Incarto n.
17.2004.13

Lugano

18 marzo 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 febbraio e 10 marzo 2004 presentato da

 

                                          __________,

                                         

                                          contro

 

                                          la sentenza emanata il 9 febbraio 2004 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:      1.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.  Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto:

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 9 febbraio 2004 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autrice colpevole di ripetuta diffamazione e ripetuta registrazione clandestina di conversazioni. In applicazione della pena, egli l'ha condannata a 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e alla rifusione di fr. 1'500.– a __________, costituitosi parte civile, ordinando altresì la confisca e la distruzione della cassetta di registrazione sequestrata.

 

                                  B.   Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 16 febbraio del 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 16 febbraio e 10 marzo 2004, essa chiede l'annullamento della sentenza impugnata, previa concessione dell'assistenza giudiziaria. Il ricorso non è stato intimato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La ricorrente è stata giudicata dal presidente della Corte di assise in contumacia (art. 313 cpv. 1 CPP; sentenza, pag. 4). Ora, per giurisprudenza costante, in casi del genere il ricorso per cassazione è ammissibile solo contro la dichiarazione di contumacia, ovvero sulla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (CCRP, sentenza del 29 agosto 2001 in re G., consid. 3 con riferimenti). Entro i termini di prescrizione dell'azione penale, applicabili per analogia, l'imputato può chiedere poi la revoca di tale giudizio e lo svolgimento del processo con rito ordinario (art. 316 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 22 novembre 1996 in re P. e coimputati, consid. 3). In concreto, accertato che l'accusata, regolarmente citata con atto recapitatole per il tramite della polizia, non era comparsa al dibattimento senza giustificazione, il presidente della Corte ha deciso di procedere nelle forme contumaciali a norma degli art. 308 segg. CPP, senza far capo quindi ad assessori giurati (sentenza, pag. 4 seg.). Ciò posto, egli ha respinto la richiesta della difesa, già formulata per scritto il 6 febbraio 2004 (act. 1 prodotto al dibattimento), volta a sospendere il dibattimen­to per consentire l'allestimento di una perizia intesa a verificare lo stato mentale dell'accusata (sentenza, pag. 5 seg.).

 

                                   2.   La ricorrente contesta la regolarità della citazione al dibattimento, sostenendo che questa reca la data del 28 gennaio 2004 e che le è stata rimessa dalla polizia il 5 febbraio successivo, ossia tardivamente, l'art. 230 cpv. 3 CPP prescrivendo la consegna della citazione almeno dieci giorni prima del dibattimento (ricorso del 16 febbraio 2004). Tale irregolarità le avrebbe impedito di comparire in aula, non avendo essa avuto il tempo per prepararsi al processo (v. ricorso del 10 marzo, punto 21). La censura non le giova. È vero che secondo l'art. 230 cpv. 3 CPP le citazio­ni al dibattimento sono intimate dal presidente della Corte al più tardi dieci giorni prima del dibattimento ed è altrettanto vero che, nel caso in esame, la citazione è stata recapitata in ritardo. Benché spedita il 28 gennaio 2004, ossia 12 giorni prima del dibattimento, infatti, essa è stata consegnata alla ricorrente solo il 5 febbraio successivo, pochi giorni prima del processo (indetto per il 9 febbraio 2004). Senza alcuna motivazione, invero, il Tribuna­le penale cantonale ha disposto per la notifica per il tramite della polizia, e ciò ha verosimilmente procrastinato l'operazione.

 

                                         Tale discutibile scelta del Tribunale non basta tuttavia per inficiare la validità della citazione. L'interessata sapeva già prima del dibattimento, in effetti, che la citazione era tardiva. Ciò le imponeva di reagire senza indugio, dandosene il caso per mezzo del proprio difensore d'ufficio, e di chiedere un rinvio del dibattimento perché impedita a presenziare o perché impossibilitata a preparare convenientemente la difesa. Il ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura è ammissibile, per vero, solo ove il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità formale “non appena possibile” (art. 288 lett. b CPP). Nel caso in esame ciò non è avvenuto. In aula la patrocinatrice dell'accusata ha chiesto sì un rinvio del processo, ma non per effetto della tardiva citazione, bensì per sottoporre l'imputata a perizia psichiatrica (verbale del processo, pag. 4). Ne segue che la censura fondata sull'irregolarità della citazione al dibattimento in quanto non conforme all'art. 230 cpv. 3 CPP è stata sollevata tardivamente e risulta irricevibile.

 

                                   3.   La ricorrente insorge contro la sentenza di assise facendo valere anche di non avere rinunciato agli assessori giurati, onde la violazione degli art. 226 e 234 CPP. Essa disconosce tuttavia che a norma dell'art. 39 LOG nei processi contumaciali non si fa luogo all'intervento di assessori giurati. La critica cade dunque nel vuo­to.

 

                                   4.   La ricorrente sostiene inoltre di avere revocato il mandato al suo patrocinatore, il quale non era più legittimato a rappresentarla. L'affermazione manca di pertinenza. Con decreto del 16 dicembre 2003 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ha designato l'avv. __________ in qualità di difensore d'ufficio dell'interessata. La nomina a difensore d'uf­ficio decade solo quando l'accusato scelga un altro avvocato che accetti l'incarico (art. 24 cpv. 1 Lag) oppure quando egli ottenga, dietro istanza motivata, la sostituzione del difensore (art. 24 cpv. 2 Lag). Nessuna delle due ipotesi si è verificata nel caso in esame. Anche al riguardo il ricorso è destina­to pertanto all'insuccesso.

 

                                   5.   Nel suo prolisso ricorso del 10 marzo 2004 la ricorrente espone numerose altre critiche, le quali sono estranee però alla dichiara­zione di contumacia, solo tema su cui può vertere un ricorso per cassazione diretto contro una sentenza contumaciale. In proposito il gravame si rivela perciò inammissibile già di primo acchito. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa compete al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (art. 26 Lag), non alla Corte di cassazione e di revisione penale.

 

                                   6.   Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si dimostra manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9

                                         cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  sostituto Procuratore pubblico __________;

                                         –  Ministero Pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;

                                         –  presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;

                                         –  avv. __________ (rappresentante di parte civile).

 

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.