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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 novembre 2004 presentato dal
Procuratore pubblico del Cantone Ticino
contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2004 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
__________,
__________, impiegato
(patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto di accusa del 5 luglio 2004 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di guida in stato di ebrietà per avere, il 30 maggio 2004, condotto a Locarno una Volvo (TI __________) con un tasso di alcolemia compreso fra l'1.81 e il 2.15 g ‰. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di
fr. 1200.–. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 21 ottobre 2004 il giudice della Pretura penale ha prosciolto __________ dall'accusa, caricando tasse e spese allo Stato.
B. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto lo stesso giorno una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del 17 novembre 2004 egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
In diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 188 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 31 pag. 178 con rinvii).
2. Il Procuratore pubblico si duole che il giudice della Pretura penale abbia prosciolto l'accusato in base a una dichiarazione del 18 ottobre 2004, inviata alla Pretura penale la vigilia del dibattimento, nella quale un certo __________ attestava di avere guidato lui medesimo l'automobile dell'accusato da Riazzino (discoteca __________) a Locarno (prima alla polizia comunale e poi al Pronto soccorso), dopo essere stati aggrediti entrambi da un gruppo di giovani all'uscita della discoteca, e ciò su desiderio dell'accusato, il quale ammetteva di avere bevuto. A parere del Procuratore pubblico, il primo giudice ha conferito valore di prova alla dichiarazione e l'ha usata ai fini della sentenza senza nemmeno avere sentito l'estensore dello scritto, violando così norme essenziali di procedura. Eppure – secondo il Procuratore – l'assunzione come teste del dichiarante (art. 121 segg. CPP) era l'unica via procedurale corretta. Prendendo irritualmente e inspiegabilmente per buona tale attestazione, il giudice della Pretura penale ha equiparato a un mezzo di prova la semplice dichiarazione di un terzo.
3. Intanto v'è da domandarsi se la doglianza non sia tardiva. Secondo l'art. 288 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ammissibile per vizi di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità “non appena possibile”. Nel caso in esame risulta che il 20 ottobre 2004 (la vigilia del dibattimento) l'accusato ha trasmesso per fax alla Pretura penale una sua lettera con acclusa copia della nota dichiarazione rilasciata da __________, impegnandosi a produrre l'originale dell'allegato al dibattimento. Avesse ricevuto copia di tale comunicazione il giorno medesimo (come afferma l'accusato), il Procuratore pubblico avrebbe dovuto reagire senza indugio. Non è dato tuttavia di sapere quando il Procuratore pubblico sia entrato in possesso della copia. Sta di fatto che, al più tardi, egli avrebbe potuto far valere la necessità di sentire il testimone al dibattimento. Se non che, avvalendosi dell'art. 274 cpv. 2 CPP, egli aveva comunicato già da tempo alla Pretura penale di non voler presenziare all'udienza. Non risultando egli sapere che l'accusato aveva inviato la dichiarazione di __________ alla Pretura, addebitargli una tardiva reazione significherebbe addossargli tutti i rischi della mancata comparsa, per quanto ciò sia previsto dal legislatore.
4. In realtà la questione non dev'essere approfondita oltre. Nemmeno il Procuratore pubblico pretende infatti – a ragione – che un qualsivoglia principio di procedura impedisca al giudice di fondarsi su dichiarazioni scritte di terzi senza avere previamente sentito questi ultimi come testimoni (art. 121 segg. CPP). Il ricorrente insiste sulla necessità di escutere persone come __________ perché ciò consentirebbe al giudice di acquisire una prova sicura, specie in processi indiziari come quello in esame, nell'ambito dei quali una deposizione può acquisire importanza decisiva di fronte alle contrastanti versioni dell'accusato e della polizia. Anche il primo giudice tuttavia si è posto il problema, domandandosi se il fatto di non avere citato __________ come testimone al dibattimento ne potesse inficiare la credibilità, ma ha scartato l'ipotesi. E ciò dopo avere vagliato la versione dei fatti esposta dall'accusato al dibattimento, dopo avere ricordato i trascorsi di lui come automobilista (nessuna condanna per guida in stato di ebrietà), dopo avere considerato certe sue potenziali compromettenti affermazioni fatte alla polizia e al medico del Pronto soccorso dell'Ospedale di __________ prima di essere formalmente interrogato, attribuendole allo stato confusionale conseguente all'eccesso di bevande alcoliche, dopo avere ponderato la motivazione addotta dall'accusato per giustificare la mancata conoscenza da parte sua di __________ e, in particolare, dopo avere sottolineato la fragilità del castello accusatorio. Nelle circostanze descritte incombeva al Procuratore pubblico spiegare perché, assolvendo l'imputato, il primo giudice avrebbe apprezzato le prove con arbitrio (sopra, consid. 1). Invece egli non accenna ad arbitrio di sorta, limitandosi a ribadire che __________ andava sentito in aula come testimone per poter essere creduto. Manifestamente appellatorio, così com'è motivato il memoriale, non adempie i requisiti di un ricorso per cassazione. Deve quindi essere dichiarato improponibile.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e, vista sulle spese, la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione:
– Procuratore pubblico Antonio Perugini, Lugano;
– __________;
– avv. __________;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero Pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona;
– Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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terzi implicati |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario