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Incarto n. |
Lugano 3 novembre 2008/kc
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Akbas, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 agosto 2006 presentato da
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1.
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto di accusa dell'8 aprile 2004 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
– trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere a __________, nel periodo tra gennaio 2003 e maggio 2003, omesso, benché avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di prestare integralmente alla figlia minorenne A. (1997) ed alla moglie PC 1 i contributi alimentari fissati dal Pretore di __________ con decreto cautelare del 17 marzo 2003 (punto 1. DA);
– disobbedienza a decisioni dell'autorità, per avere, a __________ e a __________, a far tempo dal 15 novembre 2003, contravvenuto ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente, sotto comminatoria della pena prevista all'art. 292 CP, e meglio, per non aver ottemperato all'ordine impartitogli con decreto del 24 ottobre 2003 dal Pretore di __________ di eseguire nella casa di abitazione (mappale __________ RFD __________) i lavori necessari a ripristinare l'abitabilità, rispettivamente di mettere a disposizione della moglie e della figlia un alloggio adeguato entro il 15 novembre 2003 per la durata dei lavori di ripristino della suddetta abitazione, ritenuto che, in assenza di altre soluzioni, egli avrebbe comunque potuto ottemperare all'ordine mettendo a disposizione di moglie e figlia l'appartamento da lui occupato a __________.
In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, come pure al versamento alla parte civile PC 1 (per se e per la figlia A.) dell'importo di fr. 7'700.– a titolo di risarcimento. Inoltre, il procuratore pubblico ha proposto pure di non revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Assise correzionali di __________ il 24 agosto 2001, ma di ammonirlo formalmente.
Al decreto di accusa, RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 27 giugno 2006, il giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento e disobbedienza a decisioni dell'autorità e lo ha condannato a una pena di 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 750.–. Il primo giudice, inoltre, ha riconosciuto alla parte civile l'importo di fr. 1'000.– a titolo di parziale risarcimento delle spese legali da lei sostenute per le spese della procedura; ha invece rinviato la parte civile al competente foro civile per le sue ulteriori pretese di corrispondente natura. Egli, per finire, non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il 24 agosto 2001, ma lo ha ammonito formalmente.
C. Contro tale sentenza RI 1 ha inoltrato il 28 giugno 2006 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il 9 agosto 2006, egli chiede in via principale il proscioglimento da ogni imputazione e condanna e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio. Non esisterebbero a suo dire i persupposti per imputargli la trascuranza degli obblighi di mantenimento, né tantomeno la disobbedienza ad un ordine dell'autorità. Con scritto dell'11 settembre 2006 il Procuratore pubblico ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Con osservazioni 27 settembre 2006 la parte civile PC 1 ha chiesto la reiezione del ricorso e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo. Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne l'estensione. Quando l'importo del contributo alimentare è stato fissato da una decisione del giudice civile valida ed esecutiva, il giudice penale chiamato a decidere in applicazione dell'art. 217 CP è di regola vincolato da tale somma (DTF 106 IV 36); non deve dunque chiedersi se avrebbe fissato lui stesso un importo inferiore o superiore (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 12 ad art. 217 CP). L'obbligo di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando il debitore non fornisce integralmente, per tempo e a disposizione della persona abilitata a riceverla, la prestazione di mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia (Corboz, op. cit., vol. I, n. 14 ad art. 217 CP). Il debitore viola il suo obbligo anche se versa il contributo in ritardo (TF non pubblicata 19 luglio 2004 [6S.208/2004] consid. 2.1), ritenuto che dal profilo soggettivo la violazione deve essere intenzionale e che un ritardo occasionale e minimo di regola non è oggetto di sanzione (Corboz, op. cit., vol. I, n. 16 e 30-31 ad art. 217 CP). L'estensione dell'obbligo di mantenimento e l’intenzionalità della violazione sono questioni legate all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (Corboz, op. cit., vol. I, n. 11 segg. e n. 30 segg. ad art. 217 CP). In sede di cassazione siffatti problemi sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP e 295 CPP). E arbitrario non significa opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF128 I 81 consid. 2a pag. 86, 127 I 54 consid. 2b pag. 56).
1.1. Per imputare all'accusato la trascuranza degli obblighi di mantenimento, il giudice della Pretura penale è partito rilevando che, con sentenza del 17 marzo 2003, il Pretore di __________, nell'ambito di una procedura speciale di adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, aveva condannato RI 1 al pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 4'000.– per la moglie a far tempo dal 1° gennaio 2003, oltre ad uno per la figlia di fr. 1'000.– dal 1° gennaio al 30 aprile 2003 e di fr. 1'200.– dal 1° maggio 2003, comprensivi degli assegni familiari. Egli ha, poi, aggiunto che tale decisione è stata impugnata da RI 1 con appello del 28 marzo 2003 e che, con decreto del 3 aprile 2003, la Presidente della prima Camera civile del Tribunale d'appello aveva negato l'effetto sospensivo al ricorso. Nel seguito ha constatato che la prima Camera civile ha evaso il gravame condannando RI 1 al pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 4'145.– per la moglie, oltre ad uno per la figlia di fr. 1'510.– dal 1° gennaio al 15 aprile 2003, come pure di un contributo alimentare mensile di fr. 4'015.– per la moglie e fr. 1'670.– per la figlia dal 16 aprile 2003 in poi; importi comprensivi degli assegni familiari, sui quali RI 1 poteva compensare (in deduzione) gli oneri ipotecari da lui pagati fino a concorrenza di fr. 1'532.– mensili. Il giudice della Pretura penale ha quindi accertato che, nonostante la sentenza pretorile del 17 marzo 2003, nel periodo che va dal gennaio 2003 al maggio 2003, l'imputato aveva corrisposto alla consorte meno di quanto stabilito dal giudice e meglio fr. 1'605.40 il 3 gennaio 2003 (con l'indicazione “dic. 2002”, quindi relativi ad arretrati accumulati nel mese precedente), fr. 3'500.– il 31 gennaio 2003 (con l'indicazione “febbraio. 2002”), fr. 3'900.– il 4 marzo 2003 (con l'indicazione, senza alcuna precisazione), fr. 3'500.– il 6 marzo 2003 (con l'indicazione “marzo 2003”), fr. 3'500.– il 1° aprile 2003 (con l'indicazione “aprile 2003”) e fr. 3'500.– il 2 maggio 2003 (con l'indicazione “maggio 2003”). Per l'arco temporale preso in considerazione dal decreto d'accusa – rileva ancora il giudice della Pretura penale – il marito ha pagato alla moglie fr. 17'900.– invece dei fr. 25'200.– che avrebbe dovuto secondo quanto stabilito dal giudice di prime cure, rispettivamente dei fr. 20'660.– giusta la decisione della prima Camera civile (ritenuto che egli si è sempre fatto carico degli oneri ipotecari dell'abitazione coniugale). Secondo il giudice della Pretura penale, indipendentemente dall'esito della procedura d'impugnazione, l'accusato era tenuto a rispettare quanto ordinatogli dal giudice di prime cure e dunque a corrispondere alla consorte contributi alimentari per complessivi fr. 5'000.– mensili, rispettivamente 5'200.–, comprensivi di quelli dovuti alla figlia ed esclusa una compensazione a seguito dell'assunzione diretta del debito ipotecario gravante l'abitazione coniugale. Non avendo corrisposto che fr. 17'900.– in luogo dei dovuti fr. 25'200.– il convenuto – conclude il giudice della Pretura penale – ha contravvenuto ai suoi obblighi familiari, maturando arretrati per complessivi fr. 7'300.–. Considerate le entrate e il minimo esistenziale dell'imputato, calcolati dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello rispettivamente in fr. 9'000.– e fr. 3'314.85, secondo il giudice della Pretura penale, RI 1 aveva una somma disponibile di fr. 5'685.15 mensili. Pertanto anche deducendo da quest'ultima somma l'interesse ipotecario per il debito gravante l'abitazione coniugale di __________ (fr. 1'532.– mensili), si otteneva un'eccedenza di fr. 4'153.15 al mese, sufficiente a far fronte a quanto gli era stato imposto dal giudice di prime cure (cfr. sentenza impugnata, consid. 7).
1.2 Il ricorrente lamenta arbitrio rilevando, in sostanza, che il giudice della Pretura penale avrebbe fondato la decisione di condanna sulle risultanze di una sentenza civile di primo grado, sconfessata dal giudizio di seconda istanza. Fa valere, inoltre, che il primo giudice penale si è basato, a torto, sulla tabella prodotta dalla parte civile al dibattimento quale doc. A, nella quale non è stato in particolare considerato l'onere ipotecario da lui pagato direttamente (ricorso, pag. 10 nel mezzo). Tenuto conto di quest'ultimo onere – versato da lui regolarmente – ritiene di aver pagato più del dovuto.
Egli rileva, inoltre, di aver sempre fatto fronte ai suoi obblighi di mantenimento con il massimo impegno, prova ne è che, a suo dire, malgrado l'accesissima procedura di separazione e di divorzio con la moglie, l'unico periodo in cui vi sono stati dei problemi “è stato quello in costanza del decreto pretorile del 17 marzo 2003, querelato con successo, segno evidente del fatto che” tale contributo “era troppo esoso”, oltre che del fatto che “nella presente fattispecie mancava totalmente l'elemento soggettivo quo alla volontà del ricorrente di non far fronte al contributo fissato” (ricorso, pag. 11 nel mezzo).
1.3 Il giudice della Pretura penale calcolando gli arretrati maturati da RI 1 tra gennaio 2003 e maggio 2003, per complessivi fr. 7'300.–, si è in effetti attenuto rigidamente alla sentenza del 17 marzo 2003 con la quale il primo giudice civile aveva negato al marito la possibilità di dedurre – mediante compensazione – dagli importi degli alimenti dovuti a moglie e figlia (complessivi fr. 5'000.– mensili fino al 30 aprile 2003 e fr. 5'200.– mensili dal 1° maggio 2003) l'interesse ipotecario che egli versava mensilmente nella misura di fr. 1'532.– per il debito gravante l'abitazione coniugale di __________, rimasta in uso alla moglie. Quest'ultima compensazione è invece, poi, stata ammessa dalla prima Camera civile nella sentenza del 26 marzo 2004.
Il Pretore non ha considerato nei propri calcoli la decisione della prima Camera civile, per il fatto che la sentenza del primo giudice civile era esecutiva, ritenuto che al ricorso non era stato concesso l'effetto sospensivo. Secondo il giudice della Pretura penale, non potrebbe essere diversamente; in caso contrario si avallerebbe, a suo dire, il principio per il quale sarebbe sufficiente la contestazione di una decisione cautelare, per ridurre o sospendere dei sostegni finanziari indispensabili alla sopravvivenza della parte economicamente più fragile.
La tesi del giudice della Pretura penale non può essere condivisa.
L'art. 217 CP – come detto – sanziona, su querela, il comportamento di colui che non presta gli alimenti e i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo. Chiamato in un caso concreto a giudicare su questa infrazione, il giudice penale non può esimersi dall'esaminare se l'obbligo di mantenimento sussiste al momento in cui egli decide, ritenuto che non può pronunciare una decisione di condanna per un obbligo alimentare che nel frattempo è decaduto (TF non pubblicata 8 giugno 2005 [6S.438/2004] consid. 1.3) oppure è stato revocato o sostanzialmente ridotto dall'autorità di ricorso. Il primo giudice penale non poteva dunque non tener conto delle risultanze della sentenza della prima Camera civile – note da più di due anni e cresciute in giudicato – e doveva prendere, semmai, in considerazione soltanto il residuo dei contributi alimentari rimasto scoperto, ricalcolato con le debite riduzioni determinate da quest'ultima decisione. Già per questo motivo, su questo punto, il ricorso appare fondato.
Il giudice della Pretura penale ha invero evidenziato che, anche attenendosi alla decisione della prima Camera civile, vi sarebbe stato un arretrato di fr. 2'760.– (fr. 17'900.– ./. fr. 20'660.–). Ci si deve pertanto chiedere se il ritardo nel rifondere questo residuo permettesse di imputare, comunque, a RI 1 la trascuranza degli obblighi di mantenimento.
Va detto che RI 1 – in pendenza della procedura ricorsuale – non aveva in ogni caso sospeso totalmente i versamenti, garantendo la corresponsione alla moglie e alla figlia di complessivi fr. 3'500.– mensili per gli alimenti, oltre al pagamento dell'interesse ipotecario per ulteriori fr. 1'532.– mensili e meglio gli importi che erano stati fissati, in data 17 luglio 2002, dal Pretore civile in sede supercautelare (AI 4, pag. 2 verso il basso). La prima Camera civile ha poi confermato che la decisione del primo giudice civile era eccessivamente onerosa per il ricorrente: a fronte di un reddito del marito stimato in fr. 9'000.– mensili, attenendosi alla decisione del Pretore del 17 marzo 2003, quest'ultimo avrebbe dovuto sborsare complessivi fr. 6'500.– mensili fino al 30 aprile 2003 e fr. 6'700.– mensili a partire dal 1° maggio 2003, mantenendo per sé mensilmente rispettivamente fr. 2'500.– (fr. 9'000.– ./. fr. 6'500.–) e fr. 2'300.– (fr. 9'000.– ./. fr. 6'700.–), importi chiaramente inferiori al suo fabbisogno minimo fissato in fr. 3'314.85 (cfr. sentenza ICCA del 26 marzo 2004, pag. 23).
Nella situazione esposta, si può senz'altro ritenere che il mancato adempimento della decisione del primo giudice civile – benché fosse esecutiva, non essendo stato concesso l'effetto sospensivo – non costituisca reato, difettando l'elemento soggettivo, segnatamente l'intenzionalità del reato. Ciò a motivo della sproporzione evidente tra l'importo che il marito avrebbe dovuto versare a moglie e figlia e quanto sarebbe rimasto a sua disposizione, come pure del fatto che, versando quanto gli era stato imposto, il marito avrebbe intaccato in maniera consistente il proprio fabbisogno minimo e meglio di fr. 814,85 (fr. 3'314.85 ./. fr. 2'500.–) rispettivamente fr. 1'014.85 (fr. 3'314.85 ./.fr. 2'300.–).
Il giudice della Pretura penale ha anche rilevato che, in base al giudizio civile di seconda istanza, considerato il minimo esistenziale dell'imputato di fr. 3'314.85 a fronte di un reddito mensile stimato in fr. 9'000.–, la somma disponibile per RI 1 ammontava a fr. 5'685.15. Deducendo da quest'ultima l'interesse ipotecario per l'abitazione coniugale di __________, fr. 1'532.– mensili – prosegue il primo giudice – si otterrebbe un'eccedenza di fr. 4'153.15. Nel periodo in questione l'imputato avrebbe dunque, a suo dire, dovuto riversare alla moglie e alla figlia almeno fr. 4'153.15 al mese oltre all'onere ipotecario mensile. Già semplicemente in base a questo calcolo – conclude il primo giudice penale – RI 1 avrebbe palesemente mancato di ottemperare ai propri obblighi di mantenimento e dunque adempiuto oggettivamente il reato previsto dall'art. 217 CP.
Le considerazioni del giudice della Pretura penale non reggono se si tiene che sono fondate sugli importi messi a fuoco dai complessi calcoli eseguiti a posteriori dalla prima Camera civile. Certo, in base al giudizio civile di seconda istanza è emerso che RI 1 nel periodo tra gennaio 2003 e maggio 2003 aveva versato complessivamente fr. 2'760.– meno del dovuto, corrispondenti a fr. 552.– mensili. Trattatasi, tuttavia, di una differenza minima per rapporto ai complessivi fr. 25'560.– già versati dall'imputato [fr. 17'900.– + fr. 7'660 (fr. 1'532.– di interesse ipotecario x 5 mesi)], corrispondenti a fr. 5'112.– mensili. Differenza che è emersa, come detto, solo a seguito di complessi e successivi computi della Corte civile d'appello. In simili circostanze, vista la situazione di palese lesione del minimo esistenziale dell'imputato, determinata dalla citata decisione del primo giudice civile – situazione poi evidenziata e corretta dalla Camera civile d'appello – e il comunque cospicuo versamento di alimenti e interessi ipotecari a beneficio di moglie e figlia, non si può certo ritenere adempiuto l'elemento soggettivo del reato per il residuo rimasto temporaneamente scoperto.
Pertanto, ritenuto che la condanna di RI 1 per il reato di cui all'art. 217 CP procede per un verso, da un arbitrario apprezzamento dei fatti e, per altro verso, da un'errata applicazione del diritto federale, la sentenza impugnata va annullata su questo punto e l'imputato prosciolto da questa imputazione.
2. L'art. 292 CP punisce chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. Il reato è perseguito d'ufficio. La questione di sapere se il giudice penale è vincolato dalla decisione di un giudice civile contenente la comminatoria dell'art. 292 CP è controversa e non decisa in maniera definitiva dal Tribunale federale (DTF 121 IV 29 consid. 2a; 124 IV 297 consid. 4a). La dottrina ha però già avuto modo di rilevare, da parte sua, che di principio un giudice penale non è abilitato a riesaminare la legittimità di una decisione presa da un tribunale civile, fatta riserva per i casi in cui quest'ultima sia affetta da vizi tanto gravi da comportarne la nullità. Non è suo compito, in effetti, sostituirsi all'autorità di ricorso, cui l'interessato avrebbe potuto rivolgersi secondo le norme di procedura applicabili (Corboz, op. cit., vol. II, n. 16 ad art. 292 CP
2.1 Il giudice della Pretura penale ha rilevato che, nel caso che ci occupa, con sentenza cautelare del 24 ottobre 2003, non appellata, il Pretore civile aveva ordinato all'imputato di eseguire nello stabile sito sulla part. n. __________ RFD di __________ i lavori necessari a ripristinarne l'abitabilità, nonché di mettere a disposizione della parte civile e della figlia un alloggio adeguato entro il 15 novembre 2003, con l'avvertimento che in caso di inosservanza si sarebbe proceduto penalmente ai sensi dell'art. 292 CPS. Il primo giudice penale ha poi evidenziato che RI 1 non ha in alcun modo dato seguito all'intimazione, benché essa fosse sicuramente proporzionata ed ossequiabile nei tempi previsti, ritenuto che – come ammesso dall'imputato stesso nel corso del dibattimento – gli interventi avrebbero richiesto circa una settimana. Secondo il giudice della Pretura penale, l'accusato – diversamente da quanto ha sostenuto – non è riuscito a provare di aver fatto tutto il possibile per trovare una soluzione, essendosi limitato a produrre solo due lettere inviate ad alcune società immobiliari il 12 novembre 2003, quindi un po' tardi per poter sperare in una risposta positiva entro i termini stabiliti dal giudice civile. Anche la proposta di mettere a disposizione l'appartamento di Arbedo – prosegue il primo giudice – è stata formulata quasi un anno dopo la scadenza prevista. Neppure egli è riuscito a provare che la moglie avrebbe fatto di tutto per impedirgli di risanare la casa. Tantomeno – aggiunge il giudice penale – è sostenibile l'impossibilità materiale di rispettare l'ordine, in quanto le scadenze prescritte sarebbero state troppo ristrette per poter essere considerate punto di riferimento per una condanna penale. Il decreto pretorile ha, in effetti ordinato di iniziare i lavori entro ventidue giorni, non di concluderli. Entro lo stesso termine l'imputato avrebbe dovuto trovare una soluzione transitoria per moglie e figlia, ritenuto che l'urgenza era dovuta al fatto che autorità e periti avevano definito la casa inabitabile al punto da mettere in pericolo la loro salute. A ciò si aggiunga – conclude il giudice della Pretura penale – che il prevenuto avrebbe potuto mettere immediatamente a disposizione il proprio appartamento e che, dal punto di vista soggettivo, non sorgono dubbi in merito alla commissione intenzionale del reato.
2.2 Il ricorrente, dopo aver spiegato che non ha impugnato il decreto del 24 ottobre 2003 “nell'errata convinzione che avrebbe potuto dar seguito” al medesimo, rileva che alla prova dei fatti si è invece appurato che l'ordine in questione era in realtà impossibile da realizzare. Egli ribadisce di essersi impegnato con tutto quanto era nelle sue possibilità, cercando un ente per permettere alla moglie di soggiornare per la durata dei lavori, cercando di organizzare i lavori quando la moglie fosse stata assente e, per finire, mettendo a disposizione della moglie il suo appartamento. Malgrado la sua buona volontà – prosegue il ricorrente – egli non è riuscito a trovare una soluzione per poter dar seguito all'ordine impartito dal Pretore. Pertanto, aggiunge, essendogli stato impartito un ordine impossibile, nulla può essergli rimproverato. Egli rileva ancora che “considerato che il Procuratore pubblico non aveva esperito alcun accertamento circa quanto il ricorrente aveva fatto per dar seguito all'ordine del Pretore”, sentite le pertinenti spiegazioni del ricorrente, il giudice della Pretura penale non poteva che “giungere alla conclusione che l'accusa aveva fallito il suo onere della prova” pur “trattandosi di un reato per omissione”. Il giudice non poteva, pertanto che prosciogliere il ricorrente per tale reato.
Le predette argomentazioni sono tuttavia chiaramente di stampo appellatorio. Il ricorrente non si confronta infatti minimamente con le argomentazioni del primo giudice penale e neppure sostiene che la decisione di prima sede sarebbe arbitraria. A titolo abbondanziale si rileva che il ricorrente non ha nemmeno provato o tentato di provare che la decisione del giudice civile fosse affetta da vizi tali da comportarne la nullità. Egli si limita a contrapporre la propria personale esposizione degli eventi – già addotta davanti al giudice di prime cure – dimenticando che questa Corte non dispone del pieno potere cognitivo di una Corte d'appello.
Il ricorso su questo punto deve perciò essere dichiarato inammissibile e l'imputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità confermata.
3. Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'imputato è prosciolto dall'imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento. Pertanto, annullati il dispositivo 1. in relazione al reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 CP, ed i dispositivi di condanna relativi alla commisurazione della pena 1. della sentenza impugnata, gli atti vanno rinviati alla Pretura penale per nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e per nuova decisione sugli oneri processuali di prima sede.
4. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui "se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata" (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale sentenza si giustifica, perciò, di caricare gli oneri processuali in ragione di fr 700.– allo Stato e di fr. 300.– a RI 1. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 700.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Non si giustifica per contro di accordare ripetibili alla parte civile PC 1.
Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura penale in sede di rinvio.
5. Con le osservazioni, la parte civile ha chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La CCRP non è competente a decidere in merito: competente è, in forza degli art 56bis CPP e 26 della Legge sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza giudiziaria il GIAR. L’istanza viene trasmessa a tale autorità per competenza.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura di in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, RI 1 è prosciolto dall'imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento.
Di conseguenza, annullati il dispositivo n. 1 in relazione al reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 CP, ed il dispositivo n. 1 di condanna relativo alla commisurazione della pena della sentenza impugnata, gli atti sono rinviati alla Pretura penale per nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e per nuova decisione sugli oneri processuali di prima sede.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti in ragione di fr. 700.– a carico dello Stato e di fr. 300.– a carico del ricorrente.
Lo Stato rifonderà a RI 1 fr. 700.– per ripetibili ridotte.
Alla parte civile PC 1 non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.