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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10 febbraio 2003 presentato da
__________,
(patrocinata dall'avv. __________)
contro la sentenza emanata il 30 dicembre 2002 del presidente della Corte delle assise correzionali nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. La mattina di sabato 11 luglio 1998 __________ è partita da __________ verso le ore 9 alla volta di __________ per una lezione di guida, accompagnata dal maestro conducente __________, alla guida di una Opel “Vectra” (TI __________) munita di cambio automatico (ma senza doppi comandi), proprietà di un amico. Circa un'ora dopo essa ha lasciato l'autostrada a __________, immettendosi su via __________, una strada a quattro corsie che costituisce il principale accesso a __________ da sud. In condizioni di scarso traffico la conducente, che aveva alle spalle almeno 40 ore di lezioni, ha circolato in leggera discesa alla velocità dichiarata di 20-30 km/h sulla corsia di sinistra, in preselezione per voltare a sinistra e raggiungere il lungolago all'ultimo semaforo di via __________. Il semaforo essendo rosso, il maestro di guida l'ha esortata a frenare, ma essa ha accelerato, sicché __________ ha tirato il freno a mano e ha tentato di toglierle la gamba dal gas. Ciò nonostante, l'automobile ha oltrepassato il semaforo, travolgendo e trascinando con sé uno scooter guidato dal dott. __________, regolarmente fermo al semaforo. Schiacciato dal veicolo, quest'ultimo ha riportato gravi ferite che quattro giorni dopo ne hanno causato il decesso. Dagli esami alcolemici e tossicologici è risultato che __________ non aveva assunto né alcolici né stupefacenti. Nemmeno __________ aveva ingerito alcol, ma è risultato positivo ai derivati di cannabis (act. 20). Interrogato, egli ha ammesso di avere fumato parte di uno spinello la sera del 5 luglio 1998, durante le sue vacanze in Italia, ma ha negato di essersi trovato sotto l'influsso di droghe al momento dell'incidente.
B. In seguito all'infortunio la Sezione della circolazione ha revocato l'11 settembre 1998 a __________, in via provvisoria e cautelativa, la licenza di allievo conducente. Costei ne ha chiesto il riottenimento il 10 agosto 1999 per il tramite dello psichiatra e psicoterapeuta dott. __________, allegando un certificato medico stando al quale il suo stato di salute si era stabilizzato e le avrebbe consentito di riprendere le lezioni di guida “sotto attenta supervisione e collaborazione” di un maestro conducente. Il 27 agosto 1999 la Sezione della circolazione ha deciso di procedere a un esame psicotecnico. Ne è seguita la perizia 1° dicembre 1999 del lic. psic. __________, il quale ha espresso parere negativo. La Sezione della circolazione ha quindi deciso così formalmente il 17 febbraio 2000 di respingere la domanda.
C. Con decreto di accusa del 5 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autrice colpevole di omicidio colposo per avere cagionato con imprevidenza colpevole la morte di __________ e ne ha proposto la condanna a 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni. L'accusata ha presentato opposizione, chiedendo il 14 luglio 2000 al presidente della Corte delle assise correzionali la dispensa dal presenziare al pubblico dibattimento (art. 229 CPP) e il 31 agosto 2000 ha prodotto un certificato medico in cui il dott. __________ attestava la “complessa patologia psichiatrica” della paziente. Il 17 luglio 2001 __________ ha fatto pervenire al presidente della Corte un nuovo rapporto del 16 luglio 2001 in cui lo stesso medico confermava che la paziente si trovava da lui in cura psichiatrica sin dal 15 gennaio 1993, che essa soffriva di una forma nevrotica complicata, con tratti ansiosi, ossessivi e fobici su di uno sfondo isterico, che poco dopo l'inizio della terapia essa si era trovata in gravi difficoltà coniugali sfociate nella separazione, che essa ha poi dovuto sostenere da sola, con gli aiuti comunali, sé stessa e i due figli, e che in tale contesto essa aveva iniziato a prendere lezioni di guida, fiduciosa che ciò le avrebbe conferito maggiore autonomia. Il dottor __________ ha ribadito tale diagnosi ancora il 9 novembre 2001.
D. Citata al processo del 14 novembre 2001, __________ non si è presentata. Il presidente della Corte delle assise correzionali ha quindi rinviato il dibattimento e ha ordinato, viste le richieste delle parti e il rapporto del dott. __________, il richiamo dalla Sezione della circolazione dell'incarto riguardante l'accusata, una perizia psichiatrica e una tecnica, come pure l'audizione in aula del dottor __________. Fondandosi sulla perizia psichiatrica del 25 giugno 2002 del dott. __________, il presidente della Corte ha poi autorizzato __________ a non comparire al dibattimento previsto per il 30 dicembre 2002. Statuendo quel 30 dicembre 2002, il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato tanto l'imputazione quanto la proposta di pena contenute nel decreto di accusa, condannando inoltre l'imputata a rifondere a __________, costituitasi parte civile, un'indennità di fr. 5478.10.
E. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 31 dicembre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 10 febbraio 2003, essa chiede di essere prosciolta dall'imputazione di omicidio colposo o almeno, in via subordinata, di vedersi ridurre la pena a una multa in virtù degli art. 64 e 66bis CP. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
2. La ricorrente rimprovera anzitutto alla prima Corte di avere negato a torto l'interruzione del nesso causale adeguato tra il suo comportamento, giudicato contrario agli elementari doveri di prudenza imposti dalle circostanze, e l'evento, ossia le gravi lesioni che hanno portato alla morte del dott. __________. Essa sostiene che la corresponsabilità del maestro conducente (inadeguata reazione alla situazione di pericolo) risulta tanto grave da relegare in secondo piano la disattenzione di lei, consistente nell'avere accelerato anziché frenato l'automobile.
3. L'art. 117 CP punisce chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona con la detenzione o con la multa. Giusta l'art. 18 cpv. 3 CP, inoltre, commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole ove l'agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkomnentar, 2ª edizione, n. 28a e 33 ad art. 18 CP). Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121), a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (DTF 122 IV 133 consid. 2a pag. 135, 225 consid. 2a pag. 227; sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.1; Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CP), segnatamente gli art. 27, 31 LCStr e 3 ONC e – data la presenza di un allievo conducente – gli art. 15, 100 n. 3 LCStr e 27 ONC, che regolano i doveri della persona che l'accompagna.
4. Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e l'esito deve sussistere inoltre un rapporto di causalità naturale e adeguato. Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole raffigura la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento venga a meno, ancorché non ne sia la causa unica (sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosomiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 30 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto, come tale sindacabile soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP), a meno che il giudice di merito abbia disconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8; DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 212).
La causalità naturale deve poi essere adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento (sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17). La causalità adeguata è un problema di diritto, che questa Corte – come il Tribunale federale – esamina con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213). Essa viene a meno, e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengano senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la concausa o la concolpa deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile e immediata dell'evento considerato e relegare in second'ordine tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell'agente (sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4 e 5; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2a pag. 213).
5. Stando alla sentenza impugnata, raggiunta via __________ a una velocità dichiarata di 20-30 km sulla corsia di sinistra in direzione del lungolago e passati i primi due semafori, l'imputata si è avvicinata al terzo, intenzionata a svoltare a sinistra. Alla distanza di circa 20 metri e 2.5 secondi prima di raggiungere l'intersezione, essa ha perso il controllo del mezzo, premendo a fondo il pedale dell'acceleratore invece di frenare. Interrogata sulla dinamica dell'infortunio, l'interessata ha dichiarato inizialmente di avere rallentato dopo avere visto che il semaforo passava al rosso e di essersi spaventata perché a qualche metro dalla linea di arresto il maestro di guida le aveva urlato di fermarsi. Era andata così a travolgere la motocicletta, che nemmeno aveva notato (sentenza, pag. 18). In un successivo verbale essa ha dichiarato invece di avere creduto di poter passare con il verde, di avere frenato per svoltare a sinistra, di avere a quel momento ricevuto l'ordine di frenare e di non avere in ogni modo notato la motocicletta che le stava davanti (sentenza, loc. cit.). Dal canto suo __________ ha riferito di avere impartito all'allieva il primo ordine di fermarsi già a 20 m dalla linea di arresto, quando il semaforo era passato all'arancione (sentenza, pag. 19). In seguito ha precisato di non avere visto subito la moto ferma al semaforo, la quale sarebbe sopraggiunta da destra, ma di averla in ogni modo notata ferma al semaforo quando questo segnava il rosso. Data la velocità ridotta dell'automobile lasciava tutto il tempo per fermarsi, egli ha sollecitato l'allieva a frenare. Anziché ottemperare all'ordine, però, quest'ultima ha cominciato ad accelerare, anche dopo le sue reiterate ingiunzioni a fermarsi. Resosi conto che l'allieva non ubbidiva, egli aveva tirato il freno a mano, senza però riuscire a evitare la collisione, l'accusata essendo in preda al panico e tenendo il piede rigido sull'acceleratore (sentenza, loc. cit.).
Stando sempre alla sentenza impugnata, le tracce di frenata lasciate dalle ruote posteriori dell'Opel bloccate dal freno a mano iniziano 15 metri prima della linea di arresto posta presso il semaforo; ciò confermerebbe – a mente della prima Corte – la deposizione del maestro conducente, secondo cui il primo ordine di frenare sarebbe stato impartito a circa 20 m dal semaforo (sentenza, pag. 20). Il primo giudice ha quindi puntualizzato che, stando al perito giudiziario ing. __________, ciò significa che, alla velocità data, vi erano 2.5 secondi di tempo per reagire e adottare un comportamento adeguato alle circostanze; mentre che per l'accusata bastava spostare il piede destro dall'acceleratore al freno per arrestare il veicolo, per il maestro conducente, riconosciuta l'emergenza, in assenza di doppi comandi bastava agire sul volante e sterzare verso destra (sentenza, pag. 20 seg. con riferimento ad act. TPC 27, risposta n. 4 e al verbale del dibattimento, pag. 7).
6. Nel vagliare le responsabilità il presidente della Corte ha ricordato anzitutto che secondo l'art. 100 n. 3 LCStr chi accompagna un allievo conducente è responsabile dei reati commessi durante gli esercizi di guida, mentre l'allievo è responsabile delle infrazioni che avrebbe dovuto evitare in base al suo grado di istruzione. Simile principio applicandosi anche in materia penale, la responsabilità dell'allievo conducente è direttamente proporzionale alla sua formazione ed esperienza. La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire così che responsabile è l'allievo conducente e non la persona che lo accompagna se, in procinto di passare l'esame e circolando a una velocità ridotta in direzione di un parcheggio a cui si accede unicamente passando sopra un marciapiede, l'allievo investe un pedone nonostante l'immediato arresto della vettura (sentenza, pag. 23 con riferimento a JdT 1966 I pag. 473). Scusabile è invece l'allievo deviato dalla sua traiettoria da un colpo di vento, dopo avere effettuato 22 lezioni di guida, poiché privo della necessaria formazione per reagire adeguatamente (sentenza, pag. 23 con riferimento a DTF 97 IV 39). Il presidente della Corte ha quindi illustrato gli obblighi che incombono all'accompagnatore (art. 15 LCStr e 27 ONC), rilevando in particolare che questi è tenuto a sorvegliare costantemente la guida e deve essere in grado di reagire se confrontato a una incapacità dell'allievo, sia tirando il freno a mano sia afferrando egli medesimo il volante (sentenza, pag. 23 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 20 settembre 2002 pubblicata in SJZ 98 pag. 582 e in DTF 129 IV 272).
Ciò posto, il primo giudice ha accertato che in concreto l'allieva conducente, prossima all'esame e con circa 40 lezioni alle spalle, aveva indubbiamente perso il controllo del veicolo in malo modo per effetto di un primordiale errore di guida, avendo essa confuso il pedale dell'acceleratore con quello del freno, fallendo una manovra che ogni allievo conducente dev'essere in grado di compiere sin dalla prima volta che affronta la strada (sentenza, pag. 23). E ciò nell'ipotesi a lei più favorevole, scartando l'eventualità di un incidente dovuto ad attacco isterico (sentenza, pag. 23). Per di più, l'imputata aveva perseverato nell'errore, rimanendo bloccata con il piede sul gas per almeno 2.5 secondi nonostante le ingiunzioni del maestro conducente, mentre le sarebbe bastato portare il piede destro sul freno ed evitare l'incidente. Tali errori costituiscono una mancanza fondamentale ai doveri di padronanza del mezzo (art. 31 cpv. 1 LCStr). Oltre a ciò l'interessata aveva violato l'art. 27 LCStr omettendo di fermarsi al semaforo rosso e non aveva prestato la dovuta attenzione agli altri utenti della strada (art. 3 ONC), avendo ammesso di non avere visto la motocicletta che la precedeva sulla corsia di sinistra (sentenza, pag. 24). Infine quel giorno, come tutte le altre volte, la ricorrente si era messa al volante con una licenza di allieva conducente, ottenuta mentendo sulle proprie condizioni di salute e circolando nonostante una malattia nervosa che la rendeva assolutamente inabile alla guida, onde un'ulteriore violazione dell'art. 31 cpv. 2 LCStr (sentenza, pag. 24).
Il presidente della Corte delle assise correzionali si è domandato dipoi in che misura il comportamento del maestro di guida potesse avere influito sul sinistro. Pur riferendosi alle risultanze dell'esame tossicologico, positivo per i derivati della cannabis, egli ha ritenuto nondimeno che, in mancanza di migliori riscontri, tale circostanza – seppure incompatibile con l'art. 31 cpv. 2 LCStr – non consentiva di ravvisare un'incapacità alla guida, potendosi solo accertare che qualche giorno prima dell'infortunio egli aveva consumato una modica quantità di hashish, senza influsso sul comportamento quell'11 luglio 1998 (sentenza, pag. 25). Quanto al modo in cui il maestro di guida aveva reagito all'errore dall'allieva, egli ha ritenuto che invece di tirare il freno a mano e tentare di togliere la gamba della conducente dall'acceleratore, egli avrebbe dovuto intervenire sullo sterzo. Come il perito giudiziario ing. __________ ha affermato, che regola dell'arte è che un maestro conducente in una simile situazione eviti la collisione con il primo ostacolo visibile – nel caso specifico la motocicletta – afferrando il volante, data la mancanza di doppi comandi e la scarsa efficacia del freno di stazionamento (pag. 25 con riferimento ad act. 27). __________ aveva reagito perciò in maniera inadeguata, con grave negligenza (sentenza, pag. 25 con riferimento a pag. 7 del verbale del dibattimento). D'altro lato, se 2.5 secondi possono sembrare un lungo periodo di reazione, si deve considerare altresì che __________ non aveva dovuto reagire in una situazione di traffico immediatamente riconoscibile come pericoloso, ma a un inspiegabile comportamento dell'allieva, improvvisamente manifestatasi in una situazione di circolazione apparentemente tranquilla. E ben si può ritenere che l'accusata avesse sottaciuto anche al maestro le sue reali condizioni di salute nervosa, che se note avrebbero verosimilmente indotto il maestro a maggiore prontezza. Ciò temperava in qualche misura la negligenza, seppure con grande verosimiglianza un corretto comportamento del maestro avrebbe evitato la collisione (sentenza, pag. 26).
Appurata la negligenza dell'una e dell'altro, il presidente della Corte si è poi interrogato se la prima potesse nondimeno essere considerata come la causa adeguata della morte del motociclista, giungendo a una risposta affermativa. A suo avviso il decesso di __________ si riconduce in primo luogo alle mancanze dell'imputata, la quale ha commesso madornali errori di guida, confondendo gli unici due pedali della vettura, rifiutando di correggere l'errore e di adottare il facile correttivo nonostante il tempo disponibile e le reiterate ingiunzioni del maestro conducente. Per di più, il precario stato di salute nervosa non era compatibile con la guida, circostanza a lei nota e sottaciuta alla Sezione della circolazione. Negligenze tanto imperdonabili appaiono assolutamente preponderanti per il verificasi del sinistro anche di fronte all'insufficiente reazione del maestro che, sbagliando, non è intervenuto sul volante. Tale mancanza non è tuttavia un elemento concomitante così inusitato da risultare come la causa immediata e più probabile dell'accaduto. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha ritenuto pacifico che l'adeguatezza del nesso causale non sia venuta a meno. L'omissione dell'accompagnatore, seppure (gravemente) lesiva delle norme della circolazione, non ha assunto nell'infortunio quel carattere di eccezionalità e imprevedibilità tale da farla apparire come la vera causa della morte della vittima (v. anche sentenza, pag. 28). Il solo fatto di ammettere ipoteticamente che se __________ avesse sterzato invece di tentare di agire sulla gamba dell'accusata __________ non sarebbe deceduto, non esclude che il tragico evento sia da ricondurre alla negligenza assolutamente preponderante dell'imputata (sentenza, pag. 26 seg.; v. anche pag. 28).
7. La ricorrente insiste sulla corresponsabilità del maestro conducente, sottolineando come il perito abbia accertato senza mezzi termini che l'accompagnatore ha agito in modo errato e che qualora fosse intervenuto anche sullo sterzo (e non solo sul freno a mano), con grande probabilità l'urto sarebbe stato evitato. Lo stesso perito ha ravvisato, del resto, una grave violazione dei doveri da parte del maestro. Né va trascurato che, secondo il perito, il maestro sapeva probabilmente della scarsa decelerazione del freno a mano, per sua natura poco efficace, e tuttavia ha sbagliato priorità, omettendo di evitare il primo ostacolo visibile, ossia la motocicletta. La ricorrente fa notare inoltre che gli accertamenti dell'ing. __________ coincidono con quelli del perito di parte ing. __________ (act. TPC 15a), secondo cui l'azione sul volante rappresenta sicuramente l'intervento più immediato ed efficace, tanto più che il maestro aveva tutto il tempo per modificare la traiettoria, mentre il tentativo di sollevare il piede dell'allieva dall'acceleratore non doveva nemmeno entrare in considerazione, essendo notorio che una muscolatura della gamba contratta da picco adrenalinico non può essere vinta a forza di braccia. Ai corsi per maestri di guida si insegna esplicitamente che, di fronte a un rischio d'incidente, occorre scegliere il minore dei mali e intervenire con decisione sul volante (act. 15, pag. 4). Per la ricorrente il primo giudice ha dunque interpretato i due referti con arbitrio, soprattutto nella misura in cui ha cercato di relativizzare la grave negligenza di __________, la cui corretta reazione avrebbe evitato il sinistro (verbale del processo, pag. 7). Essa definisce poi una semplice supposizione il fatto di avere sottaciuto all'accompagnatore le proprie condizioni di salute, in specie di fronte alla manifesta imprevidenza del maestro conducente, l'automobile essendo sprovvista di doppi comandi e imponendo una maggiore attenzione. La ricorrente nega poi di essere stata prossima all'esame pratico di guida. Anzi, essa circolava con un'automobile che non conosceva, poco giovando la circostanza di avere guidato in autostrada. Se nonostante le quasi 40 ore di lezione essa non era ancora pronta per l'esame pratico, ciò denota tutte le sue difficoltà.
Le argomentazioni testé riassunte, seppure esposte con diligenza, non bastano a rimettere in causa la sentenza impugnata. Che negli attimi che hanno preceduto la collisione __________ avrebbe dovuto comportarsi diversamente, intervenendo sul volante anziché limitarsi a tirare il freno a mano e tentare di togliere la gamba dell'accusata dall'acceleratore, con il probabile risultato di evitare l'impatto si desume senza ambagi dalla sentenza impugnata. Il presidente della Corte ha seguito infatti l'opinione del perito giudiziario, secondo cui l'incidente si sarebbe potuto evitare solo agendo sullo sterzo (sentenza, pag. 25). Certo, egli ha usato il condizionale, ritenendo per finire che – stando proprio alla perizia – vi sarebbe stata una grave violazione dei doveri del maestro conducente, il cui comportamento potrebbe essere qualificato come gravemente negligente (sentenza, loc. cit.). Di fatto però egli ha accertato che l'accompagnatore si è comportato in maniera inadeguata, mentre una corretta reazione di lui avrebbe permesso con grande probabilità di evitare lo scontro. Il primo giudice ha espressamente soggiunto, anzi, di non avere motivo per scostarsi dalla perizia (sentenza, pag. 25 seg.). Pur considerando che il maestro non ha dovuto reagire a una situazione di traffico immediatamente percettibile come pericolosa, ma piuttosto a un inspiegabile comportamento dell'allieva conducente, improvvisamente manifestatosi in un contesto di circolazione non problematico, e pur dando per verosimile che __________ non conoscesse le reali condizioni di salute nervosa dell'imputata, il presidente della Corte non ha mancato di rilevare la negligenza di lui, aderendo all'opinione del perito, stando al quale una corretta reazione dell'accompagnatore avrebbe impedito – con grande probabilità – la collisione (sentenza, pag. 26). La ricorrente pone quindi l'accento su una concausa ammessa anche dal primo giudice. La sua argomentazione non basta però a dimostrare che il comportamento del maestro conducente fosse inadeguato al punto da relegare in sott'ordine i suoi macroscopici errori di guida, evitabili finanche da un allievo esordiente.
È vero che la giurisprudenza si è finora dimostrata restrittiva nel liberare un maestro conducente dalle responsabilità derivanti dalla sua funzione, non essendo egli un accompagnatore ordinario, bensì un professionista che dev'essere in grado di soccorrere l'allievo in caso di bisogno (DTF 129 IV 272 consid. 3 pag. 275 con rinvii, riferito al caso di un maestro conducente ebbro, e DTF 97 IV 41; v. anche DTF 93 IV 29). Nella fattispecie non è questione tuttavia di sollevare __________ da dovere alcuno, né fa dubbio che questi sia corresponsabile del sinistro, sicché mal si comprende il decreto di abbandono emanato il 5 giugno 2000 dal Procuratore pubblico in relazione all'ipotesi di omicidio colposo (act. 8). Ma ciò non è sufficiente per scagionare l'accusata, ove appena si considerino le severe condizioni cui soggiace per il Tribunale federale l'interruzione del nesso di causalità adeguata in caso di concolpa (sopra, consid. 3).
A ragione la ricorrente fa notare che, contrariamente a quanto ha rilevato il primo giudice (sentenza, pag. 23) e a quanto lei medesima aveva preteso (sentenza, pag. 17), quell'11 luglio 1998 essa non era prossima all'esame pratico di guida, ciò che ha confermato anche il maestro conducente (verbale dell'11 luglio 1998). Lo stesso maestro di guida ha dichiarato, comunque sia, che essa era in grado di circolare nel traffico, avendola egli accompagnata più volte a __________ e a __________ nel centro cittadino e avendo constatato che essa se la cavava bene, nonostante una certa tendenza a innervosirsi. Anche se era la prima volta che circolava a __________, essa aveva già guidato in autostrada (sentenza, pag. 17 con riferimento al verbale dell'11 luglio 1998). Ora, che l'imputata fosse pronta o no a sostenere l'esame pratico e fosse in grado o no di circolare in autostrada (art. 27 cpv. 4 ONC), resta il fatto che la sua presenza a __________ quella mattina in condizioni di traffico normali, quantunque alla guida di un veicolo senza doppi comandi, non costituiva certo un fattore di rischio che doveva indurre il maestro conducente a una sorveglianza qualificata. L'allieva aveva pur sempre 40 ore di lezioni di guida alle spalle, ciò che doveva consentirle di evitare almeno gli sbagli più crassi, tanto più alla guida di un mezzo con cambio automatico (sentenza, pag. 17 con riferimento alla perizia giudiziaria act. TPC 27, punto 6). Né la ricorrente può essere seguita allorché definisce la negligenza del maestro di guida non solo grave, ma eclatante, tale da rendere senza alcun rilievo le infrazioni da lei commesse, dato il suo stato di inferiorità nei confronti dell'insegnante, la sua scarsa preparazione ed esperienza. L'imputata non era affatto una sprovveduta allieva alle prime armi (cfr. DTF 97 IV 41) e da lei ci si poteva almeno ragionevolmente attendere che non confondesse il pedale dell'acceleratore con quello del freno, tanto meno tenendolo pigiato a sproposito, per compiere una normale fermata a un semaforo rosso in situazioni di traffico normale. Nella misura in cui sostiene l'interruzione del nesso di causalità adeguata sulla sola base della negligenza imputabile al maestro conducente, trascurando la propria, la ricorrente allega dunque una tesi priva di consistenza.
8. La ricorrente si duole che il presidente della Corte le abbia ascritto una colpa definita gravissima, dovuta a sbagli imperdonabili e a primordiali errori di guida, avendo essa ottenuto in modo fraudolento la licenza di allievo conducente, avendo essa sottaciuto al maestro la sua malattia nervosa, avendo essa preso il volante ben sapendo di trovarsi in uno stato di salute mentale gravemente compromesso e avendo essa confuso il gas con il freno, perseverando nell'errore. A mente sua tali motivi sono suffragati solo in parte dagli atti del processo, e a tratti finanche smentiti, onde una sua negligenza da lieve a media.
9. Nel proprio referto peritale (act. TPC 28) il dott. __________ ha riportato, tra l'altro, gli scritti del dott. __________ sulle condizioni di salute nervosa dell'imputata, e in particolare un rapporto da cui risulta che dal profilo clinico la paziente denotava nel 1993 un quadro psicopatologico compatibile con la diagnosi di isteria di conversione (sentenza, pag. 10). Egli ha pure riprodotto il parere espresso il 12 aprile 1995 dal ginecologo dott. __________ all'appoggio di una richiesta con cui l'interessata postulava l'interruzione della gravidanza, nel quale il medico ricordava gli aspetti depressivi mascherati da sintomi fisici, gli aspetti isterici di conversione e di dissociazione e gli aspetti psicotici riscontrati nella paziente (sentenza, pag. 11). Dopo due incontri con l'accusata e due colloqui telefonici, il dott. __________, aderendo alla diagnosi del collega __________, ha ravvisato nell'accusata un'effettiva isteria di conversione, caratterizzata da deficit riguardanti le funzioni motorie volontarie o sensitive, i cui sintomi sono individuabili in alterazioni della coordinazione e dell'equilibrio, in paralisi, afonia, difficoltà di deglutire o sensazione di nodo alla gola, in perdita della sensibilità tattile o dolorifica, diplopia, cecità, sordità, allucinazioni, convulsioni (sentenza, pag. 12). Al pubblico dibattimento i due psichiatri hanno confermato la loro diagnosi, il dott. __________ precisando i periodi in cui l'imputata si era sottoposta a sedute presso di lui e quelli invece in cui non l'aveva vista, la paziente avvertendo una soggettiva percezione di benessere (sentenza, pag. 12). In realtà dal 1993 in poi essa non è mai guarita. Non a caso, dal 1994 le sono stati prescritti 3 mg di “Haldol” al giorno (un farmaco che, secondo il dottor __________, produce un leggero effetto sedativo) perché si ricordasse della relazione terapeutica. Ed essa ha continuato a soffrire della malattia fino al settembre del 1996, quando ha chiesto il rilascio della licenza per allievo conducente (sentenza, pag. 13 con riferimento al verbale del processo, pag. 5).
Il 16 settembre 1996 l'imputata ha inviato alla Sezione della circolazione il formulario per ottenere la licenza di allievo conducente, rispondendo negativamente alle domande su eventuali malattie nevose o malattie (act. TPC 21). Il presidente della Corte ha accertato che, almeno per quanto riguardava le malattie nervose, la risposta era inveritiera, sebbene l'imputata pretendesse di avere interrotto la terapia proprio nel settembre del 1996 perché si sentiva bene. I due psichiatri hanno chiaramente indicato – egli ha soggiunto – che a quel momento essa soffriva almeno di una malattia nervosa, era consapevole di essere in cura da un dottore in psichiatria e psicoterapia e non poteva ignorare i suoi disturbi e il suo disagio nervoso (sentenza, pag. 13). Giustificare la risposta mendace con la circostanza di avere fatto redigere il formulario dalla figlioletta, nata nel 1987, ne era solo la conferma (sentenza, pag. 13). Secondo il presidente della Corte, quindi, l'imputata aveva intenzionalmente mentito per ottenere il rilascio di una licenza che altrimenti non avrebbe ottenuto, specie se l'autorità fosse stata a conoscenza di un certificato come quello rilasciato il 16 luglio 2001 dal dott. __________ (sentenza, pag. 13).
In realtà, ha concluso il presidente della Corte, l'imputata non era atta alla guida, la cosiddetta isteria di conversione – con sintomi parzialmente analoghi a quelli di altre malattie neurologiche come l'epilessia – non essendo assolutamente compatibile con la guida di un veicolo a motore. Un'affezione che comporta la perdita di controllo fisico (alterazioni della coordinazione e dell'equilibrio, paralisi, spasmi muscolari) o sensoriale (allucinazioni, cecità, diplopia) non è conciliabile con la sicurezza stradale (sentenza, pag. 14). Tant'è che alla visita del 13 settembre del 1996 l'imputata nulla ha detto al medico curante circa la richiesta di licenza per allievo conducente, che il medico avrebbe senz'altro disapprovato (sentenza, loc. cit.). Se ne è rallegrato invero il dott. __________ nella primavera del 1997, quando l'ha saputo, scorgendo in ciò un ampliamento dell'autonomia da parte della paziente, senza preoccuparsi per il pericolo che essa avrebbe potuto costituire per il traffico (sentenza, pag. 14). Ne è rimasto perplesso invece dott. __________, il quale non ha mancato di esternare le sue riserve nella perizia giudiziaria (sentenza, loc. cit.), rilevando che – contrariamente all'opinione del dottor __________ – il possibile manifestarsi di isterie nella paziente non era limitato ai momenti affettivamente significativi, ma si estendeva anche ai conflitti e allo stress. E la circolazione stradale, secondo il presidente della Corte, comporta anche situazioni spiacevoli, a cominciare da quando si perde il controllo del mezzo. Indipendentemente dalla causa concreta del sinistro, il primo giudice ha ritenuto perciò che i disturbi dell'imputata potessero manifestarsi anche al volante di un'automobile (sentenza, pag. 15).
Per concludere, il presidente della Corte ha reputato fortemente probabile che l'incidente, alla luce della sua singolare dinamica, fosse dovuto alla malattia dell'accusata, la quale era stata presa dal panico per essere stata colta da uno spasmo muscolare che le aveva irrigidito la gamba destra sul pedale dell'acceleratore, mentre lei era incapace di gestire la situazione (sentenza, pag. 15 seg.). Il perito giudiziario ing. __________ non aveva approfondito tale ipotesi, limitandosi a rilevare che la negligenza dell'imputata risultava palese già per avere essa mentito all'autorità sulle proprie condizioni di salute al momento di ottenere il rilascio della licenza di allievo conducente e per avere circolato in condizioni del genere (art. 31 cpv. 2 LCStr), giudicate subito inidonee dalla Sezione della circolazione dopo esserne venuta a conoscenza (sentenza, pag. 16). In definitiva, la responsabilità dell'accusata è stata individuata piuttosto nei suoi primordiali errori di guida (sentenza, pag. 24).
10. Nella misura in cui critica la sentenza impugnata in relazione al rimprovero di avere sottaciuto all'autorità la sua malattia nervosa e di essersi messa alla guida di un veicolo pur consapevole del suo precario stato di salute, il ricorso si esaurisce in un atto d'appello. A prescindere dal fatto che l'interessata si confronta solo di scorcio con le diffuse considerazioni del primo giudice circa il fatto di avere deliberatamente sottaciuto alla Sezione della circolazione i suoi problemi psichici quando ha chiesto il 16 settembre 1996 la licenza di allievo conducente, problemi di cui era ben conscia, nel memoriale essa non solleva censure di arbitrio (termine cui nemmeno accenna), ma si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, senza lontanamente far apparire insostenibile la valutazione delle prove (in particolare la documentazione medica e la perizia giudiziaria) da parte del presidente della Corte. In sostanza essa tenta di rendere altrettanto verosimile di non avere mentito, di non essersi resa conto dei rischi legati al suo stato di salute psichico, tutto ciò attraverso una diversa lettura delle risultanze processuali, del vero senso attribuibile a determinate dichiarazioni del perito per quanto riguarda il suo grado di consapevolezza. Ciò non basta per dimostrare che la diversa conclusione cui è giunto il presidente della Corte interpretando in altro modo il referto del perito e ragionando in base alla comune esperienza sia il risultato di un eccesso o di un abuso di apprezzamento nella valutazione delle prove, tanto meno di fronte alla chiara presa di posizione del perito psichiatrico al dibattimento (verbale del processo, pag. 5). D'altro canto, interrogata dal dottor __________ l'accusata non ha preteso di avere risposto negativamente ai quesiti su eventuali patologie psichiche perché convinta di essere guarita; ha detto solo che il formulario era stato compilato dalla giovane figlia.
Né giova alla ricorrente in un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio ribadire che a suo carico non è stato aperto alcun procedimento per abuso della licenza e delle targhe (art. 97 LCStr), la veridicità delle risposte da lei date all'autorità amministrativa non dipendendo dall'esistenza di un perseguimento penale. Tanto meno le soccorre diffondersi sul senso attribuibile alle parole del dottor __________ per criticare la conclusione del presidente della Corte, secondo cui essa era inidonea alla guida anche al momento dell'infortunio. Se il suo stato psichico le impediva di ottenere la licenza nel 1996, non è arbitrario ritenere infatti che le sue condizioni di salute non le permettessero di circolare nemmeno nel 1998, dato che la malattia perdurava (sentenza, pag. 12). Quanto alla tesi, secondo cui il sinistro non può essere ricollegato allo stato patologico di cui soffriva la ricorrente, basti ricordare che il presidente della Corte, pur avendo vagliato l'argomento, ha per finire ritenuto l'ipotesi non determinante ai fini delle singole responsabilità (sentenza, pag. 16). Stando alla ricorrente, infine, andrebbe ritenuta del tutto inadeguata la reazione del maestro conducente, il quale le aveva urlato più volte di frenare, provocandole un verosimile irrigidimento della gamba, proprio quando stava per frenare. Fondato su congetture, l'assunto sfugge chiaramente a un esame di merito.
11. Ricordata la distinzione tra negligenza lieve e grave, specie nel caso in cui occorra pronunciarsi sul grado di responsabilità di un allievo conducente rispetto a quello di un maestro di guida, la ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere usato un criterio estremamente severo per valutare la responsabilità di lei, sino a formulare supposizioni non suffragate dagli atti del processo, e di avere mostrato totale indulgenza nei confronti dell'accompagnatore, trascurando che questi poteva evitare la collisione se appena avesse agito correttamente. A suo modo di vedere la negligenza di lei impallidisce se raffrontata al rimprovero sociale e giuridico che si può muovere al maestro conducente, per altro non incensurato e non al di sopra di ogni sospetto per quanto riguarda l'uso di marijuana e, forse, di anfetamine. Il primo giudice avrebbe disconosciuto così la corretta distinzione tra negligenza lieve e grave.
Il ricorso si dimostra una volta ancora destinato all'insuccesso. Il presidente della Corte in effetti non ma mancato di redarguire il maestro conducente per l'inadeguata reazione al momento critico, tanto da condividere l'opinione del perito giudiziario, il quale aveva scorto nel comportamento di lui una grave negligenza, al punto che se avesse reagito correttamente avrebbe (verosimilmente) evitato la collisione (sentenza, pag. 25 seg.). A mente del primo giudice, tuttavia, ciò non bastava per relegare in sott'ordine le infrazioni dell'accusata (v. anche pag. 28), ancor più gravi e riprovevoli. La colpa del maestro conducente, in altri termini, non vanificava uno sbaglio tanto marchiano come quello di confondere il pedale dell'acceleratore con quello del freno e di tenere premuto il primo invece del secondo senza riuscire a correggersi, mentre il solo fatto di levare il piede avrebbe (verosimilmente) evitato l'infortunio. A ciò si aggiungeva l'inavvertenza di non avere notato neppure la motocicletta che la precedeva. In una situazione del genere l'inadeguata reazione del maestro conducente non riesce di intensità tale da porre in secondo piano un comportamento a dir poco assurdo. Certo, un maestro conducente ha anche il ruolo di garante, ma ciò non libera l'allievo da qualsiasi responsabilità, tanto meno dopo 40 ore di lezione. Da essa si poteva pretendere almeno che evitasse sbagli colossali (DTF 97 IV 41). Che poi essa fosse affetta da una malattia nervosa ignota all'accompagnatore non può evidentemente essere imputato a quest'ultimo, ma tutt'al più all'allieva medesima, che aveva sottaciuto il fatto anche all'autorità. Senza violare il diritto il presidente della Corte poteva quindi scartare un'interruzione del nesso di causalità adeguata per concolpa del maestro conducente.
12. La ricorrente si duole che non le sia stata concessa l'attenuante del lungo tempo trascorso (art. 64 CP), rammentando che essa va riconosciuta allorché sia prossima la prescrizione ordinaria dell'azione penale e la procedura preveda un appello con effetto devolutivo e sospensivo, com'è il ricorso per cassazione nel Cantone Ticino. In concreto – essa prosegue – i fatti risalgono all'11 luglio del 1998 e la sentenza impugnata è del 30 dicembre 2002. La prescrizione ordinaria, tenuto conto che il reato imputatole è un delitto (art. 117 CP), è di 5 anni (art. 70 cpv. 4 vCP). Essa è quindi ormai prossima. Quanto al rimprovero di avere contribuito a dilazionare il procedimento collaborando poco con il perito, esso non sorretto da alcunché. Il ritardo è da attribuire, se mai, all'autorità giudiziaria.
a) Il giudice può attenuare la pena se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se la durante questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta (art. 64 cpv. 8 CP). Secondo giurisprudenza, il tempo “relativamente lungo” va apprezzato per rapporto alla prescrizione ordinaria dell'azione penale giusta l'art. 70 vCP, non solo per rapporto alla prescrizione assoluta dell'art. 72 vCP (DTF 92 IV 201 consid. Ic pag. 203). Sapere se l'azione penale sia prossima alla prescrizione ordinaria si determina inoltre con riferimento al momento in cui è emanata la sentenza di merito, salvo in caso di ricorso provvisto di effetto devolutivo e sospensivo (DTF 115 IV 95 consid. 3 pag. 96; Wiprächtiger in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 28 ad art. 64 CP con riferimento anche a DTF 126 IV 84 consid. 3 non pubblicato). Il Tribunale federale ha giudicato “relativamente lungo” per rapporto al termine di prescrizione ordinaria – ad esempio – il tempo trascorso dalla commissione del reato equivalente ai nove decimi del termine stesso, non invece un lasso di 7 anni rispetto al termine ordinario di prescrizione di 10 anni, né un periodo di 44 mesi rispetto a un termine ordinario di prescrizione di 5 anni (Wiprächtiger, op., cit. n. 29 ad art. 64 CP con riferimenti a Trechsel, op. cit., n. 24 ad art. 64 CP con riferimenti).
b) Nel commisurare la pena, Il presidente della Corte ha riconosciuto in favore dell'accusata, oltre alla corresponsabilità del maestro conducente (ancorché meno grave della sua crassa negligenza), gli oltre quattro anni trascorsi dall'incidente, non senza disconoscere che circa un anno era decorso solo per accertare se la prevenuta, la quale poco collaborava con il perito giudiziario, fosse in grado di affrontare il processo. Tale lasso di tempo non gli è apparso sufficiente per applicare l'attenuante specifica dell'art. 64 cpv. 8 CP. Ha tenuto conto del tempo trascorso, in ogni modo, nel quadro dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 28).
c) Non a torto la ricorrente si duole che il primo giudice le ha rimproverato di avere ritardato il procedimento penale collaborando poco con il perito psichiatrico. Certo, al momento di applicare l'art. 64 cpv. 8 CP il giudice può tenere conto anche del comportamento processuale dell'autore, mostrandosi meno generoso se con il proprio comportamento questi ha contribuito a procrastinare la procedura (DTF 92 IV 203). Nella fattispecie non consta però che l'interessata abbia provocato un inutile dilungo di procedura. Dal giorno in cui è avvenuto l'incidente (11 luglio 1998) a quello in cui è stata pronunciata la sentenza di assise (30 dicembre 2002), poi, sono trascorsi 4 anni, 5 mesi e 19 giorni, equivalenti a circa nove decimi del termine ordinario di prescrizione. Ci si potrebbe domandare pertanto se nella fattispecie il primo giudice non dovesse concedere l'attenuante dell'art. 64 cpv. 8 CP. Sia come sia, la questione può rimanere indecisa per le considerazioni che seguono.
Nel condannare la ricorrente alla pena di tre mesi di detenzione il presidente della Corte ha precisato che, senza le circostanze attenuanti riconosciute all'accusata (concolpa del maestro conducente, tempo trascorso e – in misura minore – trauma psichico patito), la pena sarebbe stata lunga più del doppio, e ciò senza voler dar prova di severità (sentenza, pag. 28). Si volesse anche considerare il tempo trascorso ai fini profilo dell'art. 64 cpv. 8 CP anziché nell'ambito del solo art. 63 CP, per tacere del fatto che in buona parte le due norme si sovrappongono quanto alla commisurazione della pena, la ricorrente non potrebbe pretendere una condanna più mite di quella inflittale, i tre mesi di detenzione a lei irrogati dal primo giudice risultando senz'altro proporzionati al grado di colpa e alle reali attenuanti che entravano in considerazione, inclusa quella del tempo trascorso. D'altro canto, la ricorrente nemmeno pretende che nel condannarla a tre mesi di detenzione il primo giudice abbia dato prova di esagerato rigore. Essa lamenta una disparità di trattamento, ricordando altri casi giudicati da Corti ticinesi, senza spiegare tuttavia in che consisterebbe l'asserita disuguaglianza. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso è finanche inammissibile.
d) La ricorrente torna sull'art. 64 cpv. 8 CP per far valere che l'attenuante del lungo tempo trascorso le deve essere riconosciuta se non altro in cassazione, determinante al riguardo essendo il giudizio di appello (DTF 115 IV 95). Ora, a parte il fatto che v'è da domandarsi se un ricorso per cassazione, ancorché devolutivo e provvisto di effetto sospensivo come nel Ticino (art. 290 cpv. 1 CPP), sia equiparabile a un appello nel senso della sentenza testé citata, già si è visto che nel suo risultato la pena irrogata alla ricorrente è senz'altro proporzionata al grado di colpa e alle circostanze attenuanti di cui essa poteva beneficiare, indipendentemente dalla norma in base alla quale si consideri il tempo trascorso. Nel suo risultato, una condanna inferiore ai tre mesi di detenzione per fatti come quelli accertati dal presidente della Corte di assise nel caso specifico è fuori discorso.
13. La ricorrente insorge contro la mancata applicazione dell'art. 66bis cpv. 1 CP, secondo cui ove l'agente sia stato colpito dalle conseguenze dirette del suo atto così duramente da far apparire una pena inappropriata, l'autorità prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Ora, l'art. 66bis CP riguarda casi in cui l'autore abbia sofferto di lesioni fisiche o psichiche, ad esempio per essersi addormentato al volante (DTF 117 IV 245) o in seguito a colpi di pistola durante una presa d'ostaggio (DTF 121 IV 162) o per avere perduto un figlio in un incidente imputabile al genitore medesimo (DTF 119 IV 280). In simili frangenti l'autore si ritrova direttamente colpito dalla conseguenze della lesione che egli ha commesso. Nella prospettiva dell'art. 66bis CP deve quindi sussistere uno stretto nesso tra il bene offeso e la lesione subìta. Non bastano conseguenze indirette del reato, come quelle dovute all'apertura dell'istruttoria e del procedimento penale, al pagamento di tasse di giustizia, alla perdita dell'impiego in seguito all'atto illecito ecc. (sentenza del Tribunale federale 6S.46/2002 del 24 maggio 2002, consid. 5b pag. 10).
a) La prima Corte ha negato in concreto gli estremi dell'art. 66bis CP, rilevando che la sofferenza lamentata dall'imputata non è la conseguenza diretta del suo agire, ma tutt'al più l'effetto della pregressa malattia nervosa, la quale impedisce di elaborare correttamente il trauma di cui è – o dovrebbe essere –vittima qualunque autore di omicidio colposo. Quanto alla sofferenza psichica dell'autore del reato, essa non è sufficiente sotto il profilo dell'art. 66bis CP, ostandovi in ogni modo la gravità della colpa (sentenza, pag. 28).
b) La ricorrente richiama il referto del dottor __________, secondo cui l'evento è stato particolarmente doloroso per lei, ancora afflitta da pesanti sofferenze e sensi di colpa, con molti ricordi traumatici e particolare reattività a eventi che simbolizzano l'accaduto. Essa richiama anche il parere del dottor __________, secondo cui essa è preda di una sofferenza intollerabile, stanti le difficoltà a rielaborare l'accaduto e i sentimenti di colpevolezza. Se non che, a prescindere dalla circostanza che – stando ai vincolanti accertamenti del primo giudice – le sofferenze in questione non traggono diretta origine dall'accaduto, ma si ricollegano (anche) a una pregressa malattia nervosa che impedisce di gestire le vicissitudini con cui ogni autore di omicidio colposo deve convivere, il mero fatto di soffrire psichicamente – ancorché profondamente – per avere cagionato la morte altrui (non uno stretto congiunto, come nel caso pubblicato in DTF 119 IV 280), non basta per applicare l'art. 66bis CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 1 ad art. 66bis CP), tanto meno nel caso in cui l'autore abbia agito con grave colpa o con grave negligenza (cfr. Rep. 1994 pag. 461 consid. a). Considerando le sofferenze psichiche nel quadro dell'art. 63 CP, il presidente della Corte non ha perciò violato il diritto.
14. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 191 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratrice Pubblica Maria Galliani, Lugano;
– Corte delle assise correzionali di Lugano, Lugano;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;
– avv. __________ (rappresentante di parte civile).
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Terzi implicati |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
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Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.