Incarto n.
17.2002.72

Lugano,

17 agosto 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 novembre 2002 presentato da

 

 

________________,

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza emanata l'11 ottobre 2002 della presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza dell'11 ottobre 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato __________ autore colpevole di ripetuta diffamazione e ingiuria nei confronti di __________, funzionario dell'Ufficio tecnico comunale a __________, come pure di ripetuta diffamazione nei confronti di __________, direttrice della __________ (ricovero per anziani) e della __________ (centro diurno per anziani) a __________, di __________, capoinfermiera presso i due istituti comunali appena citati, dei municipali di __________ __________, come pure del municipale __________ personalmente. In applicazione della pena, __________ è stato condannato a 60 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per tre anni) e a una multa di fr. 1000.–, vedendosi revocare inoltre la sospensione condizionale di due anni a una pena di 15 giorni di detenzione inflittagli dal Procuratore pubblico con decreto di accusa del 26 aprile 1999 per lesioni semplici. Infine la presidente della Corte ha ordinato la parziale pubblicazione del dispositivo, a spese dell'imputato, sui settimanali __________ e __________, oltre che sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, e ha obbligato __________ a rifondere un'indennità di fr. 3493.55 a __________, di fr. 8893.45 a __________, di fr. 4329.95 a __________, di fr. 7580.40 complessivi ai municipali di __________ e di fr. 1553.70 a __________ per ripetibili. Questi ultimi, costituitisi parti civili, sono stati rinviati a far valere le loro ulteriori pretese davanti al foro competente.

 

                                  B.   Per quanto riguarda __________, l'ingiuria consisteva nell'epi­te­to di “ladro” rivoltogli da __________ il 15 febbraio 2000 nell'Ufficio tecnico comunale di __________, mentre la diffamazione si riferiva a una frase contenuta in un ricorso introdotto il 18 febbraio 2000 dallo stesso __________ al Consiglio di Stato (“Per inciso, [__________] si è preso del ladro non per aver rubato denaro, ma per aver carpito la buona fede di tutti gli altri concorrenti” [a un pubblico concorso]). La ripetuta diffamazione a carico di __________ è stata ravvisata dalla presidente della Corte in passaggi di articoli pubblicati da __________ sul __________ l'8 ottobre, il 15 ottobre, il 22 ottobre, il 29 ottobre e il 19 dicembre 2000 relativi alla “__________ ” e alla “__________ ”. Anche la ripetuta diffamazione nei confronti di __________ si riconduceva a due di tali articoli: quelli del 15 e del 29 ottobre 2000. Quanto alla ripetuta diffamazione riguardante i mu­nicipali di __________, essa si ricollegava ad articoli apparsi sul __________ l'8 ottobre, il 15 ottobre, il 22 ottobre, il 29 ottobre, il 5 novembre, il 12 novembre, il 19 novembre, il 26 novembre e il 3 dicembre 2000. La diffamazione in odio di __________ personalmente, da ultimo, si ancorava a un'affermazione inveritiera di __________ riportata dal __________ l'11 ottobre 2001, secondo cui __________ sarebbe stato oggetto di procedimenti penali per ingiurie, vie di fatto e lesioni semplici.

 

                                  C.   Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il

                                         14 ottobre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 22 novembre 2002, egli impugna la condanna per ingiuria a carico di __________ (ma non quella per diffamazione), la condanna per ripetuta diffamazione a carico di __________ quanto agli articoli giornalistici dell'8 e del 15 ottobre 2000 (ma non per quanto attiene ai tre articoli successivi), come pure la condanna per ripetuta diffamazione riguardante i municipali di __________ e quella nei confronti di __________. Non contesta invece la ripetuta diffamazione in danno di __________. Per concludere, egli chiede di ridurgli la pena a 45 giorni di detenzione, di ricommisurare la multa in fr. 750.– e di non revocargli il beneficio della sospensione condizionale relativo alla condanna inflittagli con decreto di accusa del 26 aprile 1999. Infine egli postula una diminuzione dell'inden­nità per ripetibili a __________

                                         (fr. 3500.–), a __________ (fr. 5000.–) e a __________ (fr. 4000.–), oltre alla soppressione dell'indennità spettante ai municipali di __________ e a __________. In via subordinata il ricorrente sollecita l'annullamento puro e semplice della sentenza impugnata con rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio.

 

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga richiesta formulano i municipali di __________ con osservazioni del 5 dicembre 2002, __________ con osservazioni del 16 dicembre 2002, __________ con osservazioni del 17 dicembre 2002, come pure __________ e __________ con osservazioni del 19 dicembre 2002. Il 7 aprile 2003 __________ ha inviato alla pri­ma giudice una lettera con annessi alcuni atti intesi a dimostrare che “per il Municipio di __________ non rispondere ai cit­tadini è prassi usuale”. La documentazione è stata fatta seguire alla Cor­te di cassazione e di revisione penale, che ha ricevuto anche un'altra lettera del 30 maggio 2003, in cui __________ ribadisce la sua buona fede e respinge ogni addebito di colpevolezza in relazione alla condanna subìta. Né la documentazione né la lettera del 30 maggio 2003 sono state oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

 

                                   2.   Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2), un ricorso per cassazione dovendo essere giudi­cato sulla base dello stesso materiale processuale vagliato in pri­ma sede. Non possono dunque entrare in linea di conto ai fini del giudizio né la documentazione del 7 aprile 2003 inviata alla prima giudice né la lettera del 30 maggio 2003 pervenuta a questa Corte, tanto meno ove si consideri che in concreto nemmeno è stata postulata – per avventura – una restituzione in intero del termine di ricorso (art. 21 CPP).

 

                                   3.   Il ricorrente insorge anzitutto contro la condanna per ripetuta dif­famazione nei confronti di __________ (dispositivo n. 1.1.2) relativamente agli articoli apparsi sul __________ l'8 e il 15 ottobre 2000. Il primo dei due trafiletti (“__________: 2ª puntata[BG1] ”) era il seguente:

 

                                         __________– Nella seconda puntata vorrei parlare delle nozze della figlia della direttrice $ignora [sic] __________. Sempre da dichiarazioni firmate e controfirmate, sono in grado di dirvi che cosa è successo: la $ignora direttrice per il matrimo­nio dell'adorata figlia (con un cittadino cubano che evidentemente preferisce un regime liberale al regime comunista) ha approfitta­to della propria posizione per rifornirsi dalla __________ di vettovaglie (sic). Non solo, ma si è “acca­parrata” anche le prestazioni del capocuoco della Casa, del suo secondo, approfittando, nel medesimo tempo, delle prestazioni della capo-responsabile delle pulizie di __________ e di alcuni inservienti per la “cena di nozze”.

                                         Ora, “solo considerando l'utilizzazione a fini personali di dipendenti comunali e cantonali, la $ignora __________ è passibile di allonta­namento immediato, ma non è tutto!!!

                                         La $ignora in oggetto ha permesso che “girasse” presso i dipendenti della __________ anche una busta per la raccolta di fondi “pro matrimonio”, cosa che se non è proprio vietata, è almeno inopportuna da parte di una direttrice! Ma alla tracotanza di certe persone non esiste limite dal momento che, sempre la $ignora in oggetto si è permessa di far “girare”, sempre tra il personale della __________ una busta per il “regalo” dei vent'anni di attività della medesima, raccogliendo circa 700.– franchi… Ora io (con coloro che hanno sottoscritto questa denuncia) vorrei sapere cosa fa il Municipio per ovviare a queste malversazioni psico-finanziarie. Vorrei sapere anche se la merce per il pranzo è stata pagata dal Comune (tramite la __________) o dalla $ignora.

                                         Fine seconda puntata.

 

                                         Nel secondo pezzo, del 15 ottobre 2000 (“__________, __________: rispondere alle raccomandate, per il Municipio è un optional…”) il ricorrente narrava di una lettera scritta al municipale __________ da un dipendente del Dicastero comunale opere sociali, il quale nel febbraio del 1990 si diceva fiero di poter lavorare per la “__________ ”. Così continuava l'articolo:

 

                                         Ma c'è un ma. Questa perla di ragazzo è svizzero!!! Pertanto non può essere ricattato da parte di coloro che sono abituati ad essere adulati e serviti (in tutti i sensi) da coloro che parlar non ponno (frontalieri).

                                         Tuttavia (notare l'antitesi) denuncia la direttrice signora __________ che, a suo avviso, per problemi caratteriali o familiari, fa sì che venga annullata quel­la giusta atmosfera che è alla base per operare con professionalità.

                                         Lo scrivente è anche sicuro che questa missiva gli creerà non poche difficoltà di riqualifica per il 1° livello avendo da tempo richiesto l'ammissione (evidente­mente c'era prima la figlia __________).

                                         Ma lo scrivente si mette con umiltà a disposizione dell'onorevole (…) sindaco per avere un colloquio privato onde chiarire un caso ove “mi si vuole estorcere e far estorcere del denaro”. Il buon samaritano aspettava con ansia l'invito a parlare…

 

                                         a)   Per quel che è del primo articolo, lo stesso ricorrente ammet­te che il carattere diffamatorio dello scritto “non può essere messo in discussione”. Eccepisce tuttavia che gli addebiti mossi a __________ “sono stati tutti confermati dalle testi­monianze in aula”, ciò che dimostrerebbe la sua buona fede. Contrariamente a quanto gli ha rimproverato la prima giudice, egli non si sarebbe limitato quindi a riportare sem­plici pettegolezzi, ma avrebbe riferito le dichiarazioni ricevute, mentre __________, esplicitamente interpellata, si sarebbe rifiutata di dare spiegazioni. “Relativamente all'articolo del 15 ottobre 2000 – adduce il ricorrente – va precisato come durante il dibattimento sia stato accertato che la direttrice fece circolare una busta per la raccolta di fondi. È convinzione della scrivente parte ritenere il contenuto dell'articolo 15 ottobre 2000 come perlomeno accettabile. Non essendo però dati oggettivamente motivi di cassazione (cfr. arbitrio) la parte ricorrente accetta per questo punto le risultanze della sentenza” (memoriale, pag. 5 a metà).

 

                                               “Per l'aspetto dell'uso/abuso della lavanderia – continua il ri­corrente – si richiama quanto detto relativamente all'episodio del matrimonio e del cuoco poco sopra. La buona fede del __________ appare evidente, palese, dimostrata. Il fatto specifico, anche questo notorio a tutti i dipendenti della casa, è sta­to raccontato da diverse persone al __________, ed in partico­lare dalla signora __________. Orbene. Simili fatti sono pressoché impossibili da provare concretamente (a me­no di pretendere che si piazzi una telecamera nella lavanderia…). Che ciò sia stato confidato da più di un dipendente della casa per anziani deve oggettivamente bastare a provare la buona fede di __________ il quale (esclusa un'ammissione dei fatti da par­te della __________) altro non poteva realmente intraprendere per trovare ulteriore conferma dei fatti.” E il ricorrente così epiloga: “Ci si ripete: se un fatto viene rac­contato da una persona, se lo stesso fatto viene confermato (in separata sede) da un'altra, e poi da un'altra ancora, in buona fede si deve credere all'evento, senza che ciò implichi (per altro impossibili!!!) ulteriori verifiche. Pretendere la prova della verità documentale di fatti che per loro natura non possono essere provati se non con testimonianze è pura utopia. Qui (come nei casi sopra descritti) di testimonianze ce ne sono. E tutte coincidenti.” Conclude il ricorrente: “Per gli aspetti relativi ai disposti 1.1.2 e 1.1.3, non intravedendo concreti motivi di cassazione, la [sic] ricorrente riconosce la violazione del diritto”.

 

                                         b)   È appena il caso di rilevare che, per quanto attiene al secondo articolo di giornale, le argomentazioni del ricorrente non sono soltanto inammissibili, ma finanche incomprensibili. La questione della “busta per la raccolta di fondi”, in effetti, riguarda il primo articolo, non il secondo. Né dalla sentenza di assise né dal verbale del dibattimento si desume poi che in aula sarebbe emersa la circostanza stando alla quale la direttrice abbia fatto circolare tra gli ospiti della __________una busta per la raccolta di denaro. Circa “l'uso/abuso della lavanderia”, nessuno dei due pezzi giornalistici accenna a lavanderia di sorta (che la direttrice adoperasse gratuitamente la lavanderia della __________era un'accusa con­tenuta in un articolo apparso sul __________ il 22 ottobre 2000, al cui proposito la sentenza di assise non è stata impugnata). Anzi, lo stesso ricorrente dichiara – come si è visto – di rinunciare a censurare la sentenza di assise nella misura in cui si fonda sull'articolo del 15 ottobre 2000 e di accettare “per questo punto le risultanze della sentenza”. Addirittura egli dichiara di riconoscere l'intero “disposto (rec­te: dispositivo) 1.1.2”, il quale comprende anche la condanna per ripetu­ta diffamazione consecutiva al primo articolo. A dir poco con­fuso (e, quindi, carente di motivazione), per quanto si riferisce al secondo articolo il gravame risulta già d'acchito irricevibile. Quan­to al primo, si è detto che il ricorrente medesimo non ne con­testa il carattere diffamatorio. Invoca però la sua buona fede e, quindi, la non punibilità delle sue affermazioni nei confronti di __________.

 

                                         c)   Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospet­ta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possa­no nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto è punito – a querela di parte – con la detenzione fino a sei mesi o con la multa (art. 173 n. 1 CP). Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi per considerarle vere in buona fede (art. 173 n. 2 CP). L'accusato ha quindi due possibilità liberatorie: può dimostrare che i fatti allegati a fondamento delle sue affermazioni sono veri, ma può dimostrare altresì – in alternativa – che al momento in cui egli ha diffuso le affermazioni incriminate seri motivi giustificassero di credere in buona fede alla loro veridicità (DTF 124 IV 150 consid. 3a e 3b con riferimenti).

 

                                               La prima giudice ha ritenuto che l'imputato non abbia recato la prova della buona fede riguardo all'uso indebito di beni e personale pubblico da parte di __________ per il matrimonio della figlia. L'imputato si è limitato a scrivere – per la presidente della Corte – quanto gli aveva riferito __________, un'ausiliaria di cure a tempo parziale che da 19 anni lavorava alla __________, la quale pretendeva che tutti sostenevano ciò (senten­za, pag. 28 in alto). Sta di fatto però – ha rilevato la prima giudice – che l'imputato non ha proceduto alla benché mini­ma verifica. Al contrario: ha pubblicato l'articolo pur avendo saputo dal cuoco della __________che questi aveva colla­borato volon­tariamente alla preparazione della nota cena di nozze du­rante il tempo libero (sentenza, pag. 28 a metà; verba­le del dibattimento, pag. 5 nel mezzo). Fondate su mere di­ce­rie, le affermazioni non potevano dunque ritenersi divul­ga­te in buona fede.

 

                                         d)   Il ricorrente asserisce che gli addebiti mossi a __________ sarebbero stati “tutti confermati dalle testi­monianze in aula”, ciò che dimostrerebbe la sua buona fede. L'assunto è ai limiti della temerarietà. L'unica testimone che ha suffragato le accuse è – come ha sottolineato la presidente della Corte – __________, la quale però aveva detto chiaramente all'imputato che l'uso indebito di beni e personale pub­blico da parte di __________ per il matrimonio della figlia “era voce di tutti” (verbale della deposizione allegato a quello del dibattimento, secondo foglio in alto). Non si trattava dunque di fatti da lei constatati, bensì di “voci che circolavano”. Quanto all'uso gratuito della lavanderia della __________, la stessa testimone ha dato atto di non sapere se la direttrice pagasse o non pagasse per l'uso degli apparecchi (loc. cit.). Ora, chi si prevale della propria buona fede non può limitarsi a dimostrare di avere soggettivamente creduto a quanto gli è stato raccontato. Deve provare di avere intrapreso coscienziosa­mente le verifiche che si potevano ragionevolmente esigere da lui, secondo le circostanze e la sua situazione personale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 78 seg. ad art. 173 CP con richiami). Raccogliere la stessa diceria da più parti non basta né a dimostrare una verifica suf­ficiente né a confortare la propria buona fede.

 

                                               Il ricorrente non ha mai preteso di avere controllato la veridicità delle accuse riportate nel suo articolo, nem­meno dopo che il cuoco della __________gli aveva detto di avere colla­borato alla nota cena di matrimonio non durante l'orario di lavoro, ma impiegando il suo tempo libero. Mal si comprende perciò come egli possa asseverare di avere avuto seri motivi per credere alle voci che __________ gli aveva riferito. Tanto meno ove si consideri che il mezzo della stampa è suscettibile di amplificare la portata del pregiudizio per la vittima, sicché richiede dall'estensore dell'articolo un dovere di verifica atten­to e accurato (Corboz, op. cit., n. 80 ad art. 173 CP). Che cosa abbia fatto concretamente l'imputato se non dare pedissequo credito alle voci maliziose confidategli da __________ non si desume neppure dal ricorso. Nella misura in cui egli è stato condannato per avere diffamato __________ accusandola di avere usato indebitamente approfittato di beni e personale pubblico (dispositivo n. 1.1.2), la sentenza di assise resiste dunque alla critica.

 

                                   4.   Il ricorrente censura anche la condanna per ripetuta diffamazione nei confronti dei municipali di __________ (dispositivo n. 1.1.4), asserendo che l'articolo apparso l'8 ottobre 2000 sul __________ non è per nulla lesivo dell'art. 173 CP. A suo avviso “la notevole documentazione prodotta sta a provare senza ombra di dubbio l'immobilismo del Municipio che, di fronte ad innumerevoli richieste, invii raccomandati, dettagliate disposizioni di fatti, è rimasto muto ed insensibile dimostrandosi assolutamente disinteressato a risolvere le problematiche che i cittadini di __________ segnalavano. Questi sono fatti certi, documentati e oltretutto ribaditi e confermati in sede di dibattimento. Da tutti i testi. Ma dalla Corte ignorati”. Anzi, a parere del ricorrente, “tutto il punto 1.4 [recte: consid. 5.5 della sentenza impugnata] non presenta il benché minimo presupposto oggettivo di adempimen­to dell'art. 173 CP”. Men che meno all'interno di un quadro prettamente politico come quello in cui si colloca la fattispecie.

 

                                         a)   I passaggi sotto accusa degli articoli pubblicati sono i seguenti:

 

                                               Ora io (con coloro che hanno sottoscritto questa denuncia) vorrei sapere cosa fa il Municipio per ovviare a queste malversazioni psico-finanziarie.

                                               __________: 2ª puntata[BG2] ”, 8 ottobre 2000, riprodotto per intero al considerando che precede)

 

                                               Era il lontano, si fa per dire, febbraio 1999 quando in una raccomandata indirizzata all'onorevole (…) signor Sindaco di __________ in cui un Dipendente del Dicastero Opere Sociali (diretto dall'U$ __________) faceva presente al capo dell'esecutivo di essere orgoglioso di poter lavorare in __________, orgoglioso di aver dimostrato il proprio attaccamento al lavoro e al volontariato anche tramite diversi diplomi e certificati rilasciati da altri Istituti (il bravo ragazzo allegava anche i diplomi a dimostrazione e credendo di essere letto…). Addirittura esprimeva il proprio desiderio di continuare ad operare nell'istituto __________ ove è stato formato, elogiato e dove e riuscito a mettere in risalto il proprio carattere caritatevole. In pratica una perla di ragazzo e un collaboratore di cui un direttore intelligente non potrebbe farne a meno. Ma c'è un ma. Questa perla di ragazzo è svizzero!!! Pertanto non può essere ricattato da parte di coloro che sono abituati ad essere adulati e serviti (in tutti i sensi) da coloro che parlar non ponno (frontalieri).

                                               Tuttavia (notare l'antitesi) denuncia la direttrice signora __________ che, a suo avviso, per problemi caratteriali o familiari, fa sì che venga annullata quella giusta atmosfera che è alla base per operare con professionalità.

                                               Lo scrivente è anche sicuro che questa missiva gli creerà non poche difficoltà di riqualifica per il 1° livello avendo da tempo richiesto l'ammissione (evidentemente c'era prima la figlia __________).

                                               Ma lo scrivente si mette con umiltà a disposizione dell'onorevole (…) sindaco per avere un colloquio privato onde chiarire un caso ove “mi si vuo­le estorcere e far estorcere del denaro”. Il buon samaritano aspettava con ansia l'invito a parlare…

                                               Credete che a questa lettera (raccomandata) sia stata data risposta? Credete che l'onorevole (…) sig. sindaco abbia invitato ad un colloquio privato il dipendente? Se lo credete avete mal riposto la vostra fiducia!

                                               Se credete che tutto sia finito lì, sbagliate ugualmente…

                                               In data 10 luglio 1999, il malcapitato scrivente era ancora a spedire una lettera raccomandata (di nuovo) questa volta a tutti i Municipali nella quale interrogava il Municipio (in toto) se si fossero mai domandati il perché ci fossero state tante dimissioni negli ultimi mesi (anch'io lo avevo chiesto in Commissione, attendo sempre la risposta…); per non parlare delle “malattie”. Il buon samaritano si interroga su questo fatto e asserisce domandando: “ma non è che l'antigene di questa epidemia sia proprio il cattivo trattamento al personale?”.

                                               Quando il medesimo parla che la direttrice si infila i pantaloni per sostituire il personale infermieristico, che gli ausiliari di cura sostituiscono gli infermieri e che la capoinfermiera, che non conosce il proprio ruolo, che schifa gli ospiti, che abita a Milano e risulta frontaliera. Allora, ma solo allora, cosa altro una persona deve fare affinché un Municipio che si rispetti apra un'inchiesta? Il signore termina con la consapevolezza di ciò che pensa e che scrive affermando (beato lui) che non si è trovato male in __________ e che la casa ha ottimi requisiti per essere all'avanguardia cambiando, come afferma, l'organizzazione e l'amministrazione nel rispetto maggiore del personale indigeno che dà anima e corpo sia alla casa che agli ospiti.

                                               Credete che questa missiva abbia avuto risposta? Pensate che il Municipio sollecitato da precise indicazioni abbia fatto un'inchiesta? La risposta è sempre la stessa: niente. Domenica parlavo del sistema dello struzzo: avete capito ora?

                                               (“__________, __________: rispondere alle raccomandate, per il Municipio è un optional…”, 15 ottobre 2000, già parzialmente riprodotto al considerando che precede)

 

                                               La $ignora sono vent'anni che approfitta della propria posizione.

                                               “La signora lava e asciuga gratuitamente sfruttando il locale lavanderia causando disagi per l'uso di attrezzature destinate all'aiuto familiare, facendosi aiutare da una persona anziana autosufficiente, ospite al sesto piano della __________. La signora riceve sconti (35%) sulla sistemazione della propria casa a __________, grazie a gente che lavora nell'amministrazione comunale (nome e cognome a disposizione dell'autorità)”. Dichiarazioni firmate da un dipendente di __________. Vedete, quando le persone hanno il coraggio di denunciare simili situazioni non vedo il motivo di tacere come non vedo il motivo, per queste persone, di esimersi dalla responsabilità dei fatti. (…)

                                               L'ultima “chicca”: sapete cosa ha risposto alla mia domanda il capo dicastero responsabile del buon funzionamento della __________ sig. __________ (US) sul perché non si è risposto alla raccomandata inviata al Municipio? (presenti la signora __________i, il segretario comunale e tutta la commissione della gestione) “Il contenuto era talmente farneticante, che c'era da dubitare sulla persona”.

                                               Questo la dice lunga sulla presa in considerazione di gravi situazioni che possono venirsi a creare in certi ambienti… (quando si chiede di essere ascoltati, si farnetica!)

                                               (“__________: qualcosa si sta muovendo…”, 22 ottobre 2000)

 

                                               Vorrei raccontarvi che cosa è successo l'altra settimana. Il sig. __________ è riuscito ad ottenere da un sindacalista, in buona fede, le lettere che alcuni dipendenti di __________ avevano consegnato come testimonianza al medesimo, e si è permesso di convocare due di queste persone te­lefonicamente. La prima è stata invitata in Municipio, la seconda in un ritrovo pubblico del quartiere di Via __________. Alle domande di spiegazione e alle velate minacce rivolte alla persona convocata in Municipio l'ex Vicesindaco si è sentito rispondere: “Faccia quello che vuole, io ho scritto la verità, e non ho paura delle conseguenze nel dire la verità”. Dalla seconda persona convocata in un ritrovo pubblico (alla stessa stregua avrebbe potuto essere invitata indifferentemente allo __________ o ai WC della stazione di __________), si è sentito rispondere che solo la buona educazione non gli ha permesso di non presentarsi…

                                               Ora, mi domando come fa un municipale responsabile del buon andamento di un settore delicato come il Sociale, a non osservare le regole più elementari che debbono essere osservate da chi ha la responsabilità di una struttura politica. È al corrente il sig. __________ che il responsabile del personale è solo ed unicamente il Segretario comunale? Ma molto probabilmente il signore in oggetto crede di essere nell'amata sua Russia, dal momento che si permette di minacciare anche persone che sono attualmente ben lontane dalla sua influenza politica e lavorativa.

                                               (“__________o: appuntamenti a gogò”, 29 ottobre 2000)

 

                                               Perché non è stata licenziata la direttrice e messo di fronte alle sue responsabilità il capo dicastero nella persona di __________?

                                               (“Le denunce continuano…”, 5 novembre 2000)

 

                                               Vedete, la tracotanza del potere non è solo in __________, ove si licenzia un'ausiliaria che ha eseguito un ordine. (…)

                                               Certamente quando arrivano dichiarazioni (firmate e controfirmate davan­ti a testimoni) in cui si scrive:

                                               “Durante il mio rapporto d'impiego, posso dire di aver vissuto due fasi: nella prima ero lodata e supportata sia dalla direttrice sia dalla capo-cure, ma questa favorevole attitudine era giustificata dal fatto che su loro espressiva [sic] richiesta, sorvegliavo i miei colleghi e riferivo a loro inconvenienti e dicerie che mi capitava di sentire.

                                               Solo in un secondo tempo ho preso coscienza del fatto che questo atteggiamento era scorretto, e di quanto fossi manipolata da loro, e questo gli permetteva di creare un ambiente carico di sospetti e sfiducia.

                                               Da questo momento ha avuto inizio la seconda fase, poiché non ero più disposta a stare al loro gioco, il loro modo di rapportarsi nei mie confronti era completamente mutato.

                                               Ogni mia presa di decisione, prestazione infermieristica, insomma il mio operato in generale, veniva aspramente criticato con umiliazioni di fronte all'équipe, urla e ammonimenti scritti (legali fino a che punto?).

                                               Tutto questo ha minato la mia integrità professionale e psicologica, togliendomi sicurezza e stima in me, perché non so quante persone potrebbero resistere dei mesi subendo delle pressioni nei propri confronti, come quelle sopra descritte, che sono in grado di pregiudicare la salute fisica e psicologica della persona.” (…)

                                               La mia denuncia deve contribuire affinché coloro che sanno abbiano anche il coraggio civile di presentarsi per migliorare il trattamento dell'ospite e salvaguardare l'integrità fisica e psicologica dei dipendenti (vedi lettera).

                                               E, parafrasando Cronin, il Municipio sta a guardare…

                                               (“__________, perché domandare?”, 12 novembre 2000)

 

                                               A colui che mi ha offerto una cena per il mio coraggio nel descrivere ciò che fino ad ora era tabù, dico che il mio intento non è quello di “far fuori la direttrice o il capodicastero”, ma quello di rendere più vivibili la __________ e la __________ ai nostri anziani e a coloro che prestano, con dedizione, la propria opera, al fine di estirpare, parafrasando Mauriac, il Nido di Vipere.

                                               (“__________o, __________ e: per me, pari son…”, 19 novembre 2000)

                                              

                                               Questa settimana mi sono arrivate due lettere, la prima merita un articolo a parte, la seconda riguarda la convocazione straordinaria del personale della __________ o, sotto la dicitura “Incontro con il personale degli Istituti Sociali”. Nell'invito si specifica che “il Municipio desidera chiarire la situazione di disagio venutasi a creare in seno agli Istituti Sociali a segui­to del­le denunce apparse su un settimanale”. Ora, anche il più ingenuo dei nostri lettori si rende conto dell'eufemismo usato dall'Esecutivo __________ per far fronte a delle denunce dettagliate, motivate e sottoscritte. Certamente il disagio non è proprio dei dipendenti o degli ospiti: il disagio è solo ed esclusivamente loro! (…)

                                               Per questa settimana mi fermo, ma una riflessione vorrei farla: non sarebbe meglio, invece di fare riunioni regolarizzare la struttura e organizzare dei corsi di prevenzione?

                                               Che il difetto sia nel manico?

                                               (“__________: vaso di Pandora? No, cloaca maxima”, 26 novembre 2000)

 

                                               Sono oltre due mesi che vado scrivendo una telenovela dettagliata e circostanziata su fatti che avvengono nel nostro Istituto per anziani. Sono due mesi che chiedo di essere denunciato!

                                               I signori non smentiscono i fatti descritti. I signori applicano la politica dello struzzo, già dichiarata su queste colonne. (…)

                                               I signori credono di poter gestire la cosa pubblica come cosa loro. (…)

                                               Certamente il gruppo U$ non si rende conto della differenza tra cariche “elettive” e cariche politiche. Vedete cari compagni, io sono stato eletto dal Sovrano e solo il Sovrano può togliermi ciò che mi ha dato, non voi e nemmeno il Consiglio di Stato. Mentre cariche politiche (vedi presidente del __________ per __________ i) possono sempre essere tolte d'ufficio per incapacità gestionale. (…)

                                               (“__________: avvocato, cercasi disperatamente”, 3 dicembre 2000)

 

                                         b)   La presidente della Corte ha ritenuto le accuse di inattività al Municipio, “inserite nel contesto di cui si è detto ai considerandi precedenti”, “certamente lesive del diritto di ogni persona – dun­que, anche di un politico – di essere considerata una persona onesta. Con esse, infatti, __________ ha accusato il Mu­nicipio di tollerare e di lasciare continuare ad essere una situazione in cui erano quotidianamente lesi i più elementari diritti dei dipendenti, ma era anche messo in pericolo il benessere fisico e psichico degli anziani ospiti delle case comu­nali, e questo a causa dell'operato di una direttrice che, in so­vrap­più, abusava dei beni e delle infrastrutture pubbliche per puri interessi privati. Insomma – ha proseguito la prima giudi­ce – il Municipio era accusato di tollerare coscientemen­te una situazione che qualsiasi amministratore onesto e attento al be­nessere dei cittadini avrebbe fatto cessare. Non si è trattato di una semplice critica politica. __________ è andato al di là: inserite nel contesto di cui s'è detto, le accuse di inazio­ne hanno assunto valore morale e sono andate ad intaccare la reputazione di persone oneste dei municipali di __________ ” (sen­tenza impugnata, pag. 25, consid. 5.6 in fine).

 

                                         c)   L'art. 173 n. 1 CP tutela l'onore, che è uno dei diritti della per­sonalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali moral­mente riprovevo­li (Corboz, op. cit., n. 2 a 8 ad art. 173 CP con numerosi richiami di giurisprudenza). La tutela dell'onore è meno ampia ove l'offesa verta su mere qualità socio-professionali o su comportamenti in tale ambito. Chi mette in dubbio la preparazione altrui in un determinato ramo, la capacità politica, la disposizione artistica o l'abilità sportiva commette diffamazione solo se, oltre a ledere la reputazione del soggetto o la fiducia del soggetto in sé stesso, fa apparire quest'ultimo co­me una persona spregevole. Per sapere se l'esternazione sia lesiva dell'onore, poi, bisogna sempre fondarsi sul significato che un destinatario non prevenuto at­tribuirebbe a essa nelle circostanze del caso. Soprattutto in campo politico (e ancor più in contese elettorali) il pubblico va­luta gli scontri fra oppo­sitori con una certa circospezione. L'art. 16 cpv. 2 Cost. garantisce una grande libertà d'espressione. Non basta quindi che taluno neghi a un avver­sario determinate qualità, gli imputi difetti o lo screditi rispetto ai concorrenti. Per trascendere nella diffamazione occorre che gli rimproveri un reato o per lo meno un comportamento moralmente disdicevole, come quello – ad esempio – di avere nuociuto all'interesse pubblico per ragioni d'ordine privato (Corboz, op. cit., n. 8 a 11 ad art. 173 CP con rinvii). Si aggiunga che l'art. 173 n. 1 CP salvaguardia i privati cittadini, non le istituzioni pubbliche né le autorità, i cui membri possono dolersi di diffamazione solo ove l'attacco all'istituzione o all'autorità leda anche il loro onore personale (Corboz, op. cit., n. 31 ad art. 173 CP).

 

                                         d)   Secondo la presidente della Corte l'imputato ha diffamato i municipali rivolgendo loro le accuse, “inserite nel contesto di cui si è detto ai considerandi precedenti”, “di tollerare e di lasciare continuare ad essere una situazione in cui erano quotidianamente lesi i più elementari diritti dei dipendenti, ma era anche messo in pericolo il benessere fisico e psichico degli anziani ospi­ti delle case comu­nali”. Quest'ultima opinione non può essere condivisa. Quale sia intanto il “contesto di cui si è detto ai considerandi precedenti” non è chiaro (il consid. 5.5 della sentenza impugnata è il primo che tratta dei municipali). Comunque sia, l'unico [BG3] “contesto” determinante è quel­lo degli articoli pubblicati. E in nessun punto degli stralci testé riprodotti (più estesi per altro di quelli figuranti nella sentenza) il ricorrente ha affermato o dato per sottinteso che l'inte­gri­tà fisica o psichica delle persone ricoverate nell'uno o nell'altro istituto fosse in pericolo. Certo, egli ha scritto che occorreva “migliora­re il trattamento dell'ospite” (articolo del 12 novembre 2000), “ren­dere più vivibili la __________ e la __________ ai nostri anziani” (articolo del 19 novembre 2000), ma ciò non permetteva obiettivamente di desumere che il benessere degli interessati fosse a rischio.

 

                                               È vero invece che il ricorrente ha rimproverato al Municipio di non “salva­guardare l'integrità fisica e psicologica dei dipendenti” (articolo del 12 novembre 2000) con esplicito richiamo (“ve­di lettera”) al caso di un'ex in­fermiera, la quale lamentava il cattivo trattamento riservatole da responsabili della “__________ ”. Da tale articolo un let­tore spassionato avrebbe tratto l'impressione che il Municipio, trascurando gli istituti per anziani, lasciasse verificarsi all'interno di essi situazioni di mobbing. Tale critica tocca però l'amministrazione degli istituti e non l'onorabilità dei singoli municipali, i quali non sono stati accusati di inattività – ad esempio – per un tornaconto privato. Sono stati biasimati per una presunta inoperosità nel quadro delle loro funzioni istituzionali (il che può senz'altro offuscare la loro immagine politica), ma non per avere commesso un reato o un atto moralmente riprovevole, degno di disprezzo. La loro onestà perso­nale non è messa in causa.

 

                                         e)   Ciò premesso, occorre verificare se l'accusa di disonestà rivolta ai membri del Municipio che la presidente della Corte desume dagli articoli di giornale presi nel loro insieme (“nel contesto di cui si è detto ai considerandi precedenti”) possa evincersi da altri elementi. Ora, nel primo degli articoli in que­stione, dell'8 ottobre 2000, il ricorrente si riproponeva – con riferimento al presunto uso indebito di beni e personale pubblico da parte di __________– di “sapere cosa fa il Municipio per ovviare a queste malversazioni psico-finanziarie”. Egli non sosteneva che il Municipio tollerasse consapevolmente simili abusi. Lasciava planare il sospetto che il Municipio si disinteressasse di quanto accadeva nelle case per anziani. Preso di per sé, il trafiletto non permetteva ancora di concludere che i singoli municipali fossero persone disoneste.

 

                                               Nel secondo articolo, del 15 ottobre 2000, il ricorrente evocava il caso di un dipendente comunale che aveva scritto una prima volta al sindaco, sostenendo come gli si volesse “estor­ce­re e far estorcere” denaro, e una seconda volta a tutti i municipali, denunciando disfunzioni amministrative all'interno della __________. Il ricorrente deplorava l'assoluta mancanza di reazione a tali lettere, soggiungendo che il Municipio adottava il “sistema dello struzzo”. Dall'articolo si deduce invero con chiarezza che, pur a conoscenza di malumori per il “cattivo trattamento del personale” all'interno del­l'istituto (termine usato dal dipendente stesso nella seconda lettera), i municipali avevano preferito lasciar correre. Per quanto pesante però, la critica non tocca l'onorabilità dei singoli membri dell'esecutivo, i quali non sono accusati di avere tratto vantaggio da tale situazione o – per avventura – coperto atti illeciti.

 

                                               Nel terzo articolo, del 22 ottobre 2000, il ricorrente tornava a denunciare l'uso indebito di strutture pubbliche da parte di __________ e l'inazione del Municipio. Con la differenza tuttavia che questa volta, dopo la pubblica diffusione dell'articolo apparso l'8 ottobre 2000, il comune lettore poteva ormai ritenere il Municipio consapevo­le del malvezzo. Reiterando nell'accusa di inerzia, il ricorren­te imputava per­tanto al Municipio di tollerare scientemente che la direttrice dei due istituti comunali facesse uso personale di beni e dipendenti pubblici. L'insinuazione va troppo oltre, anche nell'ambito di una diatriba politica. Rimproverare al membro di un'autorità la commistione di interessi pubblici e privati è diffamatorio (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 173 CP con rimando). Far carico ingiustamente a municipali di tollerare che una funzionaria usasse beni pubblici a scopo privato significa, per analogia, gettare disprezzo sulla loro onorabilità.

 

                                               Al limite della diffamazione è altresì la dura reprimenda verso __________ figurante nel quarto articolo, del 29 ottobre 2000. Non tanto perché al municipale si fa carico di “non osservare le regole più elementari che debbono essere osservate da chi ha la responsabilità di una struttura politica”, biasimo che provenendo da un avversario di partito poteva solo essere valutato con diffidenza, ma perché al municipale si imputava l'arroganza di “minac­ciare anche persone che sono attualmente ben lontane dalla sua influenza politica e lavorativa”. Proferire minacce può anche costituire reato. E addebitare reati è diffamatorio. Solo il polemico accenno all'“ama­ta Russia” consente a un lettore non prevenuto di capire che la requisitoria rientrava nel campo dello scontro politico e andava quindi apprezzata con il debito distacco.

 

                                               L'unico passaggio sotto accusa del quinto articolo, del 5 novembre 2000, consiste nell'interrogativo “Perché non è stata licenziata la direttrice e messo di fronte alle sue responsabilità il capo discastero nella persona di __________?” Al proposito non v'è diffamazione, già per il fatto che manca un'accusa di condotta disonorevole o di altri fatti disdicevoli. Il sesto articolo, del 12 novembre 2000, denunciava “la tracotanza del potere” a commento di una let­tera scritta al ricorrente da un'ex infermiera della __________, la quale diceva minata la sua integrità professionale e psicologica per il cattivo trattamento riservatole all'interno dell'istituto (sopra, consid. d). La critica verte sulla asserita passività del Municipio, ovvero sul modo in cui sono amministrati gli istituti per anziani. Attiene esclusivamente alla gestione della cosa pubblica, non all'onestà personale dei municipali.

 

                                               Nel citato stralcio del settimo articolo, del 19 novembre 2000, il ricorrente si limitava ad affermare che il suo intento “non è quello di far fuori la direttrice [delle case per anziani] o il capodicastero”. Nessuna diffamazione si intravede al riguardo, come nessuna diffamazione si evince dall'ottavo articolo, del 26 novembre 2000 (nemmeno citato nella sentenza di assise), in cui il ricorrente evocava un presunto “disagio” del Municipio e adombrava un possibile difetto del sistema “nel manico”. In proposito l'onorabilità personale dei singoli municipali non è neppure sfiorata. Quanto alla selezione dell'ultimo articolo, del 3 dicembre 2000, essa consiste sostanzialmente in un'invettiva ai municipali, accusati una volta ancora di praticare “la politica dello struzzo” e di “gestire la cosa pubblica come vogliono loro”. Il tono è senz'altro offensivo, tipico di uno scontro frontale fra opposte fazioni politiche, ma una vol­ta di più non mette in causa l'onore dei membri dell'esecutivo, ai quali non si rimprovera un'arroganza finalizzata alla tutela di interessi personali o di atti moralmente illeciti.

 

                                         f)    Valutando i passaggi dei nove articoli nel loro complesso, un lettore non prevenuto avrebbe dunque ricavato la conclusione – in sin­tesi – che, pur senza mettere a repentaglio il benessere degli anziani, i municipali di __________ erano amministratori incapaci di garantire ai dipendenti delle due case comunali un ambiente di lavoro accettabile. Chiudendo gli occhi e ignorando dall'alto le doglianze che loro pervenivano, essi non solo lasciavano che taluni responsabili spadroneggiassero, mortificando e demotivando un buon numero di su­bal­terni, ma tolleravano finanche l'uso indebito di beni e perso­nale pubblico da parte della direttrice. Ora, l'addebito di mala amministrazione poteva certo sminuire il credito politico dei municipali, adombrandone la reputazione e ferendone l'orgoglio, ma non gettava disprezzo sulle persone in sé. Il fatto poi che le critiche provenissero dal noto esponente di un movimento allora non rappresentato in Municipio – quindi sen­za corresponsabilità nell'esecutivo cittadino – e apparissero sul settimanale di tale movimento non lasciava dubbi sull'indole politica dell'accusa (del resto, un solo municipale è nominato individualmente nei nove articoli, con chiara indicazione della sua appartenenza politica). Un lettore spassionato e non pre­venuto avrebbe quindi considerato gli attacchi del ricorrente con circospezione.

 

                                               Diverso è il giudizio per quanto attiene alla seconda parte della conclusione che un lettore obiettivo avrebbe tratto dall'insieme degli articoli, ovvero che i municipali avessero non solo ignorato dall'alto le doglianze che loro pervenivano, ma avessero tollerato finanche l'uso indebito di beni e personale pubblico da parte della direttrice. Quest'ultima illazione, desumibile dai trafiletti dell'8 e del 22 ottobre 2000, è – come si è già rilevato – diffamatoria (sopra, consid. e). Quanto alla prova della verità o della buona fede, già si è visto trattando le accuse dirette a __________ che il ricorrente non è sta­to in grado di recare né l'una né l'altra (sopra, consid. 3d). Tanto meno egli ha apportato la prova della verità o della buona fede per quanto attiene alle accuse di deliberata tolleranza rivolte ai municipali. Nella misura in cui si riferisce agli articoli giornalistici dell'8 e del 22 ottobre 2000, il dispositivo n. 1.1.4 della sentenza impugnata sfugge quindi a censura. Va annullato invece per il resto, gli altri articoli non raggiungendo la soglia della diffamazione neppure ove siano considerati nel loro insieme.

 

                                   5.   Il ricorrente contesta altresì la diffamazione nei confronti di __________ personalmente (dispositivo n. 1.1.5), reato ascrittogli per avere egli affermato in un trafiletto pubblicato l'11 ottobre 2001 sul __________, sotto la rubrica “Lettere al __________ ”, che:

 

                                         … si mettono in evidenza le dichiarazioni di una persona __________ contro il quale rimangono aperti procedimenti penali (in attesa di prescrizione?) per ingiurie, vie di fatto e lesioni semplici, ma nessuno ha avuto il coraggio di scrivere che …

 

                                         A dire il vero __________ si era visto infliggere quattro anni prima, il 21 luglio 1997, fr. 300.– di multa per vie di fatto con decre­to di accusa passato in giudicato, ma nell'ottobre del 2001 non aveva più alcun procedimento penale aperto. Donde la condanna del ricorrente per diffamazione. Questi obietta nel memoriale di avere agito per legittima difesa, __________ avendo asserito falsamente in un articolo pubblicato il 10 ottobre 2001 dalla __________ ch'egli era stato riconosciuto colpevole in via definitiva per diffamazione. Del resto, egli era esasperato per l'at­teggiamento denigratorio assunto dalla stampa nei suoi confronti e credeva in buona fede che __________ fosse ancora sotto inchiesta, tant'è che si è formalmente scusato non appena gli era stato fatto notare il contrario.

 

                                         a)   Stando alla presidente della Corte, “anche dovendosi ammettere la tesi della legittima difesa, non si può che considerare che __________ ha ecceduto in tale suo preteso diritto: per precisare che, in realtà, egli aveva interposto opposizione al decreto d'accusa [egli] non era, per nulla, costretto a minare la credibilità di __________ accusandolo di avere procedimenti penali in corso in realtà inesistenti” (sentenza impugnata, consid. 7). Tale argomentazione non è concludente: un eccesso di legittima difesa, invero, non implica necessariamen­te la totale illiceità dell'atto (come reputa la Corte di assise con riferimento a DTF 118 IV 253, che riguarda però l'art. 32 e non l'art. 33 CP: sentenza impugnata, ultimo capoverso del consid. 7) e può giustificare un'attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento del tribunale (art. 33 cpv. 2 prima frase CP). Se in concreto non si giustifica alcuna particolare attenuazione di pena, ciò non si deve dunque alla sproporzione della legittima difesa, ma – come si vedrà in appresso – al fatto che il torto subìto dal ricorrente non connotava alcuna situazione di legittima difesa.

 

                                         b)   L'art. 33 cpv. 1 CP assicura a ognuno il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri. La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso. Nella fattispecie, a supporre che __________ abbia diffamato il ricorrente (ciò che appare dubbio, l'articolo pubblicato il 10 ottobre 2001 dalla __________ portando il chiaro sottotitolo “Il ‘tribuno’ leghista farà opposizione ed è pronto ad andare al processo”: doc. dib. _) e a supporre che la reazione del ricorrente potesse costituire un atto di legittima difesa (ciò che appare ancor più dubbio, la legge mettendo a disposizione altri mezzi per rispondere a pubblicazioni inveritiere: art. 28g segg. CC), l'attacco era ormai concluso. La falsa affermazione contenuta nella lettera pubblicata l'indomani dal __________ non poteva più, dunque, raffigurare un atto di legittima difesa.

 

                                         c)   A parere del ricorrente la Corte di assise ha dimenticato, comunque sia, di considerare un importante fattore soggettivo, e cioè l'esasperazione per l'atteggiamento denigratorio della stampa nei suoi confronti, come dimostra il titolo dell'articolo apparso sulla __________ (“Pesante condanna per __________ ”). Se non che, la questione di sapere se il ricorrente fosse esacerbato, risentito, irritato o amareggiato per quanto __________ aveva dichiarato alla __________ (altre pubblicazioni non risultano dal carteggio) è un dato di fatto. Incombeva pertan­to al ricorrente indicare da quali elementi istruttori la Corte di assise avrebbe dovuto desumere uno stato d'animo alterato. Invano si cercherebbe un qualsivoglia accenno in tal senso nel memoriale del ricorrente, che si esaurisce in mere affermazioni. Insufficientemente motivato, al riguardo il gravame si rivela finanche irricevibile.

 

                                   6.   Nel ricorso (pag. 2 in alto) il condannato dichiara di insorgere anche contro il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, con cui la Corte di assise lo ha riconosciuto colpevole di ingiuria ai danni di __________ (la condanna per diffamazione nei confronti dello stesso __________, figurante al dispositivo n. 1.1.1 della sentenza, è per contro indiscussa). Se non che, il ricorso non contiene una sola parola di motivazione al riguardo. Anzi, nella sua richiesta di giudizio n. 2 l'interessato dà atto di aderire proprio al dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, che riguarda appunto la condanna per ingiuria in danno di __________ risalente al 15 febbraio 2000. Nella misura in cui l'impugnazione del dispositivo n. 2 non si riconduce a una svista mani­festa, di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile per totale difetto di motivazione.

 

                                   7.   Quanto alla commisurazione della pena, il ricorrente non contesta i criteri applicati dalla presidente della Corte di assise ai fini dell'art. 63 CP (sentenza impugnata, consid. 8). Non v'è ragione quindi perché la Corte di cassazione e di revisione pena­le, chiama­ta a statuire essa medesima (art. 296 cpv. 1 CPP) ricommisurando la pena in esi­to al parziale proscioglimen­to dell'imputato (sopra, consid. 4f), si scosti da tale orientamento. Ora, dal profilo oggettivo la prima giudice ha sottolineato l'esistenza di una “vera e propria campagna denigratoria” orchestrata in concreto per mezzo della stampa, con diffa­mazioni reiterate sull'arco di mesi e mesi. Dal lato soggettivo essa ha deplorato l'assoluta mancanza di verifiche serie da parte dell'imputato, il quale “ha spacciato per notizie dei pettegolezzi, dei rumori di corridoio, dei malcontenti soggettivi”, diffondendo sospetti di condotta disonorevole sebbene consapevole dell'impatto che ciò avrebbe avuto sulla pubblica opinione e degli effetti che ne sarebbero derivati per le vittime e i loro familiari. Tale colpa usciva poi aggravata dai numerosi precedenti del soggetto (non meno di sei, dal marzo del 1992 all'aprile del 1999), quasi tutti per reati contro l'onore, i quali deno­tavano come diffamare e ingiuriare fossero ormai invalsi per l'imputato a regola di comportamento, a “moneta corrente”. Onde, per finire, la condanna a 60 giorni di detenzione e a fr. 1000.– di multa (l'art. 173 n. 1 CP pre­vede la detenzione fino a sei mesi o la multa, che in caso di concorso possono cumularsi in virtù dell'art. 68 n. 1 CP: v. Ackermann in: Basler Kommentar, op. cit., n. 39 in fine ad art. 41 CP). L'importo della multa è stato volutamen­te contenuto, vista la situazione economica dell'imputa­to.

 

                                         La pena testé menzionata si riferisce, come noto, alla diffamazione e all'ingiuria nei confronti di __________, alla ripetuta diffamazione di __________ (cinque articoli di giornale), alla ripetuta diffamazione di __________ (due articoli di giornale), alla ripetuta diffamazione dei municipali di __________ (nove articoli di giornale) e alla diffamazione di __________ perso­nalmente (un articolo). L'imputato esce prosciolto da sette dei nove articoli riguardanti i municipali di __________, in particolare per quanto attiene alla pretesa cattiva gestione delle due case per anziani. L'assoluzione non è senza peso, ma nel complesso (e tenuto calcolo – come detto – della severità dimostrata dalla prima Corte, i cui criteri sottesi alla commisurazione della pena non sono controversi) non può giustificare una pena inferiore a 50 giorni di detenzione e a fr. 850.– di multa. Nella sua gravità, infatti, la colpa del ricorrente esce ridimensionata solo in certa misura, ciò che del resto l'imputato medesimo riconosce, tant'è che in caso di integrale accoglimento del ricorso (proscioglimento anche dal­le diffamazioni relative a due articoli riguardanti __________, ai due rimanenti articoli sui municipali di __________ e a quello riguardante __________) proponeva di ridurre la pena a 45 giorni di detenzione e a fr. 750.– di multa. Il ricorso va accolto, di conseguenza, entro i limiti predetti.

 

                                   8.   Il ricorrente si duole che la Corte di assise abbia revocato il beneficio della sospensione condizionale alla pena detentiva di 15 giorni inflittagli per lesioni semplici con decreto d'accusa del 26 aprile 1999 (dispositivo n. 5 della sentenza impugnata). Da parte sua ricorda di essere “un politico che ricopre numerose cariche istituzionali e private”, ciò che lo obbliga “a de­nunciare fatti e omissioni di citta­dini e Au­torità”, “a dare voce ai cittadini, a ripor­tare notizie che gli vengono riferite in virtù della sua carica”. Egli difende una volta ancora il suo comportamento, sostenendo di avere verificato le notizie “nell'unico modo possibile, ossia cercando e trovando altri cittadini che confermavano quan­to gli era sta­to portato all'orecchio”. Ed egli avrebbe “svolto il suo compito diligentemente, nell'interesse della comunità”. “L'ac­certamento dei fatti sulla base di quest'ottica – prosegue – avrebbe dovuto quindi portare il Giudice ad un diverso apprezzamento della [sua] persona, e così anche dei suoi precedenti. L'accertamento si è quindi rivelato arbitrario soprattutto nel suo risultato che porterà (stante la sentenza qui impugnata) __________ in carcere per 15 giorni”. “Se da un profilo giuridico (strettamente tecnico) la possibilità di revoca della sospensione condizionale è legittima e sostenibile, da un profilo concreto, tenuto conto della fattispecie precisa, della personalità del __________ (erroneamente valutata), una simile conseguenza non può che sbalordire e quindi essere valutata come scioccante, in contrasto con gli atti raccolti sulla persona __________, in una parola arbitraria” (ricorso, pag. 11).

 

                                         a)   Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento tratterrà quest'ultimo dal commettere nuovi crimini o delitti e se egli ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione. Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni (art. 41 n. 1 prima e quarta frase CP). Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto o se, “in qual­siasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta”, il giudice ordina l'esecuzione della pena. Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, nei casi di lieve gravità il giudice può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza. In caso di crimine o delitto durante il periodo di prova, il giudice competente decide parimente se la pena sospesa condizionalmente debba essere eseguita oppure sostituita con quanto previsto per i casi di lieve gravità (art. 41 n. 3 prima e terza frase CP).

 

                                         b)   La presidente della Corte, accertato che l'imputato aveva commesso quasi tutti i delitti di diffamazione (tranne uno) e quello di ingiuria durante il periodo di prova (due anni) fissato con decreto d'accusa del 26 aprile 1999, ha ritenuto di non poter prescindere dall'ordinare l'esecuzione della pena sospesa. Essa non ha trascurato che – in teoria – gli illeciti da lei giudicati potevano ancora definirsi “di lieve gravità”, ma che la recidiva nel quadro di una lunga serie di reati contro l'onore dimostrava come la precedente sospensione condizionale non avesse avuto effetto dissuasivo, sicché la prognosi positiva poteva riferirsi solo all'ultima condanna (quella, appunto, oggetto della sentenza impugnata). Anzi, proprio la speranza che l'espiazione della pena precedente inducesse l'imputato a riflettere ha permesso di formulare un pronostico favorevole per la condanna più recente (consid. 10).

 

                                         c)   I principi cui si è ancorata la presidente della Corte sono corretti, nel senso che la possibilità teorica di evitare all'imputato l'espiazione di una precedente pena sospesa (art. 41 n. 3 terza frase CP) non bastava per conferire tale beneficio. Occorreva altresì una previsione positiva, un ragionevole affidamento sul fatto che in futuro l'interessato si sarebbe astenuto dal ricadere nell'illecito (Trechsel, StGB, Kurzkommen­tar, 2ª edizione, n. 56 ad art. 41 con rinvii). Ora, ci si può domandare se tale prognosi non debba tenere conto anche del comportamento tenuto dal soggetto nel lasso di tempo intercorso fra l'ema­nazione della sentenza di merito e il giudizio di questa Corte. Sta di fatto che, comunque sia, il ricorso in esame non contiene una parola sul pronostico negativo espresso dalla presidente della Corte di assise. Come si è visto, il ricorrente insorge contro la commisurazione della pena, la quale a suo avviso “non può che sbalordire e quindi essere valutata come scioccante”, ma nulla eccepisce sulla prognosi. Peggio: egli pretende di assolvere come politico una missione di pubblico interesse diffondendo voci e dicerie solo perché ripetutegli da più persone, ritenendosi dispensa­to dal compiere verifiche. Ciò dimostra ch'egli insiste nel non capire quali doveri d'indagine incombano a chi divulga accuse di comporta­menti disonorevoli, soprattutto per mezzo di organi di stam­pa. Insufficientemente motivato, anche su questo punto il gravame va dunque dichiarato irricevibile.

 

                                   9.   Da ultimo il ricorrente chiede di ridurre le indennità di fr. 3493.55 a __________, di fr. 8893.45 a __________, di fr. 4329.95 a __________, di fr. 7580.40 complessivi ai municipali di __________ e di fr. 1553.70 a __________ che la presidente della Corte l'ha condannato a rifondere per ripetibili (dispositivo n. 7). Egli si duole che la prima giudice abbia accolto per intero le richieste degli interessati benché costoro siano stati rinviati a far valere le loro pre­tese per tor­to morale davanti al foro competente. A suo avviso l'indennizzo in favore di __________ andrebbe ridotto così a fr. 3000.–, quello in favore di __________ a fr. 5000.– e quello in favore di __________ a fr. 4000.–, nulla riconoscendo egli ai municipali di __________ né a __________.

 

                                         a)   Contro i dispositivi di una sentenza penale che decidono pre­tese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condan­nato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle for­me stabiliti dal Codice di procedura civile (art. 268 cpv. 1 CPP). Scopo della norma è quello di evitare che la Corte di cassazione e di revisione penale sia chiamata a statuire sulla fondatezza di pretese civili, ciò che esula manifestamente dalle sue attribuzioni. Per tale motivo i termini di ricorso al Tribunale di appello contro i dispositivi che decidono pre­tese di risarcimento decorrono solo dal passaggio in giudicato del­la sentenza penale (art. 269 CPP). In materia di ripetibili la situazione non manca di analogie, nel senso che statuendo sulle spese l'autorità penale decide simultaneamente se e in che misura siano da attribuire ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Quest'ultima norma è stata introdotta come base legale per ovviare al sistematico diniego di ripetibili, contrario all'art. 4 vCost. (RDAT I-1994 pag. 212 n. 83; Rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP, dell'8 novembre 1994, pag. 13 a metà). Non vi è motivo tuttavia, in questo ca­so, perché il dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili debba essere impugnato al Tribunale di appello nei modi e nelle for­me stabiliti dal Codice di procedura civile. Intanto perché non avrebbe senso deferire a un'autorità civile il giudizio sulle spese di un procedimento penale. In secondo luogo perché il giudizio sulle ripetibili non si identifica con quello sul risarcimento del danno: anzi, un danno risarcibile per i costi causati da un procedimento giudiziario sussiste nella sola misura in cui non sia coperto dall'eventua­le indennità per ripetibili (Werro in: Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003, n. 14 in fine ad art. 41 con richia­mo a SJ 123/2001 I 154 nel mezzo). Ciò premesso, nulla osta a che sull'indennità per ripetibili statuisca la Corte di cassazione e di revisione penale. Al riguardo il ricorso è pertanto ammissibile.

 

                                         b)   La presidente della Corte ha rilevato che in concreto “l'impor­to esposto per spese e ripetibili non è stato contestato dal condannato” (sentenza impugnata, consid. 11, ultima frase). Di per sé la censura del ricorrente sarebbe quindi nuova, e come tale improponibile (alla stessa stregua di nuovi mezzi di prova: sopra, consid. 2). La tendenza odierna è nondimeno quella secondo cui le ripetibili vanno assegnate d'ufficio (come nel diritto federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 1 ad art. 159). La procedura civile ticinese, del resto, non esclude ripetibili assegnate d'ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150 CPC), diversamente dalla procedura amministrativa, la quale esige ancora una richiesta specifica (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1b ad art. 31 LPAmm). Dipartendosi dall'idea che il giudice debba sindacare di propria iniziativa, la circostanza che l'imputato nulla eccepisca sull'ammontare delle ripetibili ancora non esonerebbe il giudice, pertanto, dal ridurre – o finanche dal rinunciare – ad attribuire ripetibili. Anche sotto questo profilo il ricorso per cassazione appare pertanto ammissibile.

 

                                         c)   L'art. 9 cpv. 6 CPP non indica né in che consistano precisamente le spese ripetibili né a quali principi occorra attenersi per definir­le. Ora, ripetibili sono – per lo meno – le spese indispensabili occasionate da un procedimento giudiziario o amministrativo, compresa un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (in sede civile: art. 150 prima frase CPC; in sede amministrativa: Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 31 LPAmm; sul piano federale: Poudret, loc. cit.). Nel ca­so in esame le parti civili hanno chiesto appunto, a titolo di spese ripetibili, la rifusione di tali onorari. E gli onorari di patrocinio vanno fissati tenen­do conto – orientativamente – di quanto dispone la tariffa dell'Ordine degli avvoca­ti (art. 150 seconda frase CPC; Borghi/Corti, loc. cit.). La quale prevede che per la stesura di querele e denunce l'avvocato può esporre un onorario sino a fr. 5000.–, per i processi davanti alle Assise correzionali un onorario sino a fr. 15 000.– e per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni prelimi­nari, l'istruttoria e la preparazione del dibattimento un onorario di altri fr. 15 000.– al massimo (art. 31, 34 e 37 TOA). L'onorario concretamente dovuto va poi determinato, caso per caso, tenendo conto dei criteri generali enunciati dall'art. 8 TOA. Ciò vale sia per i patrocinatori di difesa sia per quelli di parte civi­le (art. 40 cpv. 1 TOA). Se il tribunale penale si pronuncia an­che su pretese civili, l'onorario del patrocinatore può essere aumentato fino al 50% di quello previsto per le cause civili aventi un valore determinato o determinabile (art. 40 cpv. 2 TOA).

 

                                         d)   Nella fattispecie non risulta che l'uno o l'altro patrocinatore di parte civile abbia in qualche modo approfondito il problema dell'indennità per torto morale. Nessuna delle querele inoltrate al Ministero pubblico faceva cenno alla questione, non evocata nemmeno in qualsivoglia atto istruttorio. Il patrocinatore di __________ e __________ ha trasmesso invero alla presidente della Corte un'istanza scritta di risarcimento, del 10 ottobre 2002, ma tale esposto si esaurisce in mere domande di giudizio (doc. dib. _). Quanto alle richieste avanzate in aula, esse non sono state accolte già per il fatto che gli interessati non avevano “allegato né sostanzia­to alcunché a sostegno della pretesa sofferenza morale patita” (sentenza impugnata, consid. 11 in fine). Onde il rinvio al foro civile. A ragione il ricorrente fa valere, di conseguenza, che alle parti civili non si giustificava di attribuire alcuna indennità per ripetibili in relazione alle pretese pecuniarie per torto morale. Rimane da verificare in tali circostanze se le indennità fissate dalla presidente della Cor­te non si giustificassero già per il patrocinio nel procedimento penale, escluse le richieste pecuniarie (che una parte civile può anche far valere in separata sede, valendosi appunto della sentenza pena­le: art. 112 CPC).

 

                                         e)   L'indennità di patrocinio riconosciuta a __________, di

                                               fr. 3493.55, comprende fr. 3000.– di onorario, fr. 246. 80 di spese e fr. 246.75 di IVA (doc. dib. _). L'onorario rimunera, apparentemente, una dozzina d'ore di lavoro alla tariffa di

                                               fr. 250.– orari. Tenuto conto del tempo verosimilmente occorso al legale per i colloqui con il cliente, l'esame della pratica, l'assistenza nella stesura della denuncia e l'intervento di una mez­za giornata al processo, l'indennità litigiosa rientrava nell'ambito del potere d'apprezzamento che competeva alla prima giudice.

 

                                               L'indennità di patrocinio riconosciuta a __________, di

                                               fr. 8893.45, comprende fr. 7657.50 di onorario, fr. 607.80 di spese e fr. 628.15 di IVA (doc. dib. _). L'onorario rimunera il legale per oltre 30 ore di lavoro alla tariffa dichiarata di fr. 250.– orari. Rappresentata dal medesimo legale, __________ si è vista riconoscere, da parte sua, un'indennità di patrocinio di fr. 4329.95, di cui fr. 3632.50 a titolo di onorario, fr. 391.60 di spese e fr. 305.85 di IVA (doc. dib. 13 e 14). Complessivamente, il patrocinatore ha esposto perciò oltre 45 ore di lavoro. Anche considerando che il processo ha occupato il legale due giorni pieni, per la sola pratica penale ciò risulta oggettivamente eccessivo. I due articoli di giornale che coinvolgevano __________ facevano parte del novero di cinque che riguardavano anche __________. Le diffamazioni, poi, erano strettamente correlate. Se l'indennità riconosciuta a __________ rientrava ancora nella latitudine di valutazione che competeva alla prima giudice (lo stesso ricorrente chiede di ridurre la somma a fr. 4000.–, senza che l'importo di fr. 4329.95 possa dirsi costitutivo di eccesso o di abuso del potere d'apprezzamento), l'indennità in favore di __________ va equitativamente moderata in fr. 6000.– complessivi.

 

                                               L'indennità di patrocinio riconosciuta ai municipali di __________, di fr. 7580.40, comprende fr. 6250.– di onorario, fr. 795.– di spese e fr. 535.40 di IVA (doc. dib. _). L'onorario rimunera 25 ore di lavoro del legale alla tariffa dichiarata di fr. 250.– orari. Tenuto calcolo che in esito all'attuale sentenza la diffamazione a carico dei municipali va ravvisata solo in due dei nove articoli incriminati, l'indennità va ragionevolmente contenuta. D'altro lato non si deve disconoscere che il processo ha occupato il legale due giorni pieni, sicché – tutto ponderato – un'indennità di fr. 6500.– complessivi sarebbe rientrata ancora nel quadro del potere d'apprezzamento che competeva alla prima giudice.

 

                                               Infine l'indennità di patrocinio riconosciuta a __________, fr. 1553.70, comprende fr. 1200.– di onorario, fr. 245.– di spese e fr. 108.70 di IVA (doc. dib. _). L'onorario rimunera, apparentemente, quasi cinque ore di lavoro della legale alla tariffa di fr. 250.– orari. Tenuto conto del tempo verosimilmente necessario per un colloquio con il cliente, l'esame della pratica e l'assistenza nella stesura della denuncia, l'indennità litigiosa rientrava senz'altro nell'ambito del potere d'apprezzamento che competeva alla prima giudice.

 

                                               Se ne conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, l'in­dennità per ripetibili riconosciuta a __________ va stabilita in fr. 6000.– complessivi e quella riconosciuta ai municipali di __________ in fr. 6500.– complessivi. Per il resto, il ricorso è destinato all'insuccesso.

 

                                10.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il relativo grado di soccombenza (art. 15 cpv. 2 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente ottiene causa vinta sulla condanna per diffamazione relativa a sette articoli di giornale riguardanti i municipali di __________, conseguendo anche una riduzione dell'indennità per ripetibili a __________ e ai municipali stessi, ma esce sconfitto sul­la condanna relativa a due articoli riguardanti __________, a due articoli riguardanti ancora una volta i municipali di __________, a un articolo su __________ e vede confermare le altre indennità per ripetibili. A una valutazione d'insieme, egli può equitatativemente ritenersi vittorioso nella proporzione di un terzo. Deve sopportare quindi due terzi degli oneri processuali (ciò che esclude l'assegnazione di ripetibili), mentre il resto va posto a carico dello Stato. L'art. 9 cpv. 4 CPP prevede per vero che, dandosi assoluzione in “processi di azione privata”, le spese processuali “possono essere caricate al querelante”. Tale norma va applicata però con cautela, riservandola eventual­mente ai casi in cui il querelante abbia agito con leggerezza o negligenza (Rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP, dell'8 novembre 1994, pag. 12), ciò che non si ravvisa nella fattispecie.

 

                                         Il ricorrente dev'essere tenuto a corrispondere, invece, eque ripetibili alle parti civili che hanno presentato fondate osservazioni (art. 9 cpv. 6 CPP). __________ ha proposto a ragione, per quanto lo riguardava, di respingere il ricorso. Ha diritto quindi a un'adeguata indennità, commisurata alla stringatezza del memoriale. __________ ha proposto a ragione di respingere il ricorso nel merito, ma parzialmente a torto per quanto concerneva le ripetibili di primo grado, onde una riduzione dell'indennità che le spetta. __________ ha proposto a ragione di confermare l'indennità per ripetibili in suo favore: merita dunque un'indennità. I municipali di __________ hanno proposto parzialmente a torto di respingere il ricorso, la diffamazione a loro carico riscontrandosi solo in due dei nove articoli di giornale citati. Nel risultato, ciò non basta per giustificare l'assegnazione di ripetibili. __________ ha postulato a ragione, da parte sua, il rigetto del ricorso nella misura in cui lo toccava personalmente. Gli va assegnata pertanto un'equa indennità per ripetibili.

 

                                         Il parziale proscioglimento dell'imputato impone altresì una riforma del dispositivo sugli oneri di prima sede, ancorché davanti alla Corte di assise il parziale proscioglimento dell'imputato assuma – dato il novero dei capi d'accusa – una valenza inferiore. Tutto ponderato, nel complesso si giustifica che l'imputato si veda ridurre di un ottavo la tassa di giustizia a suo carico, quota che va posta a carico dello Stato. L'esito dell'attuale giudizio non appare influire apprezzabilmente, per contro, sull'entità delle spese processuali, il cui ammontare può rimanere invariato.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.1.4  __________ è dichiarato autore colpevole di ripetuta diffamazione commessa l'8 e il 22 ottobre 2000 nei confronti di __________. È prosciol­to invece dalle accuse di diffamazione imputategli il 15 ottobre, il 29 ottobre, il 5 novembre, il 12 novembre, il 19 novembre, il 26 novembre e il 3 dicembre 2000.

                                         3.       __________ è condannato alla pena di 50 giorni di detenzione, a una multa di fr. 850.– e al pagamento delle spese processuali. La tassa di giustizia di fr. 1000.– è posta per sette ottavi a suo carico e per il resto rimane a carico dello Stato.

                                         7.       __________ è tenuto a rifondere le seguenti indennità per ripetibili:

                                                  fr. 3493.55 a __________,

                                                  fr. 6000.– a __________,

                                                  fr. 4329.95 a __________,

                                                  fr. 6500.– complessivi a __________,

                                                  fr. 1553.70 a __________ personalmente.

                                                  Le parti civili sono rinviate a far valere le loro pretese per torto morale davanti al foro competente.

 

                                         Per il resto il ricorso è respinto.

 

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr. 800.–

                                         b) spese                                 fr. 100.–

                                                                                         fr. 900.–

                                         sono posti per due terzi a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato. Il ricorrente è tenuto a rifondere un'indennità di fr. 300.– a __________, un'indennità ridotta di fr. 400.– __________, un'indennità di fr. 500.– a __________ e un'indennità di fr. 500.– a __________ per ripetibili.

 

                                   III.   Intimazione:

                                          –   __________;

                                          –   avv. __________;

                                          –   Procuratore Pubblico avv. __________;

                                          –   Corte delle Assise correzionali di Mendrisio, Mendrisio;

                                          –   Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                          –   Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –   avv. __________ (rappresentante di parte civile);

                                          –   avv. __________ (rappresentante di parte civile);

                                          –   avv. __________ (rappresentante di parte civile);

                                          –   avv. __________ (rappresentante di parte civile).

 

 

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

 

 

 

Terzi implicati

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario