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Incarto n. |
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In nome |
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La Corte
di cassazione e di revisione penale |
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composta dei giudici: |
Pellegrini,
presidente, |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 20 novembre 2000 presentato da
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__________,
(patrocinato dal lic. iur. __________)
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contro |
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la sentenza emessa il 19 ottobre 2000 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei sui confronti; |
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° dicembre 1999 __________ si è recato a casa del cognato __________ per discutere talune questioni legate all'eredità relitta dal suocero, deceduto senza lasciare testamento. Tra i due è ben presto sorto un litigio, nel corso del quale, secondo quanto ha riferito l'agente di polizia __________, __________ ha detto a __________: “Tua madre è una puttana”. In seguito alla querela sporta da __________ il 2 dicembre 1999, con decreto di accusa del 27 marzo 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria e lo ha condannato a una multa di fr. 500.–. Statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 19 ottobre 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha confermato l'imputazione e la pena.
B. Contro la sentenza appena citata __________ ha inoltrato il 24 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del ricorso, del 20 novembre 2000, egli chiede di essere prosciolto dall'accusa o quanto meno, in subordine, che la multa inflittagli sia ridotta. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione ha formulato il 24 gennaio 2001 la parte civile __________.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
2. Il Pretore ha accertato che in concreto, durante la lite, __________ ha rivolto a __________ la frase “Tua madre è una puttana”, riferita alla madre di lui. La circostanza è stata confermata al dibattimento dall'agente della polizia comunale __________, intervenuto sul posto. Il ricorrente sostiene che il primo giudice, fondandosi solo su tale testimonianza e ignorando altri elementi a lui favorevoli, come la deposizione di __________, è caduto in arbitrio. Afferma inoltre di avere proferito l'epiteto non riferendosi alla suocera, bensì alla figliastra di lei, tale __________, e che nella confusione l'agente di polizia ha verosimilmente travisato il destinatario dell'ingiuria. Se non che, argomenti del genere non sono inidonei a sostanziare una censura di arbitrio. In effetti il ricorrente si limita a negare di avere apostrofato di “puttana” la madre del querelante, ma la deposizione resa dal testimone __________, che ha confermato quanto dichiarato in fase istruttoria, non danno adito a dubbi, né sul contenuto della frase né sul fatto che destinataria era l'anziana madre del querelante (si veda anche l'act. 2: verbale del 4 dicembre 1999, pag. 2 in fine). Quanto alla deposizione di __________, essa riguarda i rapporti ereditari tra le parti, ma non l'accaduto del 1° dicembre 1999, episodio cui essa non ha neppure assistito.
3. Il ricorrente invoca l'art. 177 n. 3 CP, asserendo che il querelante lo ha insultato per primo, provocando la sua reazione. A norma dell'art. 177 cpv. 3 CP, in effetti, il giudice può mandare esenti da pena le parti, o una di esse, se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto. Scopo della norma è di permettere al giudice di soprassedere a un'inflizione di pena se le parti si sono fatte giustizia da sé, sul luogo, e la disputa è tanto insignificante che l'interesse pubblico non richiede un'ulteriore sanzione (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, n. 8 ad art. 177 CP; DTF 82 IV 181, 72 IV 22). Analoga finalità persegue l'art. 177 cpv. 2 CP, secondo cui il giudice può mandare esente da pena il colpevole se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente.
a) Dal giudizio impugnato si desume che durante l'alterco __________ ha rimproverato a __________, alludendo alla nota eredità, di avere nascosto fr. 200'000.–, e di detenere mobili non tutti suoi. ___________ ha negato e ha sfidato l'antagonista a dimostrare l'accusa per mezzo del suo avvocato, soggiungendo: “I nostri soldi non devono servire per mantenere le tue amanti”. __________ ha reagito, dicendo che alla sorella di lui (cioè del querelante) egli non aveva mai fatto mancare nulla. Al che __________ ha replicato: “Qui siamo in Svizzera, non siamo in Italia, non si fa così”. __________ ha duplicato allora con la frase incriminata, proprio mentre l'anziana madre di __________ si affacciava alla finestra dell'appartamento soprastante, attratta dalle grida dei litiganti.
b) In concreto risulta, come detto, che in un crescendo di invettive __________ ha accusato __________ (sposato con sua sorella) di avere relazioni extraconiugali, biasimandolo indirettamente per le sue origini italiane. L'altro ha reagito con la frase ingiuriosa. Ora, l'esenzione di pena dell'art. 177 cpv. 2 CP si applica proprio ai casi in cui l'ingiuriato causa la reazione illecita dell'antagonista con un contegno sconveniente o reprensibile (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, pag. 216, n. 34 con rinvii). Contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza pag. 5, cpv. 2), non occorre che la gravità delle offese si equivalga: basta che la persona lesa abbia tenuto un comportamento riprovevole, il quale ha provocato nell'autore una comprensibile reazione violenta, manifestatasi immediatamente con l'ingiuria (Corboz, op. cit.). Nemmeno è necessario che l'autore dell'ingiuria abbia querelato il provocatore (Trechsel, op. cit. art. 177 n. 8).
c) Non fa dubbio che nella fattispecie __________ ha provocato sconvenientemente __________, dicendogli che il denaro della successione non era destinato a sostentare le sue relazioni clandestine e riconducendo tale contegno adultero alle origini etniche di lui. A tale provocazione è altrettanto manifesto che il cognato ha reagito con l'ingiuria. Ciò non toglie che in sostanza le parti si siano fatte giustizia da sé, sul luogo dell'offesa, e che un'ulteriore sanzione non è di interesse pubblico. Il caso rientra dunque nelle previsioni dell'art. 177 cpv. 2 CP, il che rende superfluo domandarsi se – come asserisce il ricorrente – si ravvisino in concreto i presupposti dell'art. 177 cpv. 3 CP. È vero che il giudice non è obbligato a esentare l'autore da pena, né secondo l'art. 177 cpv. 2 CP né secondo l'art. 177 cpv. 3 CP (DTF 109 IV 43 consid. 4b). Non si vede tuttavia perché nel caso specifico il giudice dovrebbe prescindere da tale facoltà in una disputa di carattere eminentemente privato e personale, ove la persona direttamente ingiuriata (l'anziana madre di __________) ha rinunciato a presentare querela. Non che l'imputato benefici di un'assoluzione: egli è semplicemente esentato da pena. Ne segue che il ricorso dev'essere accolto entro tali limiti, con conseguente riforma della sentenza impugnata (art. 296 cpv. 1 CPP).
4. Gli oneri del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza, nel senso che lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che ha determinato la cassazione (art. 15 CPP). Il ricorrente non ottiene l'assoluzione postulata in via principale, ma si vede mandare esente da pena. Appare equo ch'egli sopporti quindi la metà degli oneri processuali. Per quanto riguarda l'altra metà, trattandosi di processi di azione privata, essa potrebbe essere caricata al querelante (art. 9 cpv. 3 CPP). Nella fattispecie, nondimeno, la querela in sé appariva legittima, di modo che non si giustifica di addebitare spese a costui. L'altra metà degli oneri va posta quindi a carico dello Stato. Quanto ai costi del decreto di accusa e della sentenza impugnata, essi seguono la medesima sorte. Non si attribuiscono ripetibili all'imputato (art. 9 cpv. 6 CPP), il cui grado di vittoria è pari a quello di soccombenza.
Per questi motivi,
visto per sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
I. __________ è ritenuto autore colpevole di ingiuria.
II. __________ è mandato esente da pena.
III. __________ è rinviato a far valere le sue pretese davanti al foro civile.
IV. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative al decreto di accusa n. 697/2000 del 27 marzo 2000 sono poste per metà a carico di __________ e per l'altra metà a carico dello Stato. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– relative al processo sono suddivise nella medesima proporzione.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono posti per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– __________;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.