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assistito dalla cancelliera |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
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per quanto riguarda l’autorizzazione __________ della figlia PI 1 con la madre; |
giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2025 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1, nata il 2020, è figlia di CO 2 e di RE 1. Prima della nascita i genitori, non coniugati, hanno sottoscritto una Convenzione che disponeva l’autorità parentale congiunta e l’assegnazione in egual misura fra i due genitori degli accrediti per compiti educativi.
B. Mediante decisione 22 novembre 2023 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha disposto l’autorità parentale e l’affidamento della custodia di PI 1 in modo esclusivo alla madre. Al padre sono stati garantiti i più ampi diritti di visita (in caso di disaccordo: un minimo di due volte due giorni consecutivi al mese, tre settimane d’estate, una durante le vacanze di Natale e una a Carnevale, Pasqua e Ognissanti, da gestirsi ogni anno in alternativa con la madre). È stato inoltre fissato il contributo alimentare a favore della minore (disp. 5).
C. Con istanza 22 luglio 2025 PI 1 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) l’autorizzazione al trasferimento del domicilio della figlia PI 1 a __________, affermando di volersi avvicinare ai nonni materni, che già si occupano dell’accudimento di PI 1 e assicurando di garantire le relazioni personali padre-figlia finora esercitate.
D. Mediante osservazioni 2 settembre 2025 RE 1 si è opposto al trasferimento all’estero, lamentando che sarebbe contrario al bene di PI 1. A mente dello stesso la madre intende trasferirsi in __________ al solo scopo di permettere l’accudimento della figlia da parte dei nonni. Pur risiedendo a __________, egli informa di essere a disposizione per occuparsi della figlia come genitore affidatario, “avendo il piacere, il tempo e lo spazio” per occuparsene. Propone che l’affidamento PI 1 gli venga assegnato, lamentando che in caso contrario sarebbe ancora più difficoltoso vedere la figlia durante i diritti di visita, che egli esercita venendo a __________ a prendere e riportare la figlia.
E. All’udienza di discussione 16 ottobre 2025 le parti hanno riferito le proprie posizioni. La madre ha assicurato di non volersi allontanare troppo dalla Svizzera. CO 2 ha precisato che a __________ vivono sua madre e diversi famigliari, che la aiutano con la bambina. Pure il compagno, presso cui intende trasferirsi, ha un buon rapporto con PI 1. Il padre lamenta che la figlia subirebbe un danno dal trasferimento in __________, perdendo l’opportunità di crescere in Svizzera. A suo avviso è importante garantire la bigenitorialità e auspica che venga posto l’accento sul bene della minore anziché sulle esigenze della madre. Quest’ultima conferma la sua disponibilità a portare la figlia a __________, o eventualmente anche ad __________, per permettere al padre di esercitare i diritti di visita. Riguardo ai timori manifestati dal padre, CO 2 assicura di non aver mai impedito allo stesso di vedere la figlia e assicura che neppure in futuro intende farlo.
F. Mediante decisione 12 novembre 2025 l’Autorità di protezione ha autorizzato il trasferimento del luogo di dimora di PI 1 in __________ nel Comune di __________ in provincia di __________ (disp. 1). Al padre sono stati garantiti i più ampi diritti di visita da concordarsi tra i genitori nell’interesse di PI 1, tenendo conto degli impegni professionali del padre, “ritenuto in caso di disaccordo un minimo di due volte due giorni consecutivi ogni mese, tre settimane d’estate anche non consecutive, una settimana durante le vacanze di Natale e una settimana a Carnevale, Pasqua e Ognissanti, da gestirsi ogni anno in alternanza con la madre” (disp. 2).
G. Con reclamo 12 dicembre 2025 RE 1 ha chiesto che la decisione venga riformata e che gli venga affidata la custodia di PI 1, autorizzando a trasferire il suo luogo di dimora a __________. In subordine chiede che gli atti vengano rinviati all’Autorità di prime per nuova decisione dopo aver esperito ulteriori accertamenti. Il padre lamenta un errato accertamento dei fatti da parte dell’Autorità, precisando che, nel frattempo, la madre avrebbe interrotto la relazione con il compagno, presso cui prevedeva di trasferirsi. Non vi sarebbe pertanto alcuna certezza sul futuro luogo di dimora della figlia. Osserva che il trasferimento in __________ non sarebbe di beneficio alla figlia, rendendo difficoltoso l’esercizio dei diritti di visita. Precisa che le vacanze scolastiche in __________ sono diverse rispetto a quelle previste in sede di sentenza. Lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito, sostenendo di non aver potuto fornire prove idonee che il trasferimento avrebbe potuto compromettere il benessere della figlia, né di essergli stata data la possibilità di esprimersi compiutamente sulla questione della custodia.
Con osservazioni 5 gennaio 2026 CO 2 ha chiesto che il reclamo venga respinto. Precisa che la causa del trasferimento non è la relazione sentimentale, bensì il desiderio di avvicinarsi ai luoghi in cui è cresciuta e ai suoi famigliari, che già ora accudiscono la figlia quando lei lavora. Il fatto che lei abbia interrotto la relazione sentimentale con il compagno non avrebbe quindi alcuna rilevanza per il suo trasferimento. Ha precisato di essere alla ricerca di un’abitazione vicino alla sua famiglia d’origine nel __________. Quanto ai diritti di visita, già gravosi per la figlia, non dipendono dalla madre ma dalla scelta del padre di volerli esercitare sempre al proprio domicilio di __________. L’aumento di distanza è a suo avviso minimo. Al riguardo, conferma la disponibilità data in sede d’udienza, di venire incontro al padre, portando la figlia a __________, __________, come pure recarsi a __________. CO 2 rileva che un trasferimento dal padre sarebbe traumatizzante per la figlia, costretta a separarsi dalla madre, che è stata il suo riferimento sin dalla nascita. La madre afferma che qualora il trasferimento venisse negato lei sarebbe disposta a restare in Svizzera, precisando di volersi trasferire nell’interesse della figlia.
Mediante osservazioni 12 gennaio 2026 l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
Con replica 10 febbraio 2026 il padre ha ribadito la richiesta di ottenere la custodia della figlia, negando di essere meno adeguato della madre e affermando di avere maggiori possibilità di “accudimento diretto”. La madre, di professione infermiera presso l’__________, lavora ad una percentuale dell’80%, a turni e durante i finesettimana.
Con scritto 26 febbraio 2026 l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica, riconfermando integralmente i contenuti della decisione oggetto di reclamo.
Mediante duplica 26 febbraio 2026 CO 2 ha ribadito di volersi trasferire in __________ per avvicinarsi alla famiglia, meglio conciliare attività lavorativa e ruolo di madre ed evitare inutili trasferte a PI 1. A mente della stessa finora il padre non aveva mai espresso preoccupazioni riguardo all’accudimento da parte della madre. Un affidamento al padre comporterebbe per PI 1 uno sradicamento, neppure giustificato. Il padre è impiegato a tempo pieno e non ha famigliari che possano aiutarlo ad accudire la figlia. La questione dell’affidamento esclusivo è stata discussa in sede d’udienza e il padre ha avuto modo di esprimersi al riguardo (cfr. verbale 16 ottobre 2025). Ribadisce che qualora il trasferimento non fosse autorizzato rimarrebbe con la figlia in Svizzera.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Il reclamante censura l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di prime cure al trasferimento della figlia in __________ nel comune di __________, postulando l’affidamento della medesima alla custodia del padre.
In via subordinata chiede il rinvio degli atti all’Autorità di protezione per nuova decisione, dopo aver esperito maggiori accertamenti.
2.1. Nella decisione impugnata l’Autorità ha richiamato i principi applicabili al trasferimento all’estero di minori.
A mente dell’Autorità di prime cure, considerato che la madre ha la custodia della figlia, nel caso in esame il suo trasferimento in __________ è in linea di principio nel suo interesse, poiché le condizioni di vita resterebbero uguali.
Pur precisando che il padre non ha formulato una richiesta formale al riguardo, l’Autorità ha valutato la possibilità di trasferire la custodia allo stesso, giungendo alla conclusione che non sarebbe nell’interesse della minore. Ha ritenuto che qualora la bambina dovesse trasferirsi con il padre dovrebbe imparare una nuova lingua e non avrebbe la possibilità di essere accudita da famigliari, ma verrebbe inserita in un centro extrascolastico. Si allontanerebbe dalla madre, con la quale è abituata a vivere e dovrebbe in ogni caso sopportare lunghi viaggi per esercitare i diritti di visita.
Quanto alla regolamentazione delle relazioni personali, in sede d’osservazione al reclamo, l’Autorità ha affermato che la questione è stata definita fra le parti in sede d’udienza e ha assicurato che il trasferimento di PI 1 a __________ non comporterà alcun pericolo imminente.
In conclusione, l’Autorità ha autorizzato il trasferimento di PI 1, poiché ritenuto nel suo interesse e favorevole alla sua crescita in un ambiente stabile. Ha assicurato che le esigenze educative, sociali e affettive saranno garantite, incluso il rapporto con il padre.
3. Ai sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.
Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC). Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera, ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid. 2.4.2; STF 5A_598/2025 del 6 agosto 2025 consid. 3; v. anche sentenza CDP dell’8 febbraio 2022, inc. 9.2021.77, consid. 3.3), il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato al consenso dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a).
3.1. Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; STF 5A_656/2025 del 10 settembre 2025 consid. 3.1.1, in FamPra.ch 2025 p. 1056; STF 5A_598/2025 del 6 agosto 2025 consid. 3). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_598/2025 del 6 agosto 2025 consid. 3; STF 5A_598/2025 del 6 agosto 2025 consid. 3.1.1). Occorre determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF 142 III 481 consid. 2.7).
Come visto, le circostanze del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v. anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).
Il Tribunale federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3; sempre che il cambio di custodia sia possibile, v. STF 5A_47/2017 del 6 novembre 2017, consid. 3.2 e 5).
4. Nel caso in esame, l’Autorità di prime cure ha considerato che il genitore al quale sono state affidate interamente le cure della figlia è la madre e che, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, è in linea di principio nell’interesse di PI 1 trasferirsi con lei.
È incontestato che finora il modello di presa a carico di PI 1 è sempre stato l’affidamento esclusivo alla madre con diritti di visita in favore del padre di un finesettimana ogni due. Tale situazione risulta dagli atti e neppure è messa in discussione dal reclamante. Diversamente da quanto osservato dallo stesso, le circostanze alla base di tale regolamentazione non sono rilevanti ai fini del giudizio. Al riguardo ci si limita a precisare che la madre vive con la figlia sin dalla nascita, mentre il padre si è trasferito a __________ per ragioni professionali già nel corso del 2022, quando la figlia aveva circa 2 anni. Mediante decisione cautelare 6 maggio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha affidato la custodia in modo esclusivo alla madre. Tale decisione non è stata avversata.
Il padre vede con regolarità la figlia, ogni due settimane dal sabato mattina alla domenica sera.
Sino al momento della richiesta della madre, tesa al trasferimento in __________, tale assetto non è mai stato messo in discussione da RE 1.
Per ammissione di entrambi i genitori, gli stessi non hanno avuto particolari criticità nella gestione e nello svolgimento delle relazioni personali, fatta eccezione per le normali discussioni tra genitori separati.
4.1. Va pertanto analizzato se l’interesse della minore a partire con la madre in __________ è stato arbitrariamente stabilito dall’Autorità di prime cure. Si tratta quindi di determinare se sia nell’interesse di PI 1 trasferirsi in __________ con la madre oppure rimanere in Svizzera sotto la custodia del padre, residente a __________.
Al riguardo l’Autorità ha rilevato che il nuovo domicilio scelto da CO 2 si trova in __________, paese d’origine di entrambi i genitori, nel quale si parla la lingua madre di PI 1. Il Comune individuato dalla madre si trova a pochi chilometri dal confine. Andando a vivere con la madre continuerebbe ad essere accudita dalla stessa e, in sua assenza, dalla nonna, dai bisnonni – ancora giovani – e da altri famigliari, già conosciuti.
Come evidenziato, PI 1 è sempre stata accudita principalmente dalla madre, la quale lavora all’80% (cfr. verbale d’udienza 16 ottobre 2025). La bambina ha frequentato l’asilo nido e ora la scuola dell’infanzia a __________. Quando la madre lavora e la bambina non è a scuola è accudita dalla nonna materna, che abitualmente si reca a __________; nei finesettimana lavorativi della madre, la bambina soggiorna presso i nonni in __________. Tale organizzazione è nota anche al padre, che non si è mai opposto.
A partire da settembre 2026 PI 1 inizierà la scuola elementare.
Tenuto conto dell’attuale assetto di cura, della tenera età di PI 1 – per la quale risultano prevalenti i legami con le persone rispetto al luogo di vita – nonché degli stretti legami famigliari della madre con il luogo di trasferimento e del fatto che si tratta di una regione __________, in cui PI 1 continuerà ad essere accudita dalle medesime persone (note al padre), si deve concludere che il trasferimento debba essere autorizzato.
Va inoltre rilevato che una modifica della custodia quale conseguenza del trasferimento della madre in __________ non entra dunque in considerazione. L’affidamento al padre comporterebbe infatti per PI 1 un ulteriore e significativo cambiamento di ambiente e di contesto di vita. Il padre risiede infatti a __________, dove si parla __________, e non dispone di una rete famigliare o di persone di riferimento che possano occuparsi PI 1 in sua assenza. RE 1 ha dichiarato di lavorare 50 ore settimanali (ossia 10 ore al giorno) e che dovrebbe far capo ad un centro extrascolastico.
Nel caso concreto, non essendo in discussione l’idoneità genitoriale di entrambi, la valutazione deve concentrarsi esclusivamente sull’impatto del trasferimento, ponderando in particolare il vantaggio di avvicinare la minore all’esistente rete famigliare di sostengo nel paese d’origine della madre, che può supportarla nella gestione quotidiana durante gli orari di lavoro.
La questione centrale non è se sia meglio che PI 1 resti in Svizzera o meno, bensì individuare quale soluzione garantisca meglio il suo benessere: seguire la madre, che si è sempre occupata della sua cura, oppure restare in Svizzera, trasferendosi a __________ con il padre.
In concreto, non vi sono elementi per ritenere CO 2 abbia richiesto il trasferimento con l’intento di sottrarre PI 1 al padre. Le motivazioni addotte appaiono plausibili e giustificate. Considerato che PI 1 inizierà la scuola elementare a settembre la madre intende stabilirsi vicino alla propria famiglia d’origine, anche in ragione della sua attività di infermiera, ritenuto come il trasferimento risponda all’esigenza di evitare continui spostamenti della bambina quando non può occuparsene.
Il trasferimento era pure motivato dalla volontà di CO 2 di andare a convivere con il proprio compagno, residente appunto a __________.
Il fatto che nel frattempo la relazione sentimentale sia terminata non incide sull’esito del giudizio. La madre ha infatti precisato, in sede d’osservazione al reclamo, di voler proseguire nel progetto, manifestando l’intenzione di spostarsi oltre confine, nel “__________” vicino ai propri famigliari.
Impedire il trasferimento significherebbe costringerla a rimanere contro la sua volontà oppure separarla dalla figlia, soluzione in ogni caso contraria all’interesse di PI 1. Come correttamente rilevato dall’Autorità le condizioni di vita nella zona di __________ sono compatibili a quelle svizzere.
Tutto quanto considerato, alla luce di tutte le circostanze, la decisione dell’Autorità di protezione di autorizzare il trasferimento, oltre confine, in provincia di __________, deve pertanto essere mantenuta.
5. Ai sensi dell’art. 301a cpv. 5 CC, se necessario, i genitori si accordano in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento, conformemente al bene del figlio; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori.
Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, l'esame di una modifica della partecipazione alla cura del figlio, delle relazioni personali e del mantenimento non deve essere dissociato dalla questione del trasferimento, data la loro stretta interdipendenza. La determinazione di tali aspetti costituisce una parte necessaria della decisione che autorizza la partenza, in quanto la disciplina concreta dei medesimi influisce sulla questione di stabilire quale luogo di vita corrisponda meglio al benessere del minore (DTF 142 III 481, consid. 2.8). Il giudizio sulla regolamentazione di tali aspetti e sull’autorizzazione al trasferimento deve dunque essere considerato come un’unità (“Grundsatz der Entscheideneinheit”, v. DTF 142 III 502 consid. 2.6; v. anche DTF 142 III 481, consid. 2.8; sentenza CDP del 30 novembre 2017, inc. 9.2021.77, consid. 3.6; Dell’Oro, Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio: l’art. 301a CC alla luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018, pag. 847-848).
La scissione delle due questioni è ad ogni modo difficilmente proponibile già a livello processuale, ritenuto che nel caso di partenze per l’estero la competenza decisionale delle autorità svizzere sulla base della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori viene a cadere (art. 5 cpv. 1 e 2 della Convenzione; RS 0.211.231.011) (v. anche, in materia di obbligazioni alimentari, l’art. 5 cifra 2 lett. a e c della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [Convenzione di Lugano; RS 0.275.12]; DTF 142 III 481, consid. 2.8; STF 5A_656/2025 consid. 3.1.3). Considerato come la perdita di giurisdizione delle autorità svizzere a seguito del trasferimento del minore all’estero è stato uno dei motivi che ha spinto il legislatore a prevedere l’obbligo di ottenere un’autorizzazione in tal senso, ben si comprende che il conferimento di tale autorizzazione slegato da un esame delle conseguenze del medesimo (ad esempio, come in concreto, delle relazioni personali) svuoterebbe di senso tale norma. Il genitore che rimane in Svizzera si vedrebbe infatti costretto ad adire le autorità estere divenute competenti per ottenere una nuova regolamentazione dei suoi diritti di visita con il figlio (DTF 142 III 481, consid. 2.8; STF 5A_450/2015 dell'11 marzo 2016).
In queste situazioni le autorità giudicanti sono dunque tenute a chinarsi sulle conseguenze del trasferimento; il nuovo assetto – che può anche scaturire da un accordo fra i genitori – deve essere vincolante, attuabile e adeguato alla nuova situazione del minore e alle distanze in gioco, nonché rispettoso dei dettami dell’art. 9 cpv. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.170) quanto al diritto di quest’ultimo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti anche con il genitore da cui è separato (DTF 142 III 481, consid. 2.8).
6. Nel caso concreto, il diritto di visita padre e figlia deve essere adattato alla nuova situazione geografica. Come lamentato dal padre, il trasferimento autorizzato comporta un aumento della distanza tra i domicili, che passerebbe da 244 km a 282 km (circa + 15%).
Non si può negare che tale modifica abbia un’incidenza sull’esercizio delle relazioni personali, tanto più che il tragitto ulteriore si sviluppa soprattutto su strade secondarie, che durante alcune fasce orarie sono notoriamente molto congestionate. Tuttavia, questo elemento, pur rilevante, non è di per sé sufficiente per giustificare il rifiuto del trasferimento. Ne consegue che la regolamentazione delle relazioni personali deve essere adeguata alle nuove circostanze.
La risoluzione impugnata si limita però a confermare la disciplina previgente, stabilita dal Pretore, senza alcuna precisazione.
Tale modo di procedere non può essere tutelato.
Anche nelle osservazioni al reclamo, l’Autorità si è limitata a indicare che le relazioni personali potranno proseguire come in precedenza, nonostante la maggiore distanza (circa 42 km in più), precisando unicamente che la questione era già stata affrontata in sede d’udienza.
Se è vero che i genitori possono accordarsi autonomamente sulle modalità di esercizio del diritto di visita, in mancanza di un’intesa spetta all’Autorità definire una regolamentazione chiara e dettagliata, che non può essere dissociata dall’autorizzazione al trasferimento stessa.
Nel caso di specie, sebbene la madre abbia manifestato espressamente disponibilità a favorire gli incontri – accompagnando la figlia a __________, __________ e persino a __________ – l’Autorità di protezione non poteva limitarsi ad autorizzare il trasferimento della minore, con conseguente perdita della giurisdizione svizzera, senza prima disciplinare in modo preciso e condiviso lo svolgimento delle relazioni personali padre-figlia.
In particolare, l’Autorità non ha indicato né il luogo di scambio della minore né la durata minima del diritto di visita del padre, in caso di disaccordo. Non ha inoltre adeguato il regime delle vacanze al calendario scolastico __________, durante le quali il padre potrà trascorrere tempo con la figlia. Tali censure, sollevate dal reclamante, non sono state esaminate.
La decisione impugnata viola, pertanto il principio di unità del giudizio che la giurisprudenza del Tribunale federale ha dedotto dall’art. 301a cpv. 5 CC.
Come indicato, l'autorizzazione al principio del trasferimento non esonera l'autorità inferiore dal dovere di regolamentare nel dettaglio le modalità di esercizio delle relazioni personali, adattandole alla nuova situazione transfrontaliera. È necessario che il giudice di primo grado, nel riesame dell'incarto, definisca concretamente i luoghi e i tempi degli scambi, favorendo al meglio il rapporto padre-figlia. Nel rispetto del doppio grado di giudizio, l’incarto va ritornato all’Autorità di prime cure affinché, oltre a rilasciare l’autorizzazione al trasferimento, definisca un assetto delle relazioni personali chiaro, concreto e adeguato alla nuova situazione.
La decisione di rinviare la causa per la definizione di tale specifica regolamentazione risponde all'esigenza di bilanciare l'interesse della minore a crescere con la madre e la sua famiglia allargata in __________ con il diritto del padre a mantenere un contatto significativo e una relazione adeguata.
L’Autorità dovrà permettere a PI 1 di continuare a trascorrere un finesettimana ogni due con il padre, indicando nel dettaglio dove avverrà lo scambio fra i genitori. Tenuto conto della già significativa distanza tra i domicili, il luogo di scambio della minore dovrà essere fissato perlomeno a __________, ferma restando la facoltà per la madre di avvicinarsi ulteriormente al domicilio del padre, nella misura del possibile. L’Autorità è invitata a stabilire in modo preciso gli orari di inizio e di fine del diritto di visita, prevendendo un regime vincolante, applicabile qualora i genitori non riescano a concordarsi tra di loro, come invece avvenuto finora. Ciò al fine di evitare che il padre sia costretto a adire le autorità estere per poter continuare a intrattenere le proprie legittime relazioni personali con la figlia.
7. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze particolari si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali. Considerata la soccombenza reciproca le ripetibili vanno compensate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 12 novembre 2025 (ris. n. 1445/2025) dell'Autorità regionale di protezione __________, è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.
2. Non si assegnano né tasse né spese di giustizia.
Ripetibili compensate.
3. Notificazione:
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Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.