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Incarto n. |
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In nome |
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La Corte
di cassazione e di revisione penale |
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composta dei giudici: |
Pellegrini,
presidente, |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 novembre 2000 presentato da
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____________,
(patrocinato dall'avv. __________) |
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contro |
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la sentenza emanata il 3 ottobre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti suoi e di
____________,
(patrocinata dal lic. iur. __________), qui non ricorrente; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 ottobre 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto ____________ e ____________ autori colpevoli di infrazione aggravata e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Essa ha accertato che tra l'aprile del 1998 e il maggio del 1999 costoro avevano venduto al dettaglio a tossicomani di Lugano almeno 600 g di cocaina, da loro acquistata, consumando a loro volta un'imprecisata quantità di eroina e cocaina. In applicazione della pena, riconosciuta a tutt'e due l'attenuante della scemata responsabilità, la Corte di assise ha condannato ____________ (recidivo) a 3 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni, e ____________ a 18 mesi di detenzione. Computato a entrambi il carcere preventivo sofferto, essa ha sospeso condizionalmente sia la pena privativa della libertà inflitta a ____________, sia la pena accessoria dell'espulsione inflitta a ____________ con un periodo di prova di 5 anni. Inoltre essa ha ordinato un trattamento ambulatoriale a carico di ____________ (art. 44 CP) e ha disposto la liberazione degli oggetti posti sotto sequestro.
B. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 3 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 novembre 2000, egli chiede una riduzione di pena, sostenendo che la condanna per violazione aggravata delle legge federale sugli stupefacenti può riferirsi solo, nell'ipotesi a lui più sfavorevole, alla vendita di 140 g di cocaina. Egli insta altresì perché si prescinda dalla sua espulsione dalla Svizzera. Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente lamenta anzitutto un arbitrario accertamento dei fatti per quanto riguarda la quantità di cocaina da egli smerciata (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove della prima Corte sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c e rinvii).
2. In concreto la quantità di cocaina spacciata dal ricorrente (almeno 600 g venduti al dettaglio) trova conferma anzitutto, secondo la Corte di assise, nella chiamata in correità della sua amica ed ex convivente, ____________. Dedita al consumo di stupefacenti, con alle spalle un vissuto di non comune travaglio e sofferenza, questa aveva inizialmente incolpato sé stessa e il ricorrente di avere acquistato da __________ ed __________ (__________) __________ ben 2 kg di cocaina, 5 g per volta sull'arco di almeno 20 mesi sin dall'inizio della loro relazione (indicato erroneamente nel 1997). Nella fase predibattimentale e al pubblico dibattimento, tuttavia, di fronte alla contestazione del ricorrente che situava l'inizio della convivenza il 28 aprile 1998, essa ha corretto al ribasso la quantità di cocaina smerciata, stimandola in 1.5 kg (5 g al giorno riportati su 300 giorni), salvo ridurla ulteriormente a 1 kg, di cui 300 g consumati da sé stessa 100 g dal ricorrente, consumo in seguito aumentato a 500 g. Al dibattimento – ha proseguito la Corte di assise – ____________ ha ulteriormente rettificato la stima, spiegando che i fornitori (____________ e ____________) li rifornivano non sei volte, ma quattro o cinque volte la settimana. come aveva riferito ____________ medesimo, il quale si occupava delle consegne quando ____________ era assente (sentenza, pag. 21; verbale del dibattimento, pag. 5).
Ciò posto, la Corte ha optato per la versione la più favorevole all'accusato: partendo da una media settimanale di 4, rispettivamente 5 acquisti, essa ha accertato un approvvigionamento complessivo da parte degli imputati di 1'170 g di cocaina; dedotto il loro consumo personale, essa ha ritenuto che la droga venduta al dettaglio ammontasse ad almeno 600 g, con un illecito profitto di almeno fr. 36'000.– tenuto conto di un guadagno di fr. 60.– il grammo. Per quanto riguarda i fornitori, i primi giudici hanno accertato che ____________ ha consegnato agli imputati 250 g di cocaina durante l'assenza di ____________, all'inizio del 1999, come egli stesso ha riconosciuto in aula, distanziandosi da una sua precedente ritrattazione. Che la quantità di droga spacciata dagli imputati era di almeno 600 g – ha soggiunto la Corte – è stato ammesso anche dal ricorrente durante un interrogatorio dell'11 agosto 1999.
Quanto alle successive ritrattazioni, e in particolare all'affermazione fatta al dibattimento di avere spacciato soltanto 130 g di sostanza, esse non sono state ritenute credibili dalla Corte già per il fatto che un quantitativo tanto ridotto non avrebbe consentito all'accusato di finanziare nemmeno il consumo personale ammesso (fr. 270.– x 270 g = fr. 27'000.–). La Corte di assise ha poi rilevato che la versione di ____________ coincide sostanzialmente con la deposizione di __________ (sentito, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, alla presenza di un interprete), il quale ha dichiarato di avere saputo che
____________ aveva venduto alla coppia tra 1 e 1.5 kg di cocaina, e combacia pure con la deposizione di ____________, il quale ha riferito di avere sentito da “voci del giro” che il ricorrente era un buon cliente di ____________. __________ ha riferito dal canto suo di avere saputo che il ricorrente comperava merce da sua sorella __________. I primi giudici invece non hanno dato grande importanza al fatto che non sia stato possibile ricostruire esattamente l'attività di spaccio né alla circostanza che la chiamata in correità di ____________ non trovi completo riscontro nelle deposizioni degli acquirenti, avendo questi ammesso solo in parte le loro responsabilità (sentenza, pag. 21 a 23).
3. Il ricorrente sostiene anzitutto che l'attività criminosa non può essere cominciata, come hanno arbitrariamente accertato i primi giudici, già nell'aprile del 1998, avendo egli iniziato a convivere con ____________ solo il 28 aprile 1998. Condannandolo per spaccio di droga sin dall'aprile del 1998, la Corte di assise sarebbe perciò trascesa in arbitrio. La censura si esaurisce in un mero formalismo. È vero che nel dispositivo di condanna è indicato il periodo tra l'aprile 1998 e il maggio del 1999. Il ricorrente trascura però che la Corte stessa ha dichiarato di tenere calcolo di quanto ____________ ha affermato nel corso dell'istruttoria predibattimentale (sentenza, pag. 16). E, al dibattimento, essa ha ulteriormente rettificato la stima al ribasso, sempre partendo dal momento in cui sarebbe cominciata la convivenza, prospettando un acquisto complessivo di 1'170.– g di cocaina, di cui poi 600 g smerciati. Il ricorrente non ha reso verosimile che in questo nuovo conteggio fossero comprese anche transazioni anteriori alla convivenza. Il ricorso si rivela perciò inconsistente.
4. Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella misura in cui fa risalire l'inizio delle vendite al dettaglio nel maggio, o peggio, nell'aprile del 1998, anziché nell'agosto 1998, come da egli affermato e come risulterebbe dalle deposizioni di svariati acquirenti, i quali non avevano motivo per mentire sulla data. Ora, la stessa Corte di assise ha rilevato che le dichiarazioni degli acquirenti di per sé non bastavano a comprovare aritmeticamente lo spaccio dell'intera quantità di cocaina formante oggetto dell'imputazione, ma che neppure ____________ era stata precisa. D'altro canto non era nemmeno stato possibile identificare tutti gli acquirenti (sentenza, pag. 14 con riferimento al verbale di ____________ dell'11 agosto 1999; cfr. anche atto di accusa e verbale del dibattimento, pag. 5). La questione è pertanto di sapere se alla doglianza di arbitrio resista l'accertamento, secondo cui la quantità di cocaina venduta da ____________ ed ____________ agli imputati e da questi ultimi spacciata a consumatori della zona, dedotto quanto necessario al loro consumo, corrisponda senza arbitrio a quella indicata da ____________ al dibattimento e non invece a quella pretesa all'ultimo momento dal ricorrente (130 g), dopo svariate altre versioni.
a) La prima Corte poteva accertare senza arbitrio che la droga venduta dal ricorrente fosse ben superiore a 130 g, anzitutto, in base alla confessione resa dal ricorrente stesso l'11 agosto 1999. In quell'occasione egli ha dato atto per finire, dopo avere precisato che la convivenza era cominciata nell'aprile del 1998 (e non del 1997), di avere smerciato insieme con l'amica 600 g complessivi dei 900 g di cocaina acquistata da ____________, e ciò dopo avere dichiarato agli inquirenti di avere rifatto i calcoli. Nel suo prolisso ricorso egli nemmeno si confronta con tale importante riscontro; ricorda soltanto il suo atteggiamento negativo tenuto durante l'istruttoria, facendolo in parte dipendere dalla paura di fronte alle gravi imputazioni (ricorso, punto 14, pag. 18). Non si vede come si possa seriamente fondare una censura di arbitrio con argomenti del genere.
b) Ma la Corte di assise poteva accertare senza arbitrio che il ricorrente tentasse di sminuire le proprie responsabilità, indicando al dibattimento quantità di droga inferiori a quelli realmente spacciate, considerando altresì che l'attività criminosa ammessa non sarebbe nemmeno bastata a garantire all'imputato il finanziamento del consumo personale, riconosciuto nella misura di 270 g. Anche su questo punto, infatti, nel ricorso manca una sostanziata censura di arbitrio.
c) Che il ricorrente mirasse a prospettare quantitativi di cocaina inferiori rispetto a quelli realmente messi sul mercato, la Corte di assise poteva per di più desumerlo, senza con ciò trascendere in arbitrio, anche sulla scorta delle altre risultanze evocate nella sentenza impugnata, segnatamente le deposizioni di __________ z, ____________ e __________ (fratello di ____________). Il primo ha ammesso di avere saputo che ____________ aveva venduto agli imputati tra 1 e 1.5 kg di cocaina; il secondo ha riferito non soltanto di avere fornito alla coppia 250 g di cocaina in gennaio-febbraio 1999, ma di avere anche sentito da “voci del giro” che il ricorrente era un buona cliente della ____________; il terzo ha dichiarato di avere appreso che il ricorrente comprava molto da sua sorella (sentenza, pag. 21 a 23). Certo, tali dichiarazioni non si fondano su percezioni dirette, ma su informazioni trapelate dal cosiddetto “giro”. Stando al ricorrente, __________ avrebbe avuto notizie addirittura dalla ____________, come risulta dalla sua dichiarazione del 22 settembre 2000 (act. 14 successivo all'atto di accusa, che la prima Corte non ha comunque considerato, almeno nella misura in cui il soggetto ha ritrattato: sentenza, pag. 22). Da sé sole, prove del genere non sarebbero quindi bastate per fondare un verdetto di colpevolezza. Senza cadere in arbitrio essa poteva tuttavia considerare tali elementi come indizi da considerare accanto alle altre prove raccolte, in specie la chiamata in correità di ____________ e la confessione del ricorrente dell'11 agosto 1999, che collima con la versione resa al dibattimento della stessa ____________ per quanto riguarda la quantità di droga commerciata.
Perché la prima Corte si sarebbe sospinta in arbitrio dichiarando il ricorrente colpevole dopo avere apprezzato globalmente le prove dirette e indirette non è dimostrato nel ricorso, ove avvalendosi ripetitivamente di argomenti inidonei a sostanziare un ricorso per cassazione l'interessato si pone interrogativi su come si sia svolta realmente la fattispecie, persiste nel mettere in dubbio la credibilità della propria ex compagna richiamando le sue condizioni psichiche conseguenti all'uso di sostanze stupefacenti, si sofferma sulle versioni rese dall'amica nei diversi stadi del procedimento, come pure sui vari interrogatori, opera infruttuosi confronti tra singoli passaggi contenuti nei diversi verbali istruttori, e prospetta per finire un proprio conteggio per quanto riguarda la droga venduta e il profitto conseguito. Argomentando come se si trovasse di fronte a un'autorità di appello, egli trascura però i limiti del potere di cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Al ricorrente va ricordato che per motivare una censura di arbitrio non basta rendere verosimile una versione dei fatti finanche preferibile, ma occorre dimostrare che la diversa soluzione cui è giunta la Corte di assise è talmente insostenibile, da urtare il sentimento di giustizia ed equità. Con il suo lungo esposto il ricorrente dimostra tutt'al più l'opinabilità di qualche riflessione contenuta nella sentenza impugnata, ma non la manifesta insostenibilità della conclusione, secondo cui sussistono più riscontri a favore della versione di ____________ rispetto a quella prospettata da lui.
d) Per le ragioni esposte non si può quindi rimproverare alla Corte di assise di avere ritenuto il ricorrente autore colpevole di uno spaccio di 600 g di cocaina sulla base di un arbitrario accertamento dei fatti o di un'arbitraria valutazione delle prove. Nella misura in cui è ammissibile, su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto.
5. Il ricorrente si duole, a parte quanto precede, dell'entità della pena irrogatagli, definendola arbitrariamente severa, in particolare se raffrontata a quella inflitta a ____________.
a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).
c) In concreto la Corte di assise ha anzitutto rilevato la gravità della colpa conseguente sia allo spaccio di 600 g di cocaina (corrispondenti a 60 g di prodotto puro) in correità con l'ex convivente, sia alla vasta cerchia di consumatori riforniti per un periodo prolungato, sia all'assenza di patemi d'animo nel delinquere. A mente dei primi giudici, in seno alla coppia il ricorrente era senz'altro la figura principale: era ben introdotto nel giro, aveva i contatti con i fornitori e dirigeva in prevalenza le trattative di vendita, fissandone le condizioni e gestendo gli introiti illeciti, seppure ____________ ne beneficiasse in misura paritaria. Rilevato come il ricorrente abbia spacciato droga per motivi egoistici, per garantirsi una bella vita e non solo per assicurarsi il consumo personale, i primi giudici hanno posto particolare accento sulla recidiva, l'imputato incorrendo nella sua sesta condanna in dodici anni (la seconda da parte di una Corte delle assise criminali). Come in occasione dei precedenti processi, il ricorrente ha continuato a ridimensionare il proprio coinvolgimento e quindi a sminuire le proprie responsabilità, valendosi persino di minacce per ottenere la ritrattazione di accuse nei suoi confronti, dimostrando così assenza di scrupoli e di ravvedimento. Formulata prognosi negativa anche sulla sua futura condotta, ossia sulle sue concrete possibilità di reinserimento nella società, la prima Corte gli ha comunque riconosciuto – come circostanza attenuante – la scemata responsabilità in quanto tossicodipendente. Donde la condanna a 3 anni di reclusione da espiare (sentenza, consid. 6.1).
d) Secondo il ricorrente la Corte di assise non ha considerato appieno circostanze attenuanti, come la scemata responsabilità dovuta al consumo di droga, l'infanzia infelice, il suo effettivo tenore di vita (diverso da quello accertato arbitrariamente dai primi giudici), il reale guadagno conseguito, le difficoltà incontrate nel suo reinserimento sociale, i veri motivi che lo hanno indotto più volte a cambiare versione dei fatti e la sua vera indole. Quanto alla pretese minacce formulate nei confronti di __________, egli afferma di avere avuto un semplice diverbio con lui, e solo per renderlo attento del fatto che le sue dichiarazioni erano assurde. Assunti simili tuttavia non giovano al ricorso, o perché sono già stati considerati dai primi giudici senza eccedere o abusare del loro potere di apprezzamento (come la scemata responsabilità e la personalità in genere del ricorrente), o perché non incidono apprezzabilmente sulla conclusione alla quale è giunta la prima Corte (pretesa infanzia infelice) o perché non trovano riscontro negli accertamenti della sentenza impugnata, considerati a torto arbitrari dal ricorrente (moventi, comportamento processuale ecc). Recidivo, pertinace e persino irriducibile, il ricorrente non poteva contare in realtà su ulteriore comprensione da parte della Corte. Confrontata con un soggetto che reitera senza remore nello spaccio di droga pesante, la prima Corte non poteva che dimostrarsi severa. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
e) Secondo il ricorrente la pena a suo carico è comunque eccessiva se raffrontata a quelle inflitte dalla Corti ticinesi in processi analoghi e, in particolare, rispetto a quella irrogata a ____________.
aa) Il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150. Corboz, La motivation de la peine, in. ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr, anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di merito abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento, dando luogo a una disparità flagrante (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).
bb) Nella misura in cui il ricorrente invoca il principio della parità di trattamento riferendosi a decisioni emanate dalle Corti ticinesi in altri processi, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non soltanto non indica quali sentenze gioverebbero al buon esito del gravame, ma non specifica nemmeno per quali ragioni esse consentirebbero di fare carico ai primi giudici di avere violato il principio della parità di trattamento abusando del loro potere di apprezzamento.
cc) All'insuccesso è inoltre destinato il ricorso, nella misura in cui ritiene che la pena inflitta sia eccessivamente severa rispetto a quella irrogata a ____________, al punto da violare il principio della parità di trattamento. Pur criticando costei (contrariamente a quanto preteso nel ricorso) per la gravità dell'attività criminosa svolta in correità con il ricorrente e per i motivi che l'hanno spinta a delinquere (conseguimento di lucro), la prima Corte ha per finire deciso di infliggere a ____________ una pena mite (18 mesi di reclusione sospesi condizionalmente per cinque anni), in modo da tenere conto dell'incensuratezza di lei, dell'evidente stato di scemata responsabilità in cui ha agito, dell'apprezzabile collaborazione prestata, della giovane età, delle dolorose e travagliate condizioni personali di orfana sottoposta a molestie sessuali (che hanno comportato il suo ricovero in vari istituti), delle ripercussioni socialmente negative in caso di reincarcerazione, avendo essa nel frattempo trovato un'attività come cameriera, a soddisfazione della datrice di lavoro.
Ricordato che dopo la scarcerazione da parte del Giudice dell'istruzione e dell'arresto la prevenuta è ricaduta nel consumo di droga, che essa è tuttora sottoposta a trattamento metadonico, ma che non si è assoggettata ad alcun trattamento di supporto psicoterapeutico, i primi giudici hanno ritenuto di fissare il periodo di prova (art. 41 CP) in cinque anni, come pure di disporre un trattamento medico ambulatoriale. Ne deriva che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente (con motivazioni ai limiti del pretesto), la Corte di assise ha spiegato con argomenti pertinenti perché essa ha differenziato in un modo così netto le pene irrogate ai due e perché essa ha formulato pronostici diversi per quanto riguarda le concrete possibilità di reinserimento sociale.
6. Il ricorrente insorge infine contro la sua espulsione dal territorio svizzero, adducendo che la prima Corte non ha considerato appieno la circostanza che egli vive in Svizzera dalla nascita, che i suoi interessi sono nel Ticino, che in pratica parla soltanto la lingua italiana e che in Germania (paese di origine) egli sarebbe in fin dei conti uno straniero in patria.
a) L'art. 55 cpv. 1 CP stabilisce che il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione; in caso di recidiva l'espulsione è pronunciata a vita. L'espulsione è una pena accessoria, volta a reprimere un'infrazione, ma è anche una misura destinata a proteggere la sicurezza pubblica (DTF 104 IV122 consid. 1b). Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, il carattere preponderante dell'espulsione è quello di una misura di sicurezza (DTF117 IV 229 consid. 1c; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1). Per decidere se l'espulsione va pronunciata, occorre considerare la sua duplice natura: il giudice deve quindi tenere conto dei criteri inerenti alla commisurazione della pena (art. 63 CP), ma anche della necessità di garantire la sicurezza pubblica (DTF117 IV 112 consid. 3a). In quest'ambito egli gode di ampia latitudine e viola il diritto federale solo qualora ecceda il suo potere di apprezzamento, ad esempio fondando la sua decisione su criteri non pertinenti, oppure pronunciando una misura esageratamente severa o esageratamente mite (DTF 123 IV 107 consid. 1, 104 IV 22 consid. 1b; CCRP, sentenza del 24 novembre 1998 in re A., consid. 15b). Egli deve nondimeno mostrarsi cauto ove si tratti di espellere uno straniero che è da tempo ben integrato in Svizzera (DTF 123 IV 107 consid. 1; 104 IV 22 consid. 1bb). Ciò non gli impedisce, in ogni modo, di espellere né una persona al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 112 IV 70) né un rifugiato (DTF 119 IV 195 consid. 2).
b) Pur menzionando il fatto che il ricorrente è nato e cresciuto in Svizzera e che in Svizzera vive sua madre, con cui egli mantiene un intenso rapporto, in concreto la Corte di assise ha considerato prevalente la necessità di tutelare l'ordine pubblico dalla ripetuta e intensa attività criminale perpetrata dal soggetto (spaccio di droga oltre quanto gli serviva per procacciarsi lo stupefacente destinato al consumo personale). Ricordato che si tratta della sesta condanna subìta in dodici anni (la seconda da parte di una Corte di assise criminali), i giudici di merito hanno biasimato il ricorrente per essersi sempre rifiutato di prendere coscienza della propria situazione, impedendo ogni risocializzazione. La prima Corte ha perciò definito il ricorrente come una persona che non ha alcun rispetto delle leggi, né delle istituzioni, né della sicurezza pubblica e nemmeno della salute della Svizzera, dove è sì nato e cresciuto, ma dove non ha saputo inserirsi, la sua vita essendo stata contrassegnata anche da numerosi insuccessi professionali. Ha quindi concluso che nella fattispecie deve prevalere la salvaguardia dell'ordine pubblico, decidendo l'espulsione del condannato per cinque anni. Essa ha sospeso nondimeno il provvedimento con un periodo di prova di cinque anni (sentenza, pag. 27 e 28).
c) Nella misura in cui fa dipendere l'espulsione dalla Svizzera anche dal fatto che il ricorrente ha fallito dal punto di vista professionale, la prima Corte non ha avuto corretta nozione del diritto federale. Un argomento del genere, infatti, può caso mai essere preso in considerazione ai fini della sospensione condizionale del provvedimento (art. 41 cpv. 1 CP), per formulare un pronostico sulla futura condotta del condannato; per contro, esso è irrilevante ai fini di un'espulsione come tale, che dipende dalla questione di sapere se con il suo comportamento il condannato ha messo in grave pericolo l'ordine pubblico. Ora, un soggetto che sull'arco di dodici anni rimedia sei condanne per violazione della legge federale sugli stupefacenti, di cui due da parte di una Corte delle assise criminali, può senz'altro essere considerato come un pericolo per la salute pubblica. Nemmeno il ricorrente contesta ciò. Fosse egli uno straniero senza particolari legami con la Svizzera, il provvedimento dell'espulsione non presterebbe quindi il fianco alla critica.
d) Nel caso in esame il ricorrente è però un cittadino germanico di 31 anni che è nato e cresciuto in Svizzera, dove ha frequentato le scuole e dove ha lavorato, ancorché saltuariamente. Non risulta che gli abbia punti di riferimento in altre nazioni, segnatamente nel suo paese di origine. Egli ha radici in Svizzera, dove è sempre vissuto, ed è perciò uno straniero integrato. La sua espulsione deve pertanto poggiare su basi solide, nel senso che deve costituire una sorta di misura estrema (DTF 123 IV 107 consid. 1 con riferimento a DTF 104 IV 222 consid. 1b). Nel caso in esame il ricorrente ha senz'altro commesso reati gravi, ma non al punto da doversi pronunciare nei suoi confronti una misura estrema come l'espulsione dell'art. 55 cpv. 1 CP. È vero ch'egli ha subìto due condanne da parte di Corti delle assise criminali per spaccio di droga (avvenuto anche per garantirsi il proprio consumo personale), la più pesante delle quali è di 3 anni e 8 mesi di reclusione. Gli è sempre stata riconosciuta inoltre la scemata responsabilità. Le rimanenti condanne, per reati meno gravi, risalgono agli anni 90. Nelle circostanze descritte un'espulsione può pertanto avvenire soltanto per motivi di eccezionale gravità, che non si ravvisano nella fattispecie. Pur autore di reati gravi, il ricorrente non può essere equiparato a un trafficante poco o punto legato alla Svizzera, che approfitta di circostanze qui favorevoli per delinquere ripetutamente (DTF inedita del 7 maggio 1999 in re A., consid. 5c). Le sue azioni delittuose non possono nemmeno essere comparate a quelle, ben più gravi, commesse da soggetti colpiti da espulsione amministrativa (e non dall'espulsione decisa dal giudice penale) nel caso di cui alla sentenza DTF 122 II 433 segg.
e) Ciò posto, l'espulsione pronunciata dalla Corte delle assise criminali deve essere annullata, il che comporta l'annullamento dei dispositivi n. 3.1.2 (relativo all'espulsione) e n. 5 (relativo alla sospensione condizionale dell'espulsione) della sentenza impugnata.
7. Gli oneri processuali seguono la parziale soccombenza del ricorrente. Sono posti così per due terzi a carico di lui e per il resto sono posti a carico dello Stato (art. 15 con rinvio all'art. 9 CPP). Non si giustifica invece di modificare gli oneri relativi al giudizio di prima sede, su cui l'attuale pronunciato non incide apprezzabilmente.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e i dispositivi n. 3.1.2. e 5 della sentenza impugnata sono annullati. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'100.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'200.–
sono posti per due terzi a carico del ricorrente e per un terzo a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
– ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– ____________, c/o __________;
– lic. iur. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise criminali di Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.