Incarto n.
17.2001.00061

17.2001.00062

Lugano

26 novembre 2003/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta

 

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

 

 

– il 1° ottobre 2001 (inc. 17.2001.61) dal 

   Procuratore pubblico del Cantone Ticino

   e

– il 1° ottobre 2001 (inc. 17.2001.62) da

   __________

   (patrocinata dall'avv. __________)

 

Contro la sentenza emanata il 20 agosto 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di

__________,

 

(patrocinato dall'avv. __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;

                                         2.   Se dev'essere accolto il ricorso di __________;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con lettera del 16 novembre 2000 indirizzata al Consiglio di Sta­to con copia al Tribunale federale e al Consiglio federale, __________ ha denunciato pretesi abusi che sarebbero stati compiuti in un non meglio precisato esercizio pubblico in danno di una ragazza di 18 anni, la quale sarebbe stata costretta a prostituirsi (act. 51/36). Il Ministero pubblico ha sentito __________ il 21 no­vembre successivo (act. 51/35), dopo di che ha ordinato l'arresto di __________, che di fatto gestiva il bar __________. Dall'inchiesta è risultato che tra il 2 aprile 1998 e il 22 novem­bre 2000 nelle camere poste sopra l'esercizio pubblico avevano soggiornato non meno di 66 donne (13 ungheresi, 3 cittadine della Repubblica Ceca, 36 lettoni e 11 brasiliane), per complessivi 3'500 pernottamenti. Le ospiti pagavano per vitto e alloggio fr. 65.– al giorno (in seguito fr. 90.–), dandosi nelle camere alla prostituzione con i clienti raccolti nel bar sottostante.

 

                                  B.   Il 13 giugno 2001 il Procuratore pubblico ha posto in stato d'accusa __________ per promovimento della prostituzione, truffa, falsità in documenti e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. La prima imputazione si riconduceva alle cittadine lettoni __________ (la ragazza cui si riferiva __________ nella segnalazione), __________, __________ e __________, che l'accusato avrebbe sospinto alla prostituzione, ledendone la libertà di azione con l'esercizio di tale attività e mantenendole in quello stato. L'imputazione di truffa riguardava l'assicurazione malattia __________, dalla quale l'accusato era riuscito a ottenere rendite giornaliere per incapacità lucrativa sulla base di certificati medici fondati sulle sue stesse dichiarazioni, mentre in realtà egli lavorava al bar __________. L'imputazione di falsità in documenti sarebbe stata commessa dall'accusato compilando tre falsi bollettini della __________ per simulare versamenti di complessivi fr. 10'500.–. L'infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, infine, sarebbe stata consuma­ta favorendo il soggiorno illegale delle 66 donne alloggiate sopra il bar __________ e, in ogni modo, ospitando __________ per oltre 3 mesi consecutivi e/o oltre 6 mesi l'anno.

 

                                  C.   Con sentenza del 20 agosto 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha prosciolto __________ dal­l'accusa di promovimento della prostituzione, truffa e falsità in do­cumenti, ma lo ha ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere favorito, dando alloggio, il soggiorno in Svizzera di __________ sopra il bar __________ tra il novembre del 1999 e il novembre del 2000, eccedendo di una trentina di giorni il limite consentito di 6 mesi annui. Ciò posto, il presidente della Corte ha condannato __________ a 20 giorni di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), da espiare siccome recidivo, senza revocare tuttavia la sospensione condizionale a un'espulsione che l'imputato si era visto infliggere dalla Corte delle assise criminali in __________ il 10 novembre 1995. Alle richieste pecuniarie di __________, co­stituitasi parte civile, il presidente della Corte ha rifiutato di dar luogo.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata hanno introdotto una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale sia il Procuratore pubblico, il 21 agosto 2001, sia __________, il 23 agosto 2001. Nelle motivazioni scritte del 1° ottobre successivo essi chiedono:

                                         –  il Procuratore pubblico: la condanna di __________ a 22 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), oltre che a una multa di fr. 5'000.– e a 5 anni di espulsione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, per promovimento della prostituzione, truffa e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, rispettivamente – ove ciò non fosse possibile – il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio;

                                         –  __________: la condanna di __________ a una pena privativa delle libertà per promovimento della prostituzione, al pagamento di fr. 85'000.– con accessori per torto morale e di fr. 3'000.– per mancato guadagno.

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2001 __________ propone di respingere i ricorsi. __________ postula da parte sua, con osservazioni del 25 ottobre 2001, l'accoglimento del ricorso inoltrato dal Procuratore pubblico.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fonda­mento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una de­terminata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

 

                                    I.   Sul ricorso del Procuratore pubblico

 

                                   2.   Il Procuratore pubblico insorge anzitutto contro il proscioglimento di __________ dall'accusa di avere promosso la prostituzione. Ora, l'art. 195 CP punisce con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne (cpv. 1), chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione (cpv. 2), chiunque lede la libertà d'azione di una perso­na dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione (cpv. 3) e, infine, chiunque mantiene una persona nella prostituzione (cpv. 4). Il Procuratore pubblico lamenta in primo luogo la mancata applicazione dell'art. 195 cpv. 2 CP.

 

                                         a)   La prostituzione evocata dall'art. 195 CP consiste nell'offerta del proprio corpo, occasionalmente o per mestiere, al piacere sessuale altrui in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. Il che non deve necessariamente configurarsi come un'attività rego­lare o una scelta di vita (DTF 129 IV 73 consid. 1.4 pag. 75 con riferimen­ti di dottrina; Schwaibold/ Meng in: Basler Kommen­tar, StGB II, Basilea 2002, n. 8 ad art. 195). “Sospinge­re alla prostituzione” nel senso dell'art. 195 cpv. 1 CP significa indurre una persona a vendersi. E siccome si tratta di minorenni, è sufficiente che l'autore, per età o per qualsiasi altra ragione, sfrutti l'inesperienza della vittima, inducendola o persuadendola, anche senza profittare di un rapporto di dipendenza o perseguire vantaggi economici (DTF 129 IV 71 consid. 2.3 pag. 80). Non può dirsi “so­spin­­gere” alla prostituzione, in ogni modo, chi si limita a traviare la vittima, dandole la possibilità di dedicarsi al mercimonio (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 77).

 

                                         b)   L'art. 195 cpv. 2 CP presuppone, per converso, che l'autore influenzi notevolmente la vittima ed eserciti su di lei pressioni di una certa intensità (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 76; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 8 e 9 ad art. 195 CP; Trechsel, StGB, Kurzkommentar,

                                               2ª edizione, n. 4 ad art. 195; Schwaibold/Meng, op. cit., n. 11 ad art. 195 CP). L'art. 195 cpv. 2 CP presuppone altresì che l'autore sospinga alla prostituzione approfittando di un rapporto di dipendenza o per trarre vantaggi patrimoniali. Profit­ta di un rapporto di dipendenza chi limita la vittima nella sua libertà d'azione valendosi della propria superiorità. Non è necessario un rapporto di subordinazione; basta una relazione di inferiorità che limiti il potere decisionale della vittima (Cor­boz, op. cit., n. 25 e 26 ad art. 195 CP). La “dipen­den­za” dell'art. 195 cpv. 2 CP va intesa in senso lato, come negli art. 188, 192 e 193 CP, ma non è una nozione teorica. Va accer­tata in base alle circostanze del caso concreto (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 77). Può ricondursi a una passione della vittima per l'autore, a problemi finanziari (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 80), alla necessità di trovare un impiego che l'attore può procurare o all'esigenza di garantirsi un sostentamento (Corboz, op. cit., n. 28 a 30 ad art. 195 CP; Trechsel, op. cit., n. 6 ad art. 195). La dipendenza può ricollegarsi anche a fattori psichici, come depressioni o scompen­si psicologici (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 195 CP).

 

                                         c)   All'abuso di una situazione di dipendenza l'art. 195 cpv. 2 CP equipara il perseguimento di vantaggi economici, in particolare il lucro che l'autore si prefigge di trarre dalla prostituzione o anche solo dalla locazione di vani destinati all'esercizio del­la prostituzio­ne (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 195 CP). Pure in questo caso l'autore deve porre la vittima sotto pressione o sfruttarne l'inferiorità, giacché decisivo rimane il fatto di “so­spingere” alla prostituzione, mentre il movente che ani­ma l'autore non è determinante (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 80; Schwaibold/Meng, op. cit., n. 21 ad art. 195 CP). In definitiva, chiunque indebolisca deliberatamente la libertà d'azione di una persona maggiorenne, sfruttandone la dipendenza al punto da indurre quest'ultima a offrire ripetutamente il proprio corpo per il piacere sessuale di terzi in cambio di denaro, “sospinge” alla prostituzione nel senso dell'art. 195 cpv. 2 CP. Ciò vale quando sia quando l'autore eserciti pressioni sulla vittima prospettando vantaggi economici, sia quando l'autore sfrutti la sua superiorità (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 80).

 

                                   3.   Nel censurare il proscioglimento dall'imputazione di promovimen­to della prostituzione, il Procuratore pubblico si duole in primo luogo che il presidente della Corte abbia formulato talune premesse d'ordine generale, le quali in buona sostanza anticipano l'assoluzione. Egli avrebbe arbitrariamente dato per acquisito, in specie, un modello di funzionamento dei locali “a luci rosse” basandosi su pretesi fatti notori e su deduzioni da lui ritenute logiche. In tal modo però egli ha posto un serio ostacolo al corretto accertamento dei fatti e a una giusta valutazione delle risultanze processuali. Per di più, il primo giudice sarebbe ripetutamente caduto in arbitrio con apprezzamenti e valutazioni insostenibili, fondate su convincimenti personali anziché su riscontri oggettivi.

 

                                         a)   Nella sentenza il presidente dalla Corte ha esordito ricordando come, nel Ticino degli ultimi anni, locali gestiti alla stregua del __________ si siano moltiplicati. Strutture alberghiere obsolete – egli ha spiegato – sono viepiù adibite da parte di soggetti spregiudicati alla pratica della prostituzione. L'esercizio pubblico (di regola un bar) funge da luogo d'incontro tra avventori, solitamente consapevoli della natura del posto, e prostitute. L'avventore offre una consumazione alla ragazza, ne nasce – secondo l'ordinario andamento delle cose – un breve colloquio e ciò può preludere a un rapporto sessuale a pagamento in una camera locata dalla donna. Il gestore del locale riesce così a far rendere alloggi vetusti (che in condizioni normali rischierebbero di rimanere vuoti), anche per le consumazioni al bar, frequentato grazie alla presenza di prostitute. Queste ultime, da parte loro, trovano tornaconto nel fatto di poter svolgere la loro attività in una camera dello stabile, ciò che le agevola e dovrebbe garantir loro maggiore sicurezza personale (sentenza, pag. 11 seg.).

 

                                               Il proliferare di siffatti locali – ha continuato il primo giudice – si deve al gran numero di donne affluite ultimamente, soprat­tutto dall'est europeo e dall'America del sud, convinte (o illuse) di conseguire lauti guadagni. L'abbondante offerta di ragazze disponibili ha fatto sì che nemmeno fosse necessario per i gestori sollecitare le ragazze alla prostituzione, essendo sempre possibile sostituire una ragazza insoddisfat­ta con un'altra. Al punto che la prima Corte si è domandata se non fosse emblematico, per finire, che a fronte di almeno 66 ragazze passate dal __________ fra il 1998 e il 2000, l'accusa di pro­movimento della prostituzione si limitasse nella fattispe­cie a quattro soltan­to (sentenza, pag. 12).

 

                                               Il presidente della Corte delle assise correzionali si è soffermato dipoi sullo svolgimento dell'inchiesta, rilevando che l'intenzione delle parti era quella di sottrarre alla Corte il confronto tra le ragazze e l'accusato e che solo la presenza in aula di una di esse __________ ha consentito alla Corte di porre domande almeno a una delle presunte vittime del reato prospettato nell'atto di accusa e di prendere conoscenza diretta degli eventi determinanti. La quasi totale mancanza di contraddittorio – ha soggiunto il primo giudice – richiede accresciuta cautela anche nella lettura degli atti preprocessuali, ove si considerino i limiti di alcune verbalizzazioni, con­seguenti alle domande talora tendenziose degli interroganti. Infine la Corte ha ravvisato ulteriori motivi di riserbo nella relazione sentimentale di __________ con l'imputato, durata circa 6 mesi, nella relazione affettiva di __________ con __________, nella circostanza che nonostante quel lega­me __________ abbia accettato, per propria ammissione, di avere 5 o 6 rapporti sessuali a pagamento con l'imputato e, in particolare, nell'enfasi e nei toni riscontrabili nell'istanza di costituzione di parte civile della stessa __________, volta a ottenere un risarcimento di ben fr. 85'000.– (sentenza, pag. 13 seg.).

 

                                         b)   Nella misura in cui il Procuratore pubblico rimprovera alla prima Corte di avere anticipato un giudizio assolutorio dando per scontato un determinato modello di funzionamento dei locali “a luci rosse”, in modo da precludere ogni applicazione all'art. 195 CP, il ricorso denota mancanza di obiettività. Nell'affrontare il problema, il primo giudice non ha inteso prosciogliere l'accusato ancora prima di vagliare l'imputazione sotto il profilo dell'art. 195 CP, ma si è limitato a porre l'accento sul substrato sociale che – a mente sua – ha contribui­to al proliferare di esercizi pubblico come il __________. Più in generale, la Corte di assise si è proposta di inquadrare le condizioni in cui le ragazze sogliono esercitare l'attività in posti del genere, anche per valutare poi oggettivamente il quesito – fondamentale – di sapere se l'imputato abbia realmen­te coartato la volontà delle donne, sospingendole a prostituirsi contro la loro volontà. Tant'è che la prima Corte ha ripreso la questione in seguito, esaminando i racconti delle singole ragazze.

 

                                               Certo, potrà fors'anche apparire opinabile che la prima Corte abbia affrontato l'esame del caso dipartendosi da fenomeno­logie ritenute notorie. Il Procuratore pubblico però non sostan­zia l'arbitrio di tali premesse. Si limita a enunciare, fondandosi sulla propria opinione, il suo divergente punto di vista su quanto si verifica, a suo giudizio, in locali come il bar __________. Se non che, per censurare una sentenza a nor­ma dell'art. 288 lett. c CPP non basta reiterare nell'uso della locuzione “è arbitrario”; occorre anche dimostrare l'arbitrio. Per quanto riguarda le doglianze volte contro il riserbo manifestato dal primo giudice nei confronti di alcuni atti dell'inchiesta predibattimentale, segnatamente di alcuni verbali reputati conseguenti all'eccessiva solerzia degli agenti, come pure nell'apprezzare l'obiettività di __________ con riferimento ai toni usati nell'istanza di costituzione di parte civile, anch'esse sono destinate all'insuccesso. Le riflessioni esposte nei consid. 5.5 e 5.6 della sentenza impugnata non solo sfuggono alla censura di arbitrio, ma sono pertinenti. Se mai si può discutere sull'effettiva mancanza di contraddittorio fra vittime e imputato, dato che un confronto tra __________ e l'imputato ha pur sempre avuto luogo al processo. La questione non è tuttavia di rilievo ai fini del giudizio.

 

                                   4.   Il Procuratore pubblico ravvisa arbitrio anche negli accertamenti e nelle valutazioni della Corte di merito sulla credibilità di __________. Alla Corte egli rimprovera, in sintesi, di avere ingiustificatamente cercato di individuare nei vari interrogatori della giovane contraddizioni inesistenti e di avere attribuito senza motivo a determinate dichiarazioni di lei un significato diverso da quello desumibile da una corretta e serena lettura degli interrogatori.

 

                                         a)   Il primo giudice ha dapprima riprodotto parte dell'interrogatorio cui è stata sottoposta il 22 novembre 2000 (act. 51/13) __________, a quel tempo studente diciottenne. Agli inquirenti essa aveva riferito di essersi trasferita in Svizzera da Riga (Lettonia), dove viveva con la madre e la nonna e dove lavorava come ballerina in un locale notturno (senza mai pro­stituirsi né far bere clienti), a causa dei debiti lasciati da suo padre dopo il divorzio. Essa ha dichiarato che una sua conoscente, attiva nello stesso ambiente, le aveva mostrato verso la fine di settembre 2000 un annuncio di giornale, stando al quale si cercavano ragazze di almeno 18 anni per uno show in night club svizzeri. Donde la decisione di presentarsi, allettata dalla prospettiva di un maggior guadagno, ancorché fosse notorio che lavorare all'estero rispondendo a simili annunci fosse pericoloso. Così essa si era incontrata con un nominato __________, il quale le avrebbe assicurato che il lavoro sarebbe stato quello di ballerina, salvo precisare che essa avrebbe guadagnato di più salendo in camera con clienti. Non si trattava però, secondo la ragazza, di un obbligo, ma di una scelta.

 

                                               __________ ha precisato di avere avuto con __________ quattro o cinque incontri, di avere firmato in quelle occasioni alcuni formulari con i propri dati anagrafici, come pure un documen­to in cui si impegnava a versare fr. 2'800.– a una certa __________, che le aveva procurato i biglietti per l'autobus e che già si trovava in Svizzera. La somma comprendeva anche le spese necessarie per trovarle un lavoro. Poco prima di partire essa aveva conosciuto poi una ragazza di nome __________, la quale era divenuta sua compagnia di viaggio. Con lei aveva raggiunto Milano martedì 10 ottobre 2000, dopo due giorni di viaggio. Lì una donna russa, presentatasi come __________, le aveva accolte, dicendo loro che erano destinate a un locale denominato __________ dove avrebbero dovuto prostituirsi. Il lavoro consisteva nello stare al bar, nell'incontrare clienti e nel proporre loro di salire ai piani superiori per avere rapporti sessuali dietro versamento di almeno fr. 100.–. Ciò avrebbe gettato le due donne in uno stato confusionale. A quel momento una ragazza conosciuta a Varsavia durante una fermata, tale __________, si sarebbe offerta di aiutarle e di condurle in un luogo fuori pericolo.

 

                                               La sera stessa __________ si era presentata all'__________ di __________ in­sieme con un certo __________, proprietario del bar __________. Pagata la somma di fr. 200.–, costui le avrebbe portate in au­tomobile prima a cena e poi al bar __________, consen­tendo loro di trascorrervi la notte. Saputo l'indomani da __________ che cosa era accaduto, __________ avrebbe proposto loro di rima­ne­re lì a lavorare. Esse avrebbero dovuto intrattenersi al bar fino all'arrivo degli avventori. Alle due donne sarebbe spettato in seguito di decidere se salire in camera con loro, secondo gradimento. Il costo della stanza era inizialmente di fr. 50.– giornalieri, per poi arrivare a fr. 90.–, vitto compreso. __________ avrebbe chiesto loro di vestirsi in modo accattivante, di presentarsi tutti i pomeriggi alle ore 16.00 e di rimanere al bar fino alla chiusura. Per finire __________ ha raccontato tuttavia di essersi resa conto che con __________ essa avrebbe dovuto adescare clienti e ciò l'avrebbe indotta a credere di non avere scelta, dato che __________ era sempre al bar e le indicava gli avventori cui essa doveva avvicinarsi, mostrandosi risentito nel caso in cui lei rifiutasse. __________ non ha mancato di precisare, in ogni modo, che al suo arrivo al bar __________, __________ aveva mandato lei e __________ in polizia a __________ per denunciare __________. Narrato l'accaduto agli agenti, esse avevano poi saputo da __________ che __________ era stata arrestata. Pur negando che __________ l'avrebbe picchiata o minacciata, __________ ha ribadito che costui le ripeteva di eseguire quanto le si ordinava senza muovere obiezioni (sentenza, pag. 18 a 21).

 

                                               Il presidente della Corte di assise ha poi riportato le successive dichiarazioni di __________ circa l'inizio della sua attività come prostituta, rilevando però contraddizioni che ne minavano l'attendibilità. In un verbale del 23 novembre 2000 delle ore 9.26 (act. 51/14), redatto da un altro interrogan­te, __________ si era espressa per vero in termini ben più pesan­ti verso il ricorrente, sostenendo che questi le avrebbe ingiun­to di lavorare per lui e di consegnargli tutto quanto le versavano i clienti, che al suo fabbisogno avrebbe provvedu­to lui personalmente. In effetti, per rimanere al bar __________, egli l'avrebbe obbligata a prostituirsi e a rimettergli il denaro ricavato da tale attività (sentenza, pag. 21). Un successivo verbale di quello stesso giorno, delle ore 13.34 (act. 51/15), steso dal funzionario che aveva condotto l'interrogatorio del mattino, si esauriva in una singolare trascrizione di frasi contenute nel verbale precedente sulle condizioni in cui era esercitata la prostituzione.

 

                                               In un ulteriore verbale del 29 novembre 2000 (act. 51/126), cui l'interrogante del giorno 23 non aveva partecipato, __________ era tornata a toni più sfumati, ammettendo fra l'altro di non nutrire rancore per l'imputato, ma tutt'al più verso le persone che l'avrebbero ingannata al momento di lasciare la Lettonia (sentenza, pag. 21 seg.). Il presidente della Corte ha evocato altresì talune dichiarazioni rilasciate il 1° dicembre 2000 da __________ al Procuratore pubblico (act. 40), cui essa ha raccontato che lei e l'amica avrebbero accettato di prostituirsi perché avevano paura di __________ e perché doveva­no rimborsare al prevenuto il costo del loro soggiorno, soggiungendo di avere detto all'agente di polizia amico dello stesso prevenuto che questi le aveva di fatto obbligate a prostituirsi (sentenza, pag. 22 seg.). Infine la Corte di merito ha riportato anche un passaggio del confronto davanti al Procuratore pubblico (act. 41) in cui __________, chiamata a spiegare come mai avesse accettato di prostituirsi al bar __________ dopo avere rifiutato un'analoga proposta presso l'__________, aveva risposto che nell'esercizio pubblico dell'accusato le condizioni erano migliori perché lì era più tranquillo, perché nessuna le minacciava, perché pensava di guadagnare meglio, perché lei e l'amica necessitavano del denaro per ritornare a casa e per rimborsare l'accusato e perché al __________ non avevano paura (sentenza, pag. 23).

 

                                         b)   Pur giudicando le dichiarazioni di __________ nel loro complesso tutto sommato credibili e abbastanza lineari, ancorché in misura minore rispetto a quelle di un'altra presunta vittima, __________ (sentenza, pag. 23 con riferimento alle pag. 15–18), il presidente della Corte delle assise ha mantenuto una certa cautela, specie di fronte a certe affermazioni rilasciate dalla donna alla polizia il 23 novembre 2000, quando essa ha fatto indiscriminatamente uso di termini come “obbli­gata a prostituirmi” e “pressione” subìta dal prevenuto, chiaramente già nell'ottica – da parte dell'interrogante – di veder applicato l'art. 195 CP. Se non che, ha rilevato il primo giudice, sia “obbli­gata” sia “pressioni” sono modi di dire che premettono una valutazione o una sussunzione di altri elementi di fatto da parte di chi le esprime. All'atto pratico si cercherebbero invano nelle altre dichiarazioni della giovane elemen­ti di fatto relativi a comportamenti dell'imputato che consentirebbero di accertare concretamente l'obbligo di avviarsi alla prostituzione o pressioni in tal senso, a parte la di lei soggettiva paura che egli si adirasse per essere contrariato.

 

                                               Né va frainteso – ha continuato il presidente della Corte – il senso letterale di altre ripetute e ben più sfumate asserzioni di __________, come “__________ ci propose di restare lì a lavorare”, “al momento di accettare la proposta di prostituirmi presso il bar __________ ”, “ci offriva allora la possibilità di restare nel suo locale, dove avremmo potuto guadagnare del denaro prostituendoci nella nostra camera” ecc. (sentenza, pag. 24). Affermazioni per altro espresse al plurale, anche a nome di __________, che escludono coercizioni e pressioni, non da ultimo ove si consideri che __________ ha ammesso come al bar __________ si sentisse più tranquilla e sicura, senza timori. Ciò posto, ha concluso la Corte, non si può dire che l'imputato abbia fatto uso di coercizione per ave­re proposto alla ragazza l'esercizio del meretricio e per avere messo a disposizione la struttura adatta allo scopo (sentenza, pag. 23). Tutt'al più una sua potenziale responsabilità penale potrebbe dipendere, come nel caso delle altre ragazze, dalla possibilità di ascrivergli l'avversa situazione in cui __________ si era trovata, ovvero l'asserita mancanza di alternative alla proposta di lui, che per questo motivo avrebbe assunto il carattere di una non scelta. Argomento che la Corte ha trattato più avanti, in un considerando a sé riferito a tutte le ragazze, ritenendolo per finire il vero proble­ma da affrontare (sentenza, consid. 17). Ha comunque subito rammentato che __________ ha ammesso di avere già lavorato come ballerina e spogliarellista in un locale notturno a Riga, in un posto dove si praticava la prostituzione. Ed ssa ha accettato di lavorare in Svizzera in un contesto analogo, essendole chiaro, dopo le spiegazioni fornite da __________, che anche nel locale in cui avrebbe dovuto far consumare gli avventori, essa avrebbe avuto la possibilità di prostituirsi (sentenza, pag. 24). __________ sapeva perciò e accettava di lavorare in Svizzera in un locale dove gli avventori hanno anche la possibilità di avere rapporti sessuali a pagamento (sen­tenza, pag. 25).

 

                                         c)   Il Procuratore pubblico lamenta svariati arbitrii negli accertamenti e nelle considerazioni che hanno indotto il primo giudice a relativizzare la credibilità di __________. Egli insiste nel far carico alla Corte di avere arbitrariamente cercato nelle puntuali dichiarazioni della giovane contraddizioni in realtà inesistenti, dando più peso ad alcune sfumate affermazioni perché ritenute più credibili rispetto ad altre più cate­goriche (quelle del 23 novembre 2000), rilasciate a un altro interrogante che mirava ad agevolare l'applicazione dell'art. 195 CP. A prescindere dal fatto che, contrariamente a quanto figura nella sentenza, i verbali del 23 novembre 2000 sono stati redatti da funzionari diversi, una lettura oggettiva conferma – secondo il Procuratore pubblico – che le due categorie di termini usati si accompagnano, mischiandosi in tutte le audizioni, senza che ciò costituisca una contraddizione. In realtà la giovane avrebbe semplicemente voluto spiegare in modo sereno e equilibrato ciò che le era occorso. In tutti gli interrogatori __________ avrebbe confermato che il prevenuto, consapevole che lei e l'amica erano giunte in Svizzera con l'inganno e che non volevano prostituirsi, ha offerto loro di rimanere al __________, sempre che si fossero prostituite secondo le regola da lui fissate. E ciò pur sapendo delle difficili con­dizioni in cui versavano le due donne, senza alloggio, ignare della lingua e sprovviste di mezzi finanziari.

 

                                               In quanto il Procuratore pubblico scorge arbitrio nelle considerazioni che hanno indotto il primo giudice a prediligere le più sfumate dichiarazioni della giovane per quanto riguarda il modo (ben diverso da quello preteso nel ricorso) con cui l'im­putato avrebbe suggerito alle due ragazze di prostituirsi, il ricorso si esaurisce sostanzialmente in un atto di appello, per non dire in una requisitoria. Il Procuratore pubblico si diparte invero da una sua interpretazione delle varie deposizioni rilasciate da __________ in alternativa alla diversa valutazione della prima Corte. Ciò non è ammissibile in un ricorso fonda­to sul divieto dell'arbitrio. Il Procuratore pubblico sembra disconoscere altresì che su questo punto la prima Corte ha va­gliato solo un aspetto del problema, quello relativo ai presunti comportamenti dell'imputato che avessero ecceduto la semplice proposta di darsi alla prostituzione, mentre ha lasciato irrisolto l'altro tema, non meno importante (e affrontato prematuramente in questa parte del ricorso) legato al possibile sfruttamento – senza passare a significanti azioni coercitive – della avversa situazione in cui si trovava la ragazza. Tale questione sarà ripresa più avanti (consid. 7).

 

                                   5.   Il Procuratore pubblico fa carico poi alla prima Corte di essere trascesa in ulteriori arbitrii nel valutare la credibilità di __________, compagnia di __________.

 

                                         a)   Ricordato che __________, anch'essa diciottenne e studente all'ultimo anno di scuola media, è giunta in Svizzera per il tramite dell'agenzia di __________, conosciuta per mezzo di un'inserzione sulla stampa, il presidente della Corte di assise ha ripreso alcune dichiarazioni da lei rese in un verbale del 21 novembre 2000 (act. 51/11). Al funzionario la giovane ha raccontato che __________ aveva riferito a lei e a sua madre, pure interessata a raggiungere la Svizzera, che il lavoro offerto era nel settore della consumazione, che esse avrebbero dovuto rimanere al bar e bere con i clienti, alloggiando nello stabile dell'esercizio pubblico, e che – se avessero voluto – avrebbero potuto salire in camera con i clienti per guadagnare di più. Visto il loro rifiuto di quest'ultima prospettiva, __________ aveva risposto che ciò non era un problema, dato che potevano decidere esse medesime il da farsi.            In un secondo colloquio __________ aveva ribadito che le si offriva un lavoro nella “consumazione”, rassicurandola che non occorreva prostituirsi.

 

                                               Il primo giudice ha rilevato di poi che il viaggio di __________ dalla Lettonia si era svolto come quello di __________, che essa pure aveva raggiunto __________ a Milano, che essa pure aveva appreso subito la vera natura del lavoro, che essa pure era stata condotta all'__________ e da lì al __________ con l'intervento di __________. __________ ha poi riferito agli inquirenti che, una volta a __________, l'accusato aveva aiutato lei e l'amica a scrivere una lettera alla polizia di __________ per denunciare l'accaduto. Il quarto giorno egli avrebbe domandato loro se avevano bisogno di soldi e se fossero disposte a lavorare, in particolare a bere con i clienti. Una bottiglia da fr. 250.– avrebbe consentito loro di guadagnare fr. 50.–, al che le due donne avevano accettato. __________ ha precisato che il lavoro iniziava alle ore 16.00, che il prevenuto aveva raccomandato loro di essere “un po' aperte” e di vestire in modo provocante, ma di avere rifiutato quest'ultima proposta, pur avendo notato che le altre ragazze al bar (le quali salivano anche in camera con i clienti) vestissero in modo succinto. Si era quindi seduta al bar, con le altre ragazze, e aveva bevuto controvoglia cinque gin-tonic offerti dall'accusato (sentenza, pag. 25 a 27).

 

                                               Sempre all'interrogatorio del 21 novembre 2000 __________ ha dichiarato che a un certo momento l'accusato le avreb­be indicato un giovane __________, il quale intendeva accompagnarla in camera. Di fronte al suo rifiuto, egli avrebbe reagito dicendole che non aveva diritto di decidere né di scegliere, dato che lavorava per lui. Ha quindi raccontato di essere salita in camera con il cliente, dopo essersi sentita psicologicamente pronta, di avere guardato l'accusato che da parte sua la fissava, facendole capire che gli doveva qualche cosa e che lei non era nessuno. Giunta in camera, essa si sarebbe spogliata; se non che, __________ le avrebbe passato un asciugamano, dicendole di coprirsi e che che intendeva solo parlarle. Ciò che essa avrebbe poi fatto, raccontandogli la sua storia. __________ ha poi aggiunto di essersi incontrata altre volte con quel giovane e di avere lavorato presso il __________ ininterrottamente per un mese, incontrando altri clienti (sentenza, pag. 27).

 

                                               Il primo giudice ha anche riportato parte delle dichiarazioni rese da __________ al Procuratore pubblico durante un interrogatorio dell'11 dicembre 2000 (act. 42). Al magistrato la ragazza ha ripetuto che quando il prevenuto l'aveva vista salire in camera con il primo cliente __________, egli l'avrebbe guardata con un'aria che essa ha interpretato nel senso evocato nel precedente verbale (sentenza, pag. 27). La Corte di merito ha riprodotto anche alcune affermazioni di un verbale dell'8 dicembre 2000 (act. 51/12), in cui __________ ha dichiarato che l'accusato l'avrebbe costretta a prostituirsi per circa un mese, che egli le aveva ricordato di lavorare per lui e che quindi non poteva dirgli di no, che essa era stata obbligata a sottostare al volere del prevenuto, nel senso che doveva accompagnarsi anche a clienti da lui scelti e che l'accusato si prendeva quasi tutti i soldi da lei guadagnati (sentenza, pag. 28). La Corte di assise ha infine richiamato anche un verbale dell'11 dicembre 2000, in cui __________ ha dichiarato al Procuratore pubblico che l'accusato non l'ha mai percossa né minacciata, ma che di fatto l'aveva obbliga­ta a fare quel che diceva perché era il padrone e perché lei si sentiva condizionata dal fatto di non avere denaro. La ragazza ha poi precisato di avere cominciato l'attività di prostituta un paio di giorni dopo essere stata in polizia per denunciare __________ e di essere stata praticamente obbligata dal prevenuto, insieme con __________, a prostituirsi con i clienti del bar __________. In occasione del confronto con il prevenuto, la giovane ha sostanzialmente confermato le proprie dichiarazioni (sentenza, pag. 29).

 

                                               La prima Corte ha ricordato infine che, prima del dibattimento, pure __________ ha fatto pervenire una dichiarazione di costituzione di parte civile, chiedendo un risarcimento di

                                               fr. 85'000.–. Sentita in aula, essa non ha tuttavia lamentato pressioni da parte dell'accusato, ma ha sostenuto di essersi sentita costretta alla prostituzione per le circostanze in cui si era venuta a trovare (sentenza, pag. 29 seg.).

 

                                         b)   La prima Corte ha valutato di nuovo con prudenza le dichiarazioni predette, definendo sospetta la circostanza che __________ abbia avuto rapporti sessuali a pagamento con l'imputato. Inoltre ha considerato come potenzialmente inquinante la relazione sentimentale da lei avviata con __________, suo primo cliente, al quale ha poi dato un figlio. La Corte ha ritenuto, in particolare, che tale rapporto affettivo può avere influito sulle dichiarazioni della ragazza, soprattutto perché i di lei trascorsi come prostituta, seppur brevi, avrebbero potuto destabilizzare la coppia. __________ aveva quindi interesse ad addossare per quanto possibile all'accusato la responsabilità della sua permanenza al __________. Ciò risulta anche da palesi forzature contenute nella richiesta di costituzione di parte civile e di risarcimento del danno (ben

                                               fr. 85'000.–), segnatamente dalle pesanti accuse secondo cui il prevenuto l'avrebbe sequestrata, violentata e rivenduta. Infine la prima Corte ha considerato singolare che, già prima di partire per la Svizzera, __________ si fosse dichiarata disponibile a entrare in relazione con i clienti, ossia a bere al bar e a svolgere un'attività che preludeva a quella costituita dall'appartarsi in camera con loro per avere un rapporti intimi. Al presidente della Corte è apparso perciò poco probabile che la donna possa non avere inteso come la prima parte del lavoro (consumazione) preludesse a una seconda, fin troppo immaginabile (sentenza, pag. 30 seg.).

 

                                               Il presidente della Corte delle assise correzionali ha soggiun­to ad ogni modo che, pur prescindendo dalle citate riflessioni, la lettura delle dichiarazioni rilasciate da __________ in merito al suo avvio alla prostituzione non risultavano concludente. Come le altre ragazze, anche lei non aveva saputo sostanziare le circostanze di fatto che l'avevano indotta ad accusare l'imputato, eccezion fatta per l'episodio dello sguar­do al momento in cui è salita in camera per la prima volta. Se non che, in quell'occasione essa si era limitata a un colloquio, ragione per cui, si volesse anche conferire all'episodio la connotazione di una pressione di una certa intensità sulla volontà della giovane, rimarrebbe ancora aperta la questione di sapere se vi sia un nesso con la successiva decisione di prostituirsi (sentenza, pag. 31). Altri dubbi risultano dal fatto che le dichiarazioni di lei divergono da quelle di __________ circa il contenuto della proposta avanzata dall'imputato alle due. Mentre __________ ha sostenuto che era stato loro offerto di far bere i clienti al bar, dietro corresponsione di una percentuale, __________ – più credibile – ha affermato che l'imputato avrebbe loro proposto di darsi alla prostituzione le prostitute (sentenza, pag. 31). Infine il primo giudice ha ricordato che __________ ha riferito al Procuratore pubblico come le due ragazze, durante il tragitto da Milano a Como, si fossero informate su quanto avrebbero guadagnato facendo bere i clienti o appartandosi con loro e avrebbero manifestando stupore nell'apprendere che avrebbero guadagnato solo prostituendosi, poiché __________ avrebbe detto loro il contrario. J__________na ha poi soggiunto che, giunte al centro __________ poco dopo __________, le ragazze avevano comperato cosmetici, calze e preservativi (sentenza, pag. 31 seg.). Ciò posto, la Cor­te di assise ha ritenuto che, pure per quanto riguardava __________, non risultava nulla di tangibile sulle concrete pressioni esercitate dall'imputato, tranne le dichiarazioni secondo cui la ragazza sarebbe stata “di fatto” o “praticamente” obbligata a prostituirsi (sentenza, pag. 32).

 

                                         c)   Secondo il Procuratore pubblico, nel tentativo di sminuire la portata delle dichiarazioni della vittima, la Corte avrebbe arbitrariamente creato motivi di dubbio sulla sua affidabilità, legandoli ai presunti rapporti instaurati con l'accusato e ad altri suoi interessi personali. I rapporti sessuali con l'imputato sarebbero dovuti al fatto di essersi ormai ineluttabilmente spinta alla prostituzione, mentre il legame con __________ non può costituire motivo di sospetto, questi avendo constatato per primo l'accaduto e avendo confermato le versione della ragazza. __________ non avrebbe quindi avuto alcuna necessità di deporre il falso per migliorare la sua posizione agli occhi dell'amico. Tanto meno la credibilità della ragazza risulterebbe scalfita dai toni usati nella costituzione di parte civile, in particolare dalla richiesta di risarcimento. Vagliando le deposizioni della vittima – argomenta il Procuratore pubblico – la prima Corte avrebbe dovuto constatare come la vittima, come le altre ragazze, ha sempre inteso riferire i fatti senza eccessi, ammettendo di non essere mai stata oggetto di minacce o di violenza.

 

                                         d)   Ancorché esposti con diligenza, gli argomenti testé riassunti non bastano per far apparire arbitrarie nel risultato le considerazioni che hanno indotto la prima Corte a valutare con accresciuta cautela le dichiarazioni di __________, sia per i suoi rapporti personali con l'accusato, sia per il suo legame con __________ e per il suo interesse a ottenere un cospicuo risarcimento in denaro. Certo, la Corte non ha mancato di rigore valutando la credibilità della ragazza, ma ciò non ba­sta a integrare gli estremi di eccesso o di un abuso del po­tere d'apprezzamento. D'altro canto nella sua tenace argomentazione il Procuratore pubblico perde di vista, una volta ancora, che la prima Corte si è limitata su questo punto a esaminare se l'accusato abbia esercitato pressioni rilevanti sulla ragazza. La questione – non meno importante – di sapere se costei abbia ceduto a pressioni di tipo ambientale, per l'avversa situazione in cui si è venuta a trovare (indipendentemente dall'intensità della proposta fattale dall'imputato), sicché il suo consenso non fosse effettivo, non è ancora sta­ta trattata. Per ora è sufficiente rilevare che l'accertamento secondo cui all'accusato non possono ascriversi comportamenti diretti eccedenti la semplice proposta a __________ di esercitare la prostituzione è scevro di arbitrio. A questo proposito il ricorso è destinato all'insuccesso.

 

                                   6.   Il Procuratore pubblico reputa pure arbitrarie le argomentazioni della Corte di assise sulla credibilità di __________.

 

                                         a)   Stando alla sentenza impugnata, __________ (nata nel 1974), ha frequentato la scuola di polizia a Riga e ha lavorato per 8 mesi come agente, iscrivendosi poi alla facoltà di chimica dell'università. Sempre stando alla sentenza, nel verbale del 21 novembre 2000 essa ha sostenuto di essere giunta in Svizzera con la prospettiva di lavorare come baby-sitter, indirizzatavi da un'agenzia che offriva posti di lavoro su un giornale. Giunta in aereo a Zurigo, essa sarebbe stata accompagnata al __________ di __________ e, non appena arrivata, le sarebbe stato messo in mano un preservativo e le sarebbe stato detto di salire in camera con un cliente (sentenza, pag. 32). Essa ha riferito alla polizia di non essersi ribellata a causa dello choc, dell'ora tarda e della mancanza di denaro. Era quindi salita in camera con quel cliente, costretta a prostituirsi dall'accusato (sentenza, pag. 32 seg.). Nel successivo ver­bale dell'8 dicembre 2000, sempre secondo la sentenza, __________ ha ribadito tali affermazioni, soggiungendo di avere avuto paura del prevenuto (sentenza, pag. 33). Al Procuratore pubblico essa ha precisato di avere appreso che si sarebbe dovuta prostituire solo una volta giunta al __________, di non essere stata percossa né minacciata, ma di essere stata obbligata di fatto a prostituirsi nella situazione in cui si trovava, per l'impellente bisogno di denaro destinato a pagare debiti (sentenza, pag. 33).

 

                                         b)   Anche in questo caso il primo giudice ha ritenuto di valutare con grande cautela tali affermazioni. Egli si è soffermato dap­prima sull'asserzione contenuta nel verbale del 21 novembre 2000, secondo cui l'imputato avrebbe persino costretto la donna ad avere un rapporto sessuale con lui, ricordando che l'accusato sosteneva di avere avuto una relazione sentimen­ta­le di alcuni mesi con __________ e che per finire quest'ultima aveva ammesso tale circostanza, pur soggiungendo di essersi dovuta prostituire anche durante quel periodo (sentenza, pag. 33 seg.). Sta di fatto – ha rilevato la Corte – che in un primo tempo __________ ha denunciato una violenza carnale finanche ripetuta, salvo poi riconoscere una relazione sentimentale durata di circa sei mesi (sentenza, pag. 34). Ciò non era di serio affidamento. La Corte ha rammentato al­tresì che, secondo l'imputato, la relazione sarebbe stata tron­cata da lui medesimo perché l'amica, contro la sua volontà, avrebbe comunque intrattenuto rapporti intimi con altri uomini e avrebbe partecipato a un festino, per altro immorta­lato in fotografia (sentenza, loc. cit.). Quanto a __________, essa nemmeno si è espressa sui motivi della rottura, che secondo la Corte costituiva senz'altro motivo di rancore, tanto più nell'ambito di un procedimento penale (sentenza, loc. cit.).

 

                                               Il primo giudice non ha poi mancato di rilevare che __________ è incorsa in altre imprecisioni, ad esempio quando ha dichiarato di essere stata portata direttamente al __________, dove le sarebbe stato immediatamente messo in mano un preservativo e le sarebbe stato assegnato subito un cliente, mentre il tassista che l'aveva prelevata a Zurigo ha dichiarato di averla portata al bar __________ di __________, su commissione del titolare di quell'esercizio pubblico (sentenza, pag. 34 seg.), e che di lì l'imputato l'aveva condotta al __________ (sentenza, loc. cit.). Comunque sia, ha soggiunto la Corte, nemmeno __________ pretendeva che fosse stato l'imputato a metterle in mano il preservativo o a ordinarle di salire in camera con il cliente (sentenza, pag. 35). Per di più, anche __________ – come __________ – era tornata al __________ dopo un primo rientro in patria, né risultava traccia di pressioni dell'accusato volte a sospingere la ragazza alla prostituzione (sentenza, loc. cit.).

 

                                         c)   Nel motivare il suo dissenso il Procuratore pubblico si muove di nuovo sui binari di una requisitoria e non di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il gravame si esaurisce ulteriormente nel ripetuto uso del termine “arbitra­rio” rivolto a ogni considerazione e conclusione divergente, seguito ogni volta da persistenti puntualizzazioni e prese di posizione appellatorie. Per motivare una censura di arbitrio non basta però allegare versioni alternative, per quanto preferibili siano, ma occorre dimostrare perché l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte di merito ap­paiano a tal punto insostenibili da integrare gli estremi dell'arbitrio. Il ricorso non adempie nemmeno da lungi tale requisito, tant'è che per il finire il Procuratore pubblico disquisisce liberamente su questioni legate alla constatazione dei fatti e all'apprezzamento delle prove con argomenti riconducibili al suo ruolo di titolare dell'azione penale e di magistrato inquirente, non di ricorrente che invoca il divieto dell'arbitrio. Così com'è formulato, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

 

                                   7.   Il Procuratore pubblico si duole di arbitrio anche nel mancato accertamento della condizione di fragilità e vulnerabilità in cui si trovavano le parti lese, motivo per cui le pressioni esercitate dall'accusato nemmeno dovevano raggiungere un'intensità rilevante.

 

                                         a)   Nell'intento di accertare se fossero date “pressioni ambientali” tendenti a far prostituire le ragazze e se ciò fosse sufficien­te per condannare l'imputato a norma dell'art. 195 cpv. 2 CP, il primo giudice non ha trascurato di esaminare le condizioni in cui versavano le donne. Ha ricordato che, giunte in Svizzera nella convinzione di essere destinate a un lavoro onesto, ancorché in tre casi da esercitare in luoghi ove si praticava la prostituzione, queste si erano viste offrire un lavoro di meretrice, erano state sollecitate a rimborsare le spese di viaggio e a corrispondere una forte commissione da parte di chi aveva trovato loro il lavoro, si erano trovate senza mezzi per il ritorno, si erano indebitate per sostentarsi e non conoscevano la lingua (sentenza, pag. 36). Pur non disconoscendo il peso di tale situazione, la Corte non ritenuto tuttavia che l'unica via d'uscita fosse la prostituzione. Anzitutto perché non si trattava di ragazze ignoranti o sottosviluppate, disperate né tanto meno affamate: __________, ventottenne, aveva una formazione e un reddito superiore alla media e non era venuta in Svizzera per fame né come una sprovveduta. __________, allora ventiseienne, aveva anch'essa una formazione completa e, pur guadagnando poco come agente di polizia, è una donna matura, volitiva e apparentemente non influenzabile. __________ e __________, entrambe diciottenni al loro arrivo in Svizzera, erano studenti e si trova­vano perciò in una situazione privilegiata, nel senso che non si dibattevano in particolari ristrettezze economiche; benché svantaggiate dalla giovane età, esse avevano modo di aiutarsi vicendevolmente e apparivano persone di normale intelligenza, a prima vista non disposte a cedere alla prima sollecitazione.

 

                                               La Corte di assise ha ricordato altresì che tutto quanto è pur sempre avvenuto in Svizzera, ove una ragazza che si presenti in polizia per denunciare un inganno circa lo scopo del viaggio viene rimpatriata. Nessuna delle donne poi aveva pre­teso di essere stata minacciata o privata della libertà personale o dei propri documenti o della possibilità di chiedere aiu­to. Due di loro si sono bensì recate in polizia per denunciare chi (ma non l'accusato) le aveva raggirate, ma né l'una né l'altra aveva chiesto il rimpatrio, né vi è ragione di credere che ciò fosse dovuto a collusione della polizia con l'imputato. In sintesi, ha concluso la prima Corte, due delle parti lese non avevano ritenuto di andare in polizia a denunciare la situazio­ne e a chiedere di essere rimpatriate, benché ciò fosse possibile, mentre le altre due avevano sì sporto querela, ma non avevano per nulla sollecitato il rimpatrio. Nessuna di loro poi risultava essere stata minacciata, sicché la prima Corte ha ritenuto in ultima analisi che le ragazze avevano preferito esercitare la prostituzione piuttosto che tornare a casa, cedendo liberamente alle “pressioni ambientali” (sentenza, pag. 36 seg.).

 

                                               Si volesse nondimeno attribuire maggiore intensità alla proposta dell'imputato – ha soggiunto il presidente della Corte –ciò non basterebbe automaticamente per una condanna. Nella fattispecie, in effetti, a costui non poteva in alcun caso addossarsi il peso di “pressioni ambientali”. L'imputato non aveva ingannato le ragazze sul lavoro che le attendeva, non aveva chiesto loro alcuna provvigione, non si era per nulla rivolto all'organizzazione di __________ e __________ o a terzi perché gli procurassero l'una o l'altra delle ragazze, tesi per altro nemmeno adombrata dalla pubblica accusa. Egli ha profittato tutt'al più del disagio in cui le ragazze si trovavano per trarne vantaggi economici, presentandosi come un buon samaritano, salvo proporre poi quanto anche gli altri offrivano. Ma ciò non toglie – ha continuato la Corte – che il suo fosse un interven­to di second'ordine e in seconda battuta, limitato a consentire l'esercizio della prostituzione, senza intensità di rilievo penale, non avendo egli alcuna responsabilità per la prima fase dell'operazione, in cui le ragazze sarebbero state raggirate, sradicate dal loro paese e indebitate. Quanto alla richiesta di fr. 65.–/90.– giornalieri per vitto e alloggio, alla Corte nemmeno essa è apparsa coercitiva di fronte alla controprestazione fornita. Nelle circostanze descritte il presiden­te della Corte ha quindi prosciolto l'imputato dall'accusa di avere sospinto le quattro ragazze alla prostituzione, lasciando aperta la questione di sapere se il giudizio sarebbe stato diverso qualora all'imputato si fosse dovuta ascrivere la respon­sabilità della situazione in cui le donne erano venute a trovar­si (sentenza, pag. 37 seg.).

 

                                         b)   Secondo il Procuratore pubblico le infauste condizioni delle ragazze all'arrivo nel Ticino dovevano necessariamente indurre la prima Corte a concludere che queste si trovavano in un rapporto di dipendenza e di inferiorità tale da renderle vulnerabili alla proposta del prevenuto. Le giovani donne erano giunte in Svizzera nella convinzione di trovare un lavoro onesto e un alloggio confacente, per quanto consapevoli di dover destinare una parte del guadagno all'estinzione del debito contratto in patria per l'organizzazione del viaggio e per il posto di lavoro. Esse non parlavano italiano e non conoscevano nessuno cui appoggiarsi in caso di bisogno. Ciò bastava a rendere insicuro e fragile chicchessia, specie di fronte all'esigenza di trovare un alloggio e di restituire un debito contratto in patria, oltretutto nella consapevolezza di agire nell'illegalità. Donde, a parere del Procuratore pubblico, un rapporto di dipendenza non trascurabile verso l'imputato, che le aveva accolte nel suo esercizio pubblico.

 

                                               In realtà con argomentazioni del genere il Procuratore pubblico non si confronta con le motivazioni del primo giudice. Il quale non ha ignorato quanto è illustrato nel ricorso. Anzi, egli medesimo ha dato atto che le giovani erano giunte in Svizzera nella convinzione di essere destinate a un lavoro diverso (ancorché da esercitare, per tre di esse, in luoghi ove si praticava la prostituzione), che erano indebitate e non conoscevano la lingua (sentenza, pag. 36). Nondimeno egli ha ritenuto, a fronte di altri accertamenti, che ciò non fosse decisivo. Le ragazze, in effetti, non erano ignoranti né sottosviluppate: anzi, avevano una formazione e un reddito superiore alla media __________, rispettivamente una formazione completa (__________, che pur lamentando l'eseguita del suo reddito di poliziotta, è apparsa persona matura, volitiva e apparentemente non influenzabile), rispettivamente il privilegio di essere studenti (__________e __________), rispettivamente la possibilità di aiutarsi vicendevolmente (__________e __________). Inoltre non apparivano facilmente influenzabili e avevano la possibilità di rivolgersi alla polizia (ciò che due di esse hanno anche fatto), fosse solo per essere rimpatriate (sentenza, loc. cit.). A dispetto di ciò, tutte e quattro avevano accettato la proposta dell'imputato. Rimanendo al bar __________ e prostituendosi, esse non hanno pertanto ceduto – a mente del primo giudice – perché costrette dal disagio di cui l'imputato ha subdolamente profittato, ma hanno agito per libera scelta. Perché tale conclusione sarebbe l'esito di un arbitrario accertamento dei fatti o di un'arbitraria valutazione delle prove, il Procuratore pubblico non spiega. Egli individua per vero una serie di arbitrii nelle considerazioni che hanno indotto la prima Corte a sorvolare sul pericolo al quale le ragazze potevano andare incontro ove non avessero saldato il debito, ma con argomenti di chiara natura appellatoria. Una volta di più egli si diparte da un proprio accertamento dei fatti e da una propria interpretazione delle risultanze del processo fondandosi sulle accuse e sulle dichiarazioni rilasciate dalle donne nei loro interrogatori, dimenticando che la prima Corte ne ha ridimensionato la portata senza arbitrio (sopra, consid. 3 a 6).

 

                                               Il Procuratore pubblico riscontra estremi di arbitrio anche nelle considerazioni della prima Corte circa le condizioni economiche delle ragazze nel loro paese d'origine. Al proposito tuttavia il ricorso denota ulteriore indole appellatoria. Nonostante la ripetuta invocazione del termine “arbitrio”, esso si esaurisce daccapo nell'esposizione di un personale punto di vista, del tutto inidoneo per motivare doglianze di arbitrio. Ne discende che l'accertamento della Corte di assise, secondo cui le ragazze hanno liberamente accolto la proposta di lavorare – dandosi il caso – come prostitute al bar __________ e non perché condizionate in modo rilevante dalla loro fragilità o vulnerabilità dovuta a “pressioni ambientali” resiste alla critica.

 

                                   8.   Sempre nell'ambito dell'accusa ancorata al promovimento della prostituzione il Procuratore pubblico si duole che l'imputato non sia stato condannato per la fattispecie contemplata dall'art. 195 cpv. 3 CP, la quale persegue chiunque leda la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in tale sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione.

 

                                         a)   La finalità dell'art. 195 cpv. 3 CP è quella di garantire a una persona la possibilità di scegliere liberamente il modo e le condizioni in cui essa intende esercitare la propria attività (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 195 CP; Schwaibold/Meng, op. cit., n. 22 ad art. 195 CP). Consapevole della fragilità del­le persone dedite alla prostituzione, il legislatore ha perciò inteso proteggerle da individui o da gruppi malavitosi che si propongono di dominarle o di gestire la loro attività (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 195 CP). L'art. 195 cpv. 3 CP presuppone anzitutto che l'autore eserciti un'influenza rilevante sulla persona (Schwaibold/Meng, op. cit., n. 22 ad art. 195 CP). Non occorre che questa si trovi in un rapporto di dipendenza; basta che l'autore eserciti una pressione che consenta di ottenere dalla prostituta un determinato comportamento (DTF 125 IV 269 consid. 1 pag. 271). Egli deve far capo quindi a una forma di dominazione (DTF 126 IV 76 consid. 2 pag. 80) o di costrizione (Trechsel, op. cit., n. 8 a 10 ad art. 195 CP), oppure fare pressione sull'altrui libertà di decisione, purché la pressione sia tale da non consentire alla vittima di sottrarsene facilmente, (Stra­tenwerth, Besonderer Teil I, 5ª edizione, § 9, n. 11, pag. 173). La vittima, in altri termini, non deve più essere in grado di decidere autonomamente se darsi o no alla prostituzione (DTF 129 IV 81 consid. 1 pag. 84, 126 IV 76 consid. 1 pag. 81; Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 195 CP).

 

                                               Tra gli esempi di pressioni intese a sospingere in un certo modo alla prostituzione o a controllarne l'attività, la giurisprudenza annovera il caso di chi sorveglia la prostituta, le imponga regole sul prezzo o sul comportamento oppure esiga un rendiconto (DTF 125 IV 269 consid. 1 pag. 271; Corboz, n. 47 ad art. 195). Sapere se la pressione sia di rilievo pena­le dipende dalle circostanze concrete. La giurisprudenza ne ha ravvisato gli estremi nel caso di alcune entraîneuses soggette a rigorosi controlli di presenza sul luogo di lavoro e sull'attività esercitata, costrette a prostituirsi già per le condizioni generali di lavoro (locazione obbligatoria della camera nel medesimo stabilimento, forfaits), seppure potessero tenere il guadagno per sé (DTF 129 IV 84 con riferimento alle sentenze non pubblicate 6S.446/2000 del 29 marzo 2001, consid. 3, e 6S.570/1997 del 9 ottobre 1997, consid. 2; v. anche Schwaibold/Meng, op. cit., n. 28 ad art. 195 CP, ove si precisa che le donne erano costrette a prostituirsi per evitare il licenziamento). Ne ha pure ravvisato gli estremi nel caso di un gestore d'agenzia di accompagnatrici che esigeva da que­ste ultime la costante disponibilità a essere ingaggiate ed esercitava una costante sorveglianza per mezzo di autisti che provvedevano anche all'incasso degli introiti (DTF 129 IV 84 con riferimento a DTF 125 IV 269 consid. 2 pag. 271; v. anche Schwaibold/Meng, op. cit., n. 29 ad art. 195 CP). Un altro caso di applicazione è risultato quello di un soggetto che aveva portato illegalmente in Svizzera prostitute straniere, le aveva illegalmen­te ivi ospitate, aveva loro procurato lavoro in saune e in locali notturni, le aveva costantemente accompagnate sul posto di lavoro e sorvegliate, aveva incassato i proventi della loro attività, provvedendo in un secondo tempo a remunerar­le, e aveva loro mutuato denaro da restituire con il lavoro (DTF 129 IV 84 con riferimento alla sentenza non pubblicata 6P.162/2001 del 22 marzo 2002, consid. 6). Per contro il Tribunale federale non ha ritento punibile il gestore di una sauna che aveva preteso dalle prostitute il pagamento dell'ingres­so e una quota di guadagno del 40%. In quel caso esisteva un vincolante tariffario dei prezzi e le ragazze erano tenute a riversare gli introiti del loro lavoro alla direzione, ma la loro libertà d'azione e di movimento rimaneva intatta. Le prostitute riscuotevano poi il loro guadagno alla fine di ogni giornata, dedotta la quota spettante al datore di lavoro (DTF 129 IV 85 con rinvio a DTF 126 IV 76 consid. 3 pag. 81).

 

                                               In DTF 129 IV 81 consid. 1.4 pag. 87 il Tribunale federale ha comunque ribadito che la sorveglianza di prostitute, come la direzione della loro attività, è punibile giusta l'art. 195 cpv. 3 CP e che il consenso formale delle interessate non è effettivo se la loro libertà di decisione è fortemente influenzata da pre­carie condizioni economiche. Nel caso appena citato la donna giudicata colpevole di promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 cpv. 3 e 4 CO (oltre che di tratta d'esseri umani giusta l'art. 196 CP) aveva illegalmente ingaggiato nei propri saloni adibiti a postriboli povere ragazze tailandesi, sprovviste di permessi di lavoro, non particolarmente attraen­ti e perciò più remissive. Giunte in Svizzera, esse venivano private del passaporto e del biglietto aereo di ritorno perché non abbandonassero prematuramente il lavoro e pagassero mediamente una somma di fr. 12'000.– per l'assistenza all'espa­trio e il viaggio. All'arrivo in Svizzera, tutte si vedevano comminare una pena convenzionale di fr. 10'000.– qualora fossero ripartite anticipatamente. Costrette a rimanere nei saloni 17 ore al giorno, esse dovevano consegnare alla datrice di lavoro tutti i proventi della loro attività, comprese le mance eccedenti fr. 50.–. Costei tratteneva il 60% degli introiti per sé, lasciando il resto alle prostitute, le quali però erano tenute prima a estinguere il loro debito, ciò che richiedeva un mese di lavoro in media. Il saldo spettante alle ragazze era poi custodito fino alla loro partenza, al fine di garantire la loro lealtà. Ciò costringeva le donne a chiedere ogni volta piccoli acconti per le necessità quotidiane. La datrice di lavoro organizzava però il vitto e provvedeva alla consegna della biancheria, delle scarpe ecc., compensando i costi con i relativi guadagni. In un salone la datrice di lavoro aveva finanche installato un impianto di comunicazione attraverso il quale sorvegliava quanto avveniva nei locali. Essa fissava inoltre i prezzi e il genere delle prestazioni fornite. Nel bordello vigeva una disciplina ferrea, tant'è che una ragazza era stata costretta a prostituirsi nonostante le mestrua­zioni e infrazioni anche piccole erano punite con multe detratte dai guadagni. Alle ragazze veniva inoltre reso difficile il contatto con l'esterno, al punto da vietar loro l'uso del telefono nei saloni per impedire che riferissero delle condizioni di lavoro. Esse potevano uscire soltanto in gruppo e accompagnate.

 

                                         b)   Vagliando la fattispecie ora in esame sotto il profilo dell'art. 195 cpv 3 CP il presidente della Corte di assise ha riprodotto un verbale del 22 novembre 2000 (act. 51/17) in cui __________ aveva dichiarato che una certa __________ le avrebbe dato le informazioni sull'orario di lavoro (dalle ore 16.00 all'una di notte) e sulle tariffe da chiedere ai clienti (almeno

                                               fr. 150.– o Lit. 200'000), spiegandole che le ragazze dovevano farsi offrire almeno una bibita, di regola champagne. Nel verbale __________ aveva precisato altresì di avere creduto che quelle regole fossero state dettate dal prevenuto: l'obbligo di presenza delle ragazze dall'apertura fino alla chiusura del locale, l'obbligo delle consumazioni, il divieto di uscire con clienti durante gli orari di lavoro senza il permes­so del prevenuto, la proibizione di portare clienti in camera dopo l'orario di chiusura. Ricordato come la giovane avesse confermato tali dichiarazioni nei successivi verbali del 23 novembre 2000 (act. 51/20) e del 1° dicembre 2000 (act. 38), il primo giudice ha ricordato che __________ aveva fornito ragguagli anche su comportamenti che non era­no regolamentati, come la completa libertà di movimento durante la giornata e quella di conservare gli incassi (eccettuato il pagamento della camera). Anzi, talora l'accusato concedeva sconti sulle consumazioni al bar e mai egli risulta avere chiesto alle ragazze il versamento di introiti ritratti dalla loro attività. __________ ha soggiunto poi di essere sempre stata trattata bene, di non avere subìto minacce, di avere sempre potuto decidere liberamente con chi appartarsi, di non avere ricevuto disposizioni sulla durata della permanenza in camera con i clienti e di avere notato il prevenuto attivarsi, inviando una delle ragazze per verificare se tutto fosse a posto, solo quando una di loro si intratteneva in camera per più di un'ora. Nel verbale del 23 novembre 2000 __________ aveva espresso anche una sorta di giudizio sulla propria situazione, riferendo di essere rimasta al bar __________ volontariamente e senza alcuna costrizione, salvo pagare fr. 6'000.– e U$ 300 a un certo __________ (sentenza, pag. 38 a 40).

 

                                               Il presidente della Corte ha poi evocato il verbale 23 novembre 2000 di __________ (act. 51/14), già valutato con circo­spezione ai fini dell'art. 195 cpv. 2 CP. Nel medesimo l'interessata dichiarava che era tenuta a presentarsi al bar alle 16.00 e a rima­nervi fino all'orario di chiusura (l'una di notte, dandosi il caso le tre o le quattro del mattino), che non poteva ospitare nessuno nella sua stanza fuori degli orari d'aper­tura del bar, che tutte le ragazze dovevano vestire in modo elegante e abbastanza succinto, che qualche volta era il prevenuto a scegliere i vestiti, che il prezzo con i clienti era stabilito da lui, che lei consegnava i soldi all'accusato subito o l'indomani, che il cliente poteva trattenersi in camera tutta la notte, che dal bar grande si raggiungeva attraverso un corridoio il bar piccolo, dove si prendeva il preservativo da un vaso e poi si saliva in camera, che il prevenuto autorizzava le ragazze a rimanere in camera con il cliente un'ora al massimo, che tante volte il cliente era scelto proprio dall'accusato (il quale comunicava se fosse buono o no), che essa doveva convincere il cliente a salire in camera, che a volte l'accusato gridava, senza però mai minacciarla o percuoterla, e che mentre le altre ragazze ricevevano una percentuale sulle bibite smerciate al bar, lei non ha mai percepito nulla.

                                               Il primo giudice ha quindi rilevato che, stranamente, la polizia ha ritento di allestire ancora lo stesso giorno un nuovo verba­le, in cui la ragazza ha detto le stesse cose sulle direttive cui doveva sottostare. Ricordato che __________ ha confermato le proprie dichiarazioni davanti al Procuratore pubblico il 1° dicembre 2000, egli ha rilevato nondimeno che la giovane aveva riferito nel verbale del 22 novembre 2000 (act. 51/3) che le ragazze potevano scegliere se salire in camera con i clienti o no, a loro gradimento, e nel verbale del 29 novembre 2000 (act. 51/16) la stessa __________ aveva dichiarato che durante il primo mese era il prevenuto a consigliare il cliente cui accompagnarsi, indicando quello che pagava meglio, ma che lui non l'ha mai obbligata a salire in camera con nessuno (sentenza, pag. 41 seg.).

 

                                               Per quanto riguarda __________, la Corte di merito ha anzitutto rilevato che essa è stata interrogata in maniera meno sistematica riguardo le regole di esercizio. Ha comunque riportato alcune dichiarazioni tratte dal verbale dell'11 dicembre 2000 (act. 42), in cui la giovane ha dichiarato che all'inizio occorreva che il prevenuto fungesse da interprete ed era lui a trattare con i clienti, ma anche in seguito, quando lei aveva imparato un po' di italiano, era il prevenuto che le inviava i clienti o che le diceva di andare in camera con uno di loro. Lei qualche volta aveva rifiutato, ma senza esito. Nello stesso verbale __________ ha confermato che era sempre il prevenuto a scegliere i clienti, rispettivamente le ragazze, e combinava lui gli accordi. Tutte le donne, ha proseguito, erano obbligate a essere presenti nel locale, e lei lavorava praticamente sette giorni su sette, 12 ore al giorno (sentenza, pag. 41).

 

                                               Infine il presidente della Corte ha riportato l'interrogatorio di __________ dell'11 dicembre 2000 (act. 43), nel quale essa ha dichiarato che durante l'orario di apertura vigeva l'obbligo di presenza nel locale e occorreva vestirsi in modo provocan­te, che spesso era il prevenuto a mandare una ragazza da un cliente o un cliente da una ragazza, che a volte lui medesimo sceglieva la ragazza per il cliente e se questi non ave­va i soldi per pagare li anticipava lui e che lei stessa, su incarico del prevenuto, aveva comunicato a __________ alcune regole quando è arrivata. Avendo la prima istruito la seconda – ha rilevato il presidente della Corte – anche a __________ dovevano per forza essere note le regole menzionate da __________.

                                         c)   Il Procuratore pubblico lamenta arbitrii anche nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove sottesi all'appicazione dell'art. 195 cpv. 3 CP. In modo insostenibile, a suo avviso, il primo giudice ha attribuito rilevanza solo alle regole e alle direttive concordemente riferite da tutte le ragazze, ignorando arbitrariamente il fatto che non per tutte vigevano le medesime. A suo parere l'accusato imponeva alle ragazze comportamenti diversi secondo la situazione, in particolare secondo la disponibilità e il carattere dell'interessata; all'una era necessario imporre il cliente perché più restia, all'altra no; all'una bisognava trattenere tutto l'incasso per il controllo, all'altra poteva essere lasciato tutto in tasca. Simili argomentazioni potranno fors'anche apparire interessanti, ma denotano evidente natura appellatoria. In un ricorso per cassazione ancorato al divieto dell'arbitrio risultano quindi inam­missibili.

 

                                         d)   Il Procuratore pubblico sostiene altresì che per decidere sulla legittimità di talune regole occorre considerare la situazione nel suo insieme e valutare se sussista un condizionamento inaccettabile. L'imposizione di una fascia oraria obbligatoria, ad esempio, sarebbe conciliabile con un'at­tività di prostituta stipendiata o retribuita a percentuale sugli incassi, ma non è compatibile con una mancanza di retribuzione né, a maggior ragione, con l'obbligo di pagare lautamente la camera. Ora, il problema non è stato trascurato dalla prima Corte, la quale ha visto l'obbligo di pre­senza al bar dal tardo pomeriggio fino alle ore piccole e quel­lo di fa­vorire le consumazioni come regole dalle quali il prevenuto traeva vantaggi economici. È quindi verosimile – essa ha continuato – che l'imputato pretendesse il rispetto di tali consegne. Pur ammettendo che simili disposizioni potessero limitare la facoltà delle ragazze di scegliere luoghi e tempi, come pure la facoltà di avvicinare liberamente i clienti, il primo giudice ha però sottolineato che grazie all'obbligo di presenza le ragazze potevano poter facilmente trovare i clienti che altrimenti avrebbero dovuto cercare altrove, con tutti i rischi connessi. Tolto l'orario di apertura del bar, il primo giudice ha rammen­tato però che le ragazze erano libere di praticare la prostituzione anche altrove, facoltà che nessuna si è mai vista precludere. La presenza obbligatoria al bar rispondeva per finire ai reciproci interessi delle parti e aveva carattere tutto sommato più consensuale che coercitivo, mentre nulla è dato di sapere su come il prevenuto avrebbe reagito alla violazione di tali obblighi.

 

                                               Con le citate considerazioni il Procuratore pubblico non si confronta. Egli non spiega perché l'obbligo di presenza al bar imposto alla ragazze durante l'orario di apertura sarebbe ancora rilevante sotto il profilo dell'art. 195 cpv. 3 CP nelle circostanze descritte dal primo giudice, né illustra perché la fascia oraria obbligatoria era nell'interesse del solo gestore, né indica le gravi conseguenze che sarebbero seguite a una trasgressione. Egli si limita a far valere che la Corte di assise sarebbe caduta in arbitrio trascurando che l'obbligo di presenza al bar si protraeva ben oltre l'una di notte e a esprimere stupore perché la prima Corte avrebbe arbitrariamente relativizzato il problema considerando gli orari di lavoro come il frutto di un libero consenso. Ma ciò non basta per far apparire la più sfumata conclusione del primo giudice come manifestamente insostenibile, anche perché effettivamente nessuna ragazza ha riferito di eventuali ritorsioni cui essa sarebbe andata incontro in caso di violazione.

 

                                         e)   Secondo il Procuratore pubblico la Corte di merito avrebbe arbitrariamente accertato l'inesistenza dell'obbligo imposto alle ragazze di far bere i clienti e di consumare preferibilmen­te champagne. Al riguardo la Corte ha ritenuto nondimeno che anche nella valutazione della portata di tale obbligo occorresse cautela. Ricordato che il Tribunale federale ha ritenuto incompatibile con l'art. 195 CP far dipendere l'accesso alla disponibilità dei servizi della prostituta da consumazioni al bar di costo rilevante, come ed esempio quello di una bottiglia di champagne (v. anche Schwaibold/Meng, op. cit., n. 27 ad art. 195 CP), egli ha ritenuto che non vi è invece illeci­ta limitazione della libertà della prostituta qualora l'obbligo riguar­di una bevanda di una decina di franchi. Ora, sempre secondo la Corte di assise, proprio il fatto di non dover bere consumazioni costose ha portato al successo locali come il __________, ove – a differenza dei normali locali notturni – al cliente è consentito l'accesso alle prestazioni della ragazza senza dover necessariamente pagare costose bottiglie di champagne, bastando appunto offrire una bevanda di prezzo contenuto. Ma in un onere tanto limitato, ha proseguito la Corte, non si ravvisa alcun estremo penale, dato che l'avven­tore, già di principio disponibile e perfino desideroso di una consumazione, per finire ne offre una alla ragazza, ciò che con­sente l'auspicato approccio. D'altro canto, ha sottolineato la prima Corte, tre delle quattro ragazze che il prevenuto avrebbe indebitamente sorvegliato nell'esercizio della prostituzione avevano liberamente accettato di venire in Svizzera proprio per far bere clienti al bar (sentenza, pag. 43 seg.).

                                               Anche su questo punto il ricorso sfugge a una sostanziata censura di arbitrio. Anziché confrontarsi con le considerazioni appena riassunte, il Procuratore pubblico si duole di arbitrio ricordando quanto le ragazze e altre persone hanno dichiarato al riguardo in sede predibattimentale e facendo presente che dal rapporto di polizia risulta come siano state rinvenute numerose fatture attestanti l'acquisto, in quattro anni, di 2644 bottiglie di champagne. Così argomentando egli si limita però, di nuovo, a enunciare il proprio accertamento dei fatti e la propria personale valutazione delle prove, come se argomentasse davanti a una Corte munita di pieno potere cognitivo. Il che è estraneo a un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.

 

                                         f)    Il Procuratore pubblico si duole inoltre del fatto che la Corte di assise non abbia dato peso al controllo, da parte dell'imputato, delle tariffe e della durata delle prestazioni, la cui esistenza risulta in modo inequivocabile dagli atti. A torto. Stando alla sentenza impugnata, eventuali indicazioni sulle tariffe da praticare da parte dell'accusato, che non partecipava in forma percentuale al fatturato delle ragazze, miravano solo a prevenire sgradevoli situazioni di concorrenza interna, che avrebbero danneggiato in primo luogo le ragazze stesse, e non avevano invece lo scopo di limitarne la libertà. Una regolamentazione del genere non è incompatibile con l'art. 195 cpv. 3 CP, come correttamente rileva il primo giudice con riferimento a DTF 126 IV 82 (sentenza, pag. 44). Ancora una volta il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.

 

                                         g)   Secondo il Procuratore pubblico la Corte di merito sarebbe trascesa in un ulteriore arbitrio non accertando l'obbligo, per le ragazze, di accompagnarsi con clienti imposti dall'imputato o da lui scelti. Su questo punto la Corte medesima non ha mancato di sottolineare però che un obbligo del genere costituirebbe una limitazione particolarmente incisiva della libertà tutelata dall'art. 195 CP. Se non che, in concreto un simile obbligo non risultava dimostrato. La Corte ha ricordato anzitutto che __________ l'aveva negato e che __________ si era espressa al riguardo in termini contraddittori. __________ e __________ avevano effettivamente deposto in favore di un simile obbligo, ma in modo poco credibile, poiché se così fosse alle ragazze sarebbe stata imposta una una regolamentazione differenziata. Per di più, come si è visto, le due donne apparivano inattendibili anche su altre questioni. In realtà, ha soggiunto la Corte, il prevenuto era probabilmente intervenuto nelle trattative tra clienti e ragazze, ma solo per indicare alle stesse i soggetti solvibili, oppure come interprete o ancora, più in generale, per favorire il con­tatto. La Corte ha escluso però che si trattasse di coercizione o che alle ragazze fosse stato imposto di avere rapporti sessuali con determinati clienti, situazione che per la sua gravità avrebbe dovuto logicamente essere preceduta da minacce o maltrattamenti, ovvero da comportamenti che le stesse ragazze negavano (sentenza, pag. 45). Oltre a ciò, ha proseguito la Corte, il ritorno spontaneo di __________ al __________, il fatto che per circa una settimana del mese in cui __________ era rimasta al bar __________ era presente anche la di lei madre, giunta nel Ticino a spese dell'imputato (il che rende inverosimile l'ipotesi che la giovane sia stata costretta dall'accusato a concupire con uomini da lui scelti) e il fatto che la madre nemmeno avrebbe notato che la figlia si prostituiva (sentenza, pag. 45 seg.) concorrono a escludere coercizioni.

 

                                               Anche le considerazioni che precedono resistono a censure di arbitrio proposte nel ricorso con ennesime argomentazioni appellatorie, che riecheggiano di nuovo i toni di una requisitoria. Certo, il Procuratore pubblico si duole anche del fatto che il primo giudice abbia trascurato il divieto imposto alle ragazze di non lasciare il locale senza il consenso del prevenuto, rispettivamente di non ospitare persone in camera fuori orario di lavoro. Anche in questo caso tuttavia egli sorvola sui motivi che hanno indotto la prima Corte a ritenere normative del genere non dirette a limitare la libertà delle ragazze, ma se mai, ove fossero realmente esistite, a garantire la loro sicurezza (sentenza, pag. 46).

 

                                   9.   Il Procuratore pubblico censura di arbitrio anche gli accertamenti in base ai quali la prima Corte ha negato gli estremi del reato di mantenimento delle parti lese nella prostituzione (art. 195 cpv. 4 CP). Se non che, il ricorso si rivela d'acchito inam­missibile nella misura in cui si riferisce a __________, __________ e __________, mancando qualsiasi puntuale contestazione alle diffuse motivazioni che hanno indotto il primo giudice a escludere un obbligo fatto alle ragazze – e fondato sulle loro difficoltà economiche, segnatamente sulla loro situazione debitoria – di rimanere al __________ e di prostituirsi (sentenza, pag. 47 seg.; v. anche pag. 46). Quanto a __________, l'arbitrio consisterebbe nel fatto di non averla ritenuta credibile quando ha riferito di avere prestato fede alle minacce proferite dall'accusato in caso di man­cato pagamento dei debiti. Il Procuratore pubblico non spiega tuttavia perché la prima Corte sarebbe caduta in un errore qualificato ritenendo la presunta vittima non credibile ed esclu­dendo che l'accusato abbia profittato dei debiti della ragazza per mantenerla nella prostituzione (sentenza, pag. 50). Donde, per finire, l'inammissibilità del gravame.

 

                                10.   Nel concludere l'esposto, il Procuratore pubblico asserisce nuovamente che il proscioglimento del prevenuto dalle tre ipotesi previste dall'art. 195 CP è contrario a tale norma. Per giungere a tanto egli si fonda però su una propria versione degli eventi, dan­do per scontato l'accoglimento del ricorso diretto contro l'accerta­mento dei fatti e la valutazione delle prove, ciò che non è il caso. Che la Corte di merito abbia violato il diritto federale sulla base degli accertamenti e delle valutazioni illustrati nella sentenza impugnata egli non pretende. A ragione, poiché stando a tali accer­tamenti e a tali valutazioni, come si è visto, non si può far carico all'imputato di avere sospinto le ragazze a prostituirsi profittando della loro vulnerabilità. Giovi ad ogni buon conto ribadire come la fattispecie in esame sia del tutto diversa da quella pubblicata in DTF 129 IV 81, ove appena si pensi che in quel caso le ragazze erano pressoché segregate nei saloni. Nulla di tutto ciò accadeva al __________. Se ne conclude che, nella misura in cui è am­missibile, il ricorso diretto contro il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di promovimento della prostituzione va disatteso.

 

                                11.   Il Procuratore pubblico insorge anche contro il proscioglimento dall'accusa di truffa che l'imputato avrebbe commesso nei confronti dell'assicurazione malattia __________ per avere riscosso indennizzi di complessivi fr. 18'9321.25 nel periodo dal 3 marzo al 21 novembre 2000 sottacendo che il suo stato di salute, contrariamente a quanto figurava in certificati medici allestiti sulla base di sue stesse dichiarazioni, gli consentiva di lavorare al __________.

 

                                         a)   Stando alla sentenza impugnata, l'imputato soffriva di gravi affezioni alla schiena, tali da ridurne notevolmente la capacità lucrativa. In un certificato il dott. __________ ha attesta­to un'incapacità lucrativa totale dal 3 marzo all'11 luglio 2000, del 50% dal 12 luglio al 10 settembre 2000 e nuovamente del 100% dal 13 settembre al 21 novembre 2000 (act. 51/62). La __________, da parte sua, ha fatto visitare l'accusato dal proprio medico di fiducia, il dottor __________, che ha confermato la diagnosi del medico curante (act. 51/62). L'imputato era coperto contro la perdita di guadagno dovuta a malattia in virtù di una polizza disciplinata dalla legge federale sul contratto d'assicurazione. Formalmente egli era un lavoratore dipendente, assunto dalla moglie per gestire il __________, come confermava l'assicurazione collettiva stipulata da __________ e la scheda di salario per il computo dell'AVS (act. 51/65). La Corte di assise ha accertato tuttavia che durante la malattia l'imputato non risultava avere cumulativamente incassato lo stipendio e l'indennità assicurativa. Né l'accusa di truffa poteva fondarsi sul fatto che egli avesse lavorato sottacendo tale circostanza all'assicurazione. Finché era rimasto degente all'ospedale, egli era impossibilitato a lavorare. Dopo di allora, egli poteva comunque lavorare al 50%. Che poi egli avesse davvero lavorato e in che misura non era dato di sapere. Oltre a ciò, mal si intravedeva come potesse configurare un inganno astuto il fatto di lavorare senza stipendio durante la malattia. Intanto nelle condizioni generali della polizza non figurava alcun obbligo per il lavoratore di informare l'assicurazione di una simile circostanza. In secondo luogo l'assicurazione avrebbe potuto svolgere tutte le verifiche del caso, comprese eventuali ispezioni sul posto di lavoro (sentenza, pag. 62 seg.).

 

                                         b)   Il Procuratore pubblico rimprovera alla prima Corte di avere arbitrariamente trascurato che il bar __________ si reggeva su una struttura fittizia e che in realtà l'imputato era il titolare effettivo, non un semplice dipendente. Egli compilava perciò la scheda dei salari per l'AVS, si occupava della contabilità dell'esercizio pubblico e prelevava lo stipendio. Le sue mansioni andavano dunque ben oltre quelle normalmente svolte da un cameriere qual egli era agli occhi della __________. Se non che, il Procuratore pubblico omette di indicare quale rilievo potrebbero avere tali argomenti sull'imputazione di truffa così com'essa è prospettata nell'atto d'accusa, ove per altro si addebita all'interessato di avere ingannato la __________ (art. 146 CP) nella sua qualità di assicurato e non (anche) di titolare dell'esercizio pubblico. Carente di motivazione, al riguardo il ricorso sfugge perciò a un esame di merito.

 

                                         c)   Il Procuratore pubblico ravvisa un arbitrio anche nell'accerta­mento secondo cui non è stato possibile chiarire se e quando l'imputato abbia effettivamente lavorato nel periodo topico. A parte le settimane in cui egli non ha potuto lavorare a causa dell'intervento chirurgico – argomenta il ricorrente – per il resto dell'anno costui era sempre presente al bar, come dimostrano le testimonianze delle quattro ragazze che hanno esercitato la prostituzione al __________. Ora, se è vero che dal 12 luglio al 10 settembre 2000, dopo la degenza in ospedale, l'imputato era inabile al lavoro soltanto al 50%, il mero fatto ch'egli fosse sempre presente al bar ancora non significa ch'egli lavorasse a pieno ritmo. Non è perciò arbitraria la conclusione del presidente della Corte, secondo cui non risul­ta chiaramente accertato che durante quel periodo l'impu­tato abbia lavorato al 100%. Tanto meno si può presumere che costui fosse in grado di lavorare appieno subito dopo l'in­tervento chirurgico o che egli abbia ottenuto indennità assicu­rative sulla base di certificati medici inveritieri.

 

                                               Più delicata è la questione relativa al periodo dal 13 settembre al 21 novembre 2000, durante il quale l'imputato era nuo­vamente inabile al lavoro al 100%. Non consta difatti che in quel periodo egli avesse lasciato completamente la gestione del bar. In che misura però egli lavorasse effettivamente non è dato di sapere. Nel risultato la sentenza impugnata non tra­scende dunque in arbitrio, tanto meno ove si consideri che, senza incorrere in arbitrio, la prima Corte ha accertato come l'accusato fosse davvero ammalato (pag. 52). Stando alla sentenza impugnata, non consta poi che durante il periodo di malattia costui abbia cumulativamente incassato lo stipendio e l'indennità assicurativa. Ciò fa cadere d'acchito l'ipotesi di truffa (art. 146 CP), l'assicurazione non avendo mai preteso che l'accusato fosse in qualche modo abile al lavoro. Certo, al riguardo il Procuratore pubblico ravvisa ulteriore arbitrio, sostenendo che il salario assicurato era puramente fittizio e che, come titolare effettivo del bar, l'imputato partecipava in realtà agli utili dell'esercizio pubblico e non riceveva solo lo stipendio di fr. 3'600.– mensili dichiarati alla __________. Il fatto è che, ancora una volta, mancano le prove. Quale reddito effettivo l'imputato ritraesse dal __________ incombeva al Procuratore pubblico dimostrare. A lui spettava di provare, in altri termini, che nel periodo di inabilità al lavoro l'imputato ha conseguito un reddito, pur non risultando il versamento di alcun salario. Ciò fa difetto in concreto e rende superfluo esaminare se il comportamento dell'imputato raffiguri gli estremi dell'inganno astuto (ipotesi scartata dal primo giudice: sentenza, pag. 52). Ne discende che pure il proscioglimento dall'imputazione di truffa resiste alla critica.

 

                                12.   Il Procuratore pubblico definisce contrario al diritto federale nel proscioglimento dell'accusato dall'imputazione di avere violato la legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (art. 23 cpv. 1), per avere – tra l'altro – favorito il soggiorno illegale di 66 ragazze prostituitesi al __________ e per avere intenzionalmente impiegato cittadine straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera.

 

                                         a)   Richiamata la sentenza emessa da questa Corte il 29 maggio 2001 in re Z., il primo giudice ha ritenuto infondata l'accusa mossa all'imputato di avere favorito il soggiorno illegale delle 66 ragazze entrate in Svizzera come turiste. Il fatto che uno straniero eserciti un'attività lucrativa in Svizzera senza esservi autorizzato – ha ricordato – non rende illegale il soggiorno se questo è lecito per un altro motivo, come nel caso di turisti. E in mancanza di soggiorno illegale (eccezion fatta per una ragazza, __________, che ha risieduto in Ticino oltre il termine consentito), cade anche l'accusa di avere favorito tale situazione (sentenza, pag. 56). Tale conclusione è perfettamente conforme al diritto, come ha stabilito il Tribunale federale in DTF 128 IV 117 consid. 9e e 9f pag. 135 e consid. 9h pag. 136). Ne discende la reiezione del ricorso.

 

                                         b)   Rimarrebbe da esaminare se l'accusato debba essere condannato in applicazione dall'art. 23 cpv. 4 LDDS, il quale pre­vede la condanna di chi intenzionalmente impiega stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera al pagamento di una multa sino a fr. 5'000.– per ogni straniero impiegato illegalmente. Se non che, la questione è divenuta senza interesse, dato che – trattandosi di una contravvenzione – l'azione penale è ormai prescritta. È vero che con l'entrata in vigore il

                                               1° ottobre 2002 delle nuove norme sulla prescrizione il termine dell'azione penale in caso di contravvenzione ex art. 24 cpv. 4 LDDS è non più di uno, ma di due anni (art. 333 cpv. 5 lett. a nCP, art. 24 cpv. 1 LDDS e art. 109 vCP; cfr. DTF 129 IV 49 consid. 5.5.1 pag. 52), e che con l'emanazione del giudizio di prima sede qualunque termine di prescrizione relativo all'azione penale “si estingue” (art. 70 cpv. 3 nCP; cfr. anche art. 333 cpv. 5 lett. d nCP). In base a tali norme l'imputazione di avere impiegato ragazze sprovviste del permesso di lavoro non sarebbe prescritta per quanto riguarda il lasso di tempo intercorso fra il 1998 e il 21 novembre 2000, la sentenza di primo grado (suscettibile di “estinguere” la prescrizione) essendo del 20 agosto 2001. Ma la nuova disciplina sulla prescrizione non può applicarsi alla fattispecie, verificatasi prima della sua entrata in vigore, poiché più sfavorevole rispetto al vecchio diritto (art. 2 cpv. 2 e 337 cpv. 1 CP; v. DTF 129 IV 49 consid. 5.5 pag. 52). Secondo l'art. 109 vCP (v. art. 24 cpv. 1 LDDS e 333 cpv. 1 CP), infatti, l'azione penale si prescriveva in un anno (prescrizione relativa), rispettivamente in due anni (prescrizione assoluta: art. 72. n. 2 cpv. 3 vCP). In pendenza di ricorso per cassazione davanti a questa Corte la prescrizione continuava a decorrere (DTF 129 IV 49 consid. 5.5.2 pag. 53). In concreto la prescrizione dell'azione penale relativa all'art. 23 cpv. 4 LDDS è perciò subentrata, in base al principio della lex mitior, al più tardi il 22 novembre 2002. Non vi è quindi più spazio per un'eventuale condanna giusta l'art. 23 cpv. 4 CP.

 

                                   II.   Sul ricorso di __________

 

                                13.   Nei punti 2, 3 e 4 del gravame la ricorrente espone ciò che le sarebbe accaduto prima e subito dopo il suo arrivo al bar __________, con particolare riferimento al tipo di lavoro che le sarebbe stato promesso al momento di lasciare la Lettonia e alla dura realtà che essa ha dovuto affrontare appena giunta nel Ticino. Da ciò essa non trae però alcuna conclusione, per altro inammissibile nella misura in cui i fatti si scostano dai vincolanti accertamenti del primo giudice (art. 295 cpv. 1 CPP). Nei punti 5 e 6 la ricorrente espone varie riserve e critiche sulle premesse enunciate dal primo giudice nel consid. 5 della sentenza con riferimento al proliferare di locali “a luci rosse” come il __________, alle modalità dell'inchiesta, ai suoi rapporti con l'imputato e al suo interesse nel procedimento individuabile nella cospicua pre­tesa di risarcimento. Tali argomenti sono di chiara natura appellatoria, impropri a sostanziare un preteso arbitrio, per di più invocato – ma non sostanziato – solo in coda al punto 6. Anche al proposito il ricorso si dimostra così inammissibile.

 

                                14.   Riferendosi al proscioglimento dell'imputato dall'accusa di avere promosso la prostituzione e di avere sospinto le parti lese alla prostituzione (art. 195 cpv. 2 CP), la ricorrente censura la sentenza impugnata nella misura in cui il primo giudice non ha individuato nelle dichiarazioni di __________ e __________ e, più in generale, nella situazione di tutte loro, pressioni rilevanti nel senso dell'art. 195 CP. Per tacere del fatto però che essa solleva argomenti riguardanti altre parti lese e non la propria posizione di parte civile, circostanza che già da sola rende le critiche di dubbia ammissibilità, il gravame non adempie i requisiti cui deve attenersi un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Si ricordi che per motivare una censura del genere non basta dissentire dalla sentenza impugnata, né contrapporle una diversa versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamen­to dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili. Nella fattispecie la ricorrente si limita – confrontandosi solo a tratti con le diffuse motivazioni che hanno indotto il primo giudice a relativizzare talune accuse delle ragazze, sdrammatizzando il caso – a proporre una chiave di lettura diversa delle risultanze processuali, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatto e nella valutazione delle prove. Formulato come un atto di appello, se non come arringa di parte civile, il ricorso sfugge a una sostanziata censura di arbitrio e donota tutta la sua inammissibilità.

 

                                15.   La ricorrente critica anche le considerazioni in base alle quali il primo giudice ha ridimensionato certe dichiarazioni di lei, mettendo in dubbio la sua credibilità a causa della relazione allacciata con __________ (divenuto poi suo marito) e al modo in cui essa si è costituta parte civile. Anche in questo caso tuttavia le motivazioni a sostegno delle doglianze trasdiscono apertamente la loro natura appellatoria. Il ricorso si esaurisce infatti nella mes­sa in risalto di valutazioni personali e in una serie di interrogativi che non sarebbe stata sciolta dal primo giudice al momento di vagliare la credibilità di lei. Certo, in una costituzione di parte civile, pur seguita da un'elevata pretesa di risarcimento, non va scorto automaticamente un conflitto d'interessi tale da togliere credibilità alla persona coinvolta. Ma la prima Corte, come si è già rilevato, non si è fondata solo sulla costituzione di parte civile o sulla pretesa di risarcimento. Ha ritenuto di usare prudenza, infatti, valutando la credibilità della giovane, anche per l'animosità e le pesanti accuse di lei, che andavano anche ben oltre il promovimento della prostituzione (sentenza, pag. 30). Perché la prima Corte avrebbe manifestamente abusato del suo potere d'apprezzamento valutando con maggior rigore le dichiarazioni della giovane a causa della scarsa serenità che da esse trapelava la ricorrente non spiega. Donde, ancora una volta, l'inammissibilità del gravame. E alla medesima sorte sono destinate le critiche rivolte agli accertamenti e alle valutazioni del primo giudice circa la credibilità di __________. Anche al proposito la ricorrente fonda le proprie divergenti conclusioni procedendo attraverso vie proprie, senza sostanziare arbitrio di sorta. Ciò che non è consentito in un ricorso cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.

 

                                16.   Infine la ricorrente si diffonde sulla mancata condanna dell'accusato per promovimento della prostituzione nella misura in cui egli ha sorvegliato le parti lese nell'esercizio della loro attività (art. 195 cpv. 3 CP), rispettivamente nella misura in cui ha mantenuto le parti lese nella prostituzione (art. 195 cpv. 4 CP). La pretesa violazione del diritto federale si fonda però su accertamenti di fatto completamente diversi da quelli che figurano nella sentenza impugnata, che com'è noto vincolano questa Corte. Un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio non può essere inteso nel senso che, con uno sforzo interpretativo, si può anche giungere a un risultato diverso da quello cui è pervenuto il primo giudice. Se ne conclude che, di palese natura appellatoria e con censure di fatto frammiste in modo disarticolato a censure di diritto fondate su accertamenti diversi da quelli contenuti nella sentenza impugnata, il ricorso in esame non può essere vagliato nel merito. Per il resto si rinvia alla motivazione che riguarda il parallelo gravame del Procuratore pubblico.

 

                                  III.   Sulle spese e sulle ripetibili

 

                                17.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP), i quali rifonderanno all'imputato, che ha presentato osservazioni al ricorso con l'assistenza di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

 

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

 

pronuncia:                      1.    Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.

 

                                           2.    Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia         fr. 1'400.–

                                                  b) spese                            fr.    100.–

                                                                                            fr. 1'500.–

                                                  sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 2'500.– per ripetibili.

 

                                           3.    Il ricorso di __________ è inammissibile.

 

                                           4.    Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia         fr. 700.–

                                                  b) spese                            fr. 100.–

                                                                                            fr. 800.–

                                                  sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 1'500.– per ripetibili.

 

 

                                           5.    Intimazione a:

                                                  –   Ministero Pubblico di Lugano, 6901 Lugano;                     

                                                  –   __________;

                                                  –   avv. __________;

                                                  –   __________;

                                                  –   avv. __________;

                                                  –   Corte delle Assise correzionali di __________;

                                                  –   Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                                  –   Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

                                                  –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                                  –   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                                  –   Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                                  –   Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                                  –   __________ Organizzazione sanitaria, __________ (parte civile).

 

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

 

 

Per la Corte di cassazione e revisione penale

Il presidente                                          Ia segretaria