|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 29 dicembre 2004/dp
|
In nome |
|
||
|
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa |
|
segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 agosto 2003 presentato dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino
contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2003 dal giudice della Pretura penale, integrata il 4 agosto successivo, nei confronti di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 28 ottobre 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di guida in stato di ebrietà, infrazione alla norme sulla circolazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 15 giorni di detenzione (da espiare) e a una multa di fr. 1000.–. Non ha revocato invece la sospensione condizionale a una pena di 5 mesi di detenzione inflitta all'accusato il 6 febbraio 2001 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno, limitandosi a prolungare il periodo di prova di un anno, né l'analogo beneficio di cui fruiva una pena di 30 giorni di arresto decretata il 2 luglio 2001 dal Ministero pub-blico (pena aggiuntiva a quella precedente), di cui ha prolungato il periodo di prova di 6 mesi. Al decreto di accusa __________ ha fatto opposizione.
B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 25 febbraio 2003 il giudice della Pretura penale ha prosciolto __________ dalle accuse di infrazione alle norme della circolazione e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandolo a una multa di fr. 1000.– per la sola circolazione in stato di ebrietà. Contro tale sentenza il Procuratore pubblico ha introdotto il 25 febbraio 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 3 aprile 2003 egli ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione, subordinatamente una nuova commisurazione della pena da parte di questa Corte. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2003 __________ ha proposto di respingere il ricorso. Con sentenza del 20 maggio 2003 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso, rinviando gli atti al primo giudice perché indicasse compiutamente i motivi che lo avevano indotto a fissare la pena in una multa di fr. 1000.–. Questi ha integrato i motivi sulla commisurazione della pena il 4 agosto 2003.
C. Con ricorso per cassazione dell'8 agosto 2004 il Procuratore pubblico impugna di nuovo la condanna alla multa di fr. 1000.–, definendola eccessivamente mite anche alla luce delle motivazioni addotte in seguito al rinvio di questa Corte. Egli chiede pertanto che gli atti siano rinviati a un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione, subordinatamente che questa Corte proceda essa medesima alla ricommisurazione della pena. Nelle sue osservazioni del 28 agosto 2003 __________ propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto del ricorso per cassazione è, una volta ancora, la commisurazione della pena. In tale ambito il giudice del merito fruisce, come noto, di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 con richiami). Quanto ai criteri per la commisurazione della pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intenzionalità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).
2. Statuendo sul ricorso del Procuratore pubblico del 3 aprile 2003, questa Corte aveva rilevato che, nel condannare l'accusato a una multa di fr. 1000.– per la sola guida in stato di ebrietà, il giudice della Pretura penale si era limitato a rilevare che tale pena appariva giustificata per dover essere, l'imputato, prosciolto dagli altri due capi di imputazione (infrazione alla norme della circolazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti) e che l'ammontare della multa corrispondeva alla situazione economica dell'accusato. Così argomentando, tuttavia, il primo giudice non aveva considerato l'insieme dei fattori preposti dall'art. 63 CP alla commisurazione della pena, nulla evicendosi dalla sentenza impugnata – ad esempio – circa la gravità della colpa, la vita anteriore dell'autore, il peso delle tre precedenti condanne a pene privative della libertà per infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, l'importanza attribuita ai trascorsi di lui come automobilista, la reale incidenza dei due proscioglimenti rispetto alla pena proposta dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa e le effettive condizioni economiche del soggetto. Il primo giudice aveva sì ricordato, facendo riferimento al casellario giudiziale, che i trascorsi dell'imputato “precedenti all'anno 2000 sono nella fattispecie di interesse marginale, poiché in ogni caso regolarmente cresciuti in giudicato”, ma non aveva spiegato in che misura e perché ciò incidesse sulla commisurazione della pena. Donde la carente motivazione della sentenza impugnata, con rinvio della decisione allo stesso giudice perché emendasse il difetto.
3. Nella motivazione integrativa il primo giudice spiega anzitutto che il proscioglimento da due capi di accusa (contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla norme della circolazione per avere guidato sotto l'influsso di anfetamine) giustificava una sicura riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa, ancorché dal profilo oggettivo le relative imputazioni costituissero la parte meno importante delle accuse. L'imputato però aveva pur sempre dovuto difendersi da addebiti che lo volevano ancora legato al mondo degli stupefacenti, mentre egli stava compiendo ogni sforzo per uscirne. Soggettivamente egli percepiva le due accuse come le più gravi, le più infamanti, poiché minavano la sua credibilità.
Per quanto riguarda la guida in stato di ebrietà (il solo reato che entrava in considerazione), il primo giudice ha ricordato che l'art. 91 cpv. 1 LCStr prevede la detenzione e la multa. Siccome nella fattispecie l'esame dell'alcolemia aveva dato un valore minimo di 1.01 e uno massimo di 1.33 g per mille, in virtù del principio in dubio pro reo il primo giudice ha concluso per un caso di ebrietà lieve, la quale giustificava –secondo le tabelle applicate dal Ministero pubblico– la sanzione della multa, tanto più trattandosi della prima condanna per guida in stato di ebrietà. Inoltre l'accusato si era messo al volante per inavvertenza, poiché sentendosi bene non si era reso conto di avere bevuto troppo. Per quanto attiene alla situazione familiare e professionale di lui, come pure all'educazione ricevuta, alla formazione seguita e alla sua reputazione, il primo giudice ha definito il soggetto come persona intelligente e di buona formazione, che per il reato commesso non ha accampato scuse, ammettendo di avere sbagliato e di avere sottovalutato la situazione fidandosi delle sue sensazioni. Anzi, ha ribadito di essersi opposto al decreto di accusa solo per contestare gli altri due capi di imputazione legati agli stupefacenti. La sua reputazione, dopo che ha trovato un lavoro quale contabile nella succursale a Lugano di una società italiana, è in fase di certosina ricostruzione. La condanna a una semplice multa –sempre a parere del primo giudice– permette all'imputato di evitare una pena detentiva pregiudizievole per i rapporti con il datore di lavoro e per l'ambiente professionale, al fine di un corretto reinserimento sociale. Ai precedenti penali, praticamente tutti per reati di stupefacenti, il primo giudice ha annesso importanza minore proprio perché legati a un giro dal quale egli si sta distanziando. Attribuire a essi troppo peso significherebbe non dare il giusto riconoscimento agli sforzi compiuti dall'accusato per liberarsi dal giogo delle droghe pesanti. A favore di lui il primo giudice ha riconosciuto infine la mancanza di precedenti per guida in stato di ebrietà.
4. Il Procuratore pubblico sostiene che con la motivazione integrativa il giudice della Pretura penale si è praticamente limitato a ribadire la precedente sentenza. L'assunto è infondato. Il primo giudice ha infatti debitamente sostanziato l'insufficiente motivazione della sentenza da lui emanata il 25 febbraio 2003, illustran-do le ragioni che lo avevano indotto a pronunciare una mera sanzione pecuniaria. Dalla motivazione risulta chiaramente, ora, perché egli ha ritenuto trattarsi di un'ebrietà lieve e perché i precedenti penali del soggetto non ostavano a una pena clemente. Certo, il Procuratore pubblico reputa non pertinente l'opinione del primo giudice, stando al quale già il proscioglimento da due capi di accusa giustificherebbe una riduzione di pena per rapporto a quella proposta nel decreto di accusa. Sottolinea che la gravità soggettivamente avvertita dall'imputato poco importa, spettando al legislatore e non all'accusato stabilire la gravità dei reati. Ora, si può convenire che su questo punto la motivazione del primo giudice lascia perplessi. Una riduzione della pena prospettata nel decreto di accusa, in effetti, sarebbe potuta entrare in considerazione nella misura in cui per la (sola) guida in stato di ebrietà 15 giorni di detenzione apparissero eccessivi alla luce delle circostanze concrete, non per la mera assoluzione da due capi d'accusa e ancor meno per la soggettiva sensazione di ingiustizia che l'accusato avvertiva di fronte a imputazioni infondate. Decisivo è pertanto chiarire, nella fattispecie, se la condanna al pagamento di una multa di fr. 1000.– per la guida in stato di ebrietà denoti ingiustificata benevolenza, senza riguardo né ai due proscioglimenti né alla proposta di pena contenuta nel decreto di accusa.
5. Secondo il Procuratore pubblico la condanna alla sola pena pecuniaria per il reato in questione non è compatibile con i tre precedenti penali dell'accusato, commessi nel periodo di prova e per due dei quali lo stesso Ministero si è astenuto dal chiedere la revoca delle sospensioni condizionali (condanna del 6 febbraio 2001 a 5 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti inflitta dalla Corte delle assise correzionali di Locarno, condanna del 2 luglio 2001 a 30 giorni di arresto – pena aggiuntiva a quella precedente – sospesi condizionalmente per un periodo di prova di un anno per ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti inflitti dal Ministero pubblico, e condanna del 19 settembre 2002 a 3 giorni di arresto sospesi condizionalmente per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti inflitti dal Pretore di Locarno Città). Ciò dimostra, secondo il Procuratore pubblico, che il condannato insiste nel non comprendere il carattere illecito del suo agire, perseverando nell'errore e rendendo indispensabili misure più incisive, come la condanna a una pena da espiare. Una semplice multa trascende perciò nell'abuso del potere di apprezzamento. Poco importa l'ammontare della sanzione: arbitraria è la pronuncia alla sola pena pecuniaria, checché adduca il primo giudice.
6. Argomentando nel modo appena riassunto, il Procuratore pubblico non si confronta tuttavia con le motivazioni che hanno spinto il primo giudice a usare clemenza. Si è visto poc'anzi che, per il primo giudice, già il tasso alcolico riscontrato nel sangue dell'accusato c'anzi che, per il primo giudice, tita dall'imputato poco importa, giustificava la sola multa (circostanza non contestata dal Procuratore pubblico). Inoltre l'interessato aveva ammesso di avere sbagliato fidandosi delle proprie sensazioni al momento di porsi alla guida, riconoscendo il proprio errore. Il giudice della Pretura penale non ha mancato di soffermarsi nemmeno sui precedenti evocati nel ricorso né sulla reputazione del soggetto, non considerandoli di ostacolo a un giudizio benevolo, l'accusato meritando comprensione per avere mostrato chiari segnali di ravvedimento dopo le ripetute condanne per reati in materia di stupefacenti. Trovato un solido posto di lavoro come contabile presso una ditta a Lugano, egli ha saputo conquistare la fiducia dei superiori, che gli hanno affidato l'intero settore contabile e lo hanno spesso mandato all'estero. Una pena detentiva nuocerebbe a questo graduale reinserimento sociale, condizionato dal mantenimento del posto di lavoro, fondamentale per il definitivo addio al mondo della droga. Annettere troppo peso ai precedenti significherebbe – ha continuato il primo giudice – mortificare gli sforzi compiuti dall'imputato per liberarsi dalla tossicodipendenza. Tenuto conto anche del fatto che l'accusato non aveva mai subito condanne per guida in stato di ebrietà, il primo giudice ha limitato la condanna alla multa. Perché tali considerazioni e riflessioni non sarebbero sufficienti per giustificare la condanna alla sola sanzione pecuniaria di fr. 1000.– il ricorrente non spiega. Insufficientemente motivato al proposito, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dello Stato, che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni al ricorso tramite un legale, un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono poste a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1000.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, Bellinzona;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona.
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
|
Terzi implicati |
|
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario