sentita. A mente loro questo comportamento ravvisa un “motivo grave” ai sensi dell’art. 423 CC tale da portare alla destituzione della professionista nominata in favore della figlia. Rimproverano poi all’Autorità di prime cure e all’avv. CURA 1 di agire in modo arbitrario laddove ignorano le indicazioni della psicologa __________ (contenute nel rapporto del 15 dicembre 2024) e del pediatra dr. med. __________ (certificato medico del 24 dicembre 2024), affidandosi invece alle proprie convinzioni e ai pregiudizi sui genitori. A mente di quest’ultimi l’avv. CURA 1 sta facendo “solo da intermediaria per gli interessi e comodi dell’UAP e della struttura CEM”, rendendosi responsabile – unitamente all’Autorità di protezione – di ripetuti dinieghi di giustizia laddove non si prodiga di dare una reale e autentica voce alla sua assistita. Ribadiscono pertanto la necessità di sostituire la curatrice di rappresentanza al fine di tutelare le esigenze, gli interessi e i diritti di PI 1, nonché di garantire un’imparzialità nei loro confronti.

 

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione si è limitata a osservare che le argomentazioni esposte davanti a questa Camera da RE 1 e RE 2 non apportano nulla di nuovo (nei fatti e in diritto) rispetto a quanto sollevato con la loro istanza, sicché essa si riconferma nelle argomentazioni e motivazioni contenute nella propria decisione di diniego della sostituzione della curatrice di rappresentanza.

 

                                   6.   Da parte sua l’avv. CURA 1, dopo aver rievocato i principi dottrinali e giurisprudenziali già esposti dall’Autorità di protezione nella sua decisione, ha ricordato che il curatore non agisce solo secondo i desideri soggettivi del minore, ma anche secondo i suoi bisogni oggettivi che non necessariamente corrispondono alla volontà dei genitori. Al proposito ella ha sottolineato di aver sempre riportato la volontà di PI 1 all’Autorità di protezione, alla quale ha pure sottoposto quello che a suo avviso era l’oggettivo interesse della minore. Rileva inoltre che le sue prese di posizione “sono frutto di una valutazione della situazione” e il fatto che le stesse siano in linea con i pareri della curatrice educativa o dell’assistente sociale non significa che si tratti di un semplice avvallo da parte sua. Tiene poi a precisare che il 6 novembre 2025 PI 1 è stata sentita dal membro permanente dell’Autorità di prime cure, la quale terrà senz’altro conto dell’esito dell’audizione ma non modificherà le proprie decisioni in base alla volontà della minore. Osserva infine di aver incontrato in più occasioni la sua piccola assistita e di non aver mai avuto il sentimento di non essere da lei accettata, dal momento che il comportamento della bambina nei suoi confronti è sempre stato “adeguato e positivo”.

 

                                   7.   Nel suo allegato di replica (al cui contenuto ha aderito integralmente RE 2 tramite dichiarazione del 15 dicembre 2025, v. doc. B) RE 1 ha ribadito la necessità di tutelare con urgenza il benessere psicofisico di PI 1 – la quale verserebbe in uno stato di malnutrizione/denutrizione che comporterebbe uno stress ingiustificato – a suo dire non garantito in modo adeguato dall’attuale curatrice di rappresentanza, rimasta passiva per troppo tempo e che va pertanto sostituita con una figura più dinamica e attenta ai bisogni della minore.

 

                                   8.   Oggetto dell’impugnazione in esame è pertanto la mancata sostituzione della curatrice di rappresentanza avv. CURA 1 – soggetta a critiche da parte di RE 1 e RE 2 – così come richiesto da quest’ultimi nella loro istanza del 28 marzo 2025.

 

                                         Prima di entrare nel merito del gravame, occorre osservare che soltanto in sede di reclamo RE 1 e RE 2 hanno ampliato le loro argomentazioni di prima sede – reputate carenti dall’Autorità di protezione – imputando alla curatrice di rappresentanza (oltre che alla stessa Autorità) delle negligenze e lacune non sollevate con l’istanza del 28 marzo 2025. Nella misura in cui sono state allegate solo in questa sede, non si può quindi rimproverare all’Autorità di prime cure un errato ed arbitrario accertamento dei fatti. Ad ogni buon conto, come si vedrà in seguito (sotto consid. 8.4.2. e 8.4.3.) le critiche dei reclamanti non possono essere seguite.

 

                               8.1.   Gli articoli 314 ss CC, entrati in vigore il 1° gennaio 2013, regolamentano in modo specifico la procedura applicabile dall’Autorità di protezione nei procedimenti riguardanti i minori (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6488). In particolare, l’art. 314abis CC dispone che l’Autorità di protezione può, se necessario, ordinare che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche, conferendo a detto rappresentante la competenza di proporre conclusioni e di presentare impugnazioni. L’art. 314abis CC rappresenta la concretizzazione nel diritto della filiazione di quanto previsto dall’art. 299 CPC relativo alla procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per vertenze civili (cfr. art. 1 CPC). Lo scopo di questi disposti è quello di tutelare il bene del bambino: la nomina di un curatore si deve in principio limitare dunque ai casi in cui sia necessario (DTF142 III 153 consid 5.1.1.e referenze citate; cfr. anche in relazione all’art. 146 vCC, Epiney-Colombo, Il curatore nella procedura giudiziaria, BOA 2000 nr. 20 pag. 13).

 

                               8.2.   Il curatore nominato in applicazione dell’art. 314abis CC svolge un mandato di rappresentanza degli interessi giuridici del minore durante la procedura dinanzi all’Autorità di protezione: egli deve farsi un’idea concreta della situazione in cui versa il minore e del suo punto di vista e riferire le proprie constatazioni all’Autorità (DTF 142 III 153 consid 5.2.3.1. e referenze citate). Al curatore incombe dunque di svolgere la propria istruttoria che comprenderà non solo il contatto personale con il minore ma anche più ampi contatti con le persone di fiducia e i rappresentanti dei diversi settori professionali relativi al vissuto del minore (Cottier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314abis n. 12). Lo scopo perseguito dalla rappresentanza del minore dipende sia dalla sua età che dalle circostanze specifiche del caso concreto (DTF142 III 153 consid 5.2.3. e referenze citate). Per il tramite del rappresentante, la volontà del minore capace di discernimento verrà in tal modo espressa nella procedura che lo vede coinvolto (DTF142 III 153 consid 5.2.4. con riferimenti).

 

                               8.3.   Nell’ambito della procedura di nomina di un rappresentante per il figlio, i genitori hanno il diritto di essere sentiti e dispongono di un diritto di ricorso, limitato – tuttavia – al principio della nomina (DTF 5A_894/2015 del 16 marzo 2016 consid 4.1.). Tra le qualifiche specifiche di cui deve disporre il curatore di rappresentanza si annovera, oltre all’esperienza in questioni assistenziali e giuridiche prevista dal testo di legge, la sua indipendenza sia dall’Autorità di protezione incaricata dell’istruttoria – e contestualmente della nomina del curatore – che dai genitori, i quali, in quanto parti al procedimento, possono avere interessi contrastanti a quelli del minore (Cottier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n. 9; vedi anche in merito all’art. 146 vCC Epiney-Colombo, Il curatore nella procedura giudiziaria, BOA 2000 nr. 20 pag. 13). Il rappresentante del figlio deve, in effetti, poter adempiere il suo compito senza essere influenzato e in modo indipendente dai genitori. Di conseguenza, i genitori non hanno un diritto formale di ricorso in riferimento alla conduzione del mandato rispettivamente agli atti concreti intrapresi dal rappresentante del figlio, né tantomeno hanno il diritto di pretendere una sostituzione del rappresentante del figlio siccome in contrasto con la conduzione del mandato. I genitori hanno comunque la possibilità di portare a conoscenza dell’autorità di nomina eventuali malfunzionamenti, cosicché questa possa d’ufficio prendere le misure opportune, tra le quali rientra se necessario la sostituzione del curatore (DTF 5A_894/2015 del 16 marzo 2016 consid. 4.1.). Sicché, al rappresentante del figlio non può essere rimproverato il fatto di agire non solo secondo i desideri soggettivi dei figli, bensì anche secondo i loro bisogni oggettivi, che non necessariamente corrispondono ai desideri dei genitori (DTF 142 III 153, consid. 5.2.1. e referenze citate; anche Cottier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a n. 10 ss; Pradervand-Kernen, La position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques questions particulières, FamPra 2016 pag. 339 ss, pag. 358).

 

                               8.4.   Nella fattispecie, l’istanza di RE 1 e RE 2, fondata in maniera generica sull’asserita inidoneità dell’avv. CURA 1 a svolgere i compiti per i quali è stata nominata non ha, come visto, trovato l’accoglimento dell’Autorità di prime cure. Orbene, alla luce dei principi appena esposti nei precedenti considerandi in diritto, la decisione impugnata non può che essere confermata e ciò per i seguenti motivi.

 

                            8.4.1.   Anzitutto va rilevato che dall’esame dell’intero incarto di prima sede – già noto a questa Camera e riguardante anche altre questioni relative ad PI 1 – appariva senz’altro necessario nominare a favore di quest’ultima un curatore di rappresentanza (ai sensi dell’art. 314abis CC), esperto in questioni assistenziali e giuridiche, che tutelasse i suoi interessi nelle procedure pendenti davanti all’Autorità di protezione di prima e di seconda istanza (v. nel dettaglio sopra consid. C). Come già ricordato dall’Autorità di protezione e ribadito in questa sede (sopra ad 8.3.) contro la decisione di nomina del curatore di rappresentanza, ai genitori è data facoltà di ricorso limitatamente al principio della nomina stessa e non (anche) al nominativo della figura designata a ricoprire tale incarico, scelta che spetta esclusivamente all’Autorità (sentenza CDP 9.2016.116 del 23 febbraio 2017, consid. 4.9. con rinvii). La persona incaricata a svolgere un simile mandato può essere sostituita dall’Autorità di protezione qualora quest’ultima venga a conoscenza di eventuali inadempienze nello svolgimento dei compiti affidati, tra i quali non rientra – come visto – la mancanza di comunione d’intenti tra i genitori e la curatrice.

 

                            8.4.2.   Orbene, nel caso concreto nemmeno le lamentele presentate in modo più ampio dai reclamanti con il loro atto ricorsuale portano la scrivente Camera a una conclusione diversa da quella cui è giunta l’Autorità di prime cure. A prescindere dalle scarse – per non dire infondate – argomentazioni evocate da RE 1 e RE 2, esse non sono sufficienti per tentare di giustificare la sostituzione della curatrice di rappresentanza. Dall’incarto in oggetto – ma anche da quelli che sono già stati sottoposti al vaglio di questa Camera, tra cui quello relativo alla presa a carico di PI 1 – non emergono infatti insufficienze nella conduzione del mandato né inadempienze nell’espletamento dell’incarico conferito alla curatrice di rappresentanza. Al contrario, quest’ultima risulta aver sempre preso posizione sui vari temi d’oggetto e partecipato attivamente ai procedimenti che vedono coinvolta la minore. Si rileva altresì che l’avv. CURA 1 è una persona cognita del diritto della protezione – materia di cui si occupa da anni – sulle cui competenze non è dato di dubitare.

 

                            8.4.3.   Nello specifico, per quanto concerne le lagnanze rivolte all’avv. CURA 1 in merito alle ripetute richieste di audizione di PI 1 – la quale nel frattempo è stata sentita dall’Autorità di prime cure – si rammenta che non è di competenza della curatrice di rappresentanza ordinare una tale prova che, come ricordato dalla stessa Autorità nella propria duplica, ha “precisi obiettivi” soprattutto “in considerazione della portata di tale passo procedurale, della delicatezza della situazione e dell’età della bambina”. Che l’audizione della minore non sia avvenuta nei tempi desiderati dai genitori e rimandata al momento ritenuto più opportuno dall’Autorità di protezione non può quindi essere additato quale “motivo grave” per destituire l’avv. CURA 1 dall’incarico conferitole. Da cui la manifesta inconsistenza di questo punto del reclamo.

                                         Pure le critiche rivolte alla curatrice (e all’Autorità di protezione) per aver ignorato le indicazioni contenute nel rapporto del 15 dicembre 2024 redatto dalla psicologa __________ e nel certificato medico del 24 dicembre 2024 rilasciato dal pediatra della minore dr. med. __________ cadono nel vuoto. A prescindere dal fatto che a seguito dell’udienza del 26 novembre 2025 l’Autorità di protezione ha rivisto la sua precedente decisione acconsentendo alla ripresa a carico individuale di PI 1 con la sua psicoterapeuta nel frattempo trasferitasi a __________ (v. decisione del 15 dicembre 2025), non spettava ad ogni modo all’avv. CURA 1 decidere in merito alla continuazione o meno delle sedute presso tale professionista. Gli atti evidenziano peraltro come la curatrice di rappresentanza non abbia mai negato l’effetto positivo che __________ avesse sulla bambina e il solido legame creatosi tra loro, appoggiando inizialmente la scelta dell’Autorità di protezione di mantenere le sedute nelle vicinanze di PI 1 a __________ per evitarle le trasferte settimanali nel __________ (v. osservazioni dell’avv. CURA 1 del 3 giugno 2025 al reclamo del 16 maggio 2025 di cui all’inc. CDP 9.2025.84) salvo poi non escludere a priori – in occasione dell’udienza del 26 novembre 2025 (cfr. verbale, pag. 3 a metà) – una ripresa degli incontri nel nuovo studio della professionista a __________. Anche su tale aspetto la critica è quindi infondata.

 

                                         Nemmeno può essere accolto il generico rimprovero mosso con la replica all’avv. CURA 1 di non garantire in modo adeguato il bene prioritario della minore (il suo benessere psicofisico) e di essere rimasta “passiva per troppo tempo” per quanto riguarda il suo stato di malnutrizione/denutrizione e la grave carenza di ferro di cui soffre. Al proposito basta osservare come dal verbale dell’udienza tenutasi il 26 novembre 2025 (prodotto dagli stessi reclamanti con l’allegato di replica, pag. 3 a metà) su tale questione la curatrice di rappresentanza risulta aver espresso il suo punto di vista, rispondendo puntualmente ai genitori e dimostrando di essere cosciente della situazione, non ritenendola un problema allarmante ma comunque da affrontare adeguatamente con l’aiuto dei medici. Anche l’Autorità di protezione non sembra in alcun modo sottovalutare il problema: nella sua duplica (pag. 2 ad II/1) essa ha ricordato che spetta alla rete di occuparsi principalmente di garantire il benessere psicofisico della minore in generale e di far fronte a tali condizioni di salute, peraltro non rari in bambini dell’età di PI 1. Ne diviene che, seppure in contrasto con la posizione dei genitori, anche sotto tale aspetto non può essere rimproverato alla curatrice di rappresentanza di non salvaguardare il bene della minore. Vi è piuttosto da chiedersi se l’asserito “stress ingiustificato” cui la bambina è sottoposta non sia da ricondurre ad altri attori di questa vicenda e alle dinamiche conflittuali che ne conseguono.

 

                               8.5.   In conclusione, al di là dell’evidente livore che traspare dagli allegati dei genitori di PI 1 nei confronti dell’Autorità di protezione e della curatrice nominata da quest’ultima, non risultano elementi agli atti che inducano a credere che l’avv. CURA 1 non svolga correttamente il mandato affidatole. Al proposito si ricorda ai reclamanti che una delle componenti essenziali dell’istituzione dell’“avvocato del minore” è l’indipendenza della rappresentanza, la quale è garantita nella misura in cui il curatore non sia segnatamente vincolato alle istruzioni dei genitori (v. sentenza della CDP 9.2019.3 dell’11 gennaio 2019, pag. 5, con riferimenti). Non ravvisandosi nel caso concreto gli estremi per una sostituzione della persona nominata ai sensi dell’art. 314abis CC, la decisione impugnata non può prestarsi a critiche e va quindi confermata mentre il reclamo, infondato, va respinto.

 

                                   9.   Le spese della presente decisione, già anticipate dai reclamanti, seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.