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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 28 aprile 2003 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la sentenza emanata il 18 marzo 2003 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona in Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 marzo 2003, emanata nelle forme contumaciali, la presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona, sedente in Lugano, ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta violazione della legge federale sugli stupefacenti per avere, come titolare di un negozio di canapa, acquistato, trasportato o coltivato e ripetutamente venduto al dettaglio, fra l'aprile del 1997 e l'ottobre del 1999, circa 15 kg di marijuana in sacchetti da 5 g a fr. 25.– pur conoscendo l'uso che ne sarebbe stato fatto.
B. Contro tale sentenza __________ ha introdotto il 24 marzo 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 28 aprile 2003, egli chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione. Il 6 maggio 2003 __________ ha trasmesso inoltre alla Corte la copia di un certificato medico rilasciatogli il 30 aprile 2003 dal dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta a Bellinzona.
Considerando
in diritto: 1. Un ricorso per cassazione non può essere volto contro una sentenza contumaciale, di cui va chiesta previamente la revoca (art. 316 CPP). Il ricorso può essere diretto nondimeno contro la dichiarazione di contumacia e vertere sulla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell’accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza del Tribunale federale parzialmente riprodotta in calce; CCRP, sentenza del 1° settembre 1995 in re H., consid. 1). A tale proposito il gravame del ricorrente è pertanto ammissibile.
2. Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P. consid. 1.2; del 18 febbraio 2002 in re F. consid. 1; del 26 aprile 2002 in re I. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base dello stesso materiale processuale vagliato in prima sede. La copia del certificato medico prodotto per la prima volta in questa sede non può dunque entrare in linea di conto ai fini del giudizio, tanto meno dopo che il termine per motivare il ricorso per cassazione era ormai decorso.
3. Il ricorrente si duole che la presidente della Corte lo abbia dichiarato a torto contumace, rimproverandole di non avere aggiornato il dibattimento sebbene egli l'avesse informata il 12 marzo 2003 che, in considerazione di quanto attestava il 14 febbraio 2003 il suo medico curante (act. TPC 9), non gli sarebbe stato possibile presentarsi in aula. Così facendo, la prima giudice avrebbe violato la legge. Appena il suo stato di salute lo consentirà, gli dovrà pertanto essere dato modo di partecipare a un nuovo processo con l'intervento degli assessori giurati.
4. Come risulta dalla sentenza impugnata, prima del dibattimento l'accusato aveva prodotto un certificato del 14 febbraio 2003 in cui il dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, attestava un suo “profondo stato ansioso-depressivo, agitazione psicomotoria, somatizzazioni d'ansia, vissuti di esasperazione ed impotenza nei confronti di questa situazione che egli considera ingiusta, vessatrice, persecutoria oltre ogni dire”. La presidente della Corte, accertato che lo specialista si riferiva al “vissuto” dell'accusato nei confronti del procedimento penale, ha ritenuto non giustificarsi un rinvio del dibattimento, rilevando che se tale stato sussisteva in modo così acuto tre anni e mezzo dopo l'arresto, poco verosimilmente la situazione sarebbe cambiata nei mesi successivi (sentenza, consid. 1). Quanto al fatto che l'accusato si rifiutasse di rinunciare ai giurati, ciò non ostava alla celebrazione del processo, l'art. 39 LOG consentendo di procedere senza giurati in caso di contumacia. E siccome nella fattispecie l'accusato non aveva dato seguito alla citazione regolarmente notificatagli e il Procuratore pubblico non accettava giusta l'art. 229 cpv. 4 CPP di considerarlo assente giustificato, nulla ostava all'emanazione del giudizio contumaciale (sentenza, loc. cit.).
5. A parere del ricorrente la presidente della Corte, sapendo che avrebbe dovuto convocare agli assessori giurati non solo in caso di rinvio del dibattimento, ma anche nel caso in cui avesse autorizzato l'accusato a rimanere assente (art. 229 cpv. 4 CP), ha fatto sì che il Procuratore pubblico si opponesse a quest'ultima ipotesi, in modo da procedere nelle forme contumaciali. Già per questo motivo la dichiarazione di contumacia risulta arbitraria e va annullata. La censura, invero malevola, non è fondata. La presidente della Corte ha dichiarato l'accusato contumace perché ha ritenuto che i motivi di impedimento alla comparsa indicati nel certificato medico del 14 febbraio 2003 fossero destinati a durare e perché, il certificato medico essendo stato prodotto dopo la notifica delle citazioni al processo, alla presenza dell'accusato si sarebbe potuto rinunciare solo con l'assenso del Procuratore pubblico (art. 229 cpv. 4 CP). Che la presidente della Corte abbia sollecitato il Procuratore all'intransigenza non risulta. D'alto lato il ricorrente deve imputare tale situazione anche alla sua passività. Benché patrocinato, infatti, egli ha comunicato alla presidente della Corte di non poter comparire al dibattimento solo pochi giorni prima del processo. Dall'act. TPC 3 si desume tuttavia che già il 14 febbraio 2003 egli sapeva di doversi presentare il 18 marzo 2003 al dibattimento. E il certificato medico è di quello stesso 14 febbraio 2003 (act. TPC 9). Avesse agito con solerzia, avrebbe potuto instare a norma dell'art. 229 cpv. 1 CP per la dispensa dalla comparizione evocando “preminenti ragioni”.
6. Secondo il ricorrente, il certificato medico prodotto non attesta – comunque sia – un suo impedimento duraturo, il medico curante descrivendo unicamente il suo stato piscopatologico al momento in cui il certificato è stato redatto. Ciò non giustificava un processo contumaciale giusta l'art. 237 cpv. 3 CPP, men che meno con l'effetto di sottrargli la possibilità di vedersi giudicare da una Corte con assessori giurati. Avesse avuto perplessità, la prima giudice avrebbe dovuto convocare il medico per spiegazioni. In realtà essa ha evitato approfondimenti per evitare di dover concedere un rinvio del dibattimento e far intervenire poi i giurati, e ciò proprio quando “un adeguato sostegno” avrebbe a lui permesso di partecipare a un dibattimento successivo. A norma dell'art. 237 cpv. 2 lett. a CPP un rinvio del processo avrebbe pertanto dovuto essergli accordato. Donde la necessità di annullare la dichiarazione di contumacia.
7. Ci si potrebbe interrogare anzitutto se al proposito il ricorso sia ammissibile. Dagli atti non risulta infatti che il ricorrente abbia formalmente chiesto un rinvio del processo (art. 237 cpv. 2 lett. a CPP). Egli si è limitato il 12 marzo 2003 a informare la presidente Corte che non sarebbe comparso in aula, allegando il noto cetificato medico, e il 17 marzo 2003 ha comunicato che non avrebbe rinunciato agli assessori giurati (act. TPC 11). Nemmeno all'inizio del dibattimento egli risulta avere insistito per un rinvio. Sia come sia, la presidente della Corte si è chiesta d'ufficio se fossero dati gli estremi per prorogare il dibattimento. La questione non merita dunque altra disamina. Ora, il certificato medico del 14 febbraio 2003 è così redatto:
Il mio paziente presenta un grave stato psicopatologico caratterizzato da un prodondo stato ansioso-depressivo, agitazione psicomotoria, somatizzazioni d'ansia, visstuti di esasperazione ed impotenza nei confronti di questa situazione che egli considera ingiusta, vessatrice, persecutoria oltre ogni dire.
Il complesso e grave quadro clinico presentato dal sig. __________ mi induce a rilasciare il presente scritto allo scopo di sensibilizzare le autorità competenti e chiedendo alle stesse che il paziente possa essere esonerato dal dover presenziare al procedimento penale in oggetto.
Ciò, ripeto, per motivi strettamente clinici e – in particolare – per tutelare l'equilibrio psicosociale del paziente e la sua incolumità.
In simili condizioni la presidente della Corte poteva senz'altro reputare che, se erano ancora così acuti a tre anni e mezzo dall'arresto, gli scompensi psichici descritti dal medico fossero destinati a durare, dato che traevano origine dall'ansia, dall'agitazione, dall'esasperazione e dall'impotenza correlati al procedimento penale stesso. A ogni nuova citazione, in altri termini, l'accusato avrebbe provato le medesime sofferenze e depressioni, ciò che induceva ragionevolmente a ravvisare i presupposti dell'art. 237 cpv. 3 CPP e, quindi, la possibilità di procedere in assenza di lui. Interrogare il medico curante non avrebbe avuto senso, il certificato essendo chiaro e univoco. Certo, il ricorrente potrà anche superare un giorno le difficoltà che il medico ha ricondotto alla litispendenza dell'azione penale. In tal caso basti ricordare che egli potrà chiedere la revoca della condanna (art. 316 CPP) ed esigere l'indizione di un processo con l'intervento degli assessori giurati.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore Pubblico Antonio Perugini, Lugano;
– Corte delle Assise correzionali di Bellinzona, Lugano;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, Camorino;
– Dipartimento opere sociali, Segreteria generale, Bellinzona;
– Ufficio centrale svizzera di Polizia, Sezione stupefacenti, Berna.
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terzi implicati |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
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Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.