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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero–Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Akbas, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 luglio 2007 presentato da
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso di RI 1;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 13 settembre 2006, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:
– violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, per avere, durante un controllo di polizia avvenuto ad __________ il 12 aprile 2003, ingiuriato e minacciato gli agenti di polizia intervenuti mentre compivano un atto rientrante nelle loro funzioni (punto 1. DA);
– furto, per avere, il 7 febbraio 2004, sottratto dal __________ ad __________, una videocamera (punto 2. DA);
– ripetuto danneggiamento, per avere, il 5.9.2003, a d’__________, sferrato un calcio alla portiera posteriore destra dell’auto guidata dal gerente del __________ (punto 3.1 DA) e, in occasione del furto della videocamera, danneggiato il vetro e la maniglia della porta d’entrata nonché il cavalletto su cui era posata la videocamera (punto 3.2DA);
– violazione di domicilio, per essersi introdotto, in occasione del furto della videocamera, all’interno del __________ (punto 4 DA);
– ripetuta ingiuria per avere, il 5 febbraio 2006, tacciato di ladra PC 3 (punto 5.1.DA) e, il 2 ottobre 2004 e il 19 novembre 2004, urinato contro la porta d’entrata del PC 1 in segno di scherno verso il gestore PC 2 (punto 5.2.DA);
– e, infine, vie di fatto per avere, il 10 febbraio 2006, colpito al braccio con una gomitata la signora PC 3 (punto 6. DA);
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
I fatti di cui ai punti 1 a 4 e 5.2 del DA sono, tutti, da contestualizzare nell’ambito di rapporti esasperati fra RI 1 e PC 2, gerente del PC 1 sito nelle immediate vicinanze dell’abitazione del primo.
I reati di cui al punto 5.1 e 6. DA si situano, pure, nel contesto di relazioni difficili instauratisi fra RI 1 e la signora PC 3 a seguito di trattative contrattuali a suo tempo avviate e, poi, conclusesi in malo modo.
B. Statuendo su opposizione, con sentenza 31 maggio 2007, il giudice della Pretura penale, ritenuta l’assenza di querela, ha assolto RI 1 dall’imputazione di ingiuria in relazione al punto 5.2. DA mentre ha confermato le altre accuse e – mandato RI 1 esente da pena per l’ingiuria di cui al punto 5.1. DA – lo ha condannato alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr 180.– cadauna (per complessivamente fr 13 500.–), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed alla multa di fr 4 000.–.
C. Con ricorso 9 luglio 2007 RI 1 ha chiesto di essere prosciolto dalle accuse di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (punto 1.DA), di furto (punto 2 DA), di ripetuto danneggiamento (punto 3. DA) e di vie di fatto (punto 6 DA) ed ha postulato la riduzione della pena inflittagli ad una – o, in via subordinata, a cinque – aliquote giornaliere di fr 180.– l’una.
Nelle rispettive osservazioni, il procuratore pubblico e – limitatamente ai reati di cui ai punti 2, 3.1, 3.2. e 4 del DA – la parte civile PC 2 hanno chiesto la conferma della sentenza 31 maggio 2007.
Delle motivazioni si dirà in seguito.
Considerato
in diritto: violenza o minaccia nei confronti di funzionari
1. In relazione a questa condanna, il ricorrente sostiene, dapprima, l’esistenza di un vizio essenziale di procedura che si sarebbe concretizzato in una completazione irrita del DA da parte del pretore.
Al dibattimento – cui il procuratore pubblico non ha partecipato – l’insorgente aveva chiesto l’accertamento della nullità del DA in relazione all’imputazione di violenza o minaccia nei confronti di funzionari, per violazione dell’art. 200 CPP poiché in esso non venivano precisate né le minacce né le ingiurie che, secondo la tesi accusatoria, erano costitutive del reato di cui all’art. 285 CP.
Il pretore ha respinto tale censura rilevando come “la descrizione dei fatti, pur necessitando una precisazione, è sufficiente a garantire i diritti della difesa, ritenuto soprattutto che l’accusa si fonda su un rapporto di inchiesta breve e dettagliato nonché su un unico verbale di interrogatorio”
Tuttavia, il pretore – “per economia procedurale” – ha completato il primo capo di accusa aggiungendo quanto segue, alla fine della descrizione dei fatti contenuta nel DA (cfr punto A. della presente sentenza):
“e meglio per averli insultati dicendo loro “siete dei pirla e delle teste di cazzo” nonché per averli minacciati pronunciando a più riprese il nome “__________”, rinviando così alla relativa tragedia”.
In questa sede, l’insorgente sostiene che il giudice della Pretura penale non può completare o correggere un DA, trattandosi di competenza esclusiva del procuratore pubblico.
Nella misura in cui il ricorrente lamenta la violazione di norme di procedura, il gravame è inammissibile non avendo egli ossequiato l’art. 288 cpv. 1 lett. b CPP che impone, perché sia dato titolo per cassazione per vizi di procedura, che l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile”, con un incidente annotato a verbale, ritenuto che una semplice protesta non basta (CCRP 23.10.2002 in re M. e C.).
Infatti, dal verbale del dibattimento non risulta che egli – dopo la completazione del DA effettuata dal Pretore – abbia sollevato incidente alcuno.
Da ciò deriva l’inammissibilità del rimedio.
2. Ancora in relazione al punto 1 DA, il ricorrente si duole del fatto che il primo giudice ha fatto uso del verbale di polizia 12 aprile 2003 che – a suo dire – sarebbe inutilizzabile in ragione della lesione del diritto dell’imputato di essere sentito da un magistrato e di un conflitto di interessi ravvisato nel fatto che tale verbale (così come il rapporto di polizia) è stato steso dallo stesso poliziotto che aveva proceduto alla perquisizione. Per quanto riguarda quest’ultima censura, il ricorrente lamenta la violazione di garanzie procedurali che afferma essere contenute nella CEDU e nella costituzione, ma che, tuttavia, non specifica.
Al dibattimento, il pretore ha respinto la censura rilevando che l’imputato, pur avendo avuto conoscenza della sua facoltà di essere sentito da un magistrato al termine dell’interrogatorio di polizia (avendo sottoscritto il formulario dichiarazione ex art. 207/207a CPP), non ne ha mai fatto richiesta (verb. dib. pag. 3).
a) La tesi ricorsuale relativa alla mancata audizione da parte di un magistrato non è fondata poiché un verbale di polizia non costituisce materiale probatorio inutilizzabile ai fini del giudizio a motivo del solo fatto che le dichiarazioni ivi contenute non sono state chiarite davanti a un magistrato.
Nella misura in cui il ricorrente si appella all’art. 61 cpv. 3 CPP, va osservato che spetta, comunque, all’accusato o al suo difensore chiedere che le dichiarazioni rese davanti ad un agente di polizia e da questi verbalizzate vengano chiarite davanti al magistrato.
In assenza di una tale richiesta, il verbale di polizia è, di principio, valido materiale probatorio.
Analoga conclusione vale nella misura in cui, invece, il ricorrente si appella all’art. 207 cpv. 4 CPP che impone, per i procedimenti che terminano con un decreto d’accusa, pena la nullità del decreto, che l’accusato venga informato del diritto di essere sentito dal PP quando la pena prevista è una pena detentiva oppure la revoca di una sospensione condizionale di una pena detentiva.
In effetti, ottenuta quest’informazione, spetta all’imputato chiedere al magistrato di essere sentito.
Nel caso in cui l’accusato, correttamente informato, non fa uso di tale diritto, il materiale probatorio agli atti non può certo dirsi inutilizzabile o viziato da un difetto procedurale.
In concreto, RI 1 è stato avvertito del suo diritto di essere sentito da un magistrato al termine dello stesso verbale di cui contesta il contenuto.
Stanti le sue doglianze, egli avrebbe dovuto chiedere, quanto prima, di essere sentito da un magistrato per chiarire le dichiarazioni da lui contestate che figuravano nel verbale di polizia, o per lo meno lo avrebbe dovuto fare per lui il suo patrocinatore che ha assunto il mandato già a partire dal 24.4.2003.
Per il resto, la questione (lasciata aperta dalla CCRP nella sentenza 22.12.2004 in re PP c./V.M.) di sapere se, per essere valida, l’informazione di cui all’art. 207 cpv. 4 CPP deve essere data dal magistrato stesso, può rimanere indecisa nella misura in cui il ricorrente non ha sollevato esplicita censura in tal senso.
b) Altrettanto infondato è il rimprovero relativo all’estensore del verbale.
Non si ravvisa – né il ricorrente lo indica – quale diritto procedurale dell’imputato sarebbe stato violato.
3. Sempre in relazione all’imputazione di cui al punto 1. del DA, l’insorgente rimprovera, poi, al pretore di avere leso i suoi diritti rifiutando l’audizione della moglie.
Secondo la tesi difensiva, RI 1 avrebbe firmato il verbale 12 aprile 2003 soltanto perché la moglie lo avrebbe convinto a farlo, dopo avere parlato con l’agente che lo stava interrogando e che le disse che, o il marito firmava il verbale, oppure avrebbe trascorso la notte alle pretoriali. Minaccia che, poi, la donna riferì al marito, pregandolo di firmare il verbale “visto che egli aveva a casa una moglie e due figlie”
Fu così che egli firmò un verbale contenente “un istoriato – in forma riassuntiva – difforme dalla versione che andava verbalizzata” (ricorso pag 3).
Rifiutandogli la prova richiesta, il pretore avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e lo avrebbe menomato nei suoi diritti di difesa lasciandolo “nell’impossibilità di dimostrare che v’erano gli estremi per pretendere l’estromissione di un verbale che contiene affermazioni che hanno condotto ad una condanna”
a) Il giudice della Pretura penale ha rifiutato di sentire la signora __________ “in quanto non ha assistito ai fatti” (verb. dib. pag. 3).
b) Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost, assicura – tra l'altro – la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2, DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In quest’ottica, il diritto di essere sentito consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami).
Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire che se, per principio, l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella misura in cui le ritenesse irrilevanti (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1., DTF 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2 b).
Per questa valutazione, l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento, censurabile solo in caso d'arbitrio (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3, 124 I 208 consid. 4a). Entro tali limiti, l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschen–rechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti).
Al riguardo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito, riferita in concreto alla valutazione delle prove, coincide con la censura di arbitrio. Un accertamento dei fatti o un apprezzamento anticipato delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1. DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
In concreto, rifiutando l’audizione della signora __________ a motivo che la donna non aveva assistito ai fatti, il giudice della Pretura penale ha arbitrariamente rifiutato l’assunzione di una prova non avendo compreso correttamente la portata della richiesta difensiva.
La signora __________ non doveva – nelle intenzioni del difensore – essere sentita sui fatti alla base del procedimento penale (cioè, su quanto successo nel corso della perquisizione) bensì sul contenuto di una conversazione che lei ebbe con il poliziotto che interrogava il marito per stabilire le modalità utilizzate per l’audizione di quest’ultimo.
È altrettanto evidente che – così come giustificata – l’audi-zione della signora __________ era fondamentale per la tesi difensiva nella misura in cui era potenzialmente atta a dimostrare la pretesa violazione dell’art. 119 CPP che prevede la nullità di deposizioni ottenute in deroga al divieto di utilizzo di strumenti coercitivi (fra questi, il citato disposto indica le promesse e le minacce) e, quindi, a fondare la richiesta di estromissione del verbale d’interrogatorio 12 aprile 2003, unico mezzo di prova contenuto nell’incarto. Rifiutando l’assunzione della teste per motivi non pertinenti e, pertanto, arbitrari, il pretore ha effettivamente leso il diritto di essere sentito e i diritti della difesa di RI 1.
Su questo, punto, pertanto, la sentenza va annullata e l’incarto rinviato alla pretura penale.
4. L’insorgente fa, poi, valere l’arbitrio nell’accertamento dei fatti in relazione a quanto da lui detto nel corso della perquisizione: senza elementi probatori, il pretore avrebbe scambiato una richiesta di cautela (“sum mia l’__________”) per una minaccia (“__________”) che lui non avrebbe mai proferito.
a) Nella sua sentenza, il giudice della Pretura penale ha accertato i fatti all’origine del procedimento nei seguenti termini.
Verso l’01.45 del 12 aprile 2003, richiesti di intervenire dal proprietario del PC 1, due agenti della polizia cantonale videro RI 1 aggirarsi nelle vicinanze dell’EP.
Gli intimarono di fermarsi, ma questi non obbedì. Gli agenti lo raggiunsero e gli chiesero di mostrare loro un documento di identità. L’uomo reagì con fare stizzito ed aggressivo affermando che “era in giro tranquillo”. I due agenti decisero quindi di perquisirlo. RI 1 chiese di essere lasciato in pace e indirizzò ai due agenti una serie di insulti. Preso atto dell’atteggiamento poco collaborativo, gli agenti gli ordinarono di mettere le mani contro un muro. Egli ubbidì e si lasciò perquisire non senza, tuttavia, esprimere il proprio dissenso muovendosi (“girandosi”) e colpendo violentemente con dei pugni il muro contro cui era appoggiato. Questo atteggiamento indusse l’agente che lo perquisiva ad ammanettarlo e a stenderlo al suolo. Mentre era a terra, il prevenuto insultò nuovamente gli agenti e “raggiunse il culmine della sua aggressività pronunciando il nome “__________” connesso ai noti fatti dell’omicidio di Ponte Capriasca” (sentenza, pag. 7 consid 5).
Sempre secondo il primo giudice, “con le sue minacce e il suo atteggiamento”, RI 1 avrebbe “costretto uno degli agenti ad ammanettarlo in modo da poterlo contenere e da poter portare a termine l’operazione di controllo iniziata” (sentenza consid 7).
b) Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149, consid. 3.1., DTF 132 III 209, consid. 2.1., DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag., 219, 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta, dunque, criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata, una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149, consid. 3.1., DTF 132 III 209, consid. 2.1., DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 1279 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).
c) Ritenuto che, per la realizzazione dell’art. 285 CP, le ingiurie sono irrilevanti, che altrettanto irrilevanti sono i pugni dati al muro poiché si tratta di atti di violenza non indirizzati verso gli agenti e in cui nemmeno può essere vista una minaccia ai sensi dell’art. 285 CP (si trattava, con evidenza, dello sfogo di una frustrazione, sfogo peraltro avente puro carattere autolesionistico) e che altrettanto irrilevante è il fatto che RI 1 non si sia sottomesso di buon grado alla perquisizione ma l’abbia in qualche modo ostacolata non rimanendo immobile ma “girandosi” più volte nella misura in cui in tale stato di agitazione non può essere ravvisata né una minaccia né una violenza nei confronti degli agenti, determinante per il giudizio è l’accertamento relativo a quanto detto dall’uomo nel corso della perquisizione.
Il giudice ha ritenuto che RI 1 ha pronunciato il nome “__________”.
L’unico mezzo di prova contenuto nell’incarto è il verbale d’interrogatorio 12 aprile 2003.
In esso non vi è alcun riferimento a tale nome.
Vi è, unicamente, l’ammissione di RI 1 di avere, dopo essere stato messo a terra e ammanettato, proferito degli insulti e delle minacce (“mi ha trascinato al suolo dove mi ha ammanettato. A questo punto è nato un diverbio fra l’agente e il sottoscritto poiché io l’avevo insultato e minacciato”).
Gli insulti e le minacce che il prevenuto ha ammesso di avere proferito non sono state precisate né nella loro sostanza né nella loro forma poiché nel verbale non è stato indicato quanto detto da RI 1 all’indirizzo degli agenti nel corso della perquisizione ma è stato indicato unicamente il giudizio di valore o la qualifica (insulto e minaccia) data dal verbalizzante e – almeno apparentemente (viste le contestazioni di cui s’è detto) – dal verbalizzato alle parole pronunciate.
L’unico riferimento alla pronuncia del nome __________ è contenuto nel rapporto di polizia (“prima dell’arrivo del cellulare, dato che si era un po’ calmato, lo si rialzava da terra. Una volta in piedi non smetteva, comunque, di minacciarci arrivando addirittura a dire “__________, ” cfr. rapporto di polizia pag. 3)
Tuttavia, non essendo un mezzo di prova, il rapporto di polizia non può costituire un fondamento valido per l’accertamento dei fatti. L’accertamento effettuato dal pretore sul fatto determinante per la realizzazione del reato di cui all’art. 285 CP è, pertanto, destituito di fondamento serio e oggettivo e, in quanto tale, è arbitrario.
Anche per questo, dunque, sempre in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 285 CP, la sentenza va annullata e rinviata al giudice di prime cure affinché accerti in modo corretto quanto detto dall’imputato nel corso della perquisizione.
Danneggiamento (3.1.DA)
5. In relazione a questa condanna, l’insorgente sostiene che nell’accertamento dei fatti – cioè nell’accertamento secondo cui egli avrebbe dato una pedata alla vettura guidata da PC 2 – il giudice della Pretura penale è caduto in arbitrio nella misura in cui le deposizioni dei testi sui quali ha formato il suo convincimento sarebbero a tal punto divergenti da non poter dar loro credito.
Questa censura è destinata a cadere nel vuoto nella misura in cui l’accertamento del pretore è fondato sulle dichiarazioni concordi di due testi che confermano le dichiarazioni della parte civile secondo cui, il 5.9.2003, dopo la chiusura del PC 1, RI 1 è, in sostanza, riuscito a costringere PC 2 che si allontanava al volante della Subaru (e i due amici che lo seguivano sulla loro vettura) a rallentare sino a quasi fermarsi e, poi, al momento in cui la macchina è giunta alla sua altezza, ha sferrato una pedata alla portiera destra.
La messa in evidenza nel ricorso dei punti di divergenza fra le diverse deposizioni non bastano a fondare la censura d’arbitrio.
Da un lato, il pretore ha esaurientemente e in modo convincente discusso e valutato la questione dell’indicazione sbagliata della portiera colpita (sinistra invece di destra) data dal teste __________ (cfr sentenza pag 11 consid 9). D’altro lato, le altre divergenze rilevate riguardano questioni di dettaglio (abbigliamento del prevenuto), non rilevanti per l’accertamento del fatto determinante o, comunque, giustificabili secondo il normale andamento delle cose (apprezzamento della distanza della vettura dall’incrocio al momento del calcio) oppure del tutto naturali e non costituenti divergenza (momento diverso in cui i diversi protagonisti della vicenda hanno visto RI 1).
Dunque, in buona sostanza, il ricorrente su questa questione altro non fa che contrapporre a quella del primo giudice una valutazione diversa delle prove ignorando così i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio.
furto (2. DA) e danneggiamento (3.2 DA)
6. Il ricorrente sostiene che il primo giudice è incorso in arbitrio, confermando il DA per i reati di furto (punto. 2) e di danneggiamento (punto 3.2.). Tale giudizio, sostiene il ricorrente, si fonderebbe su elementi circostanziali incerti ed ambigui e violerebbe, pertanto, il principio in dubio pro reo.
a) Il giudice della Pretura penale ha accertato che il 7.2.2004, è stato rotto il vetro della porta d’entrata del PC 1 ed è stata asportata la telecamera che, piazzata all’interno su un apposito cavalletto proprio a ridosso della porta d’entrata, filmava quanto avveniva all’esterno del locale. Ha ritenuto che sia stato RI 1 ad asportare tale oggetto sulla scorta dell’analisi del DNA secondo cui vi è certezza che il sangue trovato sul cavalletto è quello dell’imputato e secondo cui vi sono forti indizi nel senso che anche la traccia di contatto assicurata sulla vite di fissaggio sia da lui stata lasciata.
Su queste basi – ritenuta inoltre l’inverosimiglianza della versione data dall’imputato per giustificare tali tracce (lui si sarebbe avvicinato per curiosità e, spostando i pannelli che coprivano il buco, si sarebbe tagliato) – il pretore lo ha considerato autore del furto e del danneggiamento.
b) Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio.
Riferito alla valutazione delle prove – cui, nel caso di specie, il ricorrente in sostanza si richiama – esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza.
Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41).
Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell’arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può, comunque, poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2).
c) Non è necessario argomentare oltre per dimostrare come la tesi secondo cui il giudice della Pretura penale sarebbe caduto in arbitrio accertando i fatti così come all’ipotesi accusatoria nonostante l’assenza di “elementi circostanziali univoci e certi” sostenuta dal ricorrente sia destinata all’insuccesso, ritenuto come gli elementi circostanziali siano, al contrario, ben presenti e come, per il resto, il ricorrente non si confronti con la sentenza non motivando in alcun modo la sua affermazione secondo cui gli elementi circostanziali su cui il pretore ha fondato il suo giudizio non siano univoci e certi.
Le stesse considerazioni valgono pure per la censura di violazione dei principi che governano la presunzione di innocenza.
7. In relazione a questa condanna, il ricorrente ha pure fatto valere un’errata applicazione del diritto. Anche nella misura in cui i fatti si fossero svolti così come alla ricostruzione pretorile – ha affermato – essi non possono essere qualificati di furto ai sensi dell’art. 139 CP bensì di sottrazione di cosa mobile (art. 141 CP) o di danneggiamento (art. 144 CP) poiché – sempre se avesse effettivamente sottratto la telecamera – RI 1 non l’avrebbe fatto con l’intento di arricchirsi indebitamente bensì per un dispetto nei confronti di PC 2, rispettivamente per evitare di essere ripreso continuamente.
a) In sentenza, il primo giudice ha accertato che l’accusato ha agito “con l’intento di appropriarsi dell’oggetto, quindi di arricchirsi indebitamente” .
b) Ora, quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto; le contestazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava – possono pertanto essere criticate davanti alla Corte di cassazione penale solo per arbitrio (DTF non pubblicata del 19.6.2007 [6S.496/2006], consid. 3, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 3 pag. 3).
c) L’eventuale accoglimento della censura di diritto presuppone, dunque, l’accoglimento di una censura – che può essere considerata essere stata avanzata implicitamente – secondo cui il citato accertamento di fatto è viziato da arbitrio. Il ricorrente, tuttavia, non indica i motivi per cui, in tale accertamento, il pretore sarebbe caduto in arbitrio, non si confronta con la sentenza ma si limita ad opporvi una diversa valutazione senza, peraltro, nemmeno addurre quale sarebbe stata, in concreto, la sorte della telecamera. Questa Corte è, pertanto, legata all’accertamento fatto dal giudice della Pretura penale secondo cui la telecamera è stata sottratta da RI 1 con l’intento di appropriarsene.
Ciò stante, la censura di erronea applicazione del diritto è manifestamente infondata.
vie di fatto nei confronti della signora PC 3
8. Il ricorrente sostiene che il primo giudice è caduto in arbitrio accertando che egli, la sera del 10 febbraio 2006, ha colpito con una gomitata il braccio sinistro della signora PC 3.
Secondo il ricorrente, il giudice sarebbe caduto in arbitrio fondando il suo accertamento “unilateralmente, su talune prove a esclusione di tutte le altre, altrettanto rilevanti, che conducono a convincimento diametralmente opposto”.
a) Il giudice della Pretura penale è giunto al convincimento secondo cui RI 1 ha colpito la signora PC 3 sulla base della testimonianza resa da __________ – che quella sera era al bar con la parte civile – che ha detto di avere visto “distintamente il signor RI 1 dare una gomitata con il suo gomito sinistro al braccio sinistro della signora PC 3” e che ha aggiunto di essersi, in quel frangente, dovuta spostare poiché la signora, che era molto vicino a lei, a causa del colpo, “si era spostata in avanti”, verso di lei.
Oltre che su questa testimonianza, il primo giudice ha fondato il suo accertamento su quella di __________ (gerente dell’__________) che, pur non avendo assistito al fatto, ha detto che, quella sera, la signora PC 3 le disse di essere stata colpita dall’imputato e le chiese di diffidare l’uomo dal frequentare il locale (richiesta che lei non accolse) e, ancora, sulla testimonianza (raccolta in aula ma non verbalizzata) di __________ che, quella sera, sentì la PC dire che RI 1 le aveva dato una gomitata (sentenza pretorile consid 21).
b) Secondo il ricorrente, dapprima, il pretore avrebbe arbitrariamente dato fedefacenza alla deposizione di __________ che sarebbe contraddittoria nella misura in cui la teste ha affermato di averlo visto colpire la parte civile dopo avere dichiarato di non conoscerlo (“conosco la signora da ca 2 anni mentre invece non conosco il signor RI 1”) e senza che si fosse proceduto – come prassi – ad un’identificazione formale.
La censura cade nel vuoto nella misura in cui l’interpretazione data dal ricorrente alla frase “non conosco il signor RI 1” non è corretta o, perlomeno, non è né quella più diretta né, tantomeno, quella obbligata.
Il verbo conoscere ha molti significati. In particolare, può voler dire “fare o aver fatto la conoscenza di qualcuno” oppure, ancora, può voler dire “avere con essa rapporti di familiarità”, oppure, ancora, “conoscere qualcuno di persona, a fondo, superficialmente, alla lontana” (e, per gli altri significati, cfr Garzanti Linguistica).
Non necessariamente tale verbo viene utilizzato nel senso di “sapere chi è una persona” (senso che, all’espressione utilizzata dalla signora __________, vuole dare il ricorrente).
In concreto, è evidente dal contesto in cui è stata utilizzata che, con la frase “conosco la signora da ca 2 anni mentre invece non conosco il signor RI 1,” __________ intendeva dire di avere fatto la conoscenza della signoraPC 3 circa due anni prima (e di intrattenere rapporti con lei) ma di non avere mai fatto la conoscenza del signor RI 1 e/o comunque, di non intrattenere rapporti con lui.
Ciò che ancora non vuol dire che lei non sapesse chi fosse il signor RI 1, cioè che non sapesse dare un volto a quel nome così come sostiene il ricorrente per cercare di dimostrare la contradditorietà della testimonianza.
Al contrario. Dall’insieme della testimonianza emerge che __________ sapeva benissimo chi era il RI 1.
Del resto, in concreto, la questione di fatto contestata non è se fosse o meno l’imputato l’uomo che, quella sera, passò accanto alla signoraPC 3 – fatto che il ricorrente ammette (cfr sentenza pretorile, pag 20, consid 21) – ma se quell’uomo (che era indubitabilmente RI 1) avesse o meno dato una gomitata alla signora.
La signora __________ ha – in modo limpido e chiaro così come ritenuto dal pretore – visto distintamente quell’uomo – che era indubitabilmente RI 1 – sferrare la gomitata.
Ciò dimostra la pretestuosità della censura ricorsuale.
c) Il ricorrente esamina, poi, le deposizioni di __________ e __________ allegando come risulti incomprensibile che esse possano essere state ritenute un “corroborante della tesi del colpo al braccio” poiché nessuno dei due testi ha visto l’accusato sferrare la gomitata.
Quest’ argomentazione è lungi dal dimostrare l’arbitrarietà dell’accertamento pretorile che si fonda – in primis – sulla decisiva e sufficiente testimonianza della signora __________.
Le altre due sono state richiamate dal pretore – sostanzialmente a titolo abbondanziale – e unicamente quale ulteriore prova – peraltro non necessaria vista la deposizione __________ – dell’effettività della gomitata.
d) Di nessun effetto riguardo l’accertamento del preteso arbitrio sono, poi, le considerazioni sul convincimento della teste Ambiveri.
Da un lato, il fatto che nessun’altro avventore abbia visto la gomitata non è certamente decisivo. D’altro lato, non può certamente essere preteso che il convincimento di un teste leghi, in qualche modo, il giudice nell’apprezzamento delle prove.
Nemmeno aiutano il ricorrente le pretese contraddizioni nella versione della PC sui rapporti pregressi fra i due: __________ ha deposto su altri fatti.
e) Sempre in relazione a questo reato, il ricorrente sostiene che è arbitrario avere dato fedefacenza alla testimonianza di __________ poiché essa sarebbe in aperto contrasto con la configurazione dei luoghi, configurazione che dimostrerebbe come sia impossibile che RI 1 abbia dato la famigerata gomitata.
Da un lato, “per far sì che infierisse nel modo descritto, sarebbe occorso che egli, abbandonando l’area del banco bar, si fermasse all’altezza di PC 3, compisse mezzo giro su sé stesso e, infine, colpisse la pretesa vittima” e una “dinamica dei movimenti tanto particolare, se realmente accaduta, sarebbe senz’altro dovuta emergere in corso d’istruttoria”.
D’altro – continua ancora il ricorrente – la dichiarazione della signora __________ secondo cui lei dovette spostarsi perché, dopo aver ricevuto la gomitata, la signoraPC 3 si spostò verso di lei, “scagiona definitivamente RI 1 “ poiché ciò presupporrebbe che, al momento del preteso colpo, la PC fosse già girata verso la __________ mentre la PC ha sostenuto (sia in querela che nel suo interrogatorio) di essere stata seduta “fronte muro e spalle rivolte verso il bar”.
In questa (macchinosa) argomentazione, il ricorrente dimentica che la signoraPC 3 ha dichiarato che, quando venne colpita, era in piedi (verbale 2.8.2006 pag 2), cioè – come, del resto, è normale nel corso di una lunga serata – aveva cambiato posizione rispetto all’inizio, alzandosi (era seduta quando il RI 1 le era passato davanti chiedendole se avesse bisogno di soldi).
Questo essersi alzata – cioè avere cambiato posizione e, quindi, non essere più necessariamente “fronte muro con spalle al banco” e, forzatamente, non più protetta dai due lati dai due amici – fa cadere il castello costruito dal ricorrente.
Infine, la considerazione sulla “dinamica dei movimenti tanto particolare” da dovere necessariamente essere notata ha carattere appellatorio: con essa, il ricorrente non si confronta con l’accertamento pretorile nella misura in cui le sue considerazioni non sono atte a dimostrarne l’arbitrio ma si limitano ad offrire una diversa – e, certamente, non migliore – valutazione delle emergenze probatorie.
commisurazione della pena
9. In relazione alla commisurazione della pena, il ricorrente ha, dapprima, sostenuto che, a torto, il giudice non ha riconosciuto la violazione del principio di celerità.
a) In concreto, il giudice della Pretura penale non ha ritenuto leso il principio di celerità affermando che “i ritardi non sono gravi e che essi sono in parte da imputare anche all’accusato che, a più riprese, ha cagionato l’avvio di inchieste penali nei suoi confronti” (sentenza, pag 24).
b) Il principio della celerità – sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II (RS. 0.103.2) – impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano di lui (DTF 130 I 54 consid. 3.3.1.; 124 I 139 consid. 2a). La violazione di questo principio è nozione diversa dalla circostanza attenuante del tempo trascorso dal reato di cui all'art. 48 lett e CP che coincide con la logica della prescrizione e presuppone che l'accusato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1. pag. 55; Wiprächtiger, Commentario basilese, n. 31 ad art. 64 CP).
Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità: vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3.).
La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa in base a un apprezzamento globale (DTF 124 I 139 consid. 2a e c) in cui va tenuto conto, in particolare, della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali (v. ad esempio le sentenze della CEDU nelle seguenti cause: Gelli contro Italia del 6 settembre 1999 e Le donne contro Italia del 12 maggio 1999, apparse in: Rivista internazionale dei diritti dell'uomo 1/2000, pag. 354 e segg. N. 40, 3/1999, pag. 859 e segg, n.21).
Più concretamente, sono stati giudicati inaccettabili e costitutivi, quindi, di una violazione del principio di celerità un'inattività di 13/14 mesi in fase istruttoria, un periodo di 4 anni per statuire su un ricorso contro un atto di accusa, un periodo di 10/11 mesi per trasmettere un incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di 3 anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza e, infine, un periodo di 4 anni intercorso tra la promozione dell'accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (DTF non pubblicata 8.6.2006 [6S.37/2006], consid. 2.1.2.; DTF 124 I 139 consid. 2c pag. 144; 119 IV 107 consid. 1c pag. 110).
La violazione di questo principio comporta una riduzione della pena o, nei casi più gravi, la rinuncia ad una pena o ancora – quale ultima ratio nei casi estremi – l'abbandono del procedimento (DTF non pubblicata 8.6.2006 [6S.37/2006], consid. 2.1.2, DTF 117 IV 124 consid. 4d; DTF 124 I 139 consid 2a; DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1. pag. 55; Pra 2004 n.139 pag. 785, 6S.98/2003, consid. 2.1.).
c) Emerge dagli atti che l’inchiesta relativa al reato di violenza o minaccia contro i funzionari ha avuto avvio nell’aprile 2003, quella relativa al danneggiamento dell’autovettura ha avuto avvio nell’ottobre dello stesso anno, quella relativa al furto della videocamera (con annessi violazione di domicilio e danneggiamento) è stata avviato nel febbraio 2004 mentre l’inchiesta relativa ai reati contro la signoraPC 3 ha avuto inizio nel febbraio 2006.
Ora, è comprensibile – per la loro vicinanza nel tempo e per contenuto (tutte e tre le inchieste vertono su fatti attinenti al rapporto conflittuale fra RI 1 e PC 2) – che le prime tre inchieste abbiano avuto una sorte comune e, quindi, in quest’ottica, alcuni tempi morti nell’una o nell’altra sono comprensibili.
Tuttavia, dalla consegna del rapporto di polizia relativo all’ultima di queste tre inchieste (giunto il 24.3.2005), si è dovuto attendere un anno e 6 mesi circa per l’emanazione del DA (13.9.2006).
Se è vero che nel DA si contemplano anche i fatti nei confronti della signora PC 3, è anche vero che questi si sono verificati a partire dal febbraio 2006: a quel momento, la questione relativa alle inchieste precedenti – senza il periodo di stallo constatato – avrebbe potuto essere stato risolta da tempo.
Di regola, un’interruzione di questa portata costituisce violazione del principio di celerità.
Nel ricorso e nelle osservazioni, le parti riferiscono tuttavia di trattative che, ad un certo punto (non è dato sapere quando), RI 1 e PC 2 avrebbero avviato per addivenire ad una composizione bonale.
L’esistenza di simili trattative è atta a influenzare il giudizio relativo alla pretesa violazione del principio di celerità, ritenuto come le inchieste riguardassero, per la maggior parte (ad eccezione del furto e della violenza o minaccia contro autorità), reati perseguibili solo a querela di parte.
Tuttavia, siccome esse non risultano dagli atti, in applicazione dell’art 295 CPP, di tali trattative non può essere tenuto conto in questa sede (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; CCRP, sentenza del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; CCRP, sentenza del 24 maggio 2004 in re CFCG c.S.B.; Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; analogamente: CCRP, sentenza inc. 17.1999.61/ 62 del 18 febbraio 2000, consid. 1; inc. 17.2000.8 del 26 aprile 2000, consid. 1; inc. 17.2002.56 del 6 maggio 2003, consid. 2).
Il rinvio degli atti per nuovo giudizio ha, comunque, quale effetto che il pretore dovrà accertare anche questi fatti – il momento d’avvio e la durata delle trattative – e valutarne l’impatto sulla questione della pretesa violazione del principio di celerità.
I dispositivi sulla commisurazione della pena (punti 1., 1.1., 2. e 2.2.) sono, quindi, annullati.
10. Il ricorrente ha, inoltre, sostenuto che, condannandolo a 75 aliquote giornaliere (sospese) e ad una multa di fr 4.000.–, tenuto conto che l’importo di un’aliquota giornaliera è stato determinato in fr 180.– , in realtà, il pretore lo ha condannato a 97 aliquote giornaliere. Si tratterebbe – a detta del ricorrente – di una reformatio in pejus e, inoltre, di una pena che il primo giudice non avrebbe potuto infliggere ritenuto che essa, nel suo complesso, esorbita le sue competenze.
Ritenuto come già per tutto quanto sopra, il giudice dovrà procedere ad un nuovo giudizio, la Corte può esimersi dall’esame delle ulteriori censure proposte dal ricorrente sulla commisurazione della pena effettuata dal pretore.
11. Appare tuttavia opportuno ricordare, con riguardo all’applicazione dell’art 42 cpv. 4 CP che, in recenti sentenze, il TF ha avuto modo di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art 106 CP sia per infliggere – nell’ambito della “delinquenza di massa” – una sanzione percettibile (ponendo, in particolare, rimedio alla problematica della delimitazione tra la multa – sempre effettiva – inflitta in caso di contravvenzioni e la pena pecuniaria sospesa; Messaggio CF 29.6.2005 relativo alla modifica del CP nella sua versione del 13.12.2002 e del CPM nella sua versione del 21.3.2003, FF 2005 4425, in part p. 4695, 4699 e seg, 4705 e seg; DTF 134 IV 1 consid 4.5.1), sia per accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale “monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti” (DTF non pubblicata 13.5.2008 [6B.152/2007] consid 7.1.1; DTF non pubblicata 17.3.2008 [6B–366/2007]).
Tuttavia, il TF ha precisato, che la combinazione delle due pene permette soltanto, ritenuto il principio secondo cui la pena va commisurata alla colpa del reo, di stabilire una pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore. L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 non può, in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare e le pene combinate devono, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1 consid 4.5.2 e DTF non pubblicata 13.5.2008 [6B–152/2007], consid 7.1.2).
In particolare, il TF ha precisato anche che, nel caso in cui la pena pecuniaria sospesa viene assortita di una multa, la prima deve apparire adeguata alla colpa tenendo conto della multa.
Appare, ancora, opportuno rilevare che il TF ha stabilito che, nel caso di pena pecuniaria sospesa assortita di una multa, il tasso di conversione per la trasformazione della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è l’importo dell’aliquota giornaliera (DTF non pubblicata 13.5.2008 [6B–152/2007], consid 7.1.3 che cita Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2° ed., 2007, ad art 106 n. 16)
12. Sempre nell’ambito della commisurazione della pena, in un’ottica di mera economia processuale, appare, altresì opportuno ricordare che il criterio determinante è la gravità della colpa.
Per l'art. 47 CP, infatti, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
La novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 non ha, dunque, nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa (FF 1999 p. 1704), la gravità della colpa restando, come in precedenza (cfr art 63 v.CP) il criterio fondamentale.
Per la commisurazione della pena, entrano, dunque, in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF non pubblicata 12.3.2008 [6B.370/2007]; DTF 117 IV 112; DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.).
Infine, va precisato come esigenze di prevenzione generale svolgano solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350) e come il principio della parità di trattamento, da parte sua, assuma rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento la metà della pena massima comminata (art. 49 cpv. 1 CP).
Per diritto federale incombe al giudice di merito esporre, nei motivi della sua decisione, gli elementi essenziali relativi all'atto o all'autore da egli considerati, in modo che sia dato di verificare l'esame di tutti gli aspetti determinanti e la loro valutazione, sia in senso attenuante o aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di peso trascurabile. Egli non è tenuto nemmeno a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata a ogni elemento considerato. Deve giustificare tuttavia la pena inflitta, in modo da permetterne la verifica (DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 104 con richiami).
Ciò ritenuto, nell’ambito della valutazione della colpa del reo e, quindi, della commisurazione della pena, considerazioni relative a comportamenti che non sono stati ritenuti penalmente rilevanti – quali, ad esempio, quelle svolte dal pretore sui metodi poco ortodossi utilizzati da RI 1 per denunciare la mancata raccolta separata dei rifiuti da parte del gestore del PC 1 – violano il diritto federale nella misura in cui si tratta di comportamenti che nulla hanno a che fare né con il movente che ha spinto RI 1 a commettere i reati di cui è stato riconosciuto autore colpevole né con le modalità di perpetrazione di tali reati e che nemmeno possono essere considerati indicativi di un aspetto della personalità dell’autore rilevante ai fini del giudizio.
Analogamente sono in contrasto con il diritto federale le considerazioni sul comportamento tenuto dal prevenuto nell’inchiesta per il reato di ingiuria (punto 5.2 DA ) risoltasi in un’assoluzione.
Infine, a maggior ragione, non è possibile, senza violare l’art 47 CP, considerare – come ha fatto il pretore – quale circostanza aggravante il fatto che RI 1 “è inoltre già comparso in pretura penale il 7 ottobre 2003 con l’accusa, dalla quale è poi stato prosciolto, di esposizione a pericolo” (sentenza impugnata pag 23 consid 24). All’evidenza, un’assoluzione non può essere considerata alla stregua di un precedente penale.
13. Da quanto precede discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullati il dispositivo 1. in relazione al reato di violenza o minaccia nei confronti di funzionari ed i dispositivi relativi alla commisurazione della pena 1., 1.1., 2. e 2.2. della sentenza impugnata, gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi 3c), 4c) e 9c) e per nuova decisione sugli oneri processuali di prima sede.
sulle spese e sulle ripetibili
14. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui "se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata" (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale sentenza si giustifica, perciò, di caricare gli oneri processuali in ragione di fr 400.– allo Stato e di fr. 600.– a RI 1. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 700.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Alla parte civile PC 2, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un avvocato, il ricorrente verserà un'indennità di fr. 1 000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura penale in sede di rinvio.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura di in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullati il dispositivo 1. in relazione al reato di violenza o minaccia nei confronti di funzionari ed i dispositivi relativi alla commisurazione della pena 1., 1.1., 2. e 2.2. della sentenza impugnata, gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono in ragione di fr. 400.– posti a carico dello Stato e di fr. 600.– a carico del ricorrente. Lo Stato rifonderà a RI 1 fr. 700.– per ripetibili ridotte.
Il ricorrente rifonderà PC 2 fr. 1000.– per ripetibil.
3. Intimazione:
– .
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.