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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo |
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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per stature sul ricorso per cassazione del 4 febbraio 2004 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 19 dicembre 2003 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________), non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 maggio 2003 gli agenti della polizia cantonale sono stati informati da colleghi zurighesi che a Lugano sarebbero arrivati due corrieri di cocaina provenienti dal Sudamerica. In effetti, raggiunta Zurigo, nel primo pomeriggio i due avevano preso il treno per Lugano. L'uno di loro, identificato grazie alla lista dei passeggeri dell'aereo come __________, aveva poi occultato la cocaina in uno zainetto, riposto nella cassetta di sicurezza n. 42 della stazione, seguendo le istruzioni dategli dal secondo, a quel momento non ancora identificato. Entrambi avevano poi trascorso la notte all'Hotel __________. Le schede dell'albergo hanno permesso agli agenti di identificare il secondo uomo nella persona di __________. Quella stessa notte la polizia ha sostituito lo stupefacente celato nello zaino con farina. Il mattino seguente i due sono tornati alla stazione per fare rientro a Zurigo. Prima di partire __________, su invito dell'altro, ha tentato di prolungare, inserendo una moneta, il tempo disponibile della cassetta di sicurezza, senza però riuscirvi, verosimilmente perché la cassetta era stata aperta durante la notte dalla polizia. I due sono quindi stati arrestati sul treno, a Bellinzona. __________ era in possesso della chiave della cassetta, che doveva essere consegnata all'organizzazione del traffico, il compito dei due essendo terminato con il deposito della droga in stazione.
B. L'inchiesta ha permesso di accertare che la spedizione riguardava 7 kg e 835.15 g di cocaina con un grado di purezza variante tra il 76.81 e il 77.25%. La droga proveniva dalla Bolivia ed era stata fatta entrare in Argentina, dove l'organizzazione dedita al narcotraffico, coordinata nella ricerca dei corrieri da un certo __________, l'aveva diramata alla volta dell'Europa (Spagna, Francia, Svizzera e verosimilmente Italia) per il tramite dei due uomini, la cui attività sul posto era diretta da tale __________. Il ricavo della vendita sarebbe poi stato fatto rientrare in Argentina attraverso la Spagna, in parte grazie agli stressi corrieri, segnatamente __________. Le indagini hanno consentito altresì di stabilire che __________ aveva raggiunto la Svizzera proveniente dall'Argentina già il 12 maggio 2003. Nei giorni precedenti l'arrivo di __________ egli si era incontrato con __________ ed __________ (un altro corriere di droga), con i quali aveva anche compiuto un sopralluogo alla stazione di Lugano e una ricognizione dell'albergo dove avrebbe pernottato con __________.
C. Con sentenza del 19 dicembre 2003 la Corte delle assise criminali di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti siccome commessa, tra l'altro, agendo come membri di un banda costituitasi per esercitare il traffico internazionale di cocaina, per avere il 21 e 22 maggio 2003, in correità fra loro e con terzi, trasportato da Zurigo a Lugano, detenuto e depositato 7 kg e 836.15 g di cocaina (con un grado di purezza variante tra il 76.81 e il 77.25%) destinata alla vendita e sequestrata dalla polizia. In applicazione della pena, essa ha condannato __________ a 5 anni e __________ e a 4 anni di reclusione, entrambi con l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni.
D. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 22 dicembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 4 febbraio successivo, egli chiede che la pena a suo carico sia ridotta da 5 a 4 anni di reclusione o, in subordine, che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente censura l'entità della pena infittagli, rimproverando alla prima Corte di avere trascurato la gravità soggettiva della condanna, che lo priva per molto tempo della famiglia, e in particolare del figlio __________, bisognoso di cure. Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e cosi via. Per quanto riguarda l'autore, in specie, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce poi di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109).
2. In concreto la Corte delle assise criminali ha rilevato anzitutto, nel commisurare la pena, che la colpa di entrambi gli imputati era molto grave, sia per la quantità di droga trasportata, sia per la loro appartenenza a un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Più grave appariva comunque – ha proseguito la Corte – la colpa del ricorrente. Di buona formazione, reclutato per primo, nel luglio del 2002, egli non si è “sporcato le mani” agendo personalmente come corriere, ma ha procurato a __________ almeno tre interessati. Quando __________ è partito la prima volta dall'Argentina, gli altri due avevano già intrapreso un paio di viaggi a testa e il ricorrente aveva già ricevuto la metà del compenso pattuito per il solo fatto di avere compiuto la mediazione. Egli si era attivato inoltre per procacciare un passaporto a __________, per consentire a quest'ultimo l'espatrio con la doga e ha sempre mantenuto i contatti con __________ in Svizzera, di cui si è guadagnato la fiducia partecipando a un sopralluogo del 28 maggio 2003.
E __________ si fidava di lui, al punto da lasciarlo solo a gestire l'operazione il giorno in cui __________ è arrivato in Svizzera con la cocaina. Di nuovo il ricorrente aveva poi fornito a __________ i pantaloni da surf che sarebbero serviti per nascondere il denaro da far rientrare in Argentina e sempre lui aveva mantenuto i contatti con l'organizzazione, tant'è che quando __________ ha depositato lo zainetto alla stazione egli si è appartato in una cabina telefonica, in modo da controllare l'amico senza dare nell'occhio. Egli stesso si era poi fatto consegnare la chiave della cassetta di sicurezza, dopo avere invitato l'amico a inserire un'altra moneta. Il ricorrente ha svolto perciò, secondo la Corte di assise, un ruolo più importante del correo, con compiti organizzativi di rilievo. Quanto all'aspetto soggettivo, entrambi gli imputati sapevano di trafficare una notevole quantità di cocaina destinata alla vendita e di appartenere a un'organizzazione criminale dedita al commercio internazionale di stupefacenti (sentenza, pag. 23 e 24).
Nel vagliare le circostanze attenuanti, la Corte di merito ha riconosciuto che entrambi gli accusati provengono da un paese ove la situazione economica è estremamente difficile. Non ha ravvisato però gli estremi della grave angustia invocata dal ricorrente (art. 64 cpv. 2 CP), non ritenendo che questi si trovasse in un'indigenza tale da giustificare una sorta di stato di necessità. Della precaria condizione economica degli imputati la Corte ha tenuto conto, nondimeno, nell'ambito dell'art. 63 CP. A favore degli imputati essa ha considerato, nel quadro dell'art. 63 CP, anche la collaborazione prestata ancorché non immediata. Infine i primi giudici hanno valutato, a favore del ricorrente, l'incensuratezza in Svizzera e in Argentina, la difficile situazione economica e familiare, la menomazione fisica (riduzione della mobilità di un braccio nella misura del 40%) e il buon comportamento processuale. Le stesse circostanze attenuanti sono state riconosciute a __________. Donde, in sintesi, la condanna a 5 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. A __________, che ha svolto un ruolo minore, la prima Corte ha inflitto 4 anni di reclusione, sempre con 15 anni di espulsione dal territorio svizzero (sentenza, pag. 24 seg.).
4. Il ricorrente non pretende che la Corte di assise gli abbia irrogato una pena esageratamente severa alle luce della circostanze aggravanti e attenuanti esposte nella sentenza impugnata. A ragione. Coinvolto in un importante traffico di droga gestito da un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di cocaina con ruoli che non possono essere definitivi di second'ordine, egli non poteva contare su speciale clemenza, nonostante l'incensuratezza, la difficile situazione finanziaria e, in generale, le difficili condizioni personali e familiari. Tali aspetti favorevoli non bastavano infatti a giustificare una massiccia riduzione della pena. Il ricorrente sostiene nondimeno che la condanna inflittagli debba essere ridotta di un anno per tenere conto della sua particolare sensibilità alla pena dovuta al fatto di espiare la prigione lontano dai familiari, senza poter beneficiare dei privilegi riservati ai detenuti in relazione diretta e personale con la famiglia, e senza poter stare vicino al figlioletto bisognoso di cure e di programmi scolastici speciali.
a) Dottrina e giurisprudenza (v. al riguardo Wiprächtiger in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2002, n. 95 ad art. 63) hanno già avuto modo di rilevare che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno essere diversa secondo la sensibilità dell'imputato (Strafempflindlichkeit). Di di fronte a colpe equivalenti la pena dev'essere fissata perciò non in funzione della durata (gleich hoch), bensì della durezza (gleich schwer). Con la sentenza 6S.703/1995 del 26 marzo 1996 il Tribunale federale ha precisato in ogni modo che la sensibilità alla pena giustifica una riduzione solo qualora sussistano valide ragioni per derogare al principio dell'unitarietà (Grundsatz der einheitlichen Leidempfindlichkiet), come ad esempio nel caso di condannati che soffrano di lesioni cerebrali, di gravi malattie, di psicosi conseguenti allo stato di detenzione o che siano sordomuti (Wiprächtiger, loc. cit.). Per non snaturare il precetto della parità di trattamento e per evitare indebiti privilegi occorre dunque dar prova di riserbo nel concedere riduzioni di pena fondate sulla sensibilità soggettiva del condannato (Wiprächtiger, loc. cit.). I casi più frequenti riguardano la situazione familiare del detenuto. Se non che, nella sentenza appena citata il Tribunale federale non ha considerato come motivo di sensibilità alla pena il matrimonio contratto dal condannato, rilevando che se una pena di lunga durata può toccare duramente il detenuto coniugato, ciò si riconduce pur sempre alla gravità della colpa. In una sentenza del 21 febbraio 2000 (6S.5/2000) il Tribunale federale ha ribadito tale concetto, riconoscendo tuttavia le premesse per una riduzione di pena nel caso di un detenuto cui era nato un figlio 15 giorni dopo l'udienza davanti al tribunale di primo grado (Wiprächtiger, op. cit., n. 96 ad art. 63 CP).
b) Nella fattispecie la Corte di assise non si è espressa sulla pretesa sensibilità alla pena dell'imputato, quantunque il difensore avesse sollevato l'argomento (sentenza, pag. 6). Essa ha sì evocato la difficile situazione familiare del soggetto elencando le circostanze attuanti riconosciute, ma non ha indicato in che misura né per quali specifici motivi essa abbia tenuto conto di quel fattore (sentenza, pag. 27). Ora, nonostante la sentenza sia poco esplicita al riguardo, resta il fatto che il cenno della prima Corte alla difficile situazione familiare dell'imputato può riferirsi solo agli aspetti correlati al matrimonio di lui in Argentina, al suo ruolo di genitore e alle condizioni di salute del figlio secondogenito, di sette anni (sentenza, pag. 8). Del resto, le altre circostanze attenuanti – incensuratezza, difficoltà economiche, invalidità – sono enunciate a parte. Ora, che la carcerazione in Svizzera sia suscettiva di arrecare al ricorrente la sofferenza di non poter seguire il figlio bisognoso di attenzioni, cure mediche e sostegno psicologico (memoriale, pag. 4) è verosimile. Non si può dire tuttavia che infliggendo al ricorrente 5 anni di reclusione per la gravità del reato, il grado di colpa e il ruolo da lui svolto nel traffico di droga, la prima Corte abbia dato prova di ingiustificata durezza, tanto meno ove si consideri che nel valutare se la sensibilità dell'imputato alla condanna debba incidere sulla commisurazione della pena occorre procedere con riserbo. In concreto gli argomenti addotti dal ricorrente sono senz'altro rispettabili, indipendentemente dal fatto che i suoi rapporti con la moglie appaiano poco chiari (al momento dell'arresto l'imputato intratteneva una relazione con un'altra donna: sentenza, pag. 9), ma non bastano a giustificare ulteriori benefici. La prospettata riduzione di pena (un anno) rischierebbe anzi di privilegiare il ricorrente rispetto ad altri detenuti stranieri che, lontani da casa e dagli affetti familiari, scontano carcerazioni di lunga durata versando in situazioni analoghe.
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________, c/o Penitenziario cantonale, __________;
– __________, c/o Penitenziario cantonale, __________;
– avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Ministero Pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;
– Comando della Polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6857 Taverne;
– Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle opere sociali, Segreteria generale, 6501 Bellinzona;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
– Direzione del Penitenziario cantonale __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.