Incarto n.
17.2001.00055

Lugano

31 agosto 2001/kc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 agosto 2001 presentato da

 

 

__________,

(patrocinato dall'avv. __________) 

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza emanata il 5 luglio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto                     A.   Verso le ore 13.50 del 3 dicembre 1999 __________, alla guida del suo autocarro Mercedes-Benz “L 408 G” (targato __________) con elevatore a navicella, si trovava su via __________. La giornata era asciutta e le condizioni di visibilità normali. Intenzionato a posteggiare sul piazzale davanti al magazzino della sua ditta, __________ arretrava dapprima in contromano e svoltava poi a sinistra, lungo la corsia di marcia in direzione di __________. Durante la manovra, poco prima di accedere al piazzale, egli ha investito due donne: __________ (1910) e __________ (1913). __________ ha subìto una frattura dell'omero destro, una frattura dislocata del radio sinistro, una ferita lacerocontusa al secondo dito della mano destra, una contusione allo zigomo sinistro e un versamento pleurico sinistro. Per __________ si è resa necessaria l'amputazione sopragenicolare della gamba sinistra, seguita da un'operazione di ricostruzione plastica per completare il trattamento dell'arto.

 

                                  B.   Con decreto di accusa del 24 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di duplici lesioni colpose gravi e ne ha proposto la condanna a 2 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Adito su opposizione, il presidente della Corte delle assise correzionali ha modificato all'inizio del dibattimento – con l'assenso delle parti – le imputazioni in lesioni gravi e semplici. Statuendo il giorno stesso, egli ha condannato l'imputato per tali reati alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni.

 

                                  C.   Contro il giudizio appena citato __________ ha inoltrato il 6 luglio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 16 agosto 2001 egli propone di annullare la sentenza impugnata e di riformarla prosciogliendolo da ogni accusa. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il presidente della Corte ha rilevato che in aula l'imputato aveva sostenuto di avere fatto tutto quanto si poteva pretendere da lui per evitare problemi di manovra: l'autocarro aveva le luci di retromarcia accese, il segnale acustico inserito e la luce gialla lampeggiante in funzione sul tetto del veicolo; inoltre egli prestava attenzione al traffico e guardava ininterrottamente nei retrovisori laterali. Non gli era stato possibile però notare le due donne che attraversavano la strada, verosimilmente a causa dell'angolo morto degli specchi. A dire dell'imputato era comunque inspiegabile che le due sorelle non avessero visto né sentito il veicolo che stava indietreggiando, ragione per cui loro incomberebbe l'intera responsabilità dell'accaduto (consid. 7).

 

                                   2.   Secondo il presidente della Corte, l'ammissione dell'accusato, che riconosceva di non avere scorto le due donne durante la manovra, denota chiara negligenza. Nella circolazione stradale il “non avere visto” non è una scusante a fronte di due persone che, per la loro età, dovevano necessariamente avere impiegato parecchi secondi per raggiungere la posizione in cui erano state investite, lasso di tempo durante il quale esse dovevano essere ben visibili. E ciò indipendentemente dalla questione di sapere se le due anziane fossero state urtate dopo avere attraversato la strada, come esse affermavano, o poco oltre la mezzeria, come pretendeva l'imputato. Del resto – ha continuato il presidente della Corte – il giudizio sulla negligenza del conducente non muterebbe nemmeno se le vittime fossero rimaste sempre confinate nell'angolo morto dei retrovisori, essendo compito dell'autista in tali casi scongiurare simili eventualità valendosi dell'aiuto di terzi. Ininfluente era anche la asserita negligenza delle vittime. Certo, esse avevano dichiarato di non avere visto né udito l'autocarro in retromarcia, ma ciò non bastava per interrompere il nesso di causalità adeguata. Data l'età, le due donne non potevano avere attraversato la strada in modo repentino, ma dovevano essere state ben visibili durante i lunghi secondi del loro incedere. Non si ravvisava pertanto quel carattere di eccezionalità e di imprevedibilità suscettivo a far ritenere il comportamento delle vittime come unica causa dell'incidente (consid. 10).

 

                                   3.   Il ricorrente si sofferma dapprima sulla situazione generale del luogo in cui si è verificato l'incidente e descrive poi quella che definisce l'unica dinamica oggettivamente sostenibile dell'infortunio. Ribadisce che la causa del sinistro risiede unicamente nella grave negligenza delle due donne, le quali, sbucate da un fondo privato, si sono immesse sulla strada in diagonale quando egli stava già arretrando, con le luci di retromarcia accese, il segnale acustico inserito e la luce gialla in funzione sul tetto, senza controllare alcunché e camminando lentamente, onde l'inevitabile collisione che sarebbe accaduta anche se egli avesse prestato tutta l'attenzione possibile. A suo dire, il punto di impatto, poco oltre la mezzaria stradale, avvalora tale ricostruzione.

 

                                   4.   L'art. 125 CP punisce con la detenzione o la multa chiunque cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona. È negligente il comportamento di chi non scorge le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo di usare le precauzioni cui è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi oltre i limiti del rischio tollerabile. Il pericolo che l'evento si avveri è riconoscibile per l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo il normale andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrlo o perlomeno a favorirlo (DTF 121 IV 289 consid. 3 con richiami; CCRP, sentenza del 22 marzo 2001 in re G., consid. 3). Non occorre che l'autore sia in grado di scorgere esattamente il risultato; basta che abbia modo di prevedere sommariamente il verificarsi dell'evento. La prevedibilità va negata solo se circostanze del tutto straordinarie, come ad esempio l'imprudenza di un terzo o della vittima, si rivelano essere cause concomitanti con le quali non si doveva assolutamente contare e che assumono una gravità tale da apparire finanche come la causa più probabile e immediata, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF 122 IV 23 consid. bb con rinvii, 121 IV 289 consid. 3).

 

                                   5.   Ove sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude un rimprovero di negligenza sulla base di principi generali del diritto, come quello che obbliga ad adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente sarebbe stato prevenuto ove l'autore si fosse comportato in modo corretto. Un simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di probabilità o con probabilità quasi certa (DTF 121 IV 14 consid. 3).

 

                                   6.   L'art. 36 cpv. 4 LCStr impone al conducente che si appresta a fare retromarcia di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza. L'art. 17 cpv. 1 ONC dispone che prima di accingersi a una manovra di retromarcia il conducente deve assicurarsi di non essere fonte di pericolo per bambini o altri utenti della strada; se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra va eseguita con l'aiuto di un'altra persona, a meno che sia escluso qualsiasi pericolo. Particolare prudenza deve usare il conducente verso gli utenti della strada più vulnerabili, come i fanciulli, gli infermi e le persone anziane, ma anche i pedoni in genere, soprattutto ove sussistano indizi che facciano apparire la situazione dubbia (DTF 97 IV 124). Il grado di attenzione dev'essere valutato tenendo conto dell'insieme delle circostanze specifiche, come l'intensità del traffico, le condizioni di luogo e di tempo, la visuale, le fonti di pericolo prevedibili e l'estensione dello spazio in cui ci si può attendere un evento della circolazione (DTF 120 IV 65 consid. 2a, 116 IV 231).

 

                                   7.   In concreto va sgombrato subito il campo dalla dinamica del sinistro prospettata nel ricorso. L'interessato asserisce in effetti di avere cominciato la retromarcia a passo d'uomo, di essersi fermato per lasciar passare un'automobile che proveniva da __________ sulla corsia opposta, di avere ripreso la manovra, di essersi fermato una seconda volta per lasciar passare un'auto che proveniva da __________, di avere nuovamente ripreso la manovra, travolgendo imprevedibilmente le due donne (memoriale, pag. 3, punto 3.2). Come risulta dalla sentenza impugnata, durante l'istruttoria il ricorrente stesso ha dichiarato invece di aver ceduto il passo a due vetture: un'Opel Caravan grigia e un'Alfa Romeo blu che sopraggiungeva da __________. La seconda vettura era dunque quella che scendeva verso __________, non quella che risaliva da __________, sicché in quel momento il ricorrente guardava avanti e non nei retrovisori. Oltre a ciò, in sede di istruttoria il ricorrente ha ammesso che negli specchietti egli avrebbe dovuto vedere le due donne, ma che era concentrato sul traffico e che per di più gli ingombri del mezzo ostruivano la visuale all'indietro (consid. 3). Come possa egli accampare circostanze del tutto straordinarie con le quali non dovesse assolutamente contare, come la disattenzione delle due anziane in condizioni del genere, non è dato a divedere. Certo, l'incidente ha pure avuto connotazioni di fatalità, come ha sottolineato anche il primo giudice (consid. 12), ma il comportamento delle donne (89 e 86 anni a quel momento) non era imprevedibile al punto da relegare in sott'ordine e da vanificare la responsabilità dell'autista.

 

                                   8.   Si aggiunga che la manovra compiuta dal ricorrente non era priva di rischi e che egli non può liberarsi del pericolo da egli medesimo cagionato – come sembra evincersi dal gravame – invocando le luci accese dell'autocarro e la semplice disattenzione altrui. Chi compie una retromarcia come quella descritta, tanto più con un veicolo pesante con scarsa visibilità all'indietro (si vedano le fotografie agli atti), deve anche prendere in considerazione l'eventualità che persone anziane di scarsi riflessi non si accorgano per tempo della manovra. Giustamente il primo giudice ha ritenuto pertanto che l'inavvertenza delle due donne non bastava per interrompere il nesso di causalità adeguata.

 

                                   9.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

visto l'art. 291 cpv. 1 CPP e, sulle spese, l'art. 39 lett. d LTG,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 800.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 900.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione  a:

                                         – __________;

                                         – avv. __________;

                                         – Ministero pubblico, Lugano;

                                         – Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                         – Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

                                         – Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, Bellinzona;

                                         – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;

                                         – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino;

                                         – Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

                                         – avv. __________ (per le parti civili __________).

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.