Incarti n.
17.2002.18

17.2002.19

17.2002.20

Lugano,

18 dicembre 2002/kc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

 

 

– il 3 aprile 2002 (inc. 17.2002.18) da

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

 

– il 3 aprile 2002 (inc. 17.2002.19) da

__________,

 (patrocinato dall'avv. __________) e

– il 3 aprile 2002 (inc. 17.2002.20) da

__________,

__________

(già patrocinato dall'avv. __________,

e ora dall'avv. __________);

 

 

contro

 

 

 

la sentenza emanata il 21 febbraio 2002 della Corte delle assise criminali in Mendrisio nei loro confronti;

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di________;

                                         2.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                         3.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 21 febbraio 2002 la Corte delle assise criminali in Mendrisio ha dichiarato __________ autori colpevoli di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, in correità fra loro e con altri, detenuto in isole del mare dei Caraibi (segnatamente __________) e trasporta­to a __________ (Florida) – fra il dicembre del 1990 e la fine del 1991 – almeno 1000 kg di cocaina, di cui 40 kg consegnati a terzi e il resto finiti nelle mani di sconosciuti. Inol­tre __________ e __________ sono stati dichiarati autori colpevoli dello stesso reato per avere, sempre in correità fra loro e con altri, com­piuto a __________ atti preparatori intesi al trasporto e alla consegna di ulteriori 1000 kg di cocaina tra la primavera del 1995 e l'ottobre – rispettivamente l'aprile – del 1997. In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:

                                         –  __________ a 12 anni di reclusione, aggiuntivi a una pena di 25 giorni di detenzione inflittagli il 26 gennaio 2000 dall'uditore del Tribunale di divisione 12 per omissione del servizio;

                                         –  __________ a 14 anni di reclusione e alla rifusione allo Stato di fr. 5000.– in risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito;

                                         –  __________ a 9 anni di reclusione.

 

                                         Computato a tutti il carcere preventivo sofferto, la Corte ha ordinato la confisca del conto __________ intestato ad __________ (alias __________) e __________ presso la __________, confermando il sequestro conservativo in vista del risarcimento compensatorio dei conti __________ e __________ intestati a __________ presso la __________, come pure del conto corrente postale __________ intestato a __________ medesimo. La Corte ha ordinato invece il dissequestro del conto n. __________ intestato a __________ presso la Banca __________.

 

                                  B.   Per quanto riguarda il primo traffico, la Corte di assise ha accertato che all'inizio del 1990 __________ aveva telefona­to a __________, il quale si trovava sul lavoro a __________ o al suo domicilio di __________, propo­nendogli – su incarico di un certo __________ – di partecipare a un trasporto di stupefacen­ti per mezzo di un panfilo (“__________”, immatrico­lato a Jersey) dalle Antille alla Florida. __________ aveva accet­tato e __________ lo aveva messo relazione con il referente dei forni­tori colombia­ni della droga, __________, in modo da concor­dare direttamente le modalità del trasporto. Secondo la Corte, __________ sapeva – quanto meno con dolo eventua­le – di prendere parte a un impor­tante traffico di cocaina (sebbene pretendesse di avere creduto a un traffico di marijuana), l'ammontare del compenso promessogli (US$ 1 400 000) non lasciando dubbi. E siccome aveva bisogno di un aiutante, __________ si era rivolto a __________, che versava in ristrettezze finanziarie, incontrandolo un paio di volte a __________ (ancorché __________ sostenesse di avere ricevuto da __________ una sola telefonata, dalla Martinica al suo domicilio di __________) per prospettargli un compenso – a suo dire – di US$ 700 000, pari alla metà del proprio, nel caso in cui avesse collaborato. La Cor­te non è stata in grado di escludere, ad ogni mo­do, che in questa prima fase dell'operazione a __________ fosse stato adombrato un mero contrabbando di pietre preziose (non punibile in Svizzera) e che la mercede offertagli non eccedesse in realtà US$ 160 000.

 

                                         Sta di fatto che nel febbraio del 1991, una quindicina di giorni dopo essere stato interpellato, __________ ha raggiunto a Port-de-France (prefettura della Martinica) __________, il quale nel frattempo aveva ricuperato il panfilo, che si trovava ormeggiato presso l'isola di Guadalupa. Insieme con lui egli ha poi navigato fino all'isola caribica di Saint Lucia, dove entrambi hanno soggiornato due o tre giorni. Una notte, verso le ore 23, dopo che __________ aveva conversato in spagnolo con terzi via radio, essi hanno preso il largo, incontrando a circa un chilometro dalla costa due motoscafi bimotore, dai quali una decina di uomini ha scaricato – aiutata da __________ e __________ – pesanti pacchi, nascondendoli in due finti serbatoi del carburante appositamen­te ricavati dietro i contenitori dell'acqua (da 2400 litri), sui lati della __________. __________ ha am­messo di avere capito allora che il commercio non riguardava pietre preziose di contrabbando, ben­sì cocaina. In seguito i due hanno navigato per due giorni con il carico di stupe­facente (che la Corte ha stimato in almeno 1000 kg) fino all'isola di Saint Martin/Sint Mar­teen. Di lì __________ è rientrato in Europa con l'aereo, mentre __________ è rimasto sull'isola dal 18 al 26 febbraio 1991 e ha poi proseguito verso Fort Lauderdale (a nord di Miami), dov'è giunto il 5 marzo 1991. Durante le soste a terra __________, che in quel periodo abitava a Miami Beach, ha mantenuto i contatti con __________ per conto di __________, proprietario del panfilo. L'imbarcazione è poi stata ricoverata per alcuni mesi in un cantiere nautico di Miami con il carico a bordo.

 

                                         Ai primi di luglio del 1991 __________ ha comunicato a __________ che era giunto il momento di scaricare la merce. __________ è partito così dalla Svizzera alla volta di Miami. Anche __________ è arrivato in Florida il 12 luglio 1991. Lì __________ ha chie­sto a __________ di procurargli una casa provvista di attracco, lungo un canale collegato all'oceano. __________ ha adempiuto l'incarico dietro compenso di US$ 20 000, appigionando sotto falso nome una villetta su un canale a Fort Lauderdale. Attraccatavi davanti la __________, qualche giorno dopo – alla presenza di __________ – __________ e __________ hanno scaricato la cocaina, depositandola nottetempo nel garage dell'abitazione. Se non che, quel­la stessa notte essi sono sta­ti sorpresi nel sonno da quattro o cinque individui armati che, fattisi passare per agenti di polizia, han­no sfondato la porta, li hanno percossi, minacciati di morte e immo­bilizzati, portandosi via quasi tutto lo stupefacente. Liberatosi, __________ ha telefonato a __________ e ad __________. Quest'ultimo, apparentemente poco sorpreso dell'accaduto, ha ordina­to a __________ di consegnare lo stupefacente residuo, ciò che __________ ha fatto, caricando la cocaina rimanente (due pac­chi da 20 kg ognuno, stando alla Corte di assise) su un pick up preso a no­lo, lasciato poi a disposizione di __________ e __________, i quali lo attendevano sul posteggio di un supermercato a Miami. __________, rientrato frettolosamente in Europa, non risulta avere partecipato a tale con­segna. Per le sue prestazioni __________ ha poi ricevuto da __________, invece dell'importo promessogli (US$ 1 400 000), solo US$ 80 000, con i quali un paio di mesi dopo ha rimunerato __________, rimettendogli la somma in occasione di un incontro al proprio domicilio di __________.

 

                                  C.   Il secondo traffico giudicato dalla Corte di assise è cominciato quattro anni dopo, nella primavera del 1995, quando __________ ha telefona­to a __________, il quale si trovava una volta ancora a __________ o al suo domicilio di __________, per proporgli un nuovo trasporto di cocaina median­te la __________, nel frattempo reimmatricolata (prudenzialmente), sempre a Jersey, __________. __________ ha subito interpellato per telefono __________, che si trovava a __________ e che – ancora in difficoltà economiche – ha accettato di mettersi a disposizione, pur sapendo fin dall'inizio, questa volta, che il traffico riguardava cocaina. Così nell'autunno del 1995 __________ si è recato in Venezuela e di lì in Colombia, dove ha incontrato __________ e il capo dei fornitori di cocaina, soprannominato “__________ ” (il capo, appunto). In seguito __________ e __________ hanno soggiornato tre volte in Florida (nel febbraio del 1996, nel dicembre del 1996 e nel febbraio del 1997) per rimettere in sesto la __________, che si trovava in una marina presso Miami e che abbisognava di riparazioni importanti (compreso il ripristino dei due ricettacoli occulti, turati nel frattempo con materiale sintetico). In occasione del primo viaggio (febbraio del 1996) __________ non ha riperito il panfilo, ma ha ricevuto da __________, per l'esecuzione dei lavori, l'equivalente di US$ 70 000 o 80 000 (US$ 100 000 secondo __________). Nel gennaio del 1997, inoltre, egli ha aperto un conto bancario (__________pres­so la __________) sul quale sono pervenuti accrediti da parte di __________ per US$ 59 000, di cui US$ 40 000 girati da __________ a __________, il quale aveva aperto a sua volta un conto bancario a Miami per ricevere il denaro necessario alla preparazione del panfilo.

 

                                         Nell'aprile del 1997, dopo avere compiuto un nuovo viaggio in Venezuela per ottenere invano altro denaro da __________, __________ ha rinunciato a proseguire l'impresa, insoddisfatto del trat­tamen­to economico riservatogli dai colombiani (con i quali aveva avuto anche un litigio) e si è limitato a mantenere contatti con __________ (fatto giudicato dalla Corte di assise senza apprezzabile rilievo penale). __________ invece ha continuato l'opera, facendo capo in sostituzione di __________ a __________ di __________, capitano di lungo corso conoscente di __________, retribuito US$ 200 giornalieri e tenuto all'oscuro di tutto. Dall'aprile all'ottobre del 1997 __________ ha poi fatto la spola tra la Svizzera e Miami 7 o 8 volte, recandosi anche a Bogotá nel maggio di quell'anno, a rapporto da __________, e in Venezuela nel luglio o agosto successivo, dove ha conosciuto il comandante cui sarebbe stato affidato il panfilo (un nominato __________, alias __________, cittadino americano). Dal Venezuela egli è stato condotto anche in Colombia, dove ha incontrato “El Jefe” per definire i termini del trasporto di cocaina, vedendosi prospettare un compenso pari a quello promesso (ma non versato) a __________ per lo sfortunato traffico del 1990/91. La Corte di assise ha dedotto perciò che __________ dovesse aspettarsi un trasporto di 1000 kg di cocaina. In seguito __________ ha collaborato con l'equipaggio della __________, al comando di __________, liberando totalmente – sull'isola di Bimini, nelle Bahamas – i nascondigli dello sca­fo dalla schiuma al poliuretano con cui erano stati occlusi e insieme con __________ ha pure ispezionato una casa a Pompano Beach (sobborgo di Fort Lauderdale) destinata a ricevere il carico. Nell'ottobre del 1997 però anch'egli ha abbandona­to l'operazione, sentendosi sorvegliato e temendo di essere scoperto. Dopo di allora egli si è limitato a mantenere contatti per posta elettronica con __________ (fatto giudicato dalla Corte di assise senza apprezzabile rilievo penale).

 

                                         Il ripristino della __________ è stato ultimato perciò alla fine del 1997 o all'inizio del 1998 senza __________ né __________. Tanto meno i due hanno collaborato, per finire, al traspor­to vero e proprio della cocaina, cominciato il 15 aprile 1998 (quando il panfilo ha lasciato l'ormeggio per compiere varie tappe nei Caraibi) e conclusosi il 25 maggio 1998, quando l'imbarcazione è arrivata a Fort Laurendale e l'intero equipaggio è stato tratto in arresto, la polizia marittima (che sorvegliava l'imbarcazione da 15 mesi) avendo rinvenuto nello scafo 1982 kg di cocaina con un grado di purezza me­dio del 92%. __________, nonostante la collaborazione fornita agli inquirenti statunitensi (donde sono emersi i nomi di __________ e di __________, che hanno portato all'aper­tura dell'inchiesta in Svizzera), è stato con­dannato alla fine del 1999 da una Corte distrettuale della Florida del Sud (United States District Court, Southern District of Florida) a 235 mesi di carcere e a 5 anni di libertà vigilata dopo la scarcerazione.

 

                                  D.   Sulla base dei fatti appena riassunti la Corte delle assise criminali ha ritenuto che __________, __________ e __________ hanno agito, nel quadro delle rispettive attribuzioni, in qualità di correi, sia nel primo traffico sia – __________ escluso – nel secondo, ancorché limitato ad atti prepara­tori. La quantità di droga trafficata bastando a connotare un'infrazione aggravata alla legge federale sugli supefacenti, la Corte ha rinunciato ad analizzare l'ulteriore aggravante del reato in banda. Ha approfondito invece il problema della prescrizione relativa al primo traffico, escludendo l'applicabilità del diritto federale degli Stati Uniti o delle leggi dello Stato della Florida (che avrebbero comportato la prescrizione del reato in 5, rispettivamente 7 anni), poiché a mente sua l'illecito configura un'infrazione unica alla legge federale sugli stupefacenti e deno­ta una relazione significativa con il territorio svizzero, onde l'applicabilità del diritto elvetico. Ciò che del resto – ha soggiunto la Corte – varrebbe anche per il secondo traffico, sebbene al riguardo non si pongano problemi di prescrizione. Quanto all'aspetto soggettivo, tutti gli impu­tati sono stati ritenuti agire con piena consapevolezza e intenzio­nalità. Né si riscontrava desistenza spontanea dal secondo traffico, l'abbandono dell'operazione da parte di __________ e __________ non essendo avvenuto per motivi interiori. Ne è conseguita, in sintesi, la conferma integrale dell'atto dell'accusa.

 

                                         Nella commisurazione delle pene la Corte di assise ha considerato anzitutto l'enorme quantità di cocaina trafficata la prima e, in base a quanto __________ e __________ potevano aspettarsi, anche la seconda volta. A __________ la Corte ha riconosciuto nondimeno l'attenuante del lungo tempo trascorso (ma non agli altri due imputati, che nel frattempo avevano nuovamente delinquito partecipando al secondo traffico) e a __________ quella del sincero pentimento, come proponeva il Procuratore pubblico. Ponderati gli elementi a favore e a scapito di ciascuno di loro, la Cor­te è giunta alla conclusione che a __________ andassero inflitti 14 anni di reclusione, a __________ 12 (il quale senza l'attenuan­te se ne sarebbe verosimilmente visti irrogare almeno 15) e a __________ 9 (che senza l'attenuante avrebbe dovuto contare su una pena di almeno ai 12 anni). La Corte non ha condannato invece __________ all'espulsione, la pubblica accusa non avendone dimostrato i presupposti. Ha rinunciato anche a pronunciare nei confronti di __________, “ampiamente insolvente”, l'obbligo di un risarcimento compensatorio, applicato invece a __________ nella misura di fr. 5000.–. Ha confiscato infine il conto intestato ad __________ (alias __________) e __________ presso la __________, “non esistendo alcun motivo lecito in virtù del quale __________ dovrebbe possedere del denaro presso l'__________ ”. Sui conti di __________ è stato conservato il sequestro conservativo a tutela del noto risarcimento compensatorio.

 

                                  E.   Contro la sentenza di assise __________, __________ e __________ hanno introdotto il 22 febbraio 1992 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella rispettiva motivazione, presentata il 3 aprile 2002, essi chiedono di annullare la sentenza impugnata e di proscioglierli da tutti i capi d'imputazione. __________ postula altresì, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Nelle sue osservazioni del 29 aprile 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi. Il 18 novembre 2002 __________ ha inoltrato al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale un'istanza di libertà provvisoria, sollecitando la propria scarcerazione in penden­za di ricorso. Con osservazioni del 3 dicembre 2002 il Procuratore pubblico conclude per il rigetto dell'istanza.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata de­noti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aper­to contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sen­tenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

 

                                   II.   Sul ricorso di __________

 

                                   2.   Il ricorrente definisce arbitrario anzitutto l'ammontare del compenso che la Corte di assise ha accertato essergli stato promesso da __________ per le due operazioni. Nel primo caso la mercede offertagli non eccedeva – egli sostiene – US$ 80 000 e nel secondo caso non poteva essere diversa (memoriale, pag. 4, punto 2 primo capoverso e pag. 63, lett. a). La Corte di assise ha accertato – come detto – che per il traffico del 1990/91 __________ affermava di avere prospettato al ricorrente una retribuzione di US$ 700 000, ma non è stata in grado di escludere che la somma proposta non eccedesse in realtà US$ 160 000 (sentenza, pag. 40 in fondo). Il che corrispondeva a quanto lo stesso ricorrente aveva dichiarato agli inquirenti (US$ 80 000 per il carico e altrettanti per lo scarico dell'imbarcazione: sentenza, pag. 40 in alto e 41 in alto), come pure a quanto il Procuratore pubblico gli rimproverava nell'atto di accusa (pag. 3: “compenso di circa

                                         US$ 160 000”). Perché l'accertamento della Corte di assise, fondato sulle affermazioni del ricorrente medesimo, sarebbe arbitrario egli non spiega, limitandosi ad allegare verbali inconcludenti.

 

                                         Quanto al secondo traffico, la Corte ha accertato che il ricorrente aveva pattuito direttamente con i fornitori colombiani un compen­so di US$ 1 500 000 da spartire con il comandante del panfilo e con le altre persone coinvolte nel trasporto, come egli stesso aveva dichiarato agli inquirenti (sentenza, pag. 66 verso il basso). La Corte non ha accertato quanto sarebbe toccato precisamente all'interessato, limitandosi a sottolineare “la prospettiva di conseguire un importante guadagno” (sentenza, pag. 67 in alto). Nella misura in cui pretende che il suo compenso sarebbe stato di soli US$ 80 000 perché esso doveva situarsi “nel medesimo ordine di cifre di quello promesso, ma non corrisposto, per lo sfortunato (...) trasporto del 1991” (sentenza, loc. cit.), il ricorrente cerca di equivocare sui termini. Il medesimo ordine di cifre accertato dalla Corte si riferiva infatti a quello complessivo di US$ 1 400 000 promesso per il primo traffico a __________ (sentenza, pag. 37). Che poi __________ si sia visto consegnare solo US$ 80 000 nulla muta. Lo stesso ricorrente ammette del resto che, secondo il comandante del panfilo, egli avrebbe dovuto rice­vere almeno US$ 400 000 (memoriale, pag. 63). Rimproverare arbitrio alla prima Corte per non avere accertato che il profitto si sarebbe limitato a US$ 80 000 è quindi fuori luogo.

 

                                   3.   A parere del ricorrente è arbitrario considerare i due incontri da lui avuti con __________ a __________ nel 1990 (rispettivamente la tele­fonata da lui ricevuta a __________: sentenza, pag. 42 in alto) come un atto costitutivo di reato, poiché a quel momento egli si prefigurava un traffico di pietre preziose, non di stupefacenti (memoriale, pag. 4, punto 2 secondo capoverso e pag. 67, lett. b). Se non che, il ricorrente confonde fatti e diritto. Sapere se l'atto incriminato sia costitutivo di rea­to è una questione di diritto, che andrà esaminata in tale ambito. Questione di fatto è sapere se, al momento in cui si è detto disponibile al primo traffico, il ricorrente credesse effettivamente di partecipare a un contrabban­do di pietre preziose (contrariamente a quanto asseriva __________, che pretendeva di avergli parlato di un carico di marijuana). Nel dubbio, la Corte si è dipartita dalla prima ipotesi (sentenza, pag. 42 in alto), rilevando che – comunque fosse – l'atto di accusa imputava unicamen­te a __________ di avere inteso trasportare “merce”, scoprendo solo in seguito che si trattava di stupefacenti. Il che non bastava a integrare un atto punibile (sentenza, pag. 41, 13ª riga dal basso). Per quanto riguarda l'aspetto di fatto, dunque, al riguardo il ricorso è finanche senza oggetto.

 

                                   4.   Arbitrario sarebbe altresì, per il ricorrente, l'accertamento stando al quale nel 1991 __________ gli ha consegnato la rimunerazione per il primo traffico (US$ 80 000) a __________. A mente sua tale fat­to sarebbe giuridicamente senza rilievo, ai fini del reato importando il compenso che i trafficanti colombiani hanno dato a __________, a Miami, nel luglio o nell'agosto del 1991. Quanto __________ gli ha poi riversato in Svizzera sarebbe irrilevante (memoriale, pag. 4, punto 2 terzo capoverso e pag. 67, lett. c). Ancora una volta però il ricorrente confonde fatti e diritto. Sapere se l'importo di US$ 80 000 rimessogli da __________ a __________ sia una cosiddetta azione successiva non punibile (mitbestrafte Nach­tat), com'egli asserisce, è una questione di diritto, non di fatto. Il problema andrà esaminato dunque in quella sede.

 

                                   5.   Alla Corte di assise il ricorrente rimprovera di avere messo arbitrariamente sullo stesso piano il suo operato con quello degli altri due imputati, tanto nel primo quanto nel secondo traffico. Egli ribadisce di avere avuto “un ruolo parziale e secondario”, asseren­do che “le conclusioni della Corte di assise sulla correità, sull'organizzazione e sulla banda (...) sono pesantemente contraddette dalla dovizia di particolari su quanto successo in entrambi i trasporti” (memoriale, pag. 7, punto 2 quarto capoverso e pag. 67, lett. d). Ora, nella misura in cui si riferisce all'accertamento dei fatti, la doglianza è irricevibile per carenza di motivazione. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio non basta pretendere che le constatazioni della Corte di assise siano “pe­san­temente contraddette dalla dovizia di particolari su quanto successo”. Occorre indicare almeno quali constatazioni sarebbero arbitrarie e con quali atti di causa esse risulterebbero in aperto contrasto. Nella misura per contro in cui il ricorrente nega la sua qualifica di correo o di appartenente a una banda, la questione è di diritto e andrà esaminata in quel contesto.

 

                                   6.   Il ricorrente critica come arbitrario l'accertamento della sua partecipazione alla consegna della cocaina ai trafficanti, a Miami, ciò che nemmeno l'atto di accusa gli imputa (memoriale, pag. 7, punto 2 quinto capoverso e pag. 68, lett. e). Una volta di più, tuttavia, il ricorso è senza oggetto. La Corte di assise non ha accer­tato infatti che __________ abbia preso parte alla consegna dei (rimanenti) 40 kg di cocaina a __________ e __________ sul posteggio del noto supermercato a Miami. Al contrario: ha precisa­to espres­samente che “non vi sono altri riscontri della presenza del __________ in questo frangente, ed in effetti l'atto di accusa non gli addebita espressamente la partecipazione alla consegna dello stupefacente” (sentenza, pag. 52, consid. 23 in principio). Al proposito il ricorso non merita quindi altra considerazione.

 

                                   7.   Arbitrio il ricorrente scorge altresì nel fatto di essere stato considerato “partecipe ad un'organizzazione del traffico, quando tutti gli atti processuali provano che ha sempre e solo ubbidito agli ordini e non era autorizzato a prendere iniziative” (memoriale, pag. 7, punto 2 sesto capoverso e pag. 68, lett. f). Così argomentando, l'interessato travisa ulteriormente fatto e diritto. Quan­to egli contesta, in realtà, non sono gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza di assise, bensì la qualifica giuridica del suo ruolo in base a tali accertamenti. Tant'è vero ch'egli non impugna siccome arbitrario alcun fatto preciso, ma si limita a ribadire la sua funzione subordinata, nel primo e nel secondo traffico. Si rilevi in ogni modo che, nella misura in cui pretende di avere scoperto la vera natura della merce trasportata nel 1991 solo al momento di scaricare il panfilo, il ricorrente cerca una volta ancora di equivocare. Certo, la Corte di assise ha ricordato che a quel momento egli era consapevole di trafficare cocaina (sentenza, pag. 49 consid. 22 prima frase), ma nella sentenza figura riprodotto un verbale del 14 settembre 2000 in cui lo stesso ricorrente ammetteva esplicitamente di avere scoperto la vera natura del trasporto già mesi prima, al largo dell'isola di Saint Lucia, quando i pacchi erano stati caricati sull'imbarcazione (sentenza, pag. 44 verso il basso: “Non ho creduto comunque nemmeno a questa versione, convinto che si trattasse di cocaina”). Per il resto, come detto, le argomentazioni del ricorrente riguardano l'applicazione della legge, non l'accertamento dei fatti.

 

                                   8.   Arbitrari sarebbero dipoi, per il ricorrente, “gli accertamenti sulla motivazione che lo ha indotto a desistere dagli atti preparatori nell'ottobre del 1997” (memoriale, pag. 14, punto 2 settimo capoverso e pag. 68, lett. g). Egli fa valere di avere continuato nella preparazione della __________ dopo la defezione di __________ solo per denaro e per timore, rinunciando anch'egli dopo avere constatato l'impossibilità di convincere gli altri a lasciar perdere. L'assunto non è serio. Lo stesso ricorrente ha dichiarato al Procuratore pubblico – come ha accertato la Corte di assise – di avere desistito “perché si sentiva sorvegliato e perché riteneva concreto il rischio di essere scoperto dagli inquirenti” (sentenza, pag. 78 consid. 41.2). Gli stralci di verbale invocati nel ricorso non dicono altro. Anzi, confermano che la paura non è il motivo per cui il ricorrente ha continuato l'opera dopo il ritiro di __________, ma il motivo che lo ha indotto a demordere. Ch'egli abbia tentato di dissuadere “gli altri” a recedere è una tesi addirittura immaginaria, priva di qualsiasi riscontro finanche nei passaggi di verbale evocati. Da questi si desume tutt'al più che, ritiratosi __________, il ricorrente ha proseguito nel ripristino del panfilo lasciandosi “trascinare dalla necessità di soldi” (ricorso, pag. 77 e 78). Donde la conclusione della Corte di assise , secondo cui “il motivo a delinquere è [stato] anche per il __________ quello del facile guadagno di molto denaro” (sentenza, pag. 86 in alto). Mal si comprende dove si ravviserebbe arbitrio in tali considerazioni.

 

                                   9.   Infine il ricorrente si duole di arbitrio perché la Corte di assise gli ha rimproverato di avere negato la qualifica di “atti preparatori” (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup) a quanto da egli compiuto nel quadro del secondo traffico (sentenza, pag. 69 consid. 37.2). Egli obietta di avere contestato tale qualifica solo per gli atti anteriori al luglio del 1991, ovvero alla sua trasfer­ta in Colombia (memoriale, pag. 14, punto 2 ottavo capoverso e pag. 80, lett. h). A questo punto non giova ripetere che il ricorrente fraintende fatti e diritto. Sapere se determinate azioni costituiscano atti preparatori nel senso dell'art. 19 cpv. 1 cpv. 6 LStup non è una questione di fatto, ma con tutta evidenza di diritto, checché sostenga l'uno o l'altro imputato. La contestazione andrà dunque ripresa oltre.

 

                                10.   In diritto il ricorrente assevera che il primo traffico è avvenuto in­teramente negli Stati Uniti, né egli supponeva di dover traspor­tare cocaina al momento in cui __________ lo ha interpellato. La sua accettazione nell'ambito di una chiamata telefonica ricevuta dalla Martinica configura tutt'al più un atto preparatorio e non fonda la competenza delle autorità svizzere, mentre il pagamen­to della mercede è avvenuto a Miami, nelle mani di __________, non delle sue. Per di più, l'atto di accusa nemmeno gli rimprovererebbe tale circostanza. Applicabile sarebbe pertanto l'art. 19 cpv. 4 LStup, che prevede la doppia punibilità dell'illecito, non data nella fattispecie, giacché il reato è prescritto sia in virtù del diritto federale degli Stati Uniti sia per le leggi dello Stato della Florida. Per tacere del fatto che, comunque sia, la sua attività si connoterebbe come quella di un mero complice e non come quella di un correo, non avendo egli partecipato in modo determinante né alla decisione né alla pianificazione né all'esecuzione del reato. Quanto al secondo traffico, la sua attività si è limitata ad atti preparatori, di cui ha rinunciato spontaneamente a proseguire l'esecuzione 8 mesi prima del compimento del reato. E anche per quel che è degli at­ti preparatori, egli ha sempre agito come un gregario, agli ordini di terzi. Contrariamente a quanto accerta la Corte di assise, poi, i lavori sulla __________ sono cominciati nel 1997, non nel 1996. La pena inflittagli sarebbe così eccessiva, a maggior ragio­ne considerando l'attenuante del sincero pentimen­to (memoriale, pag. 14, punto 3).

 

                                          a)   Per quanto attiene alla punibilità del reato, la legge svizzera si applica a chiunque commetta un crimine o un delitto in Svizzera (art. 3 cpv. 1 CP). Si ritiene commesso in Svizzera anche un crimine o un delitto avvenuto all'estero, ma di cui in Svizzera si verifichi “l'evento” (art. 7 cpv. 1 CP). D'altro lato non occorre che, per essere commesso in Svizzera, un crimine o un delitto debba essere perpetrato interamente sul territorio naziona­le: basta che in Svizzera sia compiuto un suo elemento costitutivo, foss'anche isolato, ma che in relazione con altri concorra a integrare la fattispecie (Schultz in: FJS 1210, pag. 3 in alto; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 7; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4ª edizione, pag. 50 verso l'alto; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2ª edizione, pag. 131 n. 377). Gli atti preparatori non contano, salvo ove siano essi medesimi punibili (Hurtado Pozo, op. cit., pag. 132 n. 378 nota 55). Conta­no invece alla stessa stregua di atti di partecipazione quelli successivi alla consumazione del reato (Vollendung, consommation), fino alla sua conclusione (Beendigung, épui­sement). E un illecito non può dirsi “con­cluso” finché l'autore non abbia raggiunto il proprio scopo (ad esempio quello di assicurarsi l'indebito profitto: Trechsel, op. cit., n. 3 all'art. 7 e n. 7 all'introduzione dell'art. 21 CP).

 

                                          b)   Che una partecipazione al reato possa riscontrarsi anche nella fase meramente conclusiva dell'illecito (Beendigung, épui­sement) è opinione dominante (Stratenwerth, Schwei­zerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2ª edizione, pag. 98 n. 7 in fine con richiami; Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. I, 4ª edizione, pag. 108 in basso; Trechsel, op. cit., n. 7 all'introduzione dell'art. 21 CP). A tale indirizzo dottrinale e giurisprudenziale non mancano invero voci critiche. Albrecht reputa, in particolare, che dandosi compravendita di stupefacenti il pagamento del prezzo non vada considerato come atto costitutivo del reato, proprio perché a quel momento l'illecito è ormai consumato (beendet). Tutt'al più – egli soggiunge – il pagamento va punito, dandosene gli estremi, come riciclaggio di denaro o come finanziamento di ulteriori traffici (Kommentar zum schwei­zerischen Privatrecht, Art. 19–28 BetmG, Berna 1995, n. 53 in fine ad art. 19). Ugualmente critico Hurtado Pozo, secondo cui gli atti commessi dopo la consumazione del reato allo scopo di assicurarsi un indebito vantaggio – ad esempio la riscossione di un assegno ottenuto per mezzo di una truffa – non fanno più parte dell'infrazione (op. cit., pag. 132 n. 378 in fine).

 

                                          c)   Sta di fatto che, almeno finora, la prassi del Tribunale federale si è attenuta senza discussioni alla dottrina maggioritaria (DTF 106 IV 295 pag. 297, 98 IV 83 consid. 2c pag. 85). Non compete pertanto a questa Corte scostarsene, modificando a sua volta la propria giurisprudenza (CCRP, sentenza del 10 marzo 1994 in re K., consid. 2a). In concreto il ricorrente ha incassato a __________ la mercede per le sue prestazioni nel­l'ambito del primo traffico (US$ 80 000: sentenza impugnata, pag. 54 consid. 24). La perpetrazione nel Ticino di tale elemento costitutivo del reato, ancorché nella fase conclusiva del medesimo, comporta la punibilità dell'intera infrazione in Svizzera giusta l'art. 3 cpv. 1 CP (Schultz, op. cit., pag. 103 verso il basso; FJS 1210, pag. 7 punto IV in principio). La cir­co­stan­za che il pagamento provenisse da __________ e non direttamente dai fornitori colombiani nulla toglie alla natura dell'illecito. Decisivo è il luogo dove il ricorrente ha percepito la mercede, non la persona che gli ha consegnato il denaro. Il fatto come tale poi – contrariamente a quanto il ricorrente asserisce – è partitamente enunciato nell'atto di accusa (pag. 3 verso il basso), mentre l'accenno a un'eventuale azione successiva non punibile (nicht strafbare Nach­tat o, meglio, mitbestrafte Nachtat) è di poco sussidio, atti commessi dopo la consumazione del reato allo scopo di assicurarsi un indebito vantaggio rientrando – come detto – nelle previsioni dell'art. 3 cpv. 1 CP fino alla fase conclusiva dell'infrazione. Ciò posto, l'art. 19 n. 4 LStup invocato nel ricorso, che riguar­da la punibilità di azioni commesse all'estero, è infruttuoso, il primo traffico dovendo essere considerato siccome commesso in Svizzera.

 

                                          d)   La Corte di assise sembra fondare la punibilità del ri­corrente anche sul fatto che, in vista del primo traffico, costui abbia compiuto in Svizzera atti preparatori passibili di pena (sentenza, pag. 72 in alto). La Corte medesima non ha esclu­so l'ipotesi, tuttavia, che all'inizio il ricorrente si sia unito a __________ solo con l'intenzione di contrabbandare in Florida pietre preziose (sen­tenza impugnata, pag. 42 in alto). Essa non ha accertato né ch'egli si fosse visto prospettare effettivamente un carico di marijuana (come __________ sosteneva: sentenza, pag. 36), né ch'egli abbia acquisito la consapevolezza di partecipare a un trasporto di cocaina prima di avere visto caricare la merce sul panfilo, al largo dell'isola di Saint Lucia (sentenza, pag. 44 verso il basso). Non risultando ch'egli abbia accettato la proposta di __________ nell'intento di partecipare a un traffico di droga, l'esistenza di un dolus superveniens non basta a far sì che l'infrazione possa essere ritenuta commessa in Svizzera. Potrebbe se mai entrare in linea di conto, come atto preparatorio, l'ulteriore chiamata che il ricorrente ha ricevuto quando è tornato in Florida il 12 luglio 1991 per scaricare il panfilo con __________, ma al proposito manca qualsiasi accertamento. Per quanto riguarda il ricorrente, dunque, il primo traffico può essere punito in virtù del diritto svizzero – come detto – perché l'incasso della mercede è avvenuto in Svizzera, non per l'esistenza di atti preparatori in Svizzera da parte di lui. Sotto questo profilo la situazione del ricorrente si distingue da quella di __________.

 

                                          e)   L'esistenza di preparativi in Svizzera giustifica invece la perseguibilità del ricorrente per quanto attiene al secondo traffico (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup). Lo stesso ricorrente ha dichiarato in effetti di avere accettato a __________ l'offerta di __________, parlando al telefono con lui, pur nella consapevolezza – questa volta – che il trasporto prospettatogli riguardava cocaina (sentenza, pag. 56 consid. 26). La Corte di assise ha ravvisato in tale intesa un preparativo punibile (sentenza, pag. 72 consid. 39.1 in fine), analogamen­te al Tribunale federale, che qualifica come preparativo punibile la compravendita di stupefacenti stipulata per telefono, senza riguardo alla questione di sapere chi l'abbia proposta né se la fornitura si sia poi concretata (sentenza inedita 6S.684/2000 del 22 marzo 2001 in re P., consid. 2d). Il ricorrente non insorge contro tale interpretazione, né contesta l'applicabilità dell'art. 3 cpv. 1 CP al secondo traffico. Anzi, egli medesimo ha ammesso di essersi incontrato con __________ ancora nell'estate del 1996, a __________, appunto per parlare del traffico (sentenza, pag. 56 a metà). In proposito non soccorre perciò dilungarsi.

 

                                          f)    Il ricorrente asserisce di avere agito sempre e solo come complice, non come correo, tanto nell'uno quanto nell'altro traffico. Ora, autore di un rea­to è chi riunisce in sé tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito; complice invece è chi si limita a prestare assistenza all'autore, contribuendo in modo subalterno alla commissione del reato (art. 25 CP). La complicità presuppone l'attività criminosa di un autore principale (DTF 121 IV 109 consid. 3a pag. 119). Agisce come autore – ad esempio – chi intraprende un viaggio in automobile perché alla meta i passeggeri possano rifornirsi di droga (DTF 114 IV 162), chi trasporta droga (DTF 117 IV 58 consid. 1 pag. 60) oppure chi mette attivamente a disposizione di terzi il proprio alloggio per occultarvi supefacenti (DTF 119 IV 266). Agisce in qualità di complice, per contro, chi si limita a concedere l'uso di un veicolo (DTF 113 IV 90 consid. 2a pag. 91) o a soccorrere il conducente di un veicolo guasto pur sapendo che su quest'ultimo è caricata droga (DTF 106 IV 72 consid. 2b pag. 73). Complice è, in sostanza, chi presta atti di assistenza “estremamente limitati” (DTF 115 IV 59 consid. 3 pag. 61). In materia di stupefacenti la figura del complice ha poco spazio, giacché l'art. 19 n. 1 LStup contempla come forme di partecipazione autonoma quasi tutte le azioni di sostegno che in altre fattispecie andrebbero considerate come atti di mera complicità (DTF 119 IV 266 consid. 3a pag. 268). Non solo il traspor­to di stupefacen­ti (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup), ma già la messa in atto di preparativi per il trasporto di stu­pefacenti configura – ad esempio – una forma di partecipazione autonoma (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup).

 

                                          g)   L'opinione del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe partecipato in modo determinante né alla decisione né alla pianificazione né all'esecuzione dei traffici è perciò senza rilievo, oltre che inveritiera. Anzitutto, perché in materia di stupefacenti il solo fatto di non avere partecipato in mo­do determinante alla decisione, alla pianificazione o all'esecuzione del reato non esclude la qualifica di correo, riservata solo a chi compie atti di assistenza “estrema­men­te limitati”. Inoltre, perché nel caso specifico il ricorrente non si è rivelato affatto un modesto gregario. Nel pri­mo traffico egli ha coadiuvato __________ a caricare la __________ (sentenza, pag. 44 a metà), a trasferire il panfilo dall'isola di Saint Lucia a quella di Saint Martin/Sint Marteen (loc. cit.), a spostare il medesimo da Miami a Fort Lauderdale e a scaricarlo (sentenza, pag. 50). Nel secondo traffico egli ha fatto la spola tra la Sviz­zera e la Florida per curare le necessarie riparazioni (senten­za, pag. 58 consid. 29), prima come corrispondente di __________ (fino all'apri­le del 1997), attraverso un conto bancario aperto a Miami per ricevere i fondi destinati alla preparazione del pan­filo (sentenza, pag. 61 in basso), e poi autonomamente, ingaggiando l'inconsapevole __________ (sen­tenza, pag. 64 in alto), entrando direttamen­te in re­lazione con il referente dei fornitori colombiani __________ (sentenza, pag. 61 consid. 31), conoscendo il nuovo co­mandan­te del pan­filo (sentenza, pag. 65 in fondo), incontran­do addirittura “El Jefe”, il capo dei fornitori (sentenza, pag. 66) e ispezionan­do per finire con il citato comandante __________ la casa di Pompano Beach destinata a ricevere il carico (sen­ten­za, pag. 67 consid. 35 in fine). Che i lavori di riparazione al panfilo siano cominciati nel febbraio del 1997 anziché nell'autunno del 1996 (la stessa Corte di assise ha corret­to l'imprecisione del consid. 30, pag. 59 seconda riga, alla prima riga di pag. 60) poco sussidia. Prospettare semplice complicità nelle condizioni descritte è a dir poco fuori argomento.

 

                                          h)   Non è destinata a miglior sorte nemmeno la desistenza che il ricorrente fa valere per avere rinunciato a continuare gli atti preparatori del secondo traffico almeno sette mesi prima che la riparazione del panfilo fosse ultimata. La Corte di assise ha ritenuto che, abbandonando l'impresa solo perché si sentiva sorvegliato e temeva di essere scoperto, il ricorrente non abbia dato prova di desistenza spontanea (sentenza, pag. 78 consid. 41.2). L'opinione è conforme alla dottrina dominante. Alla desistenza da “preparativi” nel senso dell'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup si applicano, per analogia, i principi degli art. 21 cpv. 2 e 260bis cpv. 2 CP (Albrecht, op. cit., n. 116 in fine ad art. 19 LStup; Corboz, Les principales infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 792 n. 125). Siffatti preparativi, invero, non si distinguono apprezzabilmente da tentativi (Albrecht, op. cit., n. 115 e 116 in principio ad art. 19 LStup; Corboz, op. cit., pag. 772 n. 45 e pag. 773 n. 49). Il giudice può esentare da ogni pena, di conseguenza, l'autore che desista “spontanea­mente”. Chi rinuncia a proseguire un preparativo solo perché teme di essere scoperto non si ritiene recedere spontaneamen­te (Rehberg/Donatsch, Strafrecht I, 7ª edizione, pag. 111 a metà con nota 119; Trechsel, op. cit., n. 9 ad art. 260bis CP, ove si menziona anche l'opinione dissenziente di Schubarth). Il ricorrente non può dunque contare sul privilegio di simile attenuante.

 

                                          i)     Nella misura in cui il ricorrente sembra contestare l'aggravante dell'art. 19 n. 2 lett. b LStup, ossia di avere agito come “membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti”, la questione è senza portata pratica, La pena della reclusione o della detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata la multa fino a un milione di franchi, si giustifica già – come ha rilevato la Corte di assise – per l'aggravante dell'art. 19 n. 2 lett. a LStup. Chi partecipa a trasporti o a preparativi per trasporti da una tonnellata di cocaina deve sapere con ogni evidenza che una simile quantità di stupefacente “può mettere in pericolo la salute di parecchie persone”. Non giova quindi interrogarsi oltre sull'aggravante della “banda”, la Corte di assise avendo sì ravvisato nei due traffici gli estre­mi dell'art. 19 n. 2 lett. b LStup (sentenza, pag. 69 consid. 38), ma per finire non avendo più evocato nel­la commisurazione della pena l'ulteriore pericolosità della banda in sé, vista come associazione a delinquere che corrobora psichicamente e fisicamen­te gli appartenenti, consentendo loro di superare le remore e impedendo loro di desistere (v. Trechsel, n. 16 in principio ad art. 139 CP). La controversia sull'aggravante del­l'art. 19 n. 2 lett. b LStup si risolve perciò in una mera questio­ne teorica.

 

                                          l)     Il ricorrente si duole altresì – come detto – di una pena eccessiva, a maggior ragio­ne considerata l'attenuante del sincero pentimen­to. Così argomentando, egli disconosce però che nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per la fissazione del­la pena, essi figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289. Il ricorrente definisce “ec­cessi­va” la pena inflittagli, ma non pretende ch'essa esorbiti dal quadro legale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, trascu­ri elementi di valutazione dettati da quest'ultima norma o appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da palesare un abuso di apprezzamento. Egli non spiega nemmeno perché l'attenuante riconosciutagli, che gli ha comportato una riduzione di pena attorno ai tre anni (sen­tenza, pag. 86 in fondo), non sarebbe stata adeguatamente considerata. Insufficientemente motivato, su questo punto il ricorso si dimostra finanche irricevibile.

 

                                11.   Da ultimo il ricorrente afferma, sempre in diritto, che la Corte di assise ha ignorato la sua tesi difensiva, stando alla quale la scoperta del secondo traffico (il quale ha poi permesso di risalire al primo) è frutto di un'inchiesta mascherata da parte della polizia america­na. Di ciò egli avrebbe dovuto beneficiare con una riduzione di pena, come prevede la giurisprudenza in materia (memoriale, pag. 80, punto 5). Gli unici due elementi dai quali il ricorrente desume l'esistenza di un agente infiltrato non hanno tuttavia consistenza. Il fatto che __________, titolare del cantiere nautico in cui la __________ era stata portata a tre riprese per ripa­ra­zioni tra il 1996 e il 1997 __________ abbia rifiutato di rispondere quando gli inquirenti volevano sapere se __________ gli avesse precisato quale uso inten­desse fare dell'imbarcazione (act. 455, rubrica D, pag. 3 in basso) non indizia alcunché, se non il desiderio dello stesso __________ di rimanere estraneo alla vicenda. Che agli inquirenti americani sia giunta nel febbraio del 1997 la notizia secondo cui __________ andava dicendo di voler vendere il panfilo per un traffico di stupefacenti (act. 1, pag. 2) ancora non significa che la polizia abbia fatto capo a infiltrati. Tanto meno ove si consideri che __________ non si era dichiarato scontento della defezione del ricorrente, il quale a suo avviso “era uno che parlava troppo” (sentenza, pag. 79 nel mezzo). Anche su quest'ultimo punto il ricorso appalesa perciò la sua inconsistenza.

 

                                   II.   Sul ricorso di __________

 

                                12.   Il ricorrente si diffonde, dopo alcune osservazioni preliminari (me­moriale, parte I e II), in una sua propria cronologia dei fatti “perti­nenti ed accertati in sede di istruttoria, rispettivamente in sede di­battimentale”, dipartendosi dagli addebiti a lui mossi nell'atto di accusa (parte III, da pag. 3 a pag. 32). L'approccio metodologico non è corretto, ove appena si pensi che la Corte di cassazione e di revisione penale non è una giurisdizione di ap­pello munita di pieno potere cognitivo. Anzi, essa è vincolata agli accertamenti di fatto del giudice del merito (art. 295 cpv. 1 se­con­da frase CPP), tranne in caso di arbitrio (sopra, con­sid. 1). Nella misura in cui pretende di ripercorrere i fatti a modo suo, narrando la vicenda dal proprio punto di vista e scostandosi dagli accertamenti della Corte di assise senza motivare l'arbitrio in cui questa sarebbe incorsa, l'interessato si esaurisce in argomenta­zioni appellatorie, improponibili in un ricorso per cassazione. Ricevibili nel quadro di un tale esposto sono unicamen­te i passaggi in cui singoli accertamenti della sentenza impu­gna­ta siano criticati non solo perché erronei, ma perché inficiati di arbitrio, sem­pre che dalla motivazione del ricorso risulti l'errore qualificato in cui sarebbe caduta la Corte.

 

                                         a)    Con riferimento al primo traffico del 1990/91 il ricorrente censura di arbitrio la conclusione della Corte di assise, stando alla quale __________ gli ha proposto di partecipare al noto trasporto di stupefacente raggiungendolo per telefono a __________ o al domicilio di __________ (sentenza, pag. 33 consid. 13). Egli sostiene che in realtà la proposta gli è stata fatta non in Svizzera per telefono, bensì a Miami di persona (ricorso, pag. 10 in basso e 11 in alto). Se non che, gli stessi verbali istruttori invocati dal ricorrente sono menzionati anche dalla Corte di assise, la quale però ha creduto solo a quanto il ricorrente ha dichiarato al Procuratore pubblico dopo il confronto con __________, e cioè che la proposta gli era pervenuta telefonica­mente (sentenza, pag. 33 in alto). La Corte ne ha dedotto che a quel momento egli poteva solo trovarsi a casa __________ o sul posto di lavoro __________. Il ricorrente contesta, ma non spiega come possa egli avere raggiunto la Florida l'8 gennaio 1990 (memoriale, pag. 10 in alto; rappor­to di polizia, all. 82, rubrica arancione) per incontrare __________ – e perché abbia affrontato la trasferta – senza avere prima conferito con lui almeno una volta, da casa o dal posto di lavoro. Nulla induce quindi a ritenere arbitraria la deduzione della Corte di assise.

 

                                         b)    Arbitrario sarebbe inoltre, secondo il ricorrente, accertare che nell'autunno del 1991 egli ha rimesso a __________, per i servigi resi, la somma di US$ 80 000 in occasione di un incontro al proprio domicilio di __________ (me­moriale, pag. 15 a metà). Mal si comprende tuttavia perché tale accertamento dovrebbe essere arbitrario, lo stesso ricorrente avendo ammesso in modo esplicito tale circostanza davanti al Procura­tore pubblico, pur senza essere in grado di rammentare con precisione il luogo del Cantone Ticino in cui è avvenuta la consegna (sentenza, pag. 54 consid. 24). Che il denaro provenisse da __________ figura – contrariamente a quanto egli assume – nel medesimo considerando della sen­tenza impugnata (pag. 54, terza riga in alto). Inconsistente, la censura di arbitrio non merita perciò altra disamina.

 

                                         c)    Alla Corte di assise il ricorrente rimprovera arbitrio per avere accertato “allo scopo di predisporre la [sua] non credibilità” ch'egli si è recato un'ultima volta in Venezuela allo scopo di ottenere (senza esito) altro denaro da __________ prima – anziché dopo – avere cominciato a ripristinare i ricettacoli occulti del panfilo. Egli sottolinea che il viaggio in Venezuela è avvenuto fra il 6 e l'8 gennaio 1997, mentre la parziale e difficile rimozione della schiuma sintetica con cui erano stati chiusi i nascondigli è avvenuta fra 13 e il 18 febbraio 1997 (me­mo­riale, pag. 22 a metà). In realtà i termini malevoli in cui il ricorrente formula la critica nulla sussidiano. La Corte ha accertato in effetti che il ricorrente e __________ hanno cominciato a liberare gli interstizi dello scafo nell'autunno del 1996 (seconda trasferta in Florida: sentenza, pag. 59 consid. 30), continuando ancora nel febbraio del 1997 (terza trasfer­ta: loc. cit., pag. 61). Che il viaggio in Venezue­la sia intervenuto un mese prima e non un mese dopo la seconda tappa dei lavori poco giova, il ricorrente ammettendo di avere abbandonato il tutto solo più tardi, nell'aprile del 1997 (memoriale, pag. 25 in alto). Quanto al fatto ch'egli non prevedesse di dover trasportare quasi due tonnellate di cocaina, l'argomentazione cade nel vuoto, giacché la Corte di assise non ha accertato ch'egli – né __________ del resto – si aspettassero un carico superiore a quello del primo traffico (1000 kg: sentenza, pag. 67 consid. 34 in fine).

 

                                         d)    Il ricorrente si duole che “sorprendentemente” la Corte di assise non abbia accertato la sua assoluta e definitiva desistenza – al più tardi – a decorrere dal 4 aprile 1997, allorché il panfilo era ancora improprio alla navigazione, e che abbia trascurato di constatare l'intervento di __________ in sostituzione di lui (memoriale, pag. 25). La tesi è ai limiti del pretesto. La Corte di assise ha accertato esplicitamente che “a partire dal mese di aprile del 1997 __________ (...) effettiva­mente rinuncia a proseguire nel­la preparazione del trasporto, limitandosi a mantenere contatti con il __________, circo­stanza, a mente della Corte, pri­va di reale valenza penale” (sentenza, pag. 62 in fondo). Né la Corte ha minimamente accertato che nell'aprile del 1997 la __________ fosse in qualche modo utilizzabile. Quanto a __________, la sua presenza in sostituzione del ricorrente è accertata chiaramente a pag. 64 in alto. Soffermarsi oltre su censure simili sarebbe attardarsi invano.

 

                                         e)    A parere del ricorrente è arbitrario addossargli la responsabilità di avere intrapreso alcunché dopo la sua defezione, tanto più che nell'agosto del 1997 il trasporto di cocaina ancora non era definito ed era “assolutamente privo (...) di termini” (memoriale, pag. 26 in alto). Anche tale argomentazione è inconferente, giacché la Corte di assise non ha più nul­la addebitato al ricorrente dopo l'aprile del 1997. Al contrario: ha accertato senza equivoco che i fornitori hanno stabilito direttamente con __________ i termini del trasporto (sen­tenza, pag. 64 consid. 34). Ancora una volta il ricorrente muove alla Corte di assise critiche per torti riconducibili alle sue sole impressioni.

 

                                         f)     Infine il ricorrente sottolinea – per quel che è delle doglianze più o meno ricollegabili al divieto dell'arbitrio – che solo nell'agosto del 1997 __________, __________, __________ e i fornitori hanno determinato il genere e la quantità dello stupefacente che sarebbe stato oggetto del traffico, come pure i compensi che sarebbero spettati ai vari partecipanti, individuando i componenti dell'equipaggio, le rotte da seguire e i codici di comunicazione da adottare. Arbitrariamente perciò la Corte “si prova nel recuperare, non importa come, la responsabilità del __________ attribuendogli l'intenzione di compiere, comunque, atti preparativi per 1000 kg” (memoriale, pag. 30 e 31 in alto). Ora, per quel che è degli accertamenti appena citati, la sen­tenza non contiene alcunché di diverso, nel senso che in nessun punto del giu­dizio la Corte di assise ha imputato al ricorrente di avere contribuito a precisare i termi­ni o le modalità del trasporto. Per quel che delle sue responsabilità, il ricorrente cerca piuttosto egli medesimo, “non importa come”, di minimizzarle. Che al momento in cui egli ha desistito dall'impresa il traffico non fosse ancora stato pianificato nei partico­lari non deve far dimenticare in effetti ch'egli ben sapeva fin dall'inizio – per sua stessa ammissione (sentenza, pag. 55) – a quale trasporto avrebbe partecipato, in specie quale stupefacente avrebbe trasportato (lo stesso del primo traffico), qual era l'imbarcazione da usare (sempre la __________) e con che gente avrebbe avuto a che fare (i trafficanti colombiani che la prima volta gli avevano corrisposto US$ 80 000 invece degli 1.4 milioni promessi). Sotto il profilo dell'arbitrio, in definitiva, le tesi del ricorrente risultano destinate all'insuccesso.

 

                                13.   In diritto il ricorrente riprende a evocare la propria versione dei fatti, ricominciando dagli anni ottanta (parte IV, punto 6.1.1) per passare poi al primo traffico del 1990/91 (punto 6.1.2) e al secondo del 1995/97 (punto 6.1.3). Ancora una volta però l'approccio me­todologico non è corretto. Il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale è, in diritto, quello di verificare se la legge sia stata giustamente applicata ai fatti accertati senza arbi­trio in prima sede. Invano si cercherebbe però nei citati punti del memoriale una qualsiasi censura sull'applicazione del diritto. In realtà il ricorrente insiste nel ritenersi legittimato a rimettere in discussione l'intero complesso dei fatti constatati in modo vincolan­te dal giudice di merito solo perché critica di arbitrio la senten­za impugnata sull'uno o sull'altro punto. Come si è spiegato dian­zi, tuttavia, ciò non è ammissibile. Fondato su questioni di fatto, al proposito il ricorso può dunque essere esaminato – una volta di più – nella sola misura in cui singoli accertamenti della senten­za impu­gna­ta siano criticati di arbitrio, sem­pre che dalla motivazione risulti l'errore qualificato in cui sarebbe trascesa la Corte.

 

                                         a)    Arbitraria sarebbe, secondo il ricorrente, la conclusione della Corte di assise stando alla quale egli avrebbe trasportato co­caina con la __________ già nel 1989 nell'ambito di un traffico pressoché identico a quello del 1990/91 contemplato nell'atto d'accusa (memoriale, pag. 35 in alto). La Corte di assise tuttavia ha spiegato con chiarezza che quel trasporto non poteva ritenersi di marijuana (come pretendeva l'imputato), il compenso di US$ 350 000 essendo irragionevole per un traffico di droga leggera (sentenza, pag. 29 consid. 10). Il ricorrente asserisce che tale retribuzione si giustificava perché la relazione diretta tra lui e __________ aveva fatto venir meno “un anello intermediario”, cioè __________, “che nei precedenti viaggi aveva con tutta evidenza un suo personale tornaconto” (memoriale, pag. 34). Oltre che appellatoria, l'affermazione è inveritiera, ove appena si pensi che – secondo le dichiarazioni dello stesso ricorrente – il traffico del 1989 è stato eseguito proprio su incarico di __________ (sentenza, pag. 26 consid. 9), il quale non è quindi stato – per usare i termini del ricorrente – “saltato via”. Prospettare un “arbitrio evidente” in condizioni del genere sfiora la temerarietà.

 

                                         b)    Il lamentato arbitrio in cui la Corte di assise si sarebbe sospinta accertando che all'inizio del 1990 __________ gli ha proposto di partecipare al noto trasporto di stupe­facente raggiungendolo per telefono a __________ o al domicilio di __________ (memoriale, pag. 35) è gia stato escluso (sopra, consid. 12a). Al riguardo non serve ripetersi. Quanto al fatto che il ricorrente abbia interpellato __________ a __________ o a __________ nel preteso intento di contrabbandare pietre preziose (memoriale, pag. 36 in alto), ciò figura a pag. 42 in alto della sentenza impugnata, ove la Corte di assise – nel dubbio – non ha scartato siffatta ipotesi (per tacere del fatto che, secondo lo stesso ricorrente, l'offerta si riferiva non a pietre preziose, bensì a marijuana: sentenza, pag. 36). Il noto pagamento di US$ 80 000 da parte di __________, infine (memoriale, pag. 36 in basso), è pacificamente avvenuto a Miami, né la Corte di assise ha accertato che – per avventura – __________ abbia mai messo piede in Svizzera.

 

                                         c)    Il ricorrente fa notare che all'inizio del 1997 __________ ha consegnato da sé solo il panfilo alla marina di __________ per riparazioni, senza il suo ausilio (memoriale, pag. 37 verso l'alto). Il particolare è di ben poco conto e attiene al mero riparto dei ruoli con __________. Per il resto all'inizio del 1997 il ricorrente era ancora pienamente attivo, tant'è che ai primi di gennaio del 1997 si è recato in Venezuela per incontrare __________ e che il 27 gennaio successivo ha aperto un conto personale pres­so la __________ per ricevere gli accrediti di __________ (sentenza, pag. 61 consid. 31). L'altra doglianza del ricorrente, relativa al periodo in cui egli ha compiuto la trasferta in Venezuela (prima della parziale svuotatura dei ricettacoli nello scafo: memoriale, pag. 37 a metà) è già stata trattata (sopra, consid. 12c), come pure quella della sua con­sapevolezza circa la portata del traffico cui avrebbe partecipato (sopra, consid. 12f). Da ultimo il ricorrente definisce “incredibile” che la Corte di assise abbia trascurato quanto __________ ha dichiarato in via rogatoriale sul conto di __________, ovvero che durante l'incontro con “El Jefe” in Colombia (agosto del 1997), cui egli era presente, si era parlato esplicitamente di un traffico di due tonnellate di cocaina e di un compenso per __________ e lo stesso __________ di un milione di dollari ciascuno (memoriale, pag. 38 in fondo). Mal si comprende tuttavia quale beneficio l'interessato miri a trarre da un simile accertamento. Nella misura in cui sembra pretendere, invero, che nessuna seria cognizione del traffico può essergli imputata fino all'aprile del 1997 (mo­mento della sua desistenza), l'argomentazione è già stata giudicata inconsistente (sopra, consid. 12f).

 

                                14.   In diritto – e questa volta realmente sotto il profilo giuridico – il ricorrente contesta in primo luogo che la punibilità dei traffici incriminati soggiaccia agli art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 CP, solo l'art. 19 n. 4 LStup essendo a suo avviso applicabile. Se non che, per quanto riguarda il traffico del 1990/91 egli torna a ridiscutere l'ac­certamento secondo cui __________ gli ha proposto di partecipare al traspor­to telefonandogli nel Ticino (memoriale, pag. 39 a 43). Su tale questione di fatto non occorre tornare (sopra, consid. 12a). Egli contesta anche la rilevanza giuridica della telefonata da egli fatta nel 1990 a __________, che si trovava a __________, e del versamento a __________ di US$ 80 000 nel 1991 (memoriale, pag. 43 a 45), ma a torto. Non fa dubbio in effetti che la proposta di partecipare a un trasporto di cocaina, accettata e per di più adempiuta dal destinatario, costituisca un preparativo punibile nel senso dell'art. 19 cpv. 1 n. 6 LStup (sopra, consid. 10e). E alla stessa stregua degli atti preparatori punibili vanno considerati gli atti compiuti nella fase conclusiva dell'il­le­ci­to (sopra, consid. 10a a 10c). Nell'ambito del primo traffico si può anche trascurare la telefonata del ricorrente a __________, che potrebbe avere avuto per oggetto un contrabbando di pietre preziose (sopra, consid. 10d). Rimane il fatto però che il ricorrente ha accet­tato nel Ticino la proposta telefonica di __________ (sopra, consid. 12a) e nel Ticino ha corrisposto a __________ US$ 80 000, nell'autunno del 1991, per i servigi resi (sopra, consid. 12b). Nel quadro del secondo traffico egli ha accettato, ancora nel Ticino, la proposta di __________ e ha immediatamente telefonato a __________, che si trovava a __________ per proporgli di collaborare nuovamente. Ora, gli atti preparatori punibili contano come atti di partecipazione al reato (sopra, consid. 10a a 10c): compor­tano dunque la punibilità dell'intero illecito come se questo fosse stato commesso in Svizzera. E alla stessa stregua degli atti preparatori punibili vanno considerati gli atti compiuti nella fase conclusiva dell'il­le­ci­to, come la corresponsione di US$ 80 000 nel Ticino a __________, nell'autunno del 1991, per i servigi resi nel primo traffico (sopra, consid. 12b). Che il ricorrente avesse incassato la somma a Miami da __________ poco importa, il denaro essendo stato da lui rimesso nelle mani del destinatario in Svizzera. L'applicabilità dell'art. 3 cpv. 1 CP, tanto al primo quanto al secondo traffico non fa pertanto dubbio.

 

                                         Il ricorrente insiste nel sostenere che atti preparatori o atti nella fase conclusiva del reato non bastano a legittimare l'applicabilità degli art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 CP (memoriale, pag. 45 a 50). Egli disconosce però che nella fattispecie si trattava di atti preparatori punibili (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup), non di atti preparatori qualsiasi. Quanto agli atti nella fase conclusiva del reato (Beendigung, épui­sement), l'opinione do­minante è quella già riassunta (sopra, consid. 10c). Infine, la teoria accennata dal ricorrente (pag. 49 a metà) – ma anche dalla Corte di assise (sentenza, pag. 70 in fondo) – sui reati di “messa in pericolo astratta” riguarda esclusivamente l'art. 7 cpv. 1 CP, secondo cui si ritiene commesso in Svizzera anche un crimine o un delitto perpetrato all'estero, ma di cui in Svizzera sia verificato “l'evento”, cioè il risultato. Tale norma non ha portata propria nel caso specifico, ove di entrambi i traffici incriminati sono stati commessi, in Svizzera, preparativi o atti conclusivi. Sapere se in Svizzera si sia prodotto anche parte dell'“evento” o se quest'ultimo si sia verificato esclusivamen­te su territorio estero, dove il reato ha trovato consumazione (sul problema: Rehberg/Donatsch, op. cit., pag. 42 a metà), nulla toglie all'applicabilità dell'art. 3 cpv. 1 CP.

 

                                15.   Ancora in diritto il ricorrente ribadisce l'inapplicabilità del diritto svizzero con riferimento a un parere giuridico rilasciato il 4 gennaio 2002 dal prof. __________ al precedente difensore di __________ (in una cartellina trasparente rosa di atti non rubricati prodotti al dibattimento), secondo cui nella fattispecie non sussistono atti criminosi perpetrati in Svizzera, sicché ai due traffici di cocaina si applicherebbe l'art. 19 n. 4 LStup che disciplina la punibilità di reati commessi all'estero (memoriale, pag. 51). A prescindere dal fatto però che – come si evince dal parere medesimo – l'opinione predetta si fonda solo sul rapporto di polizia, il referto non prende posizione sui preparativi punibili né sull'atto conclusivo accertato dalla Corte di assise, ai quali nemmeno fa allusione. Non è pertanto di utilità ai fini del giudizio. Il ricorrente soggiunge che, contrariamente a quanto reputa la Corte di assise (sentenza, pag. 72 consid. 39.3), la doppia punibilità prevista dall'art. 19 n. 4 LStup comprende anche la prescrizione. E siccome il primo traffico risulta prescritto sia in virtù del diritto federale degli Stati Uniti sia per le leggi dello Stato della Florida, da tale capo d'imputazione egli dev'essere prosciolto (memoriale, pag. 51 a 54). Come si è appena visto, nondimeno, l'art. 19 n. 4 LStup non è applicabile né all'uno né all'altro traffico, retti entrambi dall'art. 3 cpv. 1 CP. L'assunto è di conseguenza infruttuoso.

 

                                         Con riferimento al secondo traffico (memoriale, pag. 54 segg.) il ricorrente sembra contestare che la proposta di __________ gli sia giunta nel Cantone Ticino (pag. 56 a metà). Al proposito egli non si confronta però con la motivazione della Corte di assise (sentenza, pag. 54 consid. 25 in principio), né tanto meno la censura d'arbitrio, sicché l'argomentazione risulta d'acchito improponibile. Per il resto egli ribadisce che la telefonata di __________ e quella sua a __________ sono semplici atti preparatori, senza rilievo per l'applicazione dell'art. 3 cpv. 1 CP (memoriale, pag. 56 e 57), ma dimentica che tali preparativi erano punibili, onde l'inconcludenza dell'assunto (sopra, consid. 10a). A giusto titolo il ricorren­te ammette invece – non senza aggravare la propria situazione – che l'apertura da parte sua, nel gennaio del 1997, di un conto personale presso la __________ per ricevere da __________ il denaro necessario alle riparazioni del panfilo “co­sti­tuisce certo un fatto, quantomeno in apparenza, compromettente dal profilo dell'aggancio di una competenza territoriale autonoma delle autorità svizzere” (memoriale, pag. 57 a metà). Egli cerca invero di sminuire la portata di ciò, soggiungendo che il denaro pervenuto su tale conto è poi stato girato a __________ in Florida, ma a prescindere dalla circostanza che dei US$ 59 000 accreditati su quel conto non più di US$ 40 000 risultano essere stati riversati a __________ (sentenza, pag. 61 verso il basso), la riscossione in Svizzera di fondi destinati al trasporto di cocaina configura gia di per sé un ulteriore elemento preparatorio del reato, che suffraga la punibilità dell'illecito secondo l'art. 3 cpv. 1 CP. Gli ulteriori accenni del ricorrente all'atto di accusa (memoriale, pag. 57 in basso) sono fuori tema, impugnata essendo la senten­za di merito, non l'atto di accusa. Anche i riferimenti alla punibilità secondo il diritto colombiano e quello americano (memoriale, pag. 58 e 59) non giovano, l'art. 19 n. 4 LStup non essendo applicabile alla fattispecie.

                                     

                                16.   Sostiene il ricorrente che, fosse pur data la punibilità secondo l'art. 3 cpv. 1 CP dei traffici incriminati, la Corte di assise “ha comunque violato il diritto sostanziale (…) nella misura in cui ha ritenuto il ricorrente punibile di atti preparatori per un traffico di cocaina di 1000 kg (1000 kg in meno, cioè, rispetto all'ipotesi accusatoria)” (memoriale, pag. 59 in basso). La doglianza non manca di stupire: intanto non è dato a divedere quale norma del diritto sostanziale avrebbe violato la Corte di assise; in secondo luogo mal si comprende quale beneficio potrebbe mai attendersi il ricorren­te da un simile rilievo. Sempre per quanto si riferisce al secondo traffico il ricorrente assevera che, nell'ipotesi in cui fosse applicabile l'art. 3 cpv. 1 CP, non si ravviserebbero in ogni modo atti preparatori punibili (memoriale, pag. 60 segg.). Ora, si può convenire con il ricorrente che atti preparatori punibili presuppon­gono – in analogia a quanto prevede l'art. 260bis cpv. 1 CP per altri reati – una pluralità di azioni concrete tecniche o organizzative, rivolte al medesimo fine, la cui natura ed estensione mostrino come l'autore si accinga a commet­tere uno dei reati previsti dall'art. 19 n. 1 LStup. Invano egli tenta però di far passare le sue attività nel quadro del secondo traffico come atti che non configurano preparativi nel senso dell'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup.

 

                                         È appena il caso di ricordare che, secondo i vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, già il primo traffico di cocaina rispondeva a “una collaudata procedura” che abbisognava solo di concordare gli appuntamenti, rendere il panfilo atto alla navigazione e trovare un'abitazione per scaricare la merce (sentenza, pag. 45 in alto). Il ricorrente già conosceva __________, che lo aveva rimunerato per un precedente traffico di cocaina nel 1989 (sentenza, pag. 29 a metà), conosceva il panfilo (già usato per il traffico del 1989) e conosceva i luoghi dell'operazione (gli stessi del traffico precedente). Tali accertamenti valgono a maggior ragione per il secondo traffico, nell'ambito del quale il ricorrente già conosceva anche __________, che lo aveva affiancato nel primo trasporto. Nella misura in cui sostiene che quanto egli ha compiuto tra il 1995 e il 1997 non connota preparativi a norma dell'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup, il ricorrente non può quindi essere seguito nemmeno da lungi. Egli medesimo ha ingaggiato __________, si è recato in Venezuela e in Colombia, ha soggiornato tre volte in Florida, ha ricevuto denaro a più ripre­se per le riparazioni del panfilo e ha materialmente collaborato all'inizio dei lavori (sentenza, pag. 60 in alto). Che al momen­to della sua desistenza – non certo preventivata, ma dovuta a motivi contingenti (sentenza, pag. 81 in alto) – non fosse ancora sta­ta definita con precisione la quantità di cocaina da traspor­tare, i fornitori non disponessero ancora dello stupefacente, i lavori di riparazione fossero ancora in corso poco importa. Quanto il ricorrente egli ha fatto concretamente si iscrive nel contesto di un disegno criminoso chiaro e sperimentato, sorretto da misure tecnico-organizzative la cui natura ed estensione non lascia dubbi sull'intenzione di attua­re un ulteriore trasporto di cocaina in violazione dell'art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup.

 

                                         Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo degli atti preparatori, il ricorrente asserisce che non può essergli addebitata l'intenzione di trasportare più di 150 kg di cocaina poiché al momento della sua desistenza i ricettacoli del panfilo erano stati liberati solo in misura ridotta (memoriale, pag. 64 in alto). La tesi non è seria, l'intenzione accertata del soggetto essendo quella di partecipare a un traf­fico analogo al precedente, di 1000 kg (sentenza, pag. 67 in alto). Il ricorrente reitera nell'affermare che la sua disponibilità al trasporto era in realtà simulata (memoriale, pag. 64 in basso). La Corte di assise, valutando diffusamente gli indizi, ha escluso siffatta ipotesi (sentenza, pag. 76 consid. 40.2). Ora, quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Il relativo apprezzamento quindi può essere criticato solo per arbitrio (sopra, consid. 1). L'interessato ribadisce le proprie giustificazioni, ma non pretende che l'apprezzamento probatorio della Corte di assise sia viziato a tal punto (memoriale, pag. 65 a 68). Tanto me­no spiega perché tale convincimento sarebbe, se non arbitrario, quanto meno palesemente insostenibile. Del tutto appellatoria, la sua argomentazione non è dunque ricevibile in un ricorso per cassazione.

 

                                17.   Come __________, il ricorrente rivendica l'attenuante della desistenza spontanea, affermando di avere rinunciato a continuare nel 1997 “per motivi interni”, perché – come __________ – considerava ormai la situazione troppo rischiosa e perché la speranza di ricuperare quanto non aveva incassato nel primo traffico “non sarebbe stata soddisfatta”. La sua uscita di scena inoltre ha ostacolato i trafficanti nel raggiungimento del loro scopo, quanto meno fino alla comparsa di __________ (memoriale, pag. 69 a 72). La Corte di assise, come detto, ha accertato invece che il ricorrente ha rinunciato a proseguire l'impresa perché insoddisfatto del trat­tamen­to economico riservatogli dai fornitori colombiani, con i quali aveva avuto anche un litigio (sentenza, pag. 79 consid. 41.3). Ora, a prescindere dal fatto che l'interessato non censura di arbitrio l'accertamento citato, quand'anche ci si fondasse sulle tesi esposte nel ricorso gli estremi di una desistenza spontanea non risulterebbero dati. Intanto, come noto, non si ritiene desistere spontaneamente chi rinuncia a continuare solo per i rischi insiti nell'operazione (sopra, consid. 10h). Seppure avesse rinunciato a collaborare perché considerava la situazione troppo rischiosa, il ricorrente non può dunque invocare una desistenza spontanea. In secondo luogo non si ravvisa desistenza spontanea nemmeno laddove l'autore lasci cadere i suoi propositi perché convinto ormai di non poter raggiungere il proprio scopo (DTF 115 IV 121 consid. 2h pag. 129). Spontanea è solo la desistenza, in sintesi, di chi recede dall'intento pur persuaso che, vo­lendo, potrebbe ancora raggiungere l'obiettivo; non spontanea è la desistenza di chi si rende conto di non poter raggiungere l'obiettivo nemmeno volendo (Rehberg/Donatsch, op. cit., pag. 111). Consapevole di non poter ricuperare quanto gli era stato promesso per il primo traffico, il ricorrente ha – a suo stesso dire – abbandonato l'impresa. Ciò non configura desistenza spontanea.

 

                                18.   Il ricorrente insorge per finire contro l'entità della pena inflittagli, lamentando una disparità di trattamento rispetto alla condanna irrogata a __________. Egli ricorda che dopo la sua defezione __________ ha compiuto almeno otto trasferte a Miami, si è recato a Bogotá da __________, ha ricevuto da quest'ultimo denaro in almeno dieci occasioni, ha reiteratamente incontrato __________ anche dopo di allora, ha raggiunto il Venezuela per conoscere __________ e poi la Colombia, ha concordato là i particolari del trasporto, ha ripristinato interamente i nascondigli dello scafo e ha attivamente partecipato alla messa a punto del panfilo, consapevole per di più di trafficare non 1000 kg, ma qua­si 2000 kg di cocaina (memoriale, pag. 73 a 77). Ora, il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale in materia di commisurazione della pena è già stato ricordato (consid. 10 in fine). In tale ambito un confronto fra due o più casi concreti suole pertanto essere infuttuoso, diverse essendo in ognuno di essi le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF 116 IV 292 pag. 294 in alto). Inoltre una certa disuguaglianza tra una condanna e l'altra si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazio­ne e non denota per ciò solo un abuso di apprezza­mento. Ne segue che questa Corte interviene unicamente sulla commisurazione della pena – come il Tribunale federale – ove il risultato cui è pervenuto il giudice di merito appaia urtante, per rapporto agli argomenti addotti o a precedenti ana­loghi. Nondimeno, qualora più imputati compaiano davanti allo stesso giudice per accuse fondate sui medesimi fatti, un'eventuale disparità di trattamento deve trovare giustificazione in motivi pertinenti (Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 13 in alto).

 

                                         Nella fattispecie la questione sarebbe pertanto di sapere se, infliggendo 14 anni di reclusione e 12 a __________, la Corte di assise abbia trattato diversamente i due imputati senza il confor­to di ragioni pertinenti. Quanto il ricorrente fa valere nel suo memoriale, tuttavia, risulta già di primo acchito inidoneo allo sco­po. Le sue allegazioni si limitano in effetti al secondo traffico di cocaina, allorché la stessa Corte di assise ha riconosciu­to che “nel­la seconda operazione egli è stato meno attivo di __________ ” (sentenza, pag. 84 verso il basso). Sulla pena a suo carico però ha influito pesantemente anche il primo traffico, nell'ambi­to del quale egli non contesta di essere stato più attivo di __________, così come ha inciso un decennio di vita anteriore dedito al traffico di droga (ciò che non era il caso per __________: senten­za, pag. 85 consid. 44 settima riga) e il fatto di avere praticamente introdotto __________ nel mondo del crimine (loc. cit., pag. 85 in fondo). __________ ha beneficiato inoltre, per rapporto al ricorrente, di attenuanti generiche (la giovane età al momento in cui ha cominciato a delinquere: loc. cit., pag. 85 dodicesima riga) e specifiche (il sincero pentimento: loc. cit., pag. 86). Perché la commisurazione della pena sarebbe il risultato di un abuso del potere di apprezzamento anche tenendo conto dei fattori testé enunciati il ricorrente non spiega. Anche su questo punto, in definitiva, il ricorso dimostra tutta la sua inutile verbosità.

 

                                  III.   Sul ricorso di __________

 

                                19.   Dopo una lunga premessa (memoriale, pag. 1 a 9) nella quale invoca come titolo di cassazione – oltre all'art. 288 lett. a CPP –anche l'art. 288 lett. c CPP (arbitrio nell'accertamento dei fatti), il ricorrente riunisce per finire tutte le sue censure sotto l'unico tito­lo di “errata applicazione del diritto quo al luogo di commissione del reato” (pag. 10 segg.). Se non che, già poche righe sotto egli si prevale del divieto dell'arbi­trio. In effetti, la prima critica alla sentenza impugnata verte sul­la telefonata che egli ha fatto a __________ all'inizio del 1990, defini­ta arbitraria perché nulla suffragherebbe l'ipotesi stando alla quale __________ si trovava in quel momen­to a __________ o a __________. Egli sottolinea che nel gennaio del 1990 __________ si trovava con lui a Miami e che, accertando la presenza di __________ in Svizzera, la Corte avrebbe dato prova di un chiaro “atteggiamen­to persecutorio” nei suoi confronti (memoriale, pag. 10 lett. b). L'illazione è a dir poco affrettata, ove appena si consideri che nemmeno il ricorrente cerca di spiegare come __________ abbia potuto raggiungerlo in Florida – e perché abbia affrontato la trasferta – nel gennaio del 1990 senza avere parlato con lui nemmeno una volta. Su questo pun­to il ricorrente nulla dice più di __________ (sopra, consid. 12a), né contesta di avere interpellato __________ per telefono o mette in discussione il fatto che all'inizio del 1990 __________ abitava con la madre a __________ e lavorava a __________. La conclusione cui è giunta la Corte di assise non può quindi essere ritenuta arbitraria.

 

                                20.   Il ricorrente definisce arbitrario anche l'accertamento secondo cui nel 1990 __________ ha incontrato __________ a __________ per proporgli un trasporto di stu­pefacenti, mentre __________ ha solo telefonato a __________, che si trovava a __________, per prospettargli un contrabbando di pietre preziose (memoriale, pag. 12 lett. c). Esposta per la verità in modo confuso e appellatorio, la critica è – come quella analoga di __________ (sopra, consid. 3) – senza rilievo. Nel dubbio, in effetti, la stessa Corte di assise non ha escluso che in questa prima fase dell'operazione a __________ fosse stato adombrato un mero contrabbando di pietre preziose e che solo in seguito costui abbia scoperto trattarsi di stupefacenti (sentenza, pag. 42 in alto; v. anche sopra, consid. 7 in fine). Come si è visto, di conseguenza, non si ravvisano atti preparatori di __________ in Svizzera nell'ambito del primo traffico (sopra, consid. 10d). A torto il ricorrente insiste perciò nel denunciare un “atteggiamento persecutorio” nei suoi confronti. Si aggiunga che, laddove descrive __________ come una sorta di strumento inconsapevole nelle mani di __________, fuggito alla prima occasione dal mar dei Caraibi dopo avere scoperto la vera natura del trasporto (memoriale, pag. 15 in basso), il ricorrente dimentica che lo stesso __________ è tornato all'opera nel luglio del 1991 – quattro mesi dopo essere rientrato in Svizzera da Saint Martin/Sint Marteen – per scaricare il panfilo a Fort Lauder­dale, ben conscio di quanto stava facendo. Il tono polemico del ricorso è quindi, una volta di più, fuori luogo.

 

                                21.   Per inciso il ricorrente evoca il parere giuridico del prof. __________, il quale reputa che entrambi i traffici di cocaina debbano reputarsi commessi all'estero (memoriale, pag. 16 lett. d). La questione è già stata trattata e il ricorso non contiene ulteriori argomentazioni rispetto a quello di __________. Si rinvia perciò al consid. 15.

 

                                22.   Ancora dolendosi di “intento persecutorio” in suo odio, il ricorren­te sostiene che l'avvenuta consegna di US$ 80 000 a __________ da parte di __________, nell'autunno del 1991, non ha rilievo ai fini degli art. 3 e 7 CP perché non costituisce la riscossione di un compenso (la quale è di per sé avvenuta a Miami), bensì la mera spartizione dell'illecito profitto (memoriale, pag. 16 lett. e). Ora, per tacere del fatto che secondo la sentenza impugnata __________ non risulta avere incassato da __________ più di US$ 80 000 (tutti quelli consegnati poi a __________), sicché il termine di “spartizione” poco conviene, ai fini dell'art. 7 cpv. 1 CP basta – secondo la dottrina dominante, come si è spiegato – che l'autore di un reato compia in Svizzera un atto destinato ad assicurarsi l'indebito vantaggio consecutivo all'infrazione, e ciò fino alla fase conclusiva del reato, non solo fino alla sua consumazio­ne (sopra, consid. 10c). __________ si è assicurato in Svizzera e non a Miami l'indebito vantaggio consecutivo al traffico di stupefacenti (egli stesso ha dichiarato che non avrebbe mai rischiato l'esportazione di denaro dagli Stati Uniti: sentenza, pag. 54 consid. 24). L'argomentazione del ricorso è pertanto infruttuosa.

 

                                         Tutt'al più ci si potrebbe domandare se il criterio di collegamento con la Svizzera non sia, per un soggetto come il ricorrente (tutto sommato “tagliato fuori” da atti compiuti da un correo solo per assicurarsi l'indebito profitto), puramente casuale. Nella fattispecie non si deve dimenticare però che il primo traffico è stato ritenuto com­messo in Svizzera anche per quanto riguarda il ricorrente (e non solo gli altri due coimputati), poiché all'inizio del 1990 egli medesimo aveva telefonato a __________ in Svizzera (su incarico di __________) per proporre il trasporto di cocaina, offerta che __________ ha accettato e che ha dato origine a tutta la vicenda criminosa. Non si può dire pertanto ch'egli si trovi a dover rispondere del proprio operato in un paese comple­tamente fuori dalle sue previsioni. Certo, nel ricorso egli obietta che la sua telefonata del 1990 era intesa solo a sottoporre a __________ “l'even­tualità di effettuare un trasporto previo accordo che __________ avrebbe comun­que ancora dovuto trovare con i colombiani” (memoriale, pag. 17 in fondo). L'ipotesi di un'accettazione condizionata non si evince tuttavia dalla sentenza impugnata, né il ricorrente indica un benché minimo riferimento istrut­torio a sostegno di tale evenienza. Il rimprovero alla Corte di essere “tra­scesa nel solito arbitrio” si rivela, dunque, finanche irricevibile per carenza di motivazione.

 

                                         Il ricorrente opina che la sua punibilità secondo il diritto svizzero è talmente poco fondata da avere indotto nel settembre del 2000 il Procuratore pubblico a sollecitare ripetutamente le autorità sta­tunitensi a concedergli la possibilità per delega di perseguire il ricorrente stesso nel Ticino, segno evidente che si ponevano problemi di doppia punibi­lità (memoriale, pag. 18 a metà). L'argomentazione è irricevibile, già per la circostanza che la Corte di cassazione e di revisione penale è chiamata a vegliare sulla corretta applicazione del diritto da parte delle autorità giudicanti, non dei magistrati requirenti. Comunque sia, il principio secondo cui va ritenuto com­messo in Svizzera non solo un crimine o un delitto perpetrato interamente su territorio naziona­le, ma anche un crimine o un delitto di cui sia stato compiuto in Svizzera un elemento costitutivo del reato, suscettibile di concorrere insieme con altri a integrare la fattispecie (sopra, consid. 10a), non esclu­de conflitti positivi di competenze. Rientrava quindi nella logica più elementare che il Procuratore pubblico intendesse prevenire un perseguimento da parte delle autorità americane a carico del ricorrente per le medesime imputazioni.

 

                                23.   Sostiene il ricorrente che a torto la Corte di assise si è riferita alla sentenza pubblicata in DTF 126 IV 255, la doppia punibilità richiedendo che il reato sia perseguibile anche secondo il diritto americano, ciò che non è assolutamente il caso nella fattispecie (memoriale, pag. 19 lett. g, non esistendo alcuna lett. f). Si è visto tuttavia che in concreto il traffico di stupefacenti va ritenuto commesso in Svizzera a norma dell'art. 3 cpv. 1 CP. L'argomen­tazione cade dunque nel vuoto.

 

                                24.   Infine il ricorrente censura la commisurazione della pena inflittagli, sostenendo che il suo ruolo si è limitato a quello di un mero complice, che l'unico compenso da egli percepito è quello di

                                         US$ 20 000 chiesto (ma sul cui ottenimento non v'è prova) per la locazione della casa a Fort Laurendale, ch'egli si è limitato a segnare a __________ la possibilità di trasportare stupefacenti, che egli ha solo procurato supporto logistico all'operazione e che la sua presenza nella fase finale del traffico (consegna dei rimanenti 40 kg a __________) era intesa solo a verificare i danni provocati dagli individui che si erano introdotti nella villetta per rapinare __________ e __________. Onde l'esagerazione della pena irrogatagli, da contenere in una sanzione sospesa condizionalmente (memoriale, pag. 20 lett. h). Ora, non fa dubbio che il ricorrente disconosce il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale in materia di commisurazione della pena (sopra, consid. 10 in fine). Già per questa ragione il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile.

 

                                         A parte ciò, i fatti invocati dal ricorrente si scostano da quelli accertati dalla Corte di assise, senza ch'egli ne dimostri l'arbitrio. Intanto il ricorrente non si è limitato a mere segnalazioni: nel 1990 egli ha proposto a __________ – né più né meno – di partecipare a un traffico di cocaina, ciò che __________ ha accettato (sentenza, pag. 31 in fondo e 37 in fondo). Inoltre egli non si è limitato nemmeno a procurare supporto logistico: ha mantenuto – per sua ammissione – i contatti con __________ durante tutto il trasporto dai Caraibi alla Florida durante le soste a terra facendo da tramite a __________ (sentenza, pag. 45 consid. 18), ha reperito l'abitazione per lo scarico della merce a Fort Laurendale dietro compenso di US$ 20 000 (sentenza, pag. 48 consid. 21), ha presenziato  allo scarico del panfilo (sentenza, pag. 49 consid. 22), ha comunicato ai destinatari della merce l'avvenuto furto da parte dei finti agenti di polizia (sentenza, pag. 51 a metà) e ha assistito alla consegna della cocaina residua sul piazzale del noto supermercato a Miami (sentenza, pag. 53 in basso). Che poi egli si sia interessato dei danni cagionati dai rapinatori all'abitazione o che non abbia percepito un compenso per la col­laborazione prestata poco giova. La sua azione non può sicuramente essere qualificata come l'intervento di un complice (sopra, consid. 10f e 10g). Quanto alla commisurazione della pena in sé, il ricorrente non motiva alcun abuso del potere di apprezzamento da parte della Corte di assise, se non sulla base – come detto – di fatti diversi da quelli accertati. Anche su quest'ultimo punto il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.

 

                                 IV.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                25.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Sono posti perciò a carico dei ricorrenti in ragione di un terzo ciascuno, senza vincolo di solidarietà. Invero il ricorso di __________, che per la sua prolissità ha richiesto inutile dispendio di tempo e di energie alla Corte di cassazione e di revisione penale, giustificherebbe una tassa di giustizia più elevata, ma per questa volta si può prescindere – equi­tativamente – da simile riscossione. I ricorsi essendo votati al rigetto, non si giustifica di attribuire ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

 

                                  V.   Sull'istanza di libertà provvisoria

 

                                26.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di libertà provvisoria (art. 290 cpv. 2 CPP) sottoposta il 18 novembre 2002 da __________ al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2000.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 2100.–

                                         sono posti a carico dei ricorrenti in ragione di un terzo ciascuno.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         –   __________, c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;

                                         –   avv. __________;

                                         –   __________, c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;

                                         –   avv. __________;

                                         –   __________, c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;

                                         –   avv. __________;

                                         –   Procuratore pubblico avv. __________;

                                         –   Corte delle assise criminali di Mendrisio;

                                         –   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                         –   Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                         –   Ministero pubblico, 6901 Lugano;

                                         –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –   Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                         –   Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                         –   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                         –   Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         –   Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                         –   Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.