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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta |
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Segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 dicembre 2003 presentato da
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(patrocinato dall’avv. _____________) |
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contro |
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la sentenza emanata il 5 novembre 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 14 luglio 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________, assistente di cura presso il “Centro __________ ” del Comune di __________, autore colpevole di vie di fatto aggravate per avere, tra la fine del 2001 e il luglio del 2002:
a) inflitto ripetuti pizzicotti, provocando urla di dolore,
b) inferto reiterate ginocchiate alle gambe,
c) afferrato con una mano e stretto con una morsa al fianco destro,
d) dato spintoni e strattonato,
e) percosso con un calcio alle natiche e
f) colpito in un'occasione al viso con una ciabatta scagliata da pochi metri
l'ospite dell'istituto __________ (1922-2003), infermo e incapace di difendersi. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di __________ a trenta giorni d'arresto sospesi condizionalmente per un anno. L'accusato è stato prosciolto invece dall'imputazione di molestie sessuali verso colleghe di lavoro per mancanza di valida querela, subordinatamente per insufficienza di prove. Il 23 luglio 2003 __________ ha sollevato opposizione al decreto di accusa. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 5 novembre 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la proposta di pena.
B. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 6 novembre 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del gravame, presentata il 5 dicembre successivo, egli lamenta vizi essenziali di procedura e si duole di arbitrio, rimproverando al primo giudice di non avere accertato quando sarebbero avvenuti i fatti ascrittigli nel decreto di accusa (capi d'imputazione compresi dalla lett. a alla lett. e), rispettivamente di essere caduto in arbitrio omettendo di accertarne la prescrizione (capo d'imputazione enunciato alla lett. f). Invitato a esprimersi, con osservazioni del 9 gennaio 2004 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente fa valere anzitutto, in ordine, che “contrariamente allo spirito e alle lettere dell'art. 184 CPP il Procuratore pubblico non [gli] ha mai comunicato la promozione dell'accusa” (memoriale, punto I.1). Ora, il ricorso per cassazione fondato su vizi essenziali di procedura è dato, purché l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile” (art. 288 lett. b CPP, cui rinvia l'art. 278 CPP). In concreto il ricorrente afferma che i diritti derivantigli dagli art. 57, 60, 61 e 62 CPP (partecipazione della difesa all'assunzione delle prove in sede predibattimentale) sono stati “vanificati e irrisi” da nove mesi di “indagini sotterranee”, al termine delle quali egli è stato interrogato una sola volta dal Procuratore pubblico, il 23 giugno 2003. Sta di fatto però ch'egli non risulta avere sollevato tale critica prima d'ora. Nulla si evince al riguardo dal verbale del dibattimento né, per avventura, dalla sentenza impugnata. Già di primo d'acchito l'argomentazione si rivela quindi irricevibile.
Si aggiunga che, ad ogni modo, la censura risulterebbe infondata. Certo, l'art. 184 cpv. 1 CPP dispone che ove il Procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, trovi motivi sufficienti per promuovere l'accusa, “vi provvede sollecitamente con comunicazione formale all'accusato e alle parti, e procede all'istruzione del processo”. Se non che, trattandosi di emanare un decreto di accusa, egli non è tenuto ad aprire alcuna istruzione formale. Al contrario: l'art. 207a CPP prevede esplicitamente che “il decreto di accusa può essere formulato a qualsiasi stadio del procedimento, in specie dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere all'istruzione formale” (lett. a). Il ricorrente evoca “lo spirito della revisione legislativa voluta nel Parlamento nel 1994”, ma disconosce che il legislatore è intervenuto dopo di allora proprio per “abolire l'obbligatorietà dell'istruzione prima dell'emanazione di un decreto di accusa, ripristinando parzialmente la situazione procedurale vigente prima della riforma globale del CPP” (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, anno parlamentare 1998–1999, vol. 2, pag. 1495 in basso). Né ciò lede, in antitesi a quanto egli crede, il principio della parità delle armi, poiché sollevando opposizione al decreto di accusa il prevenuto può far valere tutti i suoi mezzi di difesa davanti a un giudice indipendente e imparziale, munito di pieno potere cognitivo.
È appena il caso di ricordare, per di più, che nella misura in cui si duole di non avere potuto assistere agli interrogatori di polizia il ricorrente non ha subìto alcun pregiudizio. Se appena l'accusato o il suo difensore ne fanno richiesta, invero, i verbali di siffatti interrogatori possono essere usati nei confronti dell'accusato medesimo solo dopo essere stati “chiariti dinanzi al magistrato”, ossia davanti al Procuratore pubblico o – dandosi il caso – al giudice della Pretura penale (art. 61 cpv. 3 CPP; Rusca/Salmina/ Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, n. 21 in fine ad art. 61). In concreto il ricorrente ha fruito di tale possibilità, appunto, quando è stato sentito dal Procuratore pubblico il 23 giugno 2003 (act. 18). Si ricordi poi che davanti al Procuratore pubblico il prevenuto può sempre chiedere l'assistenza di un difensore, salvo contrarie esigenze d'inchiesta (art. 61 cpv. 1 CPP). Asserire quindi che nel caso specifico “tutti i diritti della difesa (...) sono stati semplicemente vanificati e irrisi dalla procedura adottata dal magistrato inquirente” è, a dir poco, fuori luogo.
2. In ordine il ricorrente sostiene altresì che il giudice della Pretura penale ha limitato i suoi diritti di difesa accettando che la testimone a carico __________, chiamata a deporre dal Procuratore pubblico, rifiutasse senza giustificazione (art. 121 CPP) di precisare se avesse lasciato l'impiego presso il “Centro __________ ” perché impressionata dai maltrattamenti subìti da __________ o – piuttosto – perché segnata da un'infelice relazione sentimentale con un dipendente dell'istituto stesso (memoriale, punto I.2). La doglianza è una volta ancora irricevibile. Nel verbale del dibattimento non figura che il primo giudice abbia respinto domande della difesa, né che la testimone abbia declinato di rispondere a domande della difesa, né che la difesa abbia censurato alcunché (pag. 2 in basso). Dalla sentenza impugnata si desume unicamente che nel corso dell'audizione il patrocinatore dell'accusato aveva “cercato, pur solo accennandone e limitandosi a una vaga allusione, di condurre il motivo delle dimissioni a una problematica relazione sentimentale [della testimone] con un dipendente della cucina” (pag. 17, consid. 7.2), ma non che la testimone abbia rifiutato di deporre o che la difesa abbia sollevato un qualsivoglia incidente. Non sono date quindi, su questo punto, le premesse dell'art. 288 lett. b CPP.
3. Ancora in ordine il condannato rimprovera al primo giudice di non avere ordinato, al dibattimento, che i testimoni sentiti lasciassero l'aula, impedendo così una loro riassunzione (memoriale, punto I.3). Ora, a norma dell'art. 244 cpv. 3 CPP “le parti hanno (…) diritto di richiedere che determinati testimoni siano allontanati, dopo il loro esame, dalla sala di udienza, per esservi chiamati più tardi ed esaminati di nuovo da soli o in confronto con altri testimoni”. Dal verbale del dibattimento si evince che il mattino del 4 novembre 2003, dopo l'escussione di __________, __________, __________ e __________, l'accusato ha preteso l'allontanamento di costoro, ma che il giudice ha respinto la domanda “alla luce del principio della pubblicità delle udienze e considerato che non sarà disposta alcuna ulteriore audizione dei testi, già sentiti peraltro a più riprese nell'ambito dell'istruttoria preliminare” (pag. 3 in fondo). Sollevata tempestivamente, la censura in esame è quindi proponibile. Ciò non toglie che in realtà essa non sia in alcun rapporto con l'ordine del processo. Il ricorrente assevera che la decisione del primo giudice gli ha precluso “l'accertamento di quei fatti e di quelle circostanze che risultano sostanziali per l'accertamento delle infrazioni contestate (…), in particolare per quanto attiene alla corretta collocazione temporale degli stessi” (memoriale, pag. 6 verso l'alto). Il primo giudice ha spiegato chiaramente, tuttavia, perché non ha fatto uscire i testimoni dall'aula. Né il ricorrente assume che testimoni, i quali non siano più chiamati a deporre, debbano lasciare la sala (l'art. 122 cpv. 1 in fine CPP, per altro, non prevede nulla del genere). Mal si intravedono perciò vizi di procedura.
Diversa è la questione di sapere se il primo giudice abbia respinto a torto l'eventuale riassunzione dei quattro testimoni, rifiutando con arbitrio di procedere ad accertamenti di rilievo per la sentenza. L'interrogativo tuttavia non riguarda eventuali vizi di procedura, bensì la valutazione delle prove. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che una parte ha diritto per principio all'assunzione (o alla riassunzione) delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che l'autorità può rinunciare ad assumere (o a riassumere) quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 122 II 469 consid. 4a, 121 I 306 consid. 1b, 120 Ib 229 consid. 2b). Sapere se il primo giudice abbia scartato a ragione l'utilità di risentire i quattro testimoni è un quesito che attiene perciò – si ripete – alla valutazione delle prove, non alla forma del processo. E sotto questo profilo il ricorrente non indica quali circostanze essenziali il giudice avrebbe omesso di accertare, né spiega perché i testimoni non potessero essere interrogati subito sul momento in cui avevano fatto le loro constatazioni. Ne segue, una volta ancora, l'inconsistenza del ricorso.
4. Nel merito il ricorrente muove critiche alla sentenza impugnata per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, affermando che al momento della condanna l'episodio rubricato alla lett. f dell'atto di accusa era ormai prescritto e che il primo giudice è giunto a una conclusione contraria apprezzando le prove con arbitrio (memoriale, punto II.1). Ora, il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
a) Il ricorrente non nega “l'episodio della pantofola” narrato da __________ (lett. f del decreto di accusa, appunto), ma eccepisce ch'esso è avvenuto nell'estate del 2001 e non nel maggio del 2002, come ha accertato il giudice della Pretura penale. Egli rileva che la testimone aveva cominciato la sua attività al “Centro __________ ” nel luglio del 2000, era passata a prestare servizio al secondo piano dell'istituto nel maggio del 2001 e per finire aveva lasciato l'impiego nel settembre del 2002. Raccontando di fatti accaduti quando si trovava “da qualche tempo” al secondo piano, essa si riferiva pertanto – secondo il ricorrente – a circostanze verificatesi ancora nel 2001. Nel maggio del 2002 inoltre la stagista non risulta essere stata di turno con lui “per rifare il letto all'ospite __________ ”, di modo che solo un'indagine più approfondita avrebbe permesso al giudice di accertare l'intervenuta prescrizione (memoriale, punto II.1).
L'argomentazione potrebbe essere dichiarata una volta ancora irricevibile. Per valersi dell'art. 288 lett. c CPP, in effetti, non basta lamentare arbitrio. Occorre anche illustrare in che cosa l'arbitrio consista. Il ricorrente si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, ma non spiega perché, valutando liberamente la testimonianza di __________, il primo giudice avrebbe tratto conclusioni – oltre che erronee – insostenibili, destituite di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti. L'interessato motiva il ricorso per cassazione con tesi meramente appellatorie, come se si rivolgesse a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'apprezzamento delle prove, dimenticando che per dimostrare estremi di arbitrio non basta allegare una diversa versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre illustrare perché la sentenza impugnata offenderebbe finanche il sentimento di giustizia ed equità. In questa prospettiva il ricorso è del tutto carente.
b) Giovi soggiungere che, comunque sia, nel caso in esame la valutazione della testimonianza è esente da arbitrio. Il giudice della Pretura penale ha accertato che “__________ non ha mai avuto tentennamenti nel precisare il periodo in cui è avvenuto l'episodio”, verificatosi quando essa era “già da qualche tempo” al secondo piano, dopo avere trascorso “circa un anno” al primo. Che i “piani di lavoro” del maggio 2002 non prevedessero turni della stagista in coppia con l'accusato – ha proseguito il giudice – poco importa. Intanto perché i documenti in questione sono meri “canovacci di massima” scritti a matita, spesso pasticciati, rigati e incompleti. Inoltre perché una tirocinante può essere chiamata a collaborare anche in modo estemporaneo ai compiti più disparati, come quello di rifare un letto (mansione che dura al massimo due minuti). Infine perché non risultava che nel maggio del 2001 la testimone e l'accusato avessero lavorato insieme. Anzi, ammesso e non concesso che fossero di qualche attendibilità, i piani di lavoro del maggio 2001 nemmeno figuravano agli atti (sentenza impugnata, consid. 8 e 9).
Di fronte alle argomentazioni del ricorrente la motivazione testé riassunta resiste senz'altro alla critica. L'accusato non contesta, in effetti, che la testimone “non ha mai avuto tentennamenti” sul periodo in cui si è verificato l'episodio. Del resto, se l'interessata ha cominciato a lavorare per l'istituto nel luglio del 2000, è passata a prestare servizio al secondo piano nel maggio del 2001 e ha assistito all'evento “dopo qualche tempo”, la conclusione del primo giudice, stando al quale l'episodio si è verificato nel maggio del 2002, appare senz'altro verosimile. A maggior ragione se si pensa che nel suo primo verbale di polizia, del 23 dicembre 2002, l'interessata aveva situato il fatto proprio “nel maggio del corrente anno” (sentenza impugnata, pag. 23 in alto). Il ricorrente fa risalire genericamente l'accaduto all'estate del 2001, ma solo perché l'episodio è avvenuto “dopo qualche tempo” rispetto al maggio del 2001. Ciò non basta lontanamente per mettere in dubbio la deposizione della testimone. Circa i “piani di lavoro”, il ricorrente non contesta trattarsi di minute disordinate e lacunose, salvo definirle “documenti ufficiali” (memoriale, pag. 7 in fondo), ciò che nulla muta all'inaffidabilità dei brogliacci. Ed egli non spende una parola nemmeno sulla motivazione del primo giudice, conforme alla comune esperienza, per cui una stagista può essere chiamata in ogni momento a rifare un letto, senza che ciò figuri necessariamente su piani di lavoro. Nel risultato l'accertamento del primo giudice appare perciò del tutto condivisibile.
5. Sempre per quanto attiene all'accertamento dei fatti, il ricorrente assevera che il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio omettendo di situare nel tempo le accuse elencate dalla lett. a alla lett. e del decreto. E siccome tutti i capi d'imputazione (compreso quello della lett. f, esaminato poc'anzi) si esauriscono in contravvenzioni, il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 109 vCP (nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002: v. RU 2002 pag. 2988) si era già compiuto – egli sostiene – al momento in cui il giudice della Pretura penale ha statuito (memoriale, punto II.2).
a) I pizzicotti che facevano urlare di dolore __________ (decreto di accusa, lett. a) – e che l'accusato più non contesta – risalgono, secondo l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, al periodo compreso tra il luglio del 2000 e il settembre del 2002 (consid. 3.1 in principio). Il ricorrente sostiene che “la teste __________ non ha mai saputo collocare nel tempo in modo preciso queste infrazioni” e che quanto ha riferito __________ è “assolutamente non credibile”, essendosi egli limitato a ripetere le affermazioni di __________ (memoriale, pag. 8). A parte il fatto però che il ricorrente non invoca arbitrio di sorta, ciò che basterebbe per dichiarare l'asserto irricevibile, l'accertamento del primo giudice è senz'altro sostenibile. È vero che __________ non ha specificato quando aveva visto l'accusato dare pizzicotti ad __________ (act. 10, verbale del 23 dicembre 2002, pag. 2; act. 12, pag. 3 nel mezzo), tuttavia la testimone ha preso servizio al secondo piano del “Centro __________ ” – stando a quanto lo stesso ricorrente assume – nel maggio del 2001, lasciando poi l'impiego nel settembre del 2002. Anche a voler essere più precisi, le constatazioni della testimone si situano pertanto fra il maggio del 2001 e il settembre del 2002. __________ ha visto la stessa cosa nel maggio-giugno del 2002 (act. 11, verbale del 26 maggio 2003, pag. 1). Che le dichiarazioni di quest'ultimo coincidano con quelle di __________ non è sicuramente motivo di sospetto, ma – se mai – indice di credibilità. Tanto più ove si consideri che in aula i due testimoni non risultano essersi scostati da quanto già avevano detto agli inquirenti. Il lasso di tempo indicato nel decreto di accusa (tra la fine del 2001 e il luglio del 2002) risulta perciò assolutamente verosimile.
b) Le “ginocchiate sulle gambe” rubricate alla lett. b del decreto di accusa sono state notate da __________ “qualche mese” prima del novembre 2002 (consid. 3.2 in principio). Ricondurre il fatto al luglio del 2002 non è quindi arbitrario. Il ricorrente invero contesta tali maltrattamenti, ricordando che __________ non si è presentata in aula a testimoniare, che quanto costei ha dichiarato agli inquirenti figura in due semplici verbali di polizia sottratti al vaglio del contraddittorio e che la fedefacenza di simili dichiarazioni è nulla, l'infermiera in questione non essendo di alcuna attendibilità. La prima parte dell'argomentazione è finanche irricevibile. Per tacere del fatto che il ricorrente ha avuto modo di “chiarire” i due verbali di polizia davanti al Procuratore pubblico – come detto (sopra, consid. 1 in fine) – il 23 giugno 2003, l'art. 229 cpv. 2 CPP concede all'accusato dieci giorni di tempo per opporsi all'uso di risultanze istruttorie predibattimentali, termine che il giudice impartisce non appena ricevuto l'atto di accusa o l'opposizione al decreto d'accusa. In concreto il giudice della Pretura penale ha fissato il termine di dieci giorni con ordinanza del 30 luglio 2003. Il Procuratore pubblico ha chiesto il 14 agosto 2003 l'escussione – fra altri – di __________. La richiesta è stata comunicata all'accusato, che si è limitato a postulare l'audizione di ulteriori testimoni. È possibile che a quel momento egli non avesse motivo per opporsi all'uso dei due verbali di polizia, contando sul fatto che in ogni modo l'interessata sarebbe stata sentita in aula. Dopo avere visto però, il mattino del 4 novembre 2003, che costei era assente ingiustificata, egli avrebbe dovuto – se non insistere per l'assunzione della prova – almeno significare la sua opposizione all'uso dibattimentale dei verbali. Invece egli ha semplicemente dichiarato, d'intesa con il Procuratore pubblico, di rinunciare alla testimone (verbale del dibattimento, pag. 3 nel mezzo). Non può quindi dolersi ora del fatto che il giudice si sia fondato sui verbali in questione ai fini del giudizio (art. 288 lett. b CPP).
Quanto all'attendibilità dei due verbali, mal si comprende quale nesso intercorra tra il licenziamento con effetto immediato di __________ l'11 marzo 2003 da parte del Municipio di __________ (act. 9) per omessa somministrazione di cure a determinati ospiti e la veridicità delle dichiarazioni di lei. Il solo fatto che l'interessata non assolvesse diligentemente il proprio compito ancora non significa che quanto essa ha raccontato alla polizia prima del suo licenziamento fosse inveritiero (act. 10, verbale del 5 novembre 2002). Tanto meno ove si consideri ch'essa ha confermato pienamente le sue affermazioni ancora in seguito (act. 11, verbale del 6 maggio 2003). Il ricorrente sostiene che l'interessata soffre di allucinazioni, come risulterebbe dal “diario” manoscritto allegato all'esposto che il 19 settembre 2002 __________, marito di lei, ha inviato alla polizia (e dal quale ha poi preso avvio l'inchiesta: act. 2). In realtà gli appunti autografi dell'interessata contengono pesanti accuse a vari dipendenti dell'istituto (act. 11, allegato 1), ma ciò non basta lontanamente per indiziare allucinazioni. Né il ricorrente asserisce che __________ avesse motivi di inimicizia nei suoi confronti. Anzi, sentito nell'ambito dell'inchiesta interna promossa dal Municipio di __________, egli si è limitato a dichiarare che tale infermiera non si era “integrata nel gruppo” e di non avere con lei “alcun contatto particolare” (act. 10A, verbale del 1° ottobre 2002, pag. 4 verso il basso). Non è dato a dividere quindi perché essa avrebbe dovuto affermare il falso quando ha dichiarato il 5 novembre 2002 di averlo visto, qualche mese prima, colpire con il ginocchio gli arti inferiori di __________.
c) La testimone __________ ha scorto l'accusato afferrare da tergo l'anziano (che stava mangiando) al fianco destro e stringere la presa con forza, provocando urla di dolore (decreto di accusa, lett. c), tra il maggio e il giugno del 2002 (sentenza impugnata, consid. 3.3). A torto il ricorrente fa carico quindi al primo giudice di non avere situato l'episodio nel tempo. Egli obietta altresì che la deposizione di __________ non è credibile, ma non spende una parola al riguardo, salvo pretendere che quanto ha raccontato la testimone e quanto ha evocato __________ (sopra, lett. a) coincidono, sicché egli è stato condannato due volte per lo stesso fatto. In realtà dei due accadimenti coincide il periodo (tra maggio e giugno del 2002), ma non la descrizione. __________ ha visto l'accusato stringere violentemente l'anziano al fianco destro e ingiuriarlo con rabbia a denti stretti (act. 11, verbale del 24 aprile 2003, pag. 2). __________ invece ha notato l'accusato afferrare __________ sotto la scapola sinistra, “dandogli un pizzicotto molto forte, girando nel contempo la mano” e pronunciare altri insulti (act. 11, verbale del 26 maggio 2003, pag. 2 in alto). Del resto, __________ non ha preteso che __________ avesse assistito alla scena, mentre __________ ha dichiarato di essere stato visto dall'accusato, il quale tuttavia non si è scomposto. Non solo il primo giudice non è quindi caduto in arbitrio distinguendo tra i due episodi, ma il suo apprezzamento resiste anche a libero esame.
d) Gli spintoni e gli strattoni menzionati alla lett. d del decreto di accusa sono stati notati da __________ (la quale ha preso servizio al secondo piano dell'istituto, come detto, nel maggio del 2001, per poi andarsene nel settembre del 2002), da __________ (la quale ha lavorato al secondo piano dell'istituto come donna delle pulizie “per circa due anni” dal 2000 al 2002: act. 11, verbale del 24 aprile 2003, pag. 2 in alto) e da __________, al dibattimento (sentenza impugnata, consid. 3.4). È vero che il primo giudice non ha proceduto ad accertamenti più precisi sul periodo incriminato, di modo che su questo punto le deposizioni di __________ e di __________ appaiono temporalmente troppo generiche per sorreggere il decreto di accusa. È anche vero però che le constatazioni di __________ rientrano senz'altro nel lasso di tempo cui si riferisce il decreto di accusa (tra la fine del 2001 e il luglio del 2002). E le dichiarazioni di lei sono esplicite, di modo che nella misura in cui si fonda su tale deposizione la sentenza impugnata sfugge a censure di arbitrio.
e) Il calcio alle natiche formante oggetto del capo d'imputazione rubricato alla lett. e del decreto di accusa è stato constatato, una volta ancora, da __________ (sentenza impugnata, consid. 3.5), nel quadro delle circostanze da lei evocate fra il maggio del 2001 e il settembre del 2002. Il ricorrente non contesta più il fatto, limitandosi a ritenerlo prescritto. Il tema della prescrizione, di diritto, sarà trattato nondimeno al considerando che segue. Per quanto riguarda l'accertamento temporale dei fatti, la sentenza impugnata risulta in ultima analisi scevra da arbitrio.
6. Al dibattimento l'accusato non ha eccepito la prescrizione con riferimento ai capi d'imputazione elencati dalla lett. a alla lett. e del decreto d'accusa, limitandosi a far valere l'argomento per “l'episodio della pantofola” alla lett. f (sentenza impugnata, consid. 9 in principio). Il divieto di nuove censure in cassazione non riguarda però l'applicazione del diritto sostanziale (art. 288 lett. a CPP), diversamente da quanto prevede l'art. 288 lett. b CPP per i vizi di forma. Inoltre la prescrizione va rilevata d'ufficio (DTF 116 IV 81 in fondo, 97 IV 157 in basso). Ora, l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP, applicabile fino al 30 settembre 2002 (v. RU 2002 pag. 2996), stabiliva che la prescrizione assoluta dell'azione penale interveniva quando il termine ordinario di prescrizione fosse superato, in caso di contravvenzione, “col decorso di un termine pari al doppio della durata normale”. L'azione penale prescrivendosi, sempre in caso di contravvenzione, nel lasso di un anno (art. 109 vCP), la prescrizione assoluta subentrava quindi due anni dopo il compimento dell'infrazione. Il termine continuava a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, data la natura non esclusivamente cassatoria del rimedio (art. 290 cpv. 1 e 296 cpv. 1 CPP; sulla disciplina in altri Cantoni v. Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 9 delle note preliminari all'art. 70).
a) Di principio la prescrizione comincia a decorrere il giorno in cui è stato commesso il reato (art. 71 cpv. 1 vCP, corrispondente al nuovo art. 71 lett. a CP). Se le vie di fatto compiute dal ricorrente fossero considerate singolarmente come infrazioni a sé stanti, di conseguenza, tutto quanto precede di oltre due anni l'emanazione dell'odierna sentenza – e non solo l'emanazione della sentenza impugnata, come crede il ricorrente – sarebbe prescritto. L'art. 71 cpv. 2 e 3 vCP (identico al nuovo art. 71 lett. b e c CP) riserva tuttavia l'eventualità in cui il reato sia stato “eseguito mediante atti successivi” (nel qual caso la prescrizione decorre solo dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto) o sia “continuato per un certo tempo” (nel qual caso la prescrizione decorre solo dal giorno in cui è cessata la continuazione). Quest'ultima ipotesi (“reato permanente”) è estranea alla fattispecie, giacché vie di fatto non protraggono nel tempo una situazione illegale (nozione ed esempi di reati permanenti in: v. Müller, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2003, n. 20 ad art. 71; Trechsel, op. cit., n. 5 ad art. 71 CP). Giova approfondire invece l'ipotesi di un reato eseguito “mediante atti successivi”, poiché se così fosse le vie di fatto compiute dal ricorrente costituirebbero un tutt'uno.
b) Il Tribunale federale ha rinunciato in DTF 117 IV 408 alla figura giuridica del “reato continuato”. La questione di sapere se e a quali condizioni una pluralità di infrazioni debba essere considerata alla stregua di un'unità va decisa ormai, caso per caso, sulla base di criteri oggettivi in ognuno degli ambiti in cui prima si applicava la vecchia nozione. Ciò premesso, più infrazioni formano un'unità commessa “mediante atti successivi” – sicché la prescrizione comincia a decorrere solo il giorno in cui è stato commesso l'ultimo atto (art. 71 cpv. 2 vCP, rispettivamente art. 71 lett. b CP) – qualora esse siano della stessa indole, siano commesse a pregiudizio dello stesso bene giuridico e configurino un comportamento illecito durevole (senza che sia dato un “reato permanente” nell'accezione degli art. 71 cpv. 3 nCP e 71 lett. c CP), contemplato esplicitamente o implicitamente dalla previsione di reato applicabile in concreto. La giurisprudenza ha ammesso la riunione di più infrazioni in una sola entità commessa “mediante atti successivi” in caso di amministrazione infedele (DTF 117 IV 414 consid. 2g), trascuranza degli obblighi di mantenimento (DTF 118 IV 328 consid. 2b), reati doganali (DTF 119 IV 80 consid. 2d/cc), atti sessuali con fanciulli da parte un docente di scuola elementare (DTF 120 IV 9 consid. 2c/cc), bancarotta semplice (DTF 123 IV 196), appropriazione indebita (se commessa in violazione di un unico dovere permanente: DTF 124 IV 8 consid. 3a) e corruzione (DTF 126 IV 143 consid. 1c). L'ha negata invece in caso di accettazione di doni (DTF 118 IV 309 consid. 2c), delitti contro l'onore (DTF 119 IV 199 consid. 2), truffa (quantunque perpetrata nel quadro di un rapporto d'affari fondato anche sulla fiducia: DTF 124 IV 61) e appropriazione indebita (se commessa in violazione di più doveri indipendenti: DTF 127 IV 56 consid. 1d).
c) Che pizzicotti dati per malanimo configurino vie di fatto (tanto più ove lascino ematomi), alla stessa stregua di ginocchiate, prese dolorose ai fianchi, calci e colpi inferti con oggetti di qualche peso non è contestato – a ragione – neppure dal ricorrente (Roth in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 3 e 5 in fine ad art. 126; Corboz, Les principales infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 12 e 15 ad art. 126 CP). Meno palese è la punibilità di semplici spintoni o strattoni, che in casi normali potrebbero costituire anche semplici rudezze o rozzezze senza rilievo penale. Secondo giurisprudenza, nondimeno, costituisce via di fatto ogni comportamento aggressivo che, suscettibile di ledere l'integrità fisica senza arrecare danni alla salute, ecceda quanto è socialmente e generalmente ammesso o tollerato dall'uso (Corboz, op. cit., n. 2 e 4 ad art. 126 CP). Nel giudicare l'atto vanno considerati, quindi, anche l'età delle parti e l'ambiente in cui il fatto è avvenuto (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 126 CP). Spintoni o strattoni trascurabili in determinate circostanze possono assumere rilievo penale, in specie, ove connotino una violazione di doveri professionali o di sorveglianza (Roth, op. cit., n. 3 ad art. 126 CP). Se si pensa che in concreto __________ (classe 1922) era affetto da cecità parziale, denotava problemi psichici e andava assistito negli spostamenti (sentenza impugnata, consid. 2), poiché era di equilibrio precario (loc. cit., consid. 3.4 in fine) e talvolta era persino difficile farlo camminare, è indubbio che pure gli spintoni e gli strattoni dell'accusato configurino vie di fatto. Tanto più che il ricorrente avrebbe dovuto vigilare, come assistente di cura, sull'incolumità dell'anziano a lui affidato.
d) Nelle circostanze descritte gli atti commessi dall'accusato risultano tutti della stessa indole e tutti compiuti a pregiudizio della medesima vittima. Tutti inoltre si iscrivono nello stesso contesto, in spregio delle cure che il ricorrente doveva – come assistente – prestare all'anziano (onde, per altro, l'aggravante dell'art. 126 cpv. 2 CP: cfr. Roth, op. cit., n. 8 ad art. 126 CP). E il ricorrente era costantemente vincolato all'infermo da un dovere professionale unico (che gli derivava dal rapporto d'impiego con il Comune di __________), tant'è che __________, quando gli era affidato, non sapeva difendersi ed era alla sua mercé. Ne discende che l'insieme delle vie di fatto cui si riferisce il decreto di accusa raffigura giuridicamente un'unità e che la prescrizione biennale, cominciata a decorrere solo con l'ultimo atto, non si compirà prima del luglio 2004 (due anni dopo l'ultimo atto imputato al ricorrente nel decreto d'accusa). Anche in proposito il ricorso è destinato dunque alla reiezione.
7. Un problema di carattere più generale potrebbe risiedere nel fatto che, per quanto riguarda i capi d'imputazione enunciati alla lett. a (pizzicotti), alla lett. b (ginocchiate) e alla lett. d (spintoni) nel decreto di accusa la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento, nemmeno per ordine di grandezza, circa l'entità delle percosse. Tutto si ignora sul numero – almeno approssimativo – dei pizzicotti, delle ginocchiate e degli spintoni subìti dall'anziano nei sette mesi intercorsi tra la fine del 2001 e il luglio del 2002. Dato che il ricorrente non censura la commisurazione della pena (art. 63 CP), ad ogni modo, la questione non dev'essere approfondita né incombe alla Corte di cassazione e di revisione penale intervenire d'ufficio.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). La richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel ricorso va sottoposta al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, solo competente a decidere e a fissare la retribuzione del legale (art. 26 cpv. 1 e 2 Lag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore Pubblico __________;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano;
– Ministero Pubblico della Confederazione, Berna.
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente La segretaria