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Incarto n. |
Lugano 13 ottobre 2005/bd
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa |
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segretario: |
Akbas, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13 aprile 2004 presentato da
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RI 1 (patrocinato dagli, e) |
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contro la sentenza emanata il 5 marzo 2004 dal presidente della Pretura penale nei confronti di |
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__________ R__________, fu __________ e fu __________, __________, nato a __________ __________ ivi domiciliato, __________, __________ (patrocinato dall'avv.); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il mattino del 29 settembre 2002 un torpedone Scania targato __________ (__________) è partito da R__________ (__________), guidato da __________ H__________, con a bordo 39 passeggeri e un secondo autista. Verso le ore 11 il secondo autista, __________ R__________, ha preso il volante del mezzo nell'area autostradale di C__________. Davanti alla galleria del S__________ __________ il pullman è rimasto incolonnato una decina di minuti ai semafori. Ripartito, __________ R__________ si è messo in bocca alcune caramelle gelatinose. Se non che, una di esse gli si è fermata in gola, provocandogli una tosse viepiù soffocante e uno svenimento nel lasso di 3 o 4 secondi. Erano le 12.24 e il torpedone, a circa circa 300 m dal portale sud, procedeva verso nord a 76 km/h. Senza controllo, esso ha urtato il cordolo del marciapiede destro, poi ha invaso la corsia di contromano, ha strisciato lungo la parete sinistra del tunnel e si è scontrato frontalmente con una Toyota “Previa” targata (__________) __________ guidata da RI 1, oltre che con una Nissan “Micra” targata __________ __________, alla cui guida era __________ W__________.
B. Con decreto di accusa del 10 febbraio 2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ R__________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere perso negligentemente la padronanza del torpedone e cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui. Ne ha proposto così la condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 3 anni, e a una multa di fr. 1500.–. Al decreto di accusa __________ R__________ ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 5 marzo 2004 il presidente della Pretura penale ha assolto __________ R__________.
C. Contro la sentenza appena citata RI 1 ha inoltrato l'8 marzo 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 13 aprile 2004, egli chiede la conferma del decreto d'accusa e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2004 __________ R__________ propone di respingere il ricorso. Il Procuratore pubblico è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).
2. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata poggia su un arbitrario accertamento dei fatti, un'arbitraria valutazione delle prove e un'errata applicazione del diritto federale (ricorso, pag. 9 in fondo). Ora, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove si cercherebbe invano di sapere in che cosa consista l'arbitrio, tanto meno ove si pensi che nel memoriale l'interessato dà più volte per acquisiti i fatti posti a base della sentenza impugnata. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra pertanto inammissibile.
3. Per quanto attiene all'applicazione del diritto, il ricorrente afferma che l'accusato, autista di professione, avrebbe dovuto comportarsi con maggiore diligenza, soprattutto con 39 passeggeri a bordo: in primo luogo non avrebbe dovuto mettersi caramelle in bocca, togliendo le mani dal volante, e in secondo luogo avrebbe dovuto fermare il torpedone subito dopo i primi colpi di tosse.
Egli dev'essere condannato quindi “non per aver perso coscienza, ma per aver mangiato al volante, rispettivamente per aver continuato la sua corsa durante l'attacco di tosse, con gli occhi pieni di lacrime” (ricorso pag. 8).
a) Il presidente della Pretura penale ha ricordato anzitutto che l'art. 90 n. 2 LCStr commina la detenzione o la multa a chi, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Tale reato può essere commesso anche per negligenza (art. 100 n. 1 LCStr). Ciò premesso, nel caso specifico egli ha accertato che al momento di perdere conoscenza (e quindi il controllo del mezzo), l'imputato non era in grado d'intendere né di volere e non era responsabile dei suoi atti. Il presidente della Pretura penale non ha mancato di indagare se l'accusato avesse commesso un'imprevidenza colpevole, ma non l'ha ravvisata, accertando che dai primi colpi di tosse allo svenimento erano trascorsi 3 o 4 secondi al massimo, onde l'impossibilità per l'uomo di reagire adeguatamente. D'altro lato – egli ha continuato – che dopo alcuni colpi di tosse segua un principio di soffocamento tanto rapido da far perdere conoscenza in pochi istanti è un fatto assolutamente straordinario, praticamente una fatalità di fronte dalla quale nemmeno un conducente professionista può cautelarsi.
b) L'art. 90 n. 2 LCStr presuppone un'oggettiva e grave violazione di un'importante norma della circolazione con relativa messa in pericolo della sicurezza stradale (DTF 123 IV 88 consid. 2a pag. 91, 122 IV 173 consid. 2b/aa pag. 175). Dal profilo soggettivo deve ascriversi all'autore una grave negligenza, cioè un comportamento senza scrupoli o palesemente contrario alle norme della circolazione (DTF 123 IV 88 consid. 2a pag. 91 con richiamo, 122 IV 173 consid. 2b/aa pag. 175). Un pericolo per la sicurezza di terzi nel senso dell'art. 90 n. 2 LCStr è dato nel caso di una cosiddetta “messa in pericolo astratta accresciuta” (DTF 122 IV 173 consid. 2bb/aa pag. 175, 121 IV 230 consid. 2b/aa pag. 232). Dal profilo soggettivo l'art. 90 n. 2 LCStr richiede pertanto una colpa grave o almeno una grave negligenza (DTF 123 IV 88 consid. 4a pag. 93). Negligenza grave sussiste anche ove l'autore, violando i suoi doveri, non abbia pensato alla possibilità di creare un pericolo. In casi del genere essa va ravvisata però solo dopo un esame approfondito (DTF 123 IV 88 consid. 4a pag. 93).
c) Nella fattispecie gli accertamenti operati dal primo giudice non consentono di intravedere una condotta particolarmente riprovevole dell'imputato. Contrariamente all'opinione del ricorrente, non si riscontra infatti una violazione dell'art. 3
cpv. 3 ONC (divieto per i conducenti di veicoli a motore di abbandonare il dispositivo di guida) per il solo fatto che il conducente abbia tolto un attimo una mano dal volante per mettersi in bocca una caramella. Si ragionasse a tale stregua, andrebbe condannato chiunque accenda o spenga l'autoradio. Per di più, come ha rilevato il primo giudice, in concreto tale comportamento non si è rivelato causale per l'incidente, poiché l'imputato si era messo la caramella in bocca ancor prima di entrare nel tunnel, mentre l'infortunio è sopraggiunto a 300 m dal portale. Quanto all'art. 3 cpv. 2 ONC (divieto per il conducente di torpedoni di dare ragguagli ai passeggeri sul paesaggio e su altro se il traffico è intenso o la strada è difficile), il richiamo del ricorrente è addirittura incomprensibile. Su questo punto il ricorso denota tutta la sua inconsistenza.
d) Il ricorrente obietta, certo, che l'accusato avrebbe dovuto fermare il torpedone subito dopo i primi colpi di tosse. Il problema è che tra i primi colpi di tosse e lo svenimento sono intercorsi appena 3 o 4 secondi. E il presidente della Pretura penale non ha violato il diritto per avere ritenuto che nelle
straordinarie circostanze del caso (per comune esperienza e secondo il normale andamento delle cose non si perdono i sensi in 3 o 4 secondi a causa di una caramella) quei pochi attimi fossero un intervallo troppo breve per un'efficace reazione. Si fosse trattato di un normale attacco di tosse, si sarebbe potuto senz'altro pretendere dal guidatore un comportamento diverso. Una tosse tanto violenta da provocare uno svenimento in 3 o 4 secondi è invece un fenomeno del tutto anomalo e atipico, che ha colto di sorpresa l'imputato, il quale non ha avuto il tempo di fermare il pullman. Se ne conclude che nelle particolari condizioni descritte il presidente della Pretura penale non ha violato l'art. 90 n. 2 LCStr (né l'art. 31 cpv. 1 LCStr, non menzionato nel decreto di accusa, che impone al conducente di padroneggiare costantemente il veicolo, in modo da conformarsi ai suoi doveri di prudenza). Anche in proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
4. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 e CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre all’accusato, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, un’indennità di fr. 1500.– a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ R__________ fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
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terzi implicati |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.