Incarto n.
17.2007.28

17.2007.29

Lugano

16 settembre 2008/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

 

 

 

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

 

 

 

il 23 maggio 2007 (inc. 17.2007.28) da

RI 1

di , attinente di , nato a  il 27 settembre 1961, domiciliato a , celibe, esercente

(patrocinato dall’  PA 1 )

 

e

 

il 16 maggio 2007 (inc. 17.2007.29) dal

sostituto procuratore pubblico del Cantone Ticino

 

 

contro la sentenza emanata il 19 aprile 2007 dal presidente della Pretura penale;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:      1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1

                                               .

                                    2. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione del sostituto procuratore pubblico.

                                          3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   RI 1, titolare della patente di esercente da 25 anni, ha gestito in proprio un albergo a __________ dal 1987 e per una decina d’anni. In seguito, ha lavorato come cuoco in diversi esercizi pubblici. Dal 2003 sino a marzo 2004 ha lavorato quale responsabile della mensa del centro __________. In seguito ha lavorato come sostituto del gerente del ristorante __________.

                                         Nel giugno 2005 ha assunto – pur continuando l’attività presso il ristorante Coop – la gerenza del motel __________                                  Secondo quanto accertato dal giudice della Pretura penale, egli svolgeva quest’ultima attività recandosi ogni due o tre giorni nell’esercizio pubblico dove rimaneva per un paio d’ore ogni volta, parlando con il personale e verificando che tutto fosse in ordine (sentenza, pag. 3 consid. 1).

 

                                         Il 31 agosto 2006, nel corso di un controllo, la polizia ha accertato la presenza di 16 donne straniere che, senza permesso di lavoro, esercitavano nell’esercizio pubblico la prostituzione. Agli atti, vi sono gli incarti relativi a 4 di queste donne. Si tratta di __________ (cittadina brasiliana), __________ (cittadina lettone), __________ (cittadina cubana) e __________ (cittadina brasiliana).

 

                                         Con decreti d’accusa 1 settembre 2006, __________ sono state condannate a 50 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per esercizio illecito della prostituzione e per infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere soggiornato illegalmente in Svizzera e svolto attività lucrativa abusiva, in particolare al __________.

                                         __________, sempre con DA 1 settembre 2006, è stata condannata a 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per esercizio illecito della prostituzione e per infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere soggiornato illegalmente in Svizzera e svolto attività lucrativa abusiva, in particolare al __________.

                                         Infine, sempre con DA 1 settembre 2006, __________ è stata condannata a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per esercizio illecito della prostituzione e per infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere soggiornato illegalmente in Svizzera e svolto attività lucrativa abusiva al __________.

 

                                  B.   Con DA 30 ottobre 2006, il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere favorito il soggiorno di almeno 16 cittadine straniere mettendo a loro disposizione come alloggio le camere del __________ (art. 23 cpv. 1 LDDS) e di contravvenzione alla citata legge federale per avere, sempre nella sua qualità di gerente, impiegato un numero imprecisato di cittadine straniere – tra cui le donne succitate – non autorizzate a lavorare in Svizzera mettendo a loro disposizione un alloggio (art. 24 cpv. 4 LDDS).

 

                                         In applicazione della pena, il sostituto procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 3 000.–.

 

                                  C.   Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 19 aprile 2007, il presidente della Pretura penale ha assolto RI 1 dall’imputazione di infrazione alla LDDS mentre lo ha dichiarato autore colpevole di contravvenzione a tale legge e condannato alla multa di fr. 3 000.–.

 

                                  D.   Con ricorso 9 luglio 2007 RI 1 ha chiesto di essere prosciolto dal reato di contravvenzione alla LDDS con protesta di tasse, spese e ripetibili.

 

                                         Dal canto suo, il sostituto procuratore pubblico ha chiesto che, in riforma della sentenza pretorile, RI 1 venga dichiarato autore colpevole anche di aiuto al soggiorno illegale e che venga condannato, oltre che alla multa di fr. 3 000.–, a 90 aliquote giornaliere di fr. 90.– cadauna sospese condizionalmente per un periodo di 2 anni.

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

 

 

                                         I. Sul ricorso di RI 1

 

                                   2.   Il ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 23 cpv. 4 LDDS. In particolare, egli sostiene di non avere impiegato persone straniere non autorizzate a lavorare nel nostro paese non avendo mai avuto relazioni né personali (“dirette”) né contrattuali con le donne che esercitavano la prostituzione. Egli precisa, peraltro, di non avere mai redatto un regolamento dell’EP (“ordine della casa”), di non avere mai fissato le tariffe di pernottamento, di non essere mai andato a cercare le persone per i pernottamenti e che il salario corrispostogli dalla sua datrice di lavoro era indipendente dal numero dei pernottamenti.

                                         Il ricorrente conclude affermando che la nozione di lavoro e impiego ai sensi della LDDS presuppone una relazione contrattuale fra le due parti e, perciò, non essendovi fra lui e le donne straniere presenti nel motel alcuna relazione contrattuale, nessun servizio e nessun altro legame, la sua condanna per contravvenzione all’art. 23 cpv. 4 LDDS viola il diritto federale.

 

                                  a)   Nella sua sentenza, il presidente della Pretura penale ha accertato che RI 1 sapeva che, all’interno dell’EP di cui lui era gerente, donne straniere senza permesso di lavoro esercitavano la prostituzione.

                                         Secondo il pretore, affittando le camere a queste donne, RI 1 ha dato loro la possibilità di esercitare illecitamente un’attività lavorativa e, quindi, si è reso autore colpevole di impiego di persone straniere non autorizzate a lavorare nel nostro paese ai sensi dell’art. 23 cpv. 4 LDDS.

 

                                  b)   L’art. 23 cpv. 4 della vecchia legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20), nella formulazione in vigore dal 31 marzo 1949 (RU 1949 I 225 232) fino 1° gennaio 2008, disponeva che chiunque, intenzionalmente, impiegava stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera era punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del caso con la pena prevista nel capoverso 1 (1a frase). Se l’autore aveva agito per negligenza, la multa non poteva eccedere i tremila franchi (2a frase). Nei casi di minima gravità, il giudice poteva prescindere da ogni pena (3a frase), non essendo, per contro, vincolato da questi massimi nel caso in cui l’autore avesse agito per fine di lucro.

                                         Il 1° gennaio 2008 la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 è stata sostituita dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).

                                         L’art. 23 cpv. 4 LDDS (ora non più in vigore ma, comunque, ancora applicabile ritenuto che l’art. 117 cpv. 1 LStr che l’ha sostituito prevede una pena più grave; cfr. art. 2 cpv. 2 CP) punisce l’impiego di uno straniero non autorizzato a lavorare in Svizzera.

                                         Il reato può essere commesso intenzionalmente o per negligenza.

 

                                         Questa norma – adottata per lottare contro il lavoro nero (TF non pubblicata 20.7.2005 [6S.232/2005]; TF non pubblicata 16.11.2007 [6B_176/2007]) – deve essere interpretata estensivamente, in modo conforme al suo scopo ed alla sua lettera. È così che il TF ha già avuto modo di precisare che “impiegare” ai sensi di questo disposto significa “jemanden eine Erwerbstätigkeit ausüben zu lassen“ (DTF 128 IV 170 consid 4 p. 175 e dottrina citata), “faire exercer une activité lucrative à quelqu’un” (TF non pubblicata 16.11.2007 [6B_176/2007]), indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto tra l’autore e la persona occupata.

                                         Nella sentenza 16.11.2007 succitata, il TF ha precisato che, perché l’art. 23 cpv. 4 LDDS sia applicabile, non è sufficiente una semplice tolleranza o un semplice permesso. È necessario, perché questo disposto sia applicabile, che una persona tenuta a svolgere alcune mansioni nell’ambito di un’economia domestica, di un’impresa o di un servizio pubblico (per esempio, la manutenzione dei cimiteri e dei giardini pubblici di un comune DTF 99 IV 110 consid 1-3) affidi attivamente l’esecuzione remunerata di questi compiti a stranieri non autorizzati a lavorare nel nostro paese (TF non pubblicata 16.11.2007 [6B_176/2007], consid 3.2).

                                         Non è necessario, perché ci sia impiego ai sensi dell’art. 23 cpv. 4 LDDS, che l’autore possa dare istruzioni ai lavoratori stranieri. È sufficiente che rientri fra le sue competenze decidere chi può o non può partecipare all’esecuzione del compito e che, perciò, la sua decisione condizioni l’attività lucrativa degli stranieri (DTF 128 IV 170, consid 4.2. p. 76).

 

                                  c)   In concreto, il pretore ha accertato unicamente che RI 1 affittava le camere a donne straniere sapendo che esse esercitavano la prostituzione e sapendo, o comunque, dovendo presumere che lo facevano senza essere autorizzate a lavorare in Svizzera.

 

                                         In sentenza, non c’è nessun altro accertamento di fatto. In particolare, non è stato accertato in nessun modo se RI 1 avesse o meno la facoltà di decidere e scegliere a quali donne straniere, fra quelle che si presentavano, affittare o meno una camera nel __________  .

 

                                         In queste condizioni, RI 1 deve essere assolto dall’imputazione di contravvenzione all’art. 23 cpv. 4 LDDS, ritenuto che il semplice locare la camera ad una donna straniera sapendo che questa vi eserciterà la prostituzione senza le necessarie autorizzazioni ex LDDS, può, tutt’al più, essere considerata una tolleranza che, secondo quanto stabilito dal TF, non equivale a “impiegare” ai sensi del citato disposto (TF non pubblicata 16.11.2007 [6B_176/2007], consid 3.3 in cui il TF ha assolto da tale imputazione la gerente di un bar specializzato, frequentato principalmente da “amateurs de prostituées”. Pur rilevando che il bar in questione doveva il suo successo commerciale alla presenza delle prostitute, il TF ha ritenuto inapplicabile alla gerente l’art. 23 cpv. 4 LDDS poiché “les professionnelles qui veulent exercer dans ce bar n’ont pas besoin de l’agrément préalable de la recourante. Certes, la recourante pose et fait respecter des conditions relatives au comportement et à la tenue des filles. Mais toute cliente, prostitute ou non, qui respecte ces conditions est admise dans l’établissement. Il n’existe, ainsi, entre les prostituées et la société du mari de la recourante, qu’un contrat de restauration. Dans ces conditions et quel que soit l’impact de la présence des prostituées sur la chiffre d’affaire du bar, on ne saurait retenir que la recourante ait confié un travail, au sein de son entreprise, aux prostituées en situation irrégulière trouvées dans son établissement”).

 

                                         Su questo punto, la sentenza impugnata va, dunque, annullata e il ricorrente va assolto.

 

 

                                         II. Sul ricorso del sostituto procuratore pubblico

 

                                   3.   Nella sua sentenza, il presidente della Pretura penale ha assolto RI 1 dall’imputazione di infrazione all’art. 23 cpv. 1 LDDS affermando che, ritenuto che la presenza delle ospiti straniere al motel veniva notificata alla polizia, “non si celava nulla“ e “le autorità avevano la possibilità di effettuare, come è poi successo, tutti i controlli che ritenevano necessari” e quindi, “non si può dire che l’accusato abbia favorito nel senso richiesto dalla giurisprudenza (…) il soggiorno illegale delle persone alle quali affittava la camera” (sentenza, pag. 7).

 

                                   4.   Il sostituto procuratore pubblico chiede l’annullamento della decisione di proscioglimento di RI 1 dall’infrazione all’art. 23 cpv. 1 LDDS sostenendo che, a torto, il primo giudice ha ritenuto che RI 1 non ha celato la presenza delle donne straniere avendole egli notificate come ospiti del motel e rilevando come a lui, gerente dell’EP, incombessero tutti gli obblighi derivanti dalla legge cantonale sugli esercizi pubblici che lo rendono garante del rispetto delle leggi da parte, anche, di chi frequenta l’EP che egli gestisce. Non avendo annunciato l’esercizio dell’attività lucrativa delle sue ospiti alla polizia degli stranieri, egli ha disatteso tali obblighi e, pertanto, si è reso autore colpevole, almeno per dolo eventuale, di infrazione alla LDDS.

 

                                   5.   Nelle sue osservazioni, RI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso del sostituto procuratore pubbllico rilevando, dapprima, come egli fosse dipendente della società gestrice dell’EP e, quindi, tenuto a rispettarne le direttive e come, comunque, la notifica della presenza delle straniere quali ospiti del motel fosse sufficiente a permettere alle autorità competenti di decidere se e come fare gli accertamenti necessari.

                                         Nelle sue osservazioni, poi, RI 1 si diffonde ad argomentare come non rientrasse fra i suoi obblighi quello di notificare alla polizia degli stranieri l’esercizio dell’attività lucrativa delle donne straniere ospiti del motel nella misura in cui l’art. 2 cpv. 1 LDDS impone questo obbligo soltanto allo straniero. Condannarlo per questo motivo equivarrebbe a violare il principio nulla poena sine lege  “in quanto si renderebbe colpevole l’alloggiatore per una mancanza del dovere di notifica alla polizia degli stranieri imposto allo straniero (art. 2 cpv. 1 LDDS)” visto che il suo dovere quale gerente del motel si esauriva nella notifica alla polizia locale della presenza delle ospiti straniere (ricorso, pag. 5).

 

                                   6.   L’art. 23 cpv. 1 quinta frase della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20) – nella formulazione in vigore dal 31 marzo 1949 (RU 1949 I 225 232) fino al 1° gennaio 2008 – disponeva che chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale, fosse punito con la detenzione fino a sei mesi. A questa pena poteva essere aggiunta la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi potendosi infliggere solo una multa.

                                         Come visto sopra, il 1° gennaio 2008 la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 è stata sostituita dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) che, all’art. 116 cpv. 1 lett. a, dispone che è autore colpevole di incitazione al soggiorno illegale, ed è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita od aiuta a preparare l’entrata, l’uscita o il soggiorno illegali di uno straniero. Nei casi di lieve entità può essere pronunciata la sola multa (art. 116 cpv. 2 LStr).

                                         L’attuale normativa è identica a quella precedente, tranne per quanto riguarda il limite massimo della pena detentiva, che può raggiungere ormai un anno e non più solo sei mesi.

                                         Per l’esame della presente fattispecie verrà quindi fatto capo alla LDDS ormai abrogata (lex mitior: art. 2 cpv. 2 CP)

 

                                         L’art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS puniva l’aiuto o il favorire un’entrata, un’uscita o un soggiorno illegale nel o dal nostro paese.

                                         Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 23 cpv.1 quinta frase LDDS presuppone, come le altre fattispecie del medesimo capoverso, l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira, 1991, pag. 91 e seg).

 

                                         Il TF ha già avuto modo di precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art 23 cpv 1 LDDS, il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve dunque contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid 2.3.3 pag. 81).

                                         L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità (DTF 130 IV 77 consid 2.3.2 pag 80 e sentenze citate; TF non pubblicata 18 agosto 2000 [6S.615/1998], pag. 3-4; TF non pubblicata 8 marzo 2004 [6S.459/2003], pag. 2-4; Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung del Ausländer, Diss Zurigo 1991, pag 87-89). Non lo è, invece, quando si limita a occupare questo straniero ai sensi dell’art. 23 cpv. 4 LDDS senza fornirgli altre prestazioni (DTF 128 IV 170 consid 4.1. pag. 174, 118 IV 262 consid 3-4 pag. 364).

 

                                   7.   Emerge dagli atti che la pubblica accusa ritiene che RI 1 si sia reso autore colpevole dell’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 LDDS per avere, non tanto (o non solo) alloggiato nel motel le donne straniere dedite alla prostituzione, ma per averle alloggiate sapendo o dovendo presumere che esse esercitavano un’attività lucrativa senza notificare tale situazione alla competente polizia degli stranieri.

 

                                         Non è rilevante il fatto che nel DA la descrizione di quanto imputato a RI 1 non sia precisa (nel DA la descrizione dell’atto ritenuto costitutivo del reato si limita all’avere dato alloggio) nella misura in cui risulta dagli atti che la difesa ha dall’inizio ben compreso che cosa veniva imputato al suo assistito (TF non pubblicata 11.10.2007 [6B.334/2007], consid. 3.3; TF non pubblicata 18.7.2006 [6P.99/2006], consid. 3.2.4.; Rep. 1999, pag. 360; Rep 1998 pag. 370).

 

                                         In sostanza, dunque, la pubblica accusa imputa a RI 1 un reato per omissione (unechtes Unterlassungsdelikt) .

                                         Ritenuto che ci si può rendere autore colpevole di un reato per omissione soltanto se si è in una posizione di garante, occorre esaminare se, in concreto, RI 1 poteva essere ritenuto un garante.

 

                                         Secondo la giurisprudenza – ripresa nella sua sostanza nell’art 11 CP in vigore dal 1.1.2007 - è garante chi, per obbligo legale o contrattuale, deve impedire il compiersi di una fattispecie penale o sopprimerne gli effetti. La responsabilità penale richiede, inoltre, la consapevole lesione di doveri derivanti dalla posizione di garante, ciò che è dato, nel caso di reato intenzionale, quando il garante riconosce o prevede la commissione di un reato da parte di terzi, e ciò nonostante rimane passivo (DTF 105 IV 173 consid. 4a e 4b pag. 175).

 

                                         RI 1 era gerente del __________  .

                                         Giusta l’art. 53 cpv. 1 e 3 Les Pubb (Legge sugli esercizi pubblici), in quanto gerente, egli era responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (cpv. 1) nonché delle notifiche degli ospiti alla polizia (cpv. 3).

                                         L’art. 89 del RLes Pubb – che esplicita gli obblighi posti dall’art 53 Les Pubb – precisa che il gerente ha l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela del buon costume e al mantenimento dell’ordine e della quiete (cpv. 1) e che egli è tenuto, inoltre, a dare immediato avviso alla polizia comunale e cantonale di tutti quei fatti che, verificatisi nell’esercizio, presentino un aspetto grave o comunque d’interesse per la polizia (disordini, risse, contravvenzioni, ecc).

 

                                         È indubbio che queste norme pongono il gerente, nei confronti delle autorità, in una posizione di garante ai sensi di quanto sopra (cfr., in particolare, RDAT N. 51/I -2000; cfr, pure, Garbani, Commentario alla legge sugli esercizi pubblici, pag 191).

 

                                         RI 1 era, quindi, tenuto, nella sua qualità di gerente, a notificare alle autorità tutte quelle situazioni per lui riconoscibili come in contrasto con la legge che si realizzavano nel __________  . Fra queste, vi è, evidentemente, il fatto che persone straniere – che lui sapeva o doveva presumere essere sprovviste della necessaria autorizzazione – vi esercitavano un’attività lucrativa (sull’illiceità del soggiorno nel caso di chi inizia a svolgere un'attività lucrativa non notificata rispettivamente autorizzata, dopo essere entrato in Svizzera con l'intenzione di esercitare tale attività lucrativa, disponendo solo di un visto turistico, cfr. DTF 131 IV 178)

 

                                         Sia il pretore nella sua sentenza che RI 1 nelle sue osservazioni al ricorso del sostituto procuratore pubblico, hanno sostenuto che egli ha ossequiato ai propri doveri annunciando la presenza nel motel delle donne straniere. Data questa notifica, egli avrebbe fornito alle autorità tutte le informazioni loro necessarie, in ogni caso non avrebbe reso in alcun modo più difficile l’attività delle autorità.

                                         Questa opinione non può essere condivisa.

                                         In realtà, l’imputato ha notificato la presenza nel motel di turiste straniere. Sapendo – o, comunque, dovendo presumere – che quelle donne non soggiornavano quali turiste bensì erano nel nostro paese per esercitarvi un’attività lucrativa, RI 1 ha dato alle autorità (e, meglio, alla polizia) un’indicazione sbagliata. In effetti, la notifica di semplici soggiorni turistici, presuppone, ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 seconda frase LDDS, che lo straniero soggiorni legalmente in Svizzera (CCRP 19 dicembre 2006 in re K.W., consid. 4). Ciò che, in concreto, non era il caso (DTF 131 IV 178).

                                         Del resto, il TF ha già avuto modo di stabilire che avere segnalato alla polizia le ospiti con il formulario di notifica d’albergo è ininfluente relativamente alla realizzazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS nella misura in cui l’annuncio destinato alla regolarizzazione di un’ attività lucrativa soggiace a ben altre condizioni (DTF 131 IV 178; CCRP 19.12.2006 in re E.D.L.).

                                         La trasmissione alla polizia locale (così come previsto dall’art. 2 cpv. 2 LDDS, e non alle autorità di polizia degli stranieri) di semplici notifiche di soggiorni turistici non fornisce alcuna indicazione utile per l’accertamento di un’attività lavorativa abusiva. Né agevola la pronuncia o l’esecuzione di una decisione da parte di un’autorità nei confronti di uno straniero in posizione irregolare. Al contrario. L’estensore di semplici notifiche di soggiorni turistici, che sa o deve presumere che il soggiorno dello straniero da lui notificato è illegale a motivo dell’attività lavorativa esercitata da quest’ultimo senza permesso, altro non fa che protrarre l’inganno – già messo in atto dallo straniero ai danni dell’amministrazione al momento dell’ottenimento del visto per turisti – nei confronti della polizia locale sulle ragioni e quindi sulla natura stessa del soggiorno (cfr. mutatis mutandis DTF 128 IV 136 consid. 9h).

 

                                         È vero che il dovere che incombe alla persona che alloggia uno straniero di annunciare la sua presenza non la mette in una posizione di garante rispetto al reato sanzionato all’art. 23 cpv. 1 5a frase LDDS (DTF 127 IV 27). Da quanto sopra, risulta, però, altrettanto evidente che effettuare tale annuncio non esclude, di per sé, la realizzazione della fattispecie contemplata all’art. 23 cpv. 1 frase 5 LDDS.

                                         E, in concreto, la posizione di garante deriva a RI 1 – non dalla LDDS – ma, come visto, dalla Les pubb.

 

                                         Da quanto precede discende che:

                                         – il ricorso di RI 1 è accolto nel senso che, annullato il relativo dispositivo della sentenza impugnata (non numerato), egli è prosciolto dall’imputazione di contravvenzione all’art. 23 cpv. 4 LDDS;

                                         – il ricorso del sostituto procuratore pubblico è accolto nel senso che, annullato il relativo dispositivo (non numerato) della sentenza pretorile, RI 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione all’art 23 cpv 1 LDDS.

 

                                         Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e per nuova decisione sugli oneri processuali di prima sede.

 

                                         III. Sulle spese e sulle ripetibili

 

                                   8.   In esito all'attuale sentenza si giustifica di caricare gli oneri processuali allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà a RI 1 fr. 1 000.– per le ripetibili relative al ricorso da lui presentato (art. 9 cpv. 6 CPP). Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura penale in sede di rinvio.

 

 

Per questi motivi,

 

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,

 

 

pronuncia:                 1.   Il ricorso di RI 1 è accolto nel senso che, annullato il relativo dispositivo della sentenza impugnata (non numerato), egli è prosciolto dall’imputazione di contravvenzione all’art. 23 cpv. 4 LDDS.

 

 

                                   2.   Il ricorso del sostituto procuratore pubblico è accolto nel senso che, annullato il relativo dispositivo (non numerato) della sentenza pretorile, RI 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione all’art. 23 cpv. 1 LDDS.

 

 

                                   3.   Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede.

 

 

                                   4.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia      fr.               900.–

                                         b) spese                         fr.               100.–

                                                                                fr.            1 000.–

 

                                         sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1   fr. 1 000.– per ripetibili.

 

 

                                   5.   Intimazione:

                                                                                   –     .

 

 

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                               Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.