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Incarto n. 17.2003.60 (rinvio TF) |
Lugano
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 luglio 2003 presentato dalla
__________
contro
la sentenza emanata il 16 giugno 2003 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
__________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 giugno 2000 la polizia cantonale ha sequestrato due apparecchi automatici del gioco “Reflex Balls”, uno dei quali appartenente a __________, al Ristorante __________. Due apparecchi dello stesso tipo sono stati sequestrati il
27 novembre successivo al Bar __________, entrambi appartenenti a __________. In base agli accertamenti compiuti dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), gli apparecchi in questione sono stati usati, senza autorizzazione, per giochi d'azzardo.
B. Per quel che è dell'apparecchio sequestrato ad __________, con decreto penale del 28 marzo 2002 la Commissione federale delle case da gioco ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione delle legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52), condannadolo a una multa di fr. 2'500.– (inc. __________). Per quel che è degli altri due apparecchi, con decreto penale del 23 novembre 2001 la Commissione ha condannato __________, per il medesimo titolo, a una multa di fr. 10'000.– (inc. __________). In entrambi i decreti è stata ordinata anche la confisca delle somme in denaro rinvenuta negli apparecchi sequestrati e di valori patrimoniali non più reperibili per complessivi fr. 19'375.–, come pure la confisca e la distruzione degli apparecchi stessi.
C. Statuendo su opposizione di __________, con decisioni del 27 giugno e 28 marzo 2002 (inc. __________), la Commissione ha confermato entrambi i decreti penali. __________ ha chiesto allora di essere giudicato da un tribunale (art. 72 DPA). E con sentenza del 16 giugno 2003 il giudice della Pretura penale, investito del caso, ha prosciolto __________ dall'accusa di contravvenzione alla legge federale sulle case da gioco, ordinando unicamente la confisca e la distruzione degli apparecchi sequestrati. Quanto alla confisca delle somme rinvenute negli apparecchi, oltre a quella di valori patrimoniali non reperibili, il provvedimento è stato dichiarato decaduto. Tale decisione è stata impugnata il 4 luglio 2002 dalla Commissione federale delle case da gioco con ricorso per cassazione del 4 luglio 2003 inteso a ottenere l'annullamento della sentenza e la conferma dei due decreti penali. Con sentenza del 16 luglio 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata dichiarazione previa nel senso dall'art. 276 cpv. 2 CPP.
D. Adito dalla Commissione federale delle case da gioco, con sentenza 1P.481/2003 del 17 ottobre 2003 il Tribunale federale ha accolto il ricorso per cassazione, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a questa Corte per nuovo giudizio. Si impone di conseguenza un nuovo sindacato.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente sostiene che entrambi i casi da lei decisi denotano la violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. c LCG, secondo cui è punito con l'arresto o con la multa sino a fr. 500'000.– “chiunque installa, allo scopo si gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione”. Il sequestro di __________ adempirebbe altresì le premesse dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG, che punisce “chiunque organizza o gestisce per mestiere giochi d'azzardo al di fuori delle case da gioco concessionarie”.
2. Ricordato che la Commissione ha riscontrato la violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. a e c LCG per avere l'accusato gestito tre apparecchi automatici da gioco “Reflex Balls” usati a scopo d'azzardo, il giudice della Pretura penale ha rilevato che quel tipo di apparecchio era stato pacificamente autorizzato dall'amministrazione federale il 2 dicembre 1997 come apparecchio automatico per i giochi di intrattenimento, allora non sottoposto alla legge federale sulle case da gioco. Tale autorizzazione è poi stata revocata il 28 febbraio del 2001, la Commissione avendo accertato che quel genere di apparecchio veniva regolarmente usato per giochi d'azzardo. Se non che, ha continuato il primo giudice, nel periodo dei fatti rimproverati all'accusato (tra il gennaio e il 15 giugno 2000 nel primo caso, tra l'aprile o il luglio e il 27 novembre 2000 nel secondo), l'apparecchio non era considerato uno strumento per il gioco d'azzardo. L'imputato non poteva quindi avere integrato gli estremi dell'art. 56 cpv. 1 lett. c LCG. Quanto alla fattispecie prevista dall'art. 56 cvp. 1 lett. a LCG (riferita soltanto ai fatti di __________), il giudice della Pretura penale non ha trovato elemento alcuno a sostegno della tesi secondo cui l'accusato avesse organizzato o gestito giochi d'azzardo per mestiere.
3. La ricorrente fa valere anzitutto come i gestori dei due esercizi pubblici interessati abbiano ammesso che le vincite agli apparecchi erano pagate in denaro e come l'accusato medesimo abbia riconosciuto davanti alla Commissione che in un caso al Bar __________ era stata rimunerata una vincita in denaro. Essa dà atto che l'apparecchio da gioco “Reflex Balls”, autorizzato il 2 dicembre 1997 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia come apparecchio automatico per i giochi di intrattenimento, non ricadeva sotto la vecchia legge del 5 ottobre 1929, in vigore fino al 1° aprile 2000. Tuttavia, già poco tempo dopo la messa in commercio di tali apparecchi, al Dipartimento erano giunte varie denunce, poiché in numerosi casi i gerenti o i gestori di tali apparecchi tramutavano in denaro o altri vantaggi economici le vincite a punti. Ciò avveniva soprattutto nel Cantone Ticino, come ha ricordato anche un articolo pubblicato il 31 luglio 1999 dal Corriere del Ticino, onde un controllo eseguito dall'autorità federale con la polizia cantonale, il 9-10 marzo 2000, in numerosi locali pubblici ove si trovavano apparecchi automatici “Reflex Balls”. Ciò ha permesso di appurare due modalità di gioco, di cui una illegale.
Con l'entrata in vigore il 1° aprile 2000 della nuova legge federale del 18 dicembre 1998, la Commissione fa notare di essere divenuta l'autorità preposta in materia di case da gioco e gioco d'azzardo. Essa ha proceduto pertanto al riesame dell'apparecchio “Reflex Balls”, che ha consentito di accertare un divario tra la situazione di fatto al momento in cui il Dipartimento federale di giustizia e polizia aveva autorizzato l'uso del medesimo e quella al momento in cui tali apparecchi erano stati messi in esercizio, il vetro esterno dell'apparecchio sottoposto a esame rivelandosi diverso da quello originale. Durante i controlli eseguiti il 9-10 marzo 2000 – soggiunge la ricorrente – si è chiarito che l'apparecchio consente una seconda modalità di gioco, paragonabile a quella di una slot-macchine e che conferisce a un “Reflex Balls” le caratteristiche di apparecchio automatico per giochi d'azzardo. Ciò ha trovato conferma anche in una perizia privata commissionata il 4 ottobre 2000 dalla ditta __________. Al riesame svolto dalla Commissione il 6 febbraio 2001 tale seconda modalità di gioco non è più stata riscontrata, tuttavia alla Commissione non è stato assicurato che apparecchi del tipo “Reflex Balls” in circolazione non la prevedessero. L'autorizzazione del 2 dicembre 1997 è stata così revocata.
Nel Ticino apparecchi da gioco “Reflex Balls” sono stati rinvenuti – tra l'altro – al Ristorante __________, al Bar __________ e al Bar __________ nei mesi seguenti l'operazione di controllo intrapresa dall'autorità federale insieme con la polizia cantonale. Ciò ha indotto alla decisione di revocare l'autorizzazione d'esercizio per simili apparecchi. L'argomentazione del primo giudice – conclude la ricorrente – non può pertanto essere condivisa, l'autorizzazione rilasciata a suo tempo dal Dipartimento essendo avvenuta sulla base di un apparecchio che non corrispondeva a quello poi messo in circolazione. Che al momento del controllo da parte delle autorità presso i vari esercizi pubblici l'autorizzazione del 2 dicembre 1997 del Dipartimento non fosse ancora stata revocata ancora non esclude il rischio che gli apparecchi potessero essere usati per i giochi d'azzardo.
4. Già a un primo esame il ricorso appare irricevibile, ove appena si consideri che nei decreti penali del 23 novembre 2001 e del 28 marzo 2002, come pure nelle decisioni penali del 28 marzo 2002 e del 27 giugno 2002 la Commissione aveva individuato un'infrazione alla legge nell'uso illecito di noti apparecchi, segnatamente nell'illecito pagamento in denaro o in natura delle vincite (senza per altro spiegare come ciò avvenisse), mentre nel ricorso per cassazione essa scorge la medesima violazione in tutt'altra fattispecie. Dopo avere rammentato che la verifica dell'apparecchio da essa compiuta il 6 febbraio 2001 ha rivelato una discrepanza tra la situazione di fatto il 2 dicembre 1997 (rilascio dell'autorizzazione da parte del Dipartimento) e quella al momento in cui gli apparecchi sono stati posti in esercizio, il vetro esterno dell'apparecchio esaminato differendo in più punti da quello originale, e dopo avere ricordato che durante i controlli del 9 e 10 marzo 2000 si è scoperta una seconda modalità di gioco (paragonabile a quella di una slot-machine), la Commissione reputa invero che tutti gli apparecchi allora in circolazione contenessero questa seconda modalità di gioco. Così argomentando, tuttavia, essa pone alla base del ricorso uno stato di fatto non solo estraneo al fascicolo del processo, ma non prospettato nei decreti e nemmeno nelle decisioni penali. Mai prima d'ora, in effetti, la ricorrente ha preteso che nei due esercizi pubblici interessati si trovassero apparecchi con caratteristiche diverse da quelle formanti oggetto dell'autorizzazione dipartimentale. Del resto, ciò che avrebbe costituito – se mai – una violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. d LCG, che punisce chiunque modifichi apparecchi oggetto di un esame, di una valutazione di conformità o di un'omologazione, installandoli poi allo scopo di gestirli.
Questa nuova impostazione di fatto enunciata nel ricorso per cassazione sfugge di conseguenza a un esame di merito. Questa Corte ha avuto modo di ribadire ancora recentemente – e al riguardo la procedura è disciplinata dal diritto cantonale (art. 82 DAP) – che un ricorso per cassazione va giudicato sulla base dello stesso materiale processuale vagliato in primo grado (CCRP, sentenza del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2). Ciò significa che il ricorso dev'essere vagliato sulla scorta dei medesimi fatti che hanno condotto alla formalizzazione dell'accusa e all'emanazione delle decisioni impugnate (nella fattispecie: art. 73 cpv. 2 DAP). Né la ricorrente pretende che nel caso specifico si ravvisi una violazione dell'art. 56 pcv. 1 lett. c LCG anche dipartendosi dagli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG, la ricorrente nemmeno si confronta con la conclusione del giudice della Pretura penale, secondo cui invano si cercherebbe nel fascicolo processuale un riscontro atto a dimostrare che l'accusato abbia organizzato e gestito giochi di azzardo per mestiere. In proposito il ricorso va dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.
5. Improponibile nel suo intero, il gravame comporta l'addebito degli oneri processuali alla ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Non è il caso invece di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), il memoriale non essendo stato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– Commissione federale delle case da gioco, Berna;
– Procuratore pubblico __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Procuratore pubblico della Confederazione, Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
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Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.