Incarto n.
17.2003.13

Lugano

3 maggio 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi e Cometta

 

Segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 aprile 2003 presentato dal

 

 

Procuratore pubblico del Cantone TICINO

 

 

contro

 

 

 

la sentenza emanata il 25 febbraio 2003 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

 

                                         __________,

                                         (patrocinato dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

                                         2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Sabato 31 agosto 2002 __________ ha partecipato a una festa di nozze a __________. Dopo l'aperitivo al “Grotto __________ ”, durante il quale sostiene di avere bevuto due bicchieri di vino bianco, egli si è trasferito con gli altri invitati al ristorante __________, dove ha cenato bevendo – a suo dire – altri due bicchieri di vino bianco e mezzo bicchiere di rosso. Verso le 00.30 del 1° settembre 2002 egli ha lasciato l'esercizio pub­blico per raggiungere, con la Opel “Astra” di suo fratello, il rustico della sua fidanzata a __________. Lì si trovavano, per il fine settimana, anche sua madre e il di lei marito. Se non che, giunto in territorio di __________, nell'affrontare una curva verso sinistra ad una velocità dichiarata inferiore a 60 km/h, egli ha perso la padronanza del veicolo, ha invaso la corsia opposta, delimitata da una linea di sicurezza, ed è andato a collidere con la barriera laterale sinistra. In seguito al contraccolpo la vettura si è spostata nuovamente sulla normale corsia di marcia, arrestandosi al centro della stessa.

 

                                  B.   Sotto l'effetto dello spavento, __________ ha tentato di telefonare alla madre con il suo cellulare, ma invano. Così egli ha attraversato a piedi una galleria, oltre la quale è riuscito a chiamarla. Essa è partita insieme con il marito in suo soccorso, accompagnandolo al rustico in automobile e dicendogli che avrebbero provveduto a ricuperare il veicolo danneggiato e ad avvertire la polizia. Tornati sul luogo dell'incidente, essi hanno visto che taluni agenti, informati da terzi, erano già sul posto, di modo che hanno fatto ritorno al rustico, accordandosi nel senso che il marito della madre, __________, avrebbe assunto la responsabilità del l'infortunio e si sarebbe autodenunciato. Dopo una prima verbalizzazione presso la gendarmeria di __________, però, __________ ha ammesso che la sua confessione era volta a coprire __________. Gli agenti di polizia si sono pertanto recati a __________, dove __________ ha subito ammesso di essere stato la causa dell'incidente. Egli ha pure dichiarato che, dopo avere raggiunto il rustico verso le ore 03.30, per alleviare lo spavento aveva bevuto tre bicchieri di vino rosso e un cognac, coricandosi verso le 04.00. Dal prelievo del sangue al quale egli è stato sottoposto dopo l'interrogatorio è risultato un tasso di alcolemia, al momento dell'incidente, compreso tra 1.56 e 2.10 g/kg. Tenuto conto dell'alcool assorbito tra il momento dell'incidente e il prelievo (0.60 g/kg), il valore di alcolemia è stato determinato tra 0.96 e 1.59 g/kg.

 

                                  C.   Con decreto di accusa del 25 novembre 2002 il Procuratore pub­blico ha riconosciuto __________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio, infliggendogli una pena detentiva di 75 giorni sospesi condizionalmente per 4 anni e una multa di fr. 1'200.–. Egli ha pure revocato il beneficio della sospensione condizionale a una pena di 30 giorni di detenzione decretata contro l'accusato il 27 novembre 2000 per circolazione in stato di ebrietà. Statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 25 febbraio 2003 il giudice della Pretura penale ha invece assolto __________ dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà e lo ha condannato a una multa di fr. 1'000.– per infrazione alle norme della circolazione, oltre che per inosservanza dei doveri in caso di infortunio.

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio il Procuratore pubblico ha inoltrato il 26 febbraio 2003una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 4 aprile 2003 egli chiede la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio o, in via subordinata, un aggravamento della pena inflitta all'accusato. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2003 __________ propone di respingere il ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

 

                                   2.   Stando agli accertamenti del Giudice della Pretura penale, durante l'aperitivo e la cena della festa nuziale l'accusato aveva be­vuto in tutto quattro bicchieri di vino bianco e mezzo bicchiere di vino rosso (consid. D). Per quanto riguarda le bevande alcoliche ingerite dopo l'incidente, l'accusato aveva dichiarato che, non avendo trovato nel rustico dei parenti bicchieri da 1 dl, aveva usato un bicchiere per l'acqua da 1.5 o 2 dl, riempiendolo tre volte con vino rosso (per un quantitativo stimato in circa 4.5 dl) e in seguito, per un po' meno della metà, con del cognac (consid. 2). L'istruttoria non avendo approfondito questo punto, il primo giudice si è dipartito dalla versione più favorevole all'accusato, quantificando il vino rosso ingerito tra le ore 03.30 e le 04.00 in 4.5 dl e il cognac in circa 0.5 dl (consid. 4). E siccome l'accusato pesa 80 kg, egli ha determinato in 0.97 g ‰ il tasso alcolemico dovuto a tali bevande. Ammettendo, nuovamente nell'ipotesi più favorevole all'accusato, una fase di assorbimento di 120 minuti, per il giudice di merito la fase di espulsione di 0.1 g ‰ l'ora era iniziata alle ore 06.00 (consid. 4), sicché alle 07.00 il tasso doveva corrispondere a 0.87 g ‰ e alle 07.40 (ora del prelievo) a 0.80 g ‰. Deducendo dal tenore minimo della perizia (1.56 g ‰) 0.80 g ‰ (e non 0.60 g ‰, come sosteneva l'accusa), si ottiene un tasso di alcolemia, al momento dell'incidente (ore 02.30), di 0.76 g ‰. Donde la non punibilità dell'interessato (consid. 4).

 

                                   3.   A mente della pubblica accusa l'assoluzione dell'accusato dal­l'imputazione di circolazione in stato di ebrietà è arbitraria nella misura in cui il giudice ha determinato il tasso di alcolemia sulla base di parametri assolutamente aleatori, fondandosi unicamen­te sulla versione fornita in aula dall'accusato. Il Procuratore pubblico sottolinea che, in occasione del prelievo del sangue e anche nel verbale di polizia, l'interessato aveva indica­to la quantità di alcool ingerito dopo l'incidente in tre bicchieri di vino rosso e un bicchiere di cognac. Tali dati non sono mai stati messi in discussione, tant'è che l'analista chimico si è basato su di essi per stabilire il tasso di alcolemia al momento critico e il decreto di accusa già tiene conto delle deduzioni operate nella perizia. Arbitrariamente inoltre il primo giudice ha applicato, per il Procuratore pubblico, il principio in dubio pro reo a semplici affermazioni addotte dall'accusato al dibattimento sulla pretesa capienza dei bicchieri per l'acqua. Né spettava al giudice improvvisarsi analista chimico e calcolare il tasso di alcolemia, trattandosi di un accertamento specialistico che va eseguito da un laboratorio autorizzato e riconosciuto dall'autorità federale.

 

                                   4.   A torto il Procuratore pubblico censura di arbitrio l'accertamento del primo giudice riguardo alla capienza del bicchiere usato dall'accusato per bere vino e cognac fra le ore 03.30 e le 04.00. Certo, il fatto di credere all'imputato quando ha asserito che, non avendo trovato nel rustico un bicchiere da 1 dl, aveva bevuto da uno di quelli comunemente usati per l'acqua, da 1.5 o 2 dl, può forse apparire opinabile. Se non che, proprio per la mancanza di un'istruttoria predibattimentale più approfondita su questo punto, l'accertamento non può sicuramente dirsi insostenibile. Ai fini del giudizio ci si deve quindi fondare sull'accertamento che l'accusato ha bevuto in quel lasso di tempo 4.5 dl di vino rosso e circa 0.5 dl di cognac.

 

                                   5.   Per giurisprudenza, in casi normali il giudice può calcolare l'alco­lemia nel sangue al momento dei fatti senza far capo a un perito, partendo dal momento in cui è avvenuto il prelievo (DTF 116 IV 239 consid. 2 pag. 241). La fattispecie in esame non configura tuttavia un “caso normale”, già per la circostanza che dopo l'infortunio l'accusato ha bevuto ancora 4.5 dl di vino rosso e circa 0.5 dl di cognac. Oltre a ciò, il primo giudice ha determinato in 0.97 g ‰ il tasso di alcolemia causato dalle citate bevande fondandosi sul peso dell'accusato (80 kg) e addizionando 0.67 g ‰ a 0.30 g ‰, ma senza che sia dato di capire quali siano i criteri del calcolo. Sulla provenienza dei dati, intanto, tutto si ignora. Perché poi tre bicchieri di vino rosso da 1.5 dl provochino un tas­so di alcolemia di 0.67 g ‰ e 0.5 dl di cognac corrispondano a un tasso di 0.30 g ‰ mal si comprende. Per di più, non è detto che l'alcolemia causata da bevande diverse possa determinarsi semplicemente addizionando i tassi causati dall'una e dall'altra bevanda. Anzi, nella pratica i calcoli possono rivelarsi assai complessi e nel dubbio vanno affidati a uno specialista (Bussy/ Rusconi, Commentario LCStr, 3ª edizione, 1996, n. 2.4 a ad art. 91, pag. 692). Sotto questo profilo la sentenza impugnata non resiste perciò alla critica di arbitrio.

 

                                   6.   A mente del Procuratore pubblico, indipendentemente dal censurato proscioglimento, il giudice ha irrogato una pena eccessivamente mite, e quindi arbitraria oltre che contraria ai dettami del diritto federale. In effetti -prosegue- egli ha riservato in sentenza una sola frase sulla commisurazione della pena, senza dare motivazione alcuna sui criteri adottati per giustificarla. Quest'ultima censura si rivela fondata.

 

                                  a)   Per l'art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.

 

                                  b)   Per diritto federale incombe al giudice di merito esporre, nei motivi della sua decisione, gli elementi essenziali relativi all'atto o all'autore da egli considerati, in modo che sia dato di verificare l'esa­me di tutti gli aspetti determinanti e la loro valutazione, sia in senso attenuante o aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprez­zamento, gli paiono senza importanza o di peso trascurabile. Egli non è tenuto nemmeno a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata a ogni elemento considerato. Deve giustificare tuttavia la pena inflitta, perm­ettendo di seguire il ragionamen­to da egli adottato (DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 104 con richiami; CCRP, sentenza del 20 maggio 2003 in re Ministero Pubblico c./ M. consid. 3). In concreto il giudice della Pretura penale ha così motivato l'entità della pena inflitta riguardo alla condanna per infrazione alle norma della circolazione: “L'infrazione dev'essere così confermata e sanzionata con la multa, atteso tra l'altro che all'accusato nemmeno può essere addebitata una velocità eccessiva nella circostanza" (consid. 5); e per quanto concerne l'inosservanza dei doveri in caso di infortunio: "Anche in questo caso la condanna alla pena pecuniaria appare congruamente commisurata alle colpe ed alle circostanze personali del reo" (consid. 8 in fine). Ora, sapere se – come afferma il Procuratore pubblico – con tale sanzione il primo giudice abbia irrogata una pena eccessivamente mite e quindi arbitraria presuppone una disamina degli elementi considerati ai fini della decisione.

 

                                  c)   Nel caso specifico il giudice di me­rito si è limitato a infliggere una multa di fr. 1'000.–, come si è visto, perché l'accusato andava assolto dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà. Non consta però che il giudice abbia considerato l'insieme dei fattori preposti dall'art. 63 CP alla commisurazione della pena. Nulla si evince dalla sentenza impugnata, ad esempio sulla gravità della colpa, sul peso della precedente condanna del 27 novembre 2000 a una pena detentiva di 30 giorni, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, cumulata con una multa di fr. 1'200.–, per circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio, sulla reale incidenza del proscioglimento rispetto alla pena proposta dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa, sull'incidenza del concorso delle infrazioni oggetto della condanna sull'ammontare della multa (art. 68 n. 1 cpv. 2 CP) e sulle effettive condizioni economiche del soggetto (art. 48 n. 2 CP).

 

                                   7.   Se ne conclude che, in accoglimento del ricorso del Procuratore pubblico, gli atti vanno rinviati a un altro giudice della Pretura penale (art. 296 cpv. 2 CPP) perché statuisca di nuovo sull'accusa di circolazione in stato di ebrietà e sulla commisurazione della pena riferita alle condanne per infrazione alle norme della circolazione stradale e per inosservanza dei doveri in caso di infortunio e, dandosene il caso, anche alla condanna per guida in stato di ebrietà, compresa l'eventuale revoca della sospensione condizionale della durata di 4 anni concessa alla pena detentiva di 75 giorni per circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio di cui al decreto di accusa del 25 novembre 2002 del Procuratore pubblico e, infine, sulla tassa di giustizia e sulle spese quantificate in fr. 650.– (sentenza, pag. 11).

 

                                   8.   Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP). L'imputato avendo postulato a torto la reiezione del ricorso, non si giustifica di attribuirgli ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.--

                                         b) spese                         fr. 100.--

                                                                                fr. 600.--

                                         sono posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         –    Procuratore pubblico __________;

                                         –    __________;

                                         –    avv. __________;

                                         –    Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

                                         –    Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

                                         –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

                                         –    Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

 

 

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

 

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario