Incarto n.
17.2004.70

17.2005.13

Lugano

13 ottobre 2005/bd

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi e Chiesa

 

segretario:

Akbas, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione del 23 dicembre 2004 (inc. 17.2004.70) e del 1° aprile 2005 (inc. 17.2005.13) presentati da

 

 

RI 1,

fu __________ e fu __________, attinente di __________, nato a __________ il __________, ivi domiciliato, __________

(patrocinato dall'avv.)

 

 

contro le sentenze emanate il 16 dicembre 2004 (inc. 17.2004.70) e il 18 marzo 2005 (inc. 17.2005.13) dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione del 23 dicembre 2004;

                                          2.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione del 1° aprile 2005;

                                          3.  Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 18 ottobre 2004 il Procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di consegui­mento fraudolento di falsa attestazione per avere indotto il notaio __________ T__________ di L__________, nonostante fosse stato reso attento delle conseguenze civili e penali di una falsa affermazione (art. 253 e 306 a 309 CP) e avesse giurato dinanzi a Dio di dire la verità e solo la verità, ad attestare in un brevetto del 22 maggio 2000 di avere presenziato a un incontro avvenuto a L__________ tra __________ G__________ e __________ B__________, nell'ufficio del primo in via __________, e di avere visto B__________ consegnare a G__________ una ricevuta per un mutuo di fr. 135 000.– debitamente firmata, mentre in realtà egli non aveva mai visto una ricevuta del genere. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione il 23 novembre 2004, giustificando il ritardo di quest'ultima con problemi fisici e mentali, a comprova dei quali avrebbe presentato “prossimamente” la documentazione medica.

 

                                B.      Con sentenza del 16 dicembre 2004 il presidente della Pretura penale ha dichiarato l'opposizione inammissibile e il decreto di accusa passato in giudicato, accertando che RI 1 aveva reagito dopo il termine di 15 giorni previsto dagli art. 208 cpv. 1 lett. e 210 CPP, cominciato a decorrere il 21 ottobre 2004, il giorno dopo l'intimazione dell'atto. A parere del presidente, l'asserita impossibilità di inoltrare una tempestiva opposizione avrebbe dovuto essere provata e formulata, se mai, nell'ambito di un'istanza di restituzione del termine. Contro tale sentenza RI 1 ha esperito il 23 dicembre 2004 un ricorso per cassazione in cui chiede l'annulla­mento del pronunciato e il rinvio degli atti a un nuovo giudice della Pretura penale perché statuisca sulla tempestività dell'opposizione al decreto di accusa. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2005 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

 

                                C.      Lo stesso 23 dicembre 2004 RI 1 ha introdotto al Ministero pubblico un'istanza di restituzione in intero per essere reintegrato nel termine di opposizione al decreto di accusa. Con sentenza del 18 marzo 2005 il presidente della Pretura penale, cui l'istanza è stata trasmessa per competenza, l'ha respinta. RI 1 è insorto anche contro quest'ultima sentenza con un ricorso per cassazione del 1° aprile 2005 volto a ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro magistrato della Pretura penale per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 aprile 2005 il Procuratore pubblico conclude per il rigetto del ricorso.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 I.      Sul ricorso del 23 dicembre 2004

                                1.      Il ricorrente sostiene che, rimproverandogli di non avere presen­tato tempestiva opposizione al decreto di accusa, il primo giudice è caduto in arbitrio. Afferma che al momento in cui il decreto gli è stato notificato egli non era in grado di difendersi per le malattie che lo affliggevano, da arterioschlerosi a diabete mellito, da affezioni epatiche a vuoti di memoria. Solo il 23 novembre 2004, dopo avere ricevuto il 19 novembre 2004 dall'Ufficio del casellario giudiziale un avviso di recidiva che faceva riferimento al decreto di accusa del 18 ottobre 2004, egli si era reso conto della situazione e si era attivato senza indugio, inoltrando l'opposizione del 23 novembre 2004 in cui spiega­va come mai il suo stato fisico e psichico non gli avesse consentito di tutelare subito i suoi diritti. E con l'opposizione egli aveva manifestato non solo la volontà di impugnare il decreto di accusa, ma anche quella di ottenere la restituzione del termine (15 giorni) previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP. Il 13 dicembre 2004 gli è poi stato rilasciato il certificato medico annesso al ricorso, che tuttavia – egli sottolinea – non gli è stato possibile esibire al presidente della Pretura penale, avendogli questi nel frattempo intimato la sua decisione.

 

                                2.      Dagli atti risulta che con lettera del 23 novembre 2004 il ricorren­te ha comunicato al Ministero pubblico di opporsi al decreto di accusa del 18 ottobre 2004, impegnandosi a giustificare il ritardo dell'opposizione con certificati attestanti i suoi problemi fisici e mentali (act. 13). Il presidente della Pretura penale, cui l'opposizione è stata trasmessa insieme con gli atti, ha accertato che il decreto di accusa era stato notificato il 20 ottobre 2004, sicché ha dichiarato l'opposizione tardiva, l'ultimo giorno utile essendo decorso il 4 novembre 2004 (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP). Quanto alla pretesa impossibilità di inoltrare tempestiva opposizione, co­me detto, egli ha rilevato che ciò avrebbe dovuto essere dimostrato nel quadro di un'istanza per ottenere la restituzione del termine.

 

                                          a)   Che l'accusato non abbia rispettato il termine di 15 giorni previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP per introdurre opposizione è indubbio. Il decreto di accusa gli è stato recapitato il 20 ottobre 2004, sicché il termine di impugnazione è cominciato a decorrere – come ha accertato il primo giudice – l'indomani ed è scaduto infruttuoso il 4 novembre 2004. Inoltrata solo il 23 novembre successivo, l'opposizione era quindi manifestamente tardiva. Ciò non abilitava tuttavia il presiden­te della Pretura penale a dichiarare definitivo il decreto di accusa. A ragione il ricorrente sottolinea in effetti di non essersi limitato a sollevare opposizione, ma di avere anche giustificato i motivi del ritardo con problemi fisici e mentali, impegnandosi a produrre la relativa documentazione medica. Così facendo, egli ha implicitamente chiesto che la sua opposizione fosse considerata ammissibile, non essendo egli responsabile della remora. E in simili circostanze l'atto andava considerato come istanza di restituzione in intero giusta l'art. 21 CPP, il quale stabilisce che un termine scaduto infruttuoso può essere restituito ove la parte o il suo patrocinatore provi di non aver­ potuto osservare la scadenza perché impedita senza colpa o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.

 

                                          b)   È vero che nell'istanza l'accusato non rendeva verosimile né di avere patito le affezioni dichiarate né, tanto meno, di avere agito entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Il presidente della Pretura penale non poteva tuttavia, per questo solo fatto, ignorare la richiesta e rinviare l'interessato a far valere le sue ragioni in una procedura ulteriore. Tanto meno ove si pensi che l'art. 22 cpv. 1 CPP impone – appunto – di postulare la restituzione del termine, “pena la decadenza”, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (venuto meno, in concreto, non dopo il 23 novembre 2004). Nelle circostanze descritte il primo giudice avrebbe dovuto assegnare all'istante, sprovvisto di avvocato, un termine per rendere verosimile la fondatezza della domanda e l'introduzione della medesima nei dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento. Dichiarando definitivo il decreto di accusa senza considerare i motivi (di sua competenza: art. 22 cpv. 2 CPP) fatti valere dall'opponente per giustificare il ritardo, egli è incorso in un diniego formale di giustizia che comporta l'annullamen­to della decisione impugnata. In accoglimento del ricorso, gli atti devono di conseguenza essere rinviati a un altro giudice della Pretura penale perché statuisca sulla restituzione in intero del termine implicitamente proposta dall'accusato al momento di sollevare opposizione.

 

                                 II.      Sul ricorso del 1° aprile 2005

                                3.      Il ricorrente impugna anche la decisione del 18 marzo 2005 con cui il presidente della Pretura penale ha respinto l'istanza di restituzione in intero da lui presentata al Ministero pubblico il 23 dicembre 2005. Egli lamenta di soffrire da tempo, tra l'altro, di vuoti di memoria, come attesta un certificato medico del 13 dicembre 2004 rilasciato dal dott. __________ S__________ di C__________ (doc. C), che lo ha in cura dal 22 ottobre 1993 e che lo ha visitato il 22 ottobre 2003, il 14 novembre 2003, il 27 novembre 2003, l'11 dicembre 2003, il 16 gennaio 2004, il 10 dicembre 2004, il 12 gennaio e il 21 gennaio 2005 (documentazione annessa alle “contro-osser­vazioni” del 17 febbraio 2005 alla Pretura penale). Egli fa valere che le sue amnesie sono confermate altresì dall'estratto conto emesso dalle A__________ __________ di L__________ (pure accluso alle “contro-osser­vazioni” citate), dal quale risulta come dal 1998 in poi egli abbia pagato le fatture con grandi ritardi, al punto di vedersi sospendere tre volte l'erogazione di ener­gia elettrica. Anche il canone di locazione di fr. 200.– mensili, egli soggiunge, è stato pagato soltanto saltuariamente, a ulteriore dimostrazione del suo disordine mentale.

 

                                          a)   Il presidente della Pretura penale ha respinto la restituzione del termine con l'argomento che nessuna prova suffragava uno stato di salute tanto compromesso da impedire all'istante di valutare la situazione e di opporsi tempestivamente al decreto di accusa. A suo avviso, i documenti prodotti con le “contro-osservazioni” del 17 febbraio 2005 confortano se mai la sregolatezza e l'incostanza con cui l'istante ha eseguito molti pagamenti, così come le sporadiche e irregolari visite mediche cui egli si è sottoposto, ma nulla dimostrano circa il preteso disordine mentale che lo avrebbe afflitto al momento di ricevere il decreto di accusa. Niente di anormale era poi emerso durante i suoi interrogatori in polizia e davanti al Procuratore pubblico, onde l'infondatezza della domanda.

 

                                          b)   La valutazione delle prove testé riassunta potrebbe anche, di per sé, risultare sostenibile. Il problema è che essa poggia solo su una parte degli atti processuali. Il presidente della Pretura penale si è limitato infatti a menzionare il certificato medico dell'11 febbraio 2005, che riporta le visite mediche cui l'istante si è sottoposto tra il 22 ottobre 2003 e il 21 gennaio 2005, e l'estratto conto delle A__________ __________ di L__________ con le registrazioni dal luglio del 1998, trascurando l'altro certificato medico del 13 dicembre 2004 in cui il dott. __________ S__________ attestava di avere in cura il pazien­te dal 20 ottobre 2003 e ricordava la sua diagnosi conseguente ai disturbi visivi, ai dolori addominali, ai disturbi urinari, alla stanchezza e ai vuoti di memoria accusati dal paziente: diabete mellito non insulino-dipendente, ipertensione arteriosa, steatosi epatica, dislipidemia e arterioschlerosi. Ignorando tale documento, il primo giudice ha sorvolato su un mezzo di prova che non poteva dirsi d'acchito senza rilievo nel contesto di un'istanza volta alla restituzione di un termine per impedimento ad agire dovuto a malattia. Inficiata di un diniego di giustizia formale, la decisione impugnata deve dunque essere annullata già per motivi d'ordine, indipendentemente da quella che potrebbe essere la sua fondatezza nel merito. Anche in questo caso, pertanto, in accoglimento del ricorso gli atti devono essere rinviati a un altro giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo sull'istanza di restituzione in intero proposta il 23 dicembre 2004. A meno, evidentemente, che il giudice accolga già la restituzione in intero del 23 novembre 2004, nel qual caso essa andrà dichiarata senza oggetto.

 

                                4.      Il ricorrente si duole anche del fatto che il primo giudice abbia respinto a torto le sue critiche per la mancata designazione di un difensore d'ufficio nella fase istruttoria del procedimento, sostenendo che ciò ha pregiudicato i suoi diritti di difesa. La censura esula dai limiti dell'attuale giudizio, il cui oggetto ver­te solo sul­l'istanza di restituzione del termine. Invero il ricorrente afferma che la mancata designazione di un difensore d'ufficio gli ha impedito di tutelare i suoi interessi anche dopo la notifica del decreto di accusa, ma la questione è priva d'oggetto, dato che – come si è visto – in cassazione egli ottiene causa vinta e davanti al nuovo giudice egli potrà addurre tutti i suoi argomenti e i mezzi di prova ritenuti idonei per essere reintegrato nel termine di opposizione.

 

                                III.      Sulle spese e sulle ripetibili

                                5.      Dato l'esito dei ricorsi, gli oneri del giudizio odierno vanno a ca­rico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'equa indennità di fr. 1500.– complessivi per ripetibili (art. 15 cpv. 2 CPP).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso del 23 dicembre 2004 è accolto, la sentenza del 16 di­cembre 2004 è annullata e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo nel senso dei considerandi.

 

                                2.      Il ricorso del 1° aprile 2005 è accolto, la sentenza del 18 marzo 2005 è annullata e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo sull'istanza di restituzione del termine nel senso dei considerandi.

 

                                3.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia unica     fr. 500.–

                                          b) spese                                 fr. 100.–

                                                                                          fr. 600.–

                                          sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

 

                                4.      Intimazione a:

                                          –    .

 

 

terzi implicati

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.