Incarto n.
9.2025.99

Lugano

31 luglio 2026

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

cancelliera

 

 

Villa

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

RE 2

entrambi patrocinati da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

per quanto riguarda l’approvazione della relazione finale e della mercede della curatrice di rappresentanza nominata a favore del figlio PI 1

 

 

 

giudicando sul reclamo del 10 giugno 2025 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 29 aprile 2025 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1, nato il __________ 2009 a __________ è figlio di RE 1 e RE 2. Il minore è stato adottato, unitamente alla sorella gemella __________, all’età di 4-5 anni. La famiglia è domiciliata a __________ e i genitori, coniugati, detengono l’autorità parentale congiunta.

 

                                  B.   L’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione o Autorità), si sta occupando della situazione dei minori da qualche anno e in particolare dal 2022, ossia quando la stessa – a seguito del rapporto informativo/disagio familiare del 17/23 settembre 2022 della Polizia Cantonale – ha avviato una procedura tesa a verificare la necessità di adottare misure di protezione a favore di PI 1. Essendo la situazione e i fatti noti alle parti e alla scrivente Camera – la quale ha già avuto modo di chinarsi sugli stessi con la sentenza della CDP 9.2023.115 del 26 settembre 2023 – con la presente decisione ci si limiterà pertanto a rievocare quelli necessari all’evasione del gravame in oggetto.

 

                                  C.   Con risoluzione del 10 luglio 2023 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 314abis CC (n. 1 del dispositivo) designando quale curatrice l’avv. CURA 1 – con il compito di rappresentare il minore nella procedura pendente dinnanzi l’Autorità di protezione (n. 2 del dispositivo) per un compenso orario lordo di fr. 180.– più il rimborso delle spese relative allo svolgimento del mandato (dispositivo n. 3) – e ponendo i costi della curatela e delle tasse di giustizia a carico dei genitori RE 1 e RE 2 (n. 3 e 4 del dispositivo). La decisione è inoltre stata dichiarata immediatamente esecutiva (n. 5 del dispositivo).

 

                                  D.   Contro la suddetta decisione RE 1 e RE 2 sono insorti dinanzi a questa Camera con un reclamo del 16 agosto 2023 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e l’accollo di tasse, spese e ripetibili a carico dell’Autorità di protezione. In estrema sintesi, i reclamanti hanno lamentato l’assenza di motivazione della decisione impugnata, nonché il mancato coinvolgimento del figlio nella procedura tendente alla nomina di un rappresentante a suo favore, in violazione del suo diritto di essere sentito. Essi hanno inoltre contestato che sarebbero sussistiti gli estremi fattuali e giuridici per l’applicazione dell’art. 314abis CC, asserendo che la decisione in questione risultava arbitraria nel suo apprezzamento giacché l’istituzione della figura di rappresentanza a favore di PI 1 non era, nel caso concreto, necessaria.

 

                                  E.   Con decisione del 26 settembre 2023 questa Camera ha respinto – nella misura in cui fosse ricevibile – il reclamo interposto dai genitori e confermato la decisione dell’Autorità di prime cure, ciò che ha di conseguenza reso priva d’oggetto la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo.

 

                                  F.   Successivamente, il 5 marzo 2024 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP), settore delle famiglie e dei minorenni di __________ ha presentato il “rapporto conclusivo” della valutazione socio-ambientale riguardante i minori __________ e PI 1, dal quale è sostanzialmente emerso che, per quanto concerne quest’ultimo, non si riteneva “più procrastinabile una messa in protezione del giovane”, motivo per cui è stato proposto un collocamento presso una Comunità terapeutica riabilitativa al di fuori del confine svizzero, la quale avrebbe potuto “maggiormente aiutare PI 1 ad uscire dagli automatismi di relazione e di devianza creati in Ticino”. L’UAP ha altresì raccomandato di “accompagnare il provvedimento di collocamento con l’istituzione di una misura ai sensi dell’art. 310 CC, al fine di preservare la mutevolezza generale della situazione sia familiare, sia del minore”.

 

                                  G.   L’Autorità di protezione ha assegnato ai genitori e alla curatrice di rappresentanza un termine di trenta giorni per esprimersi sul predetto rapporto conclusivo. Con uno scritto del 10 aprile 2024 l’avv. __________, collaboratrice di studio dell’avv. CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni “in sostituzione” di quest’ultima, con cui ha asserito, tra le altre cose, che la curatrice di rappresentanza conveniva con le misure d’intervento proposte dall’UAP, chiedendo nel contempo che venisse indetto “con urgenza” un incontro alla presenza di tutte le parti alfine di poter intraprendere una strada che potesse portare in tempi brevi ad un collocamento del minore. Nella sua presa di posizione l’avv. __________ ha inoltre sottolineato la posizione della curatrice di rappresentanza, secondo la quale la madre di PI 1 risulterebbe “incapace di mettersi realmente in discussione”, essendo il rapporto tra lei e il figlio quello più conflittuale e compromesso.

 

                                  H.   Con uno scritto del 26 giugno 2024 RE 2 ha manifestato il proprio sconcerto in merito alla presa di posizione dell’avv. __________ sostanzialmente per due ordini di motivi. Il primo, laddove ha sollevato dubbi sull’ammissibilità dell’intervento e dell’entrata in scena di tale professionista la quale, a differenza della curatrice di rappresentanza nominata avv. CURA 1, non ha alcun ruolo nella presente procedura né risulta aver mai incontrato il minore. Il secondo poiché nel suo scritto l’avv. __________ ha espresso “apprezzamenti particolarmente severi e giudizi di valore” su RE 1 che non trovano alcun riscontro nel rapporto UAP, ma che sembrano, a mente di RE 2, dettate da un suo (o della collega avv. CURA 1) malanimo nei confronti della moglie, tali da sollevare perplessità sulle attitudini personali di entrambe.

 

                                    I.   Nel frattempo, il 4 giugno 2024 il Magistrato dei minorenni ha ordinato il collocamento cautelare di PI 1 presso una famiglia affidataria all’estero per un periodo indeterminato. Su richiesta dell’Autorità di protezione, il 2 luglio 2024 l’UAP ha trasmesso un rapporto di aggiornamento della valutazione socio-ambientale del 5 marzo 2024 con il quale, preso atto del progetto di collocamento coordinato dalla Magistratura dei minorenni tramite il proprio Servizio educativo minorile, ha ritenuto che allo stato attuale non sussistesse più la necessità di istituire una misura di controllo e informazione (ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC) come inizialmente previsto.

 

                                   J.   Con decisione del 12 marzo 2025 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha stabilito – per quanto qui d’interesse – che in favore di PI 1 non sarebbero state adottate misure di protezione ai sensi del Codice civile (n. 1 del dispositivo) e che la curatela di rappresentanza di cui all’art. 314abis CC e istituita in favore del minore con decisione 10 luglio 2023, sarebbe stata revocata alla crescita in giudicato del sopra menzionato dispositivo n. 1 (n. 2 del medesimo). L’Autorità ha inoltre posto la tassa di fr. 500.– a carico di RE 1 e RE 2 (n. 4 del dispositivo).

 

                                  K.   Il 31 marzo 2025 l’avv. CURA 1, in conclusione del suo mandato, ha presentato all’Autorità di protezione un breve riassunto di quanto da lei effettuato nell’interesse di PI 1 – da considerare quale rapporto morale – allegando al medesimo la relativa nota d’onorario, di complessivi fr. 6'187.40 (ossia fr. 5'610.00 di compenso professionale e fr. 577.40 di spese).

 

                                  L.   Il 7 maggio 2025 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha quindi emanato una decisione con la quale ha approvato la relazione finale del 31 marzo 2025 della curatrice di rappresentanza avv. CURA 1, sollevandola dal suo incarico (n. 1 del dispositivo), e riconoscendole interamente la nota di onorario di fr. 6'187.40 (oltre ad eventuali contributi sociali versati dal Comune di __________, n. 2 del dispositivo) che ha posto, unitamente alla tassa di giudizio di fr. 100.–, a carico di RE 1 e RE 2 (n. 3 e 4 del dispositivo).

 

                                  M.   Contro la suddetta decisione RE 1 e RE 2 sono insorti dinnanzi a questa Camera con un unico reclamo del 10 giugno 2025 per ottenerne l’annullamento e l’accollo di tasse, spese e ripetibili a carico dell’Autorità di protezione.

 

                                  N.   Con osservazioni rispettivamente del 14 e del 18 luglio 2025 sia l’avv. CURA 1 sia l’Autorità di prime cure hanno postulato la reiezione integrale del reclamo e la conferma della decisione impugnata, con protesta di tasse, spese e congrue ripetibili.

 

                                  O.   Le parti hanno poi ribadito le loro rispettive e antitetiche conclusioni e richieste di causa tramite replica del 19 agosto 2025 e dupliche del 5 settembre 2025 (avv. CURA 1) e dell’8 settembre 2025 (Autorità di protezione). Nel suo allegato, l’avv. CURA 1 ha nuovamente protestato le tasse, le spese e le ripetibili, da ella quantificate in fr. 858.– e giustificate con una (nuova) nota professionale allegata alla duplica.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale presentato il 31 marzo 2025 dall’avv. CURA 1 e riconosciuto integralmente la sua nota d’onorario per complessivi fr. 6'187.40 dopo aver ritenuto da un lato che la relazione finale riportava sufficientemente la descrizione del lavoro eseguito e dall’altro che “le prestazioni esposte dalla curatrice di rappresentanza sono conformi all’esecuzione del mandato”. Sulla scorta dell’art. 276 cpv. 1 (recte: cpv. 2) CC – secondo cui i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell’obbligo di mantenimento dei genitori – e dell’art. 19 cpv. 1 LPMA (relativo ai costi di gestione della misura di protezione) l’Autorità di prime cure ha accollato ai genitori di PI 1 l’importo riconosciuto alla curatrice, oltre alla tassa di fr. 100.– relativa all’emanazione della decisione.

                                   3.   Nel proprio reclamo gli insorgenti hanno esordito contestando l’addebito dei costi relativi alla curatela di rappresentanza istituita a favore del figlio. A mente loro gli stessi rientrano tra le spese processuali previste dall’art. 95 cpv. 2 lett. e CPC e come tali devono essere posti a carico della parte soccombente (art. 106 CPC) – nella misura in cui il diritto cantonale non preveda diversamente – ossia nel caso di specie dell’Autorità di prime cure. Alla base della loro tesi i reclamanti hanno menzionato l’art. 104 cpv. 1 CPC, secondo cui il giudice statuisce di regola sulle spese giudiziarie nella decisione finale. E poiché tra tali spese rientrano pure quelle processuali (che includono i costi per la rappresentanza del figlio, v. art. 95 cpv. 1 e 2 lett. e CPC) a detta di RE 1 e RE 2 l’Autorità di protezione avrebbe dovuto statuire sulle medesime con la decisione finale del 12 marzo 2025, ossia quando essa ha – tra le altre cose – revocato la curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 314abis CC istituita nel 2023 in favore di PI 1 (sopra ad J). Non avendo l’Autorità di prime cure stabilito la quantificazione e la ripartizione dei costi relativi alla curatela di rappresentanza con la predetta decisione finale – ormai passata in giudicato – e non essendosi riservata di farlo in una fase successiva, per i reclamanti la decisione impugnata sarebbe pertanto tardiva e da annullare. I reclamanti osservano poi come la medesima non tenga conto della soccombenza, in spregio dell’art. 106 CPC. Essendo la procedura avviata nel 2022 (sopra ad B) terminata nel 2025 con la decisione di non istituire alcuna misura in favore di PI 1, i genitori sostengono di non poter essere considerati soccombenti, né lo può essere il figlio, sicché nessun costo dev’essere posto a loro carico. D’altronde, continuano i reclamanti a sostegno della propria tesi, l’art. 19 LPMA citato nella decisione impugnata non concerne la curatela di rappresentanza bensì “i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione”, misura che – come visto – l’Autorità di prime cure ha deciso di non istituire con la sua decisione del 12 marzo 2025.

 

                                         Nel merito, i reclamanti contestano l’adempimento da parte della curatrice di rappresentanza del mandato ricevuto, rimproverando in particolare all’avv. CURA 1 di non aver intrattenuto colloqui personali con il proprio curatelato e di aver omesso di compiere atti che sarebbero stati dettati dal bene di PI 1 (ad esempio opponendosi alla decisione di proscioglimento dall’obbligo scolastico del minore impartita dalle Scuole medie di __________). Sottolineano infine la “prevenzione” mostrata dalla curatrice di rappresentanza durante il suo mandato nei confronti dei genitori, in particolare verso RE 1, “senza che ciò fosse supportato da una solida base fattuale”.

 

                             4.    Nelle sue osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione ha anzitutto richiamato l‘attenzione sul fatto che la curatela di rappresentanza da essa istituita non va considerata come una voce di spesa giudiziaria ai sensi del codice di procedura civile federale, ma si tratta a suo dire di una misura di protezione vera e propria, che poggia sul diritto sostanziale federale e viene eseguita nel contesto di una procedura amministrativa cantonale. Precisa che la dottrina ritiene che i costi per l’istituzione di una curatela di rappresentanza del minore ai sensi dell’art. 314abis CC siano spese intrinseche alla misura di protezione stessa (art. 307 ss. CC). Di conseguenza, la loro attribuzione prescinde dal fatto che tali spese vengano o meno qualificate come costi processuali all’interno di un giudizio civile. L’Autorità di prime cure ritiene “determinante” la normativa ticinese, osservando come l’interpretazione estensiva dell’art. 19 cpv. 1 LPMA è imposta dalla sistematica del diritto cantonale, il quale non distingue tra le varie tipologie di curatele né subordina il carico dei costi al principio di soccombenza. Citando una decisione della Camera di protezione, essa sottolinea che anche la giurisprudenza cantonale riconosce che le suddette spese sono da considerare quali costi della misura di protezione ai sensi dell’art. 19 LPMA, e che gli stessi rientrano nell’obbligo del mantenimento dei genitori come previsto dall’art. 276 CC.

 

                                    Ritiene poi infondata la censura dei reclamanti secondo cui la decisione finale del 12 marzo 2025 non facesse alcuna menzione o riserva in merito alla futura determinazione dei costi della curatela, e ciò per due ordini di motivi. Il primo, poiché la decisione del 10 luglio 2023 d’istituzione della misura – nel frattempo divenuta definitiva – aveva già previsto espressamente al punto 3 del suo dispositivo la messa a carico dei costi ai genitori. Il secondo, dal momento che i reclamanti pretendono l’applicazione dell’art. 104 CPC ancorché nella fattispecie non si tratta di spese processuali in senso stretto, bensì di costi di una misura di protezione disciplinati dal diritto cantonale che non richiedono né una prefigurazione né una riserva sulla futura liquidazione del compenso del curatore. Al proposito l’Autorità di prime cure sottolinea come d’altronde la natura del mandato del curatore di rappresentanza impedisce una determinazione immediata dei costi nella decisione finale, giacché la sua attività può protrarsi anche oltre tale stadio. Esclude poi l’applicabilità del principio della soccombenza nell’ambito dei costi di una curatela di rappresentanza, che come già da essa accennato vanno suddivisi equamente tra i genitori senza che vi sia una deroga a tale principio.

 

                                    Infine, per quanto attiene all’operato della curatrice di rappresentanza, l’Autorità di protezione ribadisce che le prestazioni esposte dall’avv. CURA 1 nella sua nota professionale sono state ritenute conformi all’esecuzione del mandato. Tutto ciò premesso, essa chiede la reiezione integrale del reclamo e l’attribuzione di tasse, spese e ripetibili ai reclamanti.

 

                                   5.   Da parte sua, l’avv. CURA 1 non ravvisa la necessità di pronunciarsi sulle critiche rivolte al suo operato, limitandosi a sostenere di aver agito sempre “nel massimo interesse del minore”. Precisa inoltre che l’esiguità degli incontri e la mancata instaurazione di un solido rapporto con PI 1 derivino unicamente dall’influenza negativa – diretta o indiretta – posta in essere da genitori. Quest’ultimi non hanno, a detta della curatrice di rappresentanza, mai accettato la presenza di tale figura nella vita del figlio, come traspare pure dal tenore del loro gravame. In merito alla regolamentazione dei costi della curatela di rappresentanza, l’avv. CURA 1 sposa la tesi dell’Autorità di protezione richiamando le disposizioni menzionate da quest’ultima presentando, in aggiunta, un’analogia con la protezione degli adulti, e meglio con l’art. 404 cpv. 1 CC, secondo cui il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. Alla luce di quanto riportato anche la curatrice di rappresentanza ha chiesto la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

 

                                   6.   Nel caso specifico, questa Camera ha già avuto modo di accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’istituzione di una curatela di rappresentanza in favore del minore (sopra, consid. E, sentenza CDP 9.2023.115 del 26 settembre 2023, consid. 6.2.), confermando la decisione emanata il 10 luglio 2023 dall’Autorità di protezione (ris. n. __________).

                                         Il presente giudizio di reclamo mira invece anzitutto a determinare la natura giuridica dei costi della curatela di rappresentanza ex art. 314abis CC. In particolare, occorre verificare se il relativo onorario sia qualificabile come “costo di gestione della misura di protezione” ai sensi dell’art. 19 LPMA, oppure se esso vada annoverato tra le “spese processuali” rette per analogia dalle disposizioni del CPC su rinvio dell’art. 29 cpv. 2 LPMA. L’esame porterà pertanto a concludere se l’onorario dell’avv. CURA 1 dev’essere posto a carico dei genitori – così come preteso dell’Autorità di prime cure e dalla stessa curatrice di rappresentanza – o se va ripartito secondo il principio della soccombenza, come invece sostenuto dagli insorgenti.

 

                               6.1.   Prima di procedere a tale esame, va preliminarmente sgombrato il campo dalla censura dei reclamanti secondo cui la decisione impugnata sarebbe tardiva per quanto concerne la regolamentazione (quantificazione e ripartizione) dei costi generati dalla curatela di rappresentanza, dal momento che gli stessi non sono stati stabiliti nella precedente risoluzione del 12 marzo 2025. Essi omettono infatti di precisare, nel loro gravame, che nella decisione del 10 luglio 2023 con cui è stata istituita la curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 314abis CC a favore di PI 1 era stato espressamente stabilito – al punto 3 del dispositivo e con menzione dell’art. 19 LPMA – che i costi della curatela sarebbero stati “anticipati dall’Autorità regionale di protezione __________, e posti a carico dei genitori”. A prescindere dal suo passaggio in giudicato (si ricorda che questa Camera ha respinto il reclamo interposto dai genitori con sentenza del 26 settembre 2023) e dal fatto che ci si potesse quindi attendere, a tempo debito, una pronuncia sui costi della curatela di rappresentanza, l’Autorità di protezione non era tenuta a determinarsi (né verosimilmente poteva già farlo) sull’onorario dell’avv. CURA 1 con la risoluzione finale del 12 marzo 2025, giacché la sua attività avrebbe potuto protrarsi – come rettamente rilevato nelle sue osservazioni al reclamo (pag. 2) – anche oltre tale momento. Ne consegue che la doglianza secondo cui la decisione impugnata sarebbe stata resa tardivamente si rivela infondata. Nulla osta pertanto a entrare nel merito del tema centrale del reclamo.

 

                               6.2.   Gli articoli 314 ss. CC, entrati in vigore il 1° gennaio 2013, regolamentano in modo specifico la procedura applicabile dall’Autorità di protezione nei procedimenti riguardanti i minori (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6488). In particolare, l’art. 314abis CC dispone che l’Autorità di protezione può, se necessario, ordinare che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche, conferendo a detto rappresentante la competenza di proporre conclusioni e di presentare impugnazioni.

 

                                         L’art. 314abis CC rappresenta la concretizzazione nel diritto della filiazione di quanto previsto dall’art. 299 CPC relativo alla procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per vertenze civili (cfr. art. 1 CPC). Lo scopo di questi disposti è quello di tutelare il bene del bambino: la nomina di un curatore si deve in principio limitare dunque ai casi in cui sia necessario (DTF142 III 153 consid 5.1.1.e referenze citate; cfr. anche in relazione all’art. 146 vCC, Epiney-Colombo, Il curatore nella procedura giudiziaria, BOA 2000 nr. 20 pag. 13).

 

                            6.2.1.   Il curatore nominato in applicazione dell’art. 314abis CC svolge un mandato di rappresentanza degli interessi giuridici del minore durante la procedura dinanzi all’Autorità di protezione: egli deve farsi un’idea concreta della situazione in cui versa il minore e del suo punto di vista e riferire le proprie constatazioni all’Autorità (DTF 142 III 153 consid 5.2.3.1. e referenze citate). Al curatore incombe dunque di svolgere la propria istruttoria che comprenderà non solo il contatto personale con il minore ma anche più ampi contatti con le persone di fiducia e i rappresentanti dei diversi settori professionali relativi al vissuto del minore (Cottier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, ed. 2013, n. 12 ad art. 314abis CC). Lo scopo perseguito dalla rappresentanza del minore dipende sia dalla sua età che dalle circostanze specifiche del caso concreto (DTF142 III 153 consid 5.2.3. e referenze citate). Per il tramite del rappresentante, la volontà del minore capace di discernimento verrà in tal modo espressa nella procedura che lo vede coinvolto (DTF142 III 153 consid 5.2.4. con riferimenti), e ciò anche in ossequio al diritto generale alla partecipazione dei minorenni previsto dall’art. 12 cpv. 1 della Convenzione dell’ONU sui diritti dei fanciulli.

 

                            6.2.2.   Collocato nel capitolo procedurale dedicato alle misure di protezione del figlio (art. 307 e segg. CC), l’art. 314abis CC istituisce la rappresentanza indipendente del minore, garantendone l'applicazione in qualsiasi procedimento dinanzi alle Autorità di protezione (Cottier, op.cit., n. 3 ad art. 314abis CC). La norma costituisce pertanto una base legale autonoma per l’istituzione di una curatela sui generis. Essa si distingue sia dall’art. 449a CC, che disciplina parimenti una curatela di rappresentanza processuale, ma in favore degli adulti, sia dall’art. 299 CPC, concernente la tutela degli interessi dei figli nella procedura di divorzio/separazione dei genitori o in quella di tutela dell’unione coniugale (cfr. Dell’Oro/Gianella-Frieden, Il curatore di rappresentanza del minore dinnanzi all’Autorità di protezione, RMA 2025, pag. 253). Anche in ambito di adozione (art. 264 e segg. CC) e di rapimento internazionale dei minori sono previste norme di analogo contenuto, con la precisazione che nel primo ambito l’art. 268ater cpv. 1 CC prevede che l’adottando sia rappresentato da un “esperto” in questioni assistenziali e giuridiche (quindi non espressamente da un “curatore”).

 

                               6.3.   Per quanto concerne la regolamentazione relativa all’assunzione dei costi del curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 314abis CC – tema centrale del gravame in oggetto – il Codice civile non prevede alcuna specifica disposizione a tale riguardo.

 

                            6.3.1.   In linea di principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure ufficiali di protezione adottate nell’interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) devono essere posti a carico di quest’ultime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). In tal senso, l’art. 404 CC costituisce la norma cardine, a livello federale, per fissare il compenso della curatela di adulti e minori. Al suo capoverso 1 la suddetta norma prevede che il curatore ha diritto ad un compenso adeguato (il cui importo è stabilito dall’Autorità di protezione, art. 404 cpv. 2 CC) e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (art. 404 cpv. 3 CC).

 

                                         A livello cantonale, la Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA, RS 213.100) prevede all’art. 19 cpv. 1 LPMA che i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi comprendono pure gli oneri di mantenimento del figlio (tra cui rientrano le spese delle misure ufficiali prese a sua tutela, v. art. 276 cpv. 2 CC), cui i genitori devono far fronte nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere ch’egli vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 2 e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 6ª ed. 2018, ad art. 276 CC n. 22 e segg., n. 26).

                                         Per il cpv. 2 del medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale di protezione.

 

                                         Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio di Stato il compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.

 

                            6.3.2.   In una sua decisione del 2021, avente quale oggetto la remunerazione del curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 314abis CC e nell’ambito del quale i ricorrenti avevano contestato l’ammontare invocando una violazione arbitraria dell’art. 404 CC, il Tribunale federale ha precisato che quest’ultima norma è direttamente pertinente (per analogia) solo nella misura in cui la rappresentanza del minore sia stata ordinata nell’ambito di una curatela ai sensi degli art. 306 cpv. 2 o 308 cpv. 2 CC. Per contro, nel caso in cui – come in quella fattispecie – il curatore di rappresentanza del minore sia stato nominato sulla base dell’art. 314abis CC, per i giudici federali i relativi costi sono disciplinati dal diritto cantonale e, in via sussidiaria, dal Codice di procedura civile svizzero (STF 5A_200/2021 del 27 aprile 2021, consid. 4.2., con vari rinvii).

 

                                         Ora, se è vero che i sopra menzionati principi (consid. 6.3.1.) sanciti dall’art. 404 CC (rispettivamente dell’art. 276 CC) trovano concreta attuazione all’art. 19 cpv. 1 LPMA, l’estensione di tale disposizione al regime di remunerazione del curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 314abis CC non appare giuridicamente sostenibile, giacché lo stesso, per le ragioni che verranno qui di seguito esposte, si differenzia dalle comuni misure di protezione per la sua natura prettamente processuale.

 

                         6.3.2.1.   Anzitutto, come visto poc’anzi, il Tribunale federale ha già avuto modo – seppure indirettamente – di escludere la pertinenza e l’applicazione analogica dell’art. 404 CC alla curatela di rappresentanza di cui all’art. 314abis CC (v. la già citata STF 5A_200/2021 del 27 aprile 2021, consid. 4.2., con vari rinvii), riconoscendola invece per gli altri tipi di curatele (art. 306 cpv. 2 o 308 cpv. 2 CC).

 

                                         L’Alta Corte ha invece chiarito più volte che i costi di rappresentanza del minore disposta dall’Autorità di protezione in base all’art. 314abis CC, sono equiparati a tutti gli effetti alle spese processuali (“Gerichtskosten, frais judiciaires”) previste dall’art. 95 cpv. 2 lett. e CPC (cfr., tra le varie, le sentenze del Tribunale federale 5A_281/2020 del 27 aprile 2021, consid. 5 e 5A_392/2020 del 16 dicembre 2020, consid. 1.1, che rinvia alla 5A_52/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 1, non pubblicata in DTF 142 III 153: tale decisione tratta principalmente dei criteri di remunerazione e del ruolo del rappresentante del minorenne [curatore di rappresentanza del figlio] nelle procedure di divorzio dei genitori. Pur non menzionando espressamente l’art. 314abis CC, dai considerandi della medesima può essere tracciato un parallelo diretto tra la rappresentanza del figlio nelle procedure rette dal CPC [ossia nel diritto matrimoniale, art. 299 CPC] e quelle dinanzi all’Autorità di protezione dei minori, laddove viene evidenziato – soprattutto ai consid. 5.2.2 e 5.2.3.1 – da una parte il principio secondo cui il curatore di rappresentanza deve focalizzarsi in prima linea sul bene oggettivo del minore, difenderlo e contribuire alla realizzazione del medesimo e dall’altra sul ruolo, completo e indipendente, di tale figura).

 

                                         Con una sentenza del 2017 (5A_327/2016 del 1° maggio 2017, DTF 143 III 183), il Tribunale federale ha invece stabilito che i costi della rappresentanza legale nel diritto di protezione degli adulti (prevista all’art. 449a CC) – anch’essi non previsti espressamente dalla legge – non costituiscono spese giudiziarie ai sensi dell’art. 95 CPC bensì vanno equiparati a quelli della curatela ex art. 404 CC. La decisione chiarisce che tali costi devono essere disciplinati secondo le regole proprie generali sulla curatela e non secondo le disposizioni del codice di procedura civile inerenti al diritto di famiglia. Per giungere a tale conclusione i giudici di Losanna hanno proceduto ad un’interpretazione dell’art. 449a CC. Dal risultato della medesima è emerso che la figura del rappresentante del diritto di protezione degli adulti costituisce a tutti gli effetti una curatela, i cui costi non possono essere qualificati come spese processuali ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 CPC poiché a differenza delle spese per la rappresentanza dei minori (annoverate quali costi processuali art. 95 cpv. 2 lett. e CPC) il Codice di procedura non contiene alcuna esplicita regolamentazione corrispondente anche per la medesima figura istituita a favore degli adulti. Per il Tribunale federale va quindi considerato il chiaro tenore dell’art. 95 cpv. 2 del CPC, che elenca in modo esaustivo quali costi rientrano tra le spese processuali, per imputare i costi di una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 449a CC quali costi della curatela ai sensi dell’art. 404 CC e quindi, di riflesso, all’art. 19 LPMA. A sostegno della conclusione cui è giunta, l’Alta Corte ha inoltre posto l’accento sul fatto che con l’entrata in vigore del Codice di procedura civile il legislatore ha voluto integrare nel medesimo e con una propria normativa indipendente (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC) quanto già regolamentato nel vecchio art. 146 cpv. 1 CC relativo al rappresentante del minore nella procedura di divorzio. Per quanto concerne il rappresentante designato ai sensi dell’art. 449a CC, i giudici federali hanno sottolineato che si riscontra invece un’omissione legislativa in merito alla relativa norma procedurale contenuta nel CPC.

 

                                         Le considerazioni esposte nonché l’analisi operata dal Tribunale federale non appaiono condivisibili da questa Camera, giacché non si ravvede il motivo per cui anche i costi di rappresentanza di un adulto non possano essere equiparati a quelli del minore, seguendo la relativa regolamentazione. Le due norme (art. 314abis cpv. 1 e art. 449a CC), oltre ad essere testualmente identiche, esprimono lo stesso principio. Il mancato riconoscimento dei costi di rappresentanza degli adulti tra le spese processuali, più che una scelta deliberata del legislatore sembra piuttosto costituire una lacuna normativa.

 

                         6.3.2.2.   Anche la maggioranza della dottrina concorda ampiamente nel ritenere che i costi di rappresentanza del minore in base all’art. 314abis CC siano da qualificare come costi processuali, analogamente a quanto prevede l’art. 95 cpv. 2 lett. e CPC (cfr., tra i vari, Domenig claudio in: Regina Jenzer/Andrea Hauri (ed.), Kindesvertretung nach art. 314a bis ZGB in Verfahren der KESB, 1a ed. 2025, pag. 13; Maranta Luca in: Jolanta Kren Kostkiewicz; Stephan Wolf; Marc Amstutz; Roland Fankhauser (ed.), Orell Füssli Kommentar ZGB (553-576), 4a ed. 2021, n. 12 ad art. 314abis CC; Affolter-Fringeli/Vogel in: Berner Kommentar, 2016, n. 56 ad art. 314abis CC; Büchler/Jakob in: Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 3a ed. 2026, n. 15 ad art. 314abis CC; sulla natura processuale della norma e la corresponsione tra l’art. 314abis CC e l’art. 299 CPC vedi Breitschmid in: Basler Kommentar ZGB I, 7a ed. 2022, n. 5 ad art. 314abis CC.

 

                                         Di opinione contraria risulta Christiana Fountoulakis, autrice del commento all’art. 404 CC nel Commentaire romand, la quale – richiamata la decisione del Tribunale federale 143 III 183 relativa ai costi della rappresentanza legale nel diritto di protezione degli adulti (già citata sopra al consid. 6.3.2.1) – sostiene che il curatore del minore designato in virtù dell’art. 314abis CC per assisterlo in una procedura davanti all’Autorità di protezione, dev’essere remunerato secondo quanto previsto dall’art. 404 CC (v. CR CC I, 2a ed. 2023, n. 29 ad art. 314abis CC).

 

                                         Tornando alla dottrina relativa all’art. 314abis CC, nel Commentaire romand, sotto il capitolo della remunerazione del rappresentante del figlio – peraltro anche citato dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni al reclamo – l’autore Philippe Meier precisa anzitutto che quando la procedura del diritto di famiglia è pendente davanti all’autorità di protezione, i costi che ne derivano fanno parte delle spese processuali ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 lett. e CPC, essendo il Codice di procedura civile applicabile quale diritto cantonale suppletivo (v. CR CC I, 2a ed. 2023, n. 29 ad art. 314abis CC). Egli fa però una distinzione tra le procedure dinanzi all’autorità di protezione relative ai diritti e ai doveri dei genitori e le procedure di protezione in senso stretto (art. 307 ss CC). Per quanto riguarda le prime, egli sostiene che in mancanza di una specifica disposizione cantonale l’Autorità di protezione può riferirsi all’art. 106 CPC (art. 450f CC) e mettere le spese a carico della parte soccombente, riservata una ripartizione secondo equità, spesso praticata nelle controversie di diritto di famiglia (n. 30 ad art. 314abis CC). Nelle procedure di protezione in senso stretto, l’autore non esclude invece la possibilità di considerare i costi di tale curatela quali spese della misura di protezione a tutti gli effetti, riconducibili all’obbligo di mantenimento del figlio secondo l’art. 276 cpv. 2 CC (n. 31 ad art. 314abis CC). In sostanza, la possibilità di qualificare gli oneri derivanti da una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 314abis CC come spese processuali è riconosciuta dall’autore soltanto nell’ambito delle procedure che non attengono strettamente al diritto di protezione e solo in assenza di una specifica regolamentazione cantonale.

 

                            6.3.3.   Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale ticinese, è vero che – come rilevato dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni al reclamo – la Camera di protezione ha finora qualificato i costi della curatela di rappresentanza quali spese della misura di protezione a favore del minore, annoverandola tra le norme del codice civile relative al compenso del curatore (art. 404 CC) riconoscendo, di riflesso, la competenza al diritto cantonale, e meglio alle disposizioni della LPMA (v. la già citata sentenza della CDP 9.2022.135 del 25 aprile 2023, consid. 12.1). Occorre pertanto conformarsi alla giurisprudenza del Tribunale federale, qualificando a tutti gli effetti le spese della curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 314abis CC quali spese del procedimento, ossia dei costi processuali ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 CPC (per il rinvio dell’art. 450f CC) che, in quanto tali, vanno ripartiti secondo il criterio della soccombenza (art. 106 CPC). Tale soluzione permette di conseguire gli scopi perseguiti dal diritto di protezione, uniformando le differenti prassi finora adottate dalle singole Autorità di protezione e dalla scrivente Camera. L'introduzione di un sistema unitario applicabile all'intero territorio cantonale consente, da un lato, di superare le disparità applicative e, dall'altro, di agevolare l'attività delle Autorità medesime.

 

                               6.4.   Considerati tutti gli elementi precitati, le conclusioni della giurisprudenza consolidata del Tribunale federale (nonché dalla dottrina maggioritaria) sono fatte proprie da questa Camera. D’altronde, anche l’esame dei diversi elementi interpretativi conduce infatti a riconoscere la natura processuale dell’istituto della curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 314abis CC e a qualificare i relativi costi quali spese processuali, anziché quali oneri della misura di protezione.

 

                            6.4.1.   Anzitutto, non può passare inosservata la sistematica della disposizione in esame. L’articolo si colloca infatti sotto il capitolo procedurale (IV) concernente le misure di protezione del figlio (art. 307 e ss. CC), ossia al punto 3, subito dopo la disposizione relativa all’audizione del minore (art. 314a CC). A differenza delle curatele previste all’art. 306 cpv. 2 o 308 cpv. 2 CC, come già rilevato in precedenza (sopra, consid. 6.2.2.) la rappresentanza di cui all’art. 314abis CC costituisce una base legale a sé stante per una curatela sui generis, il cui scopo primario è quello di tutelare i diritti del minore e di favorire la sua effettiva partecipazione alla procedura che lo concerne direttamente. Lo stato di “necessità” previsto dal capoverso 1 emerge laddove il minore non sia in grado di tutelare autonomamente i propri diritti né di provvedere personalmente alla nomina di un proprio rappresentante. La verifica di tale presupposto implica, pertanto, un accertamento delle concrete possibilità del minore di far sentire la sua voce (Dell’Oro/Gianella-Frieden, op. cit. pag. 253).

 

                            6.4.2.   Un altro aspetto rilevante che lo fa distinguere dagli altri tipi di curatela è l’indipendenza del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 314abis CC. Per garantire e favorire la partecipazione del minore alla procedura che lo concerne, egli assume i compiti d’informazione e di traduzione, di rappresentanza legale, nonché di monitoraggio e mediazione. In questo contesto, egli agisce in piena autonomia, in virtù di un diritto proprio, sia rispetto all'Autorità di protezione – quindi senza essere vincolato alle sue direttive/istruzioni e senza sottostare alla sua vigilanza – sia dai genitori titolari dell’autorità parentale, ai quali spetta normalmente la rappresentanza legale dei propri figli all'interno del procedimento, che viene così limitata (v. Domenig claudio, op. cit., pag. 10, v. anche la già citata sentenza del Tribunale federale 5A_281/2020 del 27 aprile 2021, consid. 1.3.1).

 

                            6.4.3.   Tale peculiarità legata all’indipendenza del rappresentante rende discutibile, sotto il profilo terminologico, la stessa denominazione di “curatore” contenuta nell’art. 314abis CC. La sua funzione presenta infatti maggiori affinità con quella di un esperto indipendente, figura già riconosciuta, ad esempio, dall’art. 268ater CC nell’ambito delle procedure di adozione (disposizione in vigore dal 1°gennaio 2018). Più che un “curatore” in senso stretto, la figura delineata dall’art. 314abis CC si configura anch’essa come un “esperto” con competenze assistenziali e giuridiche, mirate a garantire la piena espressione della voce del minore.

 

                            6.4.4.   Occorre inoltre considerare che il Codice di procedura civile – applicabile per analogia in forza del rinvio di cui all’art. 450f CC – qualifica come spese processuali i costi della rappresentanza del minorenne nelle procedure matrimoniali (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC). Di conseguenza, considerare tali costi come spese della misura nelle procedure dinanzi all’Autorità di protezione – ponendoli a carico del minore o dei suoi genitori secondo l’art. 404 CC (art. 276 CC), rispettivamente l’art. 19 LPMA – determinerebbe una disparità di trattamento del tutto priva di giustificazione tra i figli di genitori non coniugati e i figli di coppie sposate.

 

                            6.4.5.   Anche il ruolo e le funzioni del curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 314abis CC confermano che tale figura si inserisce nell’ambito dell’attività istruttoria dell’Autorità di protezione. La sua nomina non rappresenta infatti la finalità del procedimento di protezione, bensì un mezzo processuale volto ad assicurare l’effettiva rappresentanza del minore e un adeguato accertamento dei fatti, permettendo così all’Autorità regionale di protezione di adempiere ai propri obblighi istruttori.

 

                               6.5.   Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, contrariamente a quanto sostenuto dall’Autorità di protezione e dall’avv. CURA 1 quale curatrice di rappresentanza di PI 1, l’art. 19 LPMA non si applica all’art. 314abis CC. Quest’ultima norma si distingue infatti dalle classiche misure ufficiali di protezione per il suo carattere prettamente processuale; ne consegue che i relativi costi devono essere considerati oneri processuali e, in quanto tali, seguono il principio della soccombenza secondo le disposizioni del CPC e della LTG, applicabili per analogia (art. 29 cpv. 2 LPMA).

 

                                   7.   Ricalando tale principio nella fattispecie in esame ed accertata la natura di spese processuali dei costi derivanti dall’attività della curatrice del minore, s’impone ora la verifica della soccombenza delle parti al fine di poterle di conseguenza accollare.

 

                               7.1.   Se il procedimento per il quale è stata istituita la rappresentanza del minore si conclude con l’adozione di un provvedimento di protezione, il minore verrà considerato “soccombente”, sicché i relativi costi processuali, fra cui quelli per la sua rappresentanza, verranno quindi messi a carico dei suoi genitori, sulla base del loro dovere generale di assistenza. Per contro, se la procedura giunge a termine senza che l’Autorità di protezione abbia adottato particolari provvedimenti – non giustificandosi un intervento protettivo – i costi di rappresentanza, così come i costi processuali in generale, dovranno essere posti a carico dello Stato (Dell’Oro/Gianella-Frieden, op.cit., pag. 253, con rinvii).

 

                               7.2.   Nel caso concreto, il 10 luglio 2023 – data di istituzione della curatela di rappresentanza a favore di PI 1 – l’Autorità di prime cure aveva evidenziato l’impossibilità di escludere, in quella fase procedurale, l’adozione di misure protettive con un impatto sugli aspetti essenziali della vita del minore. Valutate tutte le circostanze, la designazione di un curatore ai sensi dell’art. 314abis CC appariva necessaria per garantire la corretta rappresentanza legale di PI 1 nel procedimento (cfr. pag. 10 della risoluzione n. __________).

 

                                         Con la successiva decisione del 12 marzo 2025 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di rappresentanza. A mente del primo giudice, l’ampio impianto protettivo già disposto dalla Magistratura dei minorenni con l’“ordinanza di collocamento aperto” del 4 giugno 2024 (comprensivo di collocamento, trattamento ambulatoriale e di verifica) escludeva qualsiasi margine per ulteriori interventi di sua competenza (v. pag. 17). Alla luce di tali premesse, come rettamente rilevato dai reclamanti e confermato dalle citate referenze giurisprudenziali e dottrinali, i costi di tale rappresentanza stabiliti con la decisione impugnata andavano quindi messi a carico dello Stato, e per esso dell’Autorità regionale di protezione, dal momento che la procedura si è conclusa senza l’adozione di alcuna misura di protezione.

 

                                   8.   In definitiva, il reclamo va accolto e la decisione impugnata è annullata. L’incarto è pertanto retrocesso all’Autorità di prime cure affinché statuisca sulla remunerazione dell’avv. CURA 1 conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale e alla prassi – ora conformata a quest’ultimo – della scrivente Camera.

 

                                   9.   L’accoglimento del reclamo su questo punto rende superfluo l’esame delle altre critiche sollevate dai reclamanti sull’operato della curatrice di rappresentanza.

 

                                10.   Gli oneri del procedimento seguono di regola la soccombenza. Ai sensi dell’art. 47 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto si rinuncia al loro prelievo.

 

                                11.   Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). In concreto, l’Autorità di protezione è stata l’unica avversaria della reclamante, ragione per la quale si giustifica l’addebito di un’adeguata somma di ripetibili.

 

                                         L’art. 49 cpv. 1 LPAmm prevede che l’autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un’indennità per ripetibili.

 

                                         Per la loro quantificazione si fa riferimento all’art. 12 del Regolamento sulla tariffa di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310), secondo cui nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.– l’ora per l’avvocato. L’art. 11 cpv. 5 del medesimo Regolamento, applicabile per analogia anche all’art. 12, prevede che le ripetibili sono fissate secondo l’importanza della lite, la sua difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato. Orbene, considerato il lavoro svolto dall’avv. PR 1 (redazione del reclamo e la replica), si giustifica assegnarle un’equa indennità per ripetibili, ovvero fr. 1’500.–.

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. Di conseguenza gli atti sono rinviati all’Autorità di protezione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. L’Autorità di protezione __________ rifonderà all’avv. PR 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

  (con l’incarto di ritorno)

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.