|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
|
segretario: |
Akbas, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 24 settembre 2007 presentato da
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto di accusa dell’11 dicembre 2006 il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di guida senza licenza o nonostante la revoca per avere, a __________ , il 5 ottobre 2006, condotto l’autovettura Porsche targata __________ sebbene la licenza gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 13 luglio 2006 per il periodo dal 31 maggio 2006 al 30 novembre 2006. Ne ha pertanto proposto la condanna a 30 giorni di detenzione da espiare, a una multa di fr. 300.– e al pagamento delle tasse e spese.
Il procuratore pubblico non ha proposto, per contro, la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti in data 24 luglio 2006, prolungandone, tuttavia, il periodo di prova per un ulteriore anno.
Al decreto di accusa RI 1 ha presentato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d’imputazione contenuto nel decreto d’accusa.
In applicazione della pena, egli ha tuttavia condannato RI 1 ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, per un totale di fr. 300.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Lo ha, inoltre, condannato ad una multa di fr. 200.– che, in caso di mancato pagamento, verrà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 2 giorni. Inoltre lo ha condannato al pagamento delle spese e tasse giudiziarie per complessivi fr. 750.–.
Il giudice della Pretura penale non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione inflitta al condannato in data 24 luglio 2006. Ne ha, tuttavia, prolungato il periodo di prova di 1 anno.
C. Contro la citata sentenza, RI 1 ha inoltrato, il 29 agosto 2007, una dichiarazione di ricorso a questa Corte. Nei motivi del gravame, presentati il 24 settembre 2007, egli chiede di essere prosciolto dal reato di guida nonostante la revoca della licenza di condurre.
Con lettera 4.11.2008, il PP ha dichiarato di non avere osservazioni in relazione al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Il primo giudice ha accertato i seguenti fatti.
Il 31 maggio 2006 RI 1 è stato intercettato da un’autovettura della polizia mentre circolava ad una velocità di 190 km/h (limite 120 km/h). Al suo fermo, egli si è opposto alla prova del sangue. È stato comunque accertato – sulla base della prima misurazione etanografica – che egli era in stato di ebrietà (0.97/1.03 per mille).
Per questi motivi, il procuratore pubblico lo ha riconosciuto autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (cfr. decreto d’accusa 24 luglio 2006, allegato act. 1 MP) e, quindi, ne ha proposto la condanna ad una pena di 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e ad una multa di fr. 2 500.–.
Il giudice della Pretura penale ha accertato che il decreto è stato intimato al domicilio coniugale dell’imputato in Italia ed è stato ritirato dalla di lui moglie con la quale, tuttavia, egli non conviveva più. Quest’ultima – secondo gli accertamenti del primo giudice – gli ha comunque letto il contenuto del decreto per telefono. Dopo avere ascoltato la lettura dello scritto, RI 1 avrebbe detto alla moglie di buttarlo via perché lui la multa l’aveva già pagata.
A tale decreto di accusa RI 1 non si è opposto.
In precedenza, in data 13 luglio 2006, l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione aveva decretato nei confronti del qui prevenuto il divieto di condurre veicoli a motore per un periodo di 6 mesi, più precisamente dal 31 maggio 2006 sino al 30 novembre 2006. La decisione è stata trasmessa all’imputato tramite invio raccomandato n. RM __________CH indirizzato al domicilio coniugale di __________ (in Italia). Nonostante non sia stato possibile stabilire la data esatta della notifica al destinatario da parte delle Poste italiane, il primo giudice ha ritenuto “accertato che la decisione sia giunta al destinatario ritenuto che agli atti, nonostante le ricerche effettuate, non sussiste alcun elemento che attesti un suo ritorno al mittente, cosa che sempre accade (con tempistiche differenti, ma comunque, almeno in Europa, accettabili) con gli scritti raccomandati inviati infruttuosamente ad una persona residente all’estero ” (sentenza, pag. 2-3 consid. 1).
Il 5 ottobre 2006, alle ore 16:00, l’imputato è stato fermato dalle Guardie di confine svizzere al valico doganale di __________ per un controllo. Gli agenti della polizia cantonale, interpellati dagli agenti doganali, hanno informato il prevenuto del fatto che su di lui pendeva un divieto di circolazione valido sino a fine novembre. Dopo avere ammesso di avere circolato in auto sul territorio svizzero “due o tre volte”, egli ha precisato di “averlo fatto in completa buona fede” in quanto ignaro della decisione amministrativa presa nei suoi confronti dalla Sezione della circolazione.
Per questi fatti, il procuratore pubblico ha emesso il decreto di accusa oggetto del presente esame, contro il quale RI 1 ha sollevato opposizione (sentenza, pag. 3-4 consid. 2-3).
3. Per quanto concerne l’aspetto oggettivo del reato di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (art. 95 LCStr), il giudice della Pretura penale ne ha verificati, nella fattispecie, i presupposti: una decisione di divieto di condurre per un periodo di 6 mesi emanata dalla Sezione della circolazione, regolarmente cresciuta in giudicato e, nonostante il divieto, l’accertata circolazione sulle strade svizzere.
Per quanto attiene, invece, al profilo soggettivo, il giudice della pretura penale, citando la dottrina, ha precisato che, per il reato in questione, determinante è la conoscenza da parte dell’autore dell’annullamento, anche temporaneo, del suo permesso di guida “cosa che avviene solo a partire dal momento in cui ha preso atto dei contenuti della decisione all’origine della revoca. In questo modo, non sono quindi sufficienti né la pubblicazione della stessa né il ricorso alla teoria della notifica fittizia a partire dai 7 giorni di giacenza degli scritti raccomandati” (sentenza, pag. 4 consid. 4).
Il primo giudice ha, poi, accertato che, nonostante l’imputato non vivesse più con la moglie, la posta continuava, per sua scelta, ad essergli recapitata presso quella che fu l’abitazione coniugale “pur non vivendo più lì e non recandovicisi praticamente mai” (sentenza, pag. 5 consid. 5).
“Ma non solo” – ha continuato il giudice – “al dibattimento egli ha espressamente dichiarato di sapere (oggi, quindi dopo i fatti in questione e nonostante le conseguenze che il suo atteggiamento ha comportato) di avere ricevuto una decina di raccomandate ma di non avere intenzione di ritirarle perché ha già avuto abbastanza problemi” (sentenza, pag 5 consid. 5).
Secondo il primo giudice, “a fronte di una simile impostazione è palese la sua scelta di disinteressarsi non solo della corrispondenza in genere, ma anche delle comunicazioni e decisioni che le autorità trasmettevano (e trasmettono) al suo indirizzo postale. Egli era, ed è, consapevole che agendo in questo modo si assumeva il rischio di non venire a conoscenza di decisioni, anche importanti, che lo riguardano” (sentenza, pag. 5 consid. 5).
Inoltre – ha proseguito il primo giudice – per quanto riguarda specificatamente il reato che qui lo concerne e le infrazioni che ne sono all’origine – l’imputato doveva aspettarsi il ritiro della patente: “qualsiasi automobilista è cosciente che, circolando a velocità sensibilmente superiori al consentito (nella specie di 70 km/h), in stato di inattitudine, rispettivamente rifiutandosi di sottoporsi agli esami del sangue, verrà sanzionato con un divieto di circolazione, anche se solo temporaneo” (sentenza, pag. 5 consid. 5).
Il presidente della Pretura penale ha, quindi, concluso che RI 1 ha commesso per dolo eventuale il reato di guida nonostante revoca (sentenza, pag. 4-5 consid. 4-5).
4. Secondo il ricorrente, il primo giudice ha arbitrariamente accertato sia che la decisione 13 luglio 2006 della Sezione della circolazione è “stata notificata tramite invio raccomandato” sia che essa è “giunta a destinazione” presso il suo domicilio coniugale.
La verifica delle modalità di notifica non ha, infatti, dato nessun risultato e la Sezione della circolazione non ha fornito nessun riscontro oggettivo sul “tipo di invio”.
Agli atti vi è soltanto – ha sottolineato il ricorrente – un riferimento al numero della raccomandata che compare su una e-mail che l’Ufficio giuridico ha inviato alla Posta. Trattandosi di un allegato di parte, esso nulla proverebbe. Inoltre – continua il ricorrente – non vi è “alcuna indicazione” sulla decisione che lasci supporre un invio raccomandato. Ritenerlo è, quindi, arbitrario. Inoltre, è altrettanto arbitrario ipotizzare che la decisione sia giunta a destinazione perché altrimenti la missiva sarebbe ritornata al mittente come sempre accadrebbe “con gli scritti raccomandati inviati a infruttuosamente a una persona residente all’estero” poiché una simile ipotesi “poggia su deduzioni arbitrarie (“…cosa che sempre accade…”) non suffragate da riscontri oggettivi e in contrasto con la realtà pratica” (ricorso, pag. 7).
Pure arbitrario sarebbe l’accertamento secondo cui, a fronte delle infrazioni commesse, l’imputato avrebbe dovuto aspettarsi anche il ritiro della patente. RI 1, cittadino italiano, non sapeva che un’infrazione alla LCStr poteva dare avvio a due distinte procedure, una penale e una amministrativa. Venuto a conoscenza del decreto d’accusa del 24 luglio 2006, il ricorrente poteva legittimamente ritenere che la procedura fosse terminata con quel solo atto (ricorso, pag. 6-8).
a) Riguardo alla censura ricorsuale secondo cui è arbitrario ritenere che la decisione 13 luglio 2006 sia stata spedita con invio raccomandato, va, innanzitutto, rilevato che, in realtà –contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – il numero della raccomandata non compare solo sull’e-mail che l’Ufficio giuridico ha inviato alla Posta (act. 14, pag. 2): esso è indicato anche sullo scritto 22 maggio 2007 (allegato act. 11) con cui la Posta ha comunicato alla sezione della circolazione che erano in corso le ricerche per verificare il destino dell’invio
identificato con il numero citato e con il suo recapito __________. Ciò basta a ritenere accertato, senza arbitrio, che la decisione che qui interessa è stata effettivamente inviata per raccomandata.
La relativa censura ricorsuale è, dunque, infondata.
Certo, dalla Sezione della circolazione ci si aspetta un maggior rigore e ordine nella tenuta degli incarti, ossia ci si aspetta quel che si esige da ogni privato cittadino e cioè che conservi nell’incarto le prove dell’effettività di un invio raccomandato e le copia delle richieste di ricerca postale.
A questo proposito, non può che essere stigmatizzato il fatto che nell’incarto figura una “lista dei codici a barre per le lettere con accertamento del recapito” non pertinente, ritenuto che nessuna di quelle ivi indicate coincide con quella che si ritiene corrispondere all’invio in parola (allegato act. 11).
Ma – ciò rilevato – come detto, su questo punto il ricorso non merita tutela.
b) Il discorso è diverso per quanto attiene all’accertamento del giudice della Pretura penale secondo cui l’invio è stato eseguito e la raccomandata effettivamente giunta all’indirizzo di __________.
Su questo fatto, gli atti istruttori esperiti – e fra questi, in particolare, la ricerca postale – non hanno dato risultati: non è stato, cioè, possibile appurare se la decisione 13 luglio 2006 sia sta effettivamente recapitata all’indirizzo del destinatario.
Il giudice di prima sede ha, ciò nonostante, ritenuto “accertato che la decisione sia giunta al destinatario, ritenuto che agli atti, nonostante le ricerche effettuate, non sussiste alcun elemento che attesti un suo ritorno al mittente, cosa che sempre accade (con tempistiche differenti, ma comunque, almeno in Europa, accettabili) con gli scritti raccomandati inviati infruttuosamente ad una persona residente all’estero ” (sentenza, pag. 3 consid. 1).
In queste condizioni, forza è constatare che l’accertamento del giudice non trova nessun sostegno negli atti istruttori.
Esso è fondato su una mera supposizione che, peraltro, non può essere ritenuta conforme al normale andamento delle cose e al corso della vita.
L’accertamento secondo cui la decisione è stata recapitata al suo destinatario è, pertanto, ritenuta tale motivazione, del tutto arbitrario.
Nemmeno basta a sostenere l’accertamento dell’avvenuta consegna della decisione quanto dichiarato dall’imputato al dibattimento.
In sentenza, al proposito, il primo giudice ha annotato che “al dibattimento egli ha espressamente dichiarato di sapere (oggi, quindi dopo i fatti in questione e nonostante le conseguenze che il suo atteggiamento ha comportato) di avere ricevuto una decina di raccomandate ma di non avere intenzione di ritirarle perché ha già avuto abbastanza problemi” (sentenza, pag 5 consid. 5).
Si tratta – con evidenza – di affermazioni che si riferisco al periodo del processo che, pertanto, non sono – e di lunga – sufficienti nemmeno a stabilire un nesso, per quanto lontano ed ipotetico, tra di esse e l’invio della decisione.
Pertanto, in queste circostanze, il giudice della Pretura penale non poteva che constatare l’assenza di prove relative alla consegna al destinatario della decisione di revoca e, pertanto, non poteva che accertare, quale realtà processuale, che la decisione non era stata notificata al suo destinatario.
Ciò ritenuto, ogni altra considerazione è superflua.
In particolare, anche ammettendo la possibilità di commissione per dolo eventuale del reato ex art 95 LCStr, ritenuto l’accertamento della non notifica della decisione, non può essere seriamente discussa l’ipotesi secondo cui RI 1 ha voluto sottrarsi alla notifica di una decisione dell’autorità di cui doveva conoscere il contenuto.
Ci si limita, qui, ad accennare che, per l’ammissione del dolo eventuale, oltre alla certezza dell’avvenuto recapito della decisione alla destinazione di __________, si sarebbe dovuto provare – sulla base di fatti e non di supposizioni – che il ricorrente si aspettava una decisione di revoca della licenza di condurre e che volontariamente si era sottratto alla sua ricezione.
Il ricorso va, pertanto, accolto e l’accusato va prosciolto dall’imputazione di guida senza licenza o nonostante la revoca. Inutile quindi esaminare le altre censure ricorsuali.
5. Da quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata e il ricorrente prosciolto dalla imputazione di guida senza licenza o nonostante la revoca ex art. 95 n. 2 LCStr.
Le spese di prima sede vanno a carico dello Stato.
Gli oneri processuali di questa sede seguono la soccombenza. Essi sono posti a carico dello Stato (art. 15 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che rifonderà al ricorrente fr. 1 000.– per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.
§ Di conseguenza, RI 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza licenza o nonostante la revoca.
§§ Annullato è, pure, il prolungamento del periodo di prova relativo al beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24 luglio 2006.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1 000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.