Incarto n.
17.2004.44

Lugano

1° dicembre 2004/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Chiesa e Cometta, giudice supplente

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

Sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 30 luglio 2004 presentato da

 

                                          __________ G__________,

                                          di __________ e __________ nata __________, attinente di __________, nat a __________ il __________, domiciliat a __________, __________   (patrocinato dall'avv. )

 

                                          contro

 

                                          la sentenza emanata il 22 giugno 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                           A.   Con decreto di accusa del 19 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ G__________, impiegato statale, autore colpevole di molestie sessuali per avere, il 16 settembre 2003, a B__________ presso la sede dell'Ufficio circondariale di tassazione dove svolge la funzione di ispettore fiscale, rivolgendosi alla minore D.M. (__________) che, su incarico del padre, si era recata in questo ufficio per un'informazione di carattere professionale,                               

                                                 –   chiedendole se le sarebbe piaciuto vederlo nudo e come lo vedeva nudo, dicendole inoltre che gli sarebbe piaciuto sognarla nuda, poi, dopo essersi alzato dalla scrivania e approfittando della situazione, invitandola a ballare

                                                 –   abbracciandola, stringendola forte, accarezzandola sul corpo, quindi infilandole una mano nei pantaloni e nelle mutande toccandole il sedere, infine tentando di baciarla, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molestato sessualmente una persona.

                                                 In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di __________ G__________ a dieci giorni di arresto sospesi condizionalmente per due anni. L'accusato è stato per contro prosciolto dalle imputazioni di coazione sessuale e di pornografia per carenza dei presupposti oggettivi e/o soggettivi dei reati. il 2 marzo 2004 __________ G__________ ha sollevato opposizione al decreto d'accusa.

 

                                          B.   Statuendo sull'opposizione, con sentenza 22 giugno 2004 il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione di molestie sessuali commesse mediante vie di fatto per avere abbracciato la vittima, stringendola forte, accarezzandola sul corpo e toccandole il sedere, dopo averle infilato una mano nei pantaloni e nelle mutande. L'accusato è per contro stato prosciolto dall'imputazione di molestie sessuali verbali. In applicazione della pena, il primo giudice ha confermato la condanna a dieci giorni di arresto, limitando il periodo della sospensione condizionale a un solo anno.

 

                                          C.   Contro la sentenza __________ G__________ ha introdotto il 25 giugno 2004 la dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione, prodotta il 30 luglio successivo, egli lamenta vizi essenziali di procedura e si duole di arbitrio, rimproverando al giudice della Pretura penale: a) di non avergli consentito di presenziare all'interrogatorio della vittima e di non aver motivato in sentenza siffatto diniego; b) di aver ammesso la produzione tardiva di documenti da parte del Procuratore pubblico dopo l'emanazione del decreto d'accusa e ancora al dibattimento. Nel merito il ricorrente muove critiche alla sentenza impugnata per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, che ha avuto luogo in violazione del principio in dubio pro reo ex art. 32 cpv. 1 Cost. applicabile "sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio".

                                                 Invitati ad esprimersi, con osservazioni 19 e 23 agosto 2004 la parte civile e il Procuratore pubblico propongono di respingere il ricorso.

 

 

Considerando

 

in diritto:                         1.    Il ricorrente censura in primo luogo di non essere stato ammesso a presenziare all'interrogatorio della querelante e parte civile – benché essa avesse quasi 18 anni al momento dei fatti e fosse maggiorenne da oltre sei mesi il giorno del dibattimento – con conseguente impossibilità di confrontarsi con la sua accusatrice e di porle domande, "dato che il Procuratore pubblico ha emanato il 19 febbraio 2004 un decreto d'accusa nel corso delle informazioni preliminari senza promuovere l'accusa e senza procedere all'istruzione formale" (ricorso, n. 1.1). La sentenza essendo silente sui motivi di tale esclusione, a mente del ricorrente si realizza la violazione del "diritto di essere sentito e di essere sottoposto ad un equo processo secondo le garanzie degli art. 29 ss. Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU", atteso che il difetto di motivazione non può essere sanato "nemmeno dalla circostanza che l'incidente e il suo rigetto è menzionato nel verbale del dibattimento". Per il ricorrente siffatta violazione determinerebbe la nullità assoluta della decisione impugnata.

 

                                          a)    Il ricorrente si richiama al diritto ad un processo equo (art. 6 n. 1 CEDU) e al diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico (art. 6 n. 3 lett. d CEDU) per censurare il divieto impostogli dal primo giudice di presenziare all'interrogatorio dibattimentale della querelante e parte civile. Con testimone a carico si intende ogni autore di dichiarazioni suscettibili di essere considerate a carico dell'accusato, a prescindere dal ruolo svolto nel processo in corso. In siffatta accezione, anche la querelante e parte civile vale quale testimone (DTF non pubblicata 23 settembre 2004 [1P.186/ 2004] consid. 1 con rinvii; DTF 125 I 127 consid. 6a i.f. pag. 132 con rinvii). La norma dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU costituisce un aspetto particolare del diritto ad un equo processo garantito dall'art. 6 n. 1 CEDU, secondo cui gli elementi di prova devono in linea di principio essere prodotti in presenza dell'accusato in occasione di una pubblica udienza e in vista di un dibattimento in contraddittorio (DTF non pubblicata 23 settembre 2004 [1P.186/2004] consid. 1; DTF non pubblicata 13 agosto 2004 [6P.32/2004 e 6S.92/2004] consid. 2). Il principio dell'equo processo, con i diritti che ne sono correlati, è volto ad escludere che una sentenza penale si fondi su testimonianze rese senza che l'accusato abbia avuto almeno una volta l'occasione adatta e necessaria ("angemessene und hinreichende Gelegenheit") per confrontarsi con tali deposizioni, contestandole e potendo porre domande ai testimoni a carico (DTF 129 I 151 consid. 3.1 pag. 153 con rinvii). Questo diritto è garantito anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost., di cui l'art. 29 cpv. 2 Cost. rappresenta la concretizzazione del diritto di essere sentito. Lo scopo perseguito è quello di garantire la parità delle armi nel processo penale (DTF 129 I 151 consid. 3.1 pag. 154 con rinvii).

 

                                          b)   Dal verbale del dibattimento risulta che il patrocinatore del ricorrente si era opposto all'audizione "senza la presenza in aula dell'accusato – come richiesto dall'interessata a norma dell'art. 92 prima frase CPP – non essendo salvaguardato il contraddittorio", ma il giudice aveva invitato l'imputato ad uscire con espresso riferimento all'art. 92 CPP "il contraddittorio e i diritti della difesa potendo essere garantiti dalla presenza in aula del difensore" (verbale del dibattimento, p. 2). Per l'art. 92 cpv. 1 CPP le autorità evitano di mettere in presenza la vittima e l'accusato se la vittima lo domanda, ritenuto che esse devono tenere conto in altro modo del diritto dell'accusato di essere sentito. Per il cpv. 2, in caso di reati contro l'integrità sessuale, può essere ordinato un confronto contro il volere della vittima solo se il diritto dell'accusato di essere sentito lo esige imperativamente. Le norme procedurali cantonali riprendono alla lettera la disciplina federale (art. 5 cpv. 4 e 5 LAV [RS 312.5], in vigore dal 1° ottobre 2002).

                                                

                                                 Nel caso di specie, i fatti si sono svolti il 16 settembre 2003, il 19 settembre 2003 la vittima (nata il 3 dicembre 1985) è stata interrogata dal Magistrato dei minorenni e ha formulato querela, il 26 settembre 2003 il fratello della vittima è stato sentito come testimone dal Procuratore pubblico e il 18 novembre 2003 il Procuratore pubblico ha ordinato la comparizione forzata dell'accusato come pure la perquisizione degli uffici, vani e spazi a sua disposizione nonché il sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti e ritenuti importanti per l'istruzione del processo. La vittima essendo minore secondo la definizione dell'art. 10a LAV – perché al momento dell'apertura del procedimento penale non aveva ancora compiuto, anche se per poco, il diciottesimo anno d'età – si applicano le disposizioni speciali della nuova Sezione 3a della LAV, pure in vigore dal 1° ottobre 2002, riguardanti la protezione della personalità dei minori vittime nel procedimento penale. Per l'art. 10b cpv. 1 LAV, in caso di reati contro l'integrità sessuale – tra cui rientra anche l'ipotesi delle molestie sessuali ex art. 198 CP siccome compresa nel titolo quinto – le autorità non devono mettere a confronto il minore con l'imputato, riservato il cpv. 3 ove il diritto dell'imputato di essere sentito non potesse essere garantito in altro modo e considerato che, durante tutto il procedimento, il minore non può essere sottoposto di regola a più di due audizioni (art. 10c cpv. 1 LAV).

 

                                          c)    Il giudice della Pretura penale ha optato per il confronto indiretto tra il patrocinatore dell'imputato e la vittima. La decisione ossequia i principi di tutela del minore, evitando il confronto diretto con chi è accusato di molestie sessuali, come pure il diritto della parte avversa di interrogare il testimone a carico, sia pure per interposizione del proprio patrocinatore. Siffatta decisione, resa e motivata con riferimento all'art. 92 CPP nel corso del dibattimento e registrata a verbale, reggerebbe anche nell'ipotesi che la deposizione della vittima fosse decisiva e quindi il diritto di interrogare il testimone fosse assoluto (DTF 129 I 151 consid. 3.1 pag. 154). Infatti la valutazione del primo giudice – che ha portato al confronto con la vittima mediato dal patrocinatore, dopo che l'imputato era stato fatto uscire dall'aula dibattimentale – costituisce una valida alternativa al confronto diretto e garantisce nel limite del possibile e nell'ossequio dei principi dedotti dall'art. 8 CEDU tanto i diritti della difesa quanto gli interessi della vittima (129 I 151 consid. 3.2 pag. 155). A nulla sussidia il riferimento del ricorrente alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa V__________ contro Olanda del 14 febbraio 2002, pubblicata in AJP 2003, 1499 s., atteso che per garantire l'anonimità del teste a carico in quel caso nemmeno il patrocinatore dell'imputato aveva potuto partecipare direttamente all'interrogatorio ["nicht direkt beiwohnen"].

 

                                          d)   Il ricorrente censura infine il fatto che nella motivazione della sentenza non vi sia cenno della disputa sull'esclusione dell'imputato dall'interrogatorio della vittima, pur dando atto che "l'incidente e il suo rigetto è menzionato nel verbale del dibattimento". Senza motivazione topica in sentenza, il ricorrente non sarebbe in grado di formulare impugnazione "con conoscenza di causa", ritenuto altresì che anche l'autorità di ricorso non potrebbe sapere "quali sono state le ragioni che hanno condotto il giudice a pronunciarsi in un determinato modo", donde la conclusione che vi sarebbe nel caso di specie "nullità assoluta della decisione presa, indipendentemente da ogni altra considerazione", il vizio non essendo infatti più emendabile "perché questa Corte non ha il medesimo potere di cognizione dell'autorità inferiore". Orbene, siffatta argomentazione è del tutto infondata, il primo giudice avendo motivato in sede dibattimentale, con contestuale messa a verbale della decisione, che l'esclusione era giustificata dalla tutela della vittima in conformità dell'art. 92 CPP, in termini comunque tali da consentire al ricorrente di impugnare l'esclusione con piena cognizione di causa. La censura è pertanto al limite dell'abuso di diritto, ritenuto che per un principio generale – che vale in ogni ambito del diritto e che è consacrato nell'art. 2 cpv. 1 CC – ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede nell'esercizio dei propri diritti. Tale principio universale è ovviamente applicabile anche nella procedura penale. Chi non lo rispetta, abusa manifestamente del proprio diritto e non merita la protezione della legge in conformità dell'art. 2 cpv. 2 CC (DTF 120 IV 146 consid. 1 pag. 149 s.).

 

                                          2.    Il ricorrente si aggrava in secondo luogo per il fatto che il Giudice della Pretura penale ha ammesso la produzione ad opera del Procuratore pubblico di documenti inviati l'8 giugno 2004 e ancora in sede di dibattimento. Mentre la parte civile evidenzia la singolarità della censura "perché il ricorrente non si avvede che i contestati documenti sono stati assunti d'ufficio dal pretore con ordine 9 giugno 2004 alla Divisione delle contribuzioni, conformemente alla facoltà riconosciutagli agli art. 273 e 227 cpv. 5 CPC (recte: CPP) collegati" (osservazioni, p. 4, n.3), il Procuratore pubblico annota che le prove "possono sempre essere chieste e prodotte oltre i termini dell'art. 227 CPP e sino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale", ritenuto che "il presidente (recte: il giudice della Pretura penale) può disporre d'ufficio l'assunzione di prove al dibattimento" e che "non vi era neppure obbligo per il giudice di motivare ulteriormente l'acquisizione delle prove in oggetto".

 

                                          a)    Per l'art. 273 CPP le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si applicano per analogia anche al giudice della Pretura penale, riservate le norme contrarie di legge. Trovano segnatamente applicazione gli art. 224, 227 e 228 CPP, tutti compresi sotto il titolo VIII, capitolo I, CPP. Per l'art. 224 CPP il giudice della Pretura penale, ricevuta l'opposizione al decreto d'accusa, la notifica alle parti con l'invito di voler indicare entro dieci giorni eventuali ulteriori mezzi di prova da far assumere e di determinarsi sulle risultanze istruttorie agli atti. In virtù dell'art. 227 cpv. 5 CPP il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di prove al dibattimento, ritenuto che per il cpv. 6 l'ammissione e la reiezione di prove notificate e la loro assunzione d'ufficio è decisa con ordinanza non impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali.

                                                 Infine, per l'art. 228 cpv. 1 CPP prove possono sempre essere chieste o prodotte oltre i limiti temporali fissati all'art. 227 CPP e sino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ritenuto che – salvo rilevanza e novità – la parte proponente non può prevalersi delle conseguenze della ritardata notifica; per il cpv. 2 il giudice decide sull'ammissibilità della richiesta di prove formulata al dibattimento, ritenuta la sua facoltà di assumere prove non precedentemente notificate o ammesse.

 

                                          b)   Nel caso di specie è di chiara evidenza che tutti i documenti prodotti tanto nella fase predibattimentale che durante il dibattimento ossequiano i requisiti posti dagli art. 227 cpv. 5 e 6 CPP e 228 CPP, essendo stati richiesti rispettivamente ammessi esplicitamente dal giudice della Pretura penale. Non può essere seguito il ricorrente quando assevera in termini del tutto generici e senza formulare qualsivoglia censura topica che, con l'ammissione dei documenti qualificata siccome tardiva, il giudice "ha negletto i diritti della difesa, dato che la parità delle armi tra accusa e difesa non è stata rispettata". Nell'ipotesi che un documento prodotto, ad esempio in sede dibattimentale, avesse richiesto approfondimenti istruttori, sarebbe infatti stato preciso dovere processuale del patrocinatore richiedere una sospensione del processo, per potersi confrontare con i nuovi elementi di fatto allo scopo di determinarne la loro rilevanza: per l'art. 228 cpv. 1 ultima proposizione CPP, prove chieste o prodotte oltre i termini ordinari, come pure disposte d'ufficio o su istanza formulata successivamente da una parte, servono a realizzare compiutamente il diritto materiale e non a configurare strategie processuali deteriori. Orbene, il ricorrente non afferma né dimostra che i documenti, alla cui produzione si è opposto da ultimo al dibattimento, non siano stati prodotti prima solo in vista di ottenere un ingiustificato vantaggio strategico.

 

                                          3.    Nel merito il ricorrente muove critiche alla sentenza impugnata, che "deve essere annullata perché la condanna è stata pronunciata in violazione del principio in dubio pro reo desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. che trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio".

 

                                         a)    Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corrispondano alla versione dell'istante e siano comunque sostenibili nel risultato. Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2). Riferito all'onere della prova, il principio in dubio pro reo significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato, non a lui di dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40). In proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87).

                                                

 

                                          b)   Va ricordato che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 124 IV 86 cons. 2a pag. 87 s. con rinvii). Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria ossia insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF non pubblicata 29 settembre 2004 [6P.91/2004 e 6S.255/2004] consid. 3.3.1; DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

 

                                         c)    Riferendosi alla valutazione delle prove, il ricorrente censura in sostanza che in presenza di versioni contrastanti il primo giudice abbia sistematicamente privilegiato gli elementi favorevoli alla vittima e minimizzato o trascurato elementi oggettivi importanti e tali da suscitare insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza. Tra gli elementi considerati dal giudice per non ritenere affidabile la versione dell'accusato, egli indica il fatto di aver detto in un primo tempo di non aver riferito dell'accaduto ad altri se non a un suo legale (sottacendo che ne aveva parlato anche alla sua convivente e a un collega) e inoltre la circostanza di aver negato di aver parlato con la vittima della spiaggia di nudisti in __________ (ricorso p. 5). Il ricorrente evidenzia dipoi come siano stati in tal modo considerati elementi del tutto irrilevanti in quanto estranei agli atti di molestia sessuale, mentre non si sia prestata almeno pari attenzione ai seguenti "elementi oggettivi importanti" (ricorso p. 5–7):

                                                 –   le condizioni di luogo e di tempo in cui si sarebbero realizzate le molestie (in un ufficio pubblico, durante le ore lavorative, con altri funzionari nelle immediate vicinanze, con il rischio di essere colto sul fatto in ogni momento, tanto più per le reazioni che la molestata avrebbe potuto manifestare);

                                                 –   il comportamento tenuto dalla vittima dopo i fatti, inconciliabile con il suo preteso stato di grave turbamento e afflizione (esce dall'ufficio senza dire nulla nemmeno alla segretaria che si trovava allo sportello, compie un tragitto di oltre un chilometro per sbrigare un'altra pratica per il padre e raggiunge infine un suo amico al bar);

                                                 –   la stranezza istruttoria dell'omesso interrogatorio dell'amico, definito come "un elemento centrale e determinante della raccolta delle prove";

                                                 –   la possibilità che la vittima si sia inventata tutto per giustificare il suo ritardo all'appuntamento e che, ricevuta la telefonata del fratello poliziotto, sia scoppiata a piangere per dare credibilità alla sua scusa, raccontandogli cosa fosse successo e innestando in tal modo una spirale di bugie senza ritorno;

                                                 –   la reazione, definita "abnorme ed esagerata", della ragazza rispetto a quanto le sarebbe capitato, non è "segno di equilibrio per una quasi diciottenne, studentessa al terzo anno della scuola di commercio";

                                                 –   le dichiarazioni della vittima, rese al Magistrato dei minorenni "con modalità che suscitano qualche perplessità", difettano di spontaneità e "non possono essere considerate lineari e tantomeno univoche". Anche il cambiamento di versione al dibattimento, secondo il quale il ricorrente "avrebbe solo provato a toccarla" (sentenza p. 12 in fine), "corretto unicamente dopo l'imbeccata del giudice", non può essere semplicisticamente spiegato con il disagio e l'imbarazzo palesati, ma avrebbe dovuto far nascere rilevanti e insopprimibili dubbi a favore dell'accusato;

                                                 –   la comunicazione alla propria compagna della telefonata minatoria ricevuta dal fratello della querelante è importante perché difficilmente un molestatore racconta alla sua convivente i suoi misfatti.

 

                                          d)   La pregressa argomentazione, volta a dimostrare che il primo giudice ha condotto "un esame di credibilità preconcetto e unidirezionale" (ricorso, p. 8), come pure le allegazioni riferite alla manifesta insostenibilità della ricerca di "elementi estrinseci a sostegno della sincerità della querelante nelle impressioni soggettive di terzi riguardo alle reazioni emotive delle parti nonché nelle segnalazioni di possibili molestie pervenute nell'imminenza del dibattimento" (ricorso p. 9–10), potrebbero essere dichiarate irricevibili. Per valersi dell'art. 288 lett. c CPP, in effetti, non basta lamentare arbitrio. Occorre anche illustrare in che cosa l'arbitrio consista. Il ricorrente si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, ma non spiega perché questi avrebbe tratto conclusioni, oltre che erronee, anche insostenibili, destituite di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti. L'interessato si limita in sostanza a motivare il ricorso per cassazione con tesi meramente appellatorie, come se si rivolgesse a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'apprezzamento delle prove, dimenticando che per dimostrare estremi di arbitrio non basta allegare una diversa versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre illustrare perché la sentenza impugnata offenderebbe finanche il sentimento di giustizia ed equità. In questa prospettiva il ricorso è del tutto carente.

 

                                         e)    Va comunque osservato, a prescindere dalle carenti censure ricorsuali, che il giudizio impugnato è esente da arbitrio. Il giudice della Pretura penale ha infatti accertato – fondandosi su una valutazione globale, spiegata e motivata, dei mezzi probatori disponibili, segnatamente dell'interrogatorio della vittima, la cui versione dei fatti è stata ritenuta affidabile sulla base di tutta una serie di valutazioni logiche e condivisibili nonché di riscontri soggettivi e oggettivi indiretti – che l'imputato ha intenzionalmente molestato sessualmente quest'ultima, nel corso dell'incontro svoltosi il 16 settembre 2003 a B__________ nell'ufficio dell'amministrazione cantonale dove il ricorrente svolge la funzione di ispettore fiscale, dopo essersi alzato dalla scrivania e, approfittando della situazione, averla invitata a ballare, abbracciandola, stringendola forte, accarezzandola sul corpo e toccandole il sedere, dopo averle infilato una mano nei pantaloni e nelle mutande.

                                                 Il primo giudice ha dato conto anche di elementi a favore dell'imputato, quando la vittima riferisce di avere avuto l'impressione "che anche lui si sentisse in imbarazzo perché avevo potuto vedere" le immagini di donne nude sul computer, come pure il fatto che essa gli abbia detto che i suoi occhi "prendevano molto" e che non dimostrava la sua età. Anche l'aver accettato la richiesta di ballare è un indizio di per sé favorevole all'imputato (sentenza, p. 10, ad e).

                                                 Come detto, il principio in dubio pro reo nell'ambito della valutazione delle prove non impone che l'amministrazione delle stesse conduca a una certezza assoluta di colpevolezza, atteso comunque che semplici dubbi astratti e teorici sono inidonei a sostanziare una censura d'arbitrio.

                                          f)     Per quanto riguarda l'onere probatorio sulla colpevolezza del ricorrente – per il principio in dubio pro reo dovendo la pubblica accusa provarne la colpevolezza – l'imputato è dell'avviso che il procuratore pubblico l'abbia disatteso per i seguenti motivi: "non ha interrogato il giovane che l'ha vista per primo, non ha accertato se i pantaloni e la cintura portati dalla querelante, che è piuttosto robusta, consentivano di infilare una mano nei pantaloni e nelle mutande, non ha eseguito accertamenti sulla reazione abnorme della querelante rispetto a quanto le sarebbe successo" (ricorso, pag. 9, n. 3). Orbene, a prescindere dal fatto che le argomentazioni addotte concernono più l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove che la questione legata all’onere probatorio, già si è visto che al pronunciato di colpevolezza il giudice è pervenuto sulla base di una serie di valutazioni convergenti, di cui ha dato puntuali riscontri in sentenza. Vero è però che l'amico al bar che l'ha incontrata dopo i noti fatti non è stato interrogato: nulla impediva comunque all'imputato di indicarlo come mezzo di prova. Sulla critica rivolta al primo giudice, peraltro con poca forza argomentativa, di non avere accertato se egli poteva infilare la mano nei pantaloni e nelle mutande della vittima a causa della sua robusta costituzione, è appena il caso di rilevare che né davanti agli inquirenti, né nel corso del dibattimento il ricorrente ha adombrato una sorta di impossibilità oggettiva di avere potuto compiere le molestie oggetto del decreto di accusa a causa del dubbio manifestato nel ricorso. Del tutto nuova, oltre che basata comunque su mera congettura, la critica è perciò  inammissibile. Quanto al rimprovero di non avere nemmeno compiuto accertamenti sulla reazione abnorme della querelante rispetto a quanto le sarebbe successo, il ricorrente non spiega in che cosa questa sarebbe consistita e perché il giudice avrebbe sbagliato nel non indagare più approfonditamente al riguardo. La sola sensazione espressa dal ricorrente che il modo con il quale la giovane avrebbe reagito di fronte alle pretese molestie non sarebbe un segno di equilibrio per una quasi diciottenne, studentessa al terzo anno della scuola di commercio al momento dei fatti (ricorso, pag. 7 in alto), non consente di trarre conclusioni di rilievo al riguardo, segnatamente non basta per scuotere il convincimento del primo giudice sulla credibilità della giovane vittima; credibilità che – come visto – egli ha riconosciuto dipartendosi da argomentazioni ben più solide. Ne consegue che anche il principio in dubio pro reo riferito all'onere della prova non è di alcun sussidio alle tesi ricorsali. Anche in proposito il ricorso è pertanto destinato alla reiezione.

                                          4.    Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). La parte civile, che ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite del suo difensore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

 

 

Per questi motivi,

viste sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:                     1.    Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                          2.    Gli oneri processuali, consistenti in:

                                                 a) tassa di giustizia       fr.   800.–

                                                 b) spese                         fr.   100.–

                                                                                         fr.   900.–

 

                                                 sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a D.M.     un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.

 

                                          3.    Intimazione:

                                                 –  

 

N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

 

 

Terzi implicati

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario