Incarto n.
17.2002.30

Lugano

8 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per stature sul ricorso per cassazione del 2 maggio 2002 presentato da

 

 

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro

 

 

 

 

la sentenza emanata il 18 marzo 2002 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:      1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.    Nel pomeriggio del 16 settembre 1994 __________, cassiere-portavalori della __________ con ufficio in __________, ha prelevato alla Banca __________, in via __________, la somma di Lit. 200 milioni e FF 100'000. Riposto il denaro (pari a circa fr. 185'000.–) in una borsa, egli ha lasciato la banca per tornare in ufficio. Se non che, nel percorrere la salita __________, egli è stato aggredito da un individuo, il quale lo ha afferrato con entrambe le braccia e lo ha spinto per terra. Mentre si trovava immobilizzato in quella posizione, un secondo individuo gli ha strappato la borsa. I due hanno tentato poi di raggiungere la stazione FFS, risalendo via __________, ma l'uomo con il bottino è stato ostacolato da un operaio che, accorso dopo avere sentito le grida, era intento a montare una tenda fuori da un negozio in via __________. Abbandonata la borsa, caduta in terra, costui si è dato alla fuga insieme con il complice. Entrambi sono stati arrestati più tardi, mentre si trovavano nella vettura di un terzo, anch'egli coinvolto nel reato.          Dall'inchiesta è risultato che l'aggressore di __________ era __________, cittadino ungherese, e quello che si era impossessato della borsa __________, cittadino croato. La terza persona fermata, che fungeva da basista e autista del gruppo (composto anche di altre persone), era __________, cittadino bosniaco dimorante a __________.

 

                                  B.    Con sentenza del 20 aprile 1995 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________, __________ e __________ coautori di rapina. __________ e __________ sono stati dichiarati inoltre autori colpevoli di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrati in Svizzera senza documenti e avervi soggiornato illegalmente. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ e __________ a 3 anni e 2 mesi di reclusione e __________ a 3 anni di reclusione, pronunciando l'espul­sione (effettiva) di tutti i condannati dalla Svizzera per 10 anni. Essa ha ordinato altresì la revoca della sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione inflitta il 28 giugno 1993 a __________ da un tribunale distrettuale di __________. Adita dai condannati, con sentenza del 20 luglio1995 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto tutti i ricorsi (inc. __________).

 

                                  C.    Il 22 novembre 1994 è stato arrestata a Nizza un'altra persona coinvolta nella rapina, il cittadino bosniaco __________ (detto __________) __________, che il 16 settembre 1994 attendeva alla stazione di __________ gli esecutori materiali __________ e __________. Con sen­tenza del 25 marzo 1996 la presidente della Corte della assise correzionali di Lugano ha riconosciuto costui autore colpevole di rapina, commessa in correità, condannandolo a 2 anni e 6 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Nel frattempo, il 7 novembre 1994, è stato arrestato al suo domicilio nel Canton __________ e tradotto nel Ticino anche __________, sospettato a sua volta di avere partecipato alla rapina.

 

                                  D.    Con sentenza del 18 marzo 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali ha riconosciuto __________ autore colpevole di atti preparatori punibili di rapina per avere, nell'agosto del 1994, preso concrete disposizioni in correità con terzi per l'organizzazione del colpo commesso il 16 settembre 1994, segnatamente per avere funto da autista, partecipato a un sopralluogo, discusso le modalità dell'operazione e avere messo a disposizione denaro, oltre alla propria automobile. Essa lo ha riconosciu­to colpevole inoltre di guida in stato di ebrietà per avere, il

                                          18 marzo 1996, circolato a __________ (ZH) a bordo di un veicolo con un tasso di alcolemia compreso tra 0.92 e 1.30 g ‰ e per avere circolato a __________ (BE) il 13 luglio 1997, sempre in automobile, con un tasso di alcolemia compreso tra 0.96 e 1.32 g ‰. __________ è stato prosciolto invece dall'accusa di appropriazione indebita. In applicazione della pena, egli è stato condannato a 9 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. La presidente della Corte ha disposto infine la confisca di pistole sequestrate.

 

                                  E.    Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 18 mar­zo 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 2 maggio successivo, egli postula il proscioglimento dall'imputazione di atti preparatori punibili di rapina, mentre per quanto riguarda la guida in stato di ebrietà egli chiede che la pena sia ridotta al pagamento di una multa di fr. 500.–, subordinatamente a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.    Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti e una determinata valutazione delle prove siano – appunto – viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

 

                                   2.    Secondo l'art. 260bis cpv. 1 e 3 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque prenda, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostri ch'egli si accinga a commet­tere – tra l'altro – una rapina (art. 139 CP), anche se tali atti siano commessi all'estero. Il Tribunale federale ha già avuto mo­do di precisare che la punibilità degli atti preparatori è data solo qualora più atti concreti, eseguiti conformemente a un piano determinato, denotino una volontà di delinquere tale da doversi ragionevolmente ammettere che l'autore abbia a persistere nel suo proposito. Non occorre che costui sia materialmente in procinto di passare all'azione. La legge non esige nemmeno che gli atti preparatori si riferiscano a un reato concretamente definito per per quanto riguarda i tempi e il luogo (DTF 111 IV 155 consid. 2a pag. 157). D'altro lato, per definizione, i preparativi sono atti perpetrati intenzionalmente. E l'intenzione deve riferirsi sia agli atti preparatori come tali, sia all'infrazione progettata. L'autore deve agire perciò intenzionalmente nella consapevolezza di compiere preparativi in vista di uno dei crimini previsti dall'art. 260bis CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 22 ad art. 260bis CP con riferimenti).

 

                                          Ora, se la dottrina è unanime nell'escludere o nel ritenere problematica la figura del dolo eventuale riferito al compimento di atti preparatori (Corboz, loc. cit.; Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 6 ad art. 260bis; Baumgartner in: Basler Kommentar, StGB II, n. 19 ad art. 260bis; Rehberg, Strafrecht IV, 2ª edizione, pag. 166), meno chiaro è l'orientamento riguardo all'intensità del dolo richiesto per il crimine progettato. Al proposito solo Trechsel si esprime in termini univoci, ritenendo sufficiente il dolo eventuale (op. cit., n. 6 ad art. 260bis CP). Altri autori si limitano a richiedere che l'autore compia gli atti preparatori con il proposito di compiere uno dei crimini previsti dall'art  260bis CP, senza aggiungere altro (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 5ª edizione, pag.195 n. 10; Baumgartener, loc. cit.). Sotto questo profilo giovi rilevare che, per costante giurisprudenza, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è una questione di fatto (DTF 128 IV 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3). La Corte di cassazione e di revisione penale esamina il problema, perciò, soltanto con potere cognitivo limitato all'arbitrio (sopra, consid. 1).

 

                                   3.    Fondandosi sulle dichiarazioni del ricorrente e dei correi, la presidente della Corte delle assise correzionali ha accertato che nel­l'estate del 1994 __________ __________ ha chiamato per telefono __________ e il ricorrente, chiedendo a quest'ultimo di raggiungerlo a Como perché la sua vettura aveva problemi e di condurlo in Svizzera per “un lavoro”. Con l'automobile del ricorrente i due hanno quindi raggiunto la città di confine, dove il 23 agosto 1994 hanno incontrato __________ e un certo __________. Tutti e quattro hanno poi raggiunto __________ con la vettura del ricorrente. Durante il tragitto __________ e __________ hanno accennato al “lavoro” da compiere a __________, consistente nel sottrarre una borsa a un portavalori seguendo le indicazioni che avrebbe comunicato loro una signora. Giunti a __________, __________ si è allontanato a piedi. Poco dopo egli è tornato a bordo di un'automobile guidata da una donna, la quale ha condotto la comitiva fino a __________. __________ e __________ hanno preso alloggio al __________ e i quattro hanno discusso dell'operazione, segnatamente del modo in cui rubare il denaro che un portavalori avrebbe prelevato da un ufficio cambi di __________. La sera di quello stesso 23 agosto 1994 __________ e il ricorrente sono tornati a casa loro, nel Canton __________ (sentenza, pag. 6 a 9).

 

                                          L'indomani __________ e il ricorrente hanno incontrato di nuovo __________ e __________. In loro compagnia essi hanno compiuto un sopralluogo in piazza __________, dove due altre persone avrebbero dovuto sorprendere e rapinare il portavalori: un ungherese che abitava a Nizza e un croato che si trovava a Zagabria. La discussione ha riguardato soprattutto le modalità di fuga, che sarebbe dovuta avvenire per mezzo di moto o automobili procurate dal ricorrente (sentenza, pag. 9 a 12). Tornati al __________, i quattro hanno cenato e approfondito il piano, con particolare riferimento all'esecuzione della rapina e alla spartizione del bottino. Il ricorrente, che disponeva dei necessari mezzi economici e che era in grado di muoversi con perizia sul territorio svizzero grazie anche alla conoscenza del tedesco, avrebbe dovuto occuparsi della logistica e della messa a disposizione dei veicoli per la fuga, fungendo se necessario da autista (sentenza, pag. 12 a 14). Quella sera il ricorrente e __________ sono rientrati al loro domicilio con il compito di reperire quanto prima un alloggio a __________ per __________ e __________, intenzionati ad allontanarsi dal Ticino per non lasciare tracce, nell'attesa che arrivasse il magiaro, esecutore materiale della rapina. L'incarico è stato assolto da __________ in collaborazione con __________, che ha messo a disposizione una camera a casa sua. Sollecitato a raggiungere immediatamente __________ e __________, i quali si trovavano a __________, il ricorrente ha affidato a __________ la propria autovettura perché costui si recasse a __________. Ciò che egli ha fatto, arrivando verso la mezzanotte. Insieme con __________ e a __________, egli è rientrato subito a __________ (sentenza, pag. 14 a 17).

 

                                          Il 26 agosto 1994 __________ ha cercato invano di mettersi in relazione con il magiaro. La sera successiva i quattro si sono ritrovati in un esercizio pubblico di __________. Trascorsi lì alcuni giorni e constato che il magiaro non arrivava né aveva lasciato notizie, __________ e __________ hanno deciso di tor­nare in Francia. Occorreva però ricuperare l'automobile che si trovava ancora a Como. Il ricorrente li ha condotti perciò in quella città con la propria automobile, rifornendoli anche di denaro. La rapina è poi stata compiuta senza la sua partecipazione (sentenza, pag. 17 e 18).

 

                                   4.    Ricordati i presupposti oggettivi e soggettivi che connotano gli atti preparatori punibili di rapina (art. 260bis cpv. 1 e 3 CP), la pre­sidente della Corte ha rilevato che, agendo come sopra descritto, dal profilo oggettivo __________ (recte: il ricorrente) aveva perpetrato l'illecito (sentenza, pag. 20). E, contrariamente a quanto pretendeva al dibattimento, costui aveva compiuto l'illecito anche dal profilo soggettivo. Tutt'al più – ha soggiunto la prima giudice – l'imputato poteva, nel suo foro interiore, avere fatto dipendere la partecipazione al colpo dalle modalità d'azione che per finire sarebbero state adottate, oltre che –  probabilmente – dalla spar­tizione del bottino (sentenza, pag. 20). Si trattava però di mere riserve mentali che non gli giovavano. Dalle concordi deposizioni dei correi era emerso in effetti che al ricorrente il “lavoro” interes­sava senz'altro e che nella preparazione del colpo, in particolare nell'allestimento del piano, egli aveva svolto un ruolo molto più attivo di quanto riconoscesse (sentenza, pag. 20). Disconoscere atti preparatori nelle circostanze descritte significherebbe ammettere che l'imputato si sarebbe limitato a fungere – in estrema sintesi – da osservatore, mantenendo un comportamento distaccato in attesa di decidere che cosa fare. Significherebbe ammettere che persone intente a progettare una rapina e a discutere il piano fino nei dettagli (arrivando a definire ruoli, piani alternativi e di fuga e riparto del bottino) si sarebbero trovate di fronte un soggetto non soltanto disinteressato, ma addirittura deciso –  stando a quanto preteso al dibattimento – a dissuaderli, finanche con la minaccia di avvertire la polizia.

 

                                          Se non che, ha sottolineato la prima giudice, mal si comprenderebbe in tal caso come mai una persona disinteressata alla rapina abbia intrapreso una trasferta da __________ a Como per prelevare due persone quasi sconosciute, condurle a __________, conferire con loro del colpo, rientrare a __________, tornare a __________ per rincontrare tali persone, compiere con loro un sopralluogo, rimanere sulla piazza per osservare i movimenti dei portavalori, ridiscu­tere della rapina, ritornare a __________, rincontrarsi con gli stessi soggetti parlando con loro ancora del colpo, dare loro soldi per ritornare a Nizza e riaccompagnarli a Como in automobile (sentenza, pag. 20 e 21). Anche se a quel momento i contorni della rapina non erano ben definiti, a mente della prima giudice l'imputato era ben conscio di trasportare da Como a __________ due persone che venivano in Svizzera per delinquere e che gli proponevano di partecipare alla commissione del reato. Con altrettanta consapevolezza e volontà l'imputato aveva effettuato il sopralluogo in base al quale era stato elaborato il piano d'azione, aveva procurato alloggio a __________ e __________ a __________ (incarico poi assolto da __________) perché gli esecutori materiali della rapina tardavano ad arrivare, aveva dato all'amico __________ la sua auto affinché prelevasse __________ e __________ nel Ticino e li portasse a __________. Con piena coscienza e volontà, ha continuato la presidente della Corte, l'imputato aveva accompagnato __________ e __________ a Como, dando loro denaro per il rientro a Nizza. Tutto ciò posto, le riserve mentali di meglio valutare un coinvolgimento nella rapina in dipendenza di altri fattori apparivano or­mai senza peso, decisivo essendo il fatto che l'imputato aveva compiuto gli atti in questione con dolo diretto, ben cosciente di preparare una rapina alla cui commissione egli si apprestava a partecipare (sentenza, pag. 20 e 21).

 

                                   5.    Il ricorrente si duole che nell'accertamento dei fatti la Corte di merito è caduta in arbitrio. Egli fa valere che le deposizioni dei correi evocate nella sentenza impugnata non sono equiparabili a una testimonianza, ma costituiscono un semplice indizio. Ciò avrebbe dovuto indurre la prima giudice a valutare con rigore simili accuse, tanto più che le alre persone coinvolte nel procedimento gli serbano un certo certo risentimento per non avere egli reperito le automobili destinate alla fuga e per avere, anzi, tentato di dissuaderle dal compiere il colpo, minacciando di far intervenire la polizia. Un'argomentazione del genere, fondata su una personale interpretazione dei fatti e su un personale apprezzamento delle prove, non è idonea però a sostanziare arbitrio di sorta. In che modo debba essere motivata una censura di arbitrio è già stato spiegato (consid. 1). Prettamente appellatorio, al proposito il ricorso va dichiarato inammissibile.

 

                                   6.    Il ricorrente prosegue sostenendo che la sentenza impugnata fa riferimento alla comune esperienza per smentire la sua mancanza di volontà. E siccome si tratterebbe di una questione di diritto, questa Corte dovrebbe vagliare il tema con pieno potere cognitivo. Egli non sostanzia però il suo pensiero, ossia non spiega perché le considerazioni che hanno indotto la prima Corte a ritenere il suo atteggiamento incompatibile con il normale andamen­to delle cose sarebbero contrarie al diritto. Onde, una volta ancora, l'inammissibilità del ricorso. Certo, il ricorrente soggiunge che l'opinione della prima Corte è persino arbitraria, la propria versio­ne dell'accaduto non essendo per nulla insostenibile, essendo egli entrato in relazione con i presunti correi, in specie __________, perché interessato alla compravendita di un bar a Zagabria, ciò che la prima giudice ha semplicemente ignorato. Così argomen­tando, tuttavia, egli perde ancora di vista il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a esaminare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente si limita in effetti a ribadire la propria versione dei fatti, contrapponendola a quella della prima Corte come se si trovasse davanti a un'autorità abilitata a rivedere liberamente anche gli accertamenti di fatto. Ne segue l'ulteriore inammissibilità del rimedio.

 

                                   7.    Il ricorrente invoca le riserve mentali accertate nella sentenza impugnata circa la sua partecipazione al reato per affermare che la prima giudice non poteva accertare senza trascendere in arbitrio la sua piena intenzione di commettere gli atti preparatori, rispettivamente la rapina. Tutt'al più – a suo avviso – la prima giudice poteva intravedere un dolo eventuale, ciò che tuttavia non basta per sorreggere una condanna giusta l'art. 260bis cpv. 1 CP. L'obiezione è infondata. È vero che, come si è visto (sopra, consid. 4), la Corte di merito non ha escluso qualche riserva mentale dell'imputato, nel senso che interiormente costui potrebbe anche avere fatto dipendere la sua attiva partecipazione al piano dalle modalità d'azione e dalla ripartizione del bottino, non del tutto de­finite. La Corte ha accertato, nondimeno, che in buona sostanza il ricorrente è sempre stato seriamente orientato a perpetrare la rapina, avendo compiuto con piena coscienza e volontà ripetuti atti di natura inequivocabile: ha trasportato da Como a __________ persone che divisavano una rapina, ha discusso con loro la sera stessa del colpo, è tornato a __________ il giorno dopo compiendo un minuzioso sopralluogo in vista di elaborare un primo piano d'azione, ha chiaramente manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità all'operazione, ha promesso un alloggio a __________ e __________, ha accompagnato costoro a Como, ha prestato loro denaro. Da tali elementi la prima Corte poteva desumere senza arbitrio che il ricorrente si stesse consapevolmente accingendo (nel senso dell'art. 260bis cpv. 1 CP) – senza tuttavia raggiungere la soglia del tentativo (art. 21 CP) – a commettere una rapina unitamente ai correi. Gli accertamenti del primo giudice circa la cosciente disponibilità dell'imputato al compimento non solo degli atti preparatori, ma anche del reato, prevalgono di gran lunga – in altri termini – su quelli contrari, suffragati unicamen­te da riserve mentali correlate al piano d'azione definitivo e al riparto della refurtiva (sentenza, pag. 21). Non si dimentichi in effetti che, nella prospettiva dell'art. 260bis CP, basta la punibilità di atti i quali, visti dall'esterno, lascino dedurre come l'autore si stesse accingendo a perpetrare uno dei reati edittali, pur senza raggiungere ancora la soglia del tentativo.

 

                                   8.    Richiamando alcuni passaggi dei verbali suoi e dei correi, il ricorrente insiste nel sostenere che il movente principale della sua trasferta a Como e dei suoi successivi spostamenti si collegava all'intenzione di acquistare un bar a Zagabria, proprietà di __________. Nel motivare l'assunto egli si avvale tuttavia, una volta ancora, di argomenti appellatori, inadatti a sostanziare il preteso arbitrio. A poco gli giova pretendere di avere recato la prova del suo mancato assenso alla rapina invocando le proprie dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali. Per censurare una sentenza di arbitrio, invero, non basta prospettare la propria versione dei fatti, ma occorre spiegare perché la diversa opinione della prima Cor­te sia manifestamente insostenibile. Il ricorrente persiste nel riprendere singoli passaggi contenuti in verbali istruttori, ma non si confronta con le motivazioni che hanno indotto la prima giudice a ritenere ben più intenso il suo grado di partecipazione. Alla luce degli atti preparatori da lui compiuti, del resto, mal si comprende come egli possa “chiamarsi fuori” e pretendere che quanto eseguito sarebbe, in fin dei conti, di poco rilievo per stabilire l'intensità del dolo. Il suo costante coinvolgimento nei preparativi non poteva che essere interpretato come disponibilità concreta ed effettiva anche alla successiva azione.

 

                                          Secondo il ricorrente, la sua mancanza di intenzionalità risulterebbe anche da altre importanti circostanze: dal fatto che tutto si è svolto sull'arco di soli cinque giorni, dal fatto che la rapina è stata compiuta 19 giorni dopo il suo ultimo intervento e dal fatto che egli non ha procurato né i mezzi di trasporto né gli alloggi richiesti. L'argomentazione non è seria. Intanto, che egli si sia limitato agli atti accertati dalla prima Corte gli ha semmai giovato, avendo egli evitato – a differenza dei correi – una condanna per rapina. Quanto alla circostanza che gli alloggi per __________ e __________ siano stati procurati da __________ e da __________, poco impor­ta. Dalla sentenza impugnata risulta che egli non solo ha approvato tale scelta, ma ha anche messo a disposizione di __________ la propria automobile perché costui raggiungesse __________ e __________ nel Ticino e li conducesse a __________ (dove i quattro si sono ritrovati per discutere di nuovo sulla rapina). Nel seguito del memoriale il ricorrente rimprovera alla prima Corte di essere caduta in ulteriori arbitrii circa il suo grado di partecipazione agli atti preparatori. La natura appellatoria degli argomenti è però palese. E appellatorio è il ricorso anche laddove il condannato insiste nel­l'affermare che la sua costante presenza nei momenti critici non deve sorprendere, dato il suo interesse all'acquisto del bar a Zagabria.

 

                                   9.    Per il ricorrente il fatto che la prima giudice abbia accertato come i contorni del reato fossero rimasti indefiniti corrobora la sua man­canza di intenzionalità. Egli trascura però che per integrare atti preparatori l'autore non deve necessariamente essere pronto a passare all'azione, né la legge esige che gli atti preparatori si riferiscano a un reato che abbia assunto una forma sufficientemente concreta per quanto riguarda i tempi e i luoghi (DTF 111 IV 155 consid. 2a pag. 157). A parere del ricorrente, se a ra­gione la prima Corte ha sottolineato come l'elemento soggettivo debba emergere dagli atti concreti realizzati in vista della rapina (DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 251), nel caso in esame tale ipotesi vale anche nella misura in cui non sussistano indizi contrari. E la prima Corte medesima ha avvalorato quest'ultima ipotesi, ricordando le sue riserve mentali. Se non che, come si è visto, gli indizi a sostegno dell'opinione della prima giudice risultano ben più consistenti rispetto a quelli, labili, evocati nel gravame. Ancora una volta il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.

 

                                10.    Infine, stando al ricorrente, la condanna per atti preparatori punibili di rapina lederebbe il principio in dubio pro reo. Ora, il precet­to in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esa­me (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione della prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Nella fattispecie il primo giudice non ha condannato il ricorrente perché non avrebbe fornito la prova della prova innocenza, né lo ha riconosciuto colpevole quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciassero sussistere rilevanti dubbi sulle sue reali intenzioni. Nemmeno il principio in dubio pro reo è dunque di ausilio al ricorrente.

 

                                11.    Se ne conclude che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.    Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.    Gli oneri processuali, consistenti in;

                                          a) tassa di giustizia      fr.  1'200.–

                                          b) spese                         fr.     100.–

                                                                                 fr.  1'300.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.    Intimazione a:

                                          –    __________, c/o avv. __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    il Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;

                                          –    Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –    Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Lugano.

 

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

 

 

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario