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segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 24 maggio 2007 da
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RI 1 PA 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 aprile 2007 dal Giudice della Pretura penale |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 2 ottobre 2006 (DA 3654/2006), il sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di diffamazione per avere, a __________, nel ricorso 7 settembre 2005 inviato alla I. Camera civile del Tribunale di Appello, accusato la psicologa PC 2 di avere gonfiato le fatture registrando prestazioni mai effettuate, così come fatto per anni dallo psichiatra dott. __________, allo scopo di incassare una parcella più alta di quella effettivamente dovuta. Ne ha, pertanto, proposto la condanna ad una multa di fr. 300.– e al pagamento delle spese ed ha rinviato, per ogni pretesa, PC 2 al foro civile.
In seguito, con decreto di accusa 18 dicembre 2006 (DA 4842/2006), il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per non avere ottemperato al decreto cautelare 21 settembre 2006 del pretore della Giurisdizione di __________ con il quale gli veniva fatto ordine, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, di sottoscrivere i contratti di credito ipotecario relativi alle ipoteche variabili n. della __________, relativi alla part. __________, come pure il contratto di cessione fiduciaria in proprietà allo scopo di garanzia relativo alla proprietà della CI al portatore di nominali fr. 375 000.– gravante in 1° rango la part. __________. Per questi reati, ne ha proposto la condanna ad una multa di fr. 500.– e al pagamento delle spese.
RI 1 ha interposto opposizione contro tutti e due i decreti di accusa.
Anche PC 2 ha interposto opposizione (DA 3654/2006), limitatamente alla proposta di rinvio al foro civile.
B. Con sentenza 17 aprile 2007, il presidente della Pretura penale ha confermato le imputazioni figuranti nei decreti di accusa. In applicazione della pena, egli ha condannato RI 1 ad una multa di fr. 800.– che, in caso di mancato pagamento, dovrà essere commutata in una pena detentiva sostitutiva di 8 giorni.
Infine, ha condannato RI 1 al pagamento delle spese e tasse giudiziarie per complessivi fr. 1 100.– nonché a versare alla parte civile PC 2 fr. 400.– quale risarcimento per le spese di patrocinio. Le altre pretese sono state per contro respinte.
C. Contro la sentenza appena citata, RI 1 ha inoltrato il 18 aprile 2007 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 24 maggio 2007, egli chiede in via principale di essere prosciolto da entrambe le imputazioni, mentre in via subordinata chiede il rinvio degli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio.
Chiamati ad esprimersi, il procuratore pubblico e il sostituto procuratore pubblico hanno proposto di respingere il ricorso.
Con scritto 23 novembre 2008, PC 1 chiede di respingere il ricorso inoltrato dal marito, precisando, tra l’altro, che questi sapeva che i decreti pretorili sono immediatamente esecutivi.
Per quanto concerne il reato di diffamazione, PC 2 chiede di respingere il ricorso precisando che averla tacciata “in sostanza” di truffatrice assimilandola a un medico che effettivamente è stato riconosciuto colpevole di truffa non consente proscioglimento alcuno.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Per quanto attiene al reato di diffamazione, il presidente della Pretura penale ha accertato che lo scritto 7 settembre 2005 è stato indirizzato al Tribunale d’Appello del Canton Ticino, quindi “a terzi” e che, sebbene redatto da un giornalista, è stato sottoscritto da RI 1. Il contenuto dello scritto in parola – ha spiegato il primo giudice – descrive PC 2 come una persona “che ha tutto l’interesse a mentire per questioni venali analogamente a quanto fatto dallo psichiatra __________ ”. Evidente, seppur non esplicito, il riferimento alle truffe commesse da quest’ultimo nell’arco di diversi anni. Così facendo – continua il giudice di prime cure - RI 1 ha attaccato la psicologa “come persona”. I riferimenti al caso __________ non erano una valutazione del suo operato in quanto professionista, poiché, così come sono state formulate, le esternazioni esulavano ampiamente da tale contesto. Non potendo, nemmeno, essere considerate come “un mero giudizio di valore”, esse sono da considerare lesive dell’onore e della reputazione della psichiatra (sentenza, pag. 5-6 consid. 7b). Conferma di tale giudizio sarebbe – sempre secondo il primo giudice – il fatto che la I. Camera civile del Tribunale d’Appello ha ritenuto le frasi di RI 1 “senz’altro un attacco personale che trascende ampiamente i limiti di quanto tollerabile, anche nel quadro di un’esposizione polemica ed emotivamente coinvolta delle argomentazioni di appello”. Il fatto che, per finire, la I. Camera civile non abbia comminato un’ammenda ai sensi dell’art. 68 CPC è – secondo il primo giudice – irrilevante poiché, in quel caso, la sanzione riguardava la procedura civile “e le sue regole”, che nulla hanno a che fare con “i principi penali posti a fondamento degli art. 173 e segg. CP”. Inoltre – sempre a mente del primo giudice – ritenuto che le frasi sono state enunciate poco dopo la mediatizzata sentenza __________ , il lettore medio non può avere avuto il minimo dubbio riguardo il loro significato. Ritenuto, infine, che l’accusato non ha dimostrato la veridicità delle stesse, ma si è limitato ad affermare di essersi basato, senza particolari altre verifiche, su quanto gli era stato riferito dai suoi figli, il primo giudice ha concluso che le critiche sulla nota di onorario emessa da PC 2 “avrebbero potuto certamente essere esternate in altro modo” (sentenza, pag. 6-7 consid. 7c-7d).
Dal profilo soggettivo il presidente della Pretura penale ha spiegato che l’accusato ha ammesso di essere stato consapevole che le espressioni utilizzate “erano forti” ed “esagerate” e che egli ha ammesso di essere stato, quanto meno, “perplesso” al loro riguardo, tanto da interpellare l’estensore del testo per sapere se quelle frasi potevano essere scritte. Il fatto di aver chiesto conferma al giornalista – prosegue il giudice della Pretura penale – non lo libera dalle sue responsabilità, in quanto quest’ultimo non possedeva una formazione specifica in ambito legale e, oltretutto, aveva già avuto guai giudiziari proprio per reati di questo tipo. Tenuto anche conto della sua esperienza e formazione, l’imputato non poteva essere in buona fede, nemmeno considerando la sua situazione personale e famigliare. Sottoscrivendo l’allegato di appello, l’imputato non poteva non prendere in considerazione l’ipotesi che il suo agire non fosse corretto. Pertanto – ha concluso il primo giudice – egli si è reso colpevole di diffamazione per dolo eventuale (sentenza, pag. 7-8 consid. 8 e 9).
3. Nel suo ricorso, RI 1 sostiene, dapprima, che non sono dati i presupposti oggettivi del reato in quanto le critiche mosse alla psicologa – proferite in un allegato ricorsuale presentato nel contesto di una “turbolenta” procedura di divorzio che riguardava anche i figli – sarebbero connesse all’attività professionale di PC 2.
Esse non sarebbero, pertanto, penalmente rilevanti poiché l’onore protetto dal diritto penale non tutela “il cosiddetto onore sociale”, in particolare, non tutela il valore professionale.
La I. Camera civile del Tribunale d’appello, del resto – prosegue il ricorrente – ha “ben compreso” le reali intenzioni di RI 1, ridimensionando “in maniera importante” la sua responsabilità tanto che, quando ha deciso l’intersecazione di alcuni passaggi del suo allegato, non ha ritenuto necessario infliggergli un’ammenda giusta l’art. 68 cpv. 2 CPC.
Inoltre – continua il ricorrente – considerando le circostanze nelle quali le frasi sono state proferite, nemmeno è dato in concreto il requisito dell’attacco all’onore “di una certa rilevanza ed intensità” ritenuto che le espressioni considerate diffamanti erano contenute in un allegato ricorsuale che poteva essere letto soltanto “da avvocati e giudici”: i primi legati dal segreto professionale, i secondi da quello istruttorio. E – conclude il ricorrente – quest’ultimo aspetto, peraltro, convalida la tesi secondo cui l’intenzione dell’imputato era soltanto quella di criticare l’operato professionale della psicologa (ricorso, pag. 4-8).
Dal profilo soggettivo – si legge, ancora, nel ricorso – il suo intento era quello “di convincere il giudice sulla bontà delle proprie tesi” e non di diffamare. Inoltre – spiega - le frasi ritenute lesive dell’onere sono state scritte da __________, noto giornalista. Rifiutando l’audizione testimoniale del giornalista, il primo giudice non gli avrebbe permesso di dimostrare “la dipendenza psicologica che il giornalista ha esercitato nei suoi confronti”. Riduttivo e semplicistico è, poi, -sempre a mente del ricorrente - l’assunto del primo giudice (che, peraltro, non ha considerato il suo particolare stato emotivo) secondo cui, firmando il documento, egli se ne sarebbe assunto la responsabilità (ricorso, pag. 8-9).
a) L’art. 173 cpv. 1 CP punisce a querela di parte con la detenzione sino a sei mesi o con la multa chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di lei. Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate le diffamazioni e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP).
Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l’onore protetto è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 128 IV 53; Riklin, in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, n. 5 segg. ad art. 173 segg. CP). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354). Perché vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l’autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un terzo, che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima: ad esempio, quindi, di principio anche i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, n. 32 ad art. 173 CP). Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 53, 119 IV 44; sentenza del Tribunale federale 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Riklin, op. cit., n. 23 segg. ad art. 173 segg. CP; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 173 CP).
Accusare qualcuno di avere commesso un reato può, secondo le circostanze, costituire una lesione dell’onore (Riklin, op. cit., n. 18 ad art. 173 segg. CP; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP).
Tuttavia, nella valutazione della valenza di un’esternazione, va considerato anche il contesto in cui essa è stata emessa poiché un’identica espressione può avere valenze diverse a dipendenza dell’ambito in cui essa è stata fatta. Ad esempio, essa può essere considerata lesiva dell’onore se espressa in ambiti più o meno allargati nel corso di semplici conversazioni o scambi di pettegolezzi e, invece, non avere tale valenza se resa nell’ambito di una procedura giudiziaria, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto in cui è stata formulata e del fatto che la stessa fosse soggetta a vaglio critico, naturalmente a condizione che non siano travalicati i limiti di quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti. Il tribunale federale ha, in questo contesto, stabilito che una parte in giudizio può fare delle affermazioni in sé lesive dell’onore a condizione che queste affermazioni concernano l’oggetto del litigio e non esorbitino da quanto necessario, che abbiano un contenuto appropriato, che il loro autore non sappia (quando ciò è il caso) di dire cosa non vera (quindi, sia in buona fede) e che semplici sospetti vengano designati come tali (DTF 116 IV 211 consid. 4a) bb) pag. 214, 118 IV 248 consid. 2b-c pag. 251-252; sentenza del Tribunale federale 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1). Ancora recentemente, il Tribunale federale ha inoltre stabilito che le affermazioni lesive dell’onore fatte da un avvocato durante un processo possono essere giustificate dal dovere di perorare la causa e dal dovere professionale, a condizione però che siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive, non vengano diffuse in malafede e, ancora, che semplici ipotesi siano designate come tali (DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1 pag. 157-158 e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6P.64/2006 del 6 settembre 2006; Riklin, op. cit., n. 50 ad art. 173 CP; Corboz, op. cit., n. 113 ad art. 173 CP; Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6ª edizione, Berna 2003, § 11 n. 51).
b) In concreto, va, dapprima, considerato il contesto in cui sono state enunciate le frasi che sono state ritenute avere connotazione diffamatoria.
A questo proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di una combattuta causa di divorzio che oppone i coniugi RI 1 (nel cui contesto è stato, in particolare, emanato il DA per disobbedienza ad ordine di autorità di cui si è detto in precedenza) è stata istituita una curatela educativa a favore dei figli delle due parti. PC 2 è stata nominata curatore. Per le sue prestazioni di curatore nel periodo dal 16.10.2003 al 4.10.2004, la signora PC 2 ha emanato una nota d’onorario di fr 11.168,35.
La CTR1, sede di __________, con decisione 14.6.2005, ha stabilito che l’onorario esposto dalla curatrice “appare adeguato alle competenze professionali richieste dalle circostanze e commisurato al lavoro svolto” (CTR1, sede di __________).
Contro questa decisione, RI 1 ha adito la sezione degli enti locali sostenendo che la psicologa aveva fatturato prestazioni non fornite: in particolare, aveva fatturato colloqui e/o telefonate non avvenuti o durati meno del tempo fatturato. A sostegno delle sue allegazioni, egli chiedeva l’audizione di alcuni testi e l’esame delle cartelle cliniche relative ai figli.
La Sezione degli enti locali non ha ritenuto di dover assumere le prove notificate da RI 1. Dopo avere esaminato i rapporti sulla curatela allestiti dalla psicologa all’attenzione della Pretura, l’autorità adita ha respinto il ricorso limitandosi ad affermare che l’onorario esposto dalla curatrice “appare giustificato se si pone mente al fatto che la curatrice ha seguito non uno, bensì tre persone minorenni sull’arco di un anno ed ha accettato di fatturare le sue prestazioni ad una tariffa del 50% inferiore a quella prevista dalla FSPP” e che “l’estrema litigiosità dei signori RI 1 e le evidenti ripercussioni di questa sulla salute psicofisica dei figli ha certamente inciso sul numero e sulla durata degli interventi della curatrice rendendo inevitabile l’aumento dei costi” (decisione citata, pag. 4).
RI 1 ha interposto ricorso contro tale decisione alla ICCA.
Nel ricorso, proponendosi, sì, di sostenere la sua tesi secondo cui erano state fatturate prestazioni non effettuate ma, in primis, nell’intento di dimostrare l’errore in cui era incorsa la CTR accontentandosi, per l’esame della fattispecie che lui le aveva sottoposto, di esaminare i rapporti della psicologa – quindi, in sintesi, accontentandosi di un’autocertificazione – invece di procedere alla raccolta e all’esame delle prove da lui proposte, RI 1 – o, meglio, per lui, l’amico giornalista che gli ha redatto l’allegato ricorsuale – ha espresso le considerazioni che sono state ritenute lesive dell’onore dalla sua controparte e, poi, dalla pubblica accusa e dal giudice di prime cure.
In particolare, sono state ritenute costitutive di reato le seguenti espressioni:
" analogamente a quanto fatto per anni dallo psichiatra __________ , la signora PC 2, curatrice dei minori __________, ha fatturato prestazioni mai effettuate. Ovvero ha gonfiato la fattura”
(…)
Proprio come lo psichiatra __________ , evidentemente la curatrice ha un interesse personale a mentire, a inventarsi prestazioni mai avvenute, allo scopo di incassare una parcella più alta”.
(…)
Il recente caso __________ ha dimostrato con quale disinvoltura gli operatori del ramo psichiatrico possano fatturare prestazioni mai avvenute, sotto gli occhi delle casse malati. Se oggi l’Autorità di vigilanza si fida ciecamente di quanto afferma la signora PC 2, senza procedere alle necessarie verifiche, non è difficile capire come mai le casse malati per anni sono state truffate dallo psichiatra __________ senza che nessuno si accorgesse di nulla, ecc.”
(…)
Evidentemente si tratta della punta dell’iceberg. Nei numerosi casi in cui i collaboratori degli psichiatri e psicologi non si avvalgono di collaboratori (come appunto la signori PC 2) è molto più difficile scoprire che le fatture sono state gonfiate (…)” (allegato H, act. 1 MP pagina 2-3).
Se è vero che, di principio, paragonare il modo d’agire di qualcuno a quello di una persona appena condannata per truffa può essere ritenuto costitutivo di diffamazione, è anche vero che, in concreto, secondo la tesi ricorsuale di RI 1, la signora PC 2 aveva concretamente fatto quel che il dott. __________ aveva fatto, cioè aveva fatturato prestazioni non effettuate e/o non effettuate nell’ampiezza fatturata (quel che aveva connotato di truffa l’agire di __________ era, in sintesi e in parole povere, il fatto che le fatture “gonfiate” erano indirizzate alle casse malati).
Ritenuto, dunque, che il paragone con il dott. __________ – contenuto nella prima frase citata - è stato fatto in un allegato presentato in una procedura ricorsuale volta, effettivamente, a verificare la fatturazione della psicologa PC 2, la connotazione diffamatoria di tale confronto si stempera di molto.
Certo, tale paragone non era propriamente indispensabile alla dimostrazione della tesi ricorsuale che poteva essere svolta in termini meno coloriti. È, tuttavia, anche vero che il richiamo ad un caso concreto che aveva mostrato come fosse possibile ottenere dalle casse malati pagamenti non dovuti grazie, in fondo, alla fiducia che, in genere, si attribuiva – e, per fortuna, ancora si attribuisce – al corpo medico poteva essere ritenuto dall’estensore del ricorso come un modo per dare forza alla sua tesi.
Che, poi, a motivare l’operato – o meglio, lo scritto – di RI 1 sia stata la volontà di sostenere con argomenti convincenti la propria opinione, sia stata, cioè, la volontà di sostenere la propria tesi e non la volontà di nuocere alla reputazione personale della controparte risulta in modo ancor più evidente nelle frasi successive.
Il richiamo al caso del dott. __________ seguito dalla frase “se oggi l’Autorità di vigilanza si fida ciecamente di quanto afferma la signora PC 2, senza procedere alle necessarie verifiche…” è, evidentemente stato fatto – non con lo scopo di diffamare la controparte – ma per sostenere la tesi ricorsuale secondo cui la CTR aveva sbagliato nel rifiutare l’assunzione delle prove notificate dal ricorrente e nell’accontentarsi della autocertificazione della psicologa PC 2.
In questo senso, il richiamo al caso del dott. __________ è stato fatto, nell’ambito di un ricorso indirizzato ad un’autorità giudiziaria, con l’evidente obiettivo di sostanziare e rafforzare la propria tesi ricorsuale (cioè, quella della necessità di verifiche) con l’aiuto di un caso concreto in cui si era realizzato quanto il ricorrente riteneva si fosse realizzato anche nel suo caso e in cui era stata messa in evidenza la facilità con cui – proprio grazie alla “autocertificazione” medica – era stato possibile ottenere il pagamento di prestazioni non effettuate.
Certo, RI 1 avrebbe potuto utilizzare il richiamo al caso __________ in modo stilisticamente diverso e meno aggressivo.
Tuttavia, in concreto, egli non avrebbe, comunque, in quel contesto potuto fare altro che quel che – pur se con scelte stilistiche discutibili – ha fatto e, cioè, accusare la signora PC 2 di avere fatturato prestazioni non effettuate (cioè, quello che ha fatto anche il dott. __________ ).
Non avrebbe potuto fare altro poiché quella era la sua tesi ricorsuale.
E, ritenuto che quella tesi lui l’ha sostenuta nell’ambito giudiziario corretto perché istituzionalmente preposto alla sua verifica, a questa Corte, considerata la giurisprudenza federale che permette alle parti in giudizio di osare di più in ambito giudiziario quando si tratta di perorare e sostenere la propria causa, appare dubbia la realizzazione – già dal profilo oggettivo – del reato di diffamazione. Questo perché, in sostanza, una lettura spassionata e d’insieme dello scritto mette in evidenza l’esistenza di uno stretto rapporto di strumentalità tra le frasi ritenute diffamatorie e la tesi sostenuta nell’ambito della controversia giudiziaria: da ciò deriva una sorta di neutralità penale in quanto tali frasi si rivelano non pretestuose, ma finalizzate – e, in qualche modo, utili - all’esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta ricorsuale.
Per quanto riguarda, poi, la necessità – perché sia data la neutralità penale di affermazioni che, fatte in ambiti diversi, sarebbero diffamatorie – che l’autore le abbia esternate in buona fede, va detto che RI 1 ha dichiarato di avere, dopo ricezione della nota d’onorario, chiesto ai figli se effettivamente avessero avuto con la psicologa il numero di colloqui fatturato e di avere ricevuto risposta negativa. Quest’affermazione di RI 1 non è confutata dagli atti. Il presidente della Pretura penale sembra rimproverargli di non avere fatto altri accertamenti. Tuttavia, egli non indica quali altri accertamenti avrebbe dovuto fare e questa Corte non ne vede altri rispetto a quelli, appunto, richiesti all’autorità competente dal ricorrente.
Per il resto, ritenuto che si trattava anche di fatturazioni di telefonate da lui fatte alla psicologa (o viceversa), RI 1 si è fidato (per quanto riguarda la loro durata o effettività) dei suoi ricordi.
In queste condizioni – ritenuta, peraltro, la sua richiesta alla CTR di assunzione di prove proprio a sostegno delle sue allegazioni – forza è concludere che l’imputato ha sostenuto che la controparte avesse fatturato prestazioni non fatte credendo, in buona fede, di dire il vero.
c) Ma, quand’anche si volessero ritenere adempiuti i presupposti oggettivi del reato di diffamazione, RI 1 andrebbe, comunque, assolto per i motivi che seguono.
Al dibattimento, l’imputato ha detto di avere avuto la sensazione che le “espressioni oggetto del dibattimento erano forti ed esagerate” (verbale del dibattimento, pag. 3), tant’è che, non appena preso visione del testo preparatogli dall’amico giornalista, lui lo contattò, esprimendogli le sue “perplessità proprio su quei paragrafi”. __________ lo tranquillizzò dicendogli che in appello “una persona ha ampio margine di espressione” (verbale d’interrogatorio di RI 1 del 27 gennaio 2006, act. 8 MP pag. 3 in alto). Inoltre, durante l’interrogatorio l’imputato ha affermato che lui non avrebbe “scritto in quel modo l’appello”, che avrebbe, sì, contestato le prestazioni della psicologa, ma non l’avrebbe paragonata allo psichiatra __________ (verbale di interrogatorio di RI 1 del 27 gennaio 2006, act. 8 MP pag. 3 a metà).
In sostanza, dunque, emerge dall’interrogatorio di RI 1 al dibattimento che le frasi incriminate gli erano sembrate eccessive proprio in relazione al paragone fatto tra la controparte e il dott. __________ .
Perciò, egli ha chiesto spiegazioni all’amico giornalista che l’ha tranquillizzato sulla liceità di tali espressioni.
Certo – come rilevato dal primo giudice – __________ non è un giurista.
Tuttavia, egli è un giornalista che fa uso della parola scritta quotidianamente e dovrebbe, di principio, conoscere i limiti superati i quali uno scritto potrebbero diventare penalmente rilevante.
Pertanto – dal punto di vista dell’imputato – è ad una persona con esperienza nello specifico campo che egli ha esternato i suoi dubbi e chiesto un parere. RI 1 si è, perciò, in sostanza, fidato del parere ricevuto e, in considerazione delle competenze che riconosceva al suo interlocutore, è passato oltre le sue perplessità e i suoi dubbi sulla liceità delle espressioni che lui stesso riteneva “un po’ forti” e si è deciso a sottoscrivere l’allegato ricorsuale.
È, pertanto, facendo fede alle rassicurazioni di una persona che egli riteneva competente in materia che RI 1 si è deciso a firmare il ricorso.
Per tutti questi motivi, il ricorso va accolto e RI 1 prosciolto dall’imputazione di diffamazione.
Con l’assoluzione di RI 1 da questo reato, decade, evidentemente, il suo obbligo a risarcire la parte civile PC 2 per le spese di patrocino da lei sostenute.
4. Con decreto cautelare 21 settembre 2006, il pretore di __________ ha ordinato a RI 1, sotto comminatoria dell’art 292 CP, di sottoscrivere i contratti di credito ipotecario relativi alle ipoteche variabili n. e n. della __________, relativi alla part. __________, come pure il contratto di cessione fiduciaria in proprietà a scopo di garanzia relativo alla proprietà della CI al portatore di nominali fr. 375 000.– gravante in 1° rango la part. __________.
Il presidente della Pretura penale ha accertato che, il 29 settembre 2006, RI 1 ha inoltrato ricorso, con richiesta di effetto sospensivo, contro il decreto pretorile.
Successivamente, con lettera datata 9 ottobre 2006, la __________ ha disdetto la cartella ipotecaria e, due giorni dopo, il Tribunale d’appello ha negato l’effetto sospensivo al ricorso presentato da RI 1, dichiarando irricevibile la richiesta.
La sentenza del TA e lo scritto della __________ – ha accertato il presidente della Pretura penale – sono giunti nello stesso momento all’imputato.
Continuando, il giudice di prima istanza ha precisato che RI 1 poteva, in buona fede, ritenersi legittimato a non ottemperare all’ordine del pretore fino al momento in cui ha ricevuto la decisione sull’effetto sospensivo del suo appello. Nonostante egli abbia ricevuto contemporaneamente la decisione del TA e la lettera della Banca – continua il primo giudice – RI 1 avrebbe dovuto attivarsi comunque, almeno informandosi “successivamente presso la banca per avere la certezza che l’ordine era diventato nel frattempo irrealizzabile”. L’avesse fatto – ha aggiunto il giudice – RI 1 “avrebbe almeno dimostrato di aver tentato di far fronte al suo obbligo”. Ciò che, invece, non ha fatto.
Ciò detto, il presidente della Pretura penale ha continuato nella sua analisi della fattispecie affermando che RI 1 “avrebbe potuto ugualmente sottoscrivere i documenti anche dopo tale data” . Il giudice ha fondato questo suo accertamento sul convincimento suo personale del “presunto interesse per la banca in questione di continuare il rapporto contrattuale” in quanto, in caso contrario, sarebbe stata costretta ad un incasso forzato o alla realizzazione dell’immobile e sullo scritto 20 novembre 2006 della patrocinatrice della parte civile al Ministero pubblico (act. 3), secondo cui la __________ era ancora in attesa di ricevere i documenti firmati.
Pertanto, considerato, poi, che l’ordine impartito dal pretore non era illegale, il giudice della Pretura penale ha condannato RI 1 per disobbedienza ad ordine delle autorità (sentenza, pag. 8-10 consid. 10-14).
5. Il ricorrente sostiene di non avere da subito ottemperato all’ordine pretorile poiché aveva impugnato il decreto e confidava che al suo ricorso venisse concesso l’effetto sospensivo. Essendogli la disdetta 9 ottobre 2006 della __________ pervenuta lo stesso giorno della decisione del Tribunale d’Appello con cui veniva rifiutato l’effetto sospensivo al suo ricorso, non gli era oggettivamente più possibile sottoscrivere i contratti di mutuo.
L’opinione del primo giudice secondo cui egli avrebbe, comunque, ancora avuto la possibilità di sottoscrivere i contratti anche dopo la disdetta data dalla banca non è condivisibile. Del resto – spiega il ricorrente – il convincimento del giudice deriva da “presunzioni e quindi in contrasto con il principio in dubio pro reo”.
Al momento della ricezione dei due scritti – continua il ricorrente – egli era in buona fede convinto di non potere più firmare i documenti. Non gli può, quindi, essere rimproverato di avere voluto intenzionalmente disobbedire all’ordine pretorile. Nemmeno un dolo eventuale entrerebbe in linea di conto. Tutt’al più – continua – gli si potrebbe imputare un errore sui fatti (art. 13 CP).
Il suo caso – continua il ricorrente – presenta un’illegalità di fondo, che avrebbe dovuto indurre il giudice a far decadere la decisione e la comminatoria penale oppure “all’esimersi dalla punizione per la sua disobbedienza” applicando l’art. 52 CP. Il pretore avrebbe infatti dovuto autorizzare la moglie “a sottoscrivere i contratti da sola (ex art. 169 cpv. 2 CC)” e non obbligarlo a sottoscriverli di proprio pugno. Così facendo, il pretore avrebbe limitato in modo inaccettabile la sua libertà personale ed avrebbe violato il principio della proporzionalità. Il legislatore, sottolinea il ricorrente, “ha voluto eludere conseguenze penali al coniuge in disaccordo con il proprio partner circa una problematica sull’alloggio promulgando il cpv. 2 dell’art. 169 CC”. Egli chiede, quindi, di essere prosciolto dall’imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità, o, in subordine, di potere beneficiare dell’impunità ai sensi dell’art. 52 CP (ricorso, pag. 9-16).
5.1. Si rende colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP, chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. Il contenuto dell’ingiunzione deve essere descritto in modo preciso (DTF 127 IV 119 consid. 2a). La decisione va interpretata conformemente alle regole della buona fede (DTF 105 IV 278 consid. 2a pag. 283), muovendo comunque dal suo tenore letterale. È punibile solo chi agisce intenzionalmente, ossia conoscendo l’ingiunzione e le conseguenze penali di un’inottemperanza (DTF 119 IV 238 consid. 2).
5.2. Uno degli aspetti determinanti nella fattispecie è quello relativo all’obbligatorietà di ottemperare all’ordine impartitogli dal pretore nonostante RI 1 sia insorto contro tale decisione. Dal profilo soggettivo va verificato se l’imputato ha, effettivamente, voluto sottrarsi all’ingiunzione.
a) Nell’ambito di una causa di divorzio su richiesta unilaterale, promossa con petizione del 24 novembre 2004 da RI 1, l’8 settembre 2006, PC 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di __________ che fosse ingiunto al marito, in via provvisionale, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di sottoscrivere i contratti di credito ipotecario gravanti l’abitazione di Seseglio, di comproprietà dei due coniugi in ragione del 50% ciascuno ma a lei attribuita in via cautelare. In data 14 settembre 2006 ha avuto luogo l’udienza di discussione. Con decreto cautelare 21 settembre 2006, il Pretore ha accolto l’istanza ed ha ordinato a RI 1 di sottoscrivere la documentazione bancaria, comminandogli l’applicazione dell’art. 292 CP in caso di mancata osservanza. RI 1 è insorto contro questo decreto con appello del 29 settembre 2006 per ottenere che, conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria in seconda sede e accordato al suo ricorso effetto sospensivo, la decisione del Pretore venisse annullata. Nel frattempo, con scritto 9 ottobre 2006, la __________ ha disdetto la cartella ipotecaria. Con decreto 11 ottobre 2006 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza di effetto sospensivo (sentenza ICCA del 7 febbraio 2007, inc. 11.2006.109, consid. A-C). Il presidente della Pretura penale ha accertato che “entrambi gli scritti sono giunti nello stesso momento all’imputato” (sentenza, pag. 8 consid. 10 in basso).
b) Quello che conta – dal profilo oggettivo – è sapere se l’imputato poteva e doveva sottoscrivere i contratti con la banca, nonostante egli avesse interposto ricorso in appello ed avesse chiesto l’effetto sospensivo. Ora, nei processi di separazione o divorzio le misure provvisionali sono – per volontà stessa del legislatore – immediatamente esecutive, senza possibilità di inibirne gli effetti (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Quindi, l’ordine avrebbe dovuto essere eseguito sin dalla decisione pretorile. Per questo, il fatto che nel frattempo la banca abbia disdetto i contratti di mutuo non ha, dal profilo oggettivo, nessuna rilevanza pratica.
c) Dal profilo soggettivo, il primo giudice ha precisato che RI 1 – che non è un giurista – era in buona fede legittimato a non eseguire l’ordine impartitogli fino al momento in cui ha ricevuto la decisione di rifiuto dell’effetto sospensivo.
Questo accertamento – incontestato – lega la scrivente Corte di cassazione penale.
Nonostante questo suo accertamento, il primo giudice ha ritenuto RI 1 autore colpevole del reato ex art 292 CP poiché ha sostenuto che, a partire da quel momento, egli avrebbe dovuto attivarsi, in particolare informandosi presso la banca “per avere la certezza che l’ordine era diventato nel frattempo irrealizzabile”.
Ora, se si ammette che l’imputato ha, legittimamente poiché, in buona fede, creduto di potere temporeggiare sino all’emanazione della decisione sull’effetto sospensivo, quindi se si ammette che egli poteva far slittare l’ultimo termine entro cui firmare i documenti alla ricezione del decreto 11 ottobre 2006, il ragionamento del primo giudice secondo cui l’imputato avrebbe potuto firmare i documenti anche dopo tale data non può essere tutelato nella misura in cui è accertato che tale momento coincide con la ricezione della disdetta della banca.
In primo luogo, non è dato sapere se la banca sarebbe comunque stata disposta nuovamente a stipulare l’accordo con le parti. Presumere tale fatto (sentenza, pag. 9 consid. 13 terzo paragrafo) senza alcun serio accertamento è arbitrario. Nemmeno è lecito ritenere – come ha fatto il presidente della Pretura penale – che l’imputato sapesse, nonostante la disdetta, di potere ancora tentare di sottoscrivere i contratti, nella misura in cui anche questo “accertamento” – essendo pura presunzione – è arbitrario. Stando agli accertamenti del giudice (in particolare quello relativo alla buona fede di RI 1 sino all’emanazione della decreto sull’effetto sospensivo) e considerando l’intervallo di tempo tra l’emanazione del decreto pretorile e quello sull’effetto sospensivo, sorgono seri dubbi sull’intenzionalità di RI 1 di disobbedire all’ordine pretorile.
Non basta a sostanziare la tesi contraria l’affermazione fatta da PC 1 nelle sue osservazioni secondo cui il marito sapeva – vuoi perché l’avvocato che lo rappresentava in quel momento deve averlo informato sugli effetti del decreto 21 settembre 2006, vuoi perché in passato altri decreti simili sono stati emessi dal Pretore nell’ambito della procedura di divorzio – dell’immediata esecutività del decreto pretorile (v. osservazioni 23 novembre 2008, pag. 1 e 2): una semplice allegazione di parte – che, peraltro, non ha valore di prova – non basta a rendere arbitrario l’accertamento del giudice. Quindi, se si ammette che fino alla ricezione del decreto del presidente della ICCA l’imputato era in buona fede legittimato a non sottoscrivere i contratti, non si può – in seguito – rimproverargli di non essersi attivato presso la banca per chiedere di rinnovare quei contratti che la banca stessa aveva disdetto con comunicazione giunta all’interessato proprio il giorno in cui gli era stato notificato il rifiuto dell’effetto sospensivo.
Per questi motivi, quindi, RI 1 deve essere prosciolto dalla imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità.
6. Da quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, il ricorrente deve essere prosciolto dalle imputazioni di diffamazione di cui al decreto di accusa del 2 ottobre 2006 (DA 3654/2006) e di disobbedienza a decisioni dell’autorità di cui al decreto di accusa del 18 dicembre 2006 (DA 4842/2006).
7. Gli oneri processuali di prima sede (fr. 1 100.–) vanno posti a carico dello Stato. Per quanto attiene, invece, le ripetibili di prima sede, per contro, spetterà al ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali (CRP).
Gli oneri processuali del presente giudizio, sono posti interamante a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 1 500.– per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto.
La sentenza impugnata è annullata e il ricorrente è assolto sia dall’imputazione di diffamazione (DA 3654/2006) sia dall’imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità (DA 4842/2006).
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dello Stato che rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.