Incarto n.
17.2001.00053

Lugano,

30 aprile 2002/kc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3 agosto 2001 presentato da

 

 

__________,

(patrocinato dagli avvocati __________,

e __________)

 

 

contro

 

 

 

la sentenza emessa il 27 giugno 2001 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di

 

                                         __________,

                                         (patrocinato dall'avv. __________),

                                         non ricorrente;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 27 giugno 2001 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato __________ autore colpevole di ripetuta istigazione a violazione del segreto d'ufficio (dispositivo

                                         n. 1.1), ripetuta violazione del segreto d'ufficio (dispositivo n. 1.2) e corruzione passiva aggravata (dispositivo n. 1.3). Per quanto riguarda quest'ultimo capo d'imputazione, la Corte ha accertato – in estrema sintesi – ch'egli, chiamato a decidere come presiden­te del Tribunale penale cantonale un'istanza di confisca presen­tata il 16 febbraio 1999 dal Procuratore pubblico generale riguar­dan­te sette conti bancari intestati al cittadino italiano __________ (presunto appartenen­te a un'associazione criminale di stampo mafioso, la __________), rispettivamente a società che gli facevano capo, in violazione dei suoi doveri d'ufficio aveva

                                         –   proposto il 14 maggio 1999 allo stesso __________ (allora residente nel Montenegro), per il tramite di una telefonata da parte del comune conoscen­te __________ (residente a Montecarlo), una sentenza di favore, purché gli fosse lasciata a disposizione la metà di quanto sarebbe stato dissequestrato in esito alla sua decisione, e ciò per destinare tali averi alla sua compagna avv. __________ (ora sua seconda moglie), oberata di debiti;

                                         –   una volta ottenuto l'accordo di __________, proposto al Procuratore pubblico generale, in un colloquio avvenuto nella seconda metà di maggio del 1999 nei corridoi del Ministero pubblico, di liquidare il caso senza istrut­toria, con una transazione davanti al Tribunale penale cantonale che restituisse tre quarti (o almeno due terzi) dei fon­di sequestrati a __________ e devolvesse il resto allo Stato del Cantone Ticino.

 

                                         Il Procuratore pubblico non aveva respinto per principio l'idea di una transazione, ma aveva immediatamente rifiutato la citata chiave di riparto, sicché all'udienza preliminare (“per incombenti”) del 14 giugno 1999 il giudice __________ l'aveva modificata, prospettando una suddivisione grosso modo a metà: circa 1.6 milioni di franchi (provenienti dal dissequestro di averi intestati alle persone giuridiche __________ ed __________) per __________, il resto (circa 1.35 milioni) allo Stato del Centone Ticino. Il patrocinatore di __________ aveva aderito alla proposta il 17 giugno 1999, il Procuratore pubblico aveva fatto altrettanto il 23 giugno successivo, riservandosi tuttavia di postulare nuovamente la confisca dei beni liberati ove gli fossero pervenuti dall'Italia – per rogatoria – “nuovi elementi atti a sostanziare l'origine illecita dei beni o il fatto che gli stessi siano nella disponibilità di un'organizzazione criminale”.

 

                                         L'indomani, 24 giugno 1999, il giudice __________ aveva preso atto dell'accordo raggiunto e ave­va ema­nato una sentenza che riproduceva nel dispositivo i termini dell'intesa (inc. __________). Degli averi così liberati, fr. 55 000.– sono stati accreditati diretta­mente al patrocinatore di __________, a copertura di onorari e spese. Il resto (fr. 1 545 472.40) è stato ritirato in contanti dalla succursale di Lugano della __________ Bank, il giorno dopo (25 giugno 1999), dall'am­mi­stratore unico della __________, __________, che ha consegnato la somma a __________. Il quale però nulla ha lasciato al giudice __________, nonostante __________ insistesse poi telefonicamente nei confronti di lui e di terzi a lui vicini perché mantenesse la parola data.

 

                                         A sostegno della condanna per corruzione passiva aggravata la Corte di assise ha accertato altresì che, sempre in violazione dei suoi doveri d'ufficio, __________ aveva

                                         –   informato costantemente e compiutamente __________, affinché ne riferisse a __________, circa lo sviluppo della procedura di confisca, e ciò dall'originaria proposta di transazione affacciata al Procuratore pubblico nella seconda metà di maggio fino al 25 giugno 1999, quando __________ ha ritirato il denaro dissequestrato, come pure

                                         –   raccomandato a __________, sempre attraverso __________, di ritirare al più presto la somma liberata, non dovendosi escludere che dall'Italia arrivassero nuovi elementi di prova e che, sul­la base della riserva formulata al momen­to di accettare la tran­sazione, il Procuratore pubblico postulasse nuovamente la confisca degli averi liberati.

                                     

                                  B.   Con la stessa sentenza del 27 giugno 2001 la Corte delle assise correzionali ha dichiarato __________ autore colpevole di complicità in corruzione passiva aggravata per avere aiutato __________ a commettere l'illecito descritto nel dispositivo

                                         n. 1.3 della sentenza medesima, in specie per avere interpellato telefonicamente __________ – il 14 maggio 1999 – affinché lasciasse a disposizione del giudice la metà di quanto sarebbe stato dissequestrato in cambio di una sentenza di favore, per avere trasmes­so costantemente a __________ le informazioni ricevute da __________ sul corso della procedura di confisca, per avere impartito allo stesso __________ istruzioni sul modo in cui prelevare il denaro liberato e per avere insistito verso di lui e verso terzi a lui vicini – ancora nell'agosto del 1999 – perché fosse rispettato l'impegno preso (dispositivo n. 2.1).

 

                                  C.   La Corte di assise ha prosciolto __________, invece, dall'accusa di altre istigazioni a violazione del segreto d'ufficio, dall'accusa di altre violazioni del segreto d'ufficio e dall'accusa di favoreg­giamento (dispositivo n. 3). __________, a sua volta, è stato prosciolto dall'accusa di ripetuta infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (dispositivo n. 4). In applicazione della pena, __________ è stato condannato a 18 mesi di detenzione e __________ a 10 mesi di detenzione, con deduzione a entrambi del carcere preventivo sofferto e con sospen­sione condizionale a entrambi della pena per due anni. A __________ è stata inflitta accessoriamente l'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per cinque anni.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 28 luglio 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 3 agosto successivo, egli sollecita la propria assoluzione, dolendosi di arbitrio nell'accertamento dei fatti, lamentando vizi essenziali di procedura e censurando un'erronea applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a fondamento del giudizio. In subordine egli chiede il suo proscioglimento dall'accusa di complicità in corruzione passiva “aggravata”, una riduzione della pena irroga­tagli (a sei mesi di detenzione), un periodo di espulsione più breve (tre anni), la sospensione condizionale di quest'ultimo e la forma­le constatazione che dalla pena privativa della libertà va dedotto un mese e tre giorni di carcere preventivo sofferto, il resto doven­dosi considerare alla stregua di carcere estradizionale. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2001 il Procuratore pubblico straordinario propone di respingere il ricorso.

 

                                  E.   Al dibattimento del 30 aprile 2002 il ricorrente ha confermato tutte le sue richieste, ribadendo le argomentazioni esposte nel memoriale. Il Procuratore pubblico straordinario ha difeso la sentenza impugnata e ha concluso una volta ancora per la reiezione del ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'art. 315 vCP (“corruzione passiva”), in vigore fino al 30 aprile 2000, prevedeva che i membri di un'autorità, gli arbitri, i periti, i traduttori o interpreti delegati dall'autorità, i quali per compiere

                                         un atto contrario ai loro doveri d'ufficio anticipatamente domandassero, accettassero o si facessero promettere un dono o un altro indebito profitto, fossero puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione (cpv. 1). Se per effetto della corruzione il colpevole aveva violato i suoi doveri d'ufficio (se, cioè, il reato di pericolo astratto diveniva un reato di pericolo concreto), la pena era della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore a un mese (cpv. 2). L'art. 316 vCP (“accettazione di doni”), anch'esso in vigore fino al 30 aprile 2000, disponeva da par­te sua che i membri di un'autorità, gli arbitri, i periti, i traduttori o interpreti delegati dall'autorità, i quali per compiere un atto del loro ufficio non contrario ai loro doveri anticipatamente domandassero, accettassero o si facessero promettere un dono o un altro indebito profitto, fossero puniti con la detenzione sino a sei mesi o con la multa. L'applicabilità dell'una o dell'altra norma dipendeva dalla questione di sapere – appunto – se l'atto richiesto al membro dell'autorità, all'arbitro, al perito, al traduttore o all'interprete delegato dall'autorità fosse conforme o contrario agli obblighi di funzione. Nel primo caso entrava in linea di conto l'accettazione di doni, nel secondo la corruzione passiva (“semplice” se l'agen­te non aveva compiuto l'atto contrario ai doveri d'ufficio, “aggra­va­ta” se l'aveva effettivamente compiuto).

 

                                         Gli art. 315 e 316 vCP sono stati sostituiti il 1° maggio 2000, già prima che la Corte di assise statuisse (il 27 giugno 2001), dagli art. 322quater e 322sexies CP (RU 2000 pag. 1122). Ora, la legge nuova prevarrebbe sulla vecchia ove fosse più favorevole all'imputato (art. 3 cpv. 2 CP). Ciò sembrerebbe il caso per quanto riguarda l'attuale art. 322quater CP (“corruzione passiva”), che com­mina una pena minima più mite rispetto a quella del vecchio art. 315 cpv. 2 CP (detenzione, per rapporto alla detenzione non inferiore a un mese). Potrebbe essere il caso anche dell'odierno art. 322sexies CP (“accettazione di vantaggi”), la norma comune dell'art. 322octies n. 1 CP prevedendo che “se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione”. Nondimeno, l'indulgenza dell'art. 322quater CP è solo apparente, dato che tale norma non distingue più tra corruzione passiva “semplice” (art. 315 cpv. 1 vCP) e “aggravata” (art. 315 cpv. 2 vCP). All'atto pratico, quindi, la pena più mite della detenzione (senza la durata minima di un mese) corrisponde a quella del vecchio reato di corruzione passiva semplice. Per di più, il campo d'applicazione del nuovo art. 322quater CP è assai più esteso rispetto a quello del vecchio art. 315 CP (in particolare: FF 1999 pag. 4751, n. 212.2 a 212.4). Quanto all'art. 322octies CP, il caso in esame non è sicuramente “tanto lieve da rendere inappropriata l'inflizione di una pena”. Alla fattispecie conviene quindi applicare i vecchi art. 315 e 316 CP. A ragione la Corte di assise si è dipartita – implicitamente – da tali norme.

 

                                   2.   In ordine il ricorrente scorge anzitutto un vizio essenziale di procedura (art. 288 lett. b CPP) nel fatto che il Procuratore pubblico straordinario gli ha imputato una complicità in corruzione passiva aggravata (atto d'accusa, n. 1), senza pretendere però ch'egli abbia concorso a un'effettiva violazione dei doveri d'ufficio, come si è visto rimproverare invece __________ (on­de, per quest'ultimo, l'aggravante dell'art. 315 cpv. 2 vCP). Egli sottolinea che, quanto alla descrizione dei suoi stessi comportamenti (la telefonata a __________ del 14 maggio 1999, le informazioni a __________ sulla procedura di confisca, le istruzioni – sempre a __________ – per il prelievo del denaro, le insistenze perché fosse onorata la parola data: sopra, lett. B), essi potrebbero anche con­figurare una mera complicità in accet­ta­zione di doni (art. 316 vCP). Né il generico richiamo nell'atto di accusa alla circostanza di “avere aiutato __________ a commettere la cor­ruzio­ne passiva aggravata descritta sub 3” è sufficiente a connotare complicità in tale reato, proprio per il fatto che il Procuratore pubblico straordinario non ha specificato a quali disattenzioni dei doveri d'ufficio egli avrebbe fattivamente collaborato. Del tutto impreciso, l'atto di accusa andava quindi ritornato al Procuratore per essere emendato (art. 202 CPP). Tutt'al più la Corte di assise avrebbe potuto procedere nei suoi confronti per complici­tà in accettazione di doni. Procedendo per complicità in corruzio­ne passiva aggravata, essa ha violato invece il diritto a un'ade­guata difesa (memoriale, punti 7 a 17).

 

                                         a)   La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L'atto d'accusa assume una doppia funzione: da un lato esso circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce il diritto alla difesa, sicché ogni imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3ª edi­zione, pag. 162 n. 6 seg. e pag. 164 n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che tutela l'iden­tità fra atto d'accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 IV 71 consid. 4a), ma garanzie mi­nime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto d'essere sentito: DTF 116 Ia 455 consid. cc). Ciò non significa che l'identità fra atto d'accusa e oggetto del giudizio debba essere spinta all'eccesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a/ bb). Il principio accusatorio è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto d'accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto d'accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF del 20 febbraio 1998 in re P., consid. 2a, DTF 116 Ia 455 consid. cc; Hauser/ Schweri, op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19).

 

                                         b)   La Corte di assise ha ritenuto, per quanto riguarda il ricorrente, che l'addebito di “avere aiutato __________ a commettere la cor­ruzio­ne passiva aggravata descritta sub 3” (a­t­to d'accusa, n. 1) descrive in maniera sufficiente il capo d'imputazione (sentenza impugnata, consid. 1.3). A giusto titolo. Quali fossero le violazioni dei doveri d'ufficio ascritte a __________ risulta, in effetti, dal punto n. 3 dell'atto d'accusa nei di lui confronti (“sub 3”). In che modo si addebitasse a __________ di avere concretamente aiutato __________ a disattendere tali doveri è enunciato, appunto, al n. 1 dell'atto d'accusa che riguarda lo stesso __________. Il quale poteva dunque capire senza equivoco quali fossero i rimproveri che gli erano mossi, né – del resto – egli è stato perseguito o con­dan­nato per comportamenti diversi. Il richiamo alla complicità in accettazione di doni (art. 316 vCP) cade nel vuoto. Sarebbe entrato in linea di conto qualora __________ non si fosse visto imputare una collaborazione ad atti contrari ai doveri d'ufficio. Dato però che l'atto di accusa gli faceva carico di “avere aiu­tato __________ a commettere la cor­ruzio­ne pas­siva aggravata descritta sub 3”, egli non poteva seriamente immaginare di essere chiamato a rispondere solo di complicità in accettazione di doni.

 

                                         c)   Il ricorrente sottolinea, certo, di non avere aiutato __________ a com­mettere tutti gli atti di “corruzione passiva aggra­vata descritta sub 3”, ma ciò non ha menomato le sue facoltà di difesa. Ch'egli non abbia cooperato all'elaborazione della prima proposta di riparto (quella che prevedeva la liberazione a __________ dei due terzi o finanche dei tre quarti dei valori sequestrati), in particolare, non ha influito sui suoi diritti. Né il fatto gli era rimproverato: l'atto di accusa gli adde­bitava unicamente di avere prestato ausilio a __________ telefonando a __________ il 14 mag­gio 1999 perché fosse lasciata a disposizione del giudice la metà di quanto sarebbe stato dissequestra­to, dando a __________ costanti informazioni sulla procedura di confisca, impartendo – sempre a __________ – istruzioni per il prelievo del denaro e insistendo poi perché costui onorasse la parola data. Seppure __________ intendesse, per cautela, prevenire il rimprovero di avere cooperato all'elaborazione della prima proposta di transazione, ciò gli avrebbe richiesto tutt'al più un maggior dispendio di tempo e di energie, ma non gli avrebbe impedito di far valere tutte le sue ragioni. Il ricorrente non si è trovato, in altri termini, di fronte a imputazioni ambigue o indistinte per genericità o oscurità dell'atto di accusa. Nella misura in cui evoca un vizio essenziale di procedura, egli allega pertanto una doglianza infondata.

 

                                   3.   Nel merito il ricorrente sostiene che, quand'anche gli sia stato sufficientemente imputato, nell'atto di accusa, di avere concor­so alla violazione di doveri d'ufficio da parte di __________, nel caso specifico una complicità in corruzione passiva aggravata (art. 315 cpv. 2 vCP) non poteva entrare in linea di conto. Per quanto riguarda la prima proposta avanzata dal giudice __________ al Procuratore pubblico generale, egli pretende che non gli era dato modo di sapere se la chiave di riparto (un quarto/tre quarti o un terzo/due terzi) favorisse davvero __________. Quanto alle informazioni da egli trasmesse a __________ sulla procedura di confisca, ciò non implicava a suo avviso alcuna violazione dei doveri d'ufficio, sia perché la trasmissione di informazioni può an­che essere la contropartita di una semplice accettazione di doni, sia perché in concreto le informazioni non erano il corrispet­tivo che __________ era chiamato a rimunerare, sia perché tali informazioni erano pur sempre destinate a una parte in causa nel quadro di una procedura “non segreta”, sia perché – infine – “la trasmissione delle informazioni si riferiva a fatti successivi alla realizzazione del reato, e quindi penalmen­te irrilevanti” (memoriale, punti 18 a 28).

 

                                         a)   Nella misura in cui afferma che non gli era possibile valutare, il 14 maggio 1999, se la proposta di lasciare la metà di quan­to sarebbe stato dissequestrato favorisse davvero __________ (memoriale, punto 19), il ricorrente si limita a una mera enunciazione di principio. A parte il fatto ch'egli più non contesta nel ricorso di avere menzionato a __________, durante quella sua prima telefonata del 14 maggio 1999, anche la prospettata chiave di riparto – come ha accertato la Corte di assise (sentenza, pag. 100 in fondo) – la sentenza impugnata menziona chiaramen­te i motivi per cui egli non poteva ignorare la compiacenza insita nella natura della proposta, contraria ai doveri d'ufficio (sentenza, pag. 99 segg.). Sulla pretesa arbitrarietà di tale accertamento, censurata oltre nel ricorso, si tornerà in appresso (consid. 4 e 5).

 

                                         b)   Per quel che è delle informazioni trasmesse dal ricorrente a __________, la questione è di sapere anzitutto se esse si riferissero “a fatti successivi alla realizzazione del reato, e quindi penalmen­te irrilevanti”. Il crimine di corruzione passiva (art. 315 cpv. 1 vCP), invero, si compiva già domandan­do, accet­tando o facendosi promettere un dono o un altro indebito profitto per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Thormann/ von Overbeck, Das schweizerische StGB, Zurigo 1941, n. 10 ad art. 315 vCP; Rehberg, Strafrecht IV, 2ª edizione, pag. 406 secondo capoverso). Se poi tale atto era real­mente eseguito, subentrava l'aggravante dell'art. 315 cpv. 2 vCP. In concreto __________ ha integrato le premesse dell'art. 315 cpv. 1 vCP facendo pervenire a __________, il 14 maggio 1999, la proposta di cedergli la metà di quanto sarebbe stato dissequestrato. La contropartita sarebbe stata, infatti, quella di “liberare il massimo possibile” (sentenza, pag. 99 a metà), riservandogli un trattamento di favore con una chiave di riparto (un quarto/tre quarti o un terzo/due terzi) che la Corte di assise ha definito “evidentemente sbilanciata”, viziata da una “sproporzione partigiana” e finanche “inso­ste­nibile” (sen­tenza, pag. 131 in fondo e 132 in alto). Nella seconda metà di maggio del 1999 __________ era poi caduto nell'aggravante dell'art. 315 cpv. 2 vCP attuando il proposito, prospettando cioè concretamente al Procuratore pubblico (seppure in camera caritatis, cioè in occasione di un casuale incontro nei corridoi del Ministero pubblico: sentenza, pag. 108 verso il basso, 110 verso l'alto e 133 in fondo) il dissequestro nella misura dei tre quarti o almeno dei due terzi. Che il Procuratore abbia immediatamente rifiutato (sentenza, pag. 110 ultima riga) nulla muta, il reato di corruzione passiva aggravata essendo a quel momento compiuto.

 

                                         c)   È vero che la commissione di un reato (Vollendung) non va confusa con la sua conclusione (Beendigung) e che un illecito non può dirsi concluso fino al momento in cui l'autore ha raggiunto il proprio scopo (in concreto quello di conseguire l'indebito profitto: cfr. Trechsel, StGB, Kurzkommentar,

                                               2ª edizione, n. 3 all'art. 7 e n. 7 all'introduzione dell'art. 21). Nella fattispecie __________ ha conservato la speranza di riscuotere da __________ la metà della somma dissequestra­ta anche dopo la metà di maggio del 1999, dopo cioè avere commesso la corruzione passiva aggravata (eseguendo con­cretamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio). Se non che, il reato si è concluso in ogni modo al momento in cui egli si è rassegnato a formulare, all'udienza preliminare del 14 giugno 1999, la nuova proposta di transazione, accettata poi da entrambe le parti. Tale proposta, invero, era perfettamente lecita e non contrastava in alcun modo con i doveri d'ufficio. Anzi, la stessa Corte di assise ha condiviso su questo punto l'opinione espressa da __________ in aula, ovvero che il riparto di 1.6 milioni a __________ e di 1.35 milioni allo Stato era “l'uni­ca soluzione praticabile” (sentenza, pag. 132 in alto), una soluzione “salomo­ni­ca” che si sarebbe dovuta formulare sin dall'inizio (sentenza, pag. 111 verso il basso).

 

                                         d)   Certo, __________ ha conservato la speranza di una ricom­pensa anche dopo il 14 giugno 1999, ma tale indebito profitto non poteva più riferirsi all'atto di favore (la transazione dalla chiave di riparto “evi­den­te­me­n­te sbilanciata”, viziata da una “spro­porzione partigiana”, “inso­ste­nibile”), ormai definitivamente tramontato. A quel punto l'aspettativa poteva ricollegarsi solo alla transazione realmente venuta in essere, riprodotta nella sentenza del 24 giugno 1999, che invano __________ ha tentato di millantare nei confronti di __________ e di taluni suoi accoliti come una compiacenza del giudice (“Mi raccomando, fagli un bel regalo a questa persona, perché lo merita veramente… Io posso garantire, perché se no li avresti persi tutti”: sentenza, pag. 100 verso l'alto). Si trattava però di una speranza – quella del giudice – tanto uni­laterale quanto illusoria, __________ aspettandosi un atto di favore, non una sentenza giusta. La proposta a lui rivolta il 14 maggio 1999 da __________ per il tramite del ricorrente concerneva – si ripete – un trattamen­to privilegiato, non una transazione equa, né si capirebbe altrimen­ti quale interesse avrebbe avuto __________ a lasciare a disposizione di __________ la metà di quel che gli sarebbe legittimamen­te spettato.

 

                                         e)   Quan­to all'interrogativo di sapere se, postulando dopo il 14 giugno 1999 – mediante __________ – una ricompensa per l'atto conforme ai doveri d'ufficio (la transazione riprodot­ta nella sentenza del 24 giugno 1999), __________ abbia violato l'art. 316 vCP (“accettazione di doni”), la risposta è negativa. A parte il fatto che l'ipotesi di un'accettazione di doni figurava solo in un quesito subordinato posto dalla Cor­te di assise

                                               (n. 1.3.2: sentenza, pag. 14 in fondo), ma non trovava riscon­tro nell'atto di accusa (il quale dopo il 14 giugno 1999 rimproverava unicamente a __________ le informazioni passate a __________), l'art. 316 vCP puniva solo le richieste previe, non quelle formulate dopo il compimento dell'atto conforme ai doveri d'ufficio (Stratenwerth, Schwei­zerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4ª edizione, § 57 n. 8; Thormann/ von Overbeck, op. cit., n. 2 ad art. 316 vCP; Rehberg, op. cit., pag. 409; Balmelli, Die Bestechungstatbestände des schweizerischen Strafgesetzbuches, Berna 1996, pag. 206). Sollecitare un compenso “a posteriori” non bastava dunque per integrare le premesse dell'art. 316 vCP.

 

                                         f)    Per tornare alle informazioni che il ricorrente ha trasmesso a __________ sulla procedura di confisca, esse possono dunque essere sanzionate come atti di complicità (art. 25 CP) nella misura in cui sussisteva un reato principale da parte di __________. E tale reato (corruzione passiva aggravata) si è concluso – come detto – il 14 giugno 1999, quando il giudice si è deciso a rispettare i propri doveri d'ufficio. Nella misura in cui l'atto di accusa rimproverava al ricorrente di avere, oltre che telefonato a __________ il 14 maggio 1999 da Montecarlo (invitandolo a lasciare a disposizione del giudice la me­tà di quanto sarebbe stato dissequestrato in cambio di un trattamento di favore), dato istruzioni allo stesso __________ sul modo in cui prelevare dalla __________ Bank di __________ la somma di 1.55 milioni di franchi liberati (presen­tan­dosi in banca al più presto, ma non personalmen­te) e insistito affinché __________ ricompensasse il giudice per l'ema­nazione della sentenza 24 giugno 1999, ciò non si iscriveva più nell'ambito della corruzione passiva aggravata. Tant'è che non riguardava più l'atto contrario ai doveri d'ufficio, bensì la transazione promossa conformemente ai doveri d'ufficio. Un altro problema è sapere se, dando suggerimenti come quelli appe­na descritti e sollecitando compensi “a posteriori” (sia pure per interposta persona), un giudice non si esponesse al rischio di sanzioni discipli­nari anche sotto l'egida del vecchio art. 316 CP. L'interrogativo esula nondimeno dal quadro dell'attuale giudizio e non può essere affrontato in questa sede.

 

                                         g)   Rimane da esaminare se fossero punibili come atti di complicità in corruzione passiva aggravata la comunicazione telefonica del ricorrente a __________, del 14 maggio 1999, e le eventuali altre informazioni trasmesse dal ricorrente a __________ fino a quella data. Ora, dal profilo oggettivo (l'aspetto soggettivo sarà vagliato oltre, come si è anticipato al consid. a) non fa dubbio che, rendendo nota a __________ la disponibilità di __________ a “dissequestrare il più possibile” con un trattamento di favore (dietro consegna della metà della somma liberata), il ricorrente ha prestato il suo con­corso – determinante, giacché __________ non conosceva __________ (sentenza, pag. 89 a metà) – all'atto di corruzione passiva. Fosse stato a conoscenza dipoi che il giudice avrebbe effettivamente messo in pratica l'atto di favoritismo, il ricorrente si è reso complice anche dell'aggravante (art. 315 cpv. 2 vCP). Dopo il 14 maggio – e fino al 14 giugno 1999 (quando il reato principale si è concluso) – non risulta invece che il ricorrente abbia più comunicato a __________ alcunché di particolare (la Corte di assise ha accertato una sola telefona­ta, del 7 giugno 1999, priva di significato: sentenza, pag. 52 terzo capoverso). Il rifiuto della proposta originaria da parte Procuratore pubblico generale (nel­la seconda metà di maggio), ad esempio, sembra essere stato comunicato a __________ dal suo stesso avvocato, non dal ricorrente, come ha dichiarato __________, riferendo le imprecazioni del medesimo __________ (sentenza, pag. 52 secondo capoverso e pag. 88 secondo capoverso). Il vero atto di rilievo pena­le imputabile a __________ rimane perciò la telefonata da Montecarlo, il 14 maggio 1999.

 

                                   4.   Dal profilo soggettivo il ricorrente ribadisce che una condanna per corruzione passiva (art. 315 vCP) presuppone una violazione dei doveri d'ufficio e che nel caso specifico egli non ha concorso ad alcuna vio­lazione in tal senso, la Corte di assise avendo accertato arbitrariamente che con la telefonata del 14 maggio 1999 egli intendesse aiutare __________ a favorire __________ (ricorso, punti 29 a 31). Che il giudice si proponesse di dissequestrare il più possibile, che __________ fosse oberata di debiti, ch'egli medesimo abbia invitato __________ a rimunerare la “be­nevo­lenza” del magistrato, che __________ abbia detto di avere saputo che qualcuno si interessava “in senso favorevole” alla pratica di confisca, che egli abbia raccomandato ancora il 17 giugno 1999 a __________ di fare “un bel regalo” al giudice non basta per dimostrare una partecipazione da parte sua a un trattamento di favore. Estraneo alla proposta con cui __________ intendeva liberare a beneficio di __________ i due terzi (o i tre quarti) degli averi sequestrati, egli ha cooperato tutt'al più a un'accettazione di doni (art. 316 vCP), unico reato per il quale egli può essere perseguito. Se non che – egli soggiunge – una complicità in accettazione di doni non è punibile (ricorso, punti 32 a 49).

 

                                         a)   Nella misura in cui pretende di avere ignorato che la proposta diretta a __________ da Montecarlo il 14 maggio 1999 si riferisse a un favoritismo, il ricorrente contraddice sé stesso. Dalla sentenza impugnata risulta che ancora in aula egli ha confermato chiaramente di essere sta­to consapevole che il suo intervento mirava a far rimunerare “la benevolenza di __________ ” (pag. 99 in fondo e 136 in basso), cioè un trattamento privilegiato. Invano egli cerca perciò di contestare – con argomentazioni per lo più appel­latorie – la valutazione degli indizi con cui la Corte di assise ha corroborato l'attendibilità di tale ammissione. Nel quadro di un ricorso per cassazione, inoltre, l'apprezzamento delle prove può essere censurato solo per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). E arbitrario dev'essere il risultato, non solo la valutazione del­l'uno o dell'altro elemento probatorio (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 3a). Nella fattispecie, si volesse anche prescindere dalla citata ammissione del ricorrente, nel risultato la Corte di assise non è caduta in arbitrio di sorta ritenendo che __________ fosse conscio di offrire a __________ un favoritismo del giudice (sentenza, pag. 136 a metà). Nemme­no il ricorrente tenta invero di spiegare quale arcano interesse avrebbe avuto __________ a lasciare la metà degli averi dissequestrati nelle mani di __________ se l'offerta del 14 maggio 1999 riguardava un atto conforme ai doveri d'ufficio (cioè una sentenza equa). Egli non pretende che il giudice – per avventura – minacciasse di procrastinare la sua decisione (mantenendo nel frattempo i beni sotto sequestro) o lasciasse intendere di vo­ler confiscare una somma esagerata. Non si vede quin­di come possa seriamente asserire di avere ignorato il favoritismo (contrario ai doveri d'ufficio) insito nella sua proposta. Ciò esclude d'acchito l'ipotesi di un'accettazione di doni.

 

                                         b)   Per quanto riguarda l'aggravante (art. 315 cpv. 2 vCP), il ricorrente sapeva che il giudice avrebbe messo in pratica l'atto contrario ai doveri d'ufficio, dando esecuzione concreta al trattamento privilegiato (avvenuto poi con l'effettiva interpellazione del Procuratore pubblico generale). La tangente destinata a __________ sarebbe stata finanziata invero con la metà dei fondi che sarebbero stati dissequestrati. Il favoritismo avrebbe dovuto, quindi, necessariamente essere messo in pratica, senza di che __________ non avrebbe pagato (e in effetti per la transazione – equa – formalizzata dal giudice con la nota sentenza del 24 giugno 1999 egli non ha pagato alcunché). Lo stesso __________ ne ha dato conferma diretta al ricorrente, ricordandogli che per avere ricevuto “il giusto” egli non era affatto obbligato a onorare il giudice (sentenza, pag. 58 in alto), e ne ha dato ulteriore conferma indiretta al dibattimento (“Quanti patteggiamenti dovevo fare? Dovevo farne uno con il governo svizzero. Poi dovevo farne ancora un altro con __________?”: sentenza impugnata, pag. 79 a metà). Peggio: la concretazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio avrebbe dovuto riguardare addirittura – secon­do quanto lo stesso __________ aveva detto al ricorrente – la liberazione di tutti gli averi sequestrati (sentenza impugna­ta, pag. 100 nel mezzo). Senza la concreta attuazione di un privilegio l'offerta che il ricorrente ha trasmesso telefonicamente a __________ il 14 maggio 1999 non avrebbe pertanto avuto senso.

 

                                   5.   Il ricorrente insiste nel contestare l'aspetto soggettivo della complicità in corruzione passiva a lui rimproverata, affermando che egli non era consapevole di commettere un reato, che egli ha solo enfatizzato la portata del suo intervento agli occhi di __________ e di terzi, che egli versava ad ogni modo in errore e che, sia come sia, egli deve essere giudicato in base alla sua errata concezione dei fatti (ricorso, punti 50 a 60).

 

                                         È appena il caso di ricordare che quanto l'autore di un reato sapeva, voleva o aveva preso in considerazione è un dato di fatto, (DTF 119 IV 1 consid. 5a, 242 consid. 2c, 116 IV 143 consid. 2c con rinvii), censurabile come tale solo per arbitrio. Il richiamo del ricorrente alla sua buona fede è quindi infruttuoso di fronte all'ac­certamento circa la consapevolezza di un favoritismo da parte del giudice contenuto nella sentenza di assise (pag. 136 a metà). Del resto un trattamento di favore non poteva, notoriamente e con tutta evidenza, essere un atto con­forme ai doveri d'ufficio che incombevano a un giu­dice. Facendo pervenire in Montenegro la proposta incriminata, il ricorrente non poteva ignorare perciò di prestare man forte alla trasgressione di obblighi di funzione da parte di __________. Per gli stessi motivi si rivela inconsistente la tesi dell'errore in diritto (art. 20 CP), scartato siccome non scusabile dalla Corte di assise (sentenza, pag. 137 in alto), o dell'errore sui fatti (art. 19 CP) evocato nel ricorso. Mal si comprenderebbe invero come il ricorrente potesse avere ragioni sufficienti per credere che il suo intervento fosse lecito quando esso implicava un favoritismo ineluttabile (in difetto di che non si capirebbe – né il ricorrente spiega – quale interesse avrebbe mai avuto __________ a lasciare nelle mani di __________ la metà degli averi dissequestrati). Ancor più difficilmente è dato a divedere quali sarebbero le supposizioni erronee delle circostanze di fatto sulla base delle quali __________ avrebbe agito. Immaginare che l'indebito profitto fosse dovuto per un atto conforme ai doveri di funzione non era, nelle circostanze del caso, né serio né credibile. Anzi, al proposito il ricorso sfiora il pretesto. Quanto al fatto che la Corte di assise abbia riconosciu­to l'errore a __________, delegato di polizia invitato da __________ a rilasciare informazioni sul ricorrente, ciò è inveritiero. La Corte si è limitata a rilevare che, quand'anche __________ versasse in errore, ciò non escludeva la punibilità di __________ (sentenza, pag. 144 in alto). A torto il ricorrente sembra accen­nare perciò a una disparità di trattamento.

 

                                   6.   Se ne conclude, in ultima analisi, che la sentenza impugnata sfugge alla critica nella misura in cui dichiara il ricorrente colpevole di complicità in corruzione passiva aggravata per avere telefonato da Montecarlo, il 14 maggio 1999, proponendo a __________ di lasciare al giudice, in cambio di un trattamento di favore, la metà di quanto sarebbe stato dissequestrato. La sentenza resiste alla critica altresì – ma come si è visto la questione non ha portata pratica (sopra, consid. 3g) – per le informazioni trasmesse a __________ dal 14 maggio al 14 giugno 1999. Il ricorrente va assolto invece dalle altre imputazioni di complicità in corruzione passiva aggravata, successive alla conclusione del reato (14 giugno 1999), in particolare per avere trasmesso a __________ le informazioni ricevute da __________ sul seguito della procedura di confisca, per avere impartito allo stesso __________ istruzioni sul modo in cui prelevare il denaro liberato e per avere insistito verso __________ e terzi a lui vicini perché fosse versata a __________ la metà degli averi dissequestrati, tutto ciò riferendosi alla promozione, alla formalizzazione e all'esecuzione della transazione definitiva, equa e non contraria ai doveri d'ufficio.

 

                                   7.   Se una sentenza, cassata in favore di un accusato per errata applicazione della legge, interessa altri accusati che non hanno presentato ricorso, la decisione deve estendersi anche a questi (art. 297 CPP). In concreto __________ è stato dichiarato autore colpevole di corruzione passiva aggravata anche per avere informato costantemen­te __________ – tramite __________ – circa l'evolversi della procedura di confisca (ancorché sia stato prosciolto dall'accusa di avere violato il segreto d'ufficio per tale fatto: sentenza, consid. 11, pag. 139 verso il basso) e per avere raccomandato il prelievo immediato degli averi dissequestrati presso la __________ Bank di __________ (atto d'accusa, capo d'imputazione n. 3 lett. b secondo capoverso, dispositivo n. 1.2.3

                                         lett. c della sentenza impugnata). Nella misura in cui le informazioni sono posteriori al 14 giugno 1999 (conclusione del reato), esse non sono più in relazione con l'atto contrario ai doveri d'ufficio. Ciò vale anche per la raccomandazione di prelevare subito gli averi – lecitamente – dissequestrati presso la __________ (sentenza, pag. 117 in alto). Da tali imputazioni __________ va prosciolto alla stessa stregua del ricorrente.

 

                                   8.   In relazione alla pena inflittagli, il ricorrente censura la anzitutto la durata dell'espulsione, chiedendo che sia ridotta da cinque a tre anni. La domanda è priva tuttavia di qualsiasi motivazione. Neppure al dibattimento il ricorrente ha spiegato perché la durata di cinque anni, che già si pone nella bassa fascia edittale (art. 55 cpv. 1 CP: da 3 a 15 anni), andrebbe ulteriormente ridimensionata. Su questo punto il gravame va dichiarato pertanto irricevibile. In secondo luogo il ricorrente critica la mancata sospensione condizionale dell'espulsione. Si duole che la Corte di assise abbia accertato una sua mancanza di legami con la Svizzera dimenticando ch'egli vi ha soggiornato dall'inizio del 1994 fino alla metà del 1998 “in modo quasi ininterrotto”, che ha dato prova di sapervisi integrare, che i suoi medici curanti risiedono in Svizzera, che la sua ultima figlia è nata in Svizzera e che la sua attuale convivente abita da anni in Svizzera. Con ciò la Corte avrebbe trascurato fatti determinanti (ricorso, punti 61 a 66).

 

                                         a)   L'art. 55 cpv. 1 CP dispone che il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione; in caso di recidiva l'espulsione può essere pronunciata a vita. L'espulsione è, prima che una pena, una misura di sicurezza a tutela del pubblico. La sua irrogazione soggiace nondimeno ai criteri dell'art. 63 CP (DTF 123 IV 108 consid. 1 con rinvii) e il giudizio sulla relativa sospensione condizionale è retto dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP: per accordare o negare quest'ultimo beneficio è determinante dunque il pronostico circa la futura condotta dell'imputato in Svizzera (DTF 119 IV 197 consid. 3). Nella fattispecie la Corte ha rifiutato la sospensione condizionale, “rite­nu­to che l'assenza di qualsivoglia legame degno di protezione con il nostro paese – la presenza qui del figlio maggiorenne non è certamente tale – rende insostenibile la tesi secondo cui la non effettività della misura sia suscettibile di trattenere l'imputato dal commettere nuove infrazioni”. “Nep­pure ciò è stato preteso dalla difesa” – ha continuato la Corte – “che si è limitata a chiedere la non pronuncia dell'espulsione, visto il grave stato di salute di __________ ” (sentenza, pag. 158 quarto capoverso).

 

                                         b)   La motivazione addotta dalla Corte di assise non può giustificare il diniego della sospensione condizionale, tanto meno ove si consideri che, per quanto attiene alla pena detentiva, la Corte ha formulato un pronostico favorevole (sentenza, consid. 18.4). Ora, sospendere l'esecuzione di una pena principale e non quella di una pena accessoria significa annettere a quest'ultima importanza determinante, ritenendo che solo l'espul­sione effettiva tratterrà il condannato dal recidivare (DTF 104 IV 225 consid. 1b, ripreso in DTF 114 IV 97). È il caso del soggetto che, qualora rimanesse in Svizzera, non resisterebbe con ogni verosimiglianza alla tentazione di delinquere nuovamente per le particolari occasioni che il territorio nazionale gli offre. La Corte di assise non pretende però che tale sia il caso di __________. Per di più, la mancanza di legami degni di protezione con la Svizzera è un criterio che presiede alla pronuncia dell'espulsione in sé più che alla prognosi circa una possibile sospensione condizionale (cfr. Trechsel, op. cit., n. 3a ad art. 55 CP), che deve fondarsi su un giudizio d'insieme (DTF 115 IV 84 consid. 3c; Trechsel, op. cit., n. 13 ad art. 41 CP con richiami). A quest'ultimo fine occorre considerare – più che i legami del condannato con la Svizzera – la vita anteriore e il carattere di lui (esplicitamente menzionati dall'art. 41 cpv. 1 n. 1 CP), i precedenti penali, il comportamento tenuto dopo la commissione del reato, quello durante l'istrut­toria, quello sul posto di lavoro (di primaria importanza: DTF 117 IV 3), l'effetto dovuto alla possibile revoca di sospensioni condizionali relative a condanne precedenti, l'eventuale rifusione del danno e così via.

 

                                         c)   In concreto la Corte di assise ha accertato che il casellario giudiziale italiano “fa stato di una vita di __________ abbastanza movimentata dal profilo penale”: condannato nel 1972 a 20 giorni di reclusione e a una multa di Lit. 3 500 000 per contrabbando di tabacco ed evasione fiscale, egli è stato nuova­mente condannato nel 1974 a una multa di Lit. 3 200 000 per contrabbando. Nel 1989 egli si è visto infliggere 4 anni di reclusione (di cui 2 poi condonati) e Lit. 10 000 000 di multa  (in seguito condonati) per violazione della disciplina degli stu­pefacenti e sostanze psicotrope. Sempre nel 1989 gli sono stati irrogati altri 5 anni di reclusione e Lit. 40 000 000 di mul­ta, come pure l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 an­ni di libertà vigilata per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando e per contrabbando di tabacco. Uscito dal carcere il 31 gennaio 1989, __________ deve ancora scontare in Italia 11 mesi di reclusione e corrispondere Lit. 30 000 000 di multa (sen­tenza, pag. 22 seg.). In Svizzera dall'inizio del 1994 come consulente commerciale del­la __________, società di cui detiene l'intero pacchetto azionario, egli ha lavorato nella compravendita di tabacchi lavorati, con­segnati e venduti nei punti franchi di Rot­terdam e Anversa (sentenza, pag. 23). La Corte non è stata in grado di accertare se la sua attività implicasse contrabbando estero (loc. cit., in alto). Sta di fatto che, vistosi rifiutare il rinnovo del per­mes­so di dimora nel Ticino, nel giugno del 1998 egli si è trasferito a Montecarlo (sentenza, pag. 26).

 

                                         d)   I trascorsi appena riassunti appaiono inquietanti, ma non si può ignorare che risalgono a oltre dieci anni addietro. Dal suo arrivo nel Ticino il ricorrente non consta avere più commesso il benché minimo illecito (accusato di soggiorno illegale nel 1995, è stato assolto nel 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano: sentenza, pag. 25 in basso). La sua attività professionale, foss'anche di contrabbando estero, non risulta di stampo mafioso né avere violato la legge svizzera, tant'è che la stessa Corte di assise ha definito il ricorrente come una persona socialmente integrata nel Ticino (sentenza, pag. 148 a metà). Durante l'istruttoria, poi, egli ha prestato una buona collaborazione (sentenza, consid. 18.3, pag. 157 in alto). D'altro lato non sarebbe giusto disconoscere che, per quanto riguarda il caso odierno, egli ha delinquito in circostanze molto particolari, senza un tornacon­to diretto, per ami­cizia verso il magistrato e la di lui compagna, la quale si trovava in condizioni finanziarie disperate. Tutto ponderato, sotto il profilo dell'art. 41 cpv. 1 n. 1 CP si poteva dunque presumere che il rischio di espulsio­ne effettiva avrebbe fatto desistere il condannato dal recidivare. Che, poi, __________ dovesse essere consegna­to all'Italia in via d'estradizione o fosse per l'Ufficio federale di polizia uno straniero indesiderabile – al punto da essere colpito da un divieto d'en­trata abusivo (sentenza, consid. 15.3) – non era di rilievo per formulare un pronostico sulla sua futura condotta penale (v. Trechsel, op. cit., n. 8 ad art. 55 CP). In accoglimento del ricorso, a __________ andava concessa pertanto la sospensione condizionale dell'espulsione.

 

                                   9.   Da ultimo il ricorrente chiede che il periodo di detenzione da egli sofferto prima dell'emanazione della sentenza di assise sia considerato, per quanto possibile, come carcere estradizionale e non come carcere preventivo. Egli rammenta di essere stato arrestato il 10 maggio 2000 per ordine dell'Ufficio federale di polizia, su richiesta estradizionale della Procura della Re­pubblica presso il Tribunale di Bari, e che solo il 6 agosto 2000 il Procuratore pubblico straordinario lo ha posto in carcere preven­tivo, giacché l'Ufficio federale di polizia non escludeva di consegnarlo all'Italia ancor prima del dibattimento (onde la sua comparsa in aula nella doppia veste di imputato in carcere estradizionale e in carcere preventivo: sentenza, pag. 159 in alto). Per finire, egli insta affinché il carcere preventivo gli sia computato nella sola misura di un mese e tre giorni e che il resto sia considerato come carcere estradizionale (ricorso, punti 67 a 69).

 

                                         L'art. 69 prima frase CP dispone che “il giudice computa nel­la pena privativa della libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere preventivo o il prolungamento di esso”. Nella fattispecie la Corte di assise ha concesso al ricorrente tale beneficio. Quanto alla durata del carcere da computare, essa si è limitata ad accertare che, dal 6 agosto 2000 in poi, l'imputato si trovava in carcere preventivo. A ragione. Che l'imputato si trovasse già in carcere per motivi estradizionali poco importa, né il fermo ordinato dall'Ufficio federale di polizia diventava caduco solo perché nel frattempo il Procuratore pubblico straordinario aveva posto l'accusato in carcere preventivo. Come ha rilevato la Corte di assise, dal 6 agosto 2000 in poi la carcerazione del ricorrente aveva due nature che si sovrapponevano, ma di cui l'una non annullava l'altra. La richiesta di considerare la detenzione sofferta come carcere estradizionale e non come carcere preventivo è quindi priva d'oggetto. Lo stesso ricorren­te, del resto, ammette che se il carcere preventivo non influisce su quello estradizionale la sua richiesta è superata (me­moriale, punto 69). Quanto a un'eventuale ingiusta carcerazione preventiva, essa sussiste, ove la pena inflitta risulti più mite di quella già scontata, anche se l'accusato è in carcere estradizionale. Un'altra questione – che non compete a questa Corte dirimere – è sapere in che misura l'accusato abbia poi diritto, in una situazione del genere, a ricevere indennità (art. 320 cpv. 4 CPP).

 

                                10.   In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la sentenza impugnata “quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie occorre prosciogliere il ricorrente dall'accusa di com­plicità in corruzione passiva aggravata per quanto riguarda le in­for­mazioni e le sollecitazioni dirette a __________ e ai suoi accoliti dal 14 giugno 1999, occorre concedere al ricorrente la sospen­sione condizionale dell'espulsione, occorre ricommisurare la pena a suo carico ed estendere gli effetti dell'attuale sen­tenza a __________ in ossequio all'art. 297 CPP. Ciò non implica alcuna comple­tazione degli accertamenti di fatto, sicché questa Corte può senz'altro statuire essa medesima.

 

                                         a)   La pena a carico del ricorrente era stata fissata dalla Corte di assise in 10 mesi di detenzione considerando la colpa, “che non è di poco conto se si tien conto dell'importante contributo che egli ha dato a __________ nella perpetrazione del reato e che non può essere attenuata da particolari considerazioni di na­tura personale come nel caso __________ ” (sentenza, consid. 18.3, pag. 157 in alto). Ora, che __________ abbia dato a __________ un contributo decisivo è vero, poiché il giudice non conosceva __________. Ed è altrettanto vero che la corruzione passiva riguardava una grossa somma di denaro, ciò che ha recato grave danno all'immagine della giustizia ticinese (l'art. 315 vCP tutelava appun­to, come bene giuridico, la fiducia dei cittadini nell'integrità dei tribunali: Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 315 vCP con rinvii). Né si può negare che il ricorrente abbia agito senza remore (pur avendo già avuto anni addietro ripetuti problemi con la giustizia del suo paese), insistendo con determinazione anche a reato concluso perché il giudice fosse rimunerato. D'altro lato non si deve ignorare che __________ ha delinquito per amicizia, senza con­tropartita materiale, attenendosi a un ruolo di second'ordine (donde la complicità, che giu­stifica una libera attenuazione della pena giusta l'art. 65 CP), seppure la reciproca amicizia del giudice – “garante” della sua moralità – poteva evidentemente tornargli utile (sen­ten­za, consid. 3.9). Inoltre l'unico atto “di peso” che gli può essere rimproverato rimane, in pratica, la telefonata da Montecarlo del 14 maggio 1999. Dopo di allora e fino al 14 giugno 1999 egli non risulta avere più comunica­to a __________ alcunché di particolare (sopra, consid. 3g). Quanto alle informazioni e alle sollecitazioni dirette a __________ dopo il 14 giugno 1999, esse sono successive alla conclusione del reato principale.

 

                                         b)   Tutto ciò posto, una condanna a 7 mesi di detenzione risulta ade­gua­ta alla gravità dell'illecito e della colpa del ricorrente. La sospensione condizionale della pena, già concessa in pri­ma sede con un periodo di prova di 2 anni (dispositivo n. 8), che corrispon­de al minimo di legge (il massimo è 5 anni: art. 41 n. 1 cpv. 3 CP), può rimanere immutata. L'espulsione, dalla cui durata di 5 anni – contenuta, come detto, nella bassa fascia edit­tale (sopra, consid. 8 in principio) – non v'è ragione di scostarsi, va sospesa con un periodo di prova di prova di 2 anni (come la pena principale, non giustificandosi una distinzione obiettiva). I dispositivi n. 2.1, 5.2.1 e 5.2.2 della sentenza impugnata vanno perciò riformati in tal senso. Possono rimanere invariate, invece, la tassa di giustizia e le spese di primo grado, il giudizio odierno non incidendo apprezzabilmente sul loro ammontare né sul loro riparto (la Corte ha suddiviso gli oneri processuali nella misura di due terzi a carico di __________ e di un terzo a carico di __________: sentenza, pag. 163).

 

                                11.   In applicazione dell'art. 297 CPP occorre modificare altresì, come si è anticipato (consid. 7), il dispositivo n. 1.3 lett. c della sen­tenza impugnata, prosciogliendo __________ dall'accusa di corruzione passiva aggravata per avere – dal 14 giugno 1999 in poi – “in­for­mato costantemente __________, perché riferisse a __________, del corso della procedura di confisca, nonché raccomandato il prelievo immediato dalla __________ Bank degli averi dissequestrati”. Ciò impone una libera ricommisurazione della pena, fissata dalla prima Corte in 18 mesi di detenzione (dispositivo n. 5.1.1). Ora, i criteri cui si sono tenuti le assise (sentenza, consid. 18.2) sono di per sé corretti e pertinenti. In estrema sintesi, alla gravità oggettiva del reato, che ha recato un serio danno d'immagine alla giustizia ticinese e che ha nuociuto pesantemente alla fiducia dei cittadini all'imparzialità dei tribunali, si contrappone soggettivamente la difficile situazione psicologica in versava l'imputato, duramente colpito dalla malattia, e che per finire si è ritrovato senza lavoro e senza pensione a pochi mesi dal diritto alla rendita (sentenza, pag. 156). In simili circostanze appare giusto fissare la pena in 16 mesi di detenzione (sospe­si condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni), senza dimenticare che nel complesso l'incidenza dell'attuale proscioglimento è proporzionalmente meno importante per rapporto al beneficio che deriva a __________. Su __________ continuano a gravare, infatti, le condanne per ripetuta istigazione a violazione del segreto d'ufficio (sentenza, dispositivo n. 1.1) e ripetuta violazione del segreto d'ufficio (sentenza, dispositivo n. 1.2), al cui riguardo la sentenza di questa Corte nulla muta. Quanto agli oneri processuali di prima sede, valgono a maggior ragione le considerazioni espresse per __________.

 

                                12.   La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui “se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata” (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale sentenza il ricorrente ottiene una riduzione della pena principale e la sospensione condizionale di quella accessoria, ma non la completa assoluzione postulata in via principale. Si giustifica perciò di suddividere equamente gli oneri processuali a metà fra il ricorrente e lo Stato, che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili ridotte, in conformità all'art. 9 cpv. 6 CPP.

 

Per questi motivi,

 

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

                                         a)   in riforma del dispositivo n. 2.1, __________ è prosciolto dall'accusa di complicità in corruzione passiva aggravata per avere, dal 14 giugno 1999 in poi, “trasmesso costantemente a __________ le informazioni ricevute da __________ sul corso della procedura, dando istruzioni allo stesso __________ sui tempi e modalità di prelievo in banca dell'importo dissequestrato, insistendo con __________ e con terze persone a lui vicine per­ché onorasse l'impegno assunto di pagare a __________ la me­tà di quanto dissequestrato”;

                                         b)   in riforma del dispositivo n. 5.2.1, __________ è condannato alla pena di sette mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto dal 6 agosto 2000;

                                         c)   in riforma del dispositivo n. 5.2.2, __________ è condannato alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni; l'esecuzione della pena è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di due anni.

                                         Per il resto il ricorso è respinto.

 

                                   2.   In applicazione dell'art. 297 CPP, la sentenza impugnata è così modificata:

                                         a)   in riforma del dispositivo n. 1.3 lett. c, __________ è prosciolto dall'accusa di corruzione passiva aggravata per avere, dal 14 giugno 1999 in poi, “informato costantemente __________, perché riferisse a __________, del corso della procedura di confisca nonché raccomandato il prelievo immediato dalla __________ Bank degli averi dissequestrati”;

                                         b)   in riforma del dispositivo n. 5.1.1, __________ è condannato alla pena di sedici mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto dal 4 al 24 agosto 2000.

                                         Per il resto la sentenza rimane invariata.

 

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 1500.–

                                         b) spese                       fr.   100.–

                                                                                fr. 1600.–

                                         sono posti per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                         –    __________, c/o avv. __________;

                                         –    avv. __________;

                                         –    avv. __________, c/o avv. __________;

                                          –    avv. __________;

                                         –    avv. __________;

                                         –    Procuratore pubblico straordinario avv. __________;

                                         –    Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                         –    Ministero pubblico, Lugano;

                                         –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                         –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di cordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                         –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                         –    Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.