Incarto n.
17.2002.00010

Lugano

16 aprile 2002/kc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 marzo 2002 presentato da

 

 

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro

 

 

 

la sentenza emanata il 22 gennaio 2002 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei suoi confronti;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 1° aprile 2000, alle ore 17.10 circa, __________ è stato tradotto alla gendarmeria cantonale di __________, dopo che un agente della polizia comunale lo aveva visto circolare in via __________ credendolo privo della licenza di condurre. __________ è stato sottoposto a prova etanografica, che ha dato un risultato di 2.6 g ‰. Invitato a sottoporsi alla prova del sangue, egli si è opposto. Un successivo controllo medico, eseguito alle ore 18.55, ha consentito di riscontrare un'alcolemia di grado lieve.

 

                                  B.   Con decreto di accusa dell'11 settembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di opposizione alla prova del sangue, condannandolo a 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 5 anni, oltre a una multa di fr. 600.–. Nel contempo gli ha revocato il beneficio della sospensione condizionale a una pena di 60 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 9 agosto 1996 per circolazione in stato di ebrietà. Statuendo su opposizione, con sentenza del 22 gennaio 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha confermato le imputazioni, ma ha ridotto la pena detentiva a 80 giorni, lasciando invariata la multa e la revoca della sospensione condizionale riguardante la pena del 9 agosto 1996.

 

                                  C.   Contro il giudizio citato __________ ha introdotto il 23 gennaio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 4 marzo 2002 egli chiede la sua completa assoluzione e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP), sindacabili unicamente ove il giudizio impugnato denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile appaia. Occorre spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 34a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamen­to delle prove: DTF 127 I 41 consid. 2a).

 

                                   2.   La presidente della Corte di assise ha accertato in concreto, fondandosi sulle dichiarazioni dell'imputato, che il 1° aprile 2000 quest'ultimo era partito da casa attorno alle ore 10.30 e aveva posteggiato l'automobile in piazza del __________. Si era intrattenuto poi nel centro cittadino fino alle ore 14.30 circa, dove aveva pranzato in compagnia di conoscenti, bevendo – a suo dire – un bicchiere da 1.5 dl di vino rosso (consid. 3.1 e 3.2). Nel tornare a casa si era accorto però di essere rimasto senza sigarette. Aveva deciso perciò di tornare in centro per acquistarle. Posteggiata nuovamente la vettura, aveva raggiunto la piazza __________, dove era in corso una manifestazione con musica dal vivo. Lì aveva avuto un alterco e uno scambio d'ingiurie con un terzo, poi condannato con decreto di accusa del 18 settembre 2000 per vie di fatto. Sentito in aula come teste, l'agente della polizia comunale che ha condotto l'imputato in gendarmeria ha dichiarato di essere stato chiamato sul luogo della zuffa insieme con altri agenti verso le ore 14.30, ma che a quel momento tutto era finito. L'agente ha soggiun­to di avere illustrato all'imputato la procedura per sporgere querela e che durante quel colloquio l'uomo esalava un fetore etilico (consid. 3.2). La presidente della Corte di assise ha ritenuto che la percezione dell'agente non era sicuramente frutto di errore, data la lunga esperienza professionale che portava spesso il fun­zionario a contatto con persone che avevano bevuto alcolici o che ne avevano abusato. Donde la conclusione che, già alle ore 14.30, l'imputato aveva bevuto (consid. 3.2 in fine).

 

                                   3.   La presidente della Corte ha accertato inoltre che, già la sera pri­ma dei fatti, l'imputato aveva consumato alcolici in quantità apprez­zabile, tant'è che egli medesimo riconosceva di avere bevu­to 2 dl di vino rosso e 2 birre da 3 dl (consid. 3.1 in fine). Quanto al vino bianco che l'imputato sosteneva di avere bevuto una volta tornato a casa, prima di essere condotto dagli agenti in gendarmeria attorno alle ore 17.10, la prima giudice ha reputato improbabile che nel lasso di un quarto d'ora egli avesse potuto sorbirne grandi quantità. Viste poi le indicazioni contrastanti date dall'accusato agli inquirenti, essa ha ritenuto più attendibile la prima versione da lui resa, quella in cui affermava di avere bevuto soltanto, una volta tornato a casa, un bicchiere di bianco da 1.5 dl (consid. 3.4; v. anche sentenza, pag. 5 in fondo).

 

                                   4.   In definitiva la presidente della Corte ha accertato che alle ore 16.45, quando è stato notato alla guida della propria vettura dall'agente della polizia comunale, l'imputato si trovava in stato di lieve ebrietà, come confermava la prova etanografica eseguita in gendarmeria, indizio importante e sufficientemente affidabile, pur tenendo conto dell'usuale margine di errore. Anche presumendo che una volta tornato a casa l'imputato avesse bevuto 2 dl di vino bianco, onde – per un uomo del peso del prevenuto – un tasso di 0.3 g ‰, alle ore 16.45 il tasso alcolemico doveva per forza essere superiore al limite legale. Ciò era confortato dal fetore etilico avvertito alle ore 14.30 dall'agente di polizia e dall'esito dell'esame medico eseguito alle 18.55, quando verosimilmente la fase di assorbimento (compresa di regola tra 20 e 120 minuti) era terminata. A quel momento l'imputato si trovava ancora in lieve stato di ebrietà, come del resto egli aveva ammesso (consid. 4.2).

 

                                   5.   Il ricorrente asserisce che la sentenza impugnata viola arbitrariamente gli art. 91 cpv. 1 e 3 LCStr in combinazione con gli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU. A suo parere deve darsi per acquisito che, dal momento in cui era uscito di casa la mattina del 1° aprile 2000 fino al rientro, egli ha bevuto solo un bicchiere di vino rosso da 1.5 dl. Ne deriva un tasso alcolemico di 0.25 g ‰. E siccome l'assorbimento medio è di 1 g ‰ l'ora (recte: 0.1 g ‰), al più tardi due ore dopo, alle 14.00, il bicchiere era ormai stato smaltito. Il risultato dell'etilometro (2.6 g ‰) sarebbe pertanto assurdo e inattendibile, a maggior ragione tenendo conto dei 2 dl di vino bianco bevuti a casa più tardi e ammessi dalla presidente della Corte, i quali hanno fatto lievitare il tasso di 0.3 g ‰. Riallacciandosi a quanto bevuto la vigilia tra le ore 19.00 e le 02.00, il ricorrente quantifica il tasso complessivo in 1.25 g ‰, per concludere che al più tardi alle 08.00 del mattino l'alcol era stato completamente riassorbito. A suo dire, è quindi impossibile che prima del rientro a casa egli fosse ebbro, anche solo lievemente. Inoltre egli contesta l'orario delle 16.45 in cui l'agente di polizia lo ha visto transitare in automobile, definendo inverosimile l'accertamento della prima giudice, secondo cui solo 15 minuti erano trascorsi dal rientro a casa al momento in cui gli agenti lo hanno tradotto in gendarmeria. In realtà l'avvistamento sarebbe avvenuto alle 15.45, sicché tra il rientro a casa e l'avvistamento era trascorsa almeno un'ora, durante la quale egli ha bevuto 2 bicchieri di vino bianco (mezza bottiglia). Ne deriverebbe un tasso massimo di 1–1.5 g ‰, convergente con le risultanze dell'esame medico poi eseguito.

 

                                   6.   La determinazione del tasso alcolico di una persona è una questione di fatto (DTF 116 IV 75 consid. 4, 105 iV 345 consid. 1, 100 IV 269 consid. 2), che la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata ad esaminare soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (sopra, consid. 1). È invece questione di diritto, che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina con pieno po­tere cognitivo, stabilire se un conducente debba essere considerato ebbro sulla base dei relativi accertamenti (DTF 100 IV 270 consid. 2), come pure se le norme federali sulla constatazione  dello stato di ebrietà siano state rispettate (DTF 116 IV 75; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 18 ad art. 91 LCStr).

 

                                   7.   L'interessato dà per acquisito che tra le ore 10.30 e il rientro a casa di quel 1° aprile 2000 egli abbia bevuto solo un bicchiere di vino rosso da 1.5 dl. La prima giudice ha ricordato in effetti che nel suo primo verbale l'imputato aveva asserito di avere bevuto a pranzo 1.5 dl di rosso e, nel pomeriggio, due aranciate amare prima di rientrare a casa (sentenza, pag. 5 e 6). Su eventuali altre quantità di alcol ingerite dall'accusato la sentenza di assise non si esprime, limitandosi a rilevare che mancano riscontri precisi e che i testimoni citati dalla difesa per confermare la tesi dell'imputato sono stati respinti perché non in grado di riferire quan­to in realtà il soggetto avesse bevuto la sera prima, durante la mattinata e nel corso del pomeriggio (sentenza, consid. 4.2, pag. 12). Ma ciò non basta ancora per affermare che la prima giudice sia caduta in arbitrio accertando che l'imputato avesse bevuto ben più di quanto dichiarava. Senza cadere in arbitrio, in effetti, essa poteva fondarsi su indizi convergenti: anzitutto sul­l'esito della prova etanografica (2.6 g ‰), inspiegabile se l'imputato avesse bevuto solo 1.5 o 2 dl di bianco una volta rientrato a casa (sentenza, consid. 4.2, pag. 11), poi sul fetore etilico avvertito alle 14.30 dal noto agente di polizia (sentenza pag. 6), sul risultato dell'esame medico eseguito alle 18.55 (allorché la fase di assorbimento alcolico, compresa di regola tra 20 e 120 minuti, era verosimilmente terminata), sullo stato di lieve ebrietà in cui l'imputato ammetteva di essersi trovato (sentenza, consid. 4.2, pag. 11), sul di lui tentativo di equivocare sulla quantità di vino bianco bevuto tra le 16.45 e le 17.00 (da un paio di decilitri a mezza bottiglia, in modo da attribuire la lieve ebrietà riscontrata dal medico all'alcol ingerito a casa: sentenza, pag. 5) e sulla scarsa credibilità del prevenuto in genere (sentenza, pag. 5). Nemmeno il ricorrente pretende per altro che la valutazione dei predetti indizi nel loro complesso non consentisse alla prima giudice di concludere nel modo riportato, a meno di trascendere in arbitrio.

 

                                         Del resto se, come il ricorrente afferma, la quantità d'alcol ingerita la sera prima tra le ore 19.00 e le 2.00 era stata completamente smaltita alle 8.00 del mattino, ciò non aveva potuto influire sul risultato dell'etilometro né sull'esito della visita medica avvenuta nel tardo pomeriggio del 1° aprile 2000. Quanto al tentativo di confutare il lasso di tempo intercorso dal momento in cui egli aveva lasciato il posto di polizia (dove aveva ottenuto informazio­ni su come sporgere querela) e il rientro a casa, per concludere che l'indicazione delle ore 16.45 contenuta nel verbale dell'agen­te è dovuta a un errore “di battitura” (dovendosi in realtà leggere 15.45), esso si rivela infruttuoso. In effetti, dal giudizio impugnato risulta che l'agente di polizia, dopo essersi visto prospettare il passaggio del verbale al dibattimento, lo ha confermato senza esitazioni come esatto, “specificando di aver deposto all'epoca a pochi minuti dai fatti (il suo verbale data delle 17.22)” e di “aver reso una deposizione dettagliata e precisa sugli orari” (sentenza, pag. 8 a metà). Il ricorrente non assume che tale accertamento sia arbitrario. Per quanto concerne infine il “fetore etilico” riscontrato dall'agente di polizia già alle 14.30, la tesi del ricorrente che si trattasse di errore si diparte nuovamente dall'asserzione che quel 1° aprile 2000 egli aves­se bevuto, fino al ritorno a casa, solo 1.5 dl di vino rosso. Come si è visto però la prima giudice poteva concludere senza arbitrio in senso contrario. Donde l'inconsistenza della censura. 

 

                                   8.   Per l'accertamento dello stato di ebrietà, l'analisi del sangue è il sistema migliore. Se, contrariamente a quanto prevede l'art. 138 cpv. 2 OAC, tale analisi non è stata eseguita, l'inattitudine a condurre per influsso alcolico può essere dimostrata con altri mezzi appropriati, come ad esempio il controllo con etilometro, se il risultato appare univoco, o le dichiarazioni di testimoni (DTF 127 IV 173 consid. 3). Come detto, in concreto la prova per etilometro ha dato un risultato di 2.6 g ‰, di gran lunga superiore al limite legale. Ora, secondo giurisprudenza un risultato dbn i 1.8 g ‰ dato dall'etilometro può essere ammesso come prova d'alcolemia se, insieme con altre prove, esso consenta di determinare il tasso alcolemico ove l'analisi del sangue non sia potuta avvenire, ad esempio, per rifiuto del conducente (DTF 116 IV 75 consid. 4). Nel caso specifico la presidente della Corte ha accertato sulla base degli indizi testé riassunti che alle ore 16.45 del 1° aprile 2002 l'imputato, quando era stato visto a bordo della propria vettura dall'agente di polizia, si trovava per lo meno in stato di lieve alcolemia (consid. 4.2). Tale conclusione resiste alla critica del ricorrente, il quale si limita di nuovo a contestare l'accertamento del fetore alcolico avvertito dal noto agente alle ore 14.30 e a sostenere che l'etilometro non funzionava sulla base di un ragionamento retrospettivo sulla quantità di alcol che egli avrebbe dovuto ingerire la sera prima per giustificare il tasso indicato con l'apparecchio. Argomenti del genere, eminentemente appellatori, sono però improponibili in ricorso per cassazione e non bastano lontanamente a sostanziare una censura di arbitrio.

 

                                   9.   Da ultimo il ricorrente si oppone alla condanna per violazione dell'art. 91 cpv. 3 LCStr, asserendo di non avere commesso infrazione alcuna. Tant'è che nemmeno gli agenti di polizia pretendevano un fatto del genere; anzi, l'agente __________ era stato categorico nell'affermare che egli non presentava sintomi di ebbrezza e che era tradotto negli uffici della polizia per un errore riguardo alla licenza di condurre, e ciò un'ora dopo che egli era giunto a casa, dove aveva bevuto vino bianco. Di conseguenza egli ritiene di essersi legittimamente opposto alla prova del sangue. L'argomentazione non può essere condivisa. In effetti, come detto, la prova per etilometro aveva dato un risultato di 2.6 g ‰. Dato l'esito di quel primo controllo, egli doveva attendersi l'invito a sottoporsi alla prova del sangue. L'affermazione ch'egli avesse bevuto dopo essere tornato a casa non lo esonerava dal­l'obbligo. Se mai ciò avrebbe influito sull'apprezzamento del risultato. Rifiutando la prova, invece, egli ha violato l'art. 91 cpv. 3 LCStr. Anche su quest'ultimo punto il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                                10.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

 

e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 800.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 900.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:               

                                          – __________;

                                          – avv. __________;    

                                          – Procuratore pubblico avv. __________;

                                          – Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona;

                                          – Delegato di polizia, Bellinzona;

                                          – Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e

                                             misure, Taverne;

                                          – Ufficio giuridico della circolazione stradale, Camorino.

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.