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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul “ricorso” del 14 luglio 2003 presentato da
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__________,
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contro |
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l'ordinanza a verbale del 16 giugno 2003 con cui il presidente della Pretura penale ha respinto un'istanza di rinvio del dibattimento, dichiarando definitive tre sentenze contumaciali emesse il 30 luglio 2002, il 6 agosto 2002 e l'8 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti del ricorrente; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il “ricorso”;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con decreto d'accusa del 19 ottobre 1999 (DAP 2337/1999) il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di diffamazione e di ripetuta ingiuria, proponendone la condanna a una multa di fr. 1000.– e al pagamento delle spese;
che con decreto d'accusa del 28 luglio 2000 (DAP 1660/2000) il Procuratore pubblico ha nuovamente riconosciuto __________ autore colpevole di diffamazione e di ingiuria, proponendone la condanna a una multa di fr. 500.– e al pagamento delle spese;
che con decreto d'accusa del 19 settembre 2001 (DAP 1957/ 2001) il Procuratore pubblico ha ulteriormente riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta diffamazione, proponendone la condanna a una multa di fr. 1000.– e al pagamento delle spese;
che __________ ha presentato opposizione a tutti e tre i decreti d'accusa;
che con sentenza del 30 luglio 2002 (DT.2000.2), emessa in contumacia, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato il primo decreto d'accusa, ponendo le spese a carico dell'opponente;
che con sentenza del 6 agosto 2002 (DT.2000.261), ancora emessa in contumacia, il Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 5, ha confermato anche il secondo decreto d'accusa, ponendo le spese a carico dell'opponente;
che con sentenza dell'8 agosto 2002 (DT.2001.488), sempre emessa in contumacia, il Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 5, ha confermato pure il terzo decreto d'accusa, ponendo le spese a carico dell'opponente;
che il 27 gennaio 2003 __________ ha chiesto il rifacimento dei tre processi nelle forme ordinarie;
che il nuovo dibattimento relativo ai tre i processi è stato indetto per il 16 giugno 2003 alle ore 9.00 davanti al presidente della Pretura penale;
che, aperto il dibattimento, il presidente della Pretura ha preso atto di una richiesta di rinvio giunta per posta il giorno medesimo con cui l'accusato chiedeva, sulla base di un certificato medico firmato dal dott. __________, di rimandare i processi;
che con ordinanza redatta a verbale seduta stante il presidente ha respinto l'istanza e ha dichiarato definitive le tre condanne in contumacia emanate dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 5;
che il verbale del dibattimento è stato intimato per raccomandata il 23 giugno 2003 ed è stato ritirato da __________ l'indomani;
che il 14 luglio 2003 __________ ha introdotto un “ricorso” alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo l'annullamento della decisione a verbale con cui il presidente della Pretura ha respinto il 16 giugno 2003 la sua istanza di rinvio, dichiarando definitive le tre note sentenze;
che il 28 luglio 2003 egli ha integrato il “ricorso” con un ulteriore scritto;
che tali atti non sono stati intimati per osservazioni;
e considerando
in diritto: che un giudizio contumaciale di condanna pronunciato su opposizione a un decreto d'accusa diventa definitivo dopo sei mesi, a condizione che l'accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento, mentre è immediatamente esecutivo per quanto riguarda le spese e i risarcimenti (art. 277 cpv. 5 CPP);
che il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dall'emanazione della sentenza, “presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio” (art. 277 cpv. 3 CPP);
che in tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede “come prescritto per i giudizi di presenza” (art. 277 cpv. 4 CPP);
che qualora l'accusato non ottemperi ingiustificatamente alla nuova citazione o il nuovo dibattimento non possa svolgersi per motivi imputabili alla sua persona, il giudice emana un'altra sentenza in contumacia;
che la legge ticinese non contempla invero sanzioni nel caso in cui l'accusato rimanga contumace al nuovo processo, contrariamente a quanto prevedono – per esempio – gli art. 157 cpv. 2 lett. b PPM (RS 322.1) e 400 cpv. 3 dell'avamprogetto di CPP svizzero (www.ufg.admin.ch/i/index/htlm);
che nella fattispecie quindi il presidente della Pretura penale, accertata il 16 giugno 2003 l'assenza ingiustificata dell'accusato, avrebbe dovuto pronunciare una nuova sentenza in contumacia e non limitarsi a dichiarare definitive le tre sentenze emesse dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
che, nondimeno, tale irregolarità non ha recato alcun pregiudizio a __________;
che in effetti, avesse pure il presidente della Pretura emanato una formale sentenza in contumacia, l'unico punto suscettibile di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale sarebbe stata proprio la dichiarazione di contumacia, mentre il merito della sentenza non avrebbe potuto formare oggetto d'impugnazione (v. DTF 122 I 36; analogamente, sul piano federale, DTF 121 IV 341 consid. 1a e 2a);
che nel “ricorso” __________ insorge appunto contro il fatto di essere stato giudicato in assenza;
ch'egli, dunque, ha potuto salvaguardare appieno i suoi diritti, pur essendosi visto notificare un “verbale del dibattimento” anziché una formale “sentenza”;
che, ciò premesso, il suo “ricorso” va considerato alla stregua di un ricorso per cassazione;
che, nondimeno, un ricorso per cassazione non può essere semplicemente introdotto nel termine di 20 giorni dal ricevimento del giudizio di prima sede (art. 278 cpv. 2 CPP con rinvio all'art. 289 cpv. 2);
ch'esso va preceduto in effetti da una dichiarazione di ricorso, da presentare entro 5 giorni dal ricevimento del giudizio stesso (art. 278 cpv. 2 CPP con rinvio all'art. 289 cpv. 1);
che tale esigenza è imperativa, come questa Corte ha già avuto modo di spiegare al ricorrente (CCRP, sentenza inc. 17.2003.29 del 15 luglio 2003, consid. 2 e 3);
che, certo, __________ ha ricevuto il verbale del dibattimento quando il termine di 5 giorni per inoltrare la dichiarazione di ricorso era ormai scaduto;
che tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di ripetere, in caso di contumacia non incombe al giudice raggiungere il condannato per comunicargli i dispositivi della sentenza, esporgli i motivi essenziali della decisione e indicargli i rimedi giuridici (art. 276 cpv. 1 e 2 CPP), bensì all'assente ingiustificato che ha ricevuto la citazione al dibattimento informarsi con tempestività del verdetto e dei modi per impugnarlo, foss'anche solo per contestare la dichiarazione di contumacia (CCRP, sentenza inc. 17.2003.29 del 15 luglio 2003, consid. 2 e 3);
che in concreto __________ non ha presentato alcuna dichiarazione di ricorso nei 5 giorni successivi alla decisione emanata dal presidente della Pretura penale;
che, del resto, nulla induce a supporre un'impossibilità da parte sua, ove appena si consideri che quello stesso 16 giugno 2003 egli aveva fatto pervenire alla Pretura penale l'istanza di rinvio redatta di proprio pugno;
che nell'integrazione al “ricorso”, del 28 luglio 2003, egli assevera per vero di avere telefonato alla Pretura senza ricevere informazioni orali, ma non pretende di avere inviato subito una semplice richiesta scritta, come la Pretura lo aveva invitato a fare;
che nelle condizioni descritte il ricorso per cassazione, non preceduto da alcuna dichiarazione a norma dell'art. 289 cpv. 1 CPP (cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP), va dichiarato d'acchito irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), ma che per le particolarità del caso si può prescindere – in via eccezionale – da ogni prelievo, fermo restando che nell'ipotesi di altri ricorsi improponibili o infondati l'interessato non potrà più contare su simile provvidenza;
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona,
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
– __________ (parte civile);
– __________ (parte civile);
– avv. __________ ( rappresentante di parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questa sentenza può essere impugnata mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.