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Incarto n. |
Lugano 3 gennaio 2006/FP/fb
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa |
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segretario: |
Akbas, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 19 dicembre 2001 presentato da
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, fu R e Z nata D, cittadino macedone, nato a il 4 dicembre 1956, domiciliato a L, coniugato, minatore e macchinista (patrocinato dall' avv. PA 1)
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contro la sentenza emanata l'11 novembre 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 9 maggio 2005 il Procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ricettazione per avere, l'11 febbraio 2005, acquistato da sconosciuti a L__________ due camere digitali, un'Olympus “Camedia C-370 Zoom” (del valore di fr. 248.–) e una Sony “DSC-P100” (del valore di fr. 699.–), pagandole fr. 200.– complessivi, sapendo o dovendo supporre che provenivano da reati contro il patrimonio. Rubate a L__________ quello stesso 11 febbraio 2005, le due camere erano poi state restituite al negozio Manor Sud SA. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 8 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. La parte civile Manor Sud SA è stata rinviata a far valere le sue pretese davanti al foro competente. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza dell'11 novembre 2005 il presidente della Pretura penale ha confermato il decreto di accusa.
B. Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 15 novembre 2005 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 19 dicembre successivo, egli chiede la sua assoluzione e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare anche impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).
2. Il presidente della Pretura penale ha accertato che, fermato dalla polizia il 12 novembre 2005 perché trovato in possesso di due camere digitali rubate il giorno prima all'emporio Manor di L____________________, il prevenuto ha dichiarato che la Sony “DSC-P 100” gli era stata offerta da una ragazza il giorno prima davanti al bar “__________” ed egli l'aveva comperata per fr. 80.–, spuntandola su due altri interessati, mentre l'Olympus “Camedia C-370 Zoom” gli era stata venduta quello stesso giorno da un ragazzo per fr. 120.–. Egli ha sostenuto di non avere avuto dubbi sulla provenienza della merce. Invitato a precisare se conoscesse i due altri interessati all'acquisto della prima fotocamera, egli ha risposto affermativamente, pur soggiungendo di non ricordarne il nome (sentenza, pag. 2 seg. con riferimento al verbale di interrogatorio del 12 febbraio 2005).
Al dibattimento – ha continuato il presidente della Pretura penale – l'accusato ha asserito invece di avere incontrato davanti al bar “Isolino” due suoi amici, i quali stavano parlando con un ragazzo e una ragazza intenzionati a vendere una macchina fotografica. Interpellato dagli amici, egli aveva comperato così dal ragazzo l'Olympus “Camedia C-370 Zoom” per fr. 120.–. Il ragazzo gli aveva poi mostrato la Sony “DSC-P 100”, che egli aveva comperato per fr. 80.–, dietro promessa di vedersi consegnare il foglio di garanzia e il tagliando d'acquisto. Sempre al dibattimento l'accusato ha affermato di avere comperato gli apparecchi non per necessità, ma cedendo all'insistenza del ragazzo, che diceva di avere bisogno di soldi per sfamarsi. Contestatagli la diversa versione fornita alla polizia, egli ha obiettato di avere fatto notare subito all'interrogante che il verbale non era corretto, ma di essere stato rassicurato nel senso che quell'atto era solo provvisorio (sentenza, pag. 3). Il 12 febbraio 2005 l'accusato si era poi recato alla Manor per procurarsi le batterie destinate alle fotocamere, salvo essere fermato dal commesso che aveva riconosciuto i due apparecchi rubati il giorno prima e aveva chiamato la polizia. Alla restituzione delle fotocamere RI 1 non si era opposto. Alla domanda di sapere se non fosse contrariato per avere perduto fr. 200.–, egli non aveva risposto, dando l'impressione che la cosa poco gli importasse (sentenza, pag. 3 seg.).
In aula è stato sentito davanti al presidente della Pretura penale anche un testimone, il quale ha dichiarato di avere raggiunto il 12 febbraio 2005 in tarda mattinata (e non nel pomeriggio, come pretendeva l'accusato) il bar “__________”, di avere visto RI 1 sul marciapiede di fronte al bar parlare con due giovani e di averlo salutato all'atto di lasciare l'esercizio pubblico. Egli aveva notato così che un ragazzo cercava di vendere due apparecchi fotografici, ma che l'accusato esigeva la consegna della garanzia e dello scontino di acquisto. Il ragazzo aveva rassicurato allora l'interlocutore che vi avrebbe provveduto e l'accusato gli aveva detto che se non avesse ricevuto quei giustificativi avrebbe portato le fotocamere in polizia. Il testimone non ha sentito parlare di prezzo, essendosene andato prima che i due avessero finito di contrattare. Ha confermato però che, come asseverava l'accusato, nella zona del bar “__________” operano spesso persone che propongono l'acquisto di merce varia (sentenza, pag. 4).
3. Premesso che l'art. 160 n. 1 CP punisce con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa mobile che sa o deve presumere ottenuta da una terzo mediante un reato contro il patrimonio, il presidente della Pretura penale ha rilevato che dal profilo soggettivo l'autore deve conoscere l'origine illecita del bene, ma che il dolo eventuale basta, essendo sufficiente che l'autore si accomodi della possibile origine furtiva (sentenza, pag. 5). Nella fattispecie – egli ha ritenuto – concorrevano a formare il convincimento che l'accusato dovesse dubitare fortemente della provenienza della merce non solo il luogo della vendita, in cui si svolgono traffici poco chiari e ci si può aspettare di tutto, ma anche la circostanza che i due apparecchi fossero detenuti da un soggetto singolarmente affamato, il quale però aveva mostrato la seconda macchina fotografica solo dopo avere venduto la prima (sentenza, pag. 5). Che del resto l'accusato si fosse insospettito risultava dall'insistenza con cui egli aveva chiesto al ragazzo gli scontrini e le garanzie, minacciando di rivolgersi alla polizia se non gli fossero stati consegnati.
Per di più – ha soggiunto il primo giudice – la credibilità dell'accusato mal si conciliava con le contrastanti versioni dei fatti da egli fornite, diverse anche rispetto a quanto aveva dichiarato il testimone al dibattimento. Non aveva trovato conferma, in particolare, la presenza di amici intenti a parlare con i due ragazzi al suo arrivo, la circostanza che quegli amici lo avessero interpellato per proporgli l'acquisto, l'interesse di loro per gli apparecchi fotografici, l'offerta della seconda macchina solo dopo l'acquisto della prima, il fatto di avere spuntato il primo acquisto vincendo la concorrenza di terzi e la sostanziale indifferenza per la perdita della somma versata invano, nella quasi consapevolezza che l'affare potesse tradursi in un cattivo investimento. Tenuto conto di tutto ciò, l'accusato doveva avere per lo meno presunto che il venditore non era il proprietario della merce, accettando il rischio di comperare apparecchi di provenienza illecita (sentenza, pag. 5 seg.).
4. Il ricorrente nega di avere accettato l'idea di comperare beni di origine furtiva. Ora, quanto l'autore sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2 pag. 252). Al riguardo la Corte di cassazione e di revisione penale è vincolata pertanto – come il Tribunale federale – agli accertamenti non arbitrari del giudice di merito (DTF 123 IV 155 consid. 1 pag. 156, 121 IV 18 consid. 2b/bb pag. 23 con rinvii). Sapere invece se i fatti accertati configurino dolo eventuale è una questione di diritto, che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina –come il Tribunale federale– con pieno potere cognitivo (sentenza del Tribunale federale 6S.110/2005 del 1° settembre 2005, consid. 5.2). Commette ricettazione per dolo eventuale chi accetta l'eventualità che la cosa provenga da un reato contro il patrimonio. Ciò deve risultare da un'analisi complessiva degli elementi concreti del caso specifico, i quali devono far apparire più verosimile tale ipotesi rispetto a quella contraria (DTF 119 IV 242 consid. 2b pag. 247; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 48 ad art. 160 CP).
5. A parere del ricorrente il luogo in cui egli ha comperato le fotocamere non è un angolo malfamato, come reputa il presidente della Pretura penale. È solo un posto frequentato da etnie diverse dedite a commerci vari. Quanto al bar “Isolino”, esso è il ritrovo di persone che, come lui, fanno parte di una società di calcio. Ed egli ha sempre sostenuto di avere incontrato casualmente i venditori mentre era alla ricerca del suo gatto, fuggito di casa (verbale del 12 febbraio 2005). Egli si trovava perciò in un luogo abituale, che il primo giudice ha enfatizzato, descrivendolo come un quartiere losco. La doglianza cade nel vuoto, poiché nella sentenza impugnata il presidente della Pretura penale non ha descritto i paraggi del bar come il ricorrente adduce. Si è limitato ad accertare che “la zona del bar ‘__________’, per stessa ammissione dell'accusato, è un luogo frequentato da etnie diverse, dove vengono svolti traffici vari (la gerente del bar, a detta del testimone, ha dovuto istaurare un divieto generale all'interno dell'esercizio pubblico per evitare problemi)”. Tale accertamento non è censurato di arbitrio e nemmeno si vede perché dovrebbe essere arbitrario, il ricorrente ripetendo con altre parole le stesse cose. Quanto alla deduzione che il primo giudice ne ha tratto, ovvero che in un luogo del genere “ci si può e ci si deve aspettare di tutto, soprattutto con persone sconosciute e in presenza di altri indizi”, mal si comprende perché essa dovrebbe essere insostenibile o anche solo erronea. Chi acquista merce da un passante che asserisce di doversi sfamare (“altri indizi”) in un luogo dove si tengono commerci poco trasparenti non può poi ragionevolmente dirsi sorpreso nello scoprire che il bene è di provenienza furtiva. Tanto meno se acquista apparecchi praticamente nuovi a un prezzo irrisorio. Nella prospettiva del dolo eventuale, quindi, la sentenza impugnata sfugge senz'altro alla critica.
6. Obietta il ricorrente che non solo la località dell'acquisto, ma anche la ragazza che gli ha venduto la prima fotocamera era a lui conosciuta, onde la sua buona fede. Così argomentando, in realtà, egli sorvola sul fatto che per sua stessa ammissione uno dei venditori (il ragazzo) gli era del tutto estraneo, tanto da non averlo mai visto prima, mentre la ragazza gli era nota solo di vista. In simili condizioni non si può certo rimproverare il primo giudice per avere considerato i due giovani alla stregua di semplici passanti, nei quali il ricorrente non aveva motivo di nutrire particolare fiducia. Del tutto inconcludente, su questo punto il ricorso è di nuovo destinato all'insuccesso.
7. Il ricorrente sottolinea la propria diligenza nell'esigere dal venditore la consegna della garanzia e dello scontrino d'acquisto, ciò che il ragazzo gli aveva promesso di rimettergli la sera stessa o l'indomani, avendo egli minacciato di rivolgersi altrimenti alla polizia. Tale comportamento sarebbe una prova di assoluta buona fede. La tesi potrebbe anche essere di rilievo, se non risultasse inficiata dal contegno dell'accusato medesimo. Intanto giova ricordare che la promessa del ragazzo non è stata udita dal testimone, sicché nulla rende verosimile che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere i citati giustificativi entro sera. In ogni modo, anche a prescindere da ciò, fosse stato realmente l'accusato nell'attesa di vedersi consegnare i documenti così insistentemente richiesti, mal si intravede come mai egli si sia procurato con tanta solerzia le batterie per le fotocamere. Non avesse ricevuto nulla entro sera, infatti, egli avrebbe consegnato il tutto alla polizia. Che poi
egli si sia recato per comperare gli accumulatori proprio all'emporio Manor (dov'era stato perpetrato il furto) non è una dimostrazione di buona fede, il primo giudice non avendo accertato ch'egli sapesse o dovesse sapere provenire la merce dal quel negozio. Una volta ancora, dunque, sotto il profilo del dolo eventuale non è dato di scorgere alcun ragionamento arbitrario o anche solo erroneo da parte del presidente della Pretura penale.
8. Infine il ricorrente contesta di non essere credibile per avere fornito contrastanti versioni dell'accaduto. Nella motivazione egli perde completamente di vista, però, il limitato potere cognitivo di questa Corte nel vagliare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Il ricorso si connota come un atto d'appello nell'ambito del quale l'interessato si limita a esporre il proprio punto di vista, privo del benché minimo accenno ad eventuali arbitrii in cui sarebbe caduto il primo giudice. Inadeguatamente motivato, al riguardo l'esposto risulta finanche irricevibile.
9. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso risulta privo di fondamento. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Non si pone invece problema di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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terzi implicati |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
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Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP. |