Incarto n.
17.2007.73

Lugano

3 novembre 2008/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, f.f. presidente,

Epiney-Colombo e Walser

 

segretario:

Akbas, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 ottobre 2007 presentato da

 

 

RI 1

di __________ e di __________ nata __________, cittadina italiana, nata a __________ il __________, domiciliata a __________ (I), coniugata, __________

(PA 1)

 

 

contro la sentenza emanata il 5 settembre 2007 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:      1.   Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

                                          2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

                                         

Ritenuto

 

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa dell’11 agosto 2006 il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autrice colpevole di ripetuta complicità in truffa per avere, nel periodo compreso tra settembre 1997 e il marzo 1998, nella sua qualità di medico assistente presso la clinica __________ a __________, facente capo al dr. med. __________ (primario e proprietario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dr. med. __________ e le strutture a lui facenti capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie. L’astuzia dell’inganno consisterebbe nell’avere personalmente partecipato all’allestimento di documentazione medica, rispettivamente accettato l’allestimento di cardex infermieristici da parte di personale subalterno (per la paziente G.A. degenza D1516 e il paziente G.A degenza D1546), documentazione questa attestante dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite, poi utilizzata per ottenere la copertura assicurativa, la quale sarebbe servita da base per la fatturazione e in ogni caso sarebbe stata idonea a comprovare – anche a fronte di controlli – degenze e prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere allestito anche personalmente documentazione medica inveritiera su carta intestata e/o con timbro “Clinica __________ __________” (paziente fittizia G.A. degenza D1516, paziente fittizio G.A. degenza D1546).

                                              

                                          Inoltre, il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autrice colpevole di ripetuta falsità in documenti per avere, in occasione delle malversazioni di cui al reato di complicità in truffa, formato in almeno tre occasioni documenti medici falsi – quali la richiesta di prolungo, il rapporto di dimissione e quello intermedio/finale malattia – attestanti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, tali da comprovare, contrariamente al vero, la degenza dei citati pazienti nella struttura medica di __________ e ottenere così la copertura assicurativa, nonché giustificare le relative fatture agli assicuratori sociali.

                                         

                                          In applicazione della pena il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 150.–, sono state poste a carico dell’imputata. Al decreto d’accusa RI 1 ha sollevato opposizione.

 

                                B.      Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 5 settembre 2007 il presidente della Pretura penale ha confermato le imputazioni di ripetuta complicità in truffa per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2839/2006 del 11 agosto 2006 e di ripetuta falsità in documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel medesimo decreto, limitatamente alla richiesta di prolungo alla cassa malati del 22 dicembre 1997 e al rapporto intermedio/finale malattia del 21 gennaio 1998 indirizzato alla cassa malati. Il presidente della Pretura penale ha tuttavia condannato RI 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 170.– per un totale di fr. 1 700.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e al pagamento di una multa di fr. 1 000.–, che in caso di mancato pagamento verrà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni. Il giudice l’ha inoltre condannata al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 1 575.–.

 

                                C.      Contro la sentenza predetta RI 1 ha inoltrato il 7 settembre 2007 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella sua motivazione scritta del 16 ottobre 2007 essa chiede di essere prosciolta da entrambe le imputazioni e il conseguente annullamento della sentenza. Con osservazioni del 14 novembre 2007 il procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                          lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

 

                                2.      Essendosi opposta “all’uso delle risultanze scritte dell’istruttoria”, le citazioni in sentenza “dei verbali del dibattimento”, di stralci della sentenza __________ nonché di “verbali di polizia e istruttori della ricorrente” invaliderebbero, sostiene RI 1, il giudizio di prima sede. L’opposizione all’uso delle risultanze scritte comporterebbe infatti, spiega la ricorrente, che i verbali non possano più essere letti in aula. La sentenza __________, utilizzata nella fattispecie come “prova per ovviare alla mancata citazione del teste __________”, equiparata quindi a un verbale, non può essere citata, in quanto si darebbero per accertati fatti sui quali la ricorrente non ha potuto esprimersi e “controinterrogare il teste”. Queste violazioni essenziali di procedura, soggiunge la ricorrente, comporterebbero anche un accertamento arbitrario dei fatti (ricorso, pag. 2-6).

 

                             2.1.      Con ordinanza 28 agosto 2006 (ordinanza di apertura) il presidente della Pretura penale ha intimato il decreto di accusa e la relativa opposizione, ha ammesso i mezzi di prova indicati nel decreto di accusa, ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per notificare le prove che le parti intendono assumere al dibattimento, avvertendole che l’uso dibattimentale delle altre risultanze dell’istruzione formale sarà considerato accettato se nello stesso termine non viene fatta opposizione (act. 2). Con scritto 11 settembre 2006 la ricorrente si è opposta “all’uso delle risultanze scritte” ed ha notificato le prove da assumere (act. 5). Con scritto 11 settembre 2006 anche il procuratore pubblico ha notificato le prove che intende assumere, tra cui alcuni decreti di accusa di altri coimputati e copia di alcuni verbali di interrogatorio di medici che hanno lavorato nella clinica __________ __________. Nella misura in cui l’imputata si opponga all’uso dibattimentale delle risultanze scritte, il magistrato d’accusa ha chiesto quindi l’audizione “di alcuni suoi citati superiori e/o ex colleghi e/o subordinati” (act. 7). Quest’ultima richiesta è stata confermata dal procuratore pubblico con scritto 18 settembre 2006 (act. 8). Con scritto 18 settembre 2006 l’imputata ha confermato le sue richieste, si è opposta alla produzione “di nuovi verbali” da parte dell’accusa, ha condiviso l’ammissione dei decreti di accusa dei “coaccusati” per i quali sono stati “pure stati prodotti e ammessi i verbali, oppure di coloro che verranno sentiti al dibattimento”, ha ritenuto per contro nulli “i numerosi verbali di polizia prodotti agli atti” perché non confermati davanti al magistrato d’accusa e si è opposta all’uso dibattimentale dei verbali resi davanti al procuratore pubblico che non sono stati oggetto di contraddittorio (act. 6). Con ordinanza 22 marzo 2007 il presidente della Pretura penale ha ammesso l’audizione testimoniale di __________, __________, __________, __________ e __________. Il giudice ha inoltre acquisito i documenti prodotti dal Procuratore pubblico “non fosse altro che per poterli contestare alle persone che vengono sentite”; per quanto concerne le risultanze del procedimento a carico di __________, egli ha spiegato che non si può prescindere dal tenerne conto (act. 9). Al dibattimento il presidente della Pretura penale ha confermato l’acquisizione degli “atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, quelli relativi alla situazione personale ed economica dell’imputata, oltre il verbale d’interrogatorio di __________ e __________, il verbale del dibattimento 13 maggio 2005 del processo a carico di __________, lo scritto del dr. med. __________ e copia delle cartelle cliniche delle degenze D 1516 e D 1546. Nel corso del dibattimento è stata acquisita altra documentazione, versata agli atti sia dall’accusa sia dalla difesa (verbale del dibattimento pag. 3-4).

 

                             2.3.      Secondo l’art. 227 cpv. 1 CPP se le parti intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate con l’atto di accusa, devono notificarle al presidente entro dieci giorni. Il presidente ad istanza di parte proroga convenientemente questo termine. Entro lo stesso termine le parti possono formulare opposizione all’uso in sede dibattimentale di altre risultanze dell’istruzione formale. La decorrenza inutilizzata del termine eventualmente prorogato significa accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale, per le prove di cui il Procuratore pubblico non chiede esplicitamente l’assunzione con l’atto di accusa (cpv. 2). Contrariamente alla richiesta di assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con l'istruzione formale di cui all’art. 227 cpv. 3 CPP, l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze scritte non deve essere motivata. Nel caso in cui venga interposta opposizione, il procuratore pubblico può chiedere di sentire, ad esempio, i testimoni al pubblico dibattimento. Se non procede in tal modo, e rinuncia all’audizione degli stessi, non gli è comunque più possibile leggere in aula i relativi verbali istruttori. La mancata opposizione comporta invece unicamente l’accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale, ossia per le prove di cui il procuratore pubblico non chiede esplicitamente l’assunzione con l’atto di accusa. Le prove raccolte in fase istruttoria si trovano quindi ad essere parificate a quelle assunte nel corso del dibattimento: per entrambi i tipi di mezzi probatori, rimane intatta la facoltà delle parti di proporre le proprie osservazioni sul valore di tali prove (Salvioni, Codice di procedura penale, edizione 1999, 381-382 con riferimento al Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941). L’ammissione e la reiezione di prove notificate e la loro assunzione d’ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti: essa non è impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 227 cpv. 6 CPP).

 

                             2.4.      Il ricorrente invoca l’annullamento della sentenza impugnata perché il primo giudice vi avrebbe citato stralci della sentenza __________, del verbale del dibattimento concernenti “l’accusato principale dell’inchiesta __________ e sopratutto dei verbali di polizia e istruttori della ricorrente”.

 

                                          a)  Come già indicato in precedenza (consid. 2.1), il presidente della Pretura penale si è determinato in punto alle prove da assumere al dibattimento, quindi statuendo anche sull’oppo-sizione (del tutto generica) relativa all’uso dibattimentale delle risultanze scritte.

 

                                               Per quanto riguarda i verbali di RI 1, la norma di cui all’art. 227 cpv. 2 CPP non è applicabile, nel senso che essa, in qualità di accusata, può essere interrogata di nuovo su ogni questione che il giudice ritiene necessaria per accertare i fatti, e del resto la questione è di per sé insensata proprio perché l’imputata comunque verrà (ed è stata) – come detto – interrogata anche sui fatti del precedente procedimento a carico di __________ che dovessero interessare il suo processo. Ad ogni modo, il giudice ha assunto l’incarto del Ministero pubblico, precisando che “non si può prescindere dal tenere conto delle risultanze del procedimento a carico dell’autore principale” (__________), tra le quali figurano i (suoi) verbali cui accenna la ricorrente (act. 1, 14 MP, ecc.). Perché sarebbe arbitrario tenerne conto la ricorrente per finire né spiega né sostanzia. Vi sono del resto seri dubbi che la questione relativa all’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze istruttorie possa essere qualificata quale vizio procedurale ai sensi dell’art. 288 lett. b CPP; semmai la questione andrebbe trattata, visto che il primo giudice in merito ha deciso con ordinanza sulle prove del 22 marzo 2007 (act. 9), con il disposto di cui all’art. 288 lett. c CPP. Ma nessuna valida motivazione in tal senso è stata fornita dall’accusata.

 

                                          b)  Per quanto concerne invece la sentenza __________, è sufficiente ricordare che anch’essa è stata ammessa quale prova agli atti (act. 20 MP). La ricorrente sostiene che il presidente della Pretura penale avrebbe utilizzato “come prova” la sentenza __________ “per ovviare alla mancata citazione del teste __________”. Equiparata a un verbale, la sentenza non potrebbe “essere citata nella sentenza successiva”. La qui imputata non avrebbe quindi potuto esprimersi sui fatti accertati nel primo processo e soprattutto, sottolinea la ricorrente, non ha potuto controinterrogare __________. Ora, nella misura in cui la ricorrente – per quanto è dato di comprendere – lamenta un vizio essenziale di procedura a norma dell’art. 288 lett. b CPP, il ricorso è fuori argomento. Se il primo giudice non ha ordinato l’audizione testimoniale del dr. med__________ può tutt’al più essere caduto in arbitrio apprezzando anticipatamente in modo insostenibile la concludenza, rispettivamente l’inconcludenza di una prova, ma non è incorso in alcun vizio di procedura. È pertanto all’art. 288 lett. c CPP che la ricorrente avrebbe dovuto appellarsi.

 

                                               A ogni modo il diritto di interrogare __________ discende eventualmente dal diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che assicura – tra l’altro – la facoltà di assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504, 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16 e sentenze citate, 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell’art. 6 par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire che se per un verso – e per principio – l’imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135, 417 consid. 7b pag. 430, 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizeri- sches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6ª ed., § 54 n. 1 e § 55 n. 8 seg.). Entro tali limiti l’apprez-zamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/ Vogler in: internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 367 ad art. 6 con rimandi).

 

                                               La ricorrente ha chiesto – senza troppa convinzione – l’audizione del dr. med. __________ (act. 5 pag. 3, 4 e 5), semplicemente invocando il suo diritto al contraddittorio (act. 5 pag. 3) o sostenendo che il teste __________ avrebbe chiarito in aula le modalità delle degenze e riferito sull’impossibilità della qui imputata di accorgersi che i pazienti “eventualmente non fossero regolarmente degenti” (act. 5 pag. 5). Non risulta nemmeno che al dibattimento essa abbia insistito con la richiesta di sentire __________ (verbale del dibattimento, act. 30). Con l’impugnazione in esame essa non tenta nemmeno di sostanziare un eventuale arbitrio nell’anticipato apprezzamento della prova richiesta, limitandosi per finire a sostenere che utilizzare la sentenza __________ (equiparabile, sostiene la ricorrente, a un verbale) violerebbe il disposto di cui all’art. 227 cpv. 2 CPP. Non ha per esempio dimostrato che alcune affermazioni del medico l’abbiano chiamata in causa o che il medico l’abbia denunciata; giacché si fosse verificato uno scenario del genere, la mancata concessione all’imputata della facoltà di interrogare chi l’accusa, avrebbe comportato la violazione del diritto di essere sentiti (Rusca/ Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 6-11 ad art. 62 CPP). Sarebbe quindi spettato al giudice del merito di garantire il contradditorio. Ma nella specie, la ricorrente non invoca tanto. Non pretende di essere stata coinvolta dal medico. E il presidente della Pretura penale non ha del resto avuto modo di motivare meglio il rifiuto di sentire __________ (act. 9), proprio perché la ricorrente non ha riproposto la sua richiesta al dibattimento. Il ricorso va quindi respinto.

 

                                3.      La ricorrente precisa la definizione di cardex, spiegando che questa “cartella sospesa” è composta da una scheda termografica e foglio delle terapie (essenziale per la fatturazione e l’alle-stimento dei certificati medici) e il diario infermieristico (raramente usato e inutile per la fatturazione). Determinante per accertare le presenze sarebbe “la linea continua tracciata sulla scheda termografica”, e poiché la falsificazione consisteva semplicemente nel prolungare una linea grafica, per il medico assistente non informato di questa prassi risultava praticamente impossibile rendersene conto. Semmai è dal diario infermieristico – che nessun medico assistente consulta – che i “dorme” o i “n.d.s” potevano suscitare dubbi. Ma questo diario non fa parte della cartella e non vi sarebbe l’obbligo di conservarlo. Non ci si dovrebbe quindi stupire, conclude la ricorrente, del disorientamento che provocò loro (a lei e agli altri coimputati) il magistrato d’accusa quando glieli sottopose (ricorso, pag. 17-19).

 

                                          Così com’è formulato, l’assunto è improponibile. Per sostenere un ricorso in cassazione non basta evidenziare delle imprecisioni o formulare delle puntualizzazioni. È un rimedio giuridico in cui l’interessato deve censurare con adeguata motivazione vizi specifici o errori qualificati. Per doglianze come quelle testé riassunte non v’è spazio.

 

                                4.      La ricorrente corregge alcune imprecisioni riportate in sentenza, in particolare circa la sua consapevolezza in punto alla presenza o meno in clinica della paziente di cui alla degenza D1516. La sentenza avrebbe omesso di precisare “la questione della consulenza __________ presso il dott. __________ avvenuta il 9.1.1998”. Per questa paziente verrebbe contestata unicamente la richiesta di prolungo della garanzia assicurativa del 22 dicembre 1997. Il fatto che un collega dell’imputata abbia visto la degente qualche giorno prima e abbia chiesto una visita specialistica permetteva a RI 1 di non dubitare dell’effettiva presenza della paziente in clinica. Lo confermerebbero anche alcune ricette mediche. Quindi, spiega la ricorrente, non tutta la degenza D1516 era irregolare, poiché almeno in due occasioni la paziente sarebbe stata presente in clinica. In seguito la ricorrente elenca altre imprecisioni, tra cui il momento che secondo lei avrebbe dovuto essere considerato per determinare la consapevolezza, sua e degli altri medici, delle irregolarità, situandolo al dicembre 1998 (ricorso, pag. 19-23).

 

                                          La ricorrente persiste nel contrapporre il suo parere a quello della Corte. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio non basta prospettare un diverso accertamento dei fatti o una diversa valutazione delle prove, per quanto preferibili appaiano, ma occorre spiegare perché, accertando i fatti e valutando le prove come descritto nella sentenza, la Corte di merito sia trascesa in un risultato insostenibile. La doglianza testé riassunta è ben lungi d’averlo fatto.

 

                                5.      Secondo la ricorrente la richiesta di prolungo del 22 dicembre 1997 non sarebbe un documento idoneo con il quale poter realizzare la truffa. La garanzia potrebbe essere “richiesta ma non utilizzata”. La truffa si realizzerebbe, soggiunge la ricorrente, solo “se viene fatturata una prestazione non eseguita”. Lo scritto 22 dicembre 1997 sarebbe improprio per commettere una truffa (ricorso, pag. 23-24).

 

                                          a)  Il primo giudice ha desunto dalla “sentenza __________” che i cardex (cartella dove venivano annotati i dati anagrafici, i parametri clinici e le degenze dei pazienti) fungevano anche da base per la fatturazione; il “certosino lavoro di analisi effettuato in aula per le singole degenze” è stato possibile, spiega il giudice, grazie alle annotazioni nei cardex. Inoltre, i cardex servivano pure al medico per allestire o quantomeno firmare le richieste di prolungo della copertura assicurativa alle casse malati per i pazienti degenti in clinica; l’accusata, ha precisato il giudice, ha ammesso di aver sottoscritto personalmente i documenti indicati nel decreto di accusa, per i quali dagli atti si evince con certezza che non corrispondevano alla realtà. Il presidente della Pretura penale ha inoltre precisato che “il penultimo anello del castello truffaldino” era costituito dall’allestimento delle fatture per le degenze fittizie, e che ciò avveniva a opera del personale amministrativo attivo nel segretariato delle cliniche. Ritenuto che anche l’ultimo elemento costitutivo del reato in oggetto, e cioè il pagamento a opera delle casse malati, è provato in modo certo, al presidente della Pretura penale non è restato che verificare se RI 1 fosse consapevole di aver contribuito con il suo agire – non contestato dal profilo oggettivo – alla realizzazione del reato (sentenza, pag. 15-16 consid. 6b).

 

                                          b)  Il ricorso, così come proposto, è insufficientemente motivato, quindi inammissibile. Sia come sia, il primo giudice ha accertato che sulla base delle informazioni dello scritto 22 dicembre 1997, è stata emessa una fattura che la cassa malati ha pagato (sentenza, pag. 16 consid. 6b). Per cui disquisire sulla portata della garanzia non favorisce la ricorrente. A prescindere da ciò, la ricorrente non ha motivato il suo esposto con argomentazioni serie ed approfondite. Essa nemmeno sostiene che il documento firmato non abbia, in concreto, portato alla fatturazione di prestazioni alla cassa malati: si limita a sostenere genericamente che una richiesta di garanzia può non essere utilizzata (vuoi perché il paziente decide di trasferirsi o muore) e che la truffa si realizza solo se viene fatturata una prestazione non eseguita. Ora, il medico ha ammesso di avere personalmente sottoscritto il documento in parola. Questo documento creava, al pari del rapporto intermedio/finale del 21 gennaio 1998, una sorta di parvenza di correttezza delle fatture poi emesse. In altre parole, le casse malati erano confortate nell’errore dai certificati sottoscritti dal medico, che, come visto, servivano per allestire, al pari dei cardex, le fatture. Queste quindi, sono state create ed emesse anche sulla base dei documenti sottoscritti dall’imputata, e chi consapevolmente lo ha fatto permettendo al dr. med. __________ di arricchirsi indebitamente, ne deve sopportare le conseguenze.

 

                                6.      Secondo la ricorrente il primo giudice avrebbe omesso “di chiedersi che cosa è il dolo eventuale”. La ricorrente sostiene di non avere voluto “in nessun modo” il risultato, né di avere avuto coscienza di sottoscrivere “atti non corrispondenti alla realtà”. Il paziente G.A, di cui lei non si occupava, era almeno occasionalmente in clinica; per cui non aveva motivo di dubitare che nei giorni precedenti non fosse presente in ospedale. Per i pazienti di cui si occupava non è mai stato allestito, per contro, “qualsivoglia falso documento”. Non aveva motivo tuttavia “di pensare che ciò potesse avvenire per gli altri”, e quindi di dover effettuare controlli più approfonditi. Al massimo le si potrebbe quindi imputare una negligenza. Nulla l’ha indotta a leggere il diario infermieristico, – unico documento che le avrebbe permesso di sospettare qualcosa –, poiché normalmente nessun medico lo legge. La sua preoccupazione era piuttosto quella di non violare le regole dell’arte medica o di incappare in un reato contro le persone, per cui, conclude la ricorrente, mai avrebbe pensato che “anche solo per errore potesse commettere un reato finanziario” (ricorso, pag. 24-30).

 

                             6.1.      Il presidente della Pretura penale ha accertato che tra i dipendenti si discuteva delle irregolarità e che per questo v’era una situazione di grande disagio. Tutti avrebbero riferito di avere preso coscienza di quanto stava succedendo in __________ e che a partire dal mese di gennaio del 1998 “la situazione era chiara con certezza”; addirittura il dr. med. __________ di dubbi ne ha avuti sin dall’inizio della sua attività nell’autunno del 1997. Il primo giudice, facendo riferimento alle dichiarazioni della stessa imputata, ha accertato che l’accusata quando già lavorava presso la clinica __________ __________ “era personalmente a conoscenza quantomeno delle stranezze nel gestire la clinica da parte di __________” e delle opposizioni di alcuni colleghi, “in particolare del dr. __________”, il quale non sempre riusciva “ad arginare quel modo di fare”. Per sottrarsi alla situazione venutasi a creare, essa stessa avrebbe chiesto di essere trasferita alla clinica __________, diretta dal dr. med. __________, dove però rimase solo sino al mese di agosto 1997, poiché anche lì __________ avrebbe preso in mano la gestione della clinica iniziando con le pratiche dei “pazienti irregolari”. Anche davanti al procuratore pubblico, ha soggiunto il giudice, l’imputata ha dichiarato di essere stata al corrente “che c’era qualcosa che non funzionava”. Dall’avvento di __________ in __________, ha spiegato il giudice, l’accusata ha capito cosa stava succedendo, tant’è vero che pochi mesi dopo ha inoltrato le dimissioni. È evidente, ha soggiunto il giudice, che l’imputata era venuta a conoscenza del fatto che ci fossero irregolarità in __________, “e se ne stava alla larga”, avendo oltretutto compreso, come ammesso al dibattimento, “che le stesse venivano effettuate a scopo di lucro”. Per questa ragione, ha spiegato il giudice, si è data da fare per cercare un altro posto di lavoro. Il primo giudice ha quindi concluso che “l’imputata ha in ogni caso allestito quei documenti che le sono rimproverati nel decreto di accusa, in modo che ha avuto un ruolo attivo, seppur infimo rispetto a quello di __________ nella realizzazione della truffa”. In sostanza, apponendovi la propria firma ha attestato “la veridicità del contenuto di documentazione per pazienti non suoi” senza averla verificata, pur sapendo “dell’andazzo in clinica”. Il giudice ha quindi maturato la convinzione che l’accusata, pur riconoscendole un ruolo molto marginale, ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ “a costruire il castello di menzogne che gli ha permesso di realizzare la truffa”. In sostanza, il presidente della Pretura penale ha spiegato che RI 1 non poteva non prendere in considerazione l’eventualità che sottoscrivendo i documenti concernenti i pazienti di __________ potesse commettere un’irregolarità. Non interessandosi però dei pazienti come A.G. (degenza D 1546) e A.G. (degenza D. 1516), non sapeva che cosa attestava al momento di apporre la firma. Così facendo accettava l’eventualità, pur non volendolo, di commettere lei stessa un’irregolarità. È ciò è di per sé sufficiente, anche se si tratta solo di due documenti, per ammettere la commissione del reato (sentenza, pag. 16-21 consid. 7a-7f).

 

                             6.2.      Sussiste dolo eventuale laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in considerazione l’evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP (“basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio”; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell’altro, infatti, l’autore (nel dolo eventuale) ritiene possibile che l’evento o il reato si produca. Mentre v’è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata).

 

                                          Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Tuttavia, il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest’ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico se l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l’agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza. Può inferire la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove l’even-tualità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 225, 130 IV 58 consid. 8.4). Quest’interpretazione deve ragionevolmente prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5 pag. 19; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii;  sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può tuttavia essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).

 

                             6.3.      Il presidente della Pretura penale ha accertato che ai dipendenti della clinica la questione delle “falsificazioni dei cardex” era nota, e che per questo si era creata una situazione di disagio. A ogni modo dal mese di gennaio 1998 la situazione era “chiara con certezza”, quindi nota a tutti (sentenza, pag. 16 consid. 7b). Per quanto attiene a RI 1, il giudice ha accertato che già nel periodo in cui ha lavorato presso la clinica __________ __________ essa aveva intuito il modus operandi di __________, quantomeno era a conoscenza delle “stranezze nel gestire la clinica”. Essa stessa ha dichiarato che quando __________ si accorgeva che la clinica non era piena si angosciava, e quindi si adoperava per riempirla; a volte succedeva che il numero dei pazienti era superiore ai posti disponibili e quindi __________ occupava le camere due volte “con una serie di rotazioni”. L’imputata, ha accertato il giudice, ha riferito di ricordarsi che il dr. med. __________ si opponeva apertamente a questo modo di fare. Essa stessa ha inoltre assistito “personalmente” all’arrivo di pazienti che dopo poche ore, e dopo che è stata aperta la cartella d’entrata con compilazione dei documenti quali i cardex, la scheda termografica, ecc., se ne andavano dalla clinica. Questo, ha dichiarato l’imputata, non le sembrava normale, e su consiglio di __________, si rifiutò di accettare pazienti che volevano andarsene lo stesso giorno. Le tensioni e il malcontento erano tali che l’imputata decise di farsi trasferire alla clinica __________ (sentenza, pag. 16-18 consid. 7c). Anche in __________, tuttavia, il dr. med. __________ ha preso in mano la gestione della clinica sin dal mese di agosto 1997. Anche qui l’imputata ha potuto constatare che v’erano dei pazienti irregolari, e seppure non ha mai visto compilare dei cardex con dati falsi, ha dichiarato che alcuni infermieri e colleghi glielo hanno riferito (“se ne parlava talmente tanto che ne sono venuta a conoscenza anche io”). Quindi, il giudice ha accertato che anche in __________ l’imputata è venuta a conoscenza delle irregolarità commesse da __________ “e ne stava alla larga”, per questo si è dimessa in gennaio 1998 (sentenza, pag. 18-20 consid. 7d).

                                         

                                          Ora, ciò che conta nella fattispecie è verificare se nel momento di sottoscrivere i documenti indicati nel decreto di accusa il medico ha accettato il rischio di firmare delle falsità. Stando agli accertamenti, non si può rimproverare al primo giudice di averlo creduto. Dagli atti emerge in modo inequivocabile che l’imputata  sapeva delle irregolarità e dei dati falsi nei cardex, e nonostante ciò, come visto, ha accettato il rischio di attestare ciò che in realtà non doveva essere attestato. Come si è potuto constatare, quindi, RI 1 sapeva sin dal periodo in cui lavorava in clinica __________ che la questione delle irregolarità e dei falsi era reale. Ne ha avuta definitiva certezza dall’inizio del suo impiego in __________. E questo è un dato di fatto. È quindi giusto rimproverarle di avere apposto la propria firma attestando la veridicità del contenuto di documentazione per pazienti non suoi  senza averla preventivamente verificata, pur essendo cosciente di correre il rischio di sottoscrivere dati falsi. Non poteva quindi non prendere in considerazione l’eventualità che i documenti sottoscritti contenessero dati contraffatti. Certo, RI 1 non ha accettato il sistema imposto da __________, e per finire se ne è quindi andata. Ciò nonostante, per i documenti che ha comunque sottoscritto, seppure pochi, è stata giustamente condannata per dolo eventuale perché ha accettato l’eventualità di sottoscrivere documenti falsi, conscia del fatto che __________ era solito prolungare le degenze nonostante che i pazienti fossero stati (o potevano essere stati) congedati, e soprattutto senza verificare che quello che si apprestava a sottoscrivere corrispondesse alla realtà. Il ricorso, in gran parte inammissibile, va comunque respinto.

 

                                7.      Per quanto concerne il reato di falsità in documenti, la ricorrente sostiene che nella fattispecie il reato che avrebbero dovuto imputarle è quello di falso certificato medico ai sensi dell’art. 318 CP – ormai prescritto – e non di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP. Riferendosi e riproducendo parte di alcune sentenze del Tribunale federale, essa sostiene che l’aspetto “puramente medico” sarebbe infatti “sufficientemente importante da poter escludere l’applicazione dell’art. 251 CP”. Se un certificato è medico ai sensi dell’art. 318 CP, non può essere, sottolinea la ricorrente, anche un documento ai sensi dell’art. 251 CP (ricorso, pag. 31-39).

 

                             7.1.      Il presidente della Pretura penale ha preliminarmente verificato se i documenti sottoscritti da RI 1 adempiono la fattispecie del falso certificato medico, “lex specialis rispetto all’art. 251 CP”, applicabile quando si attesta mediante uno scritto unicamente lo stato di salute di una persona. Ciò è il caso, ha spiegato il giudice, per il rapporto di dimissione del 19 gennaio 1998 (che l’imputata ha ammesso di avere sottoscritto), poiché tale documento contiene la diagnosi e il decorso medico del paziente, destinati solamente al primario e al medico curante, ma non alle casse malati. Il reato, commesso “quasi dieci anni fa”, sarebbe comunque prescritto. Ma se la falsa attestazione ha lo scopo di sollecitare una prestazione indebita a terzi, ha spiegato il giudice, sarebbe applicabile l’art. 251 CP. Nella specie, ha soggiunto il giudice, è il caso per la richiesta di prolungo del 22 dicembre 1997 e il rapporto intermedio/finale del 21 gennaio 1998, in quanto lo scopo principale è quello di sollecitare una prestazione dalle casse malati. Il presidente della Pretura penale ha spiegato che nella richiesta di prolungo del 22 dicembre 1997 si è chiesto alla cassa malati Swica di prolungare la copertura assicurativa per ulteriori tre settimane a far stato dal 30 dicembre 1997 (trattasi di un paziente segnalato come degente, ma che in realtà non era più in clinica da due settimane). La stessa accusata, ha spiegato il giudice, ha affermato che lo scopo della richiesta di prolungo era quello di ottenere la garanzia (copertura assicurativa della cassa malati), visto che dopo qualche settimana la stessa finiva. Mediante il rapporto intermedio/finale malattia del 21 gennaio 1998, la cassa malati __________ , sul suo formulario prestampato desiderava essere informata dal servizio medico della clinica __________ sul decorso del suo affiliato, per la precisione se la cura medica fosse già terminata o terminasse nei prossimi giorni, nel qual caso avrebbe rinunciato al rapporto, invitando il medico a trasmettere la nota d’onorario. L’accusata con la sua firma ha attestato che la cura del paziente G.A. (degenza D 1546) era terminata il 7 gennaio 1998, mentre in realtà era stato dimesso dalla clinica già il 24 dicembre 1997; interrogata sul perché venivano allestite richieste di questo tipo ha affermato che anche in questo caso si trattava della richiesta di garanzia (copertura assicurativa) per le spese mediche e il ricovero del paziente.

 

                                          Soggettivamente, il presidente della Pretura penale ha rinviato a quanto già stabilito per il reato di complicità in truffa, ossia propendendo per la commissione del reato di falsità in documenti per dolo eventuale (sentenza, pag. 21-24 consid. 8).

 

                             7.2.      Il problema che si pone è quello di sapere se la richiesta di prolungo del 22 dicembre 1997 e il rapporto intermedio/finale del 21 gennaio 1998, debbano essere ritenuti documenti ai sensi dell’art. 251 CP o certificati medici ai sensi dell’art. 318 CP. Se i documenti dovessero essere ritenuti dei certificati medici ai sensi dell’art. 318 CP, il reato sarebbe, evidentemente, prescritto (art. 72 cifra 2 cpv. 2 vCP e 318 vCP, prescrizione assoluta di 7 anni e mezzo secondo il diritto vigente sino al 1° ottobre 2002).

 

                                          a)  Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova. Sono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La natura di documento di uno scritto è relativa. Uno scritto può dunque essere considerato un documento per taluni aspetti e non per altri. Esso costituisce un documento in virtù di questa disposizione se si riferisce ad un fatto di portata giuridica e se è destinato e atto a provare il fatto contrario alla verità. La finalità a provare un fatto può risultare direttamente dalla legge, ma anche dal senso o dalla natura dello scritto; per quanto riguarda l'idoneità a provare un fatto, essa può essere dedotta dalla legge o dagli usi commerciali (DTF 132 IV 57 consid. 5.1 pag. 59-61, 126 IV 65 consid. 2a pag. 62 e rinvii e pag. 67-68).

                                   

                                          b)  Si ha falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP – identico nella definizione del comportamento punibile all’art. 251 vCP – quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa disposizione concerne sia documenti falsi o la falsificazione di documenti (falsità materiale) sia documenti menzogneri (falsità ideologica). La falsificazione in senso proprio (falsità materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente. Il contraffattore crea un documento che inganna sull'identità di colui dal quale esso emana in realtà (DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un suo eventuale contenuto menzognero (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e). L’infrazione di falsità in documenti è un reato di pericolo e non d'evento (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 2 ad art. 251 CP, Trechsel , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 1 ad art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 142). Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 68, 123 IV 61 consid. 5b pag. 64, 122 IV 332 consid. 2c pag. 339). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere tale da poter provare la veridicità di ciò che in realtà è falso (DTF 123 IV 17 consid. 2c pag. 20). Tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o – come nel caso che ci occupa – dalla natura stessa dello scritto (DTF 122 IV 332 consid. 2a pag. 335-336).

 

                                          c)  Secondo l’art. 318 CP i medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all’autorità o a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1 cpv. 1). Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (n. 1 cpv. 2). La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza (art. 318 n. 2 CP).

 

                                               Il certificato medico è uno scritto che attesta unicamente lo stato di salute di una persona (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 318 CP), e il suo contenuto è ritenuto “contrario alla verità” (“unwahr”, “contraire à la vérité”) quando stila un quadro clinico inesatto del paziente (Boog, in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, n. 3 ad art. 318 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 5ª edizione, Berna 2000, n. 16 pag. 374). L’art. 318 n. 1 cpv. 1 CP distingue tre situazioni (alternative) per le quali il certificato è destinato: all’autorità o a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi. Le tre situazioni non si escludono tacitamente, la realizzazione di una di esse permettendo l’applicazione dell’art. 318 CP (Boog, op. cit., n. 8 ad art. 318 CP). Se il certificato è destinato a un’autorità, le legge non prevede che cumulativamente siano adempiute anche le altre due condizioni/situazioni, ossia quella di conseguire un indebito profitto o di ledere importanti e legittimi interessi di terzi (sentenza del Tribunale federale 6B_152/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). Seppure la dottrina ammetta che l’art. 318 CP prevalga (per alcuni autori incomprensibilmente) in quanto lex specialis sull’art. 251 CP, essa è orientata a escludere l’applicazione dell’art. 318 CP se il medico ordisce uno stratagemma unicamente (“froidement”) per arricchirsi, senza che si possa scorgere l’intento di favorire il proprio paziente (Corboz, op cit, n. 15 ad art. 318 CP).

 

                                          d)  Ancora una volta l’esposto, non sufficientemente motivato, pone seri interrogativi sulla sua ammissibilità. Sia come sia, anche a un esame approfondito in diritto, il ricorso non avrebbe avuto esito positivo.

 

                                               Ora, che la richiesta di prolungo del 22 dicembre 1997 e il rapporto intermedio/finale del 21 gennaio 1998 abbiano oggettivamente avuto conseguenze giuridiche è evidente e scontato, in quanto lo scopo principale è stato quello di sollecitare una prestazione dalla cassa malati. Si tratta ora di stabilire se ciò basta per qualificare l’agire del medico quale falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP. Il primo giudice per stabilirlo si è rifatto a una vecchia sentenza del Tribunale federale, che in sostanza ha stabilito che la contraffazione di un certificato di malattia (“Krankenschein”, “certificat de maladie”), ritenuto quale documento ai sensi dell’art. 251 CP, ha quale effetto di ingannare la cassa malati in punto alle indicazioni ivi contenute (falso ideologico, “Falschbeurkundung”, “faux immatériel”), e questo soprattutto per la fiducia che questa pone nel medico – le cui attestazioni sono ritenute esatte dalla Cassa malati – e tenuto conto del fatto che un controllo sistematico di tutte le (numerose) consultazioni di un medico risulterebbe inesigibile (DTF 103 IV 178 pag. 184). Il che non è errato. Certo, se il medico avesse certificato, benevolmente (Corboz, op cit, n. 15 ad art. 318 CP), a favore del paziente una prestazione che andava comunque a ledere la Cassa malati, il reato ipotizzabile sarebbe verosimilmente quello previsto dall’art. 318 CP. In questo caso, seppure l’imputata non abbia tratto personalmente profitto delle false indicazioni da lei attestate, non è comunque fuori luogo imputarle una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP. Del resto la norma indica espressamente la condizione “di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto”: nella specie a __________; l’art. 318 CP sembra invece sanzionare il medico che potrebbe, lui solo, trarre vantaggio dalla falsa attestazione (Boog, op. cit., n. 9 ad art. 318 CP). E questo soprattutto per la particolare fiducia che le casse malati nutrono per le indicazioni dei medici sullo stato di salute dei pazienti (cfr. RJN 2000 pag. 174). Nella fattispecie in esame i documenti sottoscritti dal medico hanno avuto quale effetto quello di convincere le casse malati di una situazione giuridica contraria alla realtà, quindi modificare una situazione giuridica preesistente (v. anche Corboz, Le faux dans les titres, in RJB 131/1995, pag. 545), favorendo il dr. med. __________ Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo valgono le stesse motivazioni indicate nel considerando 6. Il ricorso, anche nel merito quindi, non può trovare accoglimento.

 

                                8.      La ricorrente invoca per finire la violazione del principio della celerità (che, sebbene proposto agli inizi dell’allegato ricorsuale, verrà trattato dopo le censure di fatto e di diritto).

 

                                          Ritenuta la data del 19 gennaio 1999 (primo interrogatorio di polizia) quale inizio per valutare la violazione del principio della celerità, la notifica del procedimento penale è stata emanata solo dopo “più di cinque anni”, ossia l’8 marzo 2004. In questo lasso di tempo, spiega la ricorrente, è incontestato che non vi sarebbe stata nessuna attività procedurale nei suoi confronti. Siccome il principio della celerità deve essere valutato “nella sua globalità”, la ricorrente evidenzia che il 19 gennaio 1998 (recte: 1999) erano già trascorsi 12 mesi dall’ultimo fatto rimproveratole (che data 21 gennaio 1998). E anche dopo l’8 agosto 2004, si è proceduto a un ulteriore interrogatorio (richiesto dalla difesa) solo 8 mesi dopo, ossia l’11 novembre 2004. Quindi, sino al 28 ottobre 2005, data corrispondente alla pretestuosa contestazione della posizione del difensore da parte del procuratore pubblico, non sarebbe successo più nulla. La complessità dell’inchiesta non giustificherebbe, spiega la ricorrente, alcuni “fattori negativi nella gestione dell’inchiesta”: dal blitz del 1° dicembre 1998 all’atto d’accusa del 10 marzo 2005 “il titolare dell’inchiesta è cambiato tre volte” e la perizia è risultata inutilizzabile “perché non erano state poste le domande giuste e non era stato individuato il tipo di perito realmente necessario”. Per sette anni, sottolinea la ricorrente, “si è solo perso tempo”, fatto questo, “senza precedenti in Ticino”. Oltretutto, l’incarto sarebbe stazionato presso il GIAR “per tempi che da soli avrebbero giustificato il riconoscimento della violazione del principio della celerità”. Un altro motivo per questa perdita di tempo è dettata dal fatto che gli inquirenti conoscevano poco il settore, e solo al dibattimento si è capito come avveniva la fatturazione. Nemmeno era necessario, soggiunge la ricorrente, sentire “così tante persone”, compresi gli assistenti di cura, tutti assolti. Altre strategie d’investigazione erano possibili. Impiegare 10 anni e nove mesi per arrivare ad una condanna sarebbe, conclude la ricorrente, inammissibile (ricorso, pag. 7-16)

 

                                          a)  Il presidente della Pretura penale ha stabilito il periodo a partire dal quale procedere alle valutazioni secondo i criteri per stabilire la violazione del principio della celerità, ossia dalla comunicazione ufficiale all’accusata dell’esistenza di un procedimento a suo carico e non dal momento della commissione dei reati che le sono stati ascritti. Prima dell’apertura formale del procedimento a suo carico l’8 marzo 2004,RI 1 è stata interrogata dalla polizia cantonale in qualità di indiziata il 19 gennaio e il 7 aprile 1999. Benché in questo lasso di tempo non sia stato intrapreso nessun atto istruttorio nei suoi confronti, e nonostante che l’indiziata nemmeno sapesse di essere ancora sotto inchiesta, il giudice ha comunque sottolineato che perlomeno nella fase iniziale dell’inchiesta tutto il personale ed ex personale delle cliniche è stato coinvolto in prima persona in maniera molto marcata, seppur con modalità differenti. Dal verbale del 19 gennaio 1999 è trasparso, spiega il primo giudice, “una certa qual preoccupazione per l’evolversi della sua posizione”, per cui ha ritenuto giustificato ritenere quel momento per la valutazione del principio della celerità.

 

                                               Il primo giudice ha accertato che dal 2004 a tutt’oggi non vi sono stati tempi morti, che anzi il procuratore pubblico avrebbe compensato la comprensibile inattività precedente nei confronti di RI 1 con un gran numero di atti non solo nei suoi confronti, ma anche per oltre cento coaccusati “minori”. A un’analisi approfondita dell’inchiesta “clean”, ha spiegato il primo giudice, si nota che nei cinque anni di stallo nei confronti dell’imputata, l’istruttoria, molto complessa, è avanzata nei confronti dell’autore principale, “la cui posizione doveva per forza di cose essere chiarita in primis”. Istruttoria che ha richiesto parecchio tempo “per sviscerare nel dettaglio” tutti gli aspetti rilevanti dal profilo penale; vi furono innumerevoli interrogatori, la ricostruzione di ogni singola degenza e dei relativi pagamenti effettuati dalle casse malati in relazione a degenze fittizie in tre cliniche psichiatriche, ecc. Oltre a tutto ciò, l’istruzione del processo ha richiesto un mese e mezzo di dibattimenti, sfociati nella sentenza di condanna del 13 maggio 2005. Le indagini, ha soggiunto il giudice, hanno coinvolto oltre 120 persone tra cui, fra gli altri, ausiliari di cura, infermieri, segretarie e personale amministrativo, medici assistenti, primari e capoclinica. I reati in questione non sono, ha sottolineato il primo giudice, delle “bagattelle”, ma crimini secondo l’ordinamento giuridico svizzero. L’atto di accusa nei confronti di __________ data del 10 marzo 2004, ovverosia due giorni dopo la notifica del procedimento penale alla qui imputata (cfr. act. 4); dopo un anno di legittime schermaglie legali è stato celebrato il suo processo, al termine del quale senza indugio il procuratore pubblico ha vagliato celermente la posizione degli oltre cento complici implicati. In tal senso nulla va rimproverato al Ministero pubblico in questa fase, contraddistinta semmai nel caso in esame dall’intralcio ascrivibile al difensore, che ha atteso 8 mesi per evadere una lettera della pubblica accusa concernente la richiesta di presa di posizione per il fatto che patrocinava ben 11 indagati con ruoli diversi e che tale circostanza poteva creare dei conflitti di interessi. Nemmeno la sua carriera avrebbe subìto scossoni dato che nel frattempo è diventata capoclinica del servizio psicosociale di Lugano. Il primo giudice ha concluso quindi che tutto ben ponderato mediante una valutazione globale delle circostanze di causa, tenendo conto della complessità, del comportamento dell’accusata e di quello dell’autorità, non si sarebbe perso irragionevolmente del tempo (sentenza, pag. 8-13 consid. 4b-4d).

 

                                          b)  Il principio della celerità – sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II (RS. 0.103.2) – impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1, 124 I 139 consid. 2a). La violazione di questo principio è nozione diversa dalla circostanza attenuante del tempo trascorso dal reato di cui all'art. 48 lett. e CP che coincide con la logica della prescrizione e presuppone che l’accusato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1. pag. 55; Wiprächtiger, in: Basler Kommentar, StGB I, edizione 2007, n. 31 ad art. 64 CP). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità: vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3.). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa in base a un apprezzamento globale (DTF 124 I 139 consid. 2a e c) in cui va tenuto conto, in particolare, della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali (v. ad esempio le sentenze della CEDU nelle seguenti cause: Gelli contro Italia del 6 settembre 1999 e Le donne contro Italia del 12 maggio 1999, apparse in: Rivista internazionale dei diritti dell'uomo 1/2000, pag. 354 e segg. N. 40, 3/1999, pag. 859 e segg, n.21). Più concretamente, sono stati giudicati inaccettabili e costitutivi, quindi, di una violazione del principio di celerità un'inattività di 13/14 mesi in fase istruttoria, un periodo di 4 anni per statuire su un ricorso contro un atto di accusa, un periodo di 10/11 mesi per trasmettere un incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di 3 anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza e, infine, un periodo di 4 anni intercorso tra la promozione dell'accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (sentenza del Tribunale federale 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2.; DTF 124 I 139 consid. 2c pag. 144, 119 IV 107 consid. 1c pag. 110). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più venire sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di questo principio comporta una riduzione della pena o, nei casi più gravi, la rinuncia a una pena o ancora – quale ultima ratio nei casi estremi – l’abbandono del procedimento (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1. pag. 55, 124 I 139 consid 2a, 117 IV 124 consid. 4d; sentenza del Tribunale federale 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid. 2.1.2; sentenza del Tribunale federale 6S.98/2003 del 22 aprile 2004).

 

                                          c)  Seppure la giurisprudenza federale non abbondi sul tema, l’Alta Corte federale è particolarmente attenta al problema della celerità (DTF 130 I 54; sentenza del Tribunale federale 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid. 2.1.2; vedi anche Mini in: Il principio della celerità in materia penale, contributo pubblicato in Diritto senza devianza, studi in onore di Marco Borghi, edizione speciale della Rivista ticinese di diritto, 2006, pag. 527 segg.).

 

                                               Ora, il primo giudice ha stabilito che il momento a partire dal quale RI 1 ha avuto cognizione del procedimento a suo carico è quello del suo primo interrogatorio quale indiziata avvenuto il 19 gennaio 1999 (act. 1 MP). Anche la difesa concorda su questo punto di partenza. L’apertura formale del procedimento a suo carico data dell’8 marzo 2004 (act. 4 MP). Il giudice ha accertato, e lo si evince anche dagli atti, che dal 7 aprile 1999 (data del secondo interrogatorio in polizia; act. 2 MP) non è stato svolto nessun atto istruttorio nei confronti dell’imputata. Quindi, per ben 5 anni nei confronti dell’imputata non si è più proceduto a nessun atto istruttorio. Questo è inammissibile. Il principio della celerità risulta già in questa prima fase leso. E non si può giustificare l’inattività degli inquirenti con la necessità di procedere “in primis” contro __________. Che si dovesse chiarire la posizione di __________ è logico, ma questo non giustifica che un’altra coimputata debba aspettare 5 anni per conoscere la sua sorte, e aspettarne altri 3 e mezzo (circa, ossia sino al 5 settembre 2007) per essere giudicata. La complessità del procedimento a carico dell’autore principale è nota, ma è la posizione di disagio personale di chi è coinvolto in un procedimento penale che bisogna valutare. Che l’imputata abbia trovato lavoro in un’altra struttura medica non è decisivo (anzi, di questo ci si dovrebbe felicitare). Pertanto, tenuto conto anche degli ulteriori 3 anni e mezzo per arrivare a una sentenza di condanna, anche l’apprezzamento globale del lavoro effettuato è stato eccessivamente diluito nel tempo. Che l’avvocato della difesa abbia atteso 8 mesi (dal 28 ottobre 2005 al 23 giugno 2006) per evadere una lettera della pubblica accusa è circostanza di poco conto, tenuto conto di quanto precede. Dall’8 marzo 2004 (data della promozione dell’accusa) all’emanazione del decreto d’accusa dell’11 agosto 2006 i tempi possono per contro dirsi accettabili, vista anche la numerosa corrispondenza tra accusa e difesa, oltre ad un reclamo contro la decisione spiccata il 25 marzo 2005 dalla presidente della Corte delle assise criminali di Lugano, evaso dalla CRP in data 12 aprile 2005 (act. 18 MP). Dall’11 agosto 2006 sino al processo tenutosi davanti alla Pretura penale sono passati altri 13 mesi, che rientrano nella normale tempistica per istruire un processo di questo tipo, mediamente complesso, ritenuto che il meccanismo con cui venivano truffate le casse malati era stato chiarito nel processo a carico di __________ Tuttavia, come visto sopra, nel suo computo globale l’attesa per una decisione definitiva è oltremodo lunga, per cui si deve accogliere il ricorso per violazione del principio della celerità.

 

                                               Nella fattispecie, ciò nonostante, la sanzione per questa violazione non è quella di un abbandono del procedimento. Se da una parte la complessità del procedimento a carico dell’autore principale ha eccessivamente e ingiustificatamente rallentato l’istruzione dell’inchiesta a carico della qui imputata, dall’altra non si può ignorare completamente l’importante mole di lavoro per l’intera inchiesta “__________”, che ha per l’appunto coinvolto più di cento persone. E come visto nemmeno si può banalizzare la comunque pronta reazione della qui ricorrente che si è subito adoperata per trovare un nuovo posto di lavoro, dando quindi un serio aiuto a se stessa per contrastare l’angoscia del pendente procedimento a suo carico, addirittura, sembra per un certo periodo, dimenticandosene. Soppesando questi elementi, non è giustificato un abbandono totale del procedimento. Ne consegue che la richiesta va parzialmente accolta nel senso che la multa di fr. 1 000.– inflittale dal presidente della Pretura penale va annullata. Ulteriori sconti di pena non sono immaginabili, la pena restante (10 aliquote giornaliere di fr. 170.– ciascuna) essendo di per sé mite, al limite dell’indulgenza. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata va annullato.

                                         

                                9.      Da quanto precede discende che il ricorso dev’essere parzialmente accolto. Gli oneri processuali vanno suddivisi per un terzo a carico dello Stato e per due terzi  a carico della ricorrente, soccombente in misura preponderante. Il che impedisce di assegnarle ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Quanto agli oneri processuali di primo grado, essi rimangono a carico della prevenuta, riconosciuta – come visto – giustamente colpevole dei reati ascritti.

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato.

                                          §    Per il rimanente la sentenza impugnata è confermata.

                                   

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.  1’400.–

                                          b) spese                         fr.     100.–

                                                                                  fr.  1’500.–

                                          sono posti per due terzi a carico della ricorrente e per il rimanente a carico dello Stato.

 

                                3.      Intimazione a:

                                   

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                             Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.