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Incarto n. |
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In nome |
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La Corte
di cassazione e di revisione penale |
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composta dei giudici: |
Pellegrini,
presidente, |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 19 gennaio 2001 presentato da
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___________,
(patrocinato dall'avv. __________) |
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contro |
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la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 dicembre 2000 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona, riunita a Lugano; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 dicembre 2000 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ___________ autore colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno, come pure di coazione sessuale. Riferendosi al primo reato, essa ha accertato che nell'esercizio della sua attività di naturopata l'imputato aveva profittato del rapporto di dipendenza instauratosi con la paziente ___________, inducendola nel 1996 a subire la congiunzione carnale nello studio di ___________, così come con le pazienti ___________ e ___________, determinandole tra ottobre del 1994 e il gennaio del 1995 a subire atti sessuali, sempre nel suo studio di ___________. Riferendosi al secondo reato, la presidente della Corte ha accertato che, sempre nell'esercizio della sua attività, l'imputato ha costretto le pazienti ___________, ___________, ___________ e ___________ a subire atti sessuali esercitando pressioni psicologiche su loro e rendendole in tal modo inette a resistere.
In applicazione della pena la prima giudice ha condannato ___________ a 18 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni. Gli ha inoltre fatto divieto di svolgere in questo periodo l'attività di naturopata o di eseguire trattamenti rientranti in tale ambito. Lo ha infine condannato a versare alla parte civile ___________ un'indennità di fr. 10'000.– per torto morale in rate di fr. 1'000.– mensili.
B. Contro la sentenza di assise ___________ ha inoltrato lo stesso 14 dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 19 gennaio 2001, egli chiede il proscioglimento da ogni imputazione o quanto meno, in subordine, il rinvio della causa a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio.
Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Il 25 gennaio 2001 ___________ e ___________, costituitesi parte civile, hanno comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso. ___________, pure costituitesi parte civile, è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente insorge anzitutto contro la condanna per coazione sessuale nei confronti di ___________. Ricordati gli elementi sui quali la prima Corte ha fondato il giudizio, egli rimprovera alla presidente della Corte di assise di essere caduta in arbitrio, rispettivamente di avere applicato erroneamente il diritto accertando un rapporto di dipendenza inesistente. Ora, nella misura in cui contesta una questione di fatto o di apprezzamento delle prove, il ricorrente può invocare unicamente il divieto dell'arbitrio previsto dall'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP. Nella misura in cui intende lamentare un'errata applicazione del diritto ai fatti posti alla base della sentenza impugnata, egli solleva invece una questione che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina con pieno potere cognitivo (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Per quanto riguarda il divieto dell'arbitrio, giovi ricordare che arbitrario non significa discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consdi. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile. Occorre spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove della prima Corte sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nelle motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b. 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
2. La prima giudice ha esaminato dapprima la posizione dell'imputato in generale, rilevando che egli poteva esercitare soltanto in qualità di “guaritore”, come persona che fornisce prestazioni e terapie non invasive e non pericolose per l'incolumità fisica del paziente, senza disporre delle qualifiche e dei requisiti specifici per l'esercizio di una qualsiasi professione sanitaria ai sensi della legge sulla promozione della salute. Essa ha accertato che l'imputato si è proposto alle pazienti come terapeuta, presentandosi al pubblico come naturopata specialista in medicina olistica e preventiva, riconosciuto dalle principali casse malati. Alle pareti del suo studio erano appesi i diplomi, compreso quello di Doctor of Naturopathy (N.D.) dell'Anglo-American Istitute of Drugless Therapy, benché tale titolo non sia riconosciuto in Svizzera. La sua targa non faceva menzione del termine “guaritore” e nemmeno il titolo “Dr.” era stato sostituito con quello di “naturopata”, come concordato con i responsabili del Dipartimento delle opere sociali in seguito a un loro intervento del 1994. Anzi, nell'insegna figurava il termine di “medicina olistica e preventiva”, suscettibile di creare confusione fra i pazienti. E una delle prerogative del ricorrente – ha ricordato la presidente della Corte – era appunto quella di confondere il pubblico (sentenza, pag. _).
Ciò premesso, la prima giudice ha accertato che il ricorrente si presentava alle pazienti come vero e proprio terapeuta, specializzato in settori cosiddetti alternativi, con i necessari crismi di serietà e fondamento formativo. Egli non soltanto faceva riferimento alla medicina olistica e preventiva, ma usava anche il titolo di dottore e forniva prestazioni riconosciute dalle principali casse malati. La Corte di merito ha quindi considerato ininfluente che le sue cure consistessero per lo più in massaggi e applicazioni di oli. Grazie alla sua abilità nel conquistare la fiducia del prossimo, essa ha rilevato, le pazienti vivevano il rapporto terapeutico anche come un'occasione di confidenza. Alle pazienti il ricorrente appariva particolarmente credibile, al punto che esse riponevano in lui speciale fiducia e si presentavano nello studio con meccanismi di controllo e di autonomia allentati. Tra le pazienti e l'imputato, ha concluso la Corte di assise, esisteva perciò un rapporto di dipendenza giusta l'art. 193 CP, norma che punisce lo sfruttamento dello stato di bisogno. Ricordato che toccare intensamente i genitali denudati (primari o secondari) di una donna – come regolarmente avveniva nello studio dell'imputato durante le terapie – costituisce inequivocabilmente un atto sessuale, la prima giudice ha spiegato che un comportamento del genere è lecito solo quando la paziente è stata previamente avvertita e abbia avuto la possibilità di opporsi. Prima di compiere toccamenti o palpeggiamenti delle parti intime, l'imputato doveva perciò ottenere il consenso delle pazienti (sentenza, pag. _).
3. Vagliando i singoli episodi, la prima giudice ha ritenuto che nei confronti di ___________ e ___________ il ricorrente si è reso colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP) per avere massaggiato i seni e il pube delle due donne con una certa intensità e per un certo tempo, senza alcuna necessità terapeutica e senza il consenso previo delle due pazienti. Né queste potevano chiaramente esprimere dissenso, dato lo stato di didipendenza in cui si trovavano (sentenza, pag. _). A causa della giovane età e della fiducia riposta nel ricorrente (consigliatole dalla madre), ___________ non è stata in grado di reagire. ____________ si è irrigidita, rimanendo allibita e confusa. Ciò non toglie – ha spiegato la prima giudice – che in questi due casi il comportamento dell'imputato non ha comportato pressioni psicologiche tali da lasciar intravedere una coazione sessuale nel senso dell'art. 189 CP (sentenza, pag. _). Egli ha agito nondimeno nella consapevolezza di sfruttare un rapporto di dipendenza con le vittime, le quali non si ribellavano proprio a causa del rapporto terapeutico, sulla correttezza del quale esse dovevano poter contare (sentenza pag. _ seg.). Nei due casi citati l'imputazione di coazione sessuale è stata derubricata perciò in sfruttamento dello stato di bisogno (art. 191 CP).
Per quanto riguarda ___________, ___________, ___________ e ___________, a mente della prima giudice l'imputato ha commesso invece coazione sessuale, adducendo necessità terapeutiche dopo avere diagnosticato disturbi della sfera sessuale delle prime tre donne, rispettivamente procedendo nei confronti della quarta come se i suoi atti fossero parte integrante della terapia (ciò che era avvenuto per altro anche nei confronti di ___________ e ___________: sentenza, pag. _ in fondo e _ in alto, _ e _). La presidente della Corte ha accertato che nei confronti delle sue pazienti l'imputato disponeva di ampio margine di manovra, tanto nel diagnosticare disturbi allo “chakra sessuale” (o alla sfera sessuale) quanto nella terapia. Magistralmente egli soffocava sul nascere, quindi, ogni remora o cenno di rifiuto da parte delle pazienti, definendo tali reazioni come sintomi di reali problemi. Una volta guadagnata la fiducia delle donne, egli le convinceva poi a spogliarsi completamente e praticava loro massaggi, anche alle parti intime. In tal modo riusciva a rimuovere loro gradatamente qualsiasi resistenza (sentenza, pag. _ seg.). Determinando ___________ a subire la congiunzione carnale, poi, l'imputato si è reso colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno (sentenza, pag. _ seg.).
Riferendosi ad ___________, il prevenuto sapeva – ha accertato la prima giudice – che la paziente aveva problemi psichici ed era in cura psichiatrica. Conosceva perciò la particolare fragilità psichica di lei, che allentava le difese già precarie a causa del rapporto terapeutico. Abusando della fiducia conquistata nel corso delle sedute, l'imputato ha cominciato a toccarle i genitali, prima in modo discreto e poi in maniera più insistente, facendole credere di risolvere così i di lei problemi sessuali. Assillata dal dubbio sulla reale necessità di tali pratiche, la donna ha temporaneamente sospeso gli appuntamenti, salvo riprenderli su insistenza della madre, la quale ignorava quanto stava accadendo. Sta di fatto che, durante una delle successive sedute, l'imputato si è presentato completamente nudo e ha portato la mano destra della paziente sul suo pene eretto, sussurrando alla donna frasi come “stringi il potere virile” e masturbandosi con la mano rigida di lei, rimasta inebetita per la sopresa, fino a eiaculare sul lettino. Secondo la Corte di assise l'imputato si era accorto dello stato di shock in cui si trovava la donna. Ha ritenuto decisivo perciò, sotto il profilo dell'art. 189 CP, che egli era consapevole sia dell'instabilità psichica della vittima sia del rapporto di dipendenza causato dalla terapia, che poneva la donna in stato di totale inferiorità. Tanto più che ___________ era impietrita per la sorpresa, di fronte a un evento straordinario e totalmente imprevisto per la sua repentinità, e non è stata in grado di rivoltarsi. Agendo in tal modo, ha concluso la presidente della Corte, l'imputato ha consapevolmente messo in atto pressioni psicologiche tali da impedirle alla donna di esercitare qualsiasi forma di opposizione. Nell'ipotesi a lui più favorevole, egli ha agito all'inizio con dolo eventuale e in seguito, persistendo dopo essersi accorto che la donna era irrigidita, per dolo diretto (sentenza, pag. _ e _).
4. Il ricorrente impugna la condanna per coazione sessuale nei riguardi di ___________ sostenendo che la questione del rapporto di dipendenza si pone nell'ambito dell'art. 193 CP, che costituisce norma sussidiaria rispetto all'art. 189 CP. Il rilievo è pertinente. Il solo sfruttamento dello stato di bisogno configura la fattispecie meno grave rispetto agli abusi previsti dagli art. 189,190 e 191 CP (Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, n. 17 ad art. 193 e n. 22 ad 192). Quanto all'art. 193 CP, il ricorrente non nega che la giurisprudenza riconosce uno stato di dipendenza nell'ambito della psicoterapia a causa dell'intensità del rapporto che si instaura tra il paziente e il terapeuta. Afferma però che nel caso in esame non è possibile equiparare un rapporto del genere a quello esistente con un “guaritore” che, come nella fattispecie, esegue diagnosi con una Polaroid, inizia le sedute con preghiere, si avvale di una scenografia di candele, incensi e musica, esegue terapie unicamente a base di massaggi con l'impiego di olio e diagnostica problemi allo “chakra sessuale”. A suo parere l'accertamento di un rapporto di dipendenza fra terapeuta e paziente in simili circostanze è finanche arbitrario.
a) Chiunque, sfruttando lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con la detenzione (art. 193 n. 1 CP). Due sono i presupposti alternativi che entrano in considerazione: lo sfruttamento di uno stato di bisogno o il fatto di profittare, comunque sia, di rapporti di dipendenza. Per quanto riguarda la seconda categoria, in essa rientrano per esempio gli abusi sul posto di lavoro, allorché un principale profitti della sua particolare posizione nei confronti di lavoratori che temono ritorsioni ove non lo assecondino (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5ª edizione, pag. 155; Rehberg, Strafrecht III, 7ª edizione, pag. 406). Per casi fuori del luogo di lavoro rimane invero poco spazio, poiché altre norme, segnatamente l'art. 187 e 188 CP, puniscono già lo sfruttamento dello stato di dipendenza della vittima (Stratenwerth, loc. cit.). Prospettabile rimane in ogni modo lo sfruttamento dello stato di dipendenza del paziente da parte di uno psicoterapeuta (DTF 124 IV 12 consid. 2c con riferimento all'art. 197 vCP; Stratenwerth, loc. cit.; Jenny, op. cit., n. 9 ad art. 193 CP) o la sudditanza psicologica della vittima nei confronti dell'autore personalmente o nei confronti di un setta da esso rappresentata, oppure lo sfruttamento del rapporto di dipendenza in caso di presa di ostaggi (Rehberg, Das revidierte Sexualstrafrecht, in: AJP 1993 pag. 24; CCRP, sentenza del 1° ottobre 1997 in re B., consid. 5c). Dal profilo soggettivo occorre che l'autore agisca sapendo o dovendo presumere di sfruttare lo stato di inferiorità della vittima (Stratenwerth, op. cit., pag. 156; Jenny, op. cit. n. 12 ad art. 193; DTF 99 IV 164).
b) Di primo acchito l'obiezione del ricorrente, secondo cui le pazienti (e quindi anche ___________) non sottostavano a un rapporto di subordinazione significativo con il ricorrente, semplice guaritore senza specifiche conoscenze, parrebbe fondata. Il rapporto di dipendenza che si instaura tra paziente e psicoterapeuta dipende anzitutto dalla fiducia che il primo pone nelle terapie e nel bisogno di affidarsi a esse. Più lo psicoterapeuta dispone di conoscenze specifiche, più egli è in grado di seguire il paziente e più aumenta il senso di dipendenza di costui. Parimenti però aumenta anche il suo bisogno di protezione, sicché il terapeuta si trova di fronte a responsabilità viepiù maggiori e deve attenersi con assoluto rigore alle regole dell'arte e della scienza. Egli non può cedere a motivi egoistici, tanto meno per compiere atti sessuali (DTF 124 IV 13 consid. 2c/cc riferito all'art. 197 vCP, ove vittima poteva essere solo una donna e il reato poteva essere solo quello della congiunzione carnale). Può sospingersi oltre i limiti dell'arte e della scienza solo previo esplicito consenso del paziente, sempre che tale consenso non sia determinato una volta ancora dal rapporto di dipendenza (DTF124 IV 19). Un semplice “guaritore” che si comporta come un ciarlatano non sembrerebbe possedere dunque qualità tali da influire apprezzabilmente sull'autonomia decisionale delle pazienti.
Come si è visto, nondimeno, dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente, pur non disponendo di alcun titolo accademico riconosciuto, sapeva presentarsi come terapeuta, naturopata specialista in medicina olistica e preventiva, con il vacuo attributo di Doctor of naturopathy (N.D.) dell'Anglo-American Istitute of Drugless Therapy. Abile nel confondere le idee al pubblico, egli ha così creato le condizioni per essere considerato come un vero terapeuta, anche perché le sue prestazioni erano generalmente riconosciute dalle principali casse malati. La sua disinvoltura e la sua facilità di entrare in relazione con gli altri ha gradualmente indotto le pazienti a confidargli anche fatti di natura personale e, per finire, a fidarsi di lui al punto da allentare i meccanismi di difesa. Perché tali accertamenti sarebbero manifestamente insostenibili il ricorrente non illustra, limitandosi a far valere che il rapporto di dipendenza è (anche) arbitrario perché procede da una valutazione probatoria in contrasto con i principi scientifici riconosciuti. Senza cadere in arbitrio la prima giudice poteva però ritenere che, nonostante le aleatorie qualifiche professionali, l'imputato era in grado di determinare, mutatis mutandis, proprio quella situazione descritta in DTF 124 IV 13, instaurando con le pazienti un rapporto di fiducia non dissimile da quello tra un vero psicoterapeuta e una paziente, per poi profittare della situazione e dello stato di dipendenza in cui le donne si trovavano e compiere atti sessuali con la scusa che pratiche del genere erano utili dal profilo terapeutico (sentenza, pag. _ seg.).
5. Il ricorrente adduce che il mancato consenso di ___________ è manifestamente smentito dai fatti ed è il frutto di una valutazione delle prove contraria al principio in dubio pro reo, ove si consideri che nemmeno negli interrogatori la vittima ha accennato a eventuali manifestazioni di dissenso. La paziente, del resto, si è presentata all'appuntamento incriminato – quello in cui egli le ha preso la mano destra per farsi stimolare il membro eretto ed eiaculare – dopo essere già stata sua paziente in altri incontri, durante i quali egli le aveva massaggiato le parti intime. L'argomento cade nel vuoto. Certo, la mancanza di reazione da parte della donna durante le prime sedute e il fatto che essa abbia ripreso la “terapia” dopo un periodo di riflessione (sentenza, pag. _) può suscitare qualche interrogativo. Ci si potrebbe infatti chiedere se di fronte alla passività manifestata durante i primi incontri, in cui il ricorrente ha praticato massaggi equivoci (che non gli hanno comportato alcuna imputazione), e di fronte alla decisione di proseguire le sedute, la vittima non abbia indotto il ricorrente a credere nella disponibilità di lei. A parte il fatto però che approcci di indole sessuale nell'ambito di cure terapeutiche necessitano come minimo di un consenso formale, oltre che scevro da condizionamenti (DTF124 IV 123), nel caso specifico il ricorrente sapeva che ___________ aveva problemi psichici ed era in cura psichiatrica. Conosceva perciò la sua peculiare fragilità, che attenuava ancor più le difese già allentate dal rapporto terapeutico (sentenza, pag. _). Non poteva ignorare perciò di sfruttare uno specifico stato di dipendenza. Sprovvisto di buon diritto, al proposito il ricorso deve di conseguenza essere disatteso.
6. Il ricorrente fa valere che nel caso di ___________ non si può parlare di pressioni psicologiche tali da giustificare una condanna per coazione sessuale (art. 189 CP). La donna, egli soggiunge, non è mai stata posta nell'impossibilità di resistere, onde un'erronea applicazione del diritto. La questione merita attenta disamina.
a) La prima giudice ha ritenuto l'agire dell'imputato verso ___________ costitutivo non soltanto della fattispecie dell'art. 193 CP, ma anche di quella dell'art. 189 CP (coazione sessuale). Essa ha ricordato che l'imputato era comparso improvvisamente nudo davanti alla donna, prendendole la mano destra e portandosela sul pene eretto, ciò che ha lasciato la paziente inebetita. La presidente della Corte ha quindi reputato decisivo il fatto che, per la sua instabilità psichica (nota al ricorrente) e il rapporto di dipendenza correlato alla terapia (di cui essa ignorava i reali contenuti), ___________ era in stato di inferiorità, impietrita per la sorpresa di una simile iniziativa in un contesto terapeutico. Proprio la straordinarietà e la repentinità dell'evento hanno impedito alla vittima – sempre stando alla sentenza impugnata – di manifestare dissenso. In questo modo, ha soggiunto la prima giudice, l'imputato ha messo in atto pressioni psicologiche tali da impedire alla paziente di esercitare qualsiasi forma di resistenza (sentenza, pag. _ e _).
b) Le considerazioni predette non sono sufficienti per motivare una condanna per coazione sessuale giusta l'art. 189 CP. È vero che, come detto, ___________ denotava scompensi psichici e si trovava in un rapporto di dipendenza terapeutica. Ciò basta per giustificare l'applicazione dell'art. 193 CP (abuso dello stato di dipendenza di una donna da parte del suo terapeuta), come per altro riconosce anche la prima giudice a pag. _ della sentenza impugnata, ma non per applicare l'art. 189 CP. In realtà la fattispecie in esame non si scosta apprezzabilmente da quella descritta in DTF 124 IV 13, se non per la natura dell'atto incriminato. Come in quel precedente, anche in concreto il ricorrente adduceva scopi terapeutici dopo avere diagnosticato disturbi alla sfera sessuale (cfr. anche verbale dell'8 novembre 1996, pag. _, act. 12b). In seguito egli riusciva a vincere la renitenza della donna, facendo credere a costei che le sue riluttanze erano dovute proprio a problemi sessuali (sentenza, pag. _ e act. _).
Né la fattispecie si presenta molto diversa dai casi che hanno indotto la prima giudice a ritenere l'imputato autore colpevole di abuso dello stato di dipendenza per gli atti compiuti su ___________ e ___________, ancorché in loro rapporto di dipendenza non fosse altrettanto consolidato. Anche in quei casi il ricorrente ha profittato della situazione con uno stratagemma assolutamente analogo a quella adottato in danno di ___________. Quest'ultima ha subìto, certo, una maggiore offesa. Il disegno criminoso del ricorrente si inseriva sempre però nello stesso quadro di sfruttamento. Quanto all'imprevedibilità più volte sottolineata dalla presidente della Corte di merito, essa va relativizzata, poiché anche in quella seduta il ricorrente aveva cominciato con i consueti massaggi intimi (act. 12b). Per quanto psichicamente debilitata, con ogni evidenza la donna non poteva ignorare tali segni premonitori. Fossero stati imputati al ricorrente anche gli abusi compiuti nelle prime sedute, del resto (e non solo quelli dell'ultimo incontro), la condanna sarebbe stata sicuramente quella di abuso dello stato di dipendenza, come nel caso di___________ e___________. Ciò posto, non vi è ragione per conferire all'atto sessuale di cui al punto 1.1 dell'atto di accusa valenza più significativa per il solo fatto della repentinità e della più consolidata dipendenza. Se mai ci si può domandare se, avesse il ricorrente continuato nei suoi atti dopo essersi accorto che la donna si era irrigidita (sentenza, pag. _), non sia dato un motivo di coazione sessuale. Un'ipotesi del genere però trova riscontro nelle sole impressioni della vittima (sentenza, pag. _). E ciò non basta manifestamente per giustificare una condanna.
c) Ciò posto, non è possibile desumere che l'atto sessuale imputato al ricorrente sia stato commesso facendo capo a pressioni psicologiche che esulano dal rapporto di dipendenza evocato dall'art. 193 CP (già considerato dalla prima Corte nel consid. 4 della sentenza impugnata). Condannando il ricorrente per coazione sessuale nei confronti di ___________ la prima giudice ha perciò ecceduto, l'episodio rientrando ancora nello sfruttamento di uno stato di bisogno (art. 193 CP). Avendo la presidente della Corte di assise prospettato all'imputato tale imputazione (quesito n. 1.2.1), all'errata qualifica giuridica può sopperire la Corte di cassazione e di revisione penale (art. 296 cpv. 1 CPP), riformando di conseguenza il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata.
7. Il ricorrente insorge altresì contro la condanna per coazione sessuale nei confronti di ___________, contestando anche in tal caso sia un rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 193 CP, sia i presupposti che giustificano una condanna per coazione sessuale secondo l'art. 189 CP.
a) Stando alla sentenza impugnata, ___________ si è recata dal ricorrente la prima volta il 14 agosto 1995 quando stava attraversando un periodo difficile, essendo la sua relazione in crisi e pensando perciò di trarre beneficio dalla medicina alternativa. Pur diagnosticandole soltanto un piccolo problema al pancreas e prescrivendo 12 sedute di massaggi olistici, il ricorrente le ha anticipato che i massaggi avrebbero avuto maggior efficacia sul corpo completamente nudo, ottenendo la sua disponibilità in tal senso. Alla terza seduta, il ricorrente le ha proposto di svestirla, chiedendole se voleva fare altrettanto con lui, vedendosi però opporre un rifiuto. Fattala così sdraiare sul letto, egli l'ha massaggiata con musica di sottofondo e ambiente oscurato. Mentre la donna teneva gli occhi chiusi, il ricorrente si è spogliato completamente e, sorprendendola, le ha posto il pene (non eccitato) nella mano destra, rassicurandola sull'indicazione terapeutica e attribuendo il fatto “alla luce di lassù”. La donna è rimasta impietrita e non ha trovato la forza di reagire. La prima giudice, ritenuto che nessuna indicazione terapeutica poteva giustificare l'atto e che alla paziente non era stato chiesto alcun consenso previo, ha ritenuto di nuovo decisivo – come nel caso di ___________ – la dipendenza della vittima, lo stato di crisi personale che essa stava attraversando, la straordinarietà e la repentinità del movimento, che ha per finire paralizzato la paziente (sentenza, pag. _ e _).
b) Il ricorrente pretende anzitutto che, nel caso in esame, non si può parlare di rapporto di dipendenza già per il fatto che non risulta che la paziente gli abbia confidato i suoi problemi esistenziali e quindi la vera ragione della sua visita. L'argomento è irrilevante, poiché ciò – quand'anche sia vero – non esclude automaticamente il rapporto di dipendenza della paziente nel confronti del terapeuta per le ragioni partitamente esposte dalla prima giudice nel consid. 4 della sentenza impugnata (pag. _). Già si è visto infatti che la prima Corte ha statuito correttamente nel ritenere che – di regola – tra il ricorrente e le pazienti sussistesse un rapporto di dipendenza a norma dell'art. 193 CP conseguente proprio al particolare tipo di attività prestato e all'insolito ambiente in cui le terapie venivano applicate, tali da influire sull'autonomia di giudizio delle vittime. Anche nel caso in esame – sia come sia – risulta decisivo che il ricorrente ha operato come se i suoi atti fossero parte integrante di una normale terapia (sentenza, pag. _ seg. e _). Ha di nuovo agito perciò, mutatis mutandis come nel caso dello psicoterapeuta descritto in DTF 124 IV 13.
c) Il ricorrente soggiunge che è arbitrario ammettere lo stato di dipendenza anche per il fatto che l'episodio incriminato è avvenuto nel corso della terza seduta, durante il primo messaggio, quando non si poteva ancora parlare di rapporto terapeutico. Se non che, con un argomento del genere egli avvalora se mai l'accusa – fatta propria nella sentenza impugnata – di avere compiuto un abuso sessuale improvviso, inaspettato e senza relazione con la terapia. In realtà gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata non consentono deduzioni siffatte. Fin dal primo incontro alla paziente era stata prospettata la necessita di spogliarsi, in modo da rendere più efficaci i massaggi (sentenza, pag. _), necessità alla quale essa si è assoggettata per la particolare fiducia riposta nel naturopata (sentenza, pag. _). Ne è seguita la graduale estensione dei massaggi alle parti intime, grazie al fatto che il ricorrente aveva tolto alla paziente qualsiasi facoltà di resistenza (sentenza, pag. _). Il trattamento erotico (non imputato nell'atto di accusa) al quale ___________ è stata sottoposta durante la terza – e ultima – seduta (act. 6 annesso al rapporto di polizia) rientrava perciò nell'asserito contesto terapeutico generale prescritto dall'imputato anche ad altre pazienti. Già si è visto però che un'azione del genere configura, di regola, una violazione dello stato di bisogno (art. 193 CP) perché commessa sfruttando per l'appunto lo stato di dipendenza della vittima, non un atto di coazione sessuale.
d) Rimane da esaminare se, mettendo il suo pene nella mano destra della donna dopo essersi denudato, il ricorrente ha commesso coazione sessuale per avere esercitato pressioni psicologiche sulla paziente e per avere compiuto un atto inaspettato e repentino, che ha impietrito la vittima. Se non che, come nel caso di ___________, non risultano sufficienti riscontri per ritenere che il ricorrente abbia compiuto l'abuso facendo capo a pressioni psicologiche eccedenti le previsioni dell'art. 193 CP, né che abbia persistito pur essendosi accorto della prostrazione e della paralisi della vittima. Ciò posto, il ricorrente si è di nuovo reso autore colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno. Il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata va di conseguenza riformato (art. 296 cpv. 1 CPP), anche tale imputazione essendo stata prospettata all'imputato (quesito n. 1.2.1).
8. Il ricorrente insorge pure contro la condanna per coazione sessuale nei confronti di ___________, rimproverando alla prima Corte di avere condiviso senza riserve la versione della vittima e di avere violato il principio in dubio pro reo per avere scartato la versione dei fatti a lui più favorevole, ossia per non essersi fondata su quanto da lui ammesso.
a) La prima giudice ha ricordato che il ricorrente ha ammesso di avere compiuto massaggi sulla paziente, non rammentando però se aveva posato il pene sul braccio di lei, come ritenuto dal Procuratore pubblico nell'atto di accusa sulla base della versione della donna. La presidente della Corte ha per finire accertato che l'imputato ha fatto anche ciò, ritenendo al riguardo la vittima del tutto credibile, trovando conferma la versione di lei nelle ammissioni dello stesso prevenuto (che riconosceva di essersi denudato) secondo il copione consolidato adottato in danno delle altre pazienti. D'altro canto – ha soggiunto la presidente della Corte – la sola ragione logica di spogliarsi era quella di toccare le pazienti con il pene. Perché nel suo esito una conclusione del genere sarebbe arbitraria il ricorrente non dimostra.
b) Secondo il ricorrente, la presidente della Corte di assise è caduta in ulteriore arbitrio nella misura in cui ha implicitamente considerato un episodio non contemplato nell'atto di accusa, nel senso che ha fondato il giudizio di colpevolezza (art. 189 CP) dando per certo che egli ha penetrato con due dita la vagina della vittima. La prima Corte, sostiene il ricorrente, gli ha fatto carico infatti, una volta posato il pene sul braccio della donna, di avere continuato a massaggiare la paziente nella zona genitale, nonostante essa gli abbia detto di smettere, irrigidendosi, ma il ricorrente avrebbe proseguendo contro l'espresso volere della donna. Se non che, sempre secondo il ricorrente, dal verbale riportato a pag. _ della sentenza di assise risulta che gli atti compiuti contro la volontà della vittima si riferiscono proprio all'episodio estraneo all'atto di accusa.
La questione è ardua. L'atto di accusa imputa al prevenuto, anzitutto, di avere appoggiato il pene eretto sul braccio della paziente. Ciò è avvenuto, a non averne dubbio, prima che la vittima si raggelasse (sentenza, pag. _ e _). Secondo l'atto di accusa, l'imputato ha nondimeno insistito nei massaggi al pube, dopo essersi spogliato. La locuzione “nel contempo” è però equivoca. Avesse il Procuratore pubblico inteso riferirsi anche a tutte le azioni compiute dopo che il prevenuto ha posato il pene eretto sul suo braccio della donna, egli non avrebbe verosimilmente lasciato cadere l'accusa più grave e avrebbe imputato al ricorrente anche di avere penetrato la vittima con due dita, benché essa gli dicesse di smettere (sentenza, pag. _). In una situazione del genere, a dir poco confusa, si giustifica adottare la soluzione più favorevole al prevenuto e di limitarsi a considerare gli atti compiuti fino (o poco oltre) al momento in cui l'imputato ha posto il membro in erezione sul braccio della donna. Le considerazioni dalla prima giudice sul comportamento dell'imputato dopo tale azione – quando egli avrebbe insistito con i massaggi nonostante il chiaro diniego espresso dalla vittima – si fondano su fatti che esulano dall'atto di accusa. Ancorché al limite, la doglianza ricorsuale è perciò fondata.
c) Ciò non comporta, a scanso di equivoci, il proscioglimento del ricorrente da ogni imputazione. Rimane infatti la circostanza che egli ha compiuto gli abusi che trovano riscontro nell'atto di accusa, su una paziente che – come detto – si trovava in un rapporto di dipendenza (art. 193 CP). Profittando della sua posizione di terapeuta-naturopata, egli si è perciò reso nuovamente colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno, compiendo atti sessuali senza tenere conto che la passività di cui dava evidenti segni la paziente durante i massaggi non era conseguente a una propria autonoma scelta, ma al rapporto di dipendenza con il terapeuta (e non a pressioni psicologiche supplementari). Il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata va perciò di nuovo riformato (art. 296 cpv. 1 CP). Anche in questo caso al prevenuto è infatti stata prospettata la relativa imputazione.
9. Alla presidente della Corte delle assise correzionali il ricorrente rimprovera di nuovo di avere violato il diritto federale ritenendolo autore colpevole di coazione sessuale nei confronti di ___________. Anche in tal caso – egli assevera – la condanna è conseguente a un arbitrario accertamento dei fatti e un un'arbitraria valutazione delle prove.
a) Riferendosi alla fattispecie, la prima giudice ha anzitutto accertato che il ricorrente sapeva che ___________ era in cura psichiatrica per uno scompenso ansio-depressivo, il ricorrente avendo ammesso che la paziente lo aveva spesso incontrato per soddisfare un bisogno di comunicazione, di cui egli era conscio. Tanto che alla quinta consultazione la donna gli aveva persino confidato di essersi innamorata di lui, circostanza che non lo esimeva tuttavia dal rispettare le regole dell'arte. Guadagnata la sua fiducia – ha soggiunto la prima Corte – l'imputato le ha diagnosticato un blocco di natura sessuale, l'ha convinta a denudarsi durante le sedute, ha eseguito massaggi anche alle parti intime, le ha tolto gradatamente qualsiasi resistenza, così da indurla a ritenere tali pratiche come parte integrante della terapia. In una seduta successiva, egli – spogliatosi a sua volta – ha continuato a praticarle massaggi, cercando insistentemente di portare la mano della donna sul suo pene e adducendo sempre motivi terapeutici. Benché menomata nella sua capacità di giudizio, la donna ha ritratto la mano, ma egli l'ha riportata sul suo membro, per poi lasciarla, al che la donna si è resa conto che il ricorrente aveva eiaculato sul lettino. Il ricorrente l'ha di nuovo rassicurata.
b) Per la prima giudice il ricorrente si è reso colpevole di coazione sessuale, perché la volontà della paziente era coartata avuto riguardo alle gravi condizioni di salute (che ne debilitavano la capacità di giudizio e di reazione), al grave rapporto di dipendenza instauratosi con il terapeuta, come pure alla straordinarietà e all'imprevedibilità dell'agire. Il fatto di avere accettato – con travaglio interno – massaggi alle parti genitali, non significa del resto che la paziente fosse d'accordo di accettare altri atti sessuali (sentenza, pag. _). Il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà di tali accertamenti. Egli muove critiche inadatte allo scopo, insistendo sull'atteggiamento attivo di cui la vittima avrebbe dato prova. In realtà egli trascura che decisivo – nella fattispecie – non è tanto stabilire se la paziente abbia acconsentito alle terapie erotiche, ma se essa fosse pienamente libera di determinarsi al riguardo. Ciò che non era il caso, poiché anche ___________ si trovava in un rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 193 CP. Il suo consenso non poteva perciò essere presunto e ritenuto acquisito sulla base di mere deduzioni (DTF 124 IV 19).
c) Come nei casi testé esaminati, fanno però difetto una volta ancora le condizioni che giustificano una condanna per coazione sessuale. Gli abusi sessuali appena evocati sono stati anch'essi compiuti nelle circostanze che ricordano la fattispecie descritta in DTF 124 IV 12, nel quadro del rapporto di dipendenza che legava la paziente al suo psicoterapeuta. Certo, la prima giudice ricorda che si è trattato di un grave rapporto di dipendenza; non spiega però perché lo stato di inferiorità della vittima, ossia le pretese pressioni psicologiche che essa avrebbe subìto, esorbiterebbero dal quadro dell'art. 193 CP. Tanto meno essa allega valide ragioni per differenziare la fattispecie da quella illustrata più avanti nella sentenza di assise e sfociata nella condanna per abuso dello stato di dipendenza (art. 193 n. 1 CP), allorché l'imputato aveva indotto la vittima alla congiunzione carnale (sentenza, pag. _ e _). Qualche interrogativo sull'eventualità che il ricorrente potesse avere agito oltre il mero contesto dell'art. 193 CP poteva caso mai sorgere proprio in quest'ultimo caso. Fosse stata coerente con il suo ragionamento, la prima giudice avrebbe dovuto chiedersi se il ricorrente non avesse profittato della situazione in cui si trovava, commettendo addirittura violenza carnale (art. 190 CP). Persino il ricorrente ha avvertito il problema, senza rendersi però conto che – fosse questa l'ipotesi accusatoria più accreditabile – egli non potrebbe essere prosciolto, ma si sarebbero dovuti rinviare gli atti alla Corte di merito affinché l'atto di accusa fosse modificato (CCRP, sentenza, del 6 dicembre 2000 in re B. e T.). Che la fattispecie abbia creato difficoltà di giudizio risulta anche dal fatto che al ricorrente è stata inizialmente prospettata l'imputazione di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP). Ma tant'è. La condanna per sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), anche per l'episodio più grave (punto 1 dell'atto di accusa riferentesi alla congiunzione carnale), è tutt'al più favorevole al ricorrente. Mal si comprende perciò perché egli abbia impugnato anche tale condanna (dispositivo n. 1.1).
10. Il ricorrente insorge infine contro la condanna per atti sessuali con persone inette a resistere (recte: sfruttamento dello stato di bisogno giusta l'art. 193 CP). Assevera che in nessuna delle fattispecie sottoposte a giudizio sono ravvisabili gli estremi per ammettere un'ipotesi del genere. Se non che, egli non apporta argomenti che non sono già stati vagliati e nemmeno si confronta con le motivazioni che hanno indotto la presidente della Corte di assise a ritenerlo colpevole per sfruttamento dello stato di bisogno nei confronti di ___________ e ___________ (sentenza, pag. _ in fondo, _ e _). Nella misura in cui è ammissibile, il gravame è perciò ancora una volta destinato all'insuccesso.
11. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. In riforma del dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata, il ricorrente deve pertanto essere dichiarato autore colpevole – anziché di coazione sessuale (art. 189 CP) – di sfruttamento dello stato di bisogno nei confronti di ___________, ___________, ___________ e ___________. Come si è visto, non sussistono ragioni per giudicare le varie fattispecie in modo diverso, operando una sorta di dualismo secondo l'intensità del rapporto tra ricorrente e pazienti, il grado di repentinità degli atti sessuali compiuti e le pressioni psicologiche esercitate. I singoli casi denotano un denominatore comune: lo sfruttamento da parte del ricorrente nell'esercizio della sua attività di naturopata di situazioni particolari che hanno limitato le pazienti nella loro autonomia di giudizio, come nel precedente descritto in DTF 124 IV 13.
12. La derubricazione del reato di coazione sessuale in sfruttamento dello stato di bisogno comporta la ricommisurazione della pena, che la prima Corte ha quantificato in 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di cinque anni (art. 296 cpv. 1 CP). Dalla mutata qualifica del reato il ricorrente non può pretendere invero significativi vantaggi. Dalle considerazioni della sentenza impugnata, alle quali si rinvia, risulta che la prima giudice ha compiuto sforzi notevoli per contenere la pena entro i limiti che ne consentissero la sospensione condizionale, anche se con riferimento – tra l'altro – al reato di ripetuta coazione sessuale. Anche se il reato di sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 n. 1 CP) è meno grave rispetto a quello di coazione sessuale (art. 189 CP), trattandosi di un delitto e non di un crimine, gli abusi sessuali commessi nei confronti di donne limitate nella loro autonomia non vanno sottovalutati. Una condanna a 15 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di cinque anni, appare perciò consona alla gravità della colpa (che non può essere definita di poco conto), al pregiudizio causato alle vittime, segnatamente a ___________ e a ___________, all'incensuratezza del prevenuto e al tempo trascorso dai fatti. Non vi è motivo invece per intervenire sui rimanenti dispositivi della sentenza impugnata.
13. Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti per due terzi a carico del ricorrente (soccombente in misura maggiore) e per il resto a carico dello Stato (rat. 15 CPP). Dato il grado di soccombenza, non è il caso invece di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, in riforma del dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata, il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno nei confronti delle pazienti __________, __________, __________ e __________ In applicazione della pena, il ricorrente è condannato a 15 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di cinque anni. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'500.–
sono posti per due terzi a carico del ricorrente e per il rimanente a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
– ___________, c/o __________ – avv. __________;
– Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– __________ (parte civile);
– avv. __________ (per le parti civili __________. e __________).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.