Incarto n.
17.2002.00015

Lugano

30 aprile 2002/kc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sull'istanza di revisione del 28 marzo 2002 presentata da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

le sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:      1. Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto:                           che con istanza del 28 marzo 2002, scritta in tedesco, __________ ha chiesto la revisione di sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona riguardanti sue condanne a pene detentive per trascuranza degli obblighi di mantenimento;

 

                                          che, constatata l'irricevibilità di atti non stesi in italiano, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2002 all'interessato un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza, richiamandogli il principio della territorialità della lingua (CCRP, sentenza del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.);

 

                                          che il 24 aprile 2002 __________ ha postulato una proroga del termine per la traduzione;

 

                                          che con decreto del 26 aprile 2002 il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato la domanda improponibile per assenza di motivi;

 

                                          che la mancata traduzione dell'istanza in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della domanda di revisione;

 

                                          che all'istante rimane comunque aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP);

 

                                          che, vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali;

 

 

pronuncia:              1.    L'istanza di revisione è inammissibile.

 

                                   2.    Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.    Intimazione a:

                                         – __________;

                                         – Procuratore pubblico avv. __________;

                                         – Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;

                                         – Pretore del Distretto di Bellinzona.

                                          – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario