Incarto n.
17.2003.52

Lugano

22 settembre 2003/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Cometta e Epiney-Colombo

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sull'istanza di revisione del 3 settembre 2003 presentata da

 

 

___________________

(patrocinato dall’)

 

 

contro

 

 

 

Le sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.      Se deve essere accolta l'istanza di revisione;

                                        2.      Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto:

 

in diritto:                          A.   Con sentenza contumaciale del 13 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento e lo ha condannato a 15 giorni di detenzione da espiare, come pure al pagamento di fr. 49'602.– all'Ufficio di sostegno e dell'inserimento, costituitosi parte civile. Ha ordinato inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflitta all'imputato con sentenza del 22 aprile 1996 per lo stesso reato.

 

                                           B.   __________ ha chiesto il 20 giugno 2000 la revoca della sentenza contumaciale (art. 277 cpv. 3 CPP) e ha invitato il Pretore ad aggiornare il dibattimento nella seconda metà di settembre, date le assenze sue e del suo avvocato. Il Pretore ha fissato però il dibattimento, il 21 giugno 2000, per il 3 agosto successivo. Con lettera del 22 luglio 2000 il patrocinatore di __________, richiamato il contenuto dell'istanza del 20 giugno precedente, ha reiterato per un rinvio del dibattimento, precisando che in caso di rifiuto avrebbe rinunciato al mandato per l'impossibilità di raggiungere il cliente. Con decisione del 24 luglio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza e ha avvertito l'imputato che in caso di mancata comparizione al dibattimento del 3 agosto successivo la sentenza contumaciale sarebbe divenuta definitiva.

 

                                           C.   Con sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore, preso atto della rinuncia al mandato da parte del patrocinatore e accertata l'assenza ingiustificata dell'imputato al dibattimento, ha nuovamente dichiarato __________ autore colpevole del reato ascrittogli, confermando quanto già deciso il 23 dicembre 1999. Mediante ricorso per cassazione del 31 agosto 2000 __________ ha impugnato le sentenza del Pretore davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendone l'annullamento e un nuovo processo. Il ricorso è stato respinto dalla Corte con sentenza del 12 settembre 2000 (inc. __________).

 

                                           D.   Con istanza del 28 marzo 2002 in lingua tedesca __________ ha chiesto la revisione delle sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona. Il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2002 all'interessato un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza in italiano, con l'avvertenza che in caso contrario la domanda di revisione sarebbe stata dichiarata inammissibile. Una richiesta di proroga del termine è poi stata respinta dallo stesso presidente. Non avendo l'interessato provveduto alla traduzione dell'atto, con sentenza del 20 aprile 2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato l'istanza inammissibile (inc. __________).

 

                                           E.   Il 30 maggio 2002 __________ ha riproposto l'istanza di revisione in lingua italiana, chiedendo che le citate sentenze siano annullate e che in via cautelare sia sospesa l'esecutività di tali giudizi. A motivo della domanda egli ha invocato un comportamento penalmente rilevante del Pretore, sostenendo che questi lo avrebbe condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) commettendo abuso di autorità (art. 312 CP), dato che ha proceduto nei suoi confronti benché sua moglie avesse revocato prima del pubblico dibattimento del 23 dicembre 1999 la procura a suo tempo conferita all'ente pubblico, che aveva anticipato i contributi alimentari. Con sentenza del 21 giugno 2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha però respinto tale istanza (inc. __________). Adita dall'istante con ricorso per cassazione penale, con sentenza del 16 agosto 2002, il Tribunale federale ha respinto il gravame (S.7332/22002).

 

                                           F.    Il 3 settembre 2003 __________ ha proposto una nuova istanza di revisione, chiedendo di nuovo che le sentenze pretorili siano annullate previa concessione, nelle more del giudizio, dell'effetto sospensivo. L'istanza non ha formato oggetto di intimazione.

 

 

Considerando:                 1.    L'istante fonda la domanda di revisione sull'art. 299 cpv. 1 lett. c CPP, asserendo che al momento dell'emanazione delle sentenze del 23 dicembre 1999 e del 3 agosto 2000 il Pretore del distretto di Bellinzona ignorava che egli aveva pagato il contributo alimentare a favore del figlio __________ dal 1°giugno al 5 settembre 1997, come attestato dall’annessa dichiarazione rilasciata il 6 giugno 2003 dalla ex moglie __________. Tale novità, prosegue l’istante, è rilevante, poiché il procedimento penale ha preso avvio a seguito della querela per trascuranza degli obblighi di mantenimento che l'Ufficio dell'assistenza sociale aveva sporto nei suoi confronti il 5 settembre 1997 per gli alimenti non versati dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1997, per complessivi fr. 29'207.–. Orbene, assevera l'istante, la querela in rassegna è da considerare intempestiva, poiché proposta dopo che il termine di tre mesi previsto dall'art. 29 CP (v. art. 217 CP) era trascorso.

 

                                           2.    L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione, in caso di condanna, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell'art 397 CP (del resto espressamente richiamato dalla stessa), adempie cioè i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii all'art. 243 n. 3 vCPP). Ciò significa che i fatti o i mezzi di prova invocati devono essere nuovi e rilevanti (sérieux). Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (DTF 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 3a). Non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice; ciò vale tuttavia alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (DTF 112 IV 66 consid. 2b). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio (sensibilmente) più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami), indipendentemente dalla circostanza che un’assoluzione     – totale o parziale – dell'istante non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a con richiami).

 

                                           3.    Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che ove un debitore ometta colpevolmente di prestare durante un certo periodo e senza interruzione gli alimenti dovuti, il termine per sporgere querela inizia a decorrere solo dall'ultima omissione, al momento per esempio in cui il debitore riprenda i versamenti o al momento in cui, per mancanza di mezzi, costui si trova senza colpa nell'impossibilità di adempiere i suoi obblighi (DTF 121 IV 272 consid. 2a, 118 IV 325 consid 2b). Finché dura l'omissione colposa, di conseguenza, il termine per la querela nemmeno comincia a decorrere. Spetta alla parte lesa stabilire quando è giunto il momento di agire. Essa potrà procedere unicamente, tuttavia, quando viene a sapere che l'infrazione ha preso fine (DTF 121 IV 272 consid. 2a, Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, art. 217 n. 37 e 38; CCRP, sentenza del 6 novembre 2000 in re Ministero Pubblico/Dipartimento cantonale delle opere sociali c/S-D consid.3).

 

                                           4.    Fosse vero che l'istante dal 1°giugno 1997 e fino al 5 settembre successivo ha pagato gli alimenti stabiliti nella sentenza di divorzio e che tale circostanza era ignota al primo giudice, la querela sporta il 5 settembre 1997 dall'Ufficio dell'assistenza sociale per trascuranza degli obblighi di mantenimento sarebbe senz'altro intempestiva nella misura in cui fa carico al debitore di non avere pagato quanto dovuto dal gennaio 1995 al 31 maggio 1997 (v. act. 1). Giacché con il preteso ravvedimento l'infrazione, protrattasi ininterrottamente per quasi due anni e mezzo, ha preso fine, con la conseguenza che per procedere ex art. 217 CP il creditore del contributo alimentare, ossia l'ente pubblico, avrebbe dovuto attivarsi entro tre mesi, come rilevato – ancorché in modo acritico – nell'istanza. La novità invocata dall'istante (v. dichiarazione annessa alla stessa ) sarebbe in questo caso rilevante, dal momento che consentirebbe di dimostrare l'intempestività della querela del 5 settembre 1997 (e pertanto l'assenza di un presupposto previsto dal diritto federale per procedere penalmente), che ha comportato sia l'emanazione del decreto di accusa del 4 ottobre 1999 (act. B) per trascuranza degli obblighi di mantenimento ex art. 217 CP per il periodo, tra l'altro, dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1997 (oltre che dal 1° giugno 1997 al 30 giugno 1999 a seguito degli aggiornamenti proposti di volta in volta dal creditore), sia la condanna da parte del Pretore per questi fatti, oltre che per quelli successivi, con sentenza del 23 dicembre 1999.

 

                                           5.    La dichiarazione di __________ posta a fondamento dell'istanza di revisione non è tuttavia di alcun giovamento, ove soltanto si consideri che né la dichiarante né tantomeno l'istante hanno preteso che l'accusato abbia fatto fronte all'obbligo alimentare riferito al periodo in rassegna in modo tempestivo, ossia nei termini previsti dalla convenzione di divorzio, segnatamente pagando il contributo anticipatamente ogni mese (act. 1/annesso; sentenza di divorzio del 17 gennaio 1995, convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, punto 4). Avesse sostenuto tanto, l'istante non si sarebbe peraltro limitato a far valere l'intempestività della querela riferita al fatti antecedenti il 31 maggio 1997, ma avrebbe pure invocato la non commissione del reato, almeno per i mesi ricordati nella dichiarazione della ex moglie. Vagliando più a fondo la questione, vi sono perfino fondati motivi per ritenere che, per finire, si tratti di una dichiarazione di compiacenza. La possibilità che l'istante abbia provveduto a far fronte, ancorché parzialmente, ai propri obblighi alimentari è assai inverosimile alla luce del fascicolo processuale, dal quale si evince senza ombra di dubbio che l'Ufficio dell'assistenza sociale, chiamato ad anticipare i relativi alimenti, si è trovato di fronte a un irriducibile. Basti scorrere il nutrito e illustrativo scambio di corrispondenza tra lo stesso Ufficio e il patrocinatore dell’istante sia prima del 5 settembre 1997 (act.1 con i relativi annessi), sia in particolare dopo questa data, sfociato ogni qualvolta in inevitabili azioni giudiziarie (querele e regolari aggiornamenti delle stesse) da parte dell'ente pubblico (v. act. 2 segg.) a causa della totale noncuranza del debitore, che in quelle specifiche e ripetute occasioni non soltanto non ha mai preteso di avere effettuato versamenti a favore del figlio per dimostrare la sua buona volontà, ma ha perfino ripetutamente subordinato la sua disponibilità a far fronte ai propri debiti al recesso dalla querela da parte dello stesso Ufficio; proposta alla quale quest'ultimo, evidentemente, non ha aderito. Pretendere di fronte a risultanze del genere che la dichiarazione rilasciata dalla ex moglie il 6 giugno 2003, ossia a svariati anni di distanza dai fatti, sia suscettibile di fondare una domanda di revisione non è serio, non da ultimo ove soltanto si consideri che nella prima istanza di revisione l’istante non ha affatto preteso di avere operato pagamenti parziali ignoti al primo giudice e suscettibili perciò di modificare la sua posizione processuale.

 

                                           6.    Da quanto precede discende che l'istanza di revisione, proposta invero con leggerezza, deve essere respinta. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico dell'istante (art. 15 cpv. 1 CPP). Con la presente decisione diventa caduca la richiesta volta alla sospensione dell’esecutività delle sentenze pretorili.

 

 

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CP in virtù del rinvio di cui all'art. 301 cpv. 2 CPP,

richiamata per le spese la LTG

 

Pronuncia:                     1.    L'istanza di revisione è respinta.

 

                                           2.    Gli oneri processuali, consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia              fr. 500.–

                                                  b) spese                                fr.   50.–

                                                                                                 fr. 550.–

 

                                                  sono posti a carico dell'istante.

                                           3.    Comunicazione:

                                                 –   __________;

                                                 –   avv. __________;

                                                 –   Procuratore pubblico avv. __________;

                                                 –   Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;

                                                 –   Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                                 –   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                                 –   Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                                 –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.

 

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.