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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12 luglio 2004 presentato da
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_______________ (patrocinato dall'avv. ___________) |
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contro la sentenza emanata l'8 giugno 2004 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di |
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__________, (patrocinata dall'avv. __________),
non ricorrente; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 giugno 2004 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per avere – fra il luglio e il 6 ottobre 2003 – in correità con la figlia della stessa __________, __________, e
l'amico di lei, __________, acquistato a Bukovica (Bosnia-Erzegovina), importato in Svizzera, depositato nel Ticino e riesportato in Italia almeno 1550 pastiglie di ecstasy (poi sequestrate dai carabinieri di Como). __________ è stato riconosciuto autore colpevole, inoltre, di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per avere – fra l'estate e il 6 ottobre 2003 – offerto e venduto a Lugano altre 50 pastiglie di ecstasy a __________, oltre che autore colpevole di violazione alla legge federale sulle armi e le munizioni per avere – sempre fra l'estate e il 6 ottobre 2003 – portato in Svizzera e conservato su di sé un coltello con lama a scatto lunga 9.8 cm. __________ è stata prosciolta invece dall'accusa di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio di stranieri.
B. In applicazione della pena, il presidente della Corte ha inflitto a __________ 12 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente per 2 anni, e l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni. __________ è stata condannata a una pena identica, ma con la sospensione condizionale dell'espulsione per 5 anni, salvo vedersi revocare il beneficio della sospensione condizionale a una pena di 3 mesi di detenzione irrogatale il 9 novembre 2000 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano. Il presidente della Corte ha ordinato infine la confisca dello stupefacente e di altri beni sequestrati, il sequestro conservativo del denaro destinato al pagamento delle spese di giustizia e la liberazione in favore di __________ di una VW “Golf”, proprietà di lui.
C. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto l'11 giugno 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 12 luglio 2004, egli chiede che la pena accessoria dell'espulsione a suo carico sia sospesa condizionalmente e che la sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. Il ricorso non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base dello stesso materiale processuale vagliato in prima sede. I documenti allegati per la prima volta al ricorso in esame (un contratto di lavoro del 23 giugno 2004 con cui la ditta __________ SA di __________ ha assunto in prova il ricorrente come “rappresentante per materiale alberghiero per i paesi dell'Est”, oltre a una lettera del 24 giugno 2004 in cui la ditta medesima domanda al patrocinatore del ricorrente “l'indirizzo da mettere sul contratto di lavoro”), più recenti della sentenza impugnata, non possono dunque entrare in linea di conto ai fini del giudizio.
2. Unico punto litigioso rimane, nella fattispecie, il beneficio della sospensione condizionale che il ricorrente vorrebbe vedere applicata all'espulsione di 5 anni decisa dal presidente della Corte. Ora, l'art. 55 cpv. 1 CP dispone che il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione; in caso di recidiva l'espulsione può essere pronunciata a vita. L'espulsione è, prima che una pena, una misura di sicurezza a tutela del pubblico. La sua irrogazione soggiace nondimeno ai criteri dell'art. 63 CP (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 108 con rinvii) e il giudizio sulla relativa sospensione condizionale è retto dall'art. 41 n. 1 CP (DTF 119 IV 195 consid. 3 pag. 197).
Per accordare la sospensione condizionale all'espulsione è necessario quindi che nei cinque anni prima del reato l'imputato non abbia scontato una pena di detenzione o di reclusione superiore ai tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale (art. 41 n. 1 seconda frase CP). Inoltre occorre un pronostico favorevole circa la futura condotta in Svizzera, visti i trascorsi e il carattere di lui, con particolare riguardo al suo comportamento sul posto di lavoro (Keller in: Basler Kommentar, edizione 2003, n. 38 in fine ad art. 55 CP con rinvii). Di converso, poco importano le migliori possibilità di reinserimento sociale nel paese d'origine (DTF 119 IV 195 consid. 3 pag. 197). Nella formulazione del pronostico il giudice di merito fruisce poi di ampio apprezzamento (DTF 104 IV 223 consid. 1b pag. 224 in alto). La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale (DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109 in fondo) – ove egli abbia ecceduto o abusato di tale apprezzamento per avere formulato una prognosi esageratamente positiva o negativa, oppure per essersi fondato su criteri di valutazione non pertinenti.
3. Nella fattispecie il presidente della Corte di assise ha accordato la sospensione condizionale alla pena principale (12 mesi di detenzione) proprio alla condizione che sia espiata la pena accessoria (sentenza, consid. 9 in fine). Del resto – egli ha soggiunto – in Svizzera l'imputato non ha futuro: non ha un lavoro, non parla alcuna lingua nazionale (nemmeno l'italiano), ha una formazione professionale (meccanico d'auto) ormai obsoleta, non ha concrete prospettive di aggiornarla, non ha un permesso di condurre mezzi pesanti che gli consenta di svolgere l'attività di camionista esercitata all'estero, non ha interessi culturali, non ha un “retroterra” familiare e affettivo (il matrimonio contratto il 1° maggio 1998 con la madre di __________, già allora settantenne, risultando puramente fittizio), versa in ristrettezze economiche (avendo ormai esaurito il diritto a indennità di disoccupazione) e nelle circostanze descritte incontrerà difficoltà nel trovare un alloggio. Ai margini della società, privo di valori morali e con frequentazioni di personaggi dubbi, egli finirebbe tosto per ricadere nell'illecito (sentenza impugnata, consid. 11). Donde la prognosi sfavorevole sul di lui comportamento futuro in Svizzera.
4. Il ricorrente si duole che senza alcuna competenza in materia il presidente della Corte abbia ritenuto puramente fittizio il suo matrimonio con __________ (nata il __________ 1928), ciò che avrebbe poi falsato l'intero pronostico sulla sua futura condotta il Svizzera. A suo parere il giudice penale può indagare sulla situazione familiare di un imputato, ma la questione del matrimonio simulato “andrebbe risolta in sede amministrativa”. Quanto alla polizia degli stranieri, essa non ha mai ritenuto di dover intervenire nei suoi confronti, tanto meno ove si pensi che egli è sempre vissuto in comunione domestica con la moglie, ha lavorato insieme con lei e ha contributo al suo mantenimento per anni. Dal 1993 al 2002, inoltre, egli ha sempre provveduto finanziariamente a sé stesso e attualmente ha ritrovato un impiego (presso la ditta __________ SA di __________: sopra, consid. 1). Pronunciando l'espulsione effettiva, il presidente della Corte avrebbe trasceso così i limiti delle sue attribuzioni penali, incorrendo nell'arbitrio.
5. Per quel che è dell'espulsione effettiva – come detto (consid. 3) – la sentenza impugnata poggia su una duplice motivazione. Da un lato il primo giudice ha ritenuto che l'esecuzione del provvedimento fosse necessaria per concedere il beneficio della sospensione condizionale alla pena principale, nel senso che in difetto di espulsione effettiva i 12 mesi di detenzione sarebbero stati da espiare (sentenza impugnata, consid. 9 in fine). Dall'altro egli ha ritenuto necessario l'allontanamento effettivo dell'imputato poiché, fosse anche stato accordato il beneficio della sospensione condizionale alla pena principale senza riguardo all'espulsione effettiva, rimanendo in Svizzera egli avrebbe verosimilmente recidivato. Ora, quando una sentenza è sorretta da un doppio ordine di motivi, il ricorrente deve impugnarli entrambi. Se ne censura uno soltanto, il ricorso va dichiarato irricevibile (DTF 121 IV 94 consid. 1b pag. 95, 129 I 185 consid. 1.6 pag. 189). Nel caso specifico, a ben vedere, il ricorrente non critica né l'uno né l'altro dei motivi enunciati nella sentenza di assise. Egli non contesta che sia possibile esprimere un pronostico favorevole circa il suo futuro comportamento solo nel caso di una sua espulsione effettiva dalla Svizzera, né mette in dubbio la valutazione d'insieme che ha indotto il primo giudice a formulare una prognosi negativa anche nel caso in cui la pena principale fosse sospesa senza riguardo all'espulsione effettiva. Già sotto questo profilo il ricorso potrebbe quindi essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.
6. Si volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. L'esistenza del matrimonio invocato dal ricorrente non impedirebbe infatti né l'espulsione in quanto tale (per altro non impugnata) né la relativa esecuzione. L'art. 55 cpv. 1 CP non vieta l'espulsione di una persona sposata. È vero che il giudice deve rinunciare all'espulsione ove abbia modo di formulare una prognosi positiva circa la futura condotta del condannato in Svizzera (Keller, op. cit., n. 11 ad art. 55 CP). E un pronostico favorevole dipende anche dal grado di integrazione sociale dello straniero, al cui proposito l'esistenza di un matrimonio con una persona residente in Svizzera può essere di rilievo. Contrariamente a quanto reputa l'interessato, tuttavia, il giudice non deve limitarsi ad accertare la formale esistenza di un matrimonio. Deve esaminare altresì se il matrimonio sia ancora, al momento del giudizio, un'unione effettiva, stabile e consolidata (cfr. Keller, op. cit., n. 27 e 30 ad art. 55 CP con richiami). Solo un matrimonio che sussiste nella sostanza, del resto, è tutelato dall'art. 8 par. 1 CEDU. I parametri invalsi nella giurisprudenza in materia di polizia degli stranieri possono, a tal fine, essere applicati per analogia (Keller, op. cit., n. 25 in fine ad art. 55 CP).
7. Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che il matrimonio del ricorrente con con __________ fosse simulato fin dall'inizio, “un mero espediente volto all'ottenimento del permesso di soggiorno” (sentenza impugnata, consid. 10). Al proposito non mancano invero seri indizi, come il divario d'età al momento delle nozze (quarant'anni lui, settanta lei) e la circostanza che davanti agli inquirenti __________ nemmeno ricordasse la data del matrimonio (sentenza impugnata, pag. 9 verso l'alto; cfr., in tema di indizi, la sentenza del Tribunale federale 5A.18/2004 del 7 settembre 2004, destinata a pubblicazione, consid. 2 e 3 con rinvii). Certo, il ricorrente ha contribuito nel corso degli anni alle spese domestiche, ma per forza di cose, giacché in seguito al matrimonio __________ si era vista ridurre la rendita AVS, senza acquisire per ciò il diritto a prestazioni complementari (sentenza impugnata, pag. 11 a metà). Comunque sia, quand'anche il matrimonio invocato non potesse dirsi fittizio sin dalla celebrazione, nulla rimaneva della sua sostanza allorché il giudice penale ha statuito (determinante sotto il profilo dell'espulsione: Keller, op. cit., n. 7 in fine ad art. 55 CP). A quel momento il ricorrente aveva ormai allacciato una relazione fissa con __________, figlia di __________, tant'è che quest'ultima non lo ha mai visitato durante il carcere preventivo (sentenza impugnata, pag. 9 in basso). Che il ricorrente abbia vissuto per anni in comunione domestica con la moglie poco sussidia, dunque, ove appena si pensi che nella medesima comunione domestica viveva anche __________ (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Ne segue che un matrimonio del genere ormai non poteva più sorreggere una prognosi favorevole ai fini dell'art. 55 cpv. 1 CP, tanto meno in presenza degli altri fattori negativi che il ricorrente non contesta.
8. Il ricorrente insorge per vero contro la mancata sospensione condizionale dell'espulsione. Ora, che un'espulsione possa essere sospesa è indubbio (consid. 2). Come si è spiegato, però, tale beneficio richiede una prognosi favorevole sul comportamento dell'imputato in Svizzera. Ci si può interrogare, per la verità, come possa un giudice esprimere un pronostico negativo sotto il profilo dell'art. 55 cpv. 1 CP (senza di che non pronuncerebbe l'espulsione) e formularne uno positivo in vista della sospensione condizionale (Keller, op. cit., n. 37 in fine ad art. 55 CP). Sta di fatto che la giurisprudenza non ha escluso tale apparente contraddizione (Keller, op. cit., n. 39 ad art. 55 CP). Una delle ipotesi è – appunto – quella in cui il giudice formula parere positivo circa la sospensione condizionale della pena principale, a condizione che l'espulsione venga eseguita (Keller, op. cit., n. 40 ad art. 55 CP con citazioni). Ad ogni modo, una valutazione favorevole sul futuro comportamento dell'imputato in Svizzera non può essere sorretta, nemmeno ai fini dell'art. 41 n. 1 CP, dalla mera esistenza di un formale matrimonio. Occorre ancora appurare, come nel quadro dell'art. 55 cpv. 1 CP, quale sia la valenza di tale matrimonio come fattore di integrazione sociale (e quale sia la sua sostanza, dato che un'unione effettiva, stabile e consolidata va protetta a norma dell'art. 8 par. 1 CEDU). L'importanza del matrimonio deve ancora essere soppesata, dipoi, con gli altri criteri suscettibili di entrare nell'ambito dell'apprezzamento globale, come nella prospettiva dell'art. 55 cpv. 1 CP (trascorsi, carattere dell'imputato), con particolare riguardo al comportamento sul posto di lavoro (sopra, consid. 2). Nella fattispecie si è appena visto che, al momento in cui ha statuito il giudice penale, il matrimonio dell'imputato con __________ era ormai privo di sostanza (sempre che di sostanza ne abbia mai avuta). Il ricorrente non può quindi evocarlo con successo alla stregua di un elemento di integrazione sociale, idoneo a sovvertire il pronostico negativo del primo giudice.
9. Ci si potrebbe domandare, tutt'al più, se a favore di una sospensione condizionale dell'espulsione possa deporre la relazione
(adulterina) del ricorrente con __________, alla quale il primo giudice ha accordato la sospensione condizionale dell'espulsione. L'eventualità non va scartata a priori, giacché l'art. 8 par. 1 CEDU non si applica solo alle unioni coniugali, ma anche a solide relazioni affettive (Keller, op. cit., n. 28 in fine ad art. 55 CP). Il presidente della Corte ha ritenuto però – senza essere minimamente contraddetto nel ricorso – che dopo la disavventura giudiziaria l'imputato non potrà più contare nemmeno sulla relazione con __________ (sentenza impugnata, pag. 19 in alto). Non solo per avere rifornito di ecstasy la figlia di lei (le 50 pastiglie sopra menzionate, lett. A), ma anche per avere rimproverato a quest'ultima di avere collaborato con gli inquirenti, pregiudicandogli la strategia di difesa (sentenza impugnata, consid. 5 a metà). Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.
10. Infine il ricorrente fa valere – come detto – di avere trovato un lavoro il 23 giugno 2004 presso la ditta __________ SA di __________, che lo ha assunto in prova come “rappresentante per materiale alberghiero per i paesi dell'Est”. L'argomento è nuovo e, come tale, non proponibile (sopra, consid. 1). Di ciò terrà conto ad ogni modo l'autorità chiamata a decidere se e a quali condizioni l'espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova (art. 55 cpv. 2 CP).
11. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
– __________, c/o avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Lugano;
– Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Ministero pubblico, SERCO, Lugano;
– Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, casella postale, 6528 Camorino;
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;
– Dipartimento della sanità e della socialità, Segreteria generale, Bellinzona;
– Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale armi, Berna;
– Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, Berna;
– Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Lugano;
– __________, c/o __________;
– avv. __________.
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Terzi implicati |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
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Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP. |