Incarto n.
17.2004.24

Lugano

1° giugno 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi e Cometta

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sull'istanza di revisione del 19 maggio 2004 presentata da

 

                                         __________

 

                                         contro

 

                                         la sentenza emanata il 13 novembre 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti:

 

punti di questione:     1. Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 23 giugno 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autrice colpevole di ripetuto furto di lieve entità per avere, fra il gennaio e il 3 febbraio 2003, ripetutamente sottratto in almeno tre occasioni, da sola o con __________, capi di abbigliamento e altri beni a scopo di indebito profitto in danno di un supermercato __________. La refurtiva recuperata è consistita in una felpa, un giacchettino, una dolcevita e altra merce per un valore complessivo di fr. 89.30. In applicazione della pena, Il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusata a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.

 

                                  B.   Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 13 novembre 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la proposta di pena contenute nel decreto di accusa. Contro tale pronunciato __________ è insorta con ricorso per cassazione del 16 dicembre 2003, che questa Corte ha respinto in quanto ammissibile con sentenza del 23 gennaio 2004 (inc. 17.2003.77).

 

                                  C.   Il 19 maggio 2004 __________ ha presentato un'istanza di revisione contro la sentenza del giudice della Pretura penale, chiedendo il rinvio degli atti alla stessa Pretura per nuovo giudizio. L'istanza non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'istante invoca il titolo di revisione disposto dall'art. 299 lett. c CPP, fondando la sua domanda su una dichiarazione del 4 novembre 2003 (autenticata il 4 dicembre successivo dal segretario comunale di __________) in cui __________ la scagiona dalle accuse a lei rivolte durante l'inchiesta di polizia, revocando la chia­mata di correo. Ricordato che tale dichiarazione non è stata considerata da questa Corte nella sentenza del 23 gennaio 2004, l'istante ammette che il 17 marzo 2004 __________ le ha comunicato di ritirare quanto dichiarato il 4 novembre 2003, preoccupata del possibile contenzioso che ne sarebbe seguito, per lei insostenibile dal profilo finanziario e per le sue precarie condizioni di salute. Essa soggiunge nondimeno che, comunque sia, __________ l'ha scagionata, onde la necessità di riesaminare la sua posizione.

 

                                   2.   L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione di una sentenza, in caso di condanna, qualora sussistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice del primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell'art. 397 CP (del resto espressamente richiamato dalla medesima), adempie cioè i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii all'art. 243 n. 3 vCPP). Fatti o mezzi di prova nuovi devono quindi essere rilevanti (sérieux). Nuovo è un fatto o un mezzo di prova del tutto ignoto al giudice che ha statuito (DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 238, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357). Non è nuovo, invece, un fatto o un mezzo di prova che il giudice ha esaminato senza valutarne correttamente la portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi, alla duplice condizione però che il giudice, ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Rilevanti sono fatti o mezzi di prova suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza, in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio apprezzabilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami pag. 67). Che un'assoluzione – totale o parziale – non sembri poter influire sulla commisurazione della pena poco importa (DTF 117 IV 40 consid. 2a con richiami pag. 42).

 

                                   3.   La dichiarazione rilasciata il 4 novembre 2003 da __________ non appare suscettibile di rimettere in discussione gli accertamen­ti che hanno indotto il giudice della Pretura penale a ritenere l'istante colpevole dell'accusa prospettatale. A prescindere dal fatto che il 17 marzo 2004 la stessa __________ ha ritirato tale dichiarazione, in effetti, il primo giudice poteva ancorare la sua decisione anche ad altri elementi di peso. Oltre alla chiama­ta in correità di costei, apparsagli in ogni modo credibile, egli aveva a disposizione la confessione dell'istante. La quale aveva riconosciuto di fronte agli inquirenti di avere sottratto merce dal supermercato in tre occasioni, unitamente alla collega (CCRP, sentenza del 23 gennaio 2004, consid. 3, pag. 3). In par­ticolare essa aveva dichiarato che, quando entrava in servizio per il secondo turno dando il cambio a __________, essa toglieva dagli scaffali gli articoli che le interessavano, li portava alla cassa, li controllava, toglieva i dispositivi di allarme e poi li lascia­va sul bancone in attesa che la collega, smesso l'abito da lavoro, li riponesse in un sacchetto e li portasse con sé (loc. cit.). Essa aveva pure precisato che la merce sottratta veniva messa in una borsa di plastica con la spesa regolarmente pagata alla cassa e che l'indomani lei e la collega si spartivano la refurtiva (loc. cit.).

 

                                         Certo, la prevenuta aveva poi ritrattato tali ammissioni, facendole dipendere dalle pressioni cui sarebbe stata sottoposta dagli inquirenti, ma ciò non aveva convinto il primo giudice, anche perché da una videoregistrazione visionata al dibattimento risultava come taluni sacchetti contenenti articoli rubati fossero effettivamente stati prelevati da __________ al cospetto dell'accusata. Anzi, in un'occasione l'istante medesima aveva aperto un sacchet­to, passandolo alla collega. La quale aveva infine ritirato l'opposizione al decreto di accusa emanato a suo carico per gli stes­si fatti (loc. cit., consid. 3, pag. 4). E la confessione dell'accusata riusciva veritiera, a mente del primo giudice, anche per il fatto che la prevenuta medesima aveva condotto gli agenti di polizia a casa sua, consegnando loro abiti di cui si era impossessa­ta (loc. cit.). Ne segue che, pur facendo astrazione dalla chiama­ta in correità proferita a suo tempo da __________ (ritrattata il

                                         4 novembre 2003 e poi riconfermata il 17 marzo 2004), la particolareggiata confessione dell'istan­te, unitamente al recupero a casa di lei di beni indebitamente sottratti e al contenuto della videoregistrazione sarebbero bastati per sorreggere senza arbitrio la sentenza del primo giudice. Il nuovo documento evocato nella fattispecie, in altri termini, non appare atto a scuotere il convinci­mento non arbitrario raggiunto da quel magistrato il 13 novembre 2003.

 

                                   4.   Gli oneri del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP, cui rinvia l'art. 301 cpv. 2,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'istanza di revisione è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia             fr.   400.–

                                         b) spese                               fr.   100.–

                                                                                       fr.   500.–

                                         sono posti a carico dell'istante.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Servizio di coordinamente cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano.

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.