Incarto n.
17.2004.41

Lugano

12 agosto 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi e Chiesa (in sostituzione del giudice Cometta, assente)

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12 luglio 2004 presentato da

 

 

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

 

 

contro la sentenza emanata il 27 maggio 2003 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

 

 

 

__________,

 (patrocinato dall'avv. __________)

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 10 aprile 2003 __________ e il suo convivente (diventato poi suo marito) __________ hanno sporto querela nei confronti di __________ per ripetuta ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP), oltre che contro ignoti per danneggiamento (art. 144 CP). Conduttori di un appartamento al secondo piano in via __________, palazzo dove abita anche il querelato, i due hanno sostenuto che il 4 marzo 2003, dopo un diverbio con __________, __________ aveva protestato per taluni pacchi di carta e giornali – secondo __________ dei due querelanti – depositati nell'atrio del condominio. Quello stesso giorno, verso le ore 19, __________, soffermatasi nell'atrio dello stabile per ritirare la posta, avrebbe incontrato __________ e lo avrebbe diffidato dal raccontare falsità sul conto suo e del suo compa­gno, i giornali presso l'entrata essendo stati depositati da altri. Costui avrebbe reagito male, insultandola. Temendo per la propria incolumità fisica, __________ si sarebbe ritirata subito nell'appartamento. Uscita dall'ascensore al secondo piano e intenzionata a varcare la soglia di casa, sempre secondo quanto figura nella querela, essa si sarebbe sentita coprire di insulti (“co­gliona, puttana, faccia di merda”) e minacce. Allarmata dalle grida, una certa signora __________ sarebbe comparsa sull'uscio del proprio appartamento e avrebbe udito gli epiteti.

 

                                  B.   Con decreto di accusa del 15 dicembre 2003 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di ingiuria per avere offeso l'onore di __________, tacciandola il 4 marzo 2003 di “puttana, stronza”, mentre ha decretato il non luogo a procedere per il reato di minaccia. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 250.–. Al decreto di accusa __________ ha introdotto opposizione.

 

                                  C.   Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 27 maggio 2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l'imputato. Ricordato che al dibattimento __________, parte civile, aveva precisato di essere stata ingiuriata nell'atrio del palazzo, soggiungen­do che i fatti si erano verificati il giorno della raccolta della carta, mentre l'accusato negava ogni addebito, affermando che il 4 marzo 2003 egli non era nemmeno a casa, ma in ufficio, impegnato a redigere un'istanza per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori, il primo giudice si è domandato se i fatti indicati nel decreto di accusa si fossero davvero verifica­ti quel giorno. A tal fine egli ha accertato che, secondo __________, il tutto era accaduto il primo lunedì del mese (ossia il giorno precedente la raccolta mensile della carta) e che nel marzo del 2003 il Comune di __________ aveva proceduto a tale raccolta martedì 4, sicché i fatti dovevano risalire alla sera di lunedì 3 marzo. Dato che la carta doveva essere depositata prima delle ore ore 8.00 di martedì e che la raccolta sarebbe seguita ancora nel corso della mattinata, l'ora indicata nella querela (19.00) non poteva in effetti che riferirsi al 3 marzo, tanto più che attorno alle ore 18 __________ aveva sentito l'accusato lamentarsi del disordine in cui si trovava l'atrio e aveva chiamato l'amica con il cellulare per sincerarsi che la carta fosse stata depositata corret­tamente. Se non che, l'imputato aveva reagito energicamente all'affermazione di __________, secondo cui i fatti risalirebbero al 3 marzo 2003 (e non al 4 marzo, come figura nel decreto di accusa), e faceva valere di non potersi difendere dalla nuova impu­tazione recando prove a discarico. Onde la decisione, in mancanza del consenso dell'interessato, di non procedere sulla base della mutata imputazione e di assolvere l'accusato.

 

                                  D.   Contro tale sentenza __________ ha inoltrato il 31 maggio 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 12 luglio successivo, essa chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti in prima sede per nuovo giudizio. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288   lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

 

                                   2.   La ricorrente rileva come, stando alla sentenza impugnata, __________ abbia dichiarato con assoluta certezza che i fatti prospettati nella querela si sono svolti il primo lunedì del mese, trat­tandosi del giorno precedente la raccolta della carta. In realtà – essa continua – questi ha sì dichiarato che si trattava di un lunedì, ma subito dopo avere reso tale dichiarazione ha manifestato dubbi, essendosi reso conto che probabilmente versava in errore. E la svista risulta manifestamente suffragata dal diverbio all'origine dei fatti (per la carta straccia disordinatamente depositata nell'atrio del palazzo, che l'accusato attribuiva a torto ai querelanti), il quale è avvenuto in un giorno – il martedì, appunto – in cui quel disordine non era tollerabile. Il lunedì 3 marzo, invece, nessuno avrebbe avuto motivo di lamentarsi, poiché quel giorno era normalmente destinato al deposito della carta.

 

                                         Nella misura in cui la ricorrente sembra dolersi che non sia stato registrato a verbale quanto essa sostiene, ossia che in un secon­do tempo __________ avrebbe espresso dubbi sul giorno in cui si sarebbe svolta la vicenda, il ricorso è inammissibile. Dal verbale del processo risulta che, avvertito della facoltà di non rispon­dere (art. 124, 125 e 126 CP) e ammonito a dire la verità, previa lettura dell'art. 307 CP, __________ – la cui testimonianza è stata verbalizzata – ha dichiarato di essere sicuro che i fatti erano avvenuti la sera del primo lunedì del mese, poiché l'indomani mattina sarebbe passata la raccolta della carta. Egli ha soggiunto di non ricordare se si trattasse del 3 o del 4 marzo, ma di essere certo che si trattava del primo lunedì del mese (verbale, pag. 3). Avesse egli anche solo adombrato l'ipotesi che l'alterco fosse avvenuto la sera del giorno in cui il Comune aveva provveduto a ritirare la carta, la parte civile avrebbe dovuto esigere la messa a verbale di tale precisazione, analogamente a quanto consente l'art. 255 cpv. 3 lett. b e c CPP. Non avendo preteso alcunché, essa non può lamentare ora una verbalizzazione incompleta (art. 288 lett. b CPP).

 

                                         Nella misura in cui la ricorrente rimprovera al giudice della Pretura penale di avere trascurato che nessuno avrebbe reclamato se la carta si fosse trovata nell'atrio lunedì 3 marzo, giorno riservato al deposito, sicché il diverbio può solo essere avvenuto la sera del 4 marzo, quando la carta straccia non poteva più essere tollerata, il ricorso denota chiara indole appellatoria. Nulla esclude infatti che l'imputato possa avere protestato già la sera di lunedì, se a suo giudizio il disordine della carta destinata alla raccolta era indecoroso. La ricorrente assume invero che quanto figura a pag. 7 della sentenza, ovvero che l'accusato avrebbe inveito per il disordine in cui era stata depositata la carta nell'atrio del palazzo, non trova riscontro documentale e non si desume nemmeno dal verbale del dibattimento. L'obiezione cade nel vuoto. Se è vero che la circostanza non figura nella verbalizzazione della deposizione di __________, essa si evince nondimeno dalla querela, come pure nel verbale di polizia reso da __________ – sentito poi al dibattimento – il 18 giugno 2003. Nessun arbitrio è perciò riscontrabile al riguardo.

 

                                   3.   La ricorrente fa notare dipoi che, pur contestando di averla insul­tata, l'accusato non ha revocato in dubbio il giorno in cui ciò è avvenuto e mai ha lasciato intendere che il fatto potesse essere accaduto in un giorno diverso dal 4 marzo. L'obiezione non è seria. Davanti alla polizia, in effetti, il soggetto nulla ha ammesso, limitandosi ad asserire di non ricordare l'episodio descritto nella querela e di ritenersi vittima di una provocazione. Quanto alle accuse mossegli da __________, ossia di avere inveito contro di lui attorno alle ore 18 di quello stesso giorno, egli le ha espres­samente contestate (act. 5). Anche al riguardo il ricorso manca perciò di consistenza.

 

                                   4.   Assevera infine la ricorrente che qualora il fatto si fosse verificato non martedì 4, bensì lunedì 3 marzo, l'imputato non sarebbe sta­to limitato nei suoi diritti di difesa, avendo egli avuto modo di spiegarsi in ogni stadio del procedimento. Ancora una volta la critica cade nel vuoto. Fino alla deposizione in aula di __________, per vero, il prevenuto è stato accusato di avere proferito ingiurie la sera del 4 marzo 2003. Incolpandolo di avere offeso l'onore di sua moglie la sera prima, il testimone ha evocato un fatto nuovo dal quale l'accusato non era in grado di difendersi adducendo prove a discarico, come ad esempio quella di una sua assenza da casa. Nessun appunto può quindi essere mosso al primo giudice in proposito. D'altro lato la ricorrente non manca di contraddirsi, ove appena si pensi che essa medesima insiste nel sostenere come i fatti si siano svolti il 4 marzo 2003 e non la vigilia. Ciò rende superfluo interrogarsi se, assicurando all'imputato la possibilità di difendersi (con “un rimando del dibattimento”), il primo giudice non dovesse indicare all'accusato la nuova imputazione e dar modo al Procuratore pubblico di perseguire quanto eventualmente occorso la sera del 3 marzo 2003 (art. 250 cpv. 1 e 2 combinato con il cpv. 4 CPP per analogia).

 

                                   5.   Dato l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali vanno addebitati alla ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

                                         –  Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

                                         –  Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.