Incarto n.
17.2004.55

Lugano

11 novembre 2004/dp

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi e Chiesa

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 20 ottobre 2004 presentato da

 

                                         __________,

                                         richiedente d'asilo residente a __________, celibe, studente

                                         (patrocinato dal dott. iur. __________,

                                         studio avv. __________)

 

                                         contro la sentenza emanata il 15 settembre 2004 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 5 maggio 2004 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, dal febbraio 2001, venduto a Lugano a tossicomani della zona almeno due bolas di cocaina, come pure per avere, fra l'ottobre del 2002 e il gennaio del 2004, ripetutamente ricevuto per suo consumo personale una quantità imprecisata di marijuana. __________ è stato dichiarato inoltre autore colpevole di violenza o minaccia contro autorità e funzionari per avere, a __________, durante il suo fermo il 22 aprile 2004 e il controllo d'identità, colpito con pugni e calci tre agenti di polizia. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 75 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 3 anni, il tutto come pena parzialmente aggiuntiva a una precedente condanna a 10 giorni di detenzione già inflittagli con decreto di accusa del 28 ottobre 2002. Il Procuratore pubblico ha ordinato altresì la confisca di un cellulare Nokia con carta SIM sequestrato dalla polizia il 22 aprile 2004 e della somma di fr. 1800.– sequestrata il giorno dell'arresto. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.

 

                                  B.   Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 15 settembre 2004 il presidente della Pretura penale ha confermato tanto i capi d'imputazione quanto la proposta di pena contenute nel decreto di accusa, salvo dissequestrare il cellulare con la carta SIM. Egli ha revocato nondimeno la sospensione condizionale alla pena di 10 giorni di detenzione inflitta all'accusato con decreto di accusa del 28 ottobre 2002.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 17 settembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 20 ottobre successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

 

                                   2.   Per quanto riguarda l'imputazione di violenza o minaccia contro autorità e funzionari, il ricorrente sostiene anzitutto che in concreto manca qualsiasi certificato medico–sanitario atto a comprovare quanto gli è imputato, tanto più necessario ove si consideri che per arrestarlo gli agenti hanno fatto uso di mezzi coercitivi sproporzionati. Benché il primo giudice lo abbia definito un energumeno, non un graffio o un altro segno di qualsiasi natura egli risulta avere lasciato agli agenti. In realtà – egli soggiunge – il presidente della Pretura penale si è lasciato influenzare dai precedenti processi da lui celebrati in esito all'operazione “caldo ’04”. Far assurgere la propria esperienza al rango di indizio o di prova costituisce però arbitrio nell'accertamento dei fatti.

 

                                         a)   Nella misura in cui il ricorrente pretende di scorgere una manifesta incongruenza tra l'accusa di avere aggredito i tre agenti all'atto del fermo e la mancanza di attestazioni mediche sulle conseguenze subìte dai funzionari, il ricorso manca di consistenza. Dal rapporto di arresto risulta che al momen­to in cui la polizia ha controllato l'identità a una trentina di africani nel centro per richiedenti l'asilo della Croce Rossa a __________, tutti si sono comportati bene, tranne l'imputato, il quale ha assalito i tre agenti che entravano in camera sua. I funzionari hanno dovuto così fare uso della forza, anche perché l'imputato ha tentato ancora a più riprese di sferrare calci (sentenza, pag. 3 seg., act. 7). Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il primo giudice non aveva motivo per mettere in dubbio quanto figura nel rapporto, in particolare il fatto che l'imputato abbia attaccato i tre agenti. Che costoro non abbiano riportato conseguenze poco importa, l'uso della forza non implicando necessariamente lividi o contusioni.

 

                                         b)   Nella misura in cui il ricorrente scorge un altro arbitrio per avere, il primo giudice, rilevato che l'accusa da lui rivolta alla polizia (quella di avere un atteggiamento persecutorio nei confronti dei richiedenti l'asilo africani) non regge poiché nei precedenti processi derivanti dall'operazione “caldo ’04” nessun altro asilante africano aveva mai sostenuto nulla del genere, il ricorso non è destinato a miglior sorte. Senza cadere in arbitrio il primo giudice poteva difatti ritenere che i compor­tamenti intimidatori rimproverati per la prima volta alla polizia dall'imputato nei confronti di richiedenti l'asilo africani, ritenuti indiscriminatamente spacciatori di droga, si riconducevano a una mera opinione del soggetto. Del resto non sussidia al ricorrente invocare generiche vessazioni poliziesche, tanto meno in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il problema è di sapere se egli abbia fatto uso di violenza verso i tre funzionari oppure no. Generiche doglianze non giovano al buon esito del ricorso.

 

                                   3.   Il ricorrente fa valere che, in antitesi a quanto ha accertato il primo giudice, egli non aveva mai opposto resistenza né usato violenza durante la perquisizione di polizia. Anzi, nel verbale di arresto del 23 aprile 2004 egli ricorda di avere dichiarato al Giudice dell'istruzione e dell'arresto di avere egli medesimo subìto prepotenze da parte degli agenti. Il presidente della Pretura penale lo avrebbe condannato perciò in base a un'arbitraria ricostruzione dei fatti, in palese contrasto con le risultanze istruttorie, addebitandogli inesistenti contraddizioni prima di fronte alla polizia e poi al Procuratore pubblico.

 

                                         a)   Il presidente della Pretura penale ha ricordato che nel suo primo interrogatorio il prevenuto si era imitato ad affermare di essersi comportato bene, contestando quanto dichiaravano gli agenti di polizia. Solo in seguito egli ha incolpato gli agenti di averlo schiaffeggiato quando era già ammanettato e di averlo spinto sul letto per farlo sedere, pur ammettendo che in quel frangente egli può avere involontariamente sferrato un calcio. Stando all'imputato, la polizia lo ha accusato di violenze per il mero fatto di avere rinvenuto fra i suoi docu­menti un decreto di accusa del 20 ottobre 2002 che gli infliggeva 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Ciò posto, il primo giudice ha scartato l'ipotesi – come detto – che la polizia consideri tutti i richiedenti l'asilo africani alla stregua di spacciatori, al punto da ordire accuse fittizie, nessun altro compagno dell'imputato già passato davanti al tribunale avendo adombrato nulla di simile. Per di più, i poliziotti avevano denunciato per primi le violenze subìte, addebiti cui il prevenuto si era limitato a reagire con semplici dinieghi, pur confrontato con una precisa descrizione dell'accaduto. Che in seguito egli abbia lamentato soprusi non depone a favore della sua credibilità, non intravedendosi del resto perché gli agenti avrebbero raccontato il falso. A sfavore dell'imputato deponeva del resto l'analogo precedente, ossia l'aggressione di un agente della polizia ferroviaria, culminato in un decreto di accusa (sentenza, pag. 4 a 6).

 

                                         b)   Perché la motivazione testé riassunta denoterebbe estremi di arbitrio il ricorrente non spiega. Egli assume che il presidente della Pretura penale ha insistito a torto sulle sue presunte contraddizioni e allega di non avere denunciato subito le percosse perché l'agente verbalizzante del primo interrogatorio era quello che durante la perquisizione lo aveva schiaffeggia­to. Per tale motivo egli ha evocato i soprusi solo davanti al Procuratore pubblico, a conferma di quanto riferito al Giudice dell'istruzione e dell'arresto. Se non che, con siffatte argomentazioni appellatorie il ricorrente perde di vista il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale nell'accertamento dei fatti. Come si è spiegato (consid. 1), in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio non basta esporre una diversa versione dell'accaduto, per quanto plausibile possa essere, ma occorre indicare per quali ragioni lo svolgimento dei fatti accertato dal giudice di merito sarebbe manifestamente insostenibile. Invano si cercherebbe nel memoriale del ricorrente un'adeguata motivazione in tal senso.

 

                                   4.   Il ricorrente insorge dipoi contro la confisca della somma di fr. 1800.–, nessuna prova dimostrando a suo avviso che essa sia di provenienza illecita, salvo fr. 80.– ricavati dalla vendita di cocaina a tale __________. Egli ripete che fr. 400.– si devono al suo risparmio sullo spillatico di circa fr. 2.– giornaliero, importo realistico ove si pensi che egli è entrato in Svizzera ai primi di febbraio del 2001, e che i restanti fr. 1400.– sono il compenso da lui ricevuto per prestazioni lavorative come giardiniere al servizio di una certa signora __________. Il presidente della Pretura penale non ha creduto a tali affermazioni, ritenendo inverosimile che si potesse risparmiare su una diaria tanto esigua, destinata per altro a soddisfare tutte le necessità non correlate all'alloggio (pasti, vestiti, igiene personale, ecc.). Egli ha reputato poco plausibile altresì che l'imputato avesse lavorato quasi tre mesi presso una persona di cui non conosceva nemmeno il cognome, tanto meno accumulando fr. 1800.– con un guadagno massimo fr. 40.–/50.– per volta, per tacere del fatto che la somma era composta anche da banconote di grosso taglio, più elevato di quello oggetto dei dichiarati introiti. Perché siffatte motivazioni sarebbero non solo discutibili o criticabili, bensì arbitrarie finanche nel risultato il ricorrente non spiega. Ancora una volta egli si limita a ribadire la propria versione dei fatti, soggiungendo che in ogni modo gli sono state sequestrate più banconote di piccolo taglio che banconote di taglio maggiore. Ma ciò non basta – e da lungi – per rendere ammissibile un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio.

 

                                   5.   Quanto alla commisurazione della pena, il ricorrente chiede che si prescinda dalla revoca della sospensione condizione della pena di 10 giorni di detenzione inflittagli con il decreto di accusa del 28 ottobre 2002. Egli fonda la sua conclusione, nondimeno, sul presupposto di dover esser prosciolto dall'imputazione di violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari, onde il venir meno della recidiva specifica. Come si è illustrato però, simile premessa non ha fondamento. La richiesta cade quindi nel vuoto, come nel vuoto cade la censura volta contro la pena accessoria dell'espulsione, ancorata anch'essa al medesimo presupposto.

 

                                   6.   Infine il ricorrente fa carico al primo giudice di avere disposto l'espulsione effettiva senza esaminare quali siano le conseguenze per lui in caso di rimpatrio e chi potrebbe prestargli assistenza nel paese d'origine. Prima di decidere un tale provvedimento il presidente della Pretura penale avrebbe dovuto accertare invece che i fini cui tende la sospensione condizionale possono essere raggiunti solo per mezzo dell'allontanamento effettivo. In mancanza di ciò, egli avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della pena accessoria. La critica è speciosa. Sospesa condizionalmente la pena privativa della libertà, il presidente della Pretura penale ha nondimeno escluso il beneficio della sospensione condizionale alla pena accessoria (espulsione per tre anni) formulando un pronostico sfavorevole sulla futura condotta del condannato in Svizzera, conformemente a quanto prescrive l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP. Il ricorrente non si confronta con la prognosi negativa, né tanto meno assevera che essa si informi a criteri non pertinenti o che sia la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprez­zamento. Si aggiunga che a ragione il primo giudice non si è domandato se le possibilità di reinserimento sociale per l'imputato fossero maggiori all'estero che in Svizzera (DTF 119 IV 195 consid 2b). Esistono casi, per vero, in cui la sospensione condizionale della pena principale viene fatta dipendere dall'immediata esecuzione della pena accessoria (104 IV 225 consid. 2b). Nella fattispecie tale ipotesi non si pone, il primo giudice avendo concesso la sospensione condizionale ai 75 giorni di detenzione senza riguardo a tale pronostico.

 

                                   7.   Ne segue in ultima analisi che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura i cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 700.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         –  __________, c/o Studio legale avv. __________;

                                         –  dott. iur. __________, Studio legale avv. __________;

                                         –  Procuratore Pubblico Antonio Perugini, Bellinzona;

                                         –  Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

                                         –  Ministero Pubblico della Confederazione, Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

                                         –  Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

                                         –  Ufficio reperti, Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

                                         –  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;

                                         –  Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Terzi implicati

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario