Incarto n.
17.2004.20

Lugano

28 giugno 2004/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 aprile 2004 presentato da

 

                                          __________,

                                          (patrocinato dall'avv. __________)

 

                                          contro

 

                                          la sentenza emanata il 9 marzo 2004 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

Ritenuto

 

In fatto:                    A.   Con sentenza del 9 marzo 2004 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (siccome commessa per mestiere), per avere prima come socio fondatore unitamente a __________ della __________, di cui deteneva la metà delle azioni, poi come responsabile delle coltivazioni, realizzato sia personalmente sia attraverso la copertura della società una cifra d'affari stimabile in almeno 10 milioni di franchi, e ciò in base alle indicazioni di resa per ogni pianta di canapa fornite dal Farmacista cantonale aggiunto e a un prezzo medio per la vendita dello stupefacente di oltre fr. 2'000.– il kg. La Corte ha accertato, in particolare, che tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 l'imputato aveva funto a __________ da consulente per coltivazioni di canapa messe in atto da __________ in un locale adiacente al suo negozio di canapaio __________, il cui prodotto egli sapeva essere venduto al det­taglio sotto forma di sacchetti odorosi. La Corte ha accertato altresì che, dopo la costituzione della __________, all'inizio del 2000 l'imputato aveva pianificato, organizzato e messo in atto ad __________ una coltivazione ciclica di circa 100-150 piante madri di canapa e di circa 2000-5000 talee, poi vendute ad altri coltivatori indoor per fr. 3.50 l'una e che tra luglio o ottobre dello stesso anno, per conto della __________, egli aveva preso in affitto dall'azienda Orticola __________ una serra di 20'900 m² a __________ per un corrispettivo di fr. 40'000.–, attuando la coltivazione di un imprecisato numero di piante da canapa e talee allo scopo di produrre stupefacente.

 

                                         La Corte di assise ha accertato inoltre che fra giugno e ottobre del 2001, sempre a __________ e sempre per conto della __________ Ltd., l'imputato aveva messo in atto la coltivazione di 10-12'000 piante da canapa, dalle quali è stato possibile ricavare, secondo i parametri del Farmacista cantonale aggiunto, da 1.1 a 4.4 t di fiori secchi per un valore potenziale sul mercato degli stupefacenti situabile tra 2 e 11 milioni di franchi (secondo i prezzi medi di mercato della coltivazione in serra). E dall'agosto del 2001, con l'assunzione della presidenza del consiglio di amministrazione della __________ Ltd. da parte del dott. __________, l'imputato aveva fornito a quest'ultimo per conto della stessa ditta 2 o 3 litri di tintura di canapa da lui prodotta ad __________ in base a un'imprecisata formula, sapendo che il medico l'avrebbe prescritta ai suoi pazienti per non meglio precisati scopi terapeutici.

 

                                         Stando alla Corte, dipoi, fra la seconda metà del 2001 e il 2002, l'imputato aveva commissionato alla Floricoltura __________, sempre per conto della __________ Ltd., la coltivazione di circa 3'200 piante di canapa delle quali la __________ Ltd. ha ottenuto fiori essiccati per finalità stupefacenti, rimunerando i proprietari del fondo con circa fr. 45'000.–. Tra il febbraio del 2002 e l'aprile del 2003, agendo di nuovo per la __________ Ltd., l'imputato aveva anche stipulato a __________ con la __________ (società appositamente costituita dai fratelli __________) un contratto di licenza in base al quale la __________ Ltd. forniva la genetica di sei qualità di piante madri di canapa ad alto potenziale di THC, in cambio del 35% del fatturato della vendita delle talee prodotte. Ciò che ha permesso di immettere sul mercato locale dei coltivatori di canapa, a fini stupefacenti, circa 350'000-400'000 talee vendute dalla __________ a un prezzo variante tra i fr. 3.– e 5.– secondo l'altezza, realizzando in tal modo, a nome della __________ Ltd., un fatturato di almeno fr. 350'000.–.

 

                                         La Corte ha accertato oltre a ciò che il 7 gennaio 2002, sempre per conto della __________ Ltd., l'imputato aveva sottoscritto ad __________ un contratto con la __________ (facente capo a __________ e __________) avente per oggetto la consulenza, l'istruzione del personale e la gestione della coltivazione di canapa, per un valore di complessivi fr. 600'000.– ufficialmente finalizzata alla produzione di olio eterico, ma in realtà destinata a finalità stupefacenti, immettendo così sul mercato nazionale e internazionale circa 4.5 t di marijuana, pari a tutta la produzione della __________ durante il 2003 (recte: 2002). Infine la Corte ha ritenuto __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato quotidianamente un'imprecisata quantità di marijuana, in generale di sua produzione. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 4 anni i reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 10 anni.

 

                                  B.   Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 10 marzo 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 23 aprile successivo egli postula preliminarmente la sua immediata scarcerazione a titolo di libertà provvisoria. Nel merito chiede che la pena inflittagli sia ridotta a 18 mesi di detenzione con la sospensione condizionale per 5 anni e che la durata dell'espulsione sia ridotta anch'essa a 5 anni con la sospensione condizionale per lo stesso periodo o quanto meno, in subordine, che la sentenza impugnata sia puramen­te e semplicemente annullata. Con osservazioni del 28 apri­le 2004 il Procuratore pubblico propone di respingere tanto la domanda di scarcerazione quanto il merito del ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 31 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa apparire, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con invii).

 

                                   2.   La prima parte del ricorso è diretta contro gli accertamenti che hanno indotto la Corte a ritenere l'imputato colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per i rapporti instauratisi tra la __________ Ltd., costituita il 10 febbraio del 2000, di cui l'imputato medesimo era azionista e organo (fino al 4 dicembre 2002), e la __________, rapporti sfociati nella messa sul mercato nazionale e internazionale di circa 4.5 t di marijuana per una cifra d'affari complessiva di

                                         fr. 10'000'000.–. A tale proposito dalla sentenza impugnata risulta che verso la seconda metà del 2001 la __________ Ltd. ha commissionato ai fratelli __________ e __________, titolari della Floricoltura __________, la coltivazione di circa 2'200 piante di canapa da cui la __________ Ltd. avrebbe ottenuto fiori essiccati, pagando fr. 45'000.– (sentenza, pag. 19). E nei primi mesi del 2000 la __________ Ltd. aveva concesso alla __________, facente capo anch'essa ai fratelli __________, la licenza per la fornitura del­la genetica di sei qualità di piante di canapa ad alto contenuto di THC – sei tipi recanti tutti il nome di __________, quello dell'azienda fondata in Olanda dall'imputato – dietro partecipazione del 35% al fatturato della vendita delle talee prodotte.

 

                                         Il principale cliente dei fratelli __________, che hanno venduto complessivamente 350'000-400'000 talee a un prezzo compreso tra fr. 3.– e fr. 5.– l'una per un fatturato di almeno fr. 350'000.– (sen­tenza, pag. 19, verosimilmente riferito alla quota lorda spettante alla __________ Ltd. in base al citato accordo; v. dispositivo n. 1.7), era la __________, facente capo a __________ e __________. Tale ditta produceva ed essiccava i fiori di canapa ad alto contenuto di THC per ottenere marijuana, che confluiva nel mercato degli stupefacenti grazie ancora alla __________ Ltd., la quale acquistava il prodotto finito. Ciò avveniva sulla scorta di un contratto in virtù del quale la __________ Ltd. forniva per fr. 600'000.– alla __________ consulenza tecnica, il prodotto venendo infine consegnato alla stessa __________ Ltd. (sentenza, pag. 19). La marijuana era messa in bidoni blu dal coperchio nero, prima depositati in celle frigorifere (sentenza, pag. 23 e 25) e poi caricati su un furgone giallo della __________ e trasportati in un capannone di __________ preso in locazione dalla __________ Ltd. Lì i dipendenti della ditta – in prevalenza __________ e __________ – confezionavano lo stupefacente in sacchetti sotto vuoto da mezzo chilo l'uno e lo imballavano in appositi cartoni (sentenza, pag. 23), caricati per finire su autocarri (TIR) con targhe gialle, verosimilmente inglesi o olandesi (sentenza, pag. 25).

 

                                   3.   Il ricorrente rimprovera alla Corte di essere caduta in arbitrio accertando che la __________ Ltd., con particolare riferimento alla __________, avrebbe acquistato fiori secchi di canapa per immetterli sul mercato. Ciò contrasta, a suo avviso, con le risultanze processuali, in specie con i bilanci della stessa __________ Ltd. e con le deposizioni di __________ (segretaria della __________), del 22 maggio 2003, come pure con quelle dei fratelli __________ davanti al Procuratore pubblico e di __________ e __________. Anzi, la Corte medesima ha accertato che, per quanto riguarda la fornitura di fiori di canapa da parte della __________, sempre e soltanto __________ ha acquistato e venduto fiori di canapa della __________.

 

                                         L'argomento non manca di disinvoltura. Intanto il ricorrente nem­meno si cura di indicare che cosa i testi in questione avrebbero riferito a suo scarico, né spiega perché le citate risultanze processuali consentirebbero di sovvertire gli elementi che hanno indotto la prima Corte ad accertare un coinvolgimento diretto della __________ Ltd. e di sé medesimo nella fase successiva all'essiccazione dei fiori di canapa da parte della __________ (carico della marijuana su un furgone della __________, trasporto dello stupefacente in un capannone di __________, confezione della droga in sacchetti odorosi sotto vuoto, imballaggio in cartoni e carico degli stessi su autotreni per l'immissione sul mercato nazionale e internazionale: sentenza, pag. 27 a 44, in cui i primi giudici hanno ripercorso con attenzione, fondandosi su numerose testimonianze, il tragitto che la merce seguiva una volta essiccata dalla __________). Inoltre il ricorrente trascura che, come uno dei fratelli __________ (__________) ha riferito al Procuratore pubblico, fin dall'inizio era stato stabilito con la __________ Ltd., segnatamente con __________ e il ricorrente, che la distillazione di olio (attività riconosciuta dall'imputato) sarebbe avvenuta solo con gli scarti della canapa, mentre che le parti pregiate, cioè i fiori, sarebbero state essiccate e messe in bidoni, fermo restando che la destinataria del prodotto era proprio la __________ Ltd. (sentenza, pag. 32). Insistere sull'estraneità di quest'ultima alla fase successiva all'essiccazione dei fori e delle talee non è quindi serio, tanto meno ove si consideri che al dibattimento __________ ha confermato come a volte l'imputato verificasse di persona il contenuto dei bidoni prima che fossero portati via (sentenza, pag. 30).

 

                                   4.   Secondo il ricorrente la Corte sarebbe incorsa in un altro arbitrio accertando che il magazzino di __________ era stato locato alla __________ Ltd. e che i bidoni blu contenenti i fiori di canapa essiccati dalla __________ venivano consegnati alla __________ Ltd. In realtà – egli sostiene – quel magazzino era stato locato personalmente da __________, come ha confermato __________ nel verbale del 1° settembre 2003, mentre le deposizioni di __________ e __________ si limitano ad attestare che i bidoni provenienti dalla __________ venivano trasportati a __________. Anche in questa caso la critica non è seria. Che il noto contratto di locazione sia stato firmato da __________, organo della __________ Ltd., non tiene sicuramente indenne la ditta, cui per altro i fiori di canapa essiccati erano rimessi dalla __________, tanto meno se si pensa che proprio due dipendenti della __________ Ltd., __________ e __________, si occupavano della distillazione per la produzione dell'olio, del trasporto dei fiori secchi a __________ mediante il noto furgone giallo e della confezione dello stupefacente in sacchetti sotto vuoto. Certo, a pag. 25 della sentenza i primi giudici hanno accertato che i bidoni contenenti i fiori secchi erano prima conservati in celle frigorifere e poi trasportati dalla __________ Ltd. Asserire che tale precisazione sia incompatibile con l'accertamento secondo cui la marijuana era poi trasportata nel magazzino di __________ rasenta tuttavia la temerarietà, ogni attività correlata all'uso del capannone risultando svolta da personale – ricorrente compreso – della __________ Ltd.

 

                                   5.   Il ricorrente si sofferma sulle pagine 29, 30, 33 e 41 della senten­za impugnata, nelle quali la Corte ha esposto i motivi per cui egli doveva essere consapevole che la produzione di fiori di canapa da parte della __________ era stata destinata al mercato della droga. Ora, giovi subito premettere che quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2. pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pouvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative al foro interiore di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare, o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr. sempre sul piano federale: Schweri, Le pouvoir en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in: FSJ 748C pag. 67 in basso).

 

                                         a)   Ricordato come l'imputato abbia sempre proclamato la sua estraneità allo scopo cui __________ aveva destinato la __________ Ltd., sostenendo di essersi limitato a fornire la genetica e la consulenza per lo sviluppo della canapa a fini di ricerca medica e per produrre oli essenziali, come pure affermando di essersi recato a __________ solo per confezionare fiori secchi provenienti dai fratelli __________ (e mai della __________) in vista della distillazione, la Corte ha nondimeno concluso che l'imputato era perfettamente conscio di tutta l'attività della __________ Ltd., compresa la destinazione dei fiori secchi. Secondo i giudici, egli sapeva perfettamente che sia la distillazione dei residui vegetali, così come la produzione di olio eterico e la ricerca nel campo della canapa medica erano solo coperture e che il vero fine era la produzione di marijuana da smerciare come droga. Essa ha fondato tale convincimento sul fatto che l'imputato aveva sottoscritto quasi il 50% delle azioni della __________ Ltd. e aveva apportato alla ditta metà del capitale sociale (fr. 250'000.–: sentenza, pag. 27). Oltre a ciò egli aveva firmato vari contratti sia con dipendenti della società, sia con aziende che con la __________ Ltd. collaboravano nel campo della coltivazione e della produzione di canapa (sentenza, pag. 27). Egli sapeva dipoi che sin dall'aprile del 2001 l'attività di __________ (vendita, ma anche produzione di canapa) era illegale (sentenza, pag. 27).

 

                                         b)   Nel motivare il loro convincimento i giudici hanno rammentato anzitutto che in aula __________, dipendente della __________ come responsabile della distilleria e della sicurezza dello stabile, ha dichiarato che l'imputato sapeva benissimo dove finisse la canapa prodotta (sentenza, pag. 29). Il testimone ha confermato altresì che a volte l'imputato verificava di persona il contenuto dei bidoni blu da portare via (sentenza, pag. 30). __________, uno dei titolari della __________, ha riferito di avere visto l'imputato quasi ogni giorno intento a seguire la coltivazione presso la ditta a __________ (sentenza, pag. 31). Fondandosi sulle dichiarazioni dei fratelli __________, di __________ (dipendente della __________ Ltd.) e di __________ (responsabile della __________) la Corte ha quindi ritenuto che la __________ distillasse soltanto i resti delle piante, senza i fiori, e che tale attività fosse una copertura per il reale scopo dell'azienda, consistente nel commercio di marijuana (sentenza, pag. 32). L'imputato – ha ribadito la Corte – sapeva dunque perfettamente che la produzione di canapa, cui concorreva la __________ grazie anche ai suoi consigli, finiva per alimentare il mercato della droga (sentenza, pag. 33).

 

                                         c)   Sempre per quanto riguarda la consapevolezza dell'imputato circa il trasporto della canapa prodotta dalla __________ con le talee fornite dai fratelli __________ e venduta alla __________ Ltd., sia della confezione in sacchetti sotto vuoto da 500 g nel capannone di __________, i primi giudici si sono fondati anche sulle dichiarazioni del dipendente della __________ Ltd. __________. Questi ha affermato che riceveva gli ordini dall'imputato, a volte per il tramite di __________, soggiungendo che pure l'imputato guidava il furgone giallo della __________ Ltd., (oltre a lui e __________) e che i bidoni blu erano portati nel magazzino di __________ o dall'imputato medesimo o da __________ o da __________, sicché egli aveva capito che la destinazione del prodot­to era il marcato della droga (sentenza, pag. 34). Tali dichiarazioni sono poi state confermate da __________ anche in un con­fronto con l'imputato. La Corte ha evocato inoltre le dichiarazioni di __________ (uomo tuttofare della __________ Ltd.) in un verbale davanti al Procuratore pubblico del 14 novembre 2003, sebbene al primo interrogatorio e ancora in aula costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere. E __________ ha confermato per lo meno la presenza dell'imputato durante la confezione dello stupefacente, ciò che la Corte ha ritenuto credibile anche perché suffragato da __________ (sentenza, pag. 38). La Corte ha menzionato altresì quanto riferito da __________ in un verbale di confronto del 30 settembre 2003, nel quale egli ha precisato di avere visto anche l'imputato sul posto e di avere tratto l'impressione che anche lui impartisse ordini (sentenza, pag. 39), e quanto affermato da __________ in un verbale di confronto del 1° ottobre 2003, nel quale egli ha confermato la versione di __________, __________ e __________ circa il trasporto dello stupefacente a __________ e il mezzo utilizzato (sentenza, pag. 41). Nelle condizioni descritte la Corte ha concluso che l'imputato ha non solo fornito la genetica e dispensato consigli per la coltivazione della canapa, ma ha attivamente partecipato anche al trasporto del prodotto a __________ e alla sua confezione prima in sacchetti sotto vuoto da mezzo chilo e poi in cartoni.

 

                                         d)   Per quel che è della successiva fase (carico della marijuana sugli autotreni e destinazione finale), la Corte di assise ha ricordato le diatribe sorte fra l'imputato e __________, come pure l'artificio escogitato dallo stesso __________ nell'ottobre del 2002, quando costui era riuscito a far radiare l'imputato dal consiglio di amministrazione della __________ Ltd. e a far nominare come amministratore unico l'avv. __________ (sentenza, pag. 43). Per finire la Corte non ha ravvisato prove che consentissero di accertare una partecipazione dell'imputato anche alla fase finale dell'operazione. Essa ha circoscritto quindi il ruolo di lui alla fornitura delle sementi alla __________ Ltd. e, per il tramite di questa, ad altri coltivatori dediti alla produzione di canapa in serra e indoor. Non che l'imputato si fosse limitato a fungere da consulente, giacché egli si è occupato anche del trasporto dello stupefacente e della confezione in sacchetti sotto vuoto. Di quest'ultima operazione però si è prevalentemente occupato __________, più astuto dell'imputato, appropriandosi dell'affare nel miglior momento. Ciò non toglie che l'imputato fosse perfettamente consapevole circa la destinazione della canapa, non usata ai fini di distillazione, ma per rifornire il mercato della marijuana.

 

                                         e)   Secondo il ricorrente, nel vagliare l'aspetto soggettivo dell'imputazione la Corte ha disconosciuto che egli non ha mai potuto beneficiare di un permesso di lavoro e che il suo soggiorno nel Ticino era forzatamente limitato a determinati periodi. La Corte ha pure ignorato, a suo modo di vedere, i verbali delle riunioni tenute presso la __________, i quali confermano in modo irrefutabile che egli non è mai stato presente alle discussioni sul commercio dei sacchetti contenenti la marijuana. In realtà l'argomentazione è palesemente appellatoria. Il ricorrente espone in effetti il suo punto di vista e la sua interpretazione dell'accaduto, ma non spiega perché accertando la sua consapevolezza i primi giudici avrebbero valutato con arbitrio gli indizi a suo carico esposti nella sentenza impugnata, a cominciare dalle dichiarazioni delle altre persone coinvolte. Certo, il ricorrente persiste nel proclamare la sua buona fede e rimprovera alla Corte di essere trascesa in arbitrio anche nella misura in cui si è riferita al rapporto del dott. __________, medico cantonale aggiunto, e alla testimonianza di lui in aula allo scopo di smentire l'affermazione che i fiori secchi andassero posti sotto vuoto per essere meglio conservati in vista della distillazione, la __________ Ltd. non disponendo di locali adatti (sentenza, pag. 42). Il richiamo all'opinione del dott. __________ non appare tuttavia arbitrario, men che meno ove si consideri che in realtà i fiori secchi non sono mai stati distillati (sentenza, pag. 42). Il ricorrente cerca di prospettare soluzioni alternative, individuando nell'interrogatorio del dott. __________ e nel suo rapporto riscontri suscettibili di far apparire la sua versione come altrettanto sostenibile, ma ciò non basta a sostanziare arbitrio di sorta. Contrariamente a quanto egli pretende, la Corte non si è quindi sospinta in arbitrio accertando la sua consapevolezza circa il disegno criminoso ordito dai fratelli __________ e da __________.

 

                                   6.   Il ricorrente sottolinea che, come risulta a pag. 12 della sentenza impugnata e dalla testimonianza dell'avv. __________, egli deteneva un semplice certificato azionario attestante la proprietà di 248 azioni della __________ Ltd. su un totale di 500 azioni da nominali fr. 1'000.– ciascuna, onde la sua posizione di azionista minoritario. Se non che, nel dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata (pag. 53) la Corte gli fa carico di avere agito quale socio fondatore della __________ Ltd., unitamente a __________, di cui deteneva “la metà” delle azioni. La critica del ricorrente è di per sé fondata (248 azioni non sono la metà di 500), ma rimane senza conseguenze. Al momento di vagliare l'aspetto soggettivo dell'infrazione con riferimento al ruolo avuto dal ricorrente in seno alla società, i primi giudici hanno rilevato in effetti come questi avesse sottoscritto “quasi il 50%” delle azioni, ma avesse apportato almeno il 50% del capitale, ossia fr. 250'000.– (sentenza, pag. 27). Pur riportata con approssimazione nel dispositivo, la circostanza non ha in ogni modo influito sulla condanna, fondata sul presupposto che l'imputato detenesse 248, non 250 azioni. Non soccorrono dunque gli estremi per riformulare in cassazione il dispositivo impugnato.

 

                                   7.   Il ricorrente adduce come a più riprese la Corte di assise abbia dato atto che egli non ha conseguito alcun illecito profitto (pag. 48, 49 e 52). Ciò nonostante, essa lo ha arbitrariamente riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere realizzato nel complesso, sia personalmente sia attraverso la copertura della società, una cifra d'affari stimabile in almeno 10 milioni di franchi. Il che risulta ancor meno comprensibile, in mancanza di illecito profitto non essendo egli stato condannato al pagamento di alcun risarcimento compensativo allo Stato. La doglianza verte sull'applicazione del diritto federale e sarà vagliata più avanti.

 

                                   8.   Allega il ricorrente come da pag. 36 a 39 della sentenza impugnata la Corte di assise abbia riportato i verbali istruttori resi da __________, salvo che al dibattimento costui si è avvalso della facoltà di non rispondere e, a precise domande del presidente della Corte, si è rifiutato di confermare il contenuto delle precedenti dichiarazioni che lo chiamavano in causa. A meno di cadere in arbitrio, la Corte non poteva perciò far capo a tali protocolli per fondare il verdetto di colpevolezza. Ora, la Corte di assise non ha trascurato la questione. Ha ricordato che prima di chiamare in causa l'accusato nel verbale del 14 novembre 2003 (sentenza, pag. 37 seg.), in un precedente verbale del 29 ottobre 2003 __________ aveva rifiutato di rispondere (sentenza, pag. 38). La Corte di assise ha nondimeno rilevato che tale silenzio non inficiava la successive affermazioni, almeno sulla presenza del ricorrente alle operazioni di confezione e di imballaggio dello stupefacente, poiché collimanti con la versione di __________ (sentenza, pag. 38). Premesso che raccontando quanto figura nel verbale dell'11 novembre 2003 il ricorrente si è autoaccusato di un reato, i primi giudici hanno soggiunto che quell'interrogatorio ha avuto luogo dopo la messa in libertà provvisoria, ciò che esclude una menzogna per ragioni tattiche, in specie per ottenere la scarcerazione (sentenza, pag. 38).

 

                                         La Corte ha poi soggiunto che in aula l'imputato si è nuovamente rifiutato di rispondere, forse così consigliato dal suo legale. Essa ha ritenuto però tale comportamento ininfluente. Intanto perché costui non aveva confermato, ma nemmeno smentito il contenu­to del precedente verbale. Inoltre perché in una lettera del 24 febbraio 2004 il legale aveva comunicato alla Corte che il suo assistito confermava i verbali già resi agli inquirenti (sentenza, pag. 38). A domanda del presidente, il quale desiderava sapere come mai egli non confermasse neppure tale affermazione, il ricorrente ha reagito spaesato, volgendo lo sguardo alle spalle e cercando il conforto del legale. Non avendo potuto ottenere consiglio, egli ha preferito tacere. Il che – a parere della Corte – non rende la confessione al Procuratore pubblico meno credibile, la presenza di lui nel capannone di __________ risultando non solo dalle deposizioni di __________ e __________, ma anche dalle sue stesse ammissioni (sentenza, pag. 39). D'altra parte – ha concluso la Corte – se __________ avesse voluto ingiustamente accusare il ricorrente, non avrebbe riferito agli inquirenti di non sapere chi trasportasse a __________ i fiori secchi contenuti nei bidoni blu; avrebbe semplicemente chiamato in causa il prevenuto (sentenza, pag. 39). Su tali considerazioni il ricorrente sorvola del tutto, non spiegando perché la prima Corte avrebbe valutato arbitrariamente le prove ritenendo ininfluente nelle circostanze descritte il fatto che egli si sia avvalso a due riprese della facoltà di non rispondere. Formulato in modo appellatorio, il ricorso sfugge perciò a un esame di merito e va dichiarato inammissibile.

 

                                   9.   Nella condanna per infrazione (aggravata) alla legge federale sugli stupefacenti relativa alla produzione di fiori essiccati da parte della __________ il ricorrente ravvisa, comunque sia, una violazione del principio in dubio pro reo, la prima Corte avendo trascurato di considerare svariate circostanze suscettibili di ridimensionare la sua responsabilità dal profilo penale. In particolare ribadisce:

                                         –  che nel 1999 egli esercitava in Olanda un'attività consistente nella vendita di semi di canapa, senza essere incorso in sanzione alcuna;

                                         –  che egli è stato convinto ad avviare la nota attività nel Ticino, essendogli stato spiegato che in Svizzera la coltivazione di canapa è legale;

                                         –  che, di professione biologo, egli sapeva come la Svizzera fosse da sempre riconosciuta come paese ove operano grandi società farmaceutiche;

                                         –  che egli è venuto in Svizzera persuaso che la società da fondare avrebbe prima o poi trovato un settore di mercato nel campo delle applicazioni mediche della canapa;

                                         –  che in presenza nel consiglio di amministrazione della __________ Ltd., composto di persone rispettabili, egli non aveva motivo per ritenere che la ditta stesse avviando un'attività illecita;

                                         –  che al dibattimento il dottor __________ ha confermato come la canapa, e più precisamente il THC, possa avere uno sbocco nel campo della medicina e che nell'autunno del 2001 l'avvocato __________ e il dottor __________ si erano recati a Berlino a un convegno internazionale sulle applicazioni mediche della canapa, dove hanno incontrato responsabili di ditte farmaceutiche interessate alla produzione di medicamenti a base di THC;

                                         –  che, sempre nell'autunno del 2001, egli ha partecipato a una cena con il dottor __________ durante la quale ha espressamente domandato quale fosse la procedura da seguire per ottenere il permesso di esportare canapa coltivata nel Ticino e destinata a un importante gruppo farmaceutico inglese, in tale occasione il dottor __________ ha annunciandogli l'intenzione di avviare un progetto di applicazione sperimentale di medicamenti a base di canapa;

                                         –  che all'inizio del 2002 è stata costituita un'associazione insubrica di medici interessati alle applicazioni terapeutiche della canapa;

                                         –  che tutto quanto precede risulta dal rapporto del dottor __________, dalla sua deposizione in aula e dai verbali dell'avvocato __________;

                                         –  che egli ha messo in punto un preparato a base di canapa donato a più riprese al dottor __________;

                                         –  che la __________ Ltd. non ha mai acquistato né venduto fiori secchi e che nel contratto firmato a suo tempo con la __________ dei fratelli __________ la ditta si impegnava a rispettare le disposizioni vigenti;

                                         –  che tanto lui medesimo quanto altri membri della __________ Ltd. sono stati ingannati sin dall'inizio dal socio fondatore __________.

 

                                         a)   Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, oggetto del ricorso, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una versione più sfavorevole all'imputato quando, a una valutazione non arbitraria del materiale processuale, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il principio non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire rilevanti dubbi sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 32 consid. 3d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41).

 

                                         b)   Nella fattispecie non si può dire che la Corte abbia condannato il ricorrente, almeno per quanto attiene alla violazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 LStup) correlata ai capi d'imputazione n. 1.7 e 1.8 dell'atto di accusa (oggetto del ricorso), quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Gli argomenti posti alla base dell'assunto secondo cui la Corte avrebbe disatteso il citato principio si ancorano a censure di arbitrio infruttuose già trattate nei considerandi che precedono, senza contribuire a sollevare dubbi rilevanti sulla colpevolezza fondata sulla valutazione complessiva delle prove a carico. Anche sotto questo profilo il ricorso è destinato all'insuccesso.

 

                                10.   Secondo il ricorrente la Corte di assise ha violato il diritto federale ritenendolo autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2 lett. c LStup). Egli sottolinea che, stando alla sentenza impugnata, per quanto riguarda la __________ egli non ha partecipato alla destinazione finale del prodotto e nemmeno ha ricavato denaro dalla sua attività (sentenza, pag. 46). Anzi, egli rileva di non avere tratto alcun vantaggio economico dall'operazione, seppure – per la Corte – ne avesse l'intenzione (sentenza, pag. 46).La Corte ha dunque disatteso il diritto federale nella misura in cui, dopo avere riconosciu­to a più riprese la mancanza di prove circa il conseguimento di una grossa cifra d'affari o di un guadagno considerevole, ha ugualmente applicato a suo carico l'aggravante dell'art. 19 n. 2 lett. c LStup. A maggior ragione ove si pensi che essa ha fatto capo a tale norma pur escludendo la possibilità di condannarlo a un risarcimento compensatorio, e ciò proprio per l'assoluto difetto di prove in merito a un tornaconto dall'attività delittuosa (sentenza, pag. 52).

 

                                         a)   Dalla sentenza impugnata si evince che l'intera produzione della __________ destinata alla __________ Ltd. consisteva in 33'648.26 kg di fiori di canapa. E siccome il prodotto essiccato (marijuana) ne costituiva il 15%, la Corte ha ritenuto che il prodotto finito fosse pari ad almeno 4.5 t. Quanto al valore della droga per la __________ Ltd., esso ammontava a fr. 2'000.– il kg (prezzo di rivendita affermato da __________ per conto della __________), onde un giro d'affari di almeno fr. 9'000'000.–. Tenuto conto che i “canapai” acquistavano il prodotto a un prezzo compreso tra i fr. 2'300.– e 2'800.– il kg e lo rivendevano a uno variante da fr. 5.– a fr. 8.– il g, l'importo di fr. 2'500.– indicato nell'atto di accusa è il prezzo medio di vendita della canapa ai negozi. La Corte ha riconosciuto che tale calcolo non può invero essere applicato al ricorrente, non risultando che egli abbia effettivamente partecipato alla vendita. Per di più, secondo la Corte, non è chiaro dove la droga sia finita una volta caricata sugli autotreni, non essendo stato possibile appurare se tutta la marijuana sia stata venduta ai “canapai” o sia stato esportata. Il giro d'affari deve ad ogni modo essere quantificato, per la Corte, in almeno 10 milioni di franchi, considerando che dalla rivendita fra grossisti la __________ Ltd. qualche cosa doveva pur guadagnare e che, comperando a fr. 2'000.– il kg, essa doveva rivendere a un prezzo almeno leggermente maggiorato (sentenza, pag. 45 seg.).

                                     

                                         b)   A norma dell'art. 19 n. 2 LStup un caso è da considerare grave – tra l'altro – se l'autore realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. In DTF 129 IV 253 il Tribunale federale ha ricordato che una persona agisce per mestiere quando risulta che dal tempo e dai mezzi consacrati all'attività delittuosa, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato, come pure dagli introiti prospettati o ottenuti, essa eserciti la sua attività alla stregua di una professione, foss'anche accessoria. Occorre tuttavia che l'autore si prefigga di ottenere entrate relativamente regolari, costituenti un apporto di rilievo al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia perciò, in un certo modo, inserito nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1 pag. 254 con riferimenti). L'aggravante del traffico per mestiere presuppone, in linea generale, che l'autore ricerchi e ottenga effettivamente, grazie all'attività delittuosa, guadagni relativamente regolari, che contribuiscano in modo non trascurabile a soddisfare i suoi bisogni. Poiché proprio quando conta su introiti per finanziare una parte del suo tenore di vita l'autore diventa socialmente pericoloso (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag. 255 con riferimenti).

 

                                         c)   Trattandosi dell'aggravante prevista dall'art. 19 n. 2 lett. c LStup, in particolare, la norma prevede espressamente che essa è data solo quando chi si dedica al traffico di droga per mestiere ritrae una cifra d'affari considerevole o un guadagno importante. Decisivi sono, da un lato, l'introito lordo e, dall'altro, il beneficio netto conseguito (DTF 129 IV 252 consid. 2.2 pag. 255). Il primo deve ammontare ad almeno fr. 100'000.–, il secondo deve raggiungere almeno fr. 10'000.– (DTF 129 IV 153 consid. 2.2 pag. 255). La cifra d'affari e il guadagno devono essere stati effettivamente ottenuti (DTF 129 IV 253 consid. 2.2 pag. 255, 117 IV 63 consid. 2a pag. 65). La mera aspettativa non è sufficiente (Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband, Betäubungsmittelstrafrecht, Basilea 1995, n. 194 ad art. 19 Stup; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 102 ad art. 19 LStup con rinvio a DTF 117 IV 65 consid. 2a). La fattispecie qualificata dell'art. 19 n. 2 lett. c LStup costituisce, in sostanza, una circostanza personale nel senso dell'art. 26 CP (Albrecht, op cit., n. 195 ad art. 19 LStup).

 

                                         d)   Nella fattispecie il ricorrente assume a ragione che il presupposto testé illustrato fa difetto. La stessa Corte ha accertato che l'imputato non consta avere realizzato personalmente una cifra d'affari stimabile in almeno fr. 100'000.– (dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata), né tanto meno che egli abbia tratto guadagno dall'attività illecita cui ha partecipato. Certo, egli sapeva che la marijuana era destinata al mercato della droga e avrebbe prodotto una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole, ma ciò non basta per configurare l'aggravante, secondo cui l'autore deve avere realmente e personalmente conseguito quanto prevede l'art. 19 n. 2 lett. c LStup. È vero che con la vendita della canapa alla __________ Ltd. il giro d'affari ammontava a fr. 9'000'000.– (sentenza, pag. 45). Di tale circostanza però il ricorrente non può essere chiamato a rispondere. A prescindere dal fatto che la cifra d'affari determinante è quella al momento della (presunta) vendita di droga da parte della __________ Ltd. (fr. 10'000'000.–, ossia il costo di fr. 9'000'000.– più il guadagno di fr. 1'000'000.–: sentenza, pag. 46; sulla nozione di cifra d'affari v. DTF 117 IV 63 consid. 2a pag. 65), non risulta che il ricorrente abbia riscosso introiti per quanto riguarda la prima fase dell'operazione (acquisto della droga da parte della __________ Ltd.). Né è preteso che egli abbia integrato gli estremi dell'aggravante in altro modo nonostante – ad esempio – l'equivoca formulazione del dispositivo n. 1.1.7, il quale ad ogni buon conto non comporta il riconoscimento dell'aggravante, che come detto (dispositivo n. 1.1, pag. 53) è stata applicata solo in relazione alla cifra d'affari riportata a pag. 46 della sentenza impugnata (v. anche la sentenza, pag. 49 in alto).

 

                                         e)   Ciò posto, nella misura in cui ha individuato gli estremi dell'aggravante secondo l'art. 19 n. 2 lett. c LStup, la Corte di merito non ha avuto corretta nozione del diritto. Né può entrare in considerazione – stando alla giurisprudenza del Tribunale federale – una condanna per tentativo di commissione aggravata del reato nella misura in cui, dandosene il caso, il ricorrente si proponesse di conseguire una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole dalla sua attività (DTF 129 IV 188 consid. 3.3 pag. 195). Ne segue su questo punto il ricorso dev'essere accolto, il solo traffico di marijuana costituendo, in assenza di una della aggravanti dell'art. 19 n. 2 LStup, infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti, senza riguardo alla quantità trafficata (DTF 117 IV 314 consid. 2).

 

                                11.   Cadendo l'aggravante citata, si impone di ricommisurare tanto la pena principale quanto la pena accessoria (espulsione) sulla base delle condanne per infrazione semplice e per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 296 cpv. 1 CPP).

 

                                         a)   L'art. 63 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) e la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 I 44 consid. 2d pag. 47, con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 188 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per contro, svolgono un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Quanto al principio della parità di trattamento, esso assume rilevo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 152; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

 

                                         b)   Nel condannare il ricorrente alla pena di 4 anni di reclusione la Corte delle assise criminali ha definito anzitutto estremamente grave la colpa di lui, avendo egli delinquito senza scrupoli ben sapendo, in virtù della sue specifiche conoscenze, che trattava con __________ ingenti quantità di canapa destinate al mercato della droga. Pur non considerandolo una sorta di “padre e padrone” delle coltivazioni indoor nel Ticino, i primi giudici hanno nondimeno ritenuto che egli, grazie alle sue indubbie conoscenze tecniche, abbia fornito un contributo importante allo sviluppo e alla professionalizzazione di tali produzioni. Né l'imputato poteva beneficiare di riduzioni di pena, dato il suo comportamento processuale caratterizzato dal diniego di ogni responsabilità. Inoltre la Corte ha ritenuto preoccupante e pericolosa la convinzione espressa dell'imputato, secondo cui fumare canapa fa bene. Riferendosi al movente, i primi giudici hanno dato atto che il soggetto non ha conseguito alcun guadagno illecito, mentre profitti ha verosimilmente tratto __________, ingannandolo. D'altro lato l'imputato non ha mai rifuggito dal dispensare consigli per la coltivazione e la produzione della canapa, né per la confezione e la conservazione della marijuana, né per l'investimento del denaro e nemmeno ha mancato di riscuotere emolumenti come membro del Consiglio di amministrazione della __________ Ltd. (oltre fr. 15'000.–) o di ricuperare gran parte del credito per la fornitura di impiantistica. Né egli ha agito per idealismo. La Corte non ha comunque perduto di vista che da tutta l'attività esposta nell'atto di accusa l'imputato non ha verosimilmente tratto beneficio economico, il vero affare essendogli stato sottratto da __________ proprio “in dirittura d'arrivo” (sentenza, pag. 46 a 48).

 

                                               A favore dell'imputato la Corte ha annoverato l'incensuratezza, il fatto che – pur nel solo risultato – egli sia stato ingannato dal socio e non abbia tratto benefici economici, la provenienza da un'altra cultura, segnatamente da un paese come l'Olanda in cui è notoria una certa tolleranza in materia di commercio di canapa, e la situazione personale, in particolare come padre di una bambina in tenera età che vive lontano da lui. Essa ha pure tenuto conto di una certa sensibilità alla pena, sia per quanto riguarda le condizioni di detenzione durante il carcere estradizionale prima e presso le carceri pretorili poi, sia per quel che sarà durante l'espiazione della condanna (sentenza, pag. 49). La Corte non ha invece considerato la pretesa situazione di tolleranza attribuibile al dibattito sulla proposta di depenalizzazione dell'uso della canapa, tale questione non avendo nulla a che vedere con la produzione di tonnellate di marijuana (sentenza, loc. cit.). Ha considerato però come circostanza attenuante il fatto che l'imputato ha agito attorniato da avvocati e medici poco avveduti (sentenza, pag. 50). Richiamate alcune sentenze emesse da Corti ticinesi, essa ha per finire ritenuto giustificata la condanna dell'imputato a 4 anni di reclusione.

 

                                         c)   Come si è visto, oltre che per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (non contestata), punibile con l'arresto e con la multa, il ricorrente va riconosciuto colpevole di infrazione (intenzionale) semplice alla legge federale sugli stupefacenti, punita con una pena massima di 3 anni di detenzione cumulabile alla multa (art. 19 n. 1 LStup). Ancorché nel capo d'imputazione n. 1 dell'atto di accusa siano state ascritte all'imputato varie infrazioni, in assenza di concorso con un reato più grave più infrazioni (semplici) alla legge federale sugli stupefacenti (art. 68 n. 1 CP) comportano sempre una pena massima di tre anni di detenzione (Corboz, op, cit., n. 71 ad art. 19 LStup con riferimento all'art. 36 CP; cfr. anche l'art. 68 n. 1 CP, secondo cui in caso di concorso il giudice è vincolato al massimo legale della specie di pena). I reati commessi dal ricorrente non sono passibili perciò di una pena privativa della libertà superiore ai tre anni di detenzione.

 

                                               Vista nella fattispecie la scarsa incidenza della contravvenzione, in assenza di attenuanti al ricorrente potrebbe di per sé essere irrogata una pena vicina al massimo edittale dell'art. 19 n. 1 CP (tre anni di detenzione). Non va dimenticato infatti l'importante e finanche decisivo contributo da egli apportato alla produzione di 4.5 t di marijuana, che sapeva essere destinata ad alimentare il mercato della droga. Per converso, non si devono trascurare nemmeno le circostanze attenuanti illustrate nella sentenza impugnata (incensuratezza, provenienza da un paese – l'Olanda – ove è notoria una certa tolleranza verso il commercio della canapa, distacco dalla figlioletta in tenera età, sensibilità alla carcerazione, influenza di avvocati e medici poco avveduti). Che il ricorrente non abbia conseguito un guadagno o una grossa cifra d'affari ha invece poco peso nella commisurazione della pena, tale circostanza implicando già la derubricazione da infrazione aggravata a semplice della legge federale sugli stupefacenti. Ciò posto, ben ponderato tutto quanto precede, al ricorrente si giustifica di infliggere una pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto. Contrariamente a quanto egli assevera, non sussistono invece motivi sufficienti per mitigare ulteriormente la condanna in limiti che ne consentano la sospensione condizionale.

 

                                12.   Secondo il ricorrente, anche la pena accessoria dell'espulsione dev'essere adeguatamente ridotta. Dato quanto precede, l'argomentazione si rivela fondata, dovendosi rispettare un certo rapporto di proporzionalità tra la pena accessoria e quella principale (DTF 123 IV 107 consid. 3 pag. 110). Tenuto conto, sotto il profilo dell'espulsione, che il ricorrente è venuto nel Ticino esclusivamente per concorrere alla produzione di canapa, che egli non ha legami con la Svizzera e che, comunque sia, l'ordine pubblico va tutelato da commercianti di droghe, anche leggere (sentenza, pag. 51), si legittima di fissare la durata dell'espulsione in 5 anni. Rimane da esaminare se la pena accessoria possa essere sospesa condizionalmente. Ora, giusta l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena accessoria – come quella di una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi – se la vita anteriore e il carattere del condannato lascino supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente e o mediante transazione. L'espulsione può essere sospesa condizionalmente anche se la pena principale va espiata (DTF 114 IV 95 consid. b). Per accordare o negare la sospensione condizionale è determinante esclusivamente il pronostico fondato sui criteri previsti dall'art. 41 n. 1 cvp. 1 CP, relativo alla futura condotta del condannato in Svizzera. Sapere se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o all'estero non è invece di rilievo, tale questione interessando se mai l'autorità preposta all'applicazione dell'art. 55 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 195 consid. 2b). Per decidere se la sospensione condizionale sia suscettibile di trattenere l'imputato dal commettere nuove infrazioni, in ogni modo, il giudice deve valutare globalmente la situazione (DTF 123 IV 107 consid. 4a pag. 111, 119 IV 195 consid. 3b).

 

                                         La sentenza impugnata non contiene alcun pronostico. Si limita a rilevare che assai vivo è rimasto il rapporto dell'imputato con il paese d'origine, dove vivono i genitori (i quali hanno assistito ininterrottamente al dibattimento), ma ciò non è di alcuna pertinenza ai fini dell'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP. D'altro lato non compete alla Corte di cassazione e di revisione penale formulare essa medesima per la prima volta una prognosi sulla futura condotta dell'imputato in Svizzera, per di più sulla base di elementi incompleti e sottraendo al soggetto un grado di giurisdizione. Certo, dalla sentenza impugnata risulta che al dibattimento il ricorrente, abituale consumatore di marijuana, ha dichiarato che appena uscirà di prigione non esiterà a reiterare nel consumo, perché convinto che ciò gli faccia bene, soggiungendo che un joint gli provoca sensazioni di rilassamento molto gradevoli (pag. 10). In assenza di ulteriori riscontri, non si può però ancora scorgere in un intendimento del genere un motivo decisivo per negare ogni pronostico favorevole sulla condotta del soggetto, benché l'esternazione non gli torni - comunque sia- sicuramente di giovamento. Proponendosi di far uso di sostanze stupefacenti, ancorché leggere, egli potrebbe incorrere nel rischio di mantenere quei contatti con l'ambiente dedito al traffico di stupefacenti, che potrebbero spingerlo nel reiterare nei comportamenti all'origine del presente procedimento penale. Senza procedere ad accertamenti più completi sulle reali prospettive del ricorrente in Svizzera una volta scontata la pena, una prognosi fondata soltanto su questo tratto negativo sarebbe però - come visto - prematura.

 

                                         Ora, dalla sentenza impugnata risulta che al momento dell'arresto il ricorrente risiedeva a __________ (sentenza, pag. 10), ossia in un territorio soggetto alla sovranità italiana che consente, in virtù dello statuto speciale di quel comune, un accesso diretto in Svizzera, segnatamente in Ticino. Nulla è pero dato da sapere sulle sue reali relazioni con quella località, che costituisce un punto di riferimento privilegiato per il mantenimento di quotidiani contatti con il Ticino, in specie in vista di una prospettiva di lavoro, analogamente a quanto avviene per i frontalieri. Da qui la necessità di procedere agli accertamenti del caso, che dovranno estendersi anche agli intendimenti del ricorrente una volta uscito dal carcere, segnatamente alle sue concrete prospettive di lavoro in Svizzera tenuto conto delle sue qualifiche professionali (biologo e psicologo) e del suo statuto di cittadino dell'Unione Europea (è infatti anche cittadino britannico). Il comportamento sul posto di lavoro è d'altro canto un elemento di prim'ordine per la formulazione del pronostico favorevole sulla buona condotta (DTF117 IV 3). Infine, non si può nemmeno prescindere dall'accertare quali siano le reali intenzioni del soggetto nei confronti della moglie e della figlioletta, residenti in Spagna (sentenza, pag. 10). Ci si potrebbe infatti chiedere se e in quale misura un ricongiungimento con queste persone potrebbe costituire una circostanza suscettibile di influire positivamente sulla sua futura condotta, ossia al punto dal trattenerlo dal compiere reati. Sarà la nuova Corte di assise che dovrà però determinarsi al riguardo, come pure sugli altri aspetti evidenziati.

 

                                         Ne discende che su questo punto gli atti vanno rinviati a un'altra Corte per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale dell'espulsione, previa formulazione di un pronostico sulla futura condotta del prevenuto in Svizzera dopo avere dato una risposta agli interrogativi testé illustrati (art. 296 cpv. 2 CPP). Dato che l'odierno giudizio comporta una pena privativa delle libertà ampiamente contenuta nei limiti per materia di una Corte delle assise correzionali e che l'oggetto del rinvio riguarda unicamente l'eventuale sospensione condizionale di un'espulsione per 5 anni, si può prescindere dal rinviare gli atti a una nuova Corte delle assise criminali, bastando al riguardo il giudizio di una Corte delle assise correzionali. L'accoglimento del ricorso anche su questo punto implica l'annullamento del dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata, il quale così com'è va inteso come espulsione effettiva dal territorio svizzero (CCRP, sentenza del 30 settembre 1999 in re P., consid. 2c). Al momento di statuire sull'applicazione dell'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP la nuova Corte di assise dovrà, in ogni modo, dipartirsi da un periodo di espulsione dalla Svizzera fissato in 5 anni.

 

                                13.   Se ne conclude, in ultima analisi, che nella misura in cui è ammissibile il ricorso dev'essere parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata va riformato riconoscendo l'imputato autore colpevole di infrazione (semplice) alla legge federale sugli stupefacenti e il dispositivo n. 2.1 modificato nel senso che l'imputato è condannato alla pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto. Quanto al dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata, esso dev'essere annullato e gli atti rinviati a un nuova Corte di assise perché decida se l'espulsione dell'imputato dal territorio svizzero per 5 anni vada sospesa condizionalmente e, dandosene il caso, per quan­to tempo. Con l'emanazione del presente giudizio diviene senza oggetto, infine, la domanda di libertà provvisoria contestuale al ricorso.

 

                                14.   Dato l'esito del giudizio, si legittima di addebitare gli oneri processuali per un terzo al ricorrente e per il resto allo Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'200.– per ripetibili ridotte (art. 15 cpv. 1 e 2 combinato con gli art. 9 cpv. 1, 4 e 6 CPP).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accol­to, il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di infrazio­ne semplice alla legge federale sugli stupefacenti, il dispositivo n. 2.1 è modificato nel senso che al ricorrente è inflitta una pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, e il dispositivo n. 2.2 è annullato, con rinvio degli atti a una Corte delle assise correzionali perché statuisca nel senso dei considerandi sulla sospensione condizionale dell'espulsione per 5 anni.

                                         Per il resto il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1'400.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 1'500.–

                                         sono posti per un terzo a carico del ricorrente e per due terzi a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1'200.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  Ministero pubblico, 6901 Lugano;

                                         –  Corte delle assise criminali, 6901 Lugano;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;

                                         –  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento della sanità e della socialità, Segreteria generale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

                                         –  Direzione del Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano.

 

 

Terzi implicati

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.