Incarto n.
17.2005.44

Lugano

22 novembre 2005/bd

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi e Chiesa

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 ottobre 2005 presentato da

 

 

RI 1

__________ __________ __________, __________ il __________, attinente di __________, domiciliato a __________, __________

()

 

 

contro la sentenza emessa il 26 agosto 2005 dal Giudice supplente della Pretura penale nei suoi confronti;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 10 aprile 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuto abuso di chèques o carte di credito, di infrazione alla legge federale sulle armi, sugli accessori di armi e le munizioni e di ingiuria. Per quanto riguarda il primo capo d'imputazione, il Procuratore pubblico ha rimproverato a RI 1 di avere, seppure insolvente o non disposto a saldare il dovuto, usato ripetutamente dal 27 febbraio al 26 marzo 2003 per complessivi fr. 24 598.05 una carta Manor (rispettivamente myOne”) intestata alla ditta S__________ SA (ora in liquidazione fallimentare), di cui egli era membro del consiglio di amministrazione con firma individuale, quantunque la carta fosse bloccata dal 27 febbraio 2003 per superamento del limite di credito e di avere, in altre 97 occasioni, usato dal 19 al 26 marzo 2003 per complessivi fr. 16 993.45 un'ulteriore carta Manor intestata alla ditta A__________ SA (ora __________ __________), di cui egli era procuratore generale senza diritto di firma, sebbene anche quella carta fosse bloccata dal 6 gennaio 2003 per superamento del limite di credito. La seconda imputazione si riferiva al fatto che il 26 marzo 2003 l'accusato era stato trovato in possesso, a Chiasso, di un coltello a serramanico con lama di 8.5 cm e di uno spray immobilizzante. Quanto all'addebito di ingiuria, esso riguardava gli epiteti di “troia” e “puttana” che RI 1 aveva rivolto a Lugano, il 5 luglio 2002, a PL 1. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha inflitto all'accusato 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 5 anni, prescindendo dalla revoca della sospensione condizionale concessa a una pena di 60 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico l'11 novembre 2002, salvo prolungare di un anno il relativo periodo di prova. Infine il Procuratore pubblico ha ordinato la confisca e la distruzione delle carte Manor e myOne, del coltello a serramanico e della bomboletta spray sequestrati. Al decreto di accusa RI 1 ha presentato opposizione.

 

                                  B.   Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 26 agosto 2005 pronunciata in contumacia il Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole dei reati contemplati nel decreto di accusa. Quanto al ripetuto abuso di chèques o carte di credito, nondimeno, egli ha ravvisato estremi punibili unicamente per gli abusi commessi dall'accusato in 153 occasioni dal 27 febbraio al 26 marzo 2003. Per quel che è dell'infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, egli ha prosciolto l'accusato relativamente al possesso dello spray immobilizzante. In conseguenza di ciò il primo giudice ha ridotto la pena a 50 giorni di detenzione, con la sospensione condizionale per 3 anni, ordinando il dissequestro della bomboletta spray. Per il resto ha confermato il decreto di accusa.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 30 agosto 2005 una dichiarazione di ricorso per cassazione e nei motivi del 5 ottobre 2005 chiede il suo completo proscioglimento. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2005 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. PL 1, parte civile, è rimasta silente.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nei procedimenti davanti alla Pretura penale l'art. 277 CPP stabilisce che, ove l'accusato non compaia il giorno del dibattimento, il giudice sente il denunciante, eventualmente il Procuratore pubblico, e, se presenti, i testimoni, i periti, il difensore, e giudica in contumacia in base alle risultanze degli atti (cpv. 1). Entro il termine di sei mesi dall'emanazione della sentenza il condannato in contumacia può presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio; in tal caso il giudice invia le nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi in presenza (cpv. 3).

 

                                   2.   Secondo costante giurisprudenza, nell'eventualità di una sentenza contumaciale il ricorso per cassazione è ammissibile solo contro la dichiarazione di contumacia, ovvero sulla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza del Tribunale federale parzialmente riprodotta in calce; da ultimo: CCRP, sentenza inc. 17.2005.32 del 5 luglio 2005, consid. 3). Nel caso in esame l'accusato, benché regolarmente citato al pro­cesso per raccomandata del 24 giugno 2005 notificatagli a __________ il 28 giugno 2005 (doc. 16 annesso al verbale del dibattimento del 26 agosto 2005), non è comparso in aula né ha giustificato la sua assenza o ha chiesto – per avventura – un rinvio del dibattimento. Inoltre il suo difensore nulla ha eccepito quando il primo giudice, accertata la regolarità della citazione e l'assenza ingiustificata dell'opponente, ha deciso di procedere in contumacia giusta l'art. 277 cpv. 1 CPP (sentenza, pag. 3 in alto). Anzi, sulla contumacia l'accusato non muove alcuna censura nemmeno nel ricorso per cassazione. Quanto egli critica nel memoriale è la sentenza di primo grado per questioni di merito, ma ciò non gli è lecito, non avendo egli esaurito previamente la possibilità della revoca che la procedura penale gli offre. Ne discende che in tali circostanze il ricorso si dimostra già di primo acchito inam­missibile.

 

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione  a:

                                     

 

 

 

terzi implicati

PL 1

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.