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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 novembre 2004 presentato da
__________,
___________, giurista
(patrocinato dall'avv. dott. __________)
contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1996 __________ si è laureato in giurisprudenza all'Università degli studi di Milano con una tesi di dottorato sul trattamento e la risocializzazione dei detenuti, per la preparazione della quale egli ha lavorato a lungo come collaboratore presso il Servizio sociale del Penitenziario __________, insegnando anche italiano e civica nella scuola media dell'istituto di pena. Professionalmente __________ ha lavorato a __________ come giurista per gli avvocati __________ e __________. Dall'avv. __________ egli ha assolto inoltre la pratica legale.
B. Tra il 5 maggio 1997 e il 9 maggio 2000 __________ è stato socio fondatore, insieme con altri, e amministratore unico di varie società anonime, tutte con sede a __________, tra cui la __________ SA __________, costituita il 20 febbraio 1998. Questa aveva come scopo la pianificazione di strutture aziendali e commerciali, l'assistenza nell'operatività e nell'amministrazione di aziende, operazioni commerciali industriali, finanziarie, bancarie, ipotecarie e immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili, immobili e di diritti immobiliari, come pure la gestione e la compravendita di esercizi pubblici in genere e la commercializzazione di prodotti legati alla ristorazione. Della ditta __________ azionista (oltre che amministratore unico), direttore amministrativo e consulente giuridico.
C. Nell'ambito della sua attività di consulente legale, che svolgeva parallelamente a quella commerciale, nel luglio del 2000 __________ ha conosciuto __________, il quale espiava nel Penitenziario cantonale una condanna a tre anni di reclusione inflittagli il 14 ottobre 1999 dalla Corte delle assise criminali in Lugano per truffa e guida in stato di ebrietà. Costui lo ha incaricato di introdurre ricorso contro il divieto di entrata in Svizzera emanato nei suoi confronti dall'Ufficio federale degli stranieri in seguito alla condanna. Dopo avere scontato più della metà della pena, il 18 agosto 2000 __________ ha maturato il diritto di ottenere la semilibertà, non prima però di avere trovato un'occupazione fuori del carcere. __________ ha discusso con lui del problema, offrendogli per finire la possibilità di essere assunto dalla __________ SA come procacciatore d'affari. In seguito a ciò __________ ha avviato la pratica per ottenere il regime di semilibertà.
D. In data imprecisata la direzione del Penitenziario, __________ in rappresentanza della __________ SA e __________ hanno stipulato un contratto di lavoro, secondo cui quest'ultimo sarebbe stato assunto dalla ditta, a titolo di prova, in qualità di rappresentante di commercio a decorrere dall'11 settembre 2000 per una durata illimitata. L'orario lavorativo è stato fissato dalle 8.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 19.00, per cinque giorni settimanali. La retribuzione, da versare all'amministrazione del Penitenziario, è stata pattuita in fr. 1’500.– mensili oltre provvigioni. L'11 settembre 2000 la __________ SA e __________ hanno sottoscritto un accordo separato, in base al quale il lavoratore veniva assunto come consulente economico a tempo pieno per una durata illimitata con uno stipendio lordo di fr. 2’000.– mensili, cui si sarebbe aggiunta una provvigione del 30% sugli onorari incassati dalla __________ SA in relazione a clienti reperiti dal dipendente. Dal bonus sarebbe stato dedotto in ogni modo l'anticipo di fr. 2’000.– mensili. __________ SA si è attenuta al compenso pattuito in tale stipulazione.
E. Con decisione dell'11 settembre 2000 la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure ha accolto l'istanza di __________ volta all'ottenimento del regime di semilibertà. L'indomani l'amministrazione del Penitenziario ha informato per scritto la __________ SA, nella persona del suo rappresentante, che __________ poteva iniziare l'attività lavorativa il 13 settembre 2000. Lo stipendio, dedotti gli oneri sociali, avrebbe dovuto essere versato sul conto corrente del Penitenziario, il quale ne avrebbe poi assicurato la gestione in base alle proposte dell'operatore sociale di riferimento. Il 25 settembre 2000 la __________ SA ha versato al Penitenziario cantonale fr. 1’032.45, corrispondenti allo stipendio netto pro rata dal 13 al 30 settembre 2000. Il 31 ottobre e il 28 dicembre 2000 la ditta ha eseguito due ulteriori versamenti di fr. 1’720.70 a favore del Penitenziario, corrispondenti agli stipendi netti di ottobre e novembre. Dal 12 gennaio 2001 __________ ha ottenuto il permesso di scontare gli ultimi 36 giorni di semilibertà nelle forme degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Nel frattempo, su invito della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, il Penitenziario cantonale, ha autorizzato il 9 gennaio 2001 la __________ SA a versare direttamente al lavoratore gli stipendi di dicembre 2000, gennaio e febbraio 2001. In realtà, __________ aveva versato di tasca propria gli stipendi citati alla __________ SA, la quale li aveva accreditati all'amministrazione del Penitenziario, ignara dell'espediente.
F. Con decreto di accusa del 9 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di falsità in documenti per avere, nella sua qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della __________ SA, allestito nel settembre del 2000, in correità con __________ un contratto di lavoro fittizio, stipulando contrarimente al vero che lo stesso __________ entrava alle dipendenze della ditta con uno stipendio di fr. 1’500.– mensili, mentre l'importo veniva in realtà erogato da __________ a __________ perché fosse riversato sul conto del Penitenziario cantonale, e ciò allo scopo di ottenere in favore di __________ il regime di semilibertà. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Al decreto di accusa __________ ha inoltrato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 19 ottobre 2004 il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d'imputazione e la proposta di pena figurante nel decreto di accusa.
G. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 20 ottobre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 23 novembre successivo, egli chiede la propria assoluzione o, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo o, in via ancor più subordinata, la riduzione della pena a una multa di fr. 500.–. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
2. Nel caso in esame il primo giudice ha rilevato anzitutto che sia il contratto di lavoro concluso tra la direzione del Penitenziario, la __________ SA e __________, sia il successivo contratto di lavoro stipulato tra gli ultimi due costituiscono documenti a norma dell'art. 110 n. 5 CP, poiché destinati a provare un fatto di importanza giuridica (art. 251 n. 1 CP). Ciò premesso, egli ha accertato che, in base agli accordi intercorsi con l'imputato, __________ avrebbe versato di tasca propria alla __________ SA l'ammontare lordo del proprio stipendio. E tale intesa precedeva la firma dei contratti. A torto l'imputato pretendeva perciò che la precaria situazione finanziaria della ditta sarebbe intervenuta solo più tardi, sicché a __________ sarebbe stato chiesto di anticipare personalmente lo stipendio a titolo di prestito. Al contrario: lo stesso imputato aveva ammesso davanti agli inquirenti di avere detto subito a __________ di non poterlo rimunerare, eccezion fatta per le commissioni scaturite da affari andati a buon fine. Il che aveva indotto __________ a offrire il versamento anticipato dello stipendio di tasca propria. L'imputato medesimo, dipoi, aveva riconosciuto di non avere detto la verità alla direzione del Penitenziario poiché ciò avrebbe fatto decadere tutto.
Allo stato confusionale che l'imputato evocava per essere dovuto comparire in polizia il primo giudice non ha creduto, nulla suffragando l'assunto, per altro avanzato la prima volta in aula. Sebbene dalla intercettazioni telefoniche __________ risultasse avere effettivamente fatto qualche cosa per la __________ SA, ciò nulla mutava alla circostanza che l'imputato avesse attestato – contrariamente al vero – la corresponsione di uno stipendio al detenuto in regime di semilibertà. Né l'imputato aveva esercitato controlli sull'operato del dipendente, il quale poteva muoversi liberamente in Svizzera e all'estero fino a delinquere senza problemi e snaturare lo scopo della semilibertà. Quanto all'aspetto soggettivo del reato, secondo il giudice della Pretura penale l'imputato avrebbe almeno dovuto sapere, viste le sue conoscenze giuridiche (per di più nel settore carcerario), che le autorità non avrebbero mai concesso la semilibertà al detenuto se avessero saputo che costui versava lo stipendio a sé stesso. Anzi, così facendo l'imputato ha anche procacciato a __________ un indebito profitto, consentendo a quest'ultimo di ottenere un regime di semilibertà altrimenti impossibile.
3. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere caduto in arbitrio per avere accertato che __________ finanziava egli medesimo il pagamento del proprio stipendio da parte della __________ SA, la quale lo riversava poi alla direzione del Penitenziario. Egli sostiene che in realtà __________ concedeva alla __________ SA un mutuo di fr. 2’000.– mensili, importo che passava in proprietà della ditta, la quale versava poi una somma equivalente al Penitenziario in favore di __________. Ciò configurava un contratto di prestito perfettamente legale (art. 312 segg. CO). Il ricorrente fa valere di avere sempre ribadito simile tesi, ancora al dibattimento, e di
avere sempre ammesso di avere contratto in nome della ditta un debito verso il dipendente, mentre mai ha riconosciuto che il rimborso non sarebbe mai avvenuto. Inoltre __________ ha effettivamente prestato la sua forza di lavoro alla __________ SA, tant'è che la ditta e il lavoratore avevano concordato anche un compenso sotto forma di provvigione in base ai contratti che __________ avrebbe procacciato, e il prestito sarebbe stato saldato appunto per mezzo di provvigioni maggiorate. Poco importa come la __________ SA sarebbe riuscita a trovare il denaro: il contratto di lavora attestava unicamente il versamento di un determinato salario per prestazioni professionali, ciò che è avvenuto. Il ricorrente rammenta infine di avere chiesto al Procuratore pubblico l'audizione di __________ per dimostrare la fondatezza delle sue argomentazioni, ma senza esito. Ciò non può evidentemente tornare a suo scapito.
L'argomentazione non ha consistenza. A parte il fatto che la tesi del prestito è stata avanzata non al primo interrogatorio (act. 22/1, pag. 4 a 7), bensì al secondo (act. 22/2, pag. 5), la natura dell'accordo intercorso tra la ditta e __________ non è di rilievo. Che la concessione della semilibertà al detenuto dipendendesse dall'esistenza di lavoro da esercitare durante le uscite dal carcere è pacifico. Non per caso la ditta e __________ hanno sottoscritto un contratto di lavoro, firmato pure dal direttore del Penitenziario, che prevedeva una retribuzione di fr. 1’500.– mensili più le provvigioni (retribuzione aumentata poi a fr. 2’000.– lordi su richiesta del capo dei Servizi amministrativi del Penitenziario, __________, il quale reputava lo stipendio troppo basso: act. 22/2, pag. 2). Ora, l'imputato ha ammesso essergli stato chiaro fin dall'inizio che il salario andasse pagato e riversato dalla datrice di lavoro __________ SA con mezzi propri. Anzi, all'interrogatorio del 5 giugno 2001 egli ha dato atto di avere sottaciuto l'accordo alla direzione del Penitenziario, d'intesa con __________, poiché altrimenti il rapporto di lavoro non sarebbe venuto in essere.
Che il contratto di lavoro (nel senso della sua accezione comune) fosse necessario per l'ottenimento della semilibertà è stato ammesso per finire dall'interessato, non senza riluttanza, anche davanti al Procuratore pubblico (act. 31, pag. 2). E del resto non si vede come egli avrebbe potuto pretendere seriamente che per la direzione del Penitenziario, cui spettava l'approvazione dell'accordo lavorativo, la clausola n. 1.4 potesse anche non essere intesa come impegno della __________ SA al pagamento effettivo del salario. Avesse l'autorità saputo che la ditta si trovava in stato di totale illiquidità (act. 22/1, pag. 6) e non avrebbe potuto retribuire il detenuto, mai essa avrebbe avallato il contratto di lavoro (si veda anche la deposizione di __________: act. 22/4, pag. 6). Già per il fatto che la condizione del detenuto andava vigilata, dovendosi evitare che senza rimunerazione un carcerato in semilibertà debba ricorrere a espedienti per sopperire a sé stesso. Del tutto infondato, su questo punto il ricorso non merita quindi altra disamina.
4. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere trasceso in arbitrio accertando altresì che l'accordo della ditta con __________ precedesse la firma del contratto di lavoro, avendo egli chiarito il 14 ottobre 2003 davanti al Procuratore pubblico che allora la situazione della ditta era sì “traballante”, ma non al punto da impedire la corresponsione di fr. 1’500.– mensili a un consulente. Ora, i verbali di polizia in cui egli asseriva il contrario non possono quindi essergli opposti.
L'argomento non è serio. A supporre che l'art. 61 cpv. 3 CPP trovi applicazione anche in procedimenti che terminano con un decreto di accusa (art. 207a CPP), la circostanza che il ricorrente abbia per certi versi ritrattato davanti al Procuratore pubblico (act. 31) ancora non significa che le dichiarazioni da lui rese davanti agli organi di polizia fossero irrilevanti. Scopo della norma è di garantire all'accusato la possibilità di confutare davanti al Procuratore pubblico e in presenza del difensore le proprie dichiarazioni precedenti, evitando in tal modo di essere chiamato a rispondere penalmente sulla sola base di verbali di polizia sfuggiti al contraddittorio. La questione è poi di sapere se, ritenendo affidabili le dichiarazioni rese alla polizia nonostante la ritrattazione totale o parziale davanti al Procuratore pubblico, il giudice di merito si sia sospinto nell'arbitrio. Ciò non è sicuramente il caso nella fattispecie. Il primo giudice ha motivato la propria opinione, in effetti, escludendo che davanti alla polizia l'imputato si trovasse nello stadio confusionale adombrato al dibattimento. Nel ricorso per cassazione l'interessato non spiega perché tale convincimento sarebbe insostenibile, limitandosi a disquisire con argomenti appellatori, inidonei a sostanziare una censura fondata sul divieto dell'arbitrio. Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si rivela finanche inammissibile.
5. Il ricorrente si duole di essere stato condannato per avere allestito il noto contratto di lavoro in cui attestava il versamento a __________ di fr. 1’500.– mensili a titolo di stipendio a dispetto del fatto che __________ avesse diritto davvero a un salario di fr. 2’000.– per prestazioni professionali. Che questi abbia mutuato alla __________ SA una somma pari alla sua retribuzione nulla muta alla veridicità dell'accordo.
La doglianza non manca di disinvoltura. Già si è visto che la pattuizione circa il versamento di uno stipendio al detenuto non avrebbe potuto ragionevolmente essere attuata, agli occhi dell'autorità, per mezzo di un mutuo concesso dal detenuto medesimo al fine di finanziare l'erogazione del salario. Sottoponendo alla direzione del Penitenziario un ordinario contratto di lavoro (act. 22/2 annesso 2, poi integrato con la pattuizione sottoscritta tra i diretti interessati che prevedeva un salario maggiore secondo quanto chiesto da __________), l'imputato si proponeva evidentemente di lasciar credere che il salario sarebbe stato effettivamente corrisposto dalla datrice di lavoro con fondi propri, in difetto di che __________ non avrebbe ottenuto la semilibertà, tanto meno ove l'autorità avesse saputo che la ditta era in stato di illiquidità. Attardarsi oltre sulla portata della clausola contrattuale non ha dunque senso.
6. Secondo il ricorrente l'accusa a suo carico cade anche perché l'accordo con __________ è stato concluso dopo la stesura del contratto, onde la mancanza di dolo, il quale deve necessariamente riferirsi a tutti gli elementi costituivi del reato al momento dei fatti. Non sussistendo in concreto alcuna intenzione da parte della ditta, al momento della firma del contatto, di far capo a un mutuo per retribuire il detenuto in semilibertà, l'art. 251 n. 1 cpv. 1 CP non entra in considerazione. L'asserto cade nel vuoto già per la circostanza che – come si è visto – il primo giudice non ha commesso arbitrio di sorta accertando che l'imputato e __________
erano consapevoli fin dall'inizio che la __________ SA non sarebbe stata in grado di erogare stipendio alcuno. Certo, il ricorrente critica il primo giudice anche per non avere spiegato come mai le dichiarazioni da lui rese al Procuratore pubblico (e in aula) non siano state ritenute veritiere, il tribunale essendosi limitato a escludere l'eventualità di un suo stato confusionale davanti agli organi di polizia. Ciò gli impedirebbe di difendersi sui motivi che hanno indotto il giudice della Pretura penale a ignorare il contenuto del verbale reso davanti al Procuratore pubblico. L'argomento è nondimeno infruttuoso. Dalla sentenza impugnata risulta che il primo giudice ha accreditato la versione compromettente fornita dal prevenuto alla polizia (di avere sottoscritto il contratto di lavoro pur consapevole che la società non avrebbe potuto versare lo stipendio pattuito) per rapporto a quella data al Procuratore pubblico poiché lo stesso imputato non aveva saputo giustificare la contraddizione, salvo invocare – solo in aula – un improbabile stato confusionale. Pur poco esplicita, la sentenza impugnata resiste perciò alla critica.
7. Infine il ricorrente assevera che l'apprezzamento arbitrario delle prove comporta la violazione del principio in dubio pro reo inteso come regola riferita alla valutazione delle prove. Non sostanziata, la critica andrebbe dichiarata d'acchito inammissibile. Comunque sia, non si può certo affermare che in concreto il primo giudice abbia condannato il ricorrente quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38). Anche al proposito il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
8. Il ricorrente lamenta la severità della pena inflittagli, definita manifestamente eccessiva. A suo parere il primo giudice ha trascurato che il caso in esame è per finire di lieve entità nel senso dell'art. 251 n. 2 CP, sanzionabile anche con una semplice multa. Egli ricorda di essere stato contemporaneamente inquisito in una lunga serie di procedimenti penali, per reati anche gravi, tutti sfociati in decreti di non luogo a procedere che gli hanno provocato sofferenze e compromesso la vita professionale. Una pena tanto pesante come quella irrogatagli con la sentenza impugnata pregiudicherebbe in modo definitivo la sua carriera forense, essendo egli intenzionato a sostenere entro breve termine gli esami di avvocatura. Per di più, al momento dei fatti la sua famiglia si stava sgretolando, al punto che nel giugno del 2004 è stato pronunciato il divorzio. E a tale situazione ha senz'altro concorso la vicenda in esame, onde l'esigenza di contenere la pena in una multa di fr. 500.–.
a) Nel commisurare la pena in tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente, il giudice della Pretura penale ha ricordato in primo luogo che il reato di falsità in documenti è un crimine punibile con la reclusione sino a cinque anni. Concretamente egli ha tenuto conto della formazione giuridica del soggetto e della sua particolare posizione nei confronti delle istituzioni, in special modo con le autorità carcerarie. Grazie alla collaborazione con queste ultime egli ha potuto elaborare la tesi di laurea e ha avuto modo di instaurare con esse un rapporto di fiducia piuttosto solido. Con il suo comportamento – ha proseguito il primo giudice – l'imputato ha tradito la fiducia e la buona fede riposte nei suoi confronti, permettendo in modo subdolo che un detenuto beneficiasse del regime agevolato della semilibertà senza che ne fossero dati i presupposti. Agendo in tal modo, egli ha creato anche pericoli per la cittadinanza, a maggior ragione ove si pensi che __________ godeva di ampio margine di manovra, correndo il rischio di venire a contatto con soggetti pericolosi. A favore dell'imputato, ad ogni modo, il giudice della Pretura pena ha considerato l'incensuratezza e la precaria situazione familiare.
b) Nella misura in cui il ricorrente invoca la fattispecie privilegiata dell'art. 251 n. 2 CP (caso di esigua gravità), il ricorso non è fondato. Per stabilire se sussiste un'evenienza del genere occorre ponderare tutte le circostanze del caso (DTF 96 IV 155 consid. 5 pag. 168 riferito all'art. 251 n. 3 vCP). Il comportamento dell'autore deve quindi presentare – dal profilo oggettivo e soggettivo – un carattere di bagattella, la norma dovendo essere interpretata restrittivamente (DTF 128 IV 265 consid. 3.2 pag. 271, 114 IV 126, 103 IV 36 consid. 5 pag. 40, 96 IV 155 consid. 5 pag. 168 riferiti all'art. 251 n. 3 vCP). Al giudice di merito compete un ampio margine di apprezzamento (DTF 128 IV 265 consid. 3.2 pag. 271, 114 IV 126). Criteri determinanti sono l'importanza del documento falsificato, l'entità della falsificazione rispetto alla situazione reale, la natura e la portata dello scopo e del danno perseguiti, come pure i motivi a delinquere DTF 114 IV 126; v. in particolare Boog in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2003, n. 102 ad art. 251 CP). Nella fattispecie il ricorrente ha preparato un contratto di lavoro con una clausola inveritiera sul pagamento dello stipendio (almeno così come l'avrebbe potuta interpretare l'autorità carceraria) per consentire a un detenuto di conseguire la semilibertà. Non si tratta di una bagattella. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, si può convenire che il primo giudice non sia stato clemente verso l'imputato. Non si può nemmeno sostenere però che egli abbia dato prova di esagerato rigore confermando la pena di 3 mesi di detenzione. Il ricorrente ha pur sempre
abusato dei suoi buoni rapporti con l'autorità, contribuendo a far sì che un detenuto godesse di illeciti favori. Non poteva dunque contare su una particolare benevolenza del tribunale.
9. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cvp. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. dott. __________;
– sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, Lugano;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona;
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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terzi implicati |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario