|
segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 settembre 2003 presentato da
|
|
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la sentenza emanata il 2 settembre 2003 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto:
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 19 ottobre 1999 (DAP 2337/1999) il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di diffamazione e ripetuta ingiuria, proponendone la condanna a una multa di fr. 1'000.– e al pagamento delle spese. Con decreto d'accusa del 28 luglio 2000 (DAP 1660/2000) il Procuratore pubblico ha nuovamente riconosciuto __________ autore colpevole di diffamazione e ingiuria, proponendone la condanna a una multa di fr. 500.– e al pagamento delle spese. Con decreto d'accusa del 19 settembre 2001 (DAP 1957/2001) il Procuratore pubblico ha ulteriormente riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta diffamazione, proponendone la condanna a una multa di fr. 1'000.– e al pagamento delle spese. __________ ha presentato opposizione a tutti e tre i decreti di accusa.
B. Con sentenza del 30 luglio 2002 (DT 2002.2), emessa in contumacia, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato il primo decreto di accusa, ponendo le spese a carico dell'opponente. Con sentenze del 6 agosto 2002 (DT 2000.251) e dell'8 agosto 2002 (DT 2001.48), emanate anch'esse in contumacia, il medesimo Pretore ha confermato pure il secondo decreto e il terzo decreto di accusa, addebitando ancora le spese all'opponente. Il 27 gennaio 2003 __________ ha chiesto il rifacimento dei tre processi nelle forme ordinarie. Aperto il dibattimento del 16 giugno 2003, il presidente della Pretura penale ha preso atto di una richiesta giunta il giorno stesso con cui l'accusato chiedeva, sulla base di un certificato medico firmato dal dott. __________, il rinvio dei processi. Con ordinanza redatta a verbale seduta stante egli ha respinto l'istanza e ha confermato le sentenze emanate dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5.
C. Il 14 luglio 2003 __________ ha introdotto un “ricorso” alla Corte di cassazione e di revisione penale per ottenere l'annullamento della decisione con cui il presidente della Pretura penale aveva respinto il 16 giugno 2003 la sua istanza di rinvio, dichiarando definitive le tre condanne in contumacia. Egli ha poi integrato le argomentazioni con uno scritto del 28 luglio successivo. Statuendo il 30 luglio 2003, questa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (inc. 17.2003.40). Un ricorso di diritto pubblico introdotto il 29 agosto 2003 da __________ contro tale sentenza è stato dichiarato anch'esso inammissibile dal Tribunale federale il 10 settembre 2003 (sentenza 1P.503/2003).
D. Con istanza del 29 agosto 2003 __________ ha nuovamente chiesto alla Pretura penale il rifacimento dei tre processi. L'istanza è stata dichiarata irricevibile dal presidente della Pretura penale il 2 settembre 2003. Contro tale decisione __________ è insorto con ricorso per cassazione del 23 settembre 2003, chiedendo a questa Corte di annullarla. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2003 gli eredi fu __________, parti civili, hanno proposto di respingere il ricorso. __________, anch'egli parte civile, è rimasto silente. Il Procuratore pubblico ha comunicato l'8 ottobre 2003 di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Considerando
In diritto: 1. Di norma un ricorso per cassazione va preceduto da un dichiarazione di ricorso, da inoltrare al giudice che ha emesso la sentenza nei 5 giorni seguenti la comunicazione orale dei dispositivi (art. 289 cpv. 1 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2). Nel caso specifico tuttavia non è avvenuta alcuna “comunicazione orale dei dispositivi”, già per il fatto che il presidente della Pretura penale ha statuito senza dibattimento. Esigere una dichiarazione di ricorso nelle circostanze descritte non avrebbe quindi senso.
2. Nella sentenza del 30 luglio 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale aveva rilevato che, non prevedendo la legge ticinese sanzioni nel caso in cui un accusato rimanga contumace al nuovo processo – contrariamente a quanto prevedono, per esempio, gli art. 157 cpv. 2 lett. b PPM (RS 321.0) e 400 cpv. 3 dell'avamprogetto di CPP svizzero unificato (www.ofj.admin.ch/i/index/html/legislazione) – il presidente della Pretura penale, accertata il 16 giugno 2003 l'assenza ingiustificata dell'accusato, avrebbe dovuto pronunciare una nuova sentenza in contumacia e non dichiarare definitive le tre sentenze emesse dal Pretore del Distretto di Lugano. Nella decisione impugnata il primo giudice non disconosce tale principio, ma obietta che determinante non è quanto egli avrebbe dovuto fare il 16 giugno 2003, bensì quanto effettivamente ha fatto. Ed egli ha dichiarato definitive le tre sentenze in contumacia. Tale decisione essendo passata in giudicato, la celebrazione di un nuovo processo non poteva più entrare in linea di conto.
3. L'opinione del primo giudice non è fondata. Che con la sentenza del 30 luglio 2003 questa Corte abbia dichiarato inammissibile (per mancata dichiarazione previa giusta l'art. 276 cpv. 2 CPP) il ricorso per cassazione proposto dall'accusato ancora non significa, in effetti, che le tre sentenze in contumacia siano divenute definitive. Il primo giudice trascura che, come questa Corte ha ricordato nella sentenza predetta, anche la decisione che ha fatto seguito alla seconda istanza di purgazione, del 29 agosto 2003, è di natura contumaciale. E siccome quel 16 giugno 2003 l'accusato era di nuovo assente ingiustificato, solo la dichiarazione di contumacia avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione. Definitivo in seguito al giudizio di inammissibilità emanato da questa Corte il 30 luglio 2003 è divenuto unicamente, in altri termini, il rigetto dell'istanza di rinvio. Le tre condanne pronunciate a suo tempo dal Pretore del Distretto di Lugano potevano ancora formare oggetto di istanza di revoca a norma dell'art. 277 cpv. 3 CPP. Certo, secondo l'art. 277 cpv. 5 CPP il giudizio contumaciale diventa definitivo dopo sei mesi, a condizione che l'accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Nemmeno tale norma impedisce però all'accusato di far di capo nuovamente all'istituto della revoca giusta l'art. 277 cpv. 3 CPP in caso di un giudizio contumaciale dovuto a un'ulteriore sua assenza ingiustificata al dibattimento. A torto il primo giudice non è quindi entrato nel merito della richiesta presentata dall'accusato il 29 agosto 2003.
4. La mancanza di una base legale che consenta al giudice di dichiarare definitiva una sentenza contumaciale in caso di nuova contumacia pone invero seri problemi. All'accusato in malafede sarebbe infatti possibile evitare una condanna definitiva continuando a chiedere revoche senza presentarsi poi al dibattimento (art. 277 cpv. 3 CPP; si veda anche l'art. 316 CPP). Ciò non è ammissibile, la revoca di una sentenza contumaciale essendo destinata a garantire al condannato rimasto assente ingiustificato al dibattimento la possibilità di essere rigiudicato presentandosi in aula. Un abuso di tale istituto non può trovare protezione. Se non che, nel caso in esame non soccorrono elementi sufficienti per concludere che, non presentandosi in aula il 16 giugno 2003 e chiedendo il 29 agosto 2003 una nuova revoca del giudizio contumaciale, l'imputato abbia commesso abuso. Tutt'al più potrà statuire in tal senso, ravvisandone gli estremi, il giudice della Pretura penale cui vanno ritornati gli atti per nuovo giudizio sull'istanza di revoca. Dovesse tale giudice riscontrare abuso di diritto (quantunque il giudizio del 16 giugno 2003 sia consecutivo soltanto a una seconda richiesta di purgazione), respingerà l'istanza. In caso contrario egli citerà le parti al dibattimento, come prevede l'art. 277 cpv. 4 CPP. Reiterasse ancora l'accusato nel rimanere assente ingiustificato, egli emetterà un giudizio contumaciale. La questione dell'abuso si porrà, in tale evenienza, qualora il condannato riproponesse una nuova domanda di revoca della sentenza contumaciale.
5. Se ne conclude che, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati a un altro giudice della Pretura penale (art. 296 cpv. 2 CPP) perché statuisca di nuovo sull'istanza dell'accusato intesa alla revoca della sentenza contumaciale nel senso dei considerandi. Quanto agli oneri del giudizio odierno, essi vanno addebitati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente, patrocinato da un legale, un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo sull’istanza dell’accusato intesa alla revoca della sentenza contumaciale.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;
– __________ (parte civile);
– avv. __________ (per sé e per gli eredi fu __________, parti civili, rappresentati da __________).
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Ia segretaria