Incarto n.
17.2001.00057

Lugano

18 aprile 2002/kc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 settembre 2001 presentato da

 

 

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro

 

 

 

la sentenza emanata il 25 luglio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti; 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto:                 A.      __________ e suo cugino __________ hanno trascorso insieme il pomeriggio e la sera del 15 novembre 1999 nel __________, spostandosi da un esercizio pubblico all'altro con la Jeep “Cherokee” intesta­ta alla moglie di __________, guidata da __________. Lasciato per finire il “grotto __________ ” di __________, i due si sono diretti verso __________. Alle ore 22.45, mentre stavano percorrendo a __________ la strada cantonale nel punto in cui il rettilineo è attraversato dalla ferrovia __________, essi sono incorsi però in incidente. Quella sera la corsia su cui viaggiava la Jeep era ostruita infatti da un cantiere lungo 200 m e il traffico, che poteva svolgersi su una sola corsia, era regolato da un semaforo. Sulla strada erano stati posti i segnali verticali avanzati di “lavori in corso”, “semaforo”, “ostacolo da scansare a sinistra” e, al suolo, coni e lampade a luce intermittente, come pure transenne metalliche con pannelli bianchi e rossi (act 7 pag. 1 e 7.11).

 

                                          Oltrepassato il semaforo, invece di curvare a sinistra, __________ ha proseguito diritto, lungo l'area di sicurezza, urtando coni e lampade posti a terra, fino a travolgere __________, responsabile della ditta incaricata di eseguire i lavori sulla adiacente linea ferroviaria, che indossava una giacca arancione con strisce fluorescenti e aveva in mano una pila con il fascio di luce diretto verso il basso. Pur frenando, __________ ha poi investito anche talune transenne che delimitavano il campo stradale. Fermatosi per qualche attimo, è ripartito e si è allontanato, non senza urtare prima una smerigliatrice per binari e perdere la targa anteriore __________. Egli ha poi proseguito fino in territorio di __________. Lì avrebbe discusso con __________ il da farsi. Raggiunto da un telefonata della polizia sul cellulare di __________, egli si è deciso a presentarsi con il cugino in polizia. Dall'analisi del sangue il suo tasso alcolemico è risultato di 2.28 g per mille. L'indomani __________ è stato visitato dal dott. __________, che gli ha diagnosticato una contusione e una distorsione alla schie­na nella zona lombare sinistra, una distorsione al collo e una contusione al ginocchio destro. Giudicato abile a svolgere lavori d'ufficio, egli si è visto prescrivere un analgesico per attenuare i dolori.

 

                                B.      Con decreto di accusa del 31 gennaio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di guida in stato di ebrietà, grave infrazione alle norme della circolazione e inosservanza in caso di infortunio per avere, quella sera del 15 novembre 1999, guidato in stato di ebrietà (tasso alcolemico compreso tra un minimo di 2.28 g e un massimo di 3.03 g per mille), disatteso la segnaletica stradale, investito __________, urtato transenne metalliche e macchinario di cantiere, dandosi poi alla fuga pur avendo provocato il ferimento dell'uomo. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di __________ a 90 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni) e una multa di fr. 1'800.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 25 luglio 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato le imputazioni e la proposta di pena contenute nel decreto di accusa.

 

                                C.      Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 25 luglio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 4 settembre 2001, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, con conseguente riduzione della pena detentiva e della multa. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:               1.      Il conducente che, dopo avere ucciso o ferito una persona in un infortunio della circolazione, si dà alla fuga, è punito con la detenzione o con la multa (art. 92 cpv. 2 LCStr). Premesso che una persona è ferita anche quando ha subito solo contusioni o escoriazioni leggere e che per darsi alla fuga basta lasciare i luoghi, sottraendosi all'immediata constatazione dell'incidente, il presidente della Corte di assise ha ritenuto che in concreto, dal profilo oggettivo, il delitto dell'art. 92 cpv. 2 LCStr era senz'altro dato. Da un lato le contusioni riportate da __________ e i dolori che avevano indotto quest'ultimo a sottoporsi a visita medica rientravano nella nozione di “ferimento”; dall'altro, abbandonando senza necessità impellente il luogo dell'infortunio, l'imputato si era “dato alla fuga”. Quanto all'aspetto soggettivo dell'infrazione, il primo giudice ha rammentato che è sufficiente la negligenza. Esclusa nella fattispecie l'intenzionalità, non risultando provato che l'imputato si fosse reso conto di avere investito una persona o avesse scientamente accettato tale eventualità, il presidente della Corte ha reputato nondimeno che l'imputato aveva agito con negligenza, poiché non si era fermato per sincerarsi di che cosa fosse esattamente accaduto dopo avere travolto – di notte – una segnaletica di cantiere e avvertito un urto contro qualche cosa di non identificato, quantunque avesse notato la presenza di persone sul luogo dell'incidente non appena avvertito l'impatto (sentenza, pag. 12).

 

                                2.      Il ricorrente invoca l'opinione dissenziente di Martin Schubarth (Kommentar zum Strafrecht, Besonderer Teil. vol . 1, n. 52 ad art. 128) e rimprovera al primo giudice di avere violato l'art. 92 cpv. 2 LCStr, l'inosservanza dei doveri in caso d'infortunio potendo essere commessa soltanto intenzionalmente. Il Tribunale federale è però di altro avviso. Secondo giurisprudenza, in effetti, trasgredisce l'art. 92 cpv. 2 LCStr non solo il conducente che lascia il luogo del sinistro pur sapendo – o accettando l'eventualità – di avere ferito o ucciso una persona, ma anche quello che abbandona il luogo pur potendo – o dovendo – prendere in considerazione una tale eventualità usando la diligenza imposta dalle circostanze (DTF 93 IV 45 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, vol. 2, Berna 1999, n. 40 ad art. 92 LCStr con riferimento a una DTF inedita del 20 agosto 1986, Str. 300/1986, consid. 3). Né giova al ricorrente fondarsi sul regesto in capo a DTF 122 IV 356 (“Infortunio atipico. Colui il quale, al volante del­la propria vettura, fugge da un pedone, lo investe e, pur essendosene reso conto, continua la fuga, si dà alla fuga dopo un incidente giusta l'art. 92 cpv. 2 LCStr”). A prescindere dalla particolarità del caso, che non ha alcuna similitudine con quello in esame, nella sentenza citata il Tribunale federale ha precisato soltanto la nozione di ferimento, rinviando poi gli atti all'autorità cantonale perché accertasse l'aspetto soggettivo (non vagliato dai giudici di merito) e l'esistenza di eventuali motivi a discolpa (DTF 122 IV 356 consid. 3b in fine), statuendo di nuovo. Su questo punto il ricorso è quindi privo di consistenza.

 

                                3.      Indipendentemente da quanto precede, il ricorrente contesta anche di avere agito con negligenza. A mente sua non si tratta di stabilire in concreto se l'incidente si debba addebitare a imprevidenza colpevole, ma se sia censurabile di negligenza la successiva omissione di soccorso, ciò che non è il caso. L'urto del veicolo non era avvenuto infatti contro un oggetto non identificato, bensì – come ha dichiarato anche __________ – contro segnaletica di cantiere, che egli aveva visto. Non vi era motivo dunque di prendere in considerazione l'ipotesi di avere ferito qualcuno. Che successivamente egli abbia visto persone sul luogo dell'infortunio poco importa, dato che era convinto di non avere urtato nessuno. La decisione di andarsene – egli conclude – era dovuta alla consapevolezza di avere bevuto alcolici e non alla paura di essere identificato come responsabile del sinistro. Ora, nella misura in cui il ricorrente fa valere di non avere urtato oggetti non identificati, bensì degli oggetti della segnaletica che sia lui che il suo compagno hanno chiaramente visto, il ricorso ê inammissibile, poiché l'obiezione si fonda su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata, vincolanti - in assenza di una censura di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP)  - per la Corte di cassazione penale. Dalla sentenza impugnata risulta infatti il contrario, ovvero che egli se n'è andato pur avendo capito di avere urtato qualche cosa di non ben definito (sentenza, pag. 9 e 12). Giustamente il primo giudice ha pertanto scorto un'imprevidenza colpevole nell'atteggiamento dell'accusato; questi doveva infatti fermarsi, segnatamente scendere dal veicolo per i necessari accertamenti una volta invaso e percorso di notte, peraltro sotto l'influsso di bevande alcoliche, un cantiere stradale, una volta accortosi di avere urtato qualche cosa che non ha saputo identificare e, in particolare, una volta notata la presenza di persone sul luogo dell'incidente (pag. 9 e 12). Proseguendo per contro la sua corsa dopo un breve arresto che gli ha consentito soltanto un superficiale e comunque insufficiente esame della situazione, il ricorrente non ha usato quella diligenza che le concrete circostanze imponevano, rendendosi in questo modo colpevole del reato ascrittogli. Condannando il ricorrente per inosservanza in caso dei doveri di infortunio, ancorché commessa per sola negligenza, la Corte di merito non ha pertanto violato il diritto federale.  

 

                                4.      Secondo il ricorrente, la negligenza non sarebbe stata valutata tenendo conto dello stato di scemata responsabilità in cui egli si trovava. Di ciò si sarebbe tenuto conto nella commisurazione della pena, ma non nell'ambito della valutazione della sua situazione personale. La critica è infondata. Certo, il primo giudice ha rilevato che l'attenuan­te dell'art. 11 CP può entrare in linea di conto, in caso di guida in stato di ebrietà, solo quando la decisione di mettersi al volante è successiva al consumo di alcolici e non quando l'autore provoca il suo stato di ubriachezza pur prevedendo di condurre poi il veicolo. Nella fattispecie però egli non ha applicato lo stesso principio al reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Anzi, all'imputato ha riconosciuto una scemata responsabilità, dando atto appunto che nella fattispecie il comportamento di lui era stato sicuramente influenzato dall'alcolemia (sentenza, pag. 13). Il presidente della Corte non si è quindi limitato ad applicare l'art. 11 CP nell'ambito della commisurazione della pena. Spettava se mai al ricorrente pretendere che, in realtà, l'alcolemia aveva influito in modo più marcato sulla sua responsabilità penale. Nel ricorso tuttavia egli non prospetta una tesi del genere.

 

                                5.      Infine il ricorrente chiede che in caso di assoluzione dal reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio la Corte di cassazione e di revisione penale lo condanni soltanto al pagamento di una multa, riducendo la pena fissata dal primo giudice. Il ricorrente non potendo essere assolto, l'argomentazione si rivela d'acchito senza oggetto.

 

                                6.      Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

 

 

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 700.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 800.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Corte delle Assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –    Strassenverkehrsamt des Kantons __________

                                              

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.