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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 1° settembre 2004 presentato da
__________,
__________, coniugato, consulente aziendale
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro la sentenza emanata il 23 luglio 2004 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 luglio 2004 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di appropriazione indebita aggravata, ripetuta truffa qualificata, ripetuta amministrazione infedele, ripetuta falsità in documenti ed esercizio abusivo della professione di fiduciario. Essa ha accertato che nella sua qualità di gerente di patrimoni operante nell'ambito di attività sottoposte alle legge cantonale sulla professione di fiduciario, tra il gennaio e l'ottobre del 2000 l'accusato ha impiegato indebitamente parte di un capitale (fr. 150'000.–) affidatogli a scopo di investimento da cinque suoi clienti, appropriandosi di complessivi fr. 57'391.90 utilizzati per necessità sue e della società __________. La presidente della Corte ha accertato inoltre che tra il 22 giugno 1999 e il 18 novembre 2003 l'imputato ha ingannato con astuzia 25 suoi clienti, riuscendo a ottenere complessivi fr. 1'382'822.03 usati per pagare spese societarie, spese sue personali e per rimborsare altri clienti i cui fondi erano andati persi o erano stati impiegati indebitamente, causando un danno di fr. 880'102.63.
La presidente della Corte di assise ha accertato altresì che tra il gennaio e l'ottobre del 2000 __________ ha mancato ripetutamente, come gerente di patrimoni, al dovere contrattuale di informare i clienti delle perdite subìte in esito agli investimenti. Anzi, per celare le malversazioni finanziarie e ritardare le richieste di restituzione egli ha inviato loro falsi rendiconti, attestanti l'esistenza di utili, ciò che gli ha permesso di ottenere altri fondi e di perdere ulteriori fr. 92'608.10, causando un danno equivalente. La prima giudice ha accertato infine che dal 22 giugno 1999 al 18 novembre 2003, operando ininterrottamente quale gestore di patrimoni, l'accusato ha svolto la professione di fiduciario senza autorizzazione. In applicazione alla pena, essa ha condannato __________ a 18 mesi di detenzione (da espiare), a valere come pena addizionale a due altre condanne, l'una di 16 mesi di detenzione inflittagli il 26 giugno 2001 dal Tribunale cantonale dei Grigioni e l'altra di 30 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico del Cantone Ticino. Revocate le sospensioni condizionali accordate a queste due ultime pene, la presidente della Corte ha condannato l'accusato a rifondere determinate indennità alle parte civili, nella misura in cui queste non sono state rinviate a far valere le loro pretese davanti al foro competente. Da ultimo essa ha ordinato la confisca di tutto quanto sequestrato.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 30 luglio 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 1° settembre successivo, egli chiede che la pena (parzialmente) aggiuntiva di 18 mesi di detenzione inflittagli dalla presidente ella Corte delle assise correzionali sia posta al beneficio della sospensione condizionale. In via provvisionale egli sollecita la sua messa in libertà provvisoria. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente non discute i capi d'imputazione a lui ascritti, ma come siano stati valutati – nell'ambito della commisurazione della pena – i fatti accaduti tra la fine dell'attività illecita da lui svolta fra il 1° ottobre 1995 e il 31 maggio 1999 per la ditta __________, sfociata nella sentenza del 26 giugno 2001 con la condanna a 16 mesi di detenzione sospesi condizionalmente, e l'inizio dell'attività esercitata dal giugno del 1999 fino al 18 novembre 2003 per le ditte __________ e __________ __________, oggetto della sentenza impugnata. Egli sostiene che quando è stata emanata la sentenza del 26 giugno 2001 egli aveva iniziato da circa due anni l'attività con le società __________, Zurigo (poi trasferita a Zugo), e __________, Breganzona (poi trasferita anch'essa a Zugo). A suo avviso la sentenza relativa all'attività svolta per la __________ Sagl si riferisce quindi a un periodo in cui egli aveva già cominciato a lavorare con la __________ e non era più in grado di fermarsi, essendosi ormai instaurato quel meccanismo perverso che lo costringeva a usare fondi dei clienti per tentare di rimediare alle perdite. Di fatto, in altri termini, egli non ha mai smesso di esercitare l'attività precedente. In simili circostanze è praticamente impossibile scindere le due condanne in due attività ben distinte, proprio perché al momento in cui è stata emessa la prima sentenza egli aveva già iniziato da tempo la seconda attività. A parere del ricorrente è necessario quindi valutare attentamente la commisurazione della pena, e in particolare il calcolo della pena aggiuntiva che, pur superando il limite di 18 mesi di detenzione, avrebbe potuto consentirgli di beneficiare della sospensione condizionale.
2. Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e cosi via. Per quanto riguarda l'autore, in specie, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 21 pag. 113). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce poi di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, pag. 123 IV 49 consid. 2a pag. 51).
3. Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative delle libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 cpv. 1). Punto di partenza è quindi il reato dalla pena edittale più elevata (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 68; DTF 116 IV 304). Nel caso in cui si debba giudicare di un reato (punito con una pena privativa della libertà personale) che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato a una pena privativa della libertà personale per altro fatto, inoltre, il giudice determina la sanzione in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero compresi in un unico giudizio (art. 68 n. 2 CP: “concorso retrospettivo”). Al giudice incombe allora di fissare chiaramente la pena – teorica – addizionale, dipendente dal reato o dai reati commessi prima dell'originaria condanna, e di determinare poi l'aumento della pena per tenere conto dei reati commessi in seguito (DTF 118 IV 119 consid. 2c pag. 121). Egli procede analogamente anche qualora consideri più grave il reato successivo alla prima condanna: commisurata la pena per tale illecito, egli determina poi l'aumento di pena per tenere conto del reato commesso in precedenza (DTF 118 IV 121 con riferimento a DTF 116 IV 14 consid. 2b pag. 17). Solo in tal modo l'autorità di ricorso può verificare la corretta applicazione dell'art. 68 n. 2 CP (CCRP, sentenza del 25 novembre 1999 in re N., consid. 17e con riferimenti).
4. Nel commisurare la pena, in concreto la prima Corte ha rilevato anzitutto che l'imputato ha ripetutamente e sistematicamente delinquito per quattro anni contro il patrimonio altrui, distraendo dalla loro destinazione circa fr. 1'500'000.–, di cui fr. 500'000.– prima della sentenza di condanna del giugno del 2001. Del maltolto egli ha rimborsato solo fr. 500'000.– e solo grazie alla perpetrazione di nuovi reati (sentenza, pag. 19). Alla presidente della Corte la colpa del soggetto è apparsa particolarmente grave anche perché l'imputato ha agito senza scrupolo, continuando a prospettare ai clienti qualità gestionali, serietà e competenze nel campo degli investimenti di divise con l'unico scopo di tradire la loro fiducia e ottenere denaro per finanziare il proprio tenore di vista (sentenza, loc. cit.). Eccettuato il caso di un investimento di fr. 125'000.–, l'imputato non ha nemmeno tentato di adempiere il mandato di gestione affidatogli dai clienti, giacché egli prelevava a contanti i soldi ricevuti usandoli per sé, i bisogni delle società essendo in realtà ridottissimi. Ciò gli ha consentito di vivere con più di fr. 200'000.– l'anno (sentenza, pag. 20). Il fatto che egli abbia poi destinato una piccola parte dei capitali affidatigli per rimborsare alcuni clienti poco giova, dato che egli ha così agito solo per tenere buoni i clienti e carpire altri capitali. Per finire, infatti, egli neppure tentava più di investire i soldi affidatigli, ma si limitava egoisticamente ad appropriasene e a spenderli (sentenza, loc. cit.).
Ad aggravare la colpa del soggetto concorre, secondo la presidente della Corte, la circostanza che dalla sua l'imputato aveva tutto per comportarsi bene: nato in una famiglia agiata, egli aveva potuto studiare e conseguire una formazione che a soli 22 anni gli ha permesso di trovare un impiego da fr. 7'000.–/8'000.– mensili (sentenza, pag. 20). Altrettando grave è poi risultato alla presidente il fatto che l'imputato si sia dato a malversazioni dopo essere stato condannato nei Grigioni il 26 giugno 2001 per atti analoghi. Lasciata la ditta __________, con la quale si era dato a truffe per più di fr. 600'000.–, il ricorrente ha costituito nuove società poiché nei Grigioni non poteva più delinquere. Ha poi ripreso gli illeciti con gli stessi metodi truffaldini e con la menzogna più disinvolta, ben cosciente di non poter operare come consulente finanziario in difetto d'autorizzazione, ma riproducendo nondimeno gli stessi schemi già messi in atto nei Grigioni e là qualificati come truffa per mestiere e falsità in documenti (sentenza, pag. 21). A nulla è servito dunque quel procedimento penale né la fiducia accordatagli con la sospensione condizionale della pena. Al contrario: l'imputato ha delinquito addirittura durante l'istruttoria predibattimentale, usando per sé tutti i soldi affidatigli dai clienti nel 1999. E così ha continuato anche con il denaro ricevuto in seguito e non ha smesso neppure il giorno dopo il dibattimento e alla prima sentenza di condanna (sentenza, loc. cit.).
Ciò posto, la presidente della Corte ha ritenuto che l'agire dell'imputato fra il giugno del 1999 e il giugno del 2001, biennio durante il quale costui si è reso autore di (precedenti) malversazioni per circa fr. 500'000.– con una colpa viepiù grave per l'indifferenza mostrata ai segnali lanciati dalla giustizia con l'inchiesta allora in corso (reati commessi per mezzo della ditta __________), avrebbe indotto il giudice grigionese a irrogare una pena di almeno 6-8 mesi più lunga di quella effettivamente inflitta (16 mesi). L'ammontare complessivo delle malversazioni ammontava in realtà a quasi il doppio di quanto era stato accertato, mentre la reiterazione nel delinquere durante l'inchiesta non avrebbe permesso al giudice di contenere la pena entro i limiti della sospensione condizionale (sentenza, pag. 22). Per quel che è del periodo successivo, caratterizzato da malversazioni per un importo di circa fr. 1'000'000.– con una colpa acuita rispetto ai fatti pregressi, l'agire dell'imputato avrebbe giustificato una pena detentiva ben superiore ai due anni. La quale tuttavia è stata mitigata per tenere conto dell'ottima collaborazione fornita agli inquirenti e dell'esecuzione anticipata della pena, come pure della revoca obbligatoria delle precedenti pene infitte il 21 giugno 2001 (16 mesi di detenzione) e il 5 maggio 2003 (90 giorni di detenzione). Donde la condanna a 18 mesi di detenzione, da espiare, di cui 6 mesi da considerare aggiuntivi alla pena inflitta nel giugno del 2001 (sentenza, pag. 22).
5. Nella misura in cui fa valere che nel commisurare la pena aggiuntiva a quella del giugno 2001 la presidente della Corte non ha statuito correttamente, il ricorrente adduce un'argomentazione inammissibile. In effetti, egli non si confronta nemmeno di scorcio con le motivazioni che hanno indotto la prima giudice ad aumentare di 6-8 mesi (recte: di 6 mesi) la pena pronunciata nel Cantone dei Grigioni per tenere conto del maggior importo sottratto e dei nuovi reati commessi dall'imputato durante l'inchiesta penale. Si limita ad affermare che le attività criminose collegate alle ditte __________ono cominciate già nel giugno del 1999, prima che intervenisse la sentenza del 26 giugno 2001, e si devono al fatto che egli non era più in grado ormai di fermare il meccanismo perverso messo in atto con le operazioni eseguite attraverso la __________. Se non che, con un'argomentazione del genere il ricorrente ancora non spiega perché la sentenza impugnata, secondo cui il Tribunale grigionese avrebbe aumentato di almeno 6 mesi la pena inflittagli se avesse saputo delle altre malversazioni perpetrate e dei motivi sottesi alla perpetrazione dei reati nonostante l'inchiesta penale in corso, violerebbe gli 63 e 68 n. 2 CP al punto da connotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Tanto meno egli illustra perché la prima Corte non avrebbe statuto correttamente o avrebbe dato prova di esagerata severità fissando in 18 mesi la pena complessiva (parzialmente aggiuntiva a quella del 26 giugno 2001) per tenere conto di tutti i reati commessi prima e dopo l'emanazione della sentenza grigionese.
6. Il ricorrente si duole, comunque sia, della mancata sospensione condizionale della pena. Dopo quanto si è visto, a torto. Chiamata ad applicare l'art. 68 n. 2 CP, la presidente della Corte ha stabilito in 6 mesi la pena da aggiungere a quella di 16 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente) infitta all'imputato il 26 giugno 2001 dal tribunale grigionese per tenere conto delle malversazioni commesse prima di allora e ignote a quel giudice. Come rileva anche la prima giudice con riferimento a DTF 109 IV 69 consid. 2 pag. 71 e consid. 3 pag. 71, ciò osta alla sospensione condizionale della nuova condanna. Certo, la pena che integra quella originaria di 16 mesi di detenzione non costituisce come in DTF 109 IV 69 consid. 2 pag. 71 la parte principale della pena complessiva (18 mesi di detenzione: cinque dei sei mesi allora inflitti si cumulavano alle pene di 45 giorni di detenzione, 4 settimane di arresto e un anno di detenzione irrogate precedentemente), ma rimane una sanzione di peso. Cumulata a quella precedente, essa comporta un totale di 22 mesi di detenzione, il che impedisce qualsiasi sospensione condizionale a norma dell'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP (lecita nel limite di 18 mesi o al limite, dandosene il caso, di 21 mesi: DTF 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).
7. Si aggiunga che la questione di sapere se la prima Corte abbia applicato correttamente i principi enunciati in DTF 109 IV 68 non si rivela, ad ogni modo, decisiva. La presidente della Corte ha escluso infatti che l'imputato potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena, anche prescindendo dalla citata sentenza, non potendosi formulare alcun pronostico favorevole sulla sua futura condotta (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP). Intanto – essa ha precisato – la precedente condanna dimostra che l'imputato non trae insegnamento dalle sanzioni penali, avendo egli continuato imperterrito a delinquere non solo quando il suo operato era oggetto d'inchiesta, ma anche dopo la condanna del giugno 2001 (sentenza, pag. 24). Per far cessare l'attività criminosa è occorso il suo arresto, senza di che egli avrebbe proseguito con le identiche modalità messe in atto nei Grigioni per altri due anni dopo il giudizio penale.
Né si è trattato, secondo la presidente della Corte, di una mera ricaduta, tant'è che dopo la prima condanna egli ha continuato a delinquere con regolarità e sistematicità (sentenza, pag. 24). A favore dell'imputato la prima giudice ha considerato l'espiazione anticipata della pena (v. anche sentenza, pag. 15), anche se per finire ha relativizzato tale disponibilità, l'interessato avendo dichiarato in aula di avere preso tale decisione perché cosciente dell'ineluttabile revoca della sospensione condizionale riguardante la condanna grigionese e dell'impossibilità di sfuggire alla prigione (sentenza, pag. 24). Di ciò la prima giudice ha comunque tenuto conto nel quadro dell'art. 63 CP, mitigando la pena (sentenza, pag. 25). Per il resto – ha soggiunto la presidente della Corte – l'imputato non ha saputo recare elementi che, aggiunti all'entrata in espiazione anticipata della pena, avrebbero consentito altre riduzioni della condanna. Nessuna possibilità concreta di lavoro è infatti stata addotta, a parte vaghe indicazioni di presunti contatti con una non identificata società di marketing (sentenza, pag. 25). Quanto agli intendimenti di restituire ai clienti il denaro dissipato, essi risultavano puramente generici, sorretti in pratica dalla sola assicurazione del padre dell'accusato, che diceva di voler aiutare il figlio (sentenza, pag. 25).
Nel ricorso l'interessato non evoca alcun serio motivo che faccia apparire il pronostico negativo sulla sua futura condotta come una decisione esageratamente rigorosa, dovuta a eccesso o abuso di apprezzamento. Egli sostiene che i 7 mesi di detenzione espiati gli hanno consentito di redimersi e di riflettere sulla gravità del proprio comportamento, avvedendosi di valori importanti e forti come la famiglia (che egli intende costituire al più presto con la nuova compagna) e il desiderio di paternità. La situazione è inoltre radicalmente cambiata, essendosi egli lasciato alle spalle ogni attività criminosa, tant'è che al dibattimento ha manifestato il proprio pentimento. Ora, all'atto pratico simili argomenti si esauriscono in dichiarazioni di buoni propositi, ma non bastano – e da lungi – a sovvertire il convincimento della prima giudice, stando alla quale l'imputato non ha fornito quelle garanzie minime che consentirebbero di formulare una prognosi favorevole sulla sua futura condotta, a cominciare dalla prospettiva concreta di un lavoro serio e onesto (sentenza, pag. 25). Se ne conclude in ultima analisi che, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso.
8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP). L'emanazione della sentenza odierna rende caduca la richiesta di libertà provvisoria contenuta nel ricorso.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario