Incarto n.
17.2001.00010

17.2001.00011

17.2001.00012

Lugano

29 maggio 2001/kc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati 

 

 

– il 23 febbraio 2001 (inc. 17.2001.00010) da

___________, 

 

(patrocinato dall' avv. __________) 

 

– il 26 febbraio 2001 (inc. 17.2001.000111) da

___________ (già ___________),

 

(patrocinata dall'avv. __________)

 

– il 26 febbraio 2001 (inc. 17.2001.00012) dal

PROCURATORE PUBBLICO del Cantone Ticino

 

 

contro

 

 

 

la sentenza emanata il 17 gennaio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Leventina;

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di ___________;

                                          2. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di ___________ (già ___________);

                                          3. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico.

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:                 A.      Il 17 gennaio 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Leventina, riunita in Bellinzona, ha giudicato ___________ (già ___________) e ___________ per tratta di esseri umani, riciclaggio di denaro, infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sulle armi. Egli ha riconosciuto:

                                          a)  ___________ (già ___________) autrice colpevole di tratta di esseri umani per avere avviato alla prostituzione, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, 20 donne nell'___________ a ___________ e, tra il settembre del 1998 e il maggio del 2000, altre 38 donne in vari locali ticinesi;

                                          b)  ___________ (già ___________), inoltre, autrice colpevole di riciclaggio di denaro per avere inviato all'estero almeno fr. 10'000.– di origine criminosa, autrice colpevole di infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale di 6 donne nell'___________, per avere illegalmente soggiornato essa medesima in Svizzera dal 26 ottobre al 5 novembre 1998 e per avere esercitato un'attività lavorativa senza permesso tra il 26 luglio e il 26 ottobre 1998, come pure autrice colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato un'imprecisata quantità di cocaina e marijuana;

                                          c)   ___________ autore colpevole di tratta di esseri umani per avere avviato alla prostituzione, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, 20 donne nell'___________ e, tra l'agosto e il settembre del 1999, altre 5 o 6 donne nel medesimo esercizio pubblico;

                                          d)  ___________, inoltre, autore colpevole di riciclaggio di denaro per avere inviato all'estero almeno fr. 10'000.– di origine criminosa, autore colpevole di infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale di almeno 6 donne nell'___________, per avere impiegato senza autorizzazione il cittadino lettone ___________, oltre a una sessantina di donne lettoni e a un imprecisato numero di donne dell'America latina, come pure autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato un'imprecisata quantità di cocaina e marijuana e autore colpevole di infrazione alla legge federale sulle armi per avere, senza diritto, acquistato e detenuto una pistola Maverick “357 Magnum”.

 

                                          In applicazione della pena il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato:

                                          a)  ___________ (già ___________) a 18 mesi di detenzione, al pagamento di una multa di fr. 7'000.– e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni;

                                          b)  ___________ a 14 mesi di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 5'000.– (parzialmente aggiuntiva a una multa di fr. 200.– inflittagli con decreto di accusa del 27 settembre 1999).

 

                                          Computato a entrambi il carcere preventivo sofferto, egli ha sospeso condizionalmente l'esecuzione delle pene detentive, come pure l'espulsione inflitta a ___________ (già ___________) con un periodo di prova di due anni. Infine ha ordinato la confisca di fr. 20'000.– depositati su un conto n. ___________ PSF presso la Banca ___________, oltre alla confisca di fr. 19'806.10 in contanti e a quella della pistola sequestrata.

 

 

                                B.      Contro la sentenza di assise tanto ___________ quanto ___________ (già ___________) e il Procuratore pubblico hanno inoltrato una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei rispettivi gravami, presentati il 23 e il 26 febbraio 2001, essi chiedono:

                                          a)  ___________: il proscioglimento dalle imputazioni di tratta di esseri umani e di riciclaggio di denaro, la ricommisurazione della pena privativa della libertà e della multa, la liberazione dei valori confiscati o quanto meno – in subordine – la confisca limitata alla somma di fr. 19'806.10 in contanti e di fr. 16'000.– sul conto n. ___________ presso la Banca ____________.

                                          b)  ___________ (già ___________): il proscioglimento dalle imputazioni di tratta di esseri umani e di riciclaggio di denaro, la ricommisurazione della pena privativa della libertà, della multa e della pena accessoria dell'espulsione.

                                          c)   Il Procuratore pubblico:

                                               –   la condanna di ___________ (già ___________) a 28 mesi di detenzione, a una multa di fr. 30'000.– e a tre anni di espulsione effettiva dalla Svizzera per tratta di esseri umani compiuta nei confronti di almeno 81 donne avviate alla prostituzione, per riciclaggio di almeno fr. 60'000.–, infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, avendo favorito l'entrata e il soggiorno illegale in Svizzera di almeno 98 donne non autorizzate a lavorare (di cui 6 sprovviste di permesso) e per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;

                                               –   la condanna di ___________ a 18 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni), a una multa (parzialmente aggiuntiva) di fr. 15'000.– e a tre anni di espulsione dal territorio svizzero (pure sospesi condizionalmente) per tratta di esseri umani compiuta nei confronti di almeno 43, rispettivamente 5 o 6 altre donne avviate alla prostituzione, per riciclaggio di almeno fr. 34'000.–, per infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, avendo favorito l'entrata illegale in Svizzera di 65 o 66 donne provenienti dall'Europa dell'Est, di cui 6 sprovviste di permesso, oltre a un imprecisato numero di donne dall'America latina, per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e per infrazione alla legge federale sulle armi;

                                               –   la confisca di fr. 60'000.– sul noto conto presso la Banca dello Stato, di fr. 19'806.10 in contanti, della pistola Maverick “357 Magnum” e il dissequestro sugli altri beni o oggetti o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio.

 

 

                                C.      Con osservazioni del 13 marzo 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi di ___________ e di ___________ (già ___________). Nelle loro osservazioni del 22 e 23 marzo 2001 ___________ e ___________ (già ___________) postulano a loro volta la reiezione del ricorso presentato dal Procuratore pubblico.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento e i fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove della prima Corte siano manifestamente insostenibili, si trovino chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).

 

 

                                  I.      Sul ricorso di ___________ (già ___________)

 

 

                                2.      La ricorrente rimprovera anzitutto al presidente della Corte di assise di averla condannata a torto per tratta di esseri umani (art. 196 cpv. 1 CP). Essa ricorda che l'accusa rivoltale era quella di avere mediato l'invio di 38 giovani prostitute provenienti dall'Europa dell'est a vari esercizi pubblici ticinesi (punto 4 dell'atto di accusa, dispositivo n. 1.1.2) e di avere arruolato, in correità con ___________ e con l'aiuto rimunerato di terzi, un'altra ventina di prostitute destinate all'___________ di ___________ (punto 1.1 dell'atto di accusa, dispositivo n. 1.1.1). Se non che – essa sostiene – secondo una recente sentenza del Tribunale federale una tratta di esseri umani entra in considerazione solo quando una persona è sbalestrata contro la sua volontà da una casa chiusa all'altra. Se una donna sceglie di propria iniziativa e in piena libertà la professione di prostituta, nulla le impedisce di ricorrere, dietro compenso, ai servizi di un intermediario. Nella fattispecie le donne sono arrivate nel Ticino per libera scelta, senza costrizione di sorta, e una volta giunte erano libere di fare quello che meglio credevano, come ha accertato il primo giudice. Già per questo motivo un'eventuale tratta di esseri umani viene a cadere. 

 

 

                                3.      Giusta l'art. 196 cpv. 1 CP chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi. Chiunque compie atti preparatori per la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione (art. 196 cpv. 2 CP). In ogni caso il colpevole è punito inoltre con la multa (art. 196 cpv. 3 CP). 

 

                                          a)  Ricordata la genesi dell'art. 196 CP, che ha sostituito l'art. 202 vCP (tratta delle donne e dei minorenni), in DTF 126 IV 225 il Tribunale federale ha stabilito che una condanna per tratta di esseri umani presuppone la lesione del diritto della persona interessata di decidere liberamente della propria vita sessuale. Il reato entra in considerazione solo nel caso in cui l'autore disponga di persone come se si trattasse di oggetti, di merci, profittando del fatto che le vittime ignorano quanto sta loro succedendo, oppure del fatto che esse non sono state sufficientemente informate del loro destino oppure che esse, per un motivo qualsiasi, non sono in grado di difendersi dai suoi reali propositi (DTF 126 IV 225 consid. 1 c e d). Il Tribunale federale non ha seguito la raccomandazione contenuta nel Messaggio del Consiglio federale che accompagnava la nuova formulazione dell'art. 196 CP – accettata dalle Camere senza discussione – secondo cui è punibile anche l'arruolamento di prostitute consenzienti, perfettamente d'accordo – ad esempio – di cambiare luogo di lavoro (DTF 126 IV 228 con riferimento a FF 1985 II 978). A suo modo di vedere la revisione del capitolo sui reati contro l'integrità sessuale aveva per oggetto la libertà e l'autodeterminazione di ogni essere umano in campo sessuale (DTF 126 IV 225 consid. 1c). Il nuovo diritto, entrato in vigore il 1° ottobre 1992, non è stato concepito per punire comportamenti moralmente reprensibili, ma per evitare lo sfruttamento sessuale e per garantire a ognuno il diritto di determinarsi liberamente nella sfera sessuale. Fondandosi anche sulla dottrina dominante, il Tribunale federale ha stabilito pertanto che, di regola, non vi è tratta di esseri umani se non è stato leso il diritto della persona interessata di decidere liberamente della propria vita sessuale (DTF 126 IV 225 consid. 1c).

 

                                          b)  Nella sentenza appena citata il Tribunale federale ha soggiunto che, in caso di trasferimento di prostitute da uno stabilimento all'altro con l'intermediazione di terzi, il principio testé esposto vale nel caso in cui la persona interessata si dedichi spontaneamente alla prostituzione e, dietro compenso, ricorra all'intervento di intermediari per cambiare posto di lavoro, analogamente a quanto avviene in altre professioni. Il fatto è che i rapporti caratteristici di altre professioni non corrispondono necessariamente a quelli nel settore della prostituzione, le persone che si dedicano a siffatta attività essendo esposte alla discriminazione e a una sorta di doppia morale, onde un alto grado di isolamento. Chi esercita la prostituzione ha per lo più contatti, quindi, con soggetti che si muovono nello stesso ambiente, ciò che comporta dipendenza personale e finanziaria nei confronti di protettori, tenutari di postriboli e gestori di saloni di massaggio. Particolarmente esposte sono – sempre secondo il Tribunale federale – le prostitute che soggiornano in Svizzera illegalmente. E siccome i mediatori operano generalmente nello stesso giro, il rischio di sfruttamento è ancor più concreto. Di regola, pertanto, il diritto di autodeterminazione di prostitute condotte da uno stabilimento all'altro con l'intermediazione di terzi non è maggiore di quello che ha la prostituita nell'esercizio della sua professione. Il principio illustrato dianzi non si applica, di conseguenza, qualora l'intermediario e il gestore del postribolo arruolino delle malcapitate senza nemmeno chiedere il loro parere, né si applica ove siano sfruttati i rapporti di dipendenza, giacché in situazioni del genere le persone interessate non hanno alcuna autodeterminazione. La questione di sapere se il trasferimento di prostitute da uno stabilimento a un altro con l'intermediazione di terzi leda la libertà sessuale delle prostitute medesime dipende perciò delle circostanze concrete. Le autorità che trattano simili fattispecie non devono fondarsi sul consenso formale della vittima, ma devono accertare se tale consenso sia effettivo. Anche in caso di consenso – ha specificato il Tribunale federale – potrebbe infatti ravvisarsi tratta di esseri umani (DTF 126 IV 225 consid. 1 d–e).

 

 

                                4.      Nella fattispecie il presidente della Corte di assise ha ricordato anzitutto che per tratta di esseri umani a norma dell'art. 196 CP si intende non soltanto la vendita di persone, ma anche il fatto di procurarle, offrirle, consegnarle o prenderle in consegna, negoziarle (mediazione), fornirle, trasportarle e svolgere trattative a tale scopo. Occorre, in ogni modo, un atto di partecipazione al commercio nel senso appena descritto. Fondandosi sul messaggio del Consiglio federale, su una parte della dottrina e sulla sentenza emanata dal Tribunale federale il 23 settembre 1997 in re Z., il primo giudice ha ritenuto ininfluente sapere, invece, se le vittime fossero all'oscuro di ciò che le attendeva, se esse fossero consenzienti o dissenzienti per quanto riguardava il trasferimento nel Ticino o quello da un esercizio pubblico all'altro finalizzato all'esercizio della prostituzione. Punito non è il comportamento sessuale, egli ha precisato, ma il fatto di ridurre esseri umani a merce di scambio, tanto che su questo punto il legislatore nulla ha mutato rispetto all'art. 202 vCP, che prevedeva sì la costrizione della vittima o il profittare del suo stato di angustia o di dipendenza, ma solo come presupposti della fattispecie qualificata (art. 202 cpv. 2 vCP). Il primo giudice ha anche richiamato – almeno per quel che concerne la tratta alla prostituzione di donne da una paese all'atro – la Convenzione internazionale concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni dell'11 ottobre 1933, che esige il perseguimento anche in caso di consenso della vittima. Egli ha perciò lasciato aperto il quesito di sapere se la povertà in cui versavano in patria le donne giunte in Ticino per prostituirsi fosse da considerare una limitazione della loro libertà di scelta (sentenza, pag. _ e _).

 

                                          Ciò posto, il presidente della Corte ha ravvisato una tratta di esseri umani (art. 196 cpv. 1 CP) nell'intermediazione svolta dalla ricorrente, che ha procurato a diversi postriboli ticinesi, dietro compenso, 38 prostitute provenienti dall'Europa dell'est (punto 4 dell'atto di accusa, dispositivo n. 1.1.2). Ha inoltre ritenuto che l'imputata ha commesso il medesimo reato nella misura in cui, per arruolare in correità con ___________ una ventina di donne da destinare all'___________ (gestita dalla coppia), ha fatto capo a intermediari prezzolati (si tratta della cosiddetta “terza tipologia” di ragazze giunte nel Ticino: sentenza, pag. _). Così facendo, essa ha partecipato al commercio di persone, il profitto pecuniario dei gestori consistendo nelle entrate dell'esercizio pubblico, che senza la presenza delle prostitute sarebbero state di gran lunga inferiori (sentenza, pag. _). 

 

                                          Il presidente della Corte della assise correzionali ha prosciolto la ricorrente invece – come pure ___________ – da una parte dell'imputazione figurante al punto 1.1 dell'atto di accusa, ossia da quella relativa all'ingaggio, per il postribolo di ___________, di un'altra ventina di prostitute rivoltesi personalmente e direttamente a lei (“seconda tipologia” di ragazze giunte nel Ticino: sentenza, pag. _). Le gestione in comune dell'___________ e delle donne ivi dedite alla prostituzione – ha spiegato il primo giudice – ancora non permette di considerare il ruolo svolto dalla ricorrente, d'intesa con l'amico, come intermediazione (sentenza, pag. _). Il primo giudice ha prosciolto la ricorrente – e ___________ – anche dall'imputazione di cui al punto 1.2 dell'atto di accusa per avere permesso a 3 o 4 donne di prostituirsi in altri locali pubblici durante la chiusura dell'Osteria, le donne medesime essendosi rivolte ai gestori di tali postriboli (sentenza, pag. _). Che gli accusati abbiano tratto profitto pecuniario dall'operazione, ha soggiunto il primo giudice, nulla cambia, poiché nel 1992 il lenocinio e lo sfruttamento della prostituzione (art. 198, 199 e 201 vCP) sono stati abrogati e in qualche modo sostituiti dall'art. 195 CP (promovimento della prostituzione). Egli ha escluso però anche tale ipotesi di reato. Trattandosi di persone maggiorenni – egli ha rilevato – si richiede una certa pressione sulle prostitute, tale da lederne la libertà di azione. Per nessuna delle donne vendutesi nel postribolo degli accusati ciò è però stato il caso (sentenza, pag. _).

 

 

                                5.      Riferendosi al capo di imputazione n. 4 la ricorrente fa valere in primo luogo che non tutte le 38 donne sono giunte nel Ticino grazie all'intermediazione di terzi, presupposto che però è indispensabile per applicare l'art. 196 cpv. 1 CP, come riconosce il primo giudice in relazione alla “terza tipologia” di ragazze alloggiate a ___________ (sentenza, pag. _ e _). Non meno di 24, in effetti, hanno lasciato il paese personalmente e per il suo tramite, ciò che non costituisce reato. L'argomento cade nel vuoto. Nella fattispecie alla ricorrente non è stato imputato di avere ingaggiato direttamente le donne per l'___________, gestita con ___________, dopo avere anticipato loro il denaro per il viaggio e per la cosiddetta “evidenza fondi”, come nel caso della ventina di donne menzionate al punto 1 dell'atto di accusa (inserite dalla Corte nella “seconda tipologia”: sentenza, pag. _), al cui riguardo faceva difetto una vera e propria mediazione (sentenza, pag. _). Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, fondati sulle dichiarazioni della stessa imputata, nel caso specifico quest'ultima ha svolto un'attività di mediazione vera e propria (in parte anche con la complicità di altri mediatori rimunerati), procurando le 38 prostitute non al proprio esercizio pubblico, ma ad altri postriboli del Canton Ticino. Poco importa sapere quindi se per raggiungere tale scopo essa si sia fatta assistere anche da altri intermediari. La sua attività mediatoria è sufficiente (Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, n. 4 ad art. 196 CP). Sotto questo profilo il ricorso è dunque infondato.

 

 

                                6.      La ricorrente ritiene che – comunque sia – non sussista in concreto una tratta di esseri umani perché le donne sono giunte nel Ticino per libera scelta e con chiare finalità. Nulla impediva loro, perciò, di far capo a intermediari retribuiti.

 

                                          a)  Ove ciò fosse, il ricorso sarebbe provvisto di buon diritto. Come si è visto, una tratta di esseri umani presuppone un'offesa al diritto di autodeterminazione in campo sessuale. Il mediatore che si occupa di collocare una prostituta in un postribolo non è quindi punibile – di regola – a norma dell'art. 196 cpv. 1 CP, sempre che l'interessata abbia dato il proprio assenso con cognizione di causa. Nella misura in cui la prima Corte non si è fondata su tale criterio, ritenendo già sufficiente l'attività intermediatoria come tale esercitata dalla ricorrente, essa ha perciò violato l'art. 196 CP, incorrendo nel medesimo errore in cui era caduta l'autorità cantonale nella sentenza annullata da DTF 126 IV 225. Non per negligenza, giacché al momento di statuire il primo giudice non poteva ancora conoscere la citata sentenza del Tribunale federale. È vero che nella fattispecie la prima Corte si è fondata anche sulla convenzione internazionale concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni, dell'11 ottobre 1933, che all'art. 1 cpv. 1 esige il perseguimento anche in caso di consenso della vittima (sentenza, pag. _). Se non che, pure la Corte cantonale che aveva giudicato il caso sfociato in DTF 126 IV 225 aveva evocato le convenzioni internazionali (DTF 126 IV 226), ma ciò non ha impedito al Tribunale federale di annullare la sentenza impugnata. Si volesse relativizzare la giurisprudenza del Tribunale federale, risulterebbe punibile l'intermediario che colloca in un postribolo una donna proveniente dall'estero, mentre andrebbe esente da pena chi si adopera per trasferire una prostituta da uno stabilimento all'altro in territorio svizzero (come in DTF 126 IV 125). Una soluzione del genere sarebbe palesemente iniqua.  

 

                                          b)  Occorre ancora da verificare se in concreto l'assenso dato dalle donne fosse effettivo, ovvero non viziato da informazioni insufficienti o da pressioni. Ora, su questo punto gli accertamenti del primo giudice sono chiari. Stando alla sentenza impugnata, le ragazze che giungevano all'___________ sapevano che cosa le attendeva e a quali condizioni dovevano vendersi, non hanno subìto costrizioni o pressioni né sono state influenzate da un rapporto di dipendenza dagli imputati o dagli intermediari (sentenza, pag. _ e _). La Corte di merito ha perciò creduto agli imputati quando hanno affermato che le ragazze si prostituivano liberamente, che a costoro non sono mai stati imposti clienti né sono mai state minacciate o percosse, che esse decidevano autonomamente il prezzo con il cliente (anche se era stato loro consigliato un minimo di fr. 100.–), che esse erano libere di decidere la durata della prestazione e che non era stata loro imposta alcuna percentuale sul prezzo (sentenza, pag. _ segg.). Il primo giudice ha creduto agli imputati anche quando essi hanno dichiarato che alle donne non è mai stato trattenuto il passaporto se non per il tempo necessario a sbrigare le formalità di polizia, che a esse non è mai stata imposta una permanenza obbligatoria di tre mesi e che esse non sono mai state costrette a scendere nell'esercizio pubblico contro la loro volontà. Erano soltanto avvertite se vi erano clienti (sentenza, pag. _). Nemmeno nell'altra fattispecie, quella contemplata dal punto 4 dell'atto di accusa (mediazione attuata per sistemare 38 ragazze in altri postriboli) la Corte di merito ha ravvisato elementi coercitivi; anche tali ragazze erano informate e consenzienti (sentenza, pag. _).

 

                                               Certo, stando alla sentenza impugnata le ragazze si sono prostituite per povertà, tant'è che non avevano neppure i soldi per il viaggio. Il denaro veniva loro anticipato e poi chiesto di ritorno con il pagamento della stanza a un prezzo variante da fr. 60/70.– all'inizio a fr. 90.– nell'ultimo periodo (sentenza, pag. _). Inoltre alle ragazze giunte in aereo veniva ritirato l'argent de poche e le commissioni corrisposte ai vari intermediari – tra cui la ricorrente – erano prelevate dalla somma versata da ogni singolo pernottamento pagato, che costava di regola circa il doppio del normale (sentenza, pag. _). Tali riscontri non bastano però per ritenere che le donne non disponessero di quell'autonomia che esclude l'applicazione dell'art. 196 CP. Il solo richiamo alla povertà in cui versavano le donne (sentenza, pag. _ e _), in mancanza di accertamenti e più precisi (che andavano recati dalla pubblica accusa con riferimento a ogni singola ragazza giunta nel Ticino), è infruttuoso. Prostituzione e condizioni economico-sociali precarie sono un binomio ricorrente. Un intermediario rischierebbe perciò di cadere sistematicamente nel reato dell'art. 196 CP ogni qual volta collocasse una prostituta che vive in condizioni economiche disagiate, a prescindere dal suo consenso. L'art. 196 CP non può tuttavia essere interpretato in modo tanto esteso senza snaturare l'orientamento contenuto in DTF 126 IV 225 segg. Per essere considerate come persone soggette a tratta, le donne avrebbero dovuto trovarsi in miseria tale da doversi mettere per forza nelle mani di intermediari senza scrupoli (ipotesi del genere ricordano lo sfruttamento dello stato di bisogno secondo l'art. 193 CP). Il primo giudice non ha accertato però che in concreto si trattasse di ragazze tanto povere da essere ridotte a una sorta di schiavitù. Né egli ha accertato che l'assenso delle ragazze fosse inficiato dall'ignoranza o dall'incapacità di capire, né ha equiparato tali donne a quelle provenienti da paesi del terzo mondo ove è diffusa la fame e il ratto delle persone. Nemmeno ha preteso che la ricorrente abbia procurato le 38 ragazze ad altri postriboli ticinesi d'intesa con il solo gestore del singolo esercizio pubblico, senza sollecitare il consenso dell'interessata (DTF 126 IV 225 consid. 1d).

 

                                               È vero che alle donne si chiedeva di rimborsare le somme anticipate dagli imputati e dagli altri intermediari per il viaggio in Svizzera (che variavano secondo il mezzo di trasporto: autobus o aereo), ma non consta che ciò abbia influito sulla libertà delle prostitute. Nemmeno è stato accertato che si trattasse di forti somme o che, ottenuto l'anticipo, le ragazze si trovassero alla mercé dei creditori, subendo pressioni per il rimborso al punto da doversi prostituire. Nemmeno il fatto di dover pagare somme varianti da fr. 60.–/70.– a fr. 90.– per pernottamento (da cui venivano prelevate le commissioni) ha limitato apprezzabilmente – sempre secondo la sentenza impugnata – l'autodeterminazione delle donne. Come detto, esse erano libere di fare quello che volevano e potevano lavorare come meglio credevano (quantunque si trattasse di cittadine straniere che non potevano legalmente esercitare un'attività lucrativa). Identico trattamento è stato riservato anche alle donne più esposte, ossia a quelle 6 prostitute che risiedevano illegalmente in Ticino (sentenza, pag. _ e _). Perplessità può invero destare il fatto che la ricorrente, principale mediatrice, gestiva l'___________ con ___________ e che grazie a tale attività essa procurava, tra l'altro, ragazze che finivano per esercitare la prostituzione in casa propria e a proprio vantaggio. In condizioni del genere si potrebbe arguire che le prostitute disponessero di libertà limitata (DTF 126 IV 229 consid. 1 d). Già si è visto però che, comunque fosse, le ragazze potevano esercitare la prostituzione in modo autonomo, senza ingerenze dei gestori, per quanto la sopravvivenza dell'Osteria dipendesse in buona parte dall'attività di tali ospiti (sentenza, pag. _). Nemmeno sotto questo profilo è possibile perciò ravvisare una tratta di esseri umani.

 

                                          c)  Se ne conclude che la ricorrente dev'essere prosciolta dall'accusa di tratta di esseri umani in relazione ai capi di imputazione n. 1.1 e 4 (dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, riferito alla tratta di circa 58 donne, di cui circa 20 attive presso l'___________ e 38 presso altri postriboli). Provvisto di buon diritto, su questo punto il ricorso va accolto. 

 

 

                                7.      Rimane ancora da domandarsi se le azioni compiute dalla ricorrente non integrino gli estremi di un promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 cpv. 2 CP. Secondo quest'ultima norma è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione, in effetti, chiunque sospinga altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale. È dato sfruttamento dello stato di dipendenza quando la vittima, non dedita alla prostituzione, si trovi nei confronti dell'autore in una situazione di inferiorità tale da risultare fortemente condizionata nella sua volontà, fino a  prostituirsi (Corboz, Les principales infractions, vol. II, art. 195 n. 29; cfr. anche Jenny, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 195 CP). È dato vantaggio patrimoniale invece quando l'autore, oltre a prospettare e conseguire un vantaggio patrimoniale dal lenocinio, induca una donna a prostituirsi, esercitando pressioni su di lei (Corboz, n. 37 ad art. 195 CP). Jenny (op. cit., n. 9 ad art. 195 CP) e Trechsel (StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 7 ad art. 195) ritengono addirittura che tali pressioni debbano essere rilevanti, simili a quelle esercitate dall'autore che profitti di un rapporto di dipendenza. Sia come sia, gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata non consentono di ravvisare estremi del genere. D'altro canto, nel prosciogliere gli imputati dal capo di accusa n. 1.2 lo stesso primo giudice ha rilevato – ancorché richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 195 cpv. 3 CP (lesione della libertà di  azione di una persona dedita alla prostituzione) – che un promovimento della prostituzione non entra in linea di conto proprio perché fa difetto in concreto la (rilevante) pressione esercitata sulla vittima (sentenza, pag. _). Nelle circostanze descritte la ricorrente deve essere prosciolta, perciò, anche dall'accusa di promovimento della prostituzione.  

 

 

                                8.      La ricorrente insorge contro la condanna per riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) inflittagli per avere inviato all'estero almeno fr. 10'000.– di origine criminosa. Sostiene che, venendo a cadere l'accusa di tratta di esseri umani, viene a cadere anche l'accusa di riciclaggio. A ragione. Colpevole di riciclaggio si rende soltanto chi compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine, conoscendo e dovendo presumere tale origine. Secondo il presidente della Corte, il crimine che ha consentito alla ricorrente di inviare alla sua famiglia la somma di fr. 10'000.– era la tratta di esseri umani perpetrata in correità con l'altro imputato. Se non che, la ricorrente va prosciolta da quest'ultima imputazione (come pure da un eventuale promovimento della prostituzione, che costituisce a sua volta un crimine e quindi un potenziale reato previo ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP). Anche su questo punto il ricorso deve essere perciò accolto, nel senso che la ricorrente va pure prosciolta dall'imputazione di riciclaggio di denaro (sull'incidenza di tale decisione ai fini della confisca si veda il consid. 18). Per quanto riguarda la ricommisurazione della pena a carico della ricorrente, si rinvia al consid. 17.

 

 

                                 II.      Sul ricorso di ___________

 

 

                                9.      Richiamata la sentenza del Tribunale federale già ricordata dalla coimputata nel ricorso parallelo, il ricorrente insorge contro la condanna per tratta di esseri umani sia per quanto riguarda la ventina di donne giunte all'___________ per comune accordo di entrambi facendo capo a intermediari prezzolati (sentenza, pag. _ e _ con riferimento alla cosiddetta “terza tipologia”: atto di accusa n. 1.1, dispositivo n. 2.1.1 e dispositivo n. 1.1.1), sia per quanto riguarda le 5 o 6 ragazze ingaggiate da lui medesimo nel medesimo esercizio pubblico, quando la sua compagna era assente, grazie alla mediazione di una cittadine lettone (sentenza, pag. _ consid. 3; atto di accusa n. 8 e dispositivo n. 2.1.2). Assevera anch'egli che in nessuno dei due casi le persone interessate sono state limitate nella loro autonomia decisionale, avendo esse accettato spontaneamente e con piena cognizione di trasferirsi nel Ticino per esercitare la prostituzione.

 

                                          a)  La fattispecie che ha portato alla condanna del ricorrente per tratta di esseri umani (art. 196 cpv. 1 CP) relativa all'ingaggio di circa venti donne provenienti dall'Europa dell'est grazie (anche) alla mediazione di terzi è la stessa di quella che ha comportato la condanna della coimputata nel dispositivo n. 1.1.1 della sentenza di assise. Già si è visto però che costei è stata prosciolta da tale imputazione, così come da quella subordinata di promovimento della prostituzione (art. 195 CP). Valendo nella fattispecie gli stessi accertamenti ricordati nei considerandi che precedono, anche il ricorrente va prosciolto dall'accusa per gli stessi motivi.

 

                                          b)  Nemmeno la condanna del ricorrente per l'ingaggio di altre 5 o 6 donne nell'___________ grazie a ___________ trova giustificazione negli accertamenti della sentenza impugnata. Nulla induce a ritenere infatti che le ragazze non abbiano deciso liberamente di trasferirsi nel Ticino per esercitare la prostituzione, come nel caso delle donne giunte all'___________ con il comune accordo degli accusati e sempre con l'intermediazione di terzi (“terza tipologia”: sentenza, pag. _ e _). Non vi è ragione quindi per giudicare l'imputazione n. 8 diversamente dalle altre fattispecie.  

 

 

                              10.      Ne deriva che ricorrente deve essere prosciolto sia dall'accusa di tratta di esseri umani (art. 196 CP) sia da quella di promovimento della prostituzione (art. 195 CP). Di riflesso egli va assolto, dunque, anche dall'imputazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), che presuppone – come noto – un crimine (sulla conseguenze di tale decisione sulla confisca si veda il consid. 18). Sulla ricommisurazione della pena a carico dell'accusato si rinvia al consid. 17.

 

 

                                III.      Sul ricorso del Procuratore pubblico

 

 

                              11.      Il Procuratore pubblico fa carico al presidente della Corte di assise di avere violato l'art. 196 n. 1 CP per avere ritenuto che non costituisce tratta di esseri umani l'ingaggio, da parte degli imputati, di almeno 23 ragazze cui è stato anticipato il denaro per il viaggio e l'eventuale argent de poche (“seconda tipologia”: sentenza, pag. _ e _). Asserisce che il fatto di non avere fatto capo a intermediari per consentire alle ragazze di prostituirsi nell'___________ non è decisivo, poiché il modo in cui i due si sono comportati ricorda proprio quello dell'art. 196 CP. Quanto alla sentenza del Tribunale federale invocata nei paralleli ricorsi, essa non sarebbe di rilievo poiché riguarderebbe una fattispecie diversa, cioè la mediazione destinata a trasferire prostitute da un postribolo all'altro in Svizzera. Nel caso in esame la tratta concerne persone provenienti dell'estero. Non si tratta di giudicare dunque un semplice trasferimento all'interno del territorio nazionale, ma di un vero e proprio traffico che comprende l'organizzazione, l'approvvigionamento e l'alloggio in Svizzera di prostitute straniere. A mente del Procuratore pubblico la sentenza del Tribunale federale lascia spazio a riflessioni dubitative, giacché si scosta dal messaggio del Consiglio federale ed evoca solo i principi generali che hanno portato alla revisione degli art. 187 seg. CP senza ulteriori approfondimenti.

 

 

                              12.      Nella misura in cui pretende che la giurisprudenza pubblicata in DTF 126 IV 225 non sia applicabile alla fattispecie poiché le prostitute ingaggiate dagli imputati provenivano direttamente dall'estero, il Procuratore pubblico accampa una tesi manifestamente infondata. Già si è visto che gli imputati non vanno giudicati diversamente dal soggetto che tra il novembre del 1996 e maggio del 1997 aveva mediato il passaggio di prostitute da uno stabilimento all'altro dietro compenso per il solo fatto che le donne destinate al mercimonio provenivano direttamente da un altro Stato (consid. 6a). Nemmeno inducono a un giudizio diverso le perplessità del Procuratore pubblico sulla sentenza impugnata. Le considerazioni che hanno spinto lo stesso Tribunale federale a non riprendere la giurisprudenza relativa all'art. 202 vCP e le raccomandazioni del messaggio relativo all'art. 196 CP sono chiare. Vincolano pertanto la Corte di cassazione e di revisione penale.

 

 

                              13.      Contrariamente a quanto assume il Procuratore pubblico, non soccorrono motivi per riformare la sentenza impugnata nella misura in cui il primo giudice ha prosciolto gli accusati dalla contestata imputazione. Intanto ci si potrebbe seriamente domandare se il fatto di avere direttamente ingaggiato le 23 prostitute dopo avere anticipato la somma per il viaggio costituisca una forma di commercio repressa dall'art. 196 CP. La questione è dubbia, in concreto le donne non essendo state soggette a pressioni quando si è trattato di onorare il debito. Comunque sia, una condanna per tratta di esseri umani presuppone la lesione del diritto della persona interessata di decidere liberamente. Nella fattispecie nessuna delle ragazze giunte nel Ticino è stata apprezzabilmente limitata in tale autonomia: esse erano consenzienti al loro trasferimento e hanno goduto di ampia libertà una volta alloggiate all'___________. Per il resto si richiamano le considerazioni esposte nella trattazione degli altri due ricorsi.

 

 

                              14.      Il Procuratore pubblico chiede inoltre che la condanna per riciclaggio di denaro sia estesa alla somma di almeno fr. 60'000.– nel caso di ___________ (già ___________) e di fr. 34'000.– nel caso di ___________. Alla richiesta non può essere dato seguito già per il fatto che gli imputati sono stati prosciolti dall'accusa di tratta di esseri umani, ossia dal crimine che presuppone il riciclaggio.  

 

 

                              15.      Il Procuratore pubblico si duole che il primo giudice ha riconosciuto gli imputati autori colpevoli di mera contravvenzione all'art. 24 cpv. 4 LDDS per avere impiegato il cittadino lettone ___________ e circa 60 donne nell'___________, tutti sprovvisti di autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Egli reputa che gli accusati abbiano violato invece l'art. 23 quinta frase LDDS, integrando di conseguenza la fattispecie qualificata dell'art. 23 cpv. 2 LDDS.

 

                                          a)  L'art. 23 cpv. 4 LDD stabilisce che chiunque impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del caso con la pena prevista nel capoverso 1. Se l'autore ha agito per negligenza, la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena, ma ove l'autore abbia agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato a questi massimi. Per converso, secondo l'art. 21 cpv. 1 LDDS, chiunque in Svizzera o all'estero facilita o aiuta a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale è punito con la detenzione fine a sei mesi. A tale pena può essere aggiunta la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi si può infliggere solo una multa (art. 21 cpv. 1 sesta frase LDDS).

 

                                          b)  Riepilogati gli accertamenti al consid. 6 della sentenza di assise, il presidente della Corte ha ritenuto che, alloggiando 6 ragazze giunte in Svizzera senza permesso di soggiorno e omettendo di notificarne la presenza all'autorità, anzi impiegandole come prostitute per trarne vantaggio pecuniario, gli imputati si siano resi colpevoli del delitto previsto dall'art. 21 cpv. 2 LDDS in concorso con la contravvenzione intenzionale prevista dall'art. 24 cpv. 4 LDDS. Tale decisione non è stata impugnata dai condannati né dal Procuratore pubblico ed è passata in giudicato. Per quanto riguarda le altre prostitute rimaste in Svizzera non più di tre mesi, la prima Corte ha ritenuto che gli imputati si sono resi colpevoli della sola contravvenzione prevista dall'art. 24 cpv. 4 LDDS, avendole assunte senza autorizzazione. Riconosciuta agli accusati la qualifica di datore di lavoro, la Corte ha precisato tuttavia che il lavoro non autorizzato non rende illegale il soggiorno in Svizzera. Donde l'applicazione del solo art. 24 cpv. 4 LDDS (sentenza, pag. _).

 

                                          c)  Il Procuratore pubblico dissente da tale conclusione. Ammette che in linea di principio chi si limita a impiegare una persona senza permesso non agevola per ciò solo un soggiorno illegale nel senso dell'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS, ma commette soltanto la contravvenzione prevista dall'art. 23 cpv. 4 LDDS. Invocando DTF 118 IV 262 egli rileva nondimeno che, pure in casi del genere, l'autore può integrare gli estremi dell'art. 21 cpv. 1 quinta frase LDDS ove compia atti qualificati e faciliti la permanenza illegale in Svizzera non solo offrendo un'occupazione, ma ad esempio – com'è avvenuto nella fattispecie – prestando alloggio. Di per sé l'argomento è pertinente  (DTF 118 IV 262 consid. 4). La Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto modo di lasciare aperto il problema di sapere – in un caso analogo – se donne che giungevano dall'Italia senza permesso di lavoro per svolgere l'attività di telefoniste in appartamenti messi loro a disposizione soggiornassero illegalmente in Svizzera (art. 21 cpv. 1 quinta frase LDDS) quando trascorrevano la notte in tali appartamenti (sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 3). In quel caso la Corte aveva infatti rinviato la causa alla Corte di assise per motivi formali (mancata notifica dell'imputazione) per nuovo giudizio previo contraddittorio. 

 

                                          d)  La fattispecie in esame è diversa. A differenza delle altre 6 ragazze menzionate nel consid. 6 della sentenza impugnata (sprovviste di permesso di entrata e di visto), le donne in questione erano giunte in Svizzera regolarmente, erano state regolarmente annunciate all'autorità (art. 2 cpv. 2 LDDS; sul mancato rispetto di tale obbligo v. comunque DTF 127 IV 27) e non hanno soggiornato più di tre mesi in Svizzera. Gli imputati non hanno specificato all'autorità che costoro esercitavano la prostituzione, né lo hanno fatto le dirette interessate (art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 3 LDDS). Nondimeno esse hanno continuato a soggiornare legalmente, dal momento che – come correttamente ha rilevato il primo giudice – l'esercizio di un'attività abusiva con il solo permesso di turista non rende anche illegale il soggiorno (Rohschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufhentalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG], Zurigo 1991, pag. _).

 

                                               Ciò non toglie che le interessate hanno contravvenuto all'art. 23 cpv. 6 LDDS (Roschacher, op. cit. pag. 115). Alloggiando le ragazze e mettendo loro a disposizione l'esercizio pubblico per l'attività abusiva, anche gli accusati hanno concorso alla commissione dell'illecito. Secondo Roschacher, un datore di lavoro che agisce in tal modo commette la contravvenzione prevista dall'art. 24 cpv. 4 LDDS (op. cit., pag. 57 ). In realtà, stando a DTF 118 IV 262 tale opinione appare dubbia. Un datore di lavoro che occupa lavoratori sprovvisti di permesso, ma che risiedono legalmente in Svizzera, potrebbe invero essere prosciolto, dato che l'art. 23 cpv. 4 LDDS si riferisce anzitutto al caso in cui i lavoratori soggiornano illegalmente nel nostro paese (DTF 118 IV 262 consid. 4a). Se non che, in tale ipotesi si privilegerebbe il datore di lavoro che impiega per suo proprio lavoratori risiedenti illegalmente in Svizzera nei confronti di un altro datore di lavoro che soccorra uno straniero nella medesima situazione per motivi umanitari. Il primo andrebbe infatti punito soltanto per contravvenzione ai sensi dell'art. 24 cpv. 4 LDDS, mentre il secondo per il delitto previsto dall'art. 23 n. 1 quinta frase LDDS (DTF 118 IV 262 consid. 4b). Avessero gli accusati effettivamente agito quali datori di lavoro, come ha ritenuto la prima Corte, ci si potrebbe interrogare se essi non andassero prosciolti, perché l'unica fattispecie che entrava in considerazione (l'art. 24 cpv. 4 LDDS) era impropria allo scopo, trattandosi di prostitute che soggiornavano legalmente in Svizzera. Costoro, come turiste, non necessitavano infatti di un'autorizzazione particolare (Roschacher, op. cit., pag. 45 con riferimento all'art. 2 cpv. 1 e 1 cpv. 1 della relativa ordinanza). Gli imputati non essendo insorti contro la relativa condanna (dispositivo n. 1.3.3 e 2.3.2), la questione non merita ulteriore approfondimento.

 

                                               Più complessa sarebbe stata la fattispecie qualora gli imputati avessero ospitato le donne anche dopo la scadenza del permesso di turista. In tale ipotesi, alloggiandole nel modo descritto, essi avrebbero aiutato le interessate a soggiornare illegalmente (art. 21 cpv. 1 quinta frase LDDS), com'è avvenuto nel caso delle 6 ragazze giunte in Svizzera senza permesso (donde la condanna sia per violazione dell'art. 24 cpv. 4 LDDS, sia per violazione dell'art. 23 cpv. 2 LDDS, avendo essi agito per lucro). Come detto però, la fattispecie in rassegna è diversa. Il Procuratore pubblico cita la sentenza pubblicata in DTF 126 IV 225, facendo valere che in quel caso l'accusato era stato condannato anche per avere violato l'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS. Egli disconosce però che in quel caso l'autore si era reso conto che le prostitute non avevano alcun permesso di soggiorno (sentenza citata, pag. _ consid. 2a). Nel caso in esame le ragazze nemmeno abbisognavano di permesso, dato che soggiornavano lecitamente in Svizzera come turiste (Roschacher, op. cit., pag. 45; cfr. anche pag. 57 e 115). I principi testé esposti valgono mutatis mutandis anche per quanto concerne l'impiego, da parte di ___________, di ___________ e di altre donne provenienti dall'America latina (dispositivo n. 2.1.3). Nemmeno in tal caso il Procuratore pubblico pretende che queste ultime persone abbiano continuato a lavorare una volta scaduti i tre mesi che consentivano loro di soggiornare in Svizzera senza formalità. Sprovvisto di buon diritto, anche su questo punto il ricorso va perciò disatteso.

 

 

                              16.      Il Procuratore pubblico rimprovera inoltre alla prima Corte di avere violato il diritto federale ritenendo ___________ (già ___________) autrice colpevole di mera contravvenzione (art. 23 cpv. 6 LDDS) per avere svolto attività abusiva nei primi tre mesi di soggiorno in Svizzera. A suo avviso, esercitando ininterottamente tale attività – poi proseguita – l'accusata si è resa colpevole del delitto previsto dall'art. 23 cpv. 1 quarta fase LDDS. L'assunto è infondato. Come ha ritenuto il presidente della Corte di assise, ___________ (già ___________) è incorsa nel delitto previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS per avere soggiornato illegalmente in Svizzera dal 26 ottobre al 5 novembre 1998, quando il suo permesso di turista era ormai scaduto (sentenza, pag. _). Prima di quel periodo, essa soggiornava lecitamente nel nostro paese, ragion per cui, esercitando la prostituzione senza regolare la sua posizione entro i termini di legge (art. 2 cpv. 2 LDDS), essa è incorsa in una contravvenzione punita dall'art. 23 cpv. 6 LDDS (Roschacher, op. cit., pag. 57 e 115). Ancora un volta il ricorso è destinato quindi all'insuccesso.

 

 

                               IV.      Sulla ricommisurazione della pena e sulla confisca

 

 

                              17.      Con il proscioglimento dalle accuse relative alla tratta di esseri umani, al promovimento della prostituzione e al riciclaggio di denaro, gli accusati risultano colpevoli soltanto dei reati minori loro ascritti e oggetto dei dispositivi che non hanno impugnato. ___________ (già ___________) rimane colpevole di infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale nell'___________ di 6 donne straniere sprovviste di permesso (art. 23 cpv. 2 e 4 LDDS), di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere illegalmente soggiornato in Svizzera una decina di giorni (art. 23 cpv. 1 quarta frase LDDS), di contravvenzione alla stessa legge per avere esercitato un'attività lucrativa senza permesso tra il 26 luglio e il 26 ottobre 1998 (art. 26 cpv. 6 LDDS) e per avere impiegato circa 60 donne straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 23 cpv. 4 LDDS). ___________ (già ___________) rimane anche colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato un'imprecisata quantità di cocaina e marijuana.

 

                                          Quanto a ___________, egli rimane autore colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora alla LDDS per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale nell'___________ di almeno 6 donne sprovviste di permesso (art. 23 cpv. 2 e 4 LDDS), di contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere impiegato ___________ e circa 60 donne straniere e un imprecisato numero di donne dell'America del Sud non autorizzate a lavorare in Svizzera, di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato un'imprecisa quantità di cocaina e marijuana e di infrazione alla legge federale sulle armi per avere abusivamente detenuto una pistola Maverick “Magnum”.

 

                                          Tenuto conto del ridimensionamento dei capi d'accusa, dell'incensuretezza (___________ (già ___________)) rispettivamente della quasi incensuratezza (___________) degli imputati, del lungo carcere preventivo patito (___________ (già ___________)), come pure delle pene edittali che entrano in considerazione (art. 21 cpv. 1, 2, 4 e 6 LDDS), appare equo e conforme all'art. 63 CP irrogare a entrambi 2 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre a una multa di fr. 4'000.– (nel caso di ___________ parzialmente aggiuntiva a quella di fr. 200.– infittagli con decreto di accusa del 27 settembre 1999). Per finire, infatti, le colpe dei condannati si equivalgono: mentre ___________ (già ___________) si è resa colpevole di infrazione alla legge sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere soggiornato illegalmente in Svizzera dal 26 ottobre al 5 novembre 1998, ___________ si è reso colpevole anche di infrazione alla legge federale sulle armi. I rimanenti reati sono stati commessi in correità. Non vi è motivo invece per prescindere dall'espulsione nei confronti di ___________ (già ___________) (art. 55 cpv. 1 CP). Il matrimonio in vista con ___________ consente unicamente, infatti, di sospendere il provvedimento condizionalmente con un periodo di prova di due anni, come stabilito per altro dal primo giudice, ancorché in relazione anche alla tratta di esseri umani e al riciclaggio di denaro. D'altro canto nemmeno ___________ (già ___________) chiede che si rinunci all'espulsione, limitandosi a postularne una riduzione di durata. Tre anni è però già il minimo legale (art. 55 cpv. 1 CP).

 

 

                              18.      Rimane da risolvere il problema della confisca. Il presidente della Corte di assise ha ritenuto che il provento conseguente alla tratta di esseri umani ammontasse a circa fr. 50'000.–. Ha ordinato quindi la confisca di un importo complessivo equivalente a circa 40'000.–, ossia fr. 19'860.10 sequestrati in contanti e fr. 20'000.– sul conto salario di ___________ presso la Banca ___________ (sentenza, pag. _ e _.). Come si è visto, tuttavia, le accuse fondate sulla tratta di essere umani e sul riciclaggio di danaro sono cadute. Anche le somme confiscate devono pertanto essere liberate a favore dell'avente diritto. Resta per contro invariata la confisca della pistola.

 

 

                              19.      Alla luce di quanto precede, i ricorsi di ___________ (già ___________) e di ___________ vanno accolti, nel senso che tutti e due i ricorrenti vanno prosciolti dai reati di tratta di esseri umani, di promovimento della prosituzione e di riciclaggio di denaro. Per gli altri reati ___________ (già ___________) è condannata alla pena di 2 mesi di detenzione, al pagamento di una multa di fr. 4'000.– e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni, mentre ___________ è condannato alla pena di 2 mesi di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 4'000.– in aggiunta a quella di fr. 200.– inflittagli con decreto di accusa del 27 settembre 1999. Computato a entrambi il carcere preventivo sofferto, le pene privative delle libertà e quella accessoria dell'espulsione vanno sospese condizionalmente per due anni. Con il parziale annullamento del dispositivo sulla confisca, è ordinato il dissequestro di fr. 20'000.– dal conto n. 41084 PSF presso la Banca ___________ e di fr. 19'806.10 in contanti.

 

 

                                V.      Sulle spese

 

 

                              20.      Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza. Sono poste così a carico dello Stato, che rifonderà a ognuno dei ricorrenti un'indennità di fr. 1'500.– per ripetibili (art. 15 e 9 cpv.6 CPP). Gli oneri di prima sede, di complessivi fr. 7'245.50 (fr. 1'200.– più fr. 5'995.60 e fr. 50.–) vanno addebitati due terzi allo Stato e per il resto ai condannati in ragione di metà ciascuno. Per l'eventuale rifusione dei danni (ingiusta carcerazione, spese di patrocinio ecc.) gli accusati sono rinviati alla procedura prevista dagli art. 317 segg. CPP.

 

 

Per questi motivi,

 

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

 

 

pronuncia:          1.      Il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.

 

 

                               2.      Il ricorso di ___________ (già ___________) è accolto, nel senso che in riforma dei dispositivi n. 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata la ricorrente è prosciolta dalle imputazioni di tratta di esseri umani, di promovimento della prostituzione e di riciclaggio di denaro. In applicazione della pena, ___________ (già ___________) è condannata a 2 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), al pagamento di una multa di fr. 4'000.– e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni. La pena privativa della libertà e la pena accessoria dell'espulsione sono sospese condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

 

 

                               3.      Il ricorso di ___________ è accolto, nel senso che in riforma dei dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza impugnata il ricorrente è prosciolto dalle imputazioni di tratta di esseri umani, di promovimento della prosituzione e di riciclaggio di denaro. In applicazione della pena, ___________ è condannato a 2 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 4'000.–, parzialmente aggiuntiva a quella di fr. 200.– inflittagli con decreto di accusa del 27 settembre 1999.

 

 

                               4.      I dispositivi n. 5.1 e 5.2 della sentenza impugnata sono annullati ed è ordinata la liberazione a favore del suo titolare della somma di fr. 20'000.– sul conto n. ___________ PSF presso la Banca ___________ e di fr. 19'806.10 in contanti.

 

 

                               5.      In riforma del dispositivo n. 7 della sentenza impugnata, la tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese processuali di complessivi fr. 6'045.60 (fr. 5'995.60 più fr. 50.–) sono poste per due terzi a carico dello Stato e per il resto a carico di ___________ e di ___________ (già ___________) in ragione di metà ciascuno.

 

 

                               6.      Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr.     1'400.–

                                         b) spese                            fr.        100.–

                                                                                    fr.     1'500.–

                                         sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a ___________ e a ___________ (già ___________) l'indennità di fr. 1'500.– ciascuno per ripetibili.

 

 

                               7.      Intimazione a:

                                         – ___________,

                                         – avv. ____________;

                                         – ___________,

                                         – avv. ____________;

                                         – Procuratore pubblico avv. ___________;

                                         – Presidente della Corte delle assise correzionali di Leventina;

                                         – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         – Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                         – Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                         – Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                         – Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         – Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          – Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

 

 

 

 

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.